semplificazione dell`autorizzazione all`installazione di impianti
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semplificazione dell`autorizzazione all`installazione di impianti
SEMPLIFICAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI Si riportano le indicazioni del Ministero del Lavoro (circ. 37/2012). Con Circolare n. 37 del 16 aprile 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso indicazioni operative alle Direzioni territoriali del lavoro (D.T.L.) che semplificano ed agevolano il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi nei casi previsti dall'art. 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori. Per il rilascio dell'autorizzazione non sarà più necessaria la prassi diffusa del sopralluogo tecnico preventivo "per valutare le caratteristiche del sistema e la corrispondenza a quanto dichiarato"; basterà far riferimento alle specifiche dell'impianto (da riportare nel provvedimento autorizzatorio) risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro. Oltre al richiamo al Codice per la protezione dei dati personali e al Provvedimento 8 aprile 2010 del Garante in materia di videosorveglianza, la circolare invita ad inserire nell'autorizzazione gli elementi che la condizionano corrispondenti alla normativa richiamata. AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI La Legge 20.5.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) pone il divieto (art. 4 c.1) all'installazione di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori, qualora siano finalizzati ad accertare l'adempimento all’obbligo di diligenza. Tuttavia, quando la videosorveglianza nei luoghi di lavoro sia dettata da necessità organizzative, produttive, di sicurezza o di tutela del patrimonio aziendale, l'installazione va preceduta dall'intesa sindacale con le R.S.A. o R.S.U. o, in mancanza di accordo o di una rappresentanza sindacale, dall'autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro (D.T.L.). Per prassi consolidata, l'autorizzazione della D.T.L. veniva rilasciata dopo un sopralluogo per valutare le caratteristiche del sistema di videosorveglianza e la rispondenza di quanto dichiarato (es.: numero ed angoli di ripresa delle videocamere), che richiedeva un elevato impiego di risorse ispettive e tempi di attesa notevoli. Con la Circolare n. 37/007162/MA008.A002 del 16.4.2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale per l'attività ispettiva ha trasmesso indicazioni operative alle Direzioni territoriali del lavoro (D.T.L.) che semplificano ed agevolano il rilascio dell'autorizzazione. Nella circolare si rileva come negli ultimi anni alcune attività (es.: ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante, etc.) siano a forte rischio di rapina, per cui la videosorveglianza viene ad essere giustificata oggettivamente per la sua funzione deterrente e probatoria di atti lesivi anche dell'incolumità di lavoratori e di terzi. Di conseguenza, e in considerazione che presso tali esercizi manca quasi sempre la rappresentanza sindacale, la Direzione generale per l'attività ispettiva giudica non più necessario l'accertamento tecnico preventivo e indica sufficiente far riferimento esclusivamente alle specifiche dell'impianto (es.: caratteristiche tecniche, planimetrie dei locali, numero e posizione delle telecamere, etc.) risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro, che dovrà integrare l'atto autorizzatorio. Da inserire nel provvedimento, da parte di tutte le D.T.L., deve essere poi il rispetto della disciplina sulla privacy prescritto dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e dai successivi provvedimenti del Garante (specie il Provvedimento 8.4.2010); in particolare vengono quindi indicati elementi condizionanti l'autorizzazione e in 5 essa da riportare (es.: acquisizione e conservazione delle immagini; informativa al personale, ripresa incidentale e occasionale dei dipendenti, limiti all'accesso), che collimano interamente con la normativa di rispetto richiamata. Di seguito si riporta il citato art. 4 L. 300/70. Legge 20 maggio 1970, n. 300 [Statuto dei lavoratori] Articolo 4 Divieto dell'uso di impianti audiovisivi 1. E` vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalita` di controllo a distanza dell'attivita` dei lavoratori. 2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilita` di controllo a distanza dell'attivita` dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalita` per l'uso di tali impianti. 3. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalita` di uso degli impianti suddetti. 4. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. La sanzione penale per la violazione del sopra citato articolo 4 (UTILIZZO DI AUDIOVISIVI IN MANCANZA DI ACCORDO SINDACALE O AUTORIZZAZIONE DELLA DTL), è prevista dall’art. 38 della medesima legge, in base alla quale è punita: “salvo che il fatto non costituisca piu` grave reato, con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad 1 anno. Nei casi piu` gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma puo` presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta` di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorita` giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 c. p. PRIVACY E AUDIOVISIVI Poiché le immagini riprese in luoghi di lavoro costituiscono dati personali, sarà necessario che i sistemi di videosorveglianza installati dai datori di lavoro rispettino tutte le indicazioni relative alla tutela della privacy. A tal fine, l’azienda interessata potrà avvalersi dello specifico servizio di consulenza offerto da CNA per il tramite del collega Stefano Pavani, Responsabile Privacy della Cna di Reggio Emilia, rif.: [email protected]. 6