le apparecchiature per la misurazione della velocità modalità di

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le apparecchiature per la misurazione della velocità modalità di
S imone M arani
le apparecchiature
per la misurazione
della velocità
Modalità di utilizzo,
profili tecnici
e problematiche giuridiche
Il testo è rivolto a tutti gli
operatori della Polizia municipale e costituisce un valido
manuale operativo per affrontare le questioni più rilevanti
e controverse della materia
Isbn 978-88-7589-446-7
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e recupero di informazioni, sono riservati in tutti i Paesi.
Indice
Indice
Autore
pag. 9
I – Autovelox e Telelaser
1.1Nozioni e caratteri generali
1.2Normativa di riferimento
1.3 Ulteriori sistemi di controllo
1.3.1 Il Telelaser
1.3.2 Il Sorpassometro
1.3.3 Il Tutor
1.3.4 Il Cronotachigrafo
1.4 I dispositivi anti autovelox
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II – Omologazione e segnalazione
2.1Le procedure di segnalazione
2.2La presenza degli agenti accertatori
2.3La taratura
2.4Omologazione
III – Accertamento e contestazione
3.1L’accertamento della velocità
3.2La contestazione
3.3 Il verbale
3.4 Identificazione del conducente e notifica del verbale
di contestazione
5
Indice
3.4.1La procedura di identificazione
3.4.2La notifica
3.5 Il trattamento sanzionatorio
3.6 Revisione, sospensione e revoca della patente di guida
3.6.1La revisione
3.6.2La sospensione
3.6.3La revoca
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IV – La tutela del conducente
4.1L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione
4.2 Il ricorso al Giudice di pace
4.3 Il ricorso al Prefetto
4.4 Il pagamento in misura ridotta e la rateizzazione
della sanzione pecuniaria
APPENDICE
Normativa di riferimento
1. D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150
2.Ministero dei Trasporti, parere 30 marzo 2012
3.Ministero delle Infrastrutture, parere 29 marzo 2012,
n. 1684
Formulario
1. Verbale di installazione e corretta procedura di posizionamento dell’autovelox
2. Ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S.
3. Ricorso ex art. 204-bis C.d.S.
4. Ricorso per rateizzazione della sanzione irrogata
5. Richiesta restituzione patente sospesa non notificata,
ex art. 218, comma 2, C.d.S.
6. Ricorso al Giudice di pace avverso cartella di pagamento
7.Opposizione all’esecuzione
6
Indice
8. Istanza ex art. 390 Regolamento C.d.S.
9. Ricorso gerarchico
10.Opposizione a sanzione amministrativa
11. Ricorso immediato al Giudice di pace
12. Istanza per la restituzione della patente di guida
13. Istanza di ammissione all’oblazione
14. Istanza di dissequestro del veicolo
15.Modulo comunicazione dati del conducente
16.Atto di citazione
17.Atto di citazione con chiamata del terzo
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Bibliografia
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Simone Marani, è avvocato del Foro di Bologna. Mediatore professionale. Dottore di ricerca in diritto e procedura penale presso
l’Università degli Studi di Firenze. Cultore della materia in diritto
e procedura penale. Autore dei testi: I reati in materia sessuale
(Giuffré, 2006); I reati contro il patrimonio (CEDAM, 2006); I
delitti contro la persona (CEDAM 2007); Il reato circostanziato
(Maggioli 2007); I delitti contro l’ordine e l’incolumità pubblica
(Giuffré 2008); Codice della Strada (CEDAM 2012); Disciplina penale degli stupefacenti (Altalex Professionale, 2012); Guida in stato
di ebbrezza e di alterazione psico-fisica. Analisi dei reati (Altalex
Professionale, 2013); Principio di determinatezza e norma integratrice del precetto penale (Edizioni Accademiche Italiane, 2014).
Direttore della collana giuridica telematica "Crimina", ed. Altalex.
Vice direttore della rivista telematica di informazione giuridica
"Concorsi ed esami", ed. Altalex. Autore di numerosi articoli e
note a sentenze per le più prestigiose riviste giuridiche.
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I – Autovelox e Telelaser
1.1 Nozioni e caratteri generali
Con il termine “autovelox” si intende qualsiasi tipologia di misuratore elettronico della velocità in grado di rilevare il tempo di percorrenza di una determinata distanza da parte di un veicolo e la
conseguente velocità1.
Si tratta di un dispositivo elettronico per il controllo della velocità nella circolazione stradale consistente in una apparecchiatura,
posizionata al lato della strada, predisposta per rilevare il tempo
di percorrenza del veicolo da una certa distanza e al conseguente
calcolo della velocità tenuto dal medesimo2, mediante l’utilizzo di
una coppia di laser paralleli posizionati ad una certa distanza l’uno
dall’altro.
Come avremo modo di analizzare dettagliatamente nel corso del
volume, diverse sono le tipologie di autovelox, delle quali possiamo
1)
2)
Dei diversi sistemi di misurazione della velocità, l’autovelox rimane il più diffuso, tanto da
identificare qualsiasi categoria di misuratore della velocità. Il primo modello di autovelox era
basato sulla propagazione di onde sonore mediante l’utilizzo di due tubi sulla sede stradale
e premetteva l’immediata contestazione dell’infrazione. A tale modello seguì l’Autovelox
102 che utilizzava fotocellule in grado di emettere luce infrarossa ed era in grado di scattare
l’immagine del veicolo in corsa, nonché l’Autovelox 103, il quale, attraverso l’utilizzo di una
terza fotocellula, permetteva una misurazione della velocità migliore e con pochi margini
di errore. L’ulteriore perfezionamento del misuratore di velocità si ebbe con L’Autovelox
104 il quale non solo realizzava la fotografia sia posteriore che anteriore del veicolo ma
introduceva l’utilizzo del raggio laser al posto degli infrarossi, e con l’Autovelox 104 C72 che
può essere installato a bordo delle autovetture della Polizia stradale in sosta o su postazioni
fosse. Per approfondimenti pascale g. – portelli c., Autovelox. Ricorsi e tutele contro le
sanzioni amministrative, Giuffrè, Milano, 2012, 3. Si veda anche leoni m. – terracciano
u., Problematiche in tema di autovelox, CEDAM, Padova, 2000, 2 e ss.
molfese f. – molfese d., Limiti di velocità e guida in stato di ebbrezza, UTET, Torino,
2008, 4. Gli autovelox sono tra gli strumenti più moderni ed efficienti nel campo della
rilevazione della velocità, adottabili in relazione ai progressi compiuti dalla più avanzata
tecnologia, senza trascurare la miniaturizzazione della strumentazione, tant’è che l’intera
attrezzatura è contenuta in una valigetta che consente una immediata installazione.
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Autovelox
Simone Marani ‒ Le apparecchiature per la misurazione della velocità
Polizia
stradale e
Prefetto:
strade e
competenze
effettuare una classificazione a seconda della loro modalità di funzionamento. Così, è possibile individuare autovelox funzionanti a
fotocellule, molto diffusi nella pratica, che permettono la misurazione della velocità del veicolo mediante l’utilizzo di due fasci di fotocellule il cui primo fascio, nel momento del passaggio del mezzo,
avvia un timer che viene interrotto al momento del passaggio dal
secondo fascio di cellule.
Si possono, inoltre, distinguere misuratori a piccola base, i quali
misurano il tempo di percorrenza del veicolo in uno spazio tra due
traguardi, con sensori di diversa tipologia (es., Tutor) e misuratori
radar, i quali utilizzano un fascio di onde elettromagnetiche diretto
contro il veicolo che riflette una frequenza diversa a seconda della
velocità di marcia.
Gli autovelox, inoltre, si distinguono tra autovelox fissi, collocati
all’interno di una colonnina preceduta da un cartello stradale che
ne segnala la presenza, ed autovelox mobili, solitamente collocati
all’interno delle volanti della Polizia stradale o che possono essere
posizionati sul terreno mediante l’utilizzo di un treppiede.
La ratio di tale particolare tipologia di rilevamento della velocità
viene generalmente individuata nell’obbligo di trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, il cui potere sanzionatorio, in
materia di circolazione stradale, non è ispirato tanto dall’intento di
sorprendere in modo ingannevole l’utente della strada quanto dallo
scopo di tutelare la sicurezza stradale e di ridurre i costi economici,
sociali ed ambientali derivanti dalla circolazione stradale.
La Polizia stradale può utilizzare i misuratori elettronici della
velocità sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, mentre spetta al Prefetto ordinarne l’installazione nelle strade extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento, previo parere conforme
degli organi di Polizia e parere conforme degli enti proprietari delle
strade.
A tal proposito è bene evidenziare come il provvedimento del
Prefetto diretto alla individuazione delle strade sulle quali sia possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della
velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, di cui
all’art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, può riguardare solo le strade
rientranti nella classificazione di cui agli artt. 2, comma 3, e 3 del
12
i – Autovelox e Telelaser
Codice della Strada (da qui anche C.d.S.). Il Prefetto, dunque, ha
ampia discrezionalità nella valutazione degli indici che gli consentono di includere un tratto di strada tra quelle adatte al controllo
remoto dell’eccesso di velocità, ma tale soggetto istituzionale non
può autorizzare tratti stradali diversi da quelli previsti dalla legge e
per tale motivo il giudice di merito potrà sindacare compiutamente
sull’idoneità del manufatto stradale ai requisiti richiesti dalla normativa3.
La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, secondo periodo del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito,
con modificazioni, in Legge 1° agosto 2002, n. 168, censurato in riferimento all’art. 3, comma 1, Costituzione. Secondo il giudice delle
leggi «L’asserita disparità di trattamento tra condotte di guida aventi
la stessa pericolosità sociale, sanzionate solo in alcuni casi e non in altri, a seconda della classificazione della strada sulla quale l’infrazione
ha luogo, è insussistente, poiché le diversità riscontrabili a proposito
dell’obbligo della contestazione immediata dipendono dalle differenti
condizioni che caratterizzano i diversi tratti di strada»4.
Dal combinato disposto delle due norme appena citate ne deriva
l’illegittimità del provvedimento prefettizio che abbia autorizzato
l’installazione delle apparecchiature in una strada urbana che non
possieda le caratteristiche minime della strada urbana di scorrimento, di cui all’art. 2, comma 2, lett. d), C.d.S.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il potere del Prefetto, richiede una serie di valutazioni
che, costituendo le condizioni dell’esercizio del predetto potere,
attengono al merito dell’attività amministrativa. Di conseguenza,
tali valutazioni, riguardanti il tasso di incidentalità, le condizioni
strutturali, plano-altimetriche e di traffico non sono suscettibili di
sindacato da parte dell’Autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa, atteso che il potere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l’una e dell’annullamento per l’altra, è limitato all’accertamento dei soli vizi di legittimità dell’atto in questione: «In tema di
3) manzelli s., “Strade adeguate e impianti ad hoc per velocità e rosso”, in D&G, 2011, 51.
4)Corte Costituzionale, 19 marzo 2012, n. 60, in Giur. Costituzione, 2012, 2, 793.
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Caratteristiche minime
della strada
Simone Marani ‒ Le apparecchiature per la misurazione della velocità
accertamento delle violazioni stradali a mezzo di sistemi elettronici,
l’art. 4 del D.L. n. 121/2002 non conferisce al Prefetto il potere di
inserire nello specifico elenco una strada, facendo uso di criteri diversi da quelli previsti dall’art. 2, comma 3, C.d.S.; pertanto, ove il
Prefetto ecceda dai limiti segnati dalla norma del C.d.S., il giudice
ordinario può disapplicare, in via incidentale, l’atto o il provvedimento amministrativo»5.
1.2 Normativa di riferimento
D.L. n.
117/2007
Preliminare alla disamina dei misuratori elettronici della velocità e
del loro funzionamento, è importante dare uno sguardo di insieme
alla normativa che, in maniera alquanto dettagliata, disciplina tale
delicata materia.
Sul punto è bene ricordare, innanzitutto, come il D.L. 13 agosto
2007, n. 117 recante “Disposizioni urgenti modificative del Codice
della Strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”, coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160, abbia modificato l’art. 142 C.d.S., rubricato “Limiti di velocità”, introducendo, tra le fonti di prova per
il calcolo della velocità, anche le apparecchiature che misurano la
velocità su un tratto di strada determinato.
Ai sensi del comma 6-bis, le postazioni di controllo sulla rete
stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli
o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei
Trasporti di concerto con il Ministro dell’Interno.
La possibilità di procedere all’accertamento delle infrazioni
stradali mediante l’utilizzo delle apparecchiature elettroniche deriva anche dall’art. 201 C.d.S., dal quale discende la facoltà, per la
Polizia stradale, di utilizzare misuratori di velocità sulle strade extraurbane principali, mentre spetta al Prefetto, previo parere degli
5)Cass. Civ., Sez. II, 15 febbraio 2011, n. 3701, in D&G, 2011.
14
i – Autovelox e Telelaser
organi di Polizia e parere conforme degli enti proprietari, ordinarne l’installazione nelle strade extraurbane secondarie ed urbane di
scorrimento.
Altro importante intervento normativo si ebbe con la Direttiva
del Ministero dell’Interno del 14 agosto 2009, con la quale si stabilì
che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla
rete stradale potessero essere segnalate con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, oppure con segnali stradali
luminosi a messaggio variabile o, ancora, mediante dispositivi di
segnalazione luminosa installati sui veicoli. Sempre secondo detta
normativa, i segnali stradali di indicazione debbono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo
propri del tipo di strada sul quale saranno installati, ovvero verdi
sulle autostrade e blu sulle strade extraurbane. Sul pannello vi deve
essere la dicitura “Rilevamento elettronico della velocità”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di
Polizia che effettua il controllo.
L’azione di contrasto degli organi di Polizia stradale e delle Polizie locali deve essere rivolta con prioritaria attenzione ai tratti di
strada in cui si verifica un costante ed alto livello di infortuni. La
direttiva dispone che gli autovelox siano gestiti esclusivamente dalle forze di Polizia, che le fotografie e le riprese possano essere trattate esclusivamente dal personale di Polizia, che vi siano controlli
periodici delle apparecchiature per il controllo elettronico della velocità e che sia creato un osservatorio diretto al monitoraggio degli
incidenti stradali causati dalla velocità eccessiva.
Nell’ambito dell’excursus normativo è da segnalare il D.Lgs. 1°
settembre 2011, n. 150, recante “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione
dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 Legge 18
giugno 2009, n. 69”, in vigore nel nostro ordinamento a partire dal
6 ottobre 2011. Sulla base di tale novella, si è assistito ad una forte
riduzione dei riti civili (attualmente sono solo tre, ovvero il rito
ordinario di cognizione, il rito del lavoro ed il rito sommario di
cognizione) e, limitatamente al rito del lavoro, questo viene previsto anche per le opposizioni a sanzioni amministrative per i procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, opposizione al
verbale di violazione al Codice della Strada, opposizione a sanzione
15
Direttiva
Ministero
dell’Interno
del 14 agosto
2009
D.Lgs. n.
150/2011
Simone Marani ‒ Le apparecchiature per la misurazione della velocità
Parere
Ministero
dei Trasporti 30 marzo
2012
Parere
Ministero
delle Infrastrutture 29
marzo 2012
amministrativa in materia di stupefacenti e opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato.
Altra novità rilevante attiene al dimezzamento dei termini per
ricorrere contro le multe, passati da sessanta a trenta giorni (anche
se i sessanta giorni permangono nel caso in cui il trasgressore risieda all’estero), termine che decorre dalla data di contestazione della
violazione oppure dalla notificazione del verbale di accertamento.
Ancora più di recente è da menzionare il parere del Ministero
dei Trasporti del 30 marzo 2012 con il quale si è precisata la necessità a che le postazioni con dispositivi automatici della rilevazione della velocità siano ben visibili, mediante la collocazione di un
segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo di Polizia
operante o una breve descrizione della denominazione del corpo
o servizio di Polizia nel caso in cui non sia riconoscibile attraverso
uno specifico simbolo. Nell’ipotesi di rilevatori installati all’interno
di piloni di cemento occorre spostare la postazione ovvero apporre,
nelle immediate vicinanze, un segnale eventualmente in aggiunta a
quello apposto direttamente sul box.
Da ultimo segnaliamo il parere del Ministero delle Infrastrutture del 29 marzo 2012, n. 1684, il quale precisa come il telelaser possa essere impiegato su qualsiasi tipologia di strada, a prescindere
dalla distanza dal segnale di limite, purché presidiato, ben visibile e
adeguatamente segnalato.
1.3 Ulteriori sistemi di controllo
Oltre all’Autovelox, in tutte le tipologie in cui si può presentare, esistono diversi altri strumenti di controllo in grado di rilevare la percorrenza e la velocità dei veicoli. Tra questi possiamo distinguere:
1.3.1 Il Telelaser
“Telelaser
Eltraff”
Si tratta di uno strumento, molto maneggevole tanto da poter essere installato all’interno delle vetture oppure montato su un cavalletto, in grado di misurare la velocità di un veicolo in movimento
mediante l’utilizzo di un fascio di luce laser. Il sistema più utilizzato
dagli operatori di Polizia è il “Telelaser Eltraff ”, importato dagli Sta16
i – Autovelox e Telelaser
ti Uniti ed omologato dal Ministero dei Lavori pubblici con Decreti
del 8 settembre 1997, n. 4199 e 30 novembre 1998, n. 6025.
Si tratta di un apparecchio molto simile al radar che utilizza luce
laser invece di microonde, dotato di un mirino che va puntato sul
veicolo in corsa e che consente la rilevazione della velocità fino ad
ottocento metri di distanza, di un display sul quale viene mostrata
immediatamente la velocità del veicolo, e di un grilletto che consente l’attivazione della misurazione6.
Fermo restando quanto sarà oggetto di approfondimento nelle
pagine che seguono, è bene sin d’ora ricordare come l’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio, previsto inizialmente
dall’art. 4, D.L. n. 121/2002, convertito nella Legge n. 168/2002, per
i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza degli operatori di Polizia, è stato esteso in un secondo momento a tutti i tipi
di controllo realizzati mediante apparecchi fissi o mobili installati
nella sede stradale, ad opera dell’art. 3, D.L. n. 117/2007, convertito
nella Legge n. 160/2007.
La moderna tecnologia consente un margine di errore molto basso, se si considera che lo strumento è dotato di un sistema
di auto test che si attiva ogni qualvolta lo strumento viene acceso, e non effettua una sola misurazione ma ben sette, addivenendo
all’elaborazione della velocità mediante un calcolo medio7. Si tratta
di un sistema in grado di testare il corretto allineamento mediante
il quale verificare la corrispondenza tra il bersaglio inquadrato ed
il punto effettivamente colpito dal raggio laser. Inoltre, al fine di
permettere l’utilizzo dell’apparecchiatura in qualsiasi condizione
metereologica, il mirino è dotato di un filtro di polarizzazione che
consente di regolare la luminosità ed il contrasto dell’immagine in6)La generazione di luce laser è consentita da un risuonatore ottico formato da una parte di
materiale attivo (che può essere solido, liquido o anche gassoso) chiamato medium laserante, interposto tra due specchi. La funzione è prodotta mediante una sorgente di energia
esterna che, stimolando gli atomi del medium laserante, li forza ad assumere valori più alti
di energia intrinseca. L’energia così immagazzinata, poi, viene rilasciata nel momento in
cui gli atomi interagiscono con la radiazione luminosa. Viene a crearsi, quindi, una nuova
radiazione luminosa la quale rimbalza tra i due specchi, fornendo delle onde stazionarie
che si autosostengono e assumono maggiore intensità dalla radiazione proveniente in modo
continuo dal medium laserante. Dei due specchi uno, detto semiriflettente, è costruito in
modo da lasciar sfuggire una parte della radiazione luminosa che su di esso rimbalza.
Tale radiazione, proiettata all’esterno dello strumento costituisce il raggio laser. leoni
m. – terracciano u., Op. cit., Padova, 2000, 14.
7) pascale g. – portelli c., Op. cit., Milano, 2012, 5.
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Obbligo di
preventiva
segnalazione
Sistema di
misurazione
Simone Marani ‒ Le apparecchiature per la misurazione della velocità
Tecniche di
rilevazione
Composizione e funzionamento
Telelaser
Problematiche di
rilevazione
Telelaser
quadrata. Tale filtro, capace di magnificare la luce, consentendo di
effettuare un corretto puntamento anche in orari notturni, previene ogni possibile eccezione basata sulla difficoltà di puntamento in
condizioni di scarsa visibilità.
Oltre al test automatico gli operatori di Polizia utilizzano anche un’altra tecnica denominata “di controllo a velocità zero” e “a
distanza prefissata”, che consiste nel puntare un bersaglio fisso da
una distanza predefinita non inferiore a 50 metri e premere un apposito pulsante (speed range) che attiva un sistema di misurazione
che deve dare, sul display, una lettura compresa tra i 49,8 metri ed
i 50,2 metri.
Sull’apparecchiatura deve essere applicata una targhetta che ammonisca circa il divieto di uso improprio della medesima come, ad
esempio, il fatto di puntare il rilevatore direttamente sugli occhi del
conducente.
Il Telelaser è costituito da un mirino, che costituisce il congegno di puntamento dell’apparecchiatura e consente di indirizzare
il laser sul bersaglio, da un display sul quale è possibile effettuare
la lettura della misurazione della velocità, da un diodo integrato
da ottica di emissione e ricezione, nonché da un grilletto, il quale
permette l’attivazione del procedimento di misurazione.
In merito alla procedura di rilevazione della velocità del veicolo, il Telelaser misura il “tempo di volo” del raggio laser emesso dal
diodo; il lasso temporale impiegato dal raggio laser per colpire il
bersaglio e tornare all’apparecchio è proporzionale alla distanza che
separa quest’ultimo dal veicolo, con la conseguenza che la velocità
rilevata si otterrà dallo spazio percorso dal veicolo durante tale tempo, diviso per l’intervallo di tempo intercorrente tra due emissioni
di luce laser emesse dal diodo durante un intervallo di tempo conosciuto. La corretta misurazione della velocità richiede che il laser
sia puntato direttamente sulla targa del veicolo soggetto al controllo per un periodo di tempo non inferiore a tre decimi di secondo.
L’apparecchiatura si presenta, comunque, piuttosto maneggevole,
potendo essere installata anche a bordo del veicolo della Polizia effettuando il puntamento attraverso il vetro della medesima vettura.
Un primo problema rilevato attiene al fatto che il Telelaser non
rileva la fotografia del veicolo, limitandosi a memorizzare l’immagine del medesimo sino a quando non viene azionato nuovamente;
la mancanza dell’acquisizione dell’immagine potrebbe far sorgere
18
i – Autovelox e Telelaser
un problema di illegittimità e di annullamento in quanto non conforme alle disposizioni di cui all’art. 345 del Regolamento C.d.S., a
norma del quale le apparecchiature destinate al controllo dei limiti
di velocità debbono essere in grado di accertare la violazione in
modo chiaro ed accertabile.
Altra problematica attiene alla contestazione immediata mediante l’utilizzo dello strumento. L’apparecchiatura consente all’agente
accertatore di vedere il veicolo ad una grandezza doppia del normale mediante l’utilizzo di un cannocchiale; non appena viene rilevata una velocità superiore a quella consentita il conducente viene
fermato e gli viene contestata l’infrazione di cui all’art. 142 C.d.S. Il
problema è dato dal fatto che, come appena ricordato, dovendo la
velocità essere rilevata in modo chiaro ed accertabile, ne deriva che
mostrando al conducente il rilevamento solo per un breve periodo
di tempo, ovvero sino a quando l’operatore non riutilizza il dispositivo una seconda volta, non sarebbe possibile dimostrare in modo
chiaro ed accertabile che la velocità indicata si riferisca senza alcun
dubbio a quella che il conducente stava tenendo nel momento in
cui il Telelaser è stato puntato verso il suo veicolo. Senza considerare che il “puntamento” dello strumento dovrebbe avvenire sempre
su una medesima direttrice dell’autovettura che procede, lungo una
retta che può essere soggetta a variazioni.
Sul punto, l’orientamento dominante in giurisprudenza di legittimità ritiene che l’accertamento dell’infrazione debba ritenersi
provato dall’attestazione, contenuta nel verbale di accertamento,
dei dati rilevati dall’apparecchiatura, nonché dalle contestazioni
personali dell’agente di Polizia stradale che ha in uso il macchinario le quali, facendo riferimento a dati oggettivi, quali la lettura del
display e la rilevazione del numero di targa, fanno piena prova sino
a querela di falso. D’altronde, l’art. 142 C.d.S., non fa alcun riferimento alla necessità di una documentazione fotografica, ma ritiene sufficiente l’idoneità dello strumento a consentire la rilevazione
della velocità del veicolo. «In tema di accertamento delle violazioni
dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, poiché
l’art. 142 C.d.S., si limita a prevedere che possono essere considerate
fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 345
del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495/1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi di Polizia stradale, devono essere costruite in
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Sistema di
misurazione
Simone Marani ‒ Le apparecchiature per la misurazione della velocità
modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato
momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza
dell’utente, senza prevedere che la rilevazione debba necessariamente
ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è
legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a
mezzo di apparecchiature elettroniche denominate “telelaser” – apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che
consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato
momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia
stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio
al veicolo dal medesimo organo individuato – in quanto l’attestazione
dell’organo di Polizia stradale ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad
uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia
probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova
contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento
dell’apparecchiatura elettronica» (Cass. Civ., Sez. I, 24 marzo 2004,
n. 5873).
1.3.2 Il Sorpassometro
Si tratta di strumento dotato di telecamera a postazione fissa, che
consente la rilevazione automatica dei sorpassi vietati, nonché la
circolazione in corsia di emergenza.
1.3.3 Il Tutor
Differenze
tra Tutor e
Autovelox
Il Sistema Informativo per il Controllo della velocità (c.d.
“S.I.C.Ve.”) è uno strumento informatizzato installato lungo le
autostrade in grado di calcolare la velocità media tenuta da un
veicolo nell’ambito di un determinato tragitto. Il dispositivo utilizza due varchi, uno in entrata ed uno in uscita, in grado di
calcolare la velocità media tenuta tra di questi. Recente intervento
giurisprudenziale ha statuito che, in tema di sanzioni amministrative, la violazione accertata con il sistema S.I.C.Ve, c.d. “Tutor”,
si distingue dai sistemi automatici di controllo della velocità, c.d.
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i – Autovelox e Telelaser
“Autovelox”, poiché rileva non la velocità istantanea di un veicolo
in un dato momento ed in un preciso luogo, ma la velocità media
di un veicolo in un certo tratto di strada, che può essere ricompreso tra due Comuni diversi. Pertanto, non potendo conoscere
con precisione il punto esatto in cui il conducente di un’auto ha
superato i limiti di velocità, per stabilire il giudice competente
a conoscere occorre fare ricorso all’art. 9 C.P.P. nella parte in
cui prevede che se la competenza non possa essere determinata
secondo il principio generale di cui all’art. 8 (ossia con riferimento in cui il reato è stato consumato), la competenza è del
giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o
dell’omissione. Pertanto, se il veicolo percorre un tratto di strada
compreso tra due Comuni limitrofi si deve ritenere che la competenza territoriale è del Giudice di Pace dove è situata la porta
di uscita del sistema S.I.C.Ve.8
Competenza
territoriale
1.3.4 Il Cronotachigrafo
è uno strumento, installato obbligatoriamente direttamente sui
veicoli industriali e commerciali adibiti al trasporto di cose di peso
complessivo superiore a 3,5 tonnellate e su veicoli adibiti al trasporto di un numero di passeggeri, compreso il conducente, superiore a
nove, in grado di rilevare la velocità. Sono esclusi i veicoli superiori
a 3,5 tonnellate adibiti al regolare trasporto di linea con percorsi
entro i 50 km, i mezzi delle forze dell’ordine e le cisterne del latte.
Il cronotachigrafo digitale, divenuto obbligatorio sui veicoli
immatricolati dal 2006, effettua una misurazione complessa di tre
parametri quali la velocità del veicolo, il tempo di guida del conducente e la distanza percorsa.
Oltre alle particolari tipologie di modelli di apparecchiature deputate al rilevamento della velocità, un accenno particolare deve
essere fatto in merito al c.d. “semafori intelligenti”, ovvero apparecchiature in grado di far scattare il semaforo rosso nel caso in cui il
veicolo sopraggiunga superando i limiti di velocità (Photored). Tale
dispositivo, a causa del pericolo che era in grado di creare sulla sede
8)Cass. Civ., Sez. VI, 11 giugno 2012, n. 9486, in Riv. giur. circol. trasp., 2012, 5.
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Semafori
intelligenti
Simone Marani ‒ Le apparecchiature per la misurazione della velocità
stradale, a causa dell’improvviso arresto del veicolo allo scattare del
semaforo rosso, venne dichiarato illegittimo dalla Motorizzazione
Civile, con una circolare del 2005, documento piuttosto importante in quanto addossava agli enti comunali la responsabilità per gli
incidenti causati dall’utilizzo di tali apparecchiature. La dottrina
ha precisato come la finalità dell’utilizzo di detta strumentazione
elettronica consiste principalmente nel prevenire la guida spericolata e sconsiderata dei mezzi di circolazione, piuttosto che punire e
sanzionare la trasgressione, tanto che il Legislatore ha regolamentato in maniera dettagliata l’obbligo di rendere pubblici i luoghi di
installazione delle apparecchiature in questione, sollecitando i conducenti ad una guida più prudente9.
1.4 I dispositivi anti autovelox
Mediante il termine “dispositivo anti autovelox” si intende fare riferimento ai sistemi elettronici in grado di rilevare e neutralizzare
qualsiasi apparecchiatura di rilevamento elettronico della velocità.
Tali meccanismi consentono di rilevare la presenza dell’autovelox ad
una distanza variabile tra i duecento metri fino ad un chilometro.
In passato la giurisprudenza di legittimità, occupandosi dei “radar detector”, ha affermato che tali apparecchiature non hanno alcuna attività di trasmissione, in quanto si limitano solo ad intercettare la frequenza e percepire passivamente il campo dell’autovelox;
l’automobilista, con il proprio detector, determina una vanificazione del servizio ad personam, mentre resta del tutto impregiudicata
l’attività del servizio che non subisce alcuna disfunzione intrinseca
tale da causargli una discontinuità patologica10. Fino ad un recente passato, le apparecchiature in grado di segnalare, mediante un
segnalatore acustico-visivo, la presenza di un rilevatore autovelox,
non erano vietati nel nostro Paese, in quanto si trattava di una mera
“segnalazione” e non di una interferenza all’attività dell’apparecchiatura o alle conversazioni delle forze dell’ordine11.
9)
pascale g. – portelli c., Op. cit., Milano, 2012, 2. L’impiego di tali misuratori, infatti,
determina una spinta dissuasiva nei confronti di condotte antisociali e pericolose.
10)Cass. Pen., 12 aprile 1994, in Arch. giur. circ. sin. strad., 1995, 40.
11) molfese f. – molfese d., Op. cit., Torino, 2008, 35.
22
i – Autovelox e Telelaser
Le cose cambiano con l’introduzione dell’art. 45, comma 9-bis,
C.d.S., come modificato dall’art. 31 della Legge n. 472/1999, il quale
espressamente vieta la produzione, commercializzazione e uso dei
dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di
rilevamento di cui all’art. 142, comma 6, C.d.S., utilizzate dagli organi di Polizia stradale per il controllo delle violazioni.
Si ha violazione dell’art. 45, comma 9-bis, tutte le volte in cui
venga installato su una autovettura un dispositivo idoneo a consentire la localizzazione dei dispositivi misuratori della velocità
in dotazione agli organi di Polizia o di segnalarne al conducente
la presenza, in modo da consentirgli di eludere il controllo delle
violazioni dei limiti di velocità; in particolare, la congiunzione “segnalano la presenza e consentono la localizzazione”, inserita nella
norma deve essere intesa in senso disgiuntivo, non occorrendo che
le due caratteristiche del dispositivo concorrano congiuntamente,
essendo sufficiente che ne ricorra una sola per giustificare la sussistenza del divieto. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità «Costituisce una violazione dell’art. 45 comma 9-bis C.d.S.
l’aver fatto uso di dispositivi in grado di localizzare i c.d. “autovelox”,
al fine di consentire al conducente di eludere i controlli della velocità
degli autoveicoli. Al fine di verificare se i dispositivi utilizzati rientrino tra quelli vietati nella suddetta norma, è necessario distinguere
con precisione le caratteristiche dell’apparecchio utilizzato, onde poter stabilire senza equivoci o indebite presunzioni quali ne siano le
potenzialità e di conseguenza se rientrino nel disposto normativo»12.
Anche il Navigatore Gps, commercializzato al fine di rendere
più agevole il raggiungimento di una determinata destinazione,
può servire a segnalare la presenza di misuratori elettronici della
velocità, ma non possiede di per sé alcuna capacità di rilevare direttamente l’autovelox stesso, svolgendo semplicemente una funzione preventiva di promemoria, attraverso un metodo di archiviazione. Ci possiamo domandare se e fino a che punto i programmi
contenuti all’interno dei navigatori satellitari, in grado di avvisare
preventivamente l’automobilista sulla presenza di un dispositivo
12)Cass. Civ., Sez. VI, 18 febbraio 2014, n. 3853, in D&G, 2014.
23
Art. 45,
comma
9-bis, C.d.S.
Navigatore
Gps
Simone Marani ‒ Le apparecchiature per la misurazione della velocità
Dispositivi
vietati
autovelox possano considerarsi vietati. L’art. 45, comma 9, C.d.S.,
vieta l’utilizzo dei rilevatori autovelox “anche indirettamente”, con
la conseguenza che sarebbe vietato l’utilizzo di qualsiasi tipologia
di strumentazione in grado di avvisare l’utente della strada della
presenza di tali apparecchiature.
I dispositivi che debbono ritenersi vietati, in definitiva, sono
quelli che consentono al conducente di superare i controlli adeguando momentaneamente la velocità, oppure che consentano al
conducente di continuare a mantenere la velocità oltre i limiti, eliminando il segnale dell’autovelox. Ciò premesso, secondo un certo
orientamento, i navigatori che possiedano aggiornamenti mediante
internet sono da considerare come avvisatori che, indirettamente,
segnalano la presenza degli strumenti fissi di rilevamento della velocità13.
Nonostante tali considerazioni, il più risalente orientamento
giurisprudenziale di legittimità ha escluso che la vendita o l’utilizzo
dei dispositivi elettrici di intercettazione, applicabili all’interno delle autovetture, potesse configurare il reato di istigazione a delinquere (art. 414 C.P.), in quanto trattasi di attività diretta a commettere
una infrazione amministrativa, così come il reato di istigazione a
disobbedire alle leggi (art. 415 C.P.), posto che le leggi di pubblica
sicurezza stradale non possono rientrare tra quelle di ordine pubblico, oggetto di tutela della norma.
Ma al tempo stesso, secondo tale impostazione, non si possono configurare nemmeno i delitti di cui all’art. 615-bis C.P., che
attiene solo alle interferenze indebite nella vita privata, o quello
di cui all’art. 617 C.P., che riguarda la cognizione, l’interruzione o
l’impedimento delle comunicazioni o conversazioni telegrafiche o
telefoniche14.
Oltre ai dispositivi idonei alla rilevazione degli autovelox, altra
prassi comunemente diffusa nel nostro Paese, tendente a consenti13)La differenza tra questi indicatori scaricati da internet e quelli che in precedenza venivano
utilizzati è nel fatto che i primi segnalano sul display direttamente la presenza degli strumenti rilevatori, mentre gli altri davano solo un segnale acustico delle postazioni di Polizia
a distanza. molfese f. – molfese d., Op. cit., Torino, 2008, 37. Un avvisatore diretto o
indiretto, inoltre, potrebbe dare al conducente un’improvvisa reazione e provocare una
manovra irregolare di sterzata o frenata mettendo a rischio l’incolumità di coloro che lo
seguono.
14)Cass. Civ. Sez. I, 12 aprile 1994, n. 860, in Riv. giur, circ. e trasp., 1994, 900.
24
i – Autovelox e Telelaser
re agli automobilisti di poter evitare sgradite sorprese sulla strada,
è quella di segnalare con un utilizzo intermittente dei dispositivi
di segnalazione abbagliante la presenza di misuratori di velocità e
soprattutto di pattuglie di Polizia stradale. L’uso degli abbaglianti
consente al conducente che proviene in senso di marcia opposto di
moderare la velocità e di transitare davanti agli agenti accertatori,
situati a volte a notevole distanza dal luogo della segnalazione, senza commettere alcuna infrazione al Codice della Strada.
Per contrastare tale abitudine il Codice della Strada disciplina,
all’art. 153, comma 11, come modificato dal D.M. 22 dicembre 2010,
l’uso degli abbaglianti, statuendo che «Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi
di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 41 a euro 168».
La differenza tra i dispositivi elettronici di rilevamento degli autovelox e l’uso degli abbaglianti sta nel fatto che mentre nel secondo caso l’automobilista opera a favore degli altri conducenti, nella
prima ipotesi il soggetto agisce a proprio esclusivo vantaggio, ma in
entrambi i casi si realizza una distorsione tra il cittadino ed i soggetti preposti alla tutela della sicurezza sulla strada.
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Codice: ISBN 978-88-7589-446-7
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di fornire a tutti gli operatori della Polizia municipale uno
strumento di facile consultazione, idoneo ad analizzare le
questioni maggiormente rilevanti di carattere tecnico-giuridico
che interessano le fasi di installazione delle apparecchiature
di rilevamento della velocità.
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Prima edizione: Ottobre 2014
Disponibilità: Ottobre 2014
Autore: Simone Marani
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