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16/6/2016 Min.Lavoro: impianto di videosorveglianza senza
16/6/2016
Min.Lavoro: impianto di videosorveglianza senza autorizzazione ­ sanzioni ­ Dottrina Per il Lavoro
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diretto da Eufranio Massi
a cura di Roberto Camera
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Min.Lavoro: impianto di videosorveglianza senza autorizzazione – sanzioni
Pubblicato il 10 Giu 2016
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota n. 11241 del 1 giugno 2016, con la quale
fornisce risposta ad un quesito in merito al provvedimento di prescrizione da impartire quando, nel corso di
ispezioni, si accerti l’installazione e l’impiego illecito di impianti audiovisivi per finalità di controllo a
distanza dei lavoratori in orario di lavoro.
Il testo della nota non è presente nel sito del Ministero del Lavoro ed è stato reperito dal sito Teleconsul.it.
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La nota n. 11241 del 1 giugno 2016
Acquisito il parere dell’U㠵‶icio Legislativo, si riscontra la nota in epigrafe con cui codesto U㠵‶icio ha chiesto alla scrivente Direzione un parere in
merito al provvedimento di prescrizione da impartire quando, nel corso di ispezioni, si accerti l’installazione e l’impiego illecito di impianti
audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro, per rappresentare quanto segue:
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Come è noto, l’art. 4, co. 1, della legge n. 300/1970, modificato dall’art. 23, co. 1, del d.lgs. n. 151/2015, prevede, tra l’altro, che “Gli impianti di
audiovisione e gli altri strumenti da quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati
esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere
installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali (…). In
mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione
territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali
del lavoro, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali”.
Anche nella sua nuova formulazione, l’articolo 4 della legge citata prevede che l’installazione di un impianto di videosorveglianza non possa
avvenire antecedentemente a (e quindi in assenza di) uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza di esso, alla
intervenuta autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente.
La violazione della previsione dell’art. 4 non è esclusa dalla circostanza che tali apparecchiature siano solo installate ma non ancora
funzionanti, né dall’eventuale preavviso dato ai lavoratori, né infine dal fatto che il controllo sia discontinuo perché esercitato in locali dove i
lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente (Cass. 6 marzo 1986, n. 1490, in Not. Giur. Lav., 1986, 155; Cass. 921/97).
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In tal senso, nel corso degli ultimi anni, si registrano diverse sentenze che confermano il divieto di installazione di tali impianti in difetto dei
presupposti previsti dall’art. 4 della legge n. 300/1970, anche nel caso di telecamere “finte” montate a scopo esclusivamente dissuasivo.
La pagina dedicata al Jobs Act
La condotta criminosa è rappresentata dalla mera installazione non autorizzata dell’impianto, a prescindere dal suo e㠵‶ettivo utilizzo (Cass.
Penale n. 4331/2014; “l’idoneità degli impianti a ledere il bene giuridico protetto, cioè il diritto alla riservatezza dei lavoratori, necessaria
a㠵‶inché il reato sussista … è su㠵‶iciente anche se l’impianto non è messo in funzione, poiché, configurandosi come un reato di pericolo, la
norma sanziona a priori l’installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno”).
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La stessa Autorità Garante della Privacy ha ribadito più volte che non è legittimo provvedere all’installazione di un impianto di videosorveglianza senza che sia intervenuto il relativo accordo con le rappresentanze sindacali o, in subordine, senza l’autorizzazione rilasciata dalla
Direzione Territoriale del Lavoro.
Il legislatore ha previsto in maniera chiara che il mancato rispetto della norma in materia di video-sorveglianza è punito con ammenda da € 154
a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 della legge n. 300/1970), salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
Pertanto, qualora nel corso dell’attività ispettiva, l’ispettore riscontri l’installazione di impianti audiovisivi in assenza di uno specifico accordo
con le organizzazioni sindacali ovvero in assenza dell’autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente,
deve impartire una prescrizione, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 758/1994, al fine di porre rimedio all’irregolarità riscontrata mediante
l’immediata cessazione della condotta libera illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi, essendo tale adempimento l’unico
idoneo ad “eliminare la contravvenzione accertata”.
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Per eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nel verbale di prescrizione, deve fissare per la regolarizzazione un termine non
eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.
Pertanto, trattandosi di apparecchiature per la cui rimozione è necessario l’intervenuto di personale specializzato, si evidenzia che il tempo da
assegnare dovrà essere congruo.
Scadenziario Fiscale – giugno 2016
Qualora nel periodo di tempo fissato dall’organo di vigilanza venga siglato l’accordo sindacale ovvero venga rilasciata l’autorizzazione della
competente Direzione Territoriale del Lavoro, venendo meno i presupposti oggettivi dell’illecito, l’ispettore può ammettere “il contravventore a
pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilità per la
contravvenzione commessa” (art. 21 d.lgs. n. 758/1994).
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