Regolamento della Libera Professione e delle attività commercia

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Regolamento della Libera Professione e delle attività commercia
ATTO AZIENDALE DELLA LIBERA
PROFESSIONE E DELLA ATTIVITA’ IN
CONVENZIONE DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA SAN PAOLO
Azienda Ospedaliera San Paolo
Regolamento LP_Novembre_2006
SEZIONE I – NORME GENERALI
Azienda Ospedaliera San Paolo
Regolamento LP_Novembre_2006
1. Oggetto dell’Atto Aziendale della Libera Professione intramuraria
Ai sensi del presente Atto Aziendale, per “Libera Professione intramuraria”
s’intende l’esercizio di un’attività libero-professionale svolta individualmente o in
equipe dal personale dirigente del ruolo sanitario, con rapporto di lavoro esclusivo e
a tempo pieno, a favore e su libera scelta del singolo utente o di utenti associati
anche attraverso forme di rappresentanza nell’ambito degli spazi appartenenti
all’azienda o provvisoriamente in spazi sostitutivi secondo quanto previsto dall’art. 7
commi 2 e 3 del D.P.C.M. 27/3/2000 e dall’’art. 56 dei due CC.CC.NN.LL. della
dirigenza 8/6/2000, dell’art. 4 comma 2, lettera g, CC.CC.NN.L. 3/11/2005, nonché
dalle linee guida della Regione Lombardia Direzione Generale Sanità, 12665 del
8/3/2006. L’onere delle prestazioni deve essere a carico del richiedente o di
assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale previsti
dall’art. 9 del D. Lgs. 502/1992.
L’Atto Aziendale della Libera Professione intramuraria e della attività in convenzione
si articola in quattro sezioni:
•
Sezione I - Norme Generali
•
Sezione II - Libera Professione in regime ambulatoriale;
•
Sezione III - Libera Professione in regime di ricovero;
•
Sezione IV – Attività in convenzione
2.20Finalità generali ed obiettivi
Le finalità che l’Azienda Ospedaliera si pone nello sviluppo della Libera
Professione intramuraria sono:
-
Contribuire al processo riorganizzativi dei servizi offerti ai pazienti,
mettendo a disposizione il patrimonio di conoscenze, capacità,
esperienze
e
risorse
organizzative,
tecnologiche
e
strutturali
dell’azienda, nell’ambito di un sistema sanitario complessivamente
inteso;
-
Rafforzare la capacità competitiva dell’Azienda stessa non solo sul
mercato dei servizi garantiti e finanziati dal SSN in concorrenza con
altre aziende sanitarie pubbliche e con le strutture private, ma sul
mercato piu’ generale dei servizi sanitari;
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-
Garantire il diritto sancito dalla normativa verso il personale della
dirigenza sanitaria che opti per l’attività professionale intramoenia, di
esercitare la stessa nell’ambito della Azienda di appartenenza.
Gli obiettivi da perseguire nello sviluppo della Libera Professione sono quelli di :
- attivare un sistema rilevante di incentivi, generando risorse da destinare alla
remunerazione aggiuntiva delle risorse umane interne;
- ricavare utile, ottenendo la possibilità concreta di avere dei margini economici
positivi da destinare prioritariamente al miglioramento del risultato economico e
dell’attività istituzionale;
- rafforzare la capacità di conservare ed attrarre professionisti, offrendo possibilità di
introiti aggiuntivi ed alternativi al mercato esterno;
- attirare la domanda altrimenti orientata verso il circuito privato di prestazioni
sanitarie;
- rafforzare l’immagine aziendale, con effetti positivi anche sull’attività istituzionale
ed aumento della visibilità esterna della qualità aziendale;
- stimolare l’innovazione ed il raggiungimento di nuovi obiettivi di qualità,
sollecitando la revisione delle prassi organizzative consolidate.
3. Ufficio Attività Commerciali e Marketing
L’Ufficio Attività Commerciali e Marketing sovrintende all’organizzazione delle
attività gestionali ed amministrative necessarie ad assicurare l’erogazione delle
prestazioni sanitarie rese in regime libero-professionale e dell’attività in convenzione
svolte dal personale dirigente del ruolo sanitario della azienda ospedaliera.
4. Comitato di garanzia per la Libera Professione
L'azienda istituisce un Comitato di garanzia1 per la Libera Professione
composto dal Responsabile dell’Ufficio Attività Commerciale e Marketing, da un
componente della Direzione Sanitaria, da un componente della Direzione
Amministrativa, da un componente del Nucleo di Valutazione, da due rappresentanti
sindacali della dirigenza medica e da un rappresentante sindacale della dirigenza
sanitaria non medica.
1
C.C.N.L. 8/6/2000, art. 54, comma 6 e D.P.C.M. 27/3/2000 art. 5, comma 2, lettera h).
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Il Comitato di Garanzia ha il compito di monitorare costantemente il rapporto tra l’
attività istituzionale resa in regime ordinario o di area a pagamento e attività Libero
Professionale intramuraria, e di proporre al Direttore Generale eventuali misure
correttive. Il comitato sul proprio operato riferisce al Direttore Generale.
5. Attività disciplinata dall’Atto aziendale
Il presente atto aziendale disciplina le modalità di svolgimento delle attività
sanitarie rese a pagamento da parte del personale dell’Azienda Ospedaliera “San
Paolo” su richiesta di utenti singoli, associati, aziende o enti.
6. Tipologie di attività Libera Professionale
L'attività libero-professionale può essere esercitata nelle seguenti forme:
A) Libera Professione individuale: è caratterizzata dalla specifica scelta, da parte
dell'utente, del singolo dirigente a cui si richiede l'erogazione della prestazione liberoprofessionale.
B) Libera Professione svolta in équipe: in questo caso l’utente fa richiesta di una
prestazione all’équipe. L’équipe può essere costituita sia dal personale dirigente di
una intera U.O., sia da parte di essa, sia da un gruppo di professionisti appartenenti
a più di una UU.OO. che si organizzano tra di loro per svolgere l’attività liberoprofessionale. Le prestazioni richieste a pagamento dal singolo utente ad una U.O.
che di norma eroga le prestazioni in équipe, sono erogate dalla stessa in regime
libero-professionale.
