Convergenza aiuti, l`Italia punta sul modello irlandese
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Convergenza aiuti, l`Italia punta sul modello irlandese
8 [ PRIMO PIANO ] Terra e Vita [ FIG. 1 MODELLO “IRLANDESE”: SENZA TITOLI n. 48/2013 7 dicembre 2013 [ FIG. 2 MODELLO “IRLANDESE”: TITOLI BASSI [ PAC 20142020 ] Un tema centrale soprattutto per gli agricoltori che percepiscono sostegni elevati Convergenza aiuti, l’Italia punta sul modello irlandese [ DI ANGELO FRASCARELLI ] Prevede un graduale passaggio dagli attuali livelli dei titoli verso valori più omogenei, senza tuttavia raggiungere l’uniformità nel 2019 F inalmente un punto fer mo: la nuova Pac 2014 2020, il 20 novembre 2013, è stata definitivamente approvata in prima lettura dal Parlamento europeo. I testi giuridici in italiano sono già disponibili sui siti web del Parlamento europeo e del Mi paaf. L’approvazione definitiva avverrà al Consiglio di mini stri agricoli di dicembre 2013, ma non dovrebbe cambiare nulla. I regolamenti di base sono ormai definiti; a seguire ver ranno emanati i regolamenti della Commissione europea, attesi per marzo 2014. Molte decisioni spettano agli Stati membri e, per queste, dovre mo attendere il 1° agosto 2014. Uno dei temi più importan ti è quello della convergenza, che interessa tutti gli agricolto ri, ma in particolare quelli che hanno titoli di valore elevato. Le domande sono moltissi me. Quale sarà il valore dei ti toli dal 2015? Che prospettive di sostegno avrà un agricolto re che oggi non possiede titoli? [ CONVERGENZA L’obiettivo della nuova Pac è di giungere a un valore unifor me per tutti gli agricoltori al l’interno di una zona omoge nea, in base al principio della regionalizzazione (vedi box). Per garantire un passaggio graduale tra il vecchio e il nuo vo sistema e per evitare di pe nalizzare eccessivamente gli agricoltori con titoli di valori elevato, la nuova Pac ha intro dotto la possibilità della convergenza. Ogni Stato membro può applicare la convergenza se condo tre diverse modalità (tab. 1): 1) convergenza totale al 2015; 2) convergenza totale al 2019; 3) convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”. Il meccanismo della con vergenza è molto importante per gli agricoltori che possie dono titoli storici di valore ele vato (allevatori, tabacchicolto ri, olivicoltori, risicoltori, ecc.). [ IL MODELLO “IRLANDESE” Per evitare di penalizzare ec cessivamente tali agricoltori, in Italia, l’opzione dominante è quella di applicare il modello “irlandese” (così denominato in quanto proposto dal mini stro dell’agricoltura irlandese e sostenuto anche dall’Italia). La scelta definitiva spetta agli Stati membri che dovran no decidere entro il 1° agosto 2014, per poi applicarla dal 1° gennaio 2015. In Italia, la mag gior parte delle Organizzazio ni professionali e dei decisori politici (Ministero, Regioni) so no orientati a questa opzione. Il modello di convergenza parziale o modello “irlandese” prevede un graduale pas saggio dagli attuali livelli dei titoli verso livelli più omoge nei, senza raggiungere un va [ PRIMO PIANO ] n. 48/2013 7 dicembre 2013 [ FIG. 3 MODELLO “IRLANDESE”: TITOLI ELEVATI Terra e Vita 9 [ TAB. 1 – TRE TIPI DI CONVERGENZA METODI DI CONVERGENZA DESCRIZIONE Convergenza totale al 2015 Valore uniforme dei titoli dal 2015. Lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e finale al 2019 e determina gli step annuali Convergenza totale al 2019 di convergenza. Al termine del periodo di convergenza (2019) tutti gli agricoltori avranno un valore uniforme dei titoli. Lo Stato membro stabilisce il valore Convergenza parziale unitario iniziale al 2015 e determina gli al 2019 o modello step annuali di convergenza, senza “irlandese” raggiungere un valore uniforme dei titoli nel 2019. lore uniforme dei titoli nel 2019 (fig. 1, 2 e 3). Vediamone le regole appli cative. [ AGRICOLTORI SENZA TITOLI L’agricoltore dovrà presentare una domanda di “prima asse gnazione” dei titoli al 15 mag gio 2015 (per i requisiti della prima assegnazione, vedi Terra e Vita n. 42/2013). Il numero dei titoli sarà pa ri al numero di ettari ammissi bili. Le superfici ammissibili sono: seminativi, colture per manenti legnose, prati e pa scoli permanenti. Il “modello irlandese” pre [ NUOVI AIUTI Regionalizzazione e convergenza vede che gli Stati membri do vranno garantire che all’anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore me dio nazionale/regionale al 2019. Quindi l’agricoltore senza titoli riceverà i titoli nel 2015 per ogni ettaro ammissibile; il valore dei titoli nel 2015 sarà basso, per poi crescere fino ad almeno il 60% del valore me dio nazionale/regionale al 2019 (fig. 1). Se l’Italia optasse per il va lore medio nazionale, tale agricoltore riceverebbe circa 180 euro/ha nel 2019, som I mando il pagamento di base e il pagamento ecologico. [ AGRICOLTORI CON TITOLI DI BASSO VALORE L’agricoltore dovrà presentare una domanda di “prima asse gnazione” dei titoli al 15 mag gio 2015. Il valore di tali titoli è desti nato ad aumentare dal 2015 al 2019. Più precisamente, gli agricoltori che ricevono meno del 90% della media regiona le/nazionale otterranno un aumento graduale, pari a un terzo della differenza tra il lo ro valore unitario iniziale e il 90% del valore medio naziona l pagamento di base è imperniato su titoli all’aiuto disaccoppiati. Dal 1° gennaio 2015, gli attuali titoli storici lasce ranno il posto ai nuovi titoli. Il pagamento di base è soggetto alla regionalizzazione e alla convergenza. I nuovi titoli saranno soggetti alla regionalizzazione, che consi ste in un valore uniforme per ettaro per tutti gli agricoltori, pari alla media dei pagamenti diretti a livello nazionale o regionale. La regione può essere individuata in base alle caratteristiche agrono miche e socioeconomiche (es. pianura, collina e montagna), al potenziale agricolo regionale e alla struttura istituzionale o ammini strativa (es. le Regioni o le Province). La regionalizzazione provoca un effetto penalizzante per gli agricoltori che attuamente hanno titoli di valore elevato. Per questa ragione la nuova Pac prevede il meccanismo della convergenza. Essa consiste in un passaggio graduale dal valore degli attuali titoli storici ai nuovi titoli. In altre parole, la Pac giungerà a un valore uniforme dei titoli a le/regionale nel 2019, con la garanzia che ciascun agricol tore raggiunga un pagamento minimo pari al 60% della me dia regionale/nazionale entro il 2019 (fig. 2). In questo caso diventa rile vante il concetto di valore unitario iniziale (vedi box). [ AGRICOLTORI CON TITOLI DI ELEVATO VALORE Un agricoltore che possiede ti toli di valore elevati dovrà pre sentare una domanda di “pri ma assegnazione” dei titoli al 15 maggio 2015. Il valore di tali titoli è desti nato a diminuire (fig. 3). Infat [ PAROLE CHIAVE Regionalizzazione = aiuti per ettaro uniformi a livello “regionale”. REGIONALIZZA ZIONE Gli Stati membri definiscono le “regioni” secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le loro caratteristiche agronomiche e socioeconomiche, il loro potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale o amministrativa. Convergenza = avvicinare il valore attuale dei titoli a un valore uniforme a livello “regionale”. CONVERGENZA Tre modelli di convergenza: convergenza totale al 2015; convergenza totale al 2019; convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”. livello nazionale o regionale (regionalizzazione), abbandonando gra dualmente i riferimenti storici (convergenza). nA.F. [ PRIMO PIANO ] 10 Terra e Vita [ VALORE unitario iniziale D al 2015 al 2019, il valore dei titoli dipenderà dal loro valore unita rio calcolato per ogni singolo agricolto re. Il valore unitario iniziale viene fissato nel 2015, ma sulla base degli importi del 2014. Il valore unitario iniziale dei titoli si ottiene dalla seguente formula: V = (x / y)* (A / B) V = valore unitario iniziale dei titoli. x = massimale nazionale o regionale del pagamento di base nel 2015; y = importo dei pagamenti erogati o valore dei titoli a livello nazionale o regionale per il 2014. A = pagamenti ricevuti o valore dei titoli detenuti dall’agricol tore per il 2014. B = numero dei