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16/6/2016 Min.Lavoro: impianto di videosorveglianza senza autorizzazione sanzioni Dottrina Per il Lavoro Questo sito utilizza i cookies per fornire un sevizio più reattivo e personalizzato. Utilizzando questo sito si accetta l'utilizzo di cookie. Per maggiori informazioni sui cookies utilizzati e come eliminarli o bloccarli si prega di leggere la pagina cookies. Accetta e chiudi NORMATIVA » GIURISPRUDENZA » PRASSI » APPROFONDIMENTI CHI SIAMO Cerca cerca nel sito... HOME CONTRATTI » I SOSTENITORI HAI UNA DOMANDA? CHIEDI A UN ESPERTO MINISTERO DEL LAVORO diretto da Eufranio Massi a cura di Roberto Camera seguici su Twitter Min.Lavoro: impianto di videosorveglianza senza autorizzazione – sanzioni Pubblicato il 10 Giu 2016 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota n. 11241 del 1 giugno 2016, con la quale fornisce risposta ad un quesito in merito al provvedimento di prescrizione da impartire quando, nel corso di ispezioni, si accerti l’installazione e l’impiego illecito di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro. Il testo della nota non è presente nel sito del Ministero del Lavoro ed è stato reperito dal sito Teleconsul.it. Le pagine del sito Le pagine del sito Seleziona una categoria Notizie per mese La nota n. 11241 del 1 giugno 2016 Acquisito il parere dell’U㠵‶icio Legislativo, si riscontra la nota in epigrafe con cui codesto U㠵‶icio ha chiesto alla scrivente Direzione un parere in merito al provvedimento di prescrizione da impartire quando, nel corso di ispezioni, si accerti l’installazione e l’impiego illecito di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro, per rappresentare quanto segue: Notizie per mese Seleziona mese Corso e-learning Come è noto, l’art. 4, co. 1, della legge n. 300/1970, modificato dall’art. 23, co. 1, del d.lgs. n. 151/2015, prevede, tra l’altro, che “Gli impianti di audiovisione e gli altri strumenti da quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali (…). In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali”. Anche nella sua nuova formulazione, l’articolo 4 della legge citata prevede che l’installazione di un impianto di videosorveglianza non possa avvenire antecedentemente a (e quindi in assenza di) uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza di esso, alla intervenuta autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente. La violazione della previsione dell’art. 4 non è esclusa dalla circostanza che tali apparecchiature siano solo installate ma non ancora funzionanti, né dall’eventuale preavviso dato ai lavoratori, né infine dal fatto che il controllo sia discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente (Cass. 6 marzo 1986, n. 1490, in Not. Giur. Lav., 1986, 155; Cass. 921/97). Aree tematiche 2° Forum TuttoLavoro 2016 La pagina per le Dimissioni online In tal senso, nel corso degli ultimi anni, si registrano diverse sentenze che confermano il divieto di installazione di tali impianti in difetto dei presupposti previsti dall’art. 4 della legge n. 300/1970, anche nel caso di telecamere “finte” montate a scopo esclusivamente dissuasivo. La pagina dedicata al Jobs Act La condotta criminosa è rappresentata dalla mera installazione non autorizzata dell’impianto, a prescindere dal suo e㠵‶ettivo utilizzo (Cass. Penale n. 4331/2014; “l’idoneità degli impianti a ledere il bene giuridico protetto, cioè il diritto alla riservatezza dei lavoratori, necessaria a㠵‶inché il reato sussista … è su㠵‶iciente anche se l’impianto non è messo in funzione, poiché, configurandosi come un reato di pericolo, la norma sanziona a priori l’installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno”). Le circolari/messaggi dell'INPS La stessa Autorità Garante della Privacy ha ribadito più volte che non è legittimo provvedere all’installazione di un impianto di videosorveglianza senza che sia intervenuto il relativo accordo con le rappresentanze sindacali o, in subordine, senza l’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro. Il legislatore ha previsto in maniera chiara che il mancato rispetto della norma in materia di video-sorveglianza è punito con ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 della legge n. 300/1970), salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Pertanto, qualora nel corso dell’attività ispettiva, l’ispettore riscontri l’installazione di impianti audiovisivi in assenza di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero in assenza dell’autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente, deve impartire una prescrizione, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 758/1994, al fine di porre rimedio all’irregolarità riscontrata mediante l’immediata cessazione della condotta libera illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi, essendo tale adempimento l’unico idoneo ad “eliminare la contravvenzione accertata”. Le circolari del Ministero Lavoro Gli interpelli del Ministero Lavoro Gli interpelli sulla Sicurezza Lavoro Le Sentenze di Cassazione Lavoro Notizie sugli Ammortizzatori Sociali La Garanzia Giovani Le Altre Aree Tematiche Ebook Per eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nel verbale di prescrizione, deve fissare per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Pertanto, trattandosi di apparecchiature per la cui rimozione è necessario l’intervenuto di personale specializzato, si evidenzia che il tempo da assegnare dovrà essere congruo. Scadenziario Fiscale – giugno 2016 Qualora nel periodo di tempo fissato dall’organo di vigilanza venga siglato l’accordo sindacale ovvero venga rilasciata l’autorizzazione della competente Direzione Territoriale del Lavoro, venendo meno i presupposti oggettivi dell’illecito, l’ispettore può ammettere “il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilità per la contravvenzione commessa” (art. 21 d.lgs. n. 758/1994). Altri Articoli: Libri Min.Lavoro: controlli a distanza – le modifiche sono in linea con il Garante della Privacy Min.Lavoro: concessione benefici contributivi di cui alla L. 407 del 1990 – passaggio appalto imprese di pulizie Min.Lavoro: interesse al distacco nell’ambito dei gruppi di imprese Min.Lavoro: Prospetto disabili – Decreto autocertificazione all’esonero per addetti a lavorazioni pericolose http://www.dottrinalavoro.it/notiziec/minlavoroimpiantovideosorveglianzasenzaautorizzazionesanzioni 1/3 16/6/2016 Min.Lavoro: impianto di videosorveglianza senza autorizzazione sanzioni Dottrina Per il Lavoro Strumenti utili Autore: La Redazione Le Retribuzioni al 2016 TFR – coe㠵‶iciente rivalutazione Minimali retribuzione INPS Condividi questo articolo su Calcolo Ticket Licenziamento Online il simulatore della Pensione Modelli on-line Indirizzi Utili CIGS e Contratti di Solidarietà on-line Il Libro V Lavoro del Codice Civile Retribuzioni Lavoratori domestici Tabelle costi chilometrici 2016 Vademecum Libro Unico del Lavoro Le Guide interattive Ricerca tra tutte le Notizie inserite Libri Gazzetta U㠵‶iciale n. 139 del 16 giugno 2016 n. 138 del 15 giugno 2016 n. 137 del 14 giugno 2016 n. 136 del 13 giugno 2016 n. 135 del 11 giugno 2016 Leggi tutte le Gazzette U iciali Libri Leggi più richieste D.L.vo 81/2015 (Riordino Contratti) D.L.vo 23/2015 (Tutele Crescenti) D.L.vo 368/2001 (T. 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