C) Attività richiesta da terzi all’Azienda e disciplinata da convenzione o come
prestazione occasionale.
In ogni caso l’attività libero-professionale non deve interferire con quella istituzionale.
7. Personale d’azienda coinvolto
E' sottoposto alla presente disciplina2 il personale dirigente del ruolo sanitario e non
sanitario, nonché il personale tecnico, infermieristico, amministrativo ed ausiliario
coinvolto nell'erogazione dei servizi in regime Libero Professionale in base alle
modalità di partecipazione indicate negli specifici atti che compongono il presente
2
in conformità al CCIA AOSP 2001, Legge 8/1/2002 n. 1 “conversione in legge del D.L. del
12/11/2001 n. 402, e alla legge tutela maternità 1204 del 30/12/1971
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Atto Aziendale. Il personale per l’attività in Libera Professione svolta negli spazi
aziendali rimane timbrato.
7.1. Personale dirigente
Le disposizioni del presente atto si applicano al personale dirigente del ruolo
sanitario dipendente dell’Azienda Ospedaliera “San Paolo” assunto con rapporto di
lavoro esclusivo e a tempo pieno, che esercita l’attività libero-professionale nelle
forme previste dall’art. 15-quinquies, comma 2 del D.lgs. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni .
I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per svolgere l’attività liberoprofessionale extramuraria o intramuraria possono revocare l’opzione entro i termini
previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione al Direttore Generale,3 con
decorrenza al 1° gennaio dell’anno successivo.
Nell'Allegato A4 del presente Atto aziendale è riportato l'elenco nominativo del
personale dirigente del ruolo sanitario dipendente dell’Azienda Ospedaliera San
Paolo con rapporto di lavoro esclusivo.
7.2.
Personale di supporto
Il personale non dirigente del ruolo sanitario e il personale dirigente e non
dirigente del ruolo amministrativo, tecnico e professionale, partecipa alla Libera
Professione intramuraria svolta dai dirigenti del ruolo sanitario attraverso le seguenti
forme:
a. attività di supporto diretto;
b. attività di supporto indiretto.
Qualora le disponibilità fornite dagli operatori dipendenti non dovessero essere
sufficienti a coprire il fabbisogno di supporto dei professionisti, l’Azienda si riserva la
possibilità di ricorrere a personale esterno per coprire il fabbisogno eccedente
tramite
contratti di collaborazione e/o mediante convenzioni con aziende esterne, sentite le
Organizzazioni Sindacali.5
3
L. 26/5/2004 n. 138
4
il presente allegato, in base alla L. 26/5/2004 n. 138 dovrà essere aggiornato annualmente.
5
Decreto Legislativo 254 28/7/2000 art.2.
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Le forme sopraindicate differiscono sia per quanto riguarda le modalità di
partecipazione all’attività libero professionale che per quanto attiene le modalità
retributive. Nei commi successivi sono dettagliate le peculiarità di ciascuna delle due
forme di partecipazione.
Ai sensi del D.L. 12 Novembre 2001 n. 402, e successive modifiche ed integrazioni,
sulle disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, si precisa che: “sono
ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri ed i tecnici sanitari di
radiologia medica dipendenti dalla stessa amministrazione, in possesso de seguenti
requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;
b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come
certificate dal medico competente;
c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti
normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell’orario di
servizio, comprese le assenze per malattia. “
L’Allegato B contiene l’elenco del personale che ha comunicato tramite apposito
modulo all’Ufficio Attività Commerciali e Marketing la disponibilità a svolgere l’attività
di supporto alla Libera Professione esercitata dal personale dirigente di
quest’Azienda6. Il personale di supporto dovrà operare timbrato; percepisce un
compenso, e restituisce all’azienda un monte ore pari alla quantità di tempo
effettivamente impiegata per l’attività stessa, che può essere valutato a consuntivo o
come tempo standard per quel tipo di prestazione.
6
D.P.C.M. 27/3/2000, art. 5, comma 2, lettera d).
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7.2.1. Attività di supporto diretto
Svolge attività di supporto diretto il personale che, con la propria presenza e
specifica professionalità individuale, fornisce un contributo diretto all’erogazione della
prestazione.
La partecipazione del personale che presta supporto diretto allo svolgimento delle
attività libero-professionali è volontaria e non può in alcun modo essere coercita
dall’azienda.
Gli aspetti organizzativi relativi alla partecipazione del personale di supporto diretto
sono gestiti all’interno di ciascuna Unità Operativa.
7.2.2 Attività di supporto indiretto
Si intende per attività di supporto indiretto l’insieme delle attività necessarie per
l’esercizio della Libera Professione, ma dedicate in modo indistinto anche all’attività
istituzionale. A differenza dell’attività di supporto diretto, quella di supporto indiretto
non è programmabile con riferimento ad una specifica prestazione. In particolare è
da considerare supporto indiretto sia quella del personale infermieristico di reparto
che l’attività prestata dal personale amministrativo che svolge nell’azienda le attività
correlate all’organizzazione della libera professione.
7.2.2.1.Attività di supporto indiretto personale sanitario
Tipica attività di supporto indiretto sanitario è rappresentata dal personale
infermieristico di reparto.
Gli aspetti organizzativi relativi alla partecipazione del personale di supporto indiretto
sono gestiti all’interno di ciascuna Unità Operativa;la ripartizione tra il personale
infermieristico di reparto del monte ore, determinato dal numero delle giornate di
degenza per le ore di assistenza standard, viene definita dalla Capo Sala. Al
personale viene corrisposta una tariffa oraria stabilita come da tabella allegata C1; il
personale restituisce all’azienda un monte ore pari all’ammontare complessivo
attribuito diviso la tariffa oraria
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7.2.2.2.Attività di supporto indiretto personale amministrativo
Il supporto indiretto amministrativo è rappresentato dall’attività svolta dal
personale del CUP, dell’ ufficio ricoveri e delle altre U.O. amministrative e di staff
che svolgono attività di prenotazione, accettazione, pagamento, etc.
Gli aspetti organizzativi relativi alla partecipazione del personale di supporto indiretto
sono gestiti all’interno di ciascuna Unità Operativa;la ripartizione delle ore disponibili
al personale viene definita dal Responsabile. Al personale viene corrisposta una
tariffa orario stabilita come da tabella allegata C1; il personale restituisce all’azienda
un monte ore pari all’ammontare complessivo attribuito diviso la tariffa oraria
8. Debito orario
L’azienda provvede a calcolare il debito orario aggiuntivo a quello istituzionale
per tutte le figure che partecipano alla Libera Professione come evidenziato
dall’allegato C2
9. Prestazioni erogabili in regime libero-professionale
L’attività
libero-professionale
è
prestata
di
norma
nella
disciplina
di
appartenenza. Il Dirigente sanitario che in ragione della disciplina di appartenenza o
delle funzioni svolte non può esercitare la Libera Professione, nella propria struttura
o nella propria disciplina può essere autorizzato dal Direttore Generale con il parere
favorevole del Collegio di Direzione e delle OO.SS. maggiormente rappresentative
della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria ad esercitare la Libera Professione in
altra struttura dell’azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza
purchè sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di 5 anni
nella disciplina stessa. L’autorizzazione è concessa per l’esercizio della attività di
prevenzione di cui al d. Lgs. 626/94 con esclusione dei dirigenti che versino in
condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione
Sono erogabili in regime Libero Professionale intramoenia le seguenti prestazioni:
- prestazioni sanitarie erogate dall'azienda in regime S.S.N..
- prestazioni sanitarie che l’utente può ottenere a pagamento anche da altri soggetti
terzi; prestazioni extra SSN.
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10. Prestazioni NON erogabili in regime libero-professionale
Non possono essere erogate in regime Libera Professione:
-
le prestazioni rese in via esclusiva dal SSN
-
le prestazioni di P.S. e di Medicina d’Urgenza
-
le prestazioni di ricovero presso le rianimazioni
-
le prestazioni di ricovero presso le Terapie Intensive
-
le prestazioni di ricovero presso le UTIC
Sono altresì escluse le prestazioni erogate in regime ambulatoriale di dialisi,
trasfusione e plasmaferesi.
11. Attività non rientranti nella Libera Professione
Non rientrano fra le attività libero-professionali le seguenti attività:
1. Partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di
specializzazione e diploma, in qualità di docente;
2. Collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
3. Partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e
Ministeri;
4. Relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
5. Partecipazione ai comitati scientifici;
6. Partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale
o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
7. Attività sanitaria resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a
favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni ed
associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fini di lucro;
8. Pareri medico-legali richiesti da organi di polizia giudiziaria o da organismi
dell’amministrazione giudiziaria dello Stato.
Lo svolgimento delle attività sopra esposte richieste al personale con rapporto di
lavoro esclusivo, sia se richieste a titolo gratuito che a pagamento, è consentito dopo
aver ottenuto l’autorizzazione dall’Azienda. A tal proposito l’Azienda o Ente
richiedente inoltra apposita richiesta di autorizzazione all’Ufficio Amministrazione e
Gestione Risorse Umane, specificando l’oggetto dell’attività, il giorno e l’ora in cui
deve essere svolta ed il compenso previsto.
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L’Ufficio Amministrazione e Gestione Risorse Umane, valutata la compatibilità
dell’attività richiesta rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente che disciplina
il rapporto di pubblico impiego7, rilascia apposita autorizzazione.
E’ esonerata da autorizzazione l’attività di cui al punto 8, quando il soggetto riceve
l’incarico come C.T.U..
In ogni caso, se la prestazione è resa a titolo oneroso, il dirigente è tenuto a
comunicare annualmente all’Ufficio Amministrazione e Gestione Risorse Umane, ai
fini
dell’anagrafe
tributaria,
il
compenso
percepito
a
fronte
dell’attività
precedentemente autorizzata.
Nessun compenso è dovuto se le attività sopra indicate sono svolte per ragioni
istituzionali8.
Le attività aziendali connesse alla sperimentazione clinica non vengono
ricompresse nelle attività di LP e sono oggetto di specifica normativa aziendale
(deliberazione 282 del 5/3/1997)
12. Limitazioni
Le prestazioni sono erogate al di fuori del normale orario di servizio, e delle
attività previste dall’impegno di servizio, in fasce orarie ben distinte dalla normale
attività istituzionale e con un piano di lavoro definito e sottoscritto dai singoli dirigenti.
Tutte le attività relative all'erogazione dei servizi oggetto del presente Atto aziendale,
svolte al di fuori dell'orario di servizio, non possono complessivamente comportare
sia in termini di volumi che di orari un volume superiore a quello assicurato per i
compiti istituzionali. Per l’attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla
tipologia ed alla complessità delle prestazioni9.
La Direzione negozia con i singoli dirigenti il volume massimo di prestazioni sulla
base dei volumi di attività istituzionale concordati in sede di definizione annuale di
budget10.
Durante l'esercizio dell'attività libero-professionale non è consentito l'uso del
ricettario S.S.N..
7
D. Lgs. 29/1993, art. 58, comma 7 e successive modificazioni ed integrazioni.
8
C.C.N.L. 8/6/2000, art. 60, comma 3.
9
D.G.R. VII/303374 del 9.02.2001.
10
C.C.N.L. 8/6/2000, art. 54, comma 6.
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Tutti i medici dipendenti devono essere posti nelle migliori condizioni per esercitare il
diritto alla Libera Professione che coincide con l’analogo diritto di scelta dell’utente
nei confronti del medico specialista.
L’attività Libera Professione non può essere utilizzata come strumento per la
riduzione delle liste di attesa.
L’attività Libera Professione non deve essere concorrenziale nei confronti del SSN
ed il suo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da assicurare
prioritariamente l’assolvimento dei compiti istituzionali e la funzionalità dei servizi, nel
rispetto della normativa disciplinante la materia.
E' fatto assoluto divieto ai professionisti che svolgono l'attività libero-professionale in
regime intramurario di riscuotere direttamente i compensi relativi alle prestazioni da
loro erogate ad eccezione dei casi espressamente previsti dal presente Atto
aziendale.
Le tariffe libero professionali vanno concordate, su proposta del singolo medico e dei
componenti delle equipe, anche interdisciplinari, coinvolte, anche in linea con i valori
dell’ordine per le prestazioni corrispondenti.
Il Professionista che svolge attività Libero Professionale extramoenia può esercitare
tale attività in ambito privato; pertanto il professionista opera a titolo personale,
ovvero senza alcun rapporto con il SSN e con l’Azienda di appartenenza.
13. Risorse messe a disposizione dall'Azienda
L'azienda mette a disposizione gli spazi
e i posti letto necessari allo
svolgimento della Libera Professione intramuraria secondo i limiti previsti dalla
vigente normativa.
Nell'Allegato D sono indicati in modo dettagliato gli spazi ambulatoriali e i posti letto
utilizzabili durante l'attività libero-professionale. (tabella riaggiornata visti gli
spostamenti)
Per quanto riguarda gli spazi ambulatoriali nell’allegato sono indicate le fasce orarie
in cui ciascun ambulatorio è occupato per attività istituzionali già programmate e
quindi le fasce orarie in cui lo stesso è a disposizione dei professionisti per l’esercizio
dell’attività libero-professionale.
Il Direttore Generale, fino alla realizzazione di idonee strutture e spazi distinti per
l'esercizio della Libera Professione intramoenia, assume iniziative specifiche per
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reperire fuori dall’Azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate ed autorizza
l’utilizzo di studi professionali privati, mediante appositi atti convenzionali
14. Adempimenti contabili e fiscali
Tutti i proventi derivanti dalle attività svolte al di fuori del normale orario di
lavoro sono assimilati, ai soli fini fiscali, ai compensi di lavoro dipendente.
Pertanto l'azienda provvede direttamente all'accreditamento in busta paga dei
compensi spettanti al personale avente titolo, a fronte delle prestazioni erogate in
regime libero-professionale.
L’Azienda provvede a versare tutti i contributi fiscali (IRPEF, IRAP, ….), previdenziali
ed assicurativi dovuti per legge sulla base dei proventi derivanti dall’esercizio
dell’attività libero-professionale svolta a qualsiasi titolo.
15. Disposizioni transitorie
Quanto previsto dagli atti compresi nel presente Atto aziendale è in sintonia
con la vigente legislazione nazionale e regionale. Le parti che risulteranno superate
dalla normativa futura, saranno sostituite direttamente mediante atti deliberativi della
Direzione a meno che siano tra quelli oggetto di contrattazione integrativa.
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SEZIONE II
ATTO AZIENDALE DELLA LIBERA
PROFESSIONE AMBULATORIALE
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1. Definizione
Per attività libero-professionali svolta in regime ambulatoriale si intende le
prestazioni quali visite specialistiche, prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio, piccoli interventi chirurgici, che possono essere individuate nel
Nomenclatore Tariffario della Regione Lombardia, D.G.R. VI/42606 del 23 aprile
2000 e dalle successive D.G.R. contenenti modifiche ed integrazioni, nonché quelle
prestazioni non erogate dal SSN.
Sono assimilate alle prestazioni ambulatoriali anche le relazioni mediche, le perizie e
i pareri medico-legali resi dal professionista a favore di singoli utenti.
Una prestazione ambulatoriale s’intende in regime libero-professionale intramuraria
se vi è l'esplicita richiesta da parte dell’utente che la prestazione sia erogata dietro
pagamento, da uno o più medici o sanitari nominativamente individuati ed operanti
nell'ambito dell'Azienda, oppure da parte di un’équipe, con oneri a carico del
richiedente o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario
Nazionale previsti dall’art. 9 del d.lgs. 502/1992.
2. Richiesta di autorizzazione
I professionisti aventi titolo che vogliono svolgere l’attività libero professionale
devono compilare presso l’Ufficio Attività Commerciali e Marketing un modulo
(Modulo di autorizzazione) attraverso il quale chiedono l’autorizzazione a svolgere
l’attività libero professionale negli spazi aziendali messi a disposizione (vedi allegato
E), indicando in particolare:
- la disciplina in cui è svolta la libera professione;
- le prestazioni da erogare, le figure professionali coinvolte, il tempo standard per
ciascuna figura professionale, le tariffe per ciascuna prestazione;
- lo spazio ambulatoriale entro cui si intende svolgere l’attività;
- i giorni e fasce orarie in cui si intende svolgere la libera professione;
- le eventuali risorse accessorie necessarie per l’erogazione delle prestazioni
ambulatoriali, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 27/3/2000, art. 6, comma 4,
lettera e).
L’autorizzazione a svolgere l’attività all’interno degli spazi aziendali è fornita dalla
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Direzione Sanitaria Aziendale, dopo valutazione economica svolta dall’Ufficio Attività
Commerciali e Marketing.
3. Modalità di utilizzo degli spazi ambulatoriali
L’attività ambulatoriale in regime libero-professionale deve essere svolta, di
norma, all’interno degli ambulatori della struttura aziendale entro cui il professionista
presta servizio, o presso altra struttura dell’azienda. In quest’ultimo caso è
necessaria l’autorizzazione del Direttore Generale ed il parere favorevole del
Comitato di garanzia per la Libera Professione.
Qualora all’interno dell’Azienda non siano disponibili ambulatori idonei all’esercizio
della Libera Professione, questa può essere esercitata in strutture private non
accreditate con cui l’Azienda ha stipulato apposita convenzione oppure, presso studi
o ambulatori privati previa specifica autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale
al professionista.
L’esercizio dell’attività libero-professionale può avvenire contemporaneamente nelle
diverse tipologie di sedi11.
Sono destinati allo svolgimento della Libera Professione ambulatoriale intramuraria
gli stessi ambienti in cui è prevista l'attività ambulatoriale istituzionale mantenendo
nettamente separati,(ove possibile), nel corso della giornata, i rispettivi orari di
utilizzazione tra attività istituzionale ed attività libero-professionale, in modo da non
interferire con l’organizzazione delle attività istituzionali.
L'azienda definisce le giornate e le fasce orarie a disposizione dei professionisti per
lo svolgimento dell'attività ambulatoriale in regime libero-professionale.
Al fine di far fronte alle esigenze organizzative proprie di ciascuna U.O.,
l’individuazione delle fasce orarie e dei giorni della settimana in cui ciascun
professionista eserciterà la Libera Professione è effettuata in maniera concertata dal
personale dirigente interessato.
Il pagamento delle prestazioni è effettuato presso la cassa centrale, in apposito
sportello CUP dedicato alla attività Libera Professione, aperto ogni giorno con orario
continuato.
11
D.G.R. VII/303374 del 9.02.2001.
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4. Prenotazione delle prestazioni
Le prenotazioni delle prestazioni da erogare in regime libero-professionale
presso la struttura aziendale, sono gestite attraverso uno sportello C.U.P. ed una
linea telefonica specificamente dedicati.
5. Liquidazione dei compensi
I compensi relativi all’attività svolta presso gli spazi interni sono accreditati sulla
busta paga del mese successivo al pagamento delle prestazioni.
6. Metodologia di determinazione delle tariffe
Le tariffe delle prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale ed esami di
laboratorio, al netto dei compensi stabiliti per i professionisti che erogano le
prestazioni, devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall’azienda, in
particolare:
•
costi dei materiali;
•
costi di ammortamento e di manutenzione delle attrezzature;
•
compensi del personale di supporto diretto/indiretto;
•
quota costi generali;
•
una quota di margine per l’azienda da destinare al potenziamento delle attività
istituzionali.
Le variazioni delle tariffe, dovranno essere comunicate e concordate con l’Ufficio
Attività Commerciali e Marketing e autorizzate dalla Direzione Sanitaria Aziendale.
La quota di competenza del dirigente sanitario è pari di norma al 75% della tariffa
(comprensivo delle ritenute ed imposte di legge) per le visite ambulatoriali; di norma
del 65% della tariffa (comprensivo delle ritenute ed imposte di legge) per le
prestazioni strumentali.
Tale percentuale potrà subire variazioni, da concordarsi con le OO. SS.
maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, se
l’analisi di mercato e dei costi sostenuti per lo svolgimento della prestazione ne
richiedessero l’ adeguamento.
Il personale di comparto se previsto viene
remunerato in base ad una tariffa oraria, sulla base di una specifica attività svolta o
come tempo standard per quel tipo di prestazione.
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7. Spazi esterni all’azienda
Dietro richiesta e parere favorevole del Direttore Generale, il Professionista può
richiedere di esercitare l’attività LP fuori dagli spazi dell’Azienda12 come spazi
sostitutivi in strutture non accreditate, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda, (studi
privati, centri medici privati case di cura non accreditate, domicilio del paziente).
In particolare la richiesta per svolgere l’attività fuori dagli spazi aziendali deve
contenere:
•
Definizione della tariffa di intesa con il Professionista
•
Modalità di riscossione dei compensi
•
Modalità di versamento dei compensi nelle casse aziendali
•
Durata dell’autorizzazione; (di norma annuale con possibilità di rinnovo previa
comunicazione tra le parti, salvo diversa normativa)
•
Copia autorizzazione sanitaria o auto-dichiarazione di idoneità.
Per lo svolgimento di tale attività, al Professionista viene fornito apposito fatturario.
Per tale attività viene riconosciuto al professionista l’importo del 95% della tariffa al
lordo dei costi sostenuti per tale attività e dell’IRAP.
Si individuano 3 tipologie di attività fuori sede:
•
studi professionali privati, (si veda legge 23 dicembre 2000 n. 388 e D.P.R 22
dicembre 1996 n. 917 art. 48 bis comma 1 lettera a,-bis “ ai fini della
determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 47, i
compensi percepiti dal personale dipendente del SSN per l’attività liberoprofessionale intramuraria, esercitata presso gli studi professionali privati a
seguito di autorizzazione del direttore generale dell’azienda sanitaria,
costituiscono reddito nella misura del 75% “).
•
centri medici privati non accreditati.
•
case di cura private non accreditate.
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D.Lgs 229 del 19/6/99; art 8, 4c. DPCM 27.3.2000; art. 58, 5° c. CCNL; art. 4 D. Lgs n.
254/2000
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SEZIONE II
ATTO AZIENDALE DELLA LIBERA
PROFESSIONE RICOVERI
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1. Definizione
Condizione necessaria per il ricovero in regime libero-professionale è l'esplicita
espressione da parte del paziente della sua volontà di affidarsi alle cure del medico
di fiducia, scelto tra quelli con rapporto esclusivo (vedi elenco allegato), al quale è
imputata la responsabilità della gestione del ricovero, ivi compresa la gestione della
cartella clinica.
La tariffa pagata dal paziente per il ricovero in regime libero-professionale si riferisce
a tutte le prestazioni che gli sono erogate durante le giornate di ricovero.
L'attività libero-professionale intramuraria in regime di ricovero è esercitata negli
spazi definiti individuati nell'Allegato D.
L'attività libero-professionale si intende comunque effettuata fuori dal normale orario
di servizio ed in aggiunta ad esso come da allegato C2
2. Procedura di ricovero in regime libero-professionale
2.1 Richiesta di ricovero
Il ricovero in regime di Libera Professione avviene previa formale richiesta del
paziente su apposito modulo dove deve essere indicato il nominativo del medico
prescelto come curante (medico fiduciario, modulo allegato F, consenso per
usufruire delle prestazioni in regime Libera Professione – Differenza Alberghiera)
La richiesta di ricovero va inoltrata, a cura del medico fiduciario, all’Ufficio Attività
Commerciali e Marketing, che provvede a formulare il preventivo di spesa. Tale
documento verrà consegnato al paziente prima dell’ingresso.
2.2 Procedimento amministrativo per il ricovero
All’atto dell’accettazione il paziente sottoscrive il preventivo di spesa per il
ricovero ed effettua il versamento di un anticipo equivalente al 50% dello stesso.
Il giorno precedente alla dimissione il medico fiduciario provvederà a compilare il
"diario amministrativo" su cui indicherà eventuali variazioni intervenute nel ricovero.
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Tale diario, firmato dal medico fiduciario, sarà fatto pervenire all’Ufficio Attività
Commerciali e Marketing prima della dimissione del paziente al fine di calcolare il
consuntivo di spesa. Il saldo, al netto dell’acconto sarà versato dal paziente all’atto
della dimissione o, entro il limite di 30 giorni data fattura.
3. Metodologia di determinazione delle tariffe
Sono previsti due sistemi distinti di determinazione delle tariffe dei ricoveri svolti
in regime libero-professionale: uno da applicare in relazione ai ricoveri che
prevedono esclusivamente il maggior comfort alberghiero (differenza alberghiera) e
l’altro riferito ai ricoveri in cui è previsto un intervento/ assistenza medica.
Le voci che determinano la definizione del prezzo pagato dal paziente ricoverato in
regime libero-professionale sono schematizzate di seguito e successivamente
spiegate in modo dettagliato.
AREA CHIRURGICA
a) Compensi ai medici dell’équipe
AREA MEDICA
a) Compensi del 1° medico
chirurgica (1° e secondo operatore)
b) Compensi attività anestesiologica
b) Compensi équipe medica
c) Compensi al personale
c) Prestazioni erogate dai Servizi
infermieristico di sala operatoria
d) Prestazioni erogate dai Servizi
d) Prestazioni diagnostiche
e) Prestazioni diagnostiche
complementari
e) Prestazioni consulenziali libero-
complementari
f) Prestazioni consulenziali libero-
professionali
f) Prestazioni alberghiere superiori
professionali
g) Prestazioni alberghiere superiori
h) Quota fondo di perequazione
g) Quota fondo di perequazione
h) Quota personale di supporto
indiretto
i) Quota personale di supporto
i) Quota I.R.A.P.
indiretto
l) Quota I.R.A.P.
m) Quota a favore dell’azienda
l) Quota a favore dell’azienda
m) 30% D.R.G.
n) Quota sala operatoria
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o) Quota personale supporto reparto
n) Quota personale supporto
reparto
p) 30% DRG
3. 1 Differenza alberghiera
I posti letto riservati alla libera-professione possono essere utilizzati anche per il
regime
“differenza
programmazione
alberghiera” (maggior
dell’attività
comfort),
libero-professionale.
compatibilmente
La
scelta
della
con
la
differenza
alberghiera riguarda esclusivamente il maggior comfort alberghiero; per gli tutti altri
servizi viene seguito la programmazione del SSN.
3.2 Area Chirurgica/Medica
La tariffa di un ricovero in Area Chirurgica/ Medica è determinata dal personale
medico in accordo con l’Azienda.
Per determinare la tariffa complessiva relativa ad un ricovero effettuato in un’Unità
Operativa appartenente all’Area Chirurgica/Medica occorre definire le singole voci
come di seguito evidenziato.
a. Compensi all’equipe chirurgica
Il personale medico che presiede all’intervento chirurgico si compone di
un’”équipe chirurgica” e di un anestesista.
La tariffa per l’equipe chirurgica viene definita tra i professionisti e l’azienda, tenuto
conto della tipologia dell’intervento e della sua complessità
Compensi équipe chirurgica = tariffa libera professione aziendale chirurgica ( tariffa 1
operatore + 30% della tariffa del 1° operatore per
l’equipe)
S’intende per équipe chirurgica quella indicata dal 1° operatore nel verbale di
sala operatoria.
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Il compenso a favore dell’équipe chirurgica è ripartito tra il personale medico in
relazione alla loro numerosità, (1°,2° e 3° operatore, 1°, 2° operatore ed equipe di
reparto; di norma il 30% viene ripartito come segue: 25% secondo operatore in sala
operatoria, 5% all’equipe medica di reparto), mentre al 1° operatore spetta la tariffa
libera professione aziendale chirurgica.
Il numero di operatori che compongono l’équipe è determinato dal 1° operatore, ma
non può essere inferiore a quella di norma assicurata per lo stesso intervento reso in
regime istituzionale.
b. Compensi anestesista
Compensi attività anestesiologica = compenso del 1° medico dell’équipe chirurgica
x 0,25%
Il compenso spettante a fronte dell’attività anestesiologica è il 25% del
compenso del 1° operatore dell’équipe chirurgica, così ripartito:
1) in caso di LP individuale
il 20% all’operatore in sala operatoria il 5%
all’equipe medica anestesiologica. L’indicazione dell’anestesista è definita dal 1°
operatore e fatto salvo le scelte dirette del paziente.
2) in caso di LP d’equipe la quota del compenso anestesista è ripartita in base
alle seguenti percentuali: il 5% all’operatore in sala operatoria, il 16% al gruppo
anestesisti ed
il 4% all’U.O.
di Anestesia
e
Rianimazione.
L’indicazione
dell’anestesista è definita dal 1° operatore nell’ambito di un pool, individuato di
concerto tra i professionisti chirurghi e l’U.O. di Anestesia/Rianimazione per aree di
attività.
c. Compensi al personale infermieristico di sala operatoria
Compensi personale infermieristico di sala operatoria = Tempo di sala operatoria *
tariffa oraria personale infermieristico*
unità di personale + 1 ora personale
supporto * tariffa oraria
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Il personale infermieristico di sala operatoria aderisce, come già evidenziato,
su base volontaria a svolgere il supporto alla libera professione al di fuori dell’orario
di servizio. La quota da ripartire è determinata come quota parte del costo della sala
operatoria.
d. Prestazioni erogate dai servizi (attività di pre-ricovero “Profilo”)
Il fondo costituito a favore dei Servizi che intervengono per il pre-ricovero è
distribuito in misura pari al 70% dell’importo complessivo annuo ai seguenti Servizi:
Laboratorio Analisi, Radiologia, Cardiologia, Trasfusionale.
e. Prestazioni diagnostiche complementari
Se
il
medico
fiduciario
richiede
l’esecuzione
di
prestazioni
diagnostiche/terapeutiche (esami istolologici, diagnostica varia) aggiuntive, queste
saranno tariffate in base alla tariffa del Tariffario Aziendale Libera Professione. Al
personale che effettua la prestazione sarà riconosciuta la quota pari 65% della
tariffa.
Le prestazioni consulenziali devono essere documentate in cartella.
f.
Prestazioni consulenziali in regime libero-professionale
Se il medico fiduciario richiede l’esecuzione di prestazioni consulenziali, queste
saranno tariffate in base alla tariffa del Tariffario Aziendale Libera Professione. Al
personale che effettua la prestazione sarà riconosciuta la quota pari 90% della
tariffa.
Le prestazioni consulenziali devono essere documentate in cartella.
g. Prestazioni alberghiere superiori
Il prezzo del ricovero sarà comprensivo degli eventuali servizi alberghieri
superiori fruiti dal paziente nel corso del ricovero le cui tariffe sono quelle vigenti per
la voce “Retta di degenza”.
h. Quota fondo di perequazione
Nel prezzo di ricovero sarà compresa la quota del fondo di perequazione, da
destinare a favore del personale che ha una limitata possibilità di esercizio della
Libera Professione intramuraria, come previsto dall’art. 57 C.C.N.L. 8/6/2000.
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Essa sarà pari al 5% del margine dell’attività Libera Professione
i.
Quota personale di supporto indiretto
A favore del personale che fornisce un supporto indiretto all’attività liberoprofessionale, è accantonata una quota pari al 1% del margine, che verrà distribuita
con criteri da concordarsi con le OOSS del comparto.
l.
Quota I.R.A.P.
Il corrispettivo spettante comprende anche la quota a copertura dell’I.R.A.P.,
cioè l’8,5% dei compensi da liquidare a favore del personale dirigente e di personale
di supporto intervenuto durante il ricovero.
m. Quota a favore dell’Azienda
Il corrispettivo spettante comprende anche il 25% della tariffa della quota
equipe medici ed anestesisti, destinata al miglioramento dell’attività assistenziale di
tutte le Unità Operative
n. Quota Sala Operatoria
L’utilizzo della sala operatoria viene tariffato in base alla tariffa oraria aziendale
(comprensive del personale infermieristico, ammortamenti, utenze, etc ), come costo
per l’attivazione della sala operatoria fuori dal normale orario di servizio.
o.
Personale di supporto indiretto di reparto.
Compensi personale infermieristico di reparto = n. 3 ore*gg degenza* tariffa oraria
(ricoveri ordinari);
n. 2 ore* tariffa oraria (dh)
p. 30% D.R.G.
Nella determinazione del prezzo del ricovero, viene considerato il 30% del
D.R.G. che, come previsto dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. commi 1 e 2 e
dalla D.G.R. n. VI/48413 del 21 febbraio 2000, è a carico del paziente.
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4.
Liquidazione compensi
I compensi relativi all’attività svolta sono accreditati sulla busta paga del mese
successivo al pagamento delle prestazioni.
5.
Ricoveri in regime Libero Professionale con terzo pagante
L’Azienda può stipulare con fondi integrativi e assicurazioni convenzioni per
l’erogazione di prestazioni sanitarie (in regime di ricovero ordinario/dh/ambulatoriale)
per gli assistiti del fondo/assicurazione.
L’adesione del personale medico dirigente è personale e volontaria; deve essere
comunque salvaguardato il rispetto degli accordi convenzionali stipulati dall’Azienda.
In caso di accettazione i dirigenti medici dovranno attenersi solo esclusivamente alle
condizioni previste in convenzione.
In caso di ricovero con terzo pagante, l’Azienda dovrà ricevere dall’assicurazione la
presa in carico con cui assicura il pagamento diretto di quanto dovuto per il suo
assistito.
Alla dimissione, l’Ufficio Attività Commerciali e Marketing provvede a inviare la fattura
e la documentazione clinica all’assicurazione.
6. Spazi esterni all’azienda
Il Professionista può richiedere al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera,
di esercitare l’attività Libera Professione fuori dagli spazi dell’Azienda13 in spazi
sostitutivi in strutture non accreditate, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda, (studi
privati, centri medici privati case di cura non accreditate).
In particolare la richiesta per svolgere l’attività fuori dagli spazi aziendali deve
contenere:
•
Definizione della tariffa di intesa con il. Professionista
•
Modalità di riscossione dei compensi
•
Modalità di versamento dei compensi nelle casse aziendali
•
Modalità di attribuzione dei compensi al professionista detratta la %
aziendale.
13
D.Lgs 229 del 19/6/99; art 8, 4c. DPCM 27.3.2000; art. 58, 5° c. CCNL; art. 4 D. Lgs n. 254
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•
Durata dell’autorizzazione; (di norma annuale con possibilità di rinnovo previa
comunicazione tra le parti, salvo diversa normativa)
Per lo svolgimento di tale attività, al Professionista viene fornito apposito fatturario.
Per tale attività viene riconosciuto al professionista l’importo del 90% della tariffa al
lordo dei costi sostenuti per tale attività e dell’IRAP.
. Per dettaglio si rimanda a pag. 17
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SEZIONE IV
ATTO AZIENDALE DELLA
ATTIVITA’IN CONVENZIONE
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1. Definizione
Qualora le attività richieste all’Azienda da soggetti terzi (altra struttura sanitaria,
Enti pubblici/privati, “Soggetto richiedente”), diversi da singoli utenti, siano ripetute
nel tempo e programmabili, devono essere regolamentate da un’apposita
convenzione tra l’Azienda Ospedaliera e la struttura che richiede la prestazione, con
esclusione delle attività di prevenzione di cui al D. Lgs. 626/94. Con il termine
convenzione si intende la stipula di un accordo fra l’ Azienda Ospedaliera ed il
soggetto richiedente, sottoscritto da entrambi e formalizzato mediante atto
deliberativo del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera14.
La stipula della convenzione non può in nessun caso costituire titolo ai fini
dell’accreditamento presso la Regione Lombardia e non può configurarsi come un
rapporto di lavoro subordinato tra la struttura convenzionata ed i professionisti
coinvolti, conformemente a quanto disposto dall’art. 58, comma 2, lettera b) del
C.C.N.L. vigente.
2. Oggetto di convenzione
Oggetto di convenzione ai sensi del presente atto può essere qualsiasi
prestazione o attività sanitaria, svolta all’interno o all’esterno dell’azienda che sia
compatibile con l’attività istituzionale dell’Azienda e con la legislazione vigente.
3. Richiesta di convenzionamento
Le richieste di convenzionamento inviate dal Soggetto Richiedente devono
essere indirizzate alla Direzione Generale. Qualora la Direzione Generale ritenga
opportuno procedere, la richiesta sarà assegnata all’Ufficio Attività Commerciali e
Marketing per gli adempimenti necessari.
Quest’ ultimo comunica al Responsabile di U.O. gli elementi contenuti nella
richiesta di attività, necessari per consentirgli di valutare il carico di lavoro aggiuntivo
per soddisfare le esigenze del richiedente.
14
Art.55 1° c. lett.C; art.15 quinques D.Lgs. 229 lett.C
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Il Responsabile di U.O, dopo aver analizzato le condizioni di fattibilità dell’attività
richiesta, comunica all’Ufficio Attività Commerciali e Marketing la disponibilità a
svolgere l’attività in orario o fuori orario di servizio.
Il mancato raggiungimento di almeno il 70% degli obiettivi di budget da parte della
U.O. comporta in prima analisi che la convenzione venga effettuata in orario di
servizio.
L’attività svolta in orario di servizio concorre alla formazione dei volumi di produzione
che la U.O. ha concordato in sede di budget.
L’Ufficio Attività Commerciali e Marketing concorda inoltre con le Unità Operative
interessate, nei limiti del presente atto, il contenuto delle convenzioni in relazione a:
1. definizione della natura, della quantità e delle modalità di erogazione delle
prestazioni oggetto del rapporto di collaborazione;
2. durata del contratto;
3. tariffe di vendita e politiche di sconto;
4. modalità e termini di pagamento.
Acquisite tali informazioni, l’Ufficio attività Commerciali e Marketing predispone una
bozza di convenzione contenente i seguenti elementi:
1. Tipologia e volume delle prestazioni (specificato in prestazioni, accessi, n. ore)
oggetto della convenzione;
2. Unità Operativa erogatrice della prestazione
3. Modalità operative di accesso al servizio da parte della struttura richiedente e di
esecuzione delle prestazioni o dell’attività richieste;
4. tariffa unitaria per tipologia di prestazione;
5. Eventuali condizioni di riduzione del prezzo unitario (sconti quantità, etc.);
6. Eventuali condizioni di maggiorazione del prezzo unitario (prestazioni con
carattere di urgenza, etc.);
7. Pareri favorevoli della Direzione Sanitaria e del Responsabile di UO
8. Eventuale numero minimo di prestazioni che la struttura richiedente si impegna
ad acquistare e condizioni per il mancato rispetto di tale accordo;
9. modalità e termini di pagamento.
La convenzione deve essere integrata da tutti gli elementi (tecnico-scientifici, legali,
amministrativi, etc.) ritenuti necessari per garantire la massima chiarezza nel
rapporto contrattuale con l’Azienda cliente.
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4. Autorizzazione dell’attività
La Direzione Sanitaria Aziendale è deputata alla valutazione della fattibilità della
convenzione richiesta,
Il responsabile dell’U.O. deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della
fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.
L’attività può essere resa al di fuori dell’orario di servizio solo se è effettivamente
aggiuntiva al debito orario contrattualmente dovuto.
5. Stipula e recepimento della convenzione
L’Ufficio Attività Commerciali e Marketing sottopone ad approvazione la bozza di
convenzione al soggetto richiedente.
Successivamente lo stesso Ufficio predispone il provvedimento deliberativo, di cui il
testo di convenzione è parte integrante, con il quale si stipula la convenzione
6. Tariffario aziendale
Le tariffe applicate nelle convenzioni sono formate sulla base della metodologia
indicata nel l’atto della Libera Professione intramuraria, previa condivisione con il
Responsabile della U.O. che effettuerà la prestazione.
Le tariffe aziendali sono determinate tenendo in considerazione tutti i costi diretti ed
indiretti, i volumi di attività ipotizzati ed un utile aziendale pari al 10%
7. Definizione delle responsabilità
Per quanto attiene gli aspetti operativi di coordinamento ed organizzazione la
Responsabilità tecnico-scientifico che sovrintende al processo di esecuzione delle
prestazioni richieste è identificato nel responsabile dell’U.O. coinvolta; nel caso in cui
siano coinvolte più U.O. la responsabilità è affidata separatamente ad ognuno dei
responsabili interessati relativamente ai processi di specifica competenza.
8. Erogazione delle prestazioni
Le modalità operative attraverso cui sono erogate le prestazioni, sono definite
in dettaglio con la controparte, specificati in protocolli operativi o nel testo della
convenzione.
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9. Modalità e termini di pagamento
L’Ufficio
Attività
Commerciali
e
Marketing
provvede
a
verificare
la
corrispondenza fra le richieste emesse da ogni soggetto richiedente ed i relativi
consuntivi ed a calcolare il dovuto sulla base dei prezzi e delle condizioni stabilite in
convenzione.
Le fatture sono inviate al soggetto richiedente unitamente alla copia dei consuntivi e
delle richieste pervenute.
10. Liquidazione compensi
I compensi relativi all’attività svolta in convenzione sono accreditati sulla busta
paga del mese successivo al pagamento delle prestazioni.
11. Prestazioni occasionali
Qualsiasi erogazione di prestazioni a pagamento a favore di soggetti distinti da
privati cittadini che non hanno carattere di ripetitività né di programmabilità, si
configura come prestazione occasionale, svolta sia all’interno che all’esterno della
Azienda Ospedaliera, che rientra negli obiettivi istituzionali.
12. Metodologia di determinazione delle tariffe
La tariffa di vendita delle prestazioni erogate in regime occasionale è quella
definita nel tariffario Libera Professione.
13. Richiesta di erogazione
La richiesta di erogazione di prestazioni occasionali, tanto per singole
prestazioni quanto per gruppi di esse, deve essere preceduta da una formale
richiesta dell’azienda cliente alla Direzione Sanitaria Aziendale.
La richiesta deve essere firmata dal responsabile legale dell’azienda richiedente o da
persona da lui delegata. Il documento deve indicare la tipologia, la data il luogo e la
quantità delle prestazioni richieste suddivise, eventualmente, per paziente.
L’erogazione delle prestazioni deve essere preventivamente autorizzata dalla
Direzione Sanitaria Aziendale e quindi consegnata all’Ufficio Attività Commerciali e
Marketing.
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La
richiesta
di
prestazioni
occasionali
deve
necessariamente
avvenire
preliminarmente all’esecuzione delle prestazioni richieste.
L’Ufficio
Attività
documentazione
Commerciali
pervenuta
alla
e
Marketing
fatturazione.
provvederà
Le
sulla
prestazioni
base
della
occasionali
configurano come prestazioni svolte in orario di servizio.
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si