titoli (= numero ettari ammissibili) nel 2015 a livello nazionale o regionale. Il rapporto (x / y) dipende dallo Stato membro ed è indipen dente dalla situazione di ogni agricoltore. Il rapporto (A / B), invece, dipende dalla situazione individuale di ogni agricoltore. Il valore A può essere calcolato, a discrezione dello Stato membro, in due modi: 1) a partire dai pagamenti ricevuti dall’agricoltore nel 2014; ti, l’aumento del valore dei ti toli sotto la media è finanziato da quelli che stanno sopra la media. Spetta agli Stati mem bri decidere come applicare la riduzione del valore dei titoli che stanno sopra la media. Tuttavia, gli Stati membri potranno disporre che nessun titolo potrà diminuire di oltre il 30% rispetto al suo valore unitario iniziale (vedi la defi nizione di valore unitario ini ziale nel box). A questo punto ci si do manda se l’obiettivo del rag giungimento del vincolo del 60% per i titoli di valore basso possa configgere con l’obietti vo della diminuzione massi ma del 30% per i titoli di valore elevato. Il regolamento assicura co munque che ogni agricoltore non deve avere una perdita superiore al 30%; quindi la so glia del 60% viene abbassata di conseguenza. In altre parole, vince il rispetto della soglia massima di perdita rispetto al la soglia di un aiuto minimo. Il criterio della perdita del 30% è quello che salvaguarda maggiormente gli agricoltori che possiedono titoli storici di valore elevato. L’agricoltore con titoli ele vati tuttavia non deve com mettere l’errore di calcolare la n. 48/2013 7 dicembre 2013 2) a partire dal valore dei titoli detenuti dall’agricoltore al 15.05.2014, compresi i titoli speciali. Nel primo caso, i pagamenti ricevuti possono tener conto anche dei pagamenti dell’Art. 68, ma solo in alcuni casi. Se il settore interessato dall’Art. 68 avrà il sostegno accoppiato nella nuova Pac (come potrebbe essere il caso della carne bovina o ovicaprina), i pagamenti ricevuti non tengono conto dell’Art. 68. Viceversa, se il settore interessato dall’Art. 68 non avrà il soste gno accoppiato nella nuova Pac. Nel secondo caso, un agricoltore è considerato detentore dei titoli al 15 maggio 2014 se i titoli sono assegnati o trasferiti definitivamente; in altre parole i titoli presi in affitto non sono validi ai fini del calcolo della componente storica. La determinazione del valore unitario iniziale dei titoli evi denzia l’importanza dell’anno 2014 ai fini del trascinamento del valore dei titoli storici che tiene conto dei pagamenti ricevuti o del valore dei titoli detenuti dall’agricoltore per il 2014. In sintesi, è rilevante sottolineare che il valore unitario iniziale tiene conto di due fattori: i riferimenti storici, riferiti all’anno 2014; il numero di ettari ammissibili riferiti all’anno 2015. Se l’agricoltore nel 2015 avrà pochi ettari, il valore storico dei pagamenti diretti si spalmerà su pochi ettari; se l’agricoltore nel 2015 avrà molti ettari, il valore storico dei pagamenti diretti si spalmerà su molti ettari. nA.F. perdita massima del 30% sulla base dei pagamenti ricevuti nel 2014. Infatti, il regolamen to prevede una perdita massi ma del 30% sulla base del valo re unitario iniziale, che è un valore relativo al 2015 e non del 2014. Per dare un’indica zione di massima, dalle simu lazioni effettuate, risulta che un agricoltore con titoli elevati perde circa il 50% dei paga menti ricevuti nel 2019 rispet to al 2014. [ LE SCELTE DELL’ITALIA L’obiettivo finale della nuova Pac è di raggiungere un paga mento uniforme per ettaro, ma questo obiettivo non sarà rea lizzato entro il 2019. Infatti, l’orientamento pre valente in Italia mira al mante nimento di una parte del valo re dei pagamenti storici anche dopo il 2019, seppure con un graduale avvicinamento al va lore uniforme a partire dal 2015 (“modello irlandese”). Il valore dei pagamenti di retti di ogni agricoltore cam bierà ogni anno. Il regolamen to, tuttavia, prevede che nel 2015 gli Stati membri informi no gli agricoltori del valore dei loro titoli per ogni anno del periodo 20152020, in modo da assicurare certezza e traspa renza. n