garanzie dei diritti dell`uomo nel diritto internazionale generale

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garanzie dei diritti dell`uomo nel diritto internazionale generale
PUBBLICAZIONI
DELL'ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE
DELL'UNIVERSITA DI ROMA
18
FLAVIA LATTANZI
GARANZIE DEI DIRITTI DELL'UOMO
NEL
DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE
MILANO
* DOTT. A. GIUFFRE EDITORE * 1983
INDICE-SOMMARIO
INTRODUZIONE
pag.
1. L'individuo nel diritto internazionale sino alia seconda guerra
mondiale: assenza di norme a tutela della persona umana in
quanto tale
·
·
1
2. Rilievo assunto, nel diritto internazionale contemporaneo, dalla
tutela dei diritti dell'uomo .
12
3. Peculiarita dei problemi attinenti aile garanzie eli realizzazione
delle norme internazionali sui diritti dell'uomo
26
4. Piano dell'indagine
38
PARTE PRIMA
PREMESSE A UNO STUDIO
SULLE GARANZIE INTERNAZIONALI
DEI DIRITTI DELL'UOMO
CAPI'COLO I
NOZIONE DI GARANZIA
DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E SUA VALIDITA'
IN MATERIA DI DIRITTI DELL'UOMO
5. Garanzia come reallzzazione delle norme .
45
II
INDICE-SOMMARIO
6. Elemento esecutivo-riparatorio ed elemento afflittivo nella garanzia del diritto in genere e nella garanzia del diritto internazionale in ispecie
INDICE-SOMMARIO
46
7. La garanzia come reazione del corpo sodale organizzato e I'accertamento come conditio sine qua non di tale garanzia. Inaccettabilita di queste nozioni specie nel diritto internazionale
52
8. La garanzia come sanzione-coercizione e il diritto internazionale
56
9. La pura azione sanzionatoria come garanzia .
59
10. Spontanea osservanza e rimedi offerti dagli ordinamenti intemi
quali garanzie delle norme internazionali
63
11. L'opinione pubblica
68
12. Nozione di garanzia accolta
73
CAPITOLO
II
17. Interesse giuridico di tutti gli Stati alia reintegrazione dell'ordine giuridico
100
18. Interesse giuridico di tutte le parti di un accorda multilaterale
a esigerne il rispetto
101
19. Interesse giuridico di tutte le parti a esigere il rispetto delle
norme contenute in accordi multilaterali che « istituzionalizzino » determinati interessi
104
20. Interesse giuridico di tutti gli Stati o delle << entita protette >>
a esigere il rispetto delle norme che tutelino interessi fondamentali della « comunita internazionale nel suo insieme >> •
107
21. Fondamento della pretesa o dell'azione degli Stati « terzi >> o
delle « entita protette » secondo le dottrine considerate: teoria
dell'interesse legittimo e teoria dell'actio popularis
111
22. segue: esame critico della teoria dell'interesse legittimo
114
23. segue: esame critico della teoria dell'actio popularis
118
TITOLO A ESIGERE IL RISPETTO
DELLE NORME INTERNAZIONALI
SUI DIRITTI DELL'UOMO
COSTRUZIONE PROPOSTA:
PREMESSA
IL TITOLO A ESIGERE IL RISPE'f'l'O
DELLE NORME INTERNAZIONALI UMANITARIE
13. Natura degli interessi tutelati dalle norme sui diritti dell'uomo
e preteso carattere oggettivo di tali norme
Sezione terza
79
Sezione prima
DANNO E RESPONSABILITA INTERNAZIONALE
14. II danno come condizione della responsabilitil internazionale.
Critica
86
15. segue: Danno e responsabilitil in tema di trattamento degli
stranieri
88
24. La titolarita del diritto sostanziale come fondamento della pretesa a esigere il rispetto delle norme internazionali
120
25. II diritto soggettivo degli Stati partecipanti all'accordo in materia di diritti dell'uomo come fondamento della pretesa a esigere
il rispetto
1'24
26. Estensione della soluzione adottata a! problema del fondamento
della pretesa a esigere il rispetto delle norme cogenti
131
27. La « pretesa umanitaria » e gli accordi « universali » in materia
di diritti dell'uomo
Sezione seconda
Teorie recenti e meno recenti in tema eli garanzia di interessi
generali
139
Sezione quarta
TEORIE CORRENTI SULL'ESERCIZIO DELLA PRETESA
AL RISPETTO DELLE NORME INTERNAZIONALI
INDIPENDENTEMENTE DALLA TITOLARITA DEL DIRITTO SOSTANZIALE
16.
III
L'INDIVIDUO E L'ESERCIZIO
DI
97
« PRETESE UMANITARIE » INTERNAZIONALI
28. II ruolo dell 'individuo secondo Ia dottrina dominante
148
29. Costruzione proposta. I.'individuo come strumento materiale di
pretese di Stati
153
IV
v
INDICE-SOMMARIO
INDICE-SOMMARIO
PARTE SECONDA
40. La sodelisfazione come riparazione nei casi eli violazione eli
norme sui diritti dell'uomo: la punizione dei funzionari responsabili
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 217
LE SINGOLE GARANZIE DELLE NORME INTERNAZIONALI
SUI DIRITTI DELL'UOMO
CAPITOLO III
RIPARAZIONE IN FORMA SPECIFICA
E RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE
IN MATERIA Dl DIRITTI DELL'UOMO
224
42. La repressione delle violazioni poste in essere da privati .
227
43. I punitive damages
230
44. II risarcimento dei danni materiali e morali del privata come
oggetto dell'obbligo interstatale eli riparazione .
.
.
. 234
PREMESSA
30. Obbligo di riparare e violazioni di norme internazionali volte
alia tutela eli interessi individuali
41. segue: Ia punizione dei funzionari responsabili come adempimento dell'obbligo primario ovvero dell'obbligo secondario
(responsabilita)
45. segue: a) prassi della Corte europea dei eliritti dell'uomo .
236
46.
237
segue: b) prassi del Comitate dei diritti dell'uomo .
159
Sezione prima
CAPITOLO IV
DANNO E RIPARAZIONE
31. Coincidenza fra danno dell'individuo e danno della State. Critica
164
32. Rilevanza dell'interesse individuale in tema eli trattamento dei
sudeliti stranieri
169
33. Danno e riparazione: a) nella prassi e nella dottrina meno
recenti
182
34. segue: b) nella prassi e nella dottrina contemporanee .
186
35. L'obbligo di riparare in alcuni accoreli internazionali sui eliritti
dell'uomo
192
Sezione seconda
L'OBBLIGO DI RIPARARE COME CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE
DELLE NORME INTERNAZIONALI SUI DIRITTI DELL'UOMO
RAPPRESAGLIA E RITORSIONE
A GARANZIA DEI DIRITTI DELL'UOMO
PREMESSA
47. Le nozioni eli rappresaglia e di ritorsione. Tratti elistintivi della
rappresaglia rispetto alia legittima difesa e allo state eli necessita
241
Sezione prima
RAPPRESAGLIA E DIRITTI DELL'UOMO
As PETTI GENERAL!
48. Problematica dell'ammissibiliti\ della rappresaglia
248
49. Rapporto fra rappresaglia e riparazione
252
50. Rapporto fra rappresaglia e mezzi eli soluzione pacifica delle
controversie
36. Riparazione in forma specifica: a) adempimento specifico (obblighi di non fare) .
197
37. segue: b) restitutio in integrum (obblighi di non fare)
203
38. La riparazione in forma specifica: a) nella prassi della Corte
europea dei diritti dell'uomo
207
39. segue: h) nella prassi del Comitate dei diritti dell'uomo istituito
con il Patto sui diritti civili e politici .
.
.
.
.
.
214
258
Sezione seconda
INAMMISSIBILITA DELLA RAPPRESAGLIA ARMATA
51. Considerazioni prellminari
52. II elivieto della rappresaglia armata nel eliritto internazionale
262
VI
INDICE-SOMMARIO
Vii
INDICE-SOMMARIO
anteriore alia Carta delle Nazioni Unite: il Patto della Societe
delle Nazioni e il Patto Briand-Kellogg .
267
53. L'illiceita della rappresaglia armata come parte del divieto
espresso nell'art. 2 (4) della Carta delle Nazioni Unite .
273
65. Violazione di atti costitutivi di organizzazioni
324
Sezione settima
RI'I'ORSIONE E GARANZIA DEI DIRITTI DELL'UOMO
Sezione terza
66. La ritorsione come garanzia di fatto dell'osservanza di norme
3 33
internazionali
MISURE COERCITIVE DIVERSE
DALLA FORZA ARMATA E DIRITTI DELL'UOMO
54. La coercizione politica ed economica nel sistema delle Nazioni
280
Unite: !'art. 2 (4) della Carta .
55.
Rilevanza in tema di coercizione politica ed economica di altri
strumenti internazionali
67. Esempi eli misure di ritorsione adottate in materia eli diritti
dell'nomo
CAPITOLO
284
NON EST ADIMPLENDUM
E RISPETTO DEI DIRITTI DELL'UOMO
»
56. Considerazioni preliminari
PREMESSA
293
57. II divieto di rappresaglie in violazione dei ptincipi di umanita
nei conflitti internazionali
58.
v
LA REPRESSIONE DEI DELICTA ]URIS GENTIUM
CONTRO LA PERSONA UMANA
Sezione quarta
« lNADIMPLENTI
344
68. I « crimini di diritto internazionale >> (delicta iuris gentium)
351
69. Delicta iuris gentium e crimine internazionale dello Stato
358
295
Sezione prima
II divieto di rappresaglie in violazione dei principi di umanita
nei conflitti interni e il II Protocollo aggiuntivo aile Convenzioni
l « CRIMINI
NEL
500
di Ginevra del 1949
INDIVIDUAL! CONTRO IL DIRITTO INTERNAZIONALE, »
PERIODO
PRECEDENT£
LA
SECONDA
GUERRA
lYIONDIALE
59. II divieto di rappresaglie in violazione di norme umanitarie e
gli accordi sui diritti dell'uomo .
302
70. La responsabilita internazionale per violazione dei principi fondamentali di umanite nel periodo precedente il Trattato di
Versailles
362
Sezione quinta
71. La punizione degli individui-organi alla Conferenza della Pace
di Parigi
36 7
La repressione dei << crimini individuali contro il diritto internazionale >> nel periodo fra Ie due guerre, nei lavori della Societe
delle Nazioni e di alcune organizzazioni non governative
372
OBBLIGHI « ERGA OMNES >~
QUALI LIMIT! ALLA RAPPRESAGLIA
PROPORZIONALITA.,
« JUS
COGENS
»E
72.
60. La proporzionalite della rappresaglia .
306
61. ]us cogens, crimini internazionali dello Stato e rappresaglia
309
62. Obblighi erga omnes e rappresaglia .
314
Se:don~
Sezione Seconda
I
CRIMINI Dl GUERRA, I C:RIMINI CONTRO LA PACE
E I CRIMINI CONTRO L'UMANITA
NELL'ESPERIENZA- DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
sesta
VIOLAZIONE DI ALTRE NORME GENERAL! 0 PA'I'TIZIE
E GARANZIA DEI DIRITTI DELL 'UOMO
73.
63. Violazione di norme generali
316
64. Sospensione e risoluzione di accordi
318
I crimini di guerra nel corso del secondo conflitto mondiale e
nello statuto di Norimberga
376
74. I crimini contro Ia pace e i crimini contro l'umanite nel corso
del secondo conflitto moneliale e nello Statuto del Tribunale
i
I
vrn
INDICE-SOMMARIO
di Norimberga
INDICE-SOMMARIO
Sezione prima
378
Lo
Sezione terza
E LA SUA REPRESSION£ NEGLI STRUMENTI ADOTTATI
385
76. I crimini contro !'urnanita e Ia !oro repressione nelle Convenzioni di Ginevra sui diritto umanitario applicabile nei conflitti
armati
389
77. I crimini contro l'umanita e Ia !oro repressione negli altri atti
internazionali adottati dopo Ia seconda guerra mondiale
392
84. II crimine internazionale nelle Convenzioni sulla prevenzione e
repressione dei delicta juris gentium in materia umanitaria .
435
85. II crimine internazionale nel I Protocollo di Ginevra sui diritto
umanitario applicabile nei conflitti armati
438
Sezione seconda
IL
Sezione quarta
SULLA RESPONSABILITA DEGLI STAT!
E DEI CRIMINI CONTRO L'UMANITA.
86. II cnmme internazionale nei lavori della Commissione del
diritto internazionale sui rrogetto di articolo 19 .
NEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE IN VIGORE
79. La repressione dei critnini di guerra e dei critnini contro l'umanit~ secondo il criteria dell'universalita
80.
II problema dell'imprescrittibilita dei crimini di guerra e dei
crimini contra l'umanita e il problema dell'esttadizione degli
individui accusati
CRIMINE INTERNAZIONALE
IN SEDE DI CODIFICAZIONE DELLE REGOLE
LA REPRESSION£ DEI CRIMINI DI GUERRA
78. La repressione dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanita secondo il criteria territoriale, personale attivo e personale passivo
422
83. L'affermazione della nozione di crimine internazionale dopo Ia
seconda guerra mondiale, con particolare riferimento alia materia ·
umanitaria
428
DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE
75. I crimini contro l'umanita e Ia !oro repressione nella Convenzione contto il genocidio
SVILUPPO DELLA NOZIONE DI CRIMINE INTERNAZIONALE
82. Tracce di una nozione di critnine internazionale precedenti Ia
seconda guerra mondiale
LA NUOVA NOZIONE DI CRIMINE CONTRO L'UMANITA
IX
87.
Conseguenze ricollegabili ai crimini internazionali alla !nee dei
progetti di articoli 33 (stato di necessita) e 34 (legitima difesa)
454
88. I lavori della Commissione del diritto internazionale sulla
second a parte del progetto di articoli
46 7
89. La oosizione degli Stati in seno alia VI Commissione dell'Assemblea penerale delle Nazioni Unite: a) nei dibattiti sui nrogetto di articolo 19 e sulla seconda parte del progetto di articoli
474
399
402
411
90.
se~ue:
sit~)
CAPITOLO VI
442
b) nei dibattiti sui pro~etti di articoli 33 (stato di necese 34 (legittima difesa)
478
Sezione terza
!L CRIMINE INTERNAZIONALE
CRIMINE INTERNAZIONALE E DIRITTI DELL'UOMO
IN ALTRE MANIFESTAZIONI DELLA PRASSI
PREMESSA
81. Insufficienza della repressione dei delicta ;uris gentium neUe
ipotesi di violazione grave, perpettata a livello della complessiva organizzazione statale, delle norme internazionali sui
diritti essenziali della persona umana
419
91. II crimine internazione nell'attivita degli organi politici delle
Nazioni Unite
485
92. II crimine internazionale nell'azione concreta degli Stati
492
93. II crimine internazionale nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia
501
~r
X
INDