Convergenza aiuti, l`Italia punta sul modello irlandese

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Convergenza aiuti, l`Italia punta sul modello irlandese
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[ PRIMO PIANO ]
Terra e Vita
[ FIG. 1 ­ MODELLO “IRLANDESE”: SENZA TITOLI
n. 48/2013
7 dicembre 2013
[ FIG. 2 ­ MODELLO “IRLANDESE”: TITOLI BASSI
[ PAC 2014­2020 ] Un tema centrale soprattutto per gli agricoltori che percepiscono sostegni elevati
Convergenza aiuti, l’Italia
punta sul modello irlandese
[ DI ANGELO FRASCARELLI ]
Prevede
un graduale
passaggio
dagli attuali
livelli dei titoli
verso valori
più omogenei,
senza tuttavia
raggiungere
l’uniformità
nel 2019
F
inalmente un punto fer­
mo: la nuova Pac 2014­
2020, il 20 novembre
2013, è stata definitivamente
approvata in prima lettura dal
Parlamento europeo. I testi
giuridici in italiano sono già
disponibili sui siti web del
Parlamento europeo e del Mi­
paaf.
L’approvazione definitiva
avverrà al Consiglio di mini­
stri agricoli di dicembre 2013,
ma non dovrebbe cambiare
nulla.
I regolamenti di base sono
ormai definiti; a seguire ver­
ranno emanati i regolamenti
della Commissione europea,
attesi per marzo 2014. Molte
decisioni spettano agli Stati
membri e, per queste, dovre­
mo attendere il 1° agosto 2014.
Uno dei temi più importan­
ti è quello della convergenza,
che interessa tutti gli agricolto­
ri, ma in particolare quelli che
hanno titoli di valore elevato.
Le domande sono moltissi­
me. Quale sarà il valore dei ti­
toli dal 2015? Che prospettive
di sostegno avrà un agricolto­
re che oggi non possiede titoli?
[ CONVERGENZA
L’obiettivo della nuova Pac è
di giungere a un valore unifor­
me per tutti gli agricoltori al­
l’interno di una zona omoge­
nea, in base al principio della
regionalizzazione (vedi box).
Per garantire un passaggio
graduale tra il vecchio e il nuo­
vo sistema e per evitare di pe­
nalizzare eccessivamente gli
agricoltori con titoli di valori
elevato, la nuova Pac ha intro­
dotto la possibilità della convergenza.
Ogni Stato membro può
applicare la convergenza se­
condo tre diverse modalità
(tab. 1):
1) convergenza totale al
2015;
2) convergenza totale al
2019;
3) convergenza parziale al
2019 o modello “irlandese”.
Il meccanismo della con­
vergenza è molto importante
per gli agricoltori che possie­
dono titoli storici di valore ele­
vato (allevatori, tabacchicolto­
ri, olivicoltori, risicoltori, ecc.).
[ IL MODELLO “IRLANDESE”
Per evitare di penalizzare ec­
cessivamente tali agricoltori,
in Italia, l’opzione dominante
è quella di applicare il modello
“irlandese” (così denominato
in quanto proposto dal mini­
stro dell’agricoltura irlandese
e sostenuto anche dall’Italia).
La scelta definitiva spetta
agli Stati membri che dovran­
no decidere entro il 1° agosto
2014, per poi applicarla dal 1°
gennaio 2015. In Italia, la mag­
gior parte delle Organizzazio­
ni professionali e dei decisori
politici (Ministero, Regioni) so­
no orientati a questa opzione.
Il modello di convergenza
parziale o modello “irlandese” prevede un graduale pas­
saggio dagli attuali livelli dei
titoli verso livelli più omoge­
nei, senza raggiungere un va­
[ PRIMO PIANO ]
n. 48/2013
7 dicembre 2013
[ FIG. 3 ­ MODELLO “IRLANDESE”: TITOLI ELEVATI
Terra e Vita
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[ TAB. 1 – TRE TIPI DI CONVERGENZA
METODI DI CONVERGENZA
DESCRIZIONE
Convergenza totale al 2015 Valore uniforme dei titoli dal 2015.
Lo Stato membro stabilisce il valore
unitario iniziale al 2015 e finale al 2019
e determina gli step annuali
Convergenza totale al 2019 di convergenza.
Al termine del periodo di convergenza
(2019) tutti gli agricoltori avranno
un valore uniforme dei titoli.
Lo Stato membro stabilisce il valore
Convergenza parziale
unitario iniziale al 2015 e determina gli
al 2019 o modello
step annuali di convergenza, senza
“irlandese”
raggiungere un valore uniforme dei titoli
nel 2019.
lore uniforme dei titoli nel
2019 (fig. 1, 2 e 3).
Vediamone le regole appli­
cative.
[ AGRICOLTORI SENZA TITOLI
L’agricoltore dovrà presentare
una domanda di “prima asse­
gnazione” dei titoli al 15 mag­
gio 2015 (per i requisiti della
prima assegnazione, vedi Terra e Vita n. 42/2013).
Il numero dei titoli sarà pa­
ri al numero di ettari ammissi­
bili. Le superfici ammissibili
sono: seminativi, colture per­
manenti legnose, prati e pa­
scoli permanenti.
Il “modello irlandese” pre­
[ NUOVI AIUTI
Regionalizzazione
e convergenza
vede che gli Stati membri do­
vranno garantire che all’anno
di domanda 2019 nessun titolo
avrà un valore unitario più
basso del 60% del valore me­
dio nazionale/regionale al
2019.
Quindi l’agricoltore senza
titoli riceverà i titoli nel 2015
per ogni ettaro ammissibile; il
valore dei titoli nel 2015 sarà
basso, per poi crescere fino ad
almeno il 60% del valore me­
dio nazionale/regionale al
2019 (fig. 1).
Se l’Italia optasse per il va­
lore medio nazionale, tale
agricoltore riceverebbe circa
180 euro/ha nel 2019, som­
I
mando il pagamento di base e
il pagamento ecologico.
[ AGRICOLTORI CON TITOLI
DI BASSO VALORE
L’agricoltore dovrà presentare
una domanda di “prima asse­
gnazione” dei titoli al 15 mag­
gio 2015.
Il valore di tali titoli è desti­
nato ad aumentare dal 2015 al
2019. Più precisamente, gli
agricoltori che ricevono meno
del 90% della media regiona­
le/nazionale otterranno un
aumento graduale, pari a un
terzo della differenza tra il lo­
ro valore unitario iniziale e il
90% del valore medio naziona­
l pagamento di base è imperniato su
titoli all’aiuto disaccoppiati. Dal 1°
gennaio 2015, gli attuali titoli storici lasce­
ranno il posto ai nuovi titoli.
Il pagamento di base è soggetto alla
regionalizzazione e alla convergenza.
I nuovi titoli saranno soggetti alla regionalizzazione, che consi­
ste in un valore uniforme per ettaro per tutti gli agricoltori, pari alla
media dei pagamenti diretti a livello nazionale o regionale. La
regione può essere individuata in base alle caratteristiche agrono­
miche e socioeconomiche (es. pianura, collina e montagna), al
potenziale agricolo regionale e alla struttura istituzionale o ammini­
strativa (es. le Regioni o le Province).
La regionalizzazione provoca un effetto penalizzante per gli
agricoltori che attuamente hanno titoli di valore elevato. Per questa
ragione la nuova Pac prevede il meccanismo della convergenza.
Essa consiste in un passaggio graduale dal valore degli attuali titoli
storici ai nuovi titoli.
In altre parole, la Pac giungerà a un valore uniforme dei titoli a
le/regionale nel 2019, con la
garanzia che ciascun agricol­
tore raggiunga un pagamento
minimo pari al 60% della me­
dia regionale/nazionale entro
il 2019 (fig. 2).
In questo caso diventa rile­
vante il concetto di valore unitario iniziale (vedi box).
[ AGRICOLTORI CON TITOLI
DI ELEVATO VALORE
Un agricoltore che possiede ti­
toli di valore elevati dovrà pre­
sentare una domanda di “pri­
ma assegnazione” dei titoli al
15 maggio 2015.
Il valore di tali titoli è desti­
nato a diminuire (fig. 3). Infat­
[ PAROLE CHIAVE
Regionalizzazione = aiuti per ettaro
uniformi a livello “regionale”.
REGIONALIZZA­
ZIONE
Gli Stati membri definiscono le “regioni”
secondo criteri oggettivi e non
discriminatori, quali le loro caratteristiche
agronomiche e socioeconomiche, il loro
potenziale agricolo regionale o la
struttura istituzionale o amministrativa.
Convergenza = avvicinare il valore attuale
dei titoli a un valore uniforme a livello
“regionale”.
CONVERGENZA
Tre modelli di convergenza:
­ convergenza totale al 2015;
­ convergenza totale al 2019;
­ convergenza parziale al 2019
o modello “irlandese”.
livello nazionale o regionale (regionalizzazione), abbandonando gra­
dualmente i riferimenti storici (convergenza).
nA.F.
[ PRIMO PIANO ]
10 Terra e Vita
[ VALORE
unitario
iniziale
D
al 2015 al 2019, il valore dei titoli
dipenderà dal loro valore unita­
rio calcolato per ogni singolo agricolto­
re. Il valore unitario iniziale viene fissato
nel 2015, ma sulla base degli importi
del 2014.
Il valore unitario iniziale dei titoli si ottiene dalla seguente
formula:
V = (x / y)* (A / B)
V = valore unitario iniziale dei titoli.
x = massimale nazionale o regionale del pagamento di base
nel 2015;
y = importo dei pagamenti erogati o valore dei titoli a livello
nazionale o regionale per il 2014.
A = pagamenti ricevuti o valore dei titoli detenuti dall’agricol­
tore per il 2014.
B = numero dei titoli (= numero ettari ammissibili) nel 2015 a
livello nazionale o regionale.
Il rapporto (x / y) dipende dallo Stato membro ed è indipen­
dente dalla situazione di ogni agricoltore.
Il rapporto (A / B), invece, dipende dalla situazione individuale
di ogni agricoltore.
Il valore A può essere calcolato, a discrezione dello Stato
membro, in due modi:
1) a partire dai pagamenti ricevuti dall’agricoltore nel 2014;
ti, l’aumento del valore dei ti­
toli sotto la media è finanziato
da quelli che stanno sopra la
media. Spetta agli Stati mem­
bri decidere come applicare la
riduzione del valore dei titoli
che stanno sopra la media.
Tuttavia, gli Stati membri
potranno disporre che nessun
titolo potrà diminuire di oltre
il 30% rispetto al suo valore
unitario iniziale (vedi la defi­
nizione di valore unitario ini­
ziale nel box).
A questo punto ci si do­
manda se l’obiettivo del rag­
giungimento del vincolo del
60% per i titoli di valore basso
possa configgere con l’obietti­
vo della diminuzione massi­
ma del 30% per i titoli di valore
elevato.
Il regolamento assicura co­
munque che ogni agricoltore
non deve avere una perdita
superiore al 30%; quindi la so­
glia del 60% viene abbassata di
conseguenza. In altre parole,
vince il rispetto della soglia
massima di perdita rispetto al­
la soglia di un aiuto minimo.
Il criterio della perdita del
30% è quello che salvaguarda
maggiormente gli agricoltori
che possiedono titoli storici di
valore elevato.
L’agricoltore con titoli ele­
vati tuttavia non deve com­
mettere l’errore di calcolare la
n. 48/2013
7 dicembre 2013
2) a partire dal valore dei titoli detenuti dall’agricoltore al
15.05.2014, compresi i titoli speciali.
Nel primo caso, i pagamenti ricevuti possono tener conto
anche dei pagamenti dell’Art. 68, ma solo in alcuni casi. Se il
settore interessato dall’Art. 68 avrà il sostegno accoppiato nella
nuova Pac (come potrebbe essere il caso della carne bovina o
ovicaprina), i pagamenti ricevuti non tengono conto dell’Art. 68.
Viceversa, se il settore interessato dall’Art. 68 non avrà il soste­
gno accoppiato nella nuova Pac.
Nel secondo caso, un agricoltore è considerato detentore dei
titoli al 15 maggio 2014 se i titoli sono assegnati o trasferiti
definitivamente; in altre parole i titoli presi in affitto non sono
validi ai fini del calcolo della componente storica.
La determinazione del valore unitario iniziale dei titoli evi­
denzia l’importanza dell’anno 2014 ai fini del trascinamento del
valore dei titoli storici che tiene conto dei pagamenti ricevuti o
del valore dei titoli detenuti dall’agricoltore per il 2014.
In sintesi, è rilevante sottolineare che il valore unitario iniziale
tiene conto di due fattori:
­ i riferimenti storici, riferiti all’anno 2014;
­ il numero di ettari ammissibili riferiti all’anno 2015.
Se l’agricoltore nel 2015 avrà pochi ettari, il valore storico dei
pagamenti diretti si spalmerà su pochi ettari; se l’agricoltore nel
2015 avrà molti ettari, il valore storico dei pagamenti diretti si
spalmerà su molti ettari.
nA.F.
perdita massima del 30% sulla
base dei pagamenti ricevuti
nel 2014. Infatti, il regolamen­
to prevede una perdita massi­
ma del 30% sulla base del valo­
re unitario iniziale, che è un
valore relativo al 2015 e non
del 2014. Per dare un’indica­
zione di massima, dalle simu­
lazioni effettuate, risulta che
un agricoltore con titoli elevati
perde circa il 50% dei paga­
menti ricevuti nel 2019 rispet­
to al 2014.
[ LE SCELTE DELL’ITALIA
L’obiettivo finale della nuova
Pac è di raggiungere un paga­
mento uniforme per ettaro, ma
questo obiettivo non sarà rea­
lizzato entro il 2019.
Infatti, l’orientamento pre­
valente in Italia mira al mante­
nimento di una parte del valo­
re dei pagamenti storici anche
dopo il 2019, seppure con un
graduale avvicinamento al va­
lore uniforme a partire dal
2015 (“modello irlandese”).
Il valore dei pagamenti di­
retti di ogni agricoltore cam­
bierà ogni anno. Il regolamen­
to, tuttavia, prevede che nel
2015 gli Stati membri informi­
no gli agricoltori del valore dei
loro titoli per ogni anno del
periodo 2015­2020, in modo da
assicurare certezza e traspa­
renza.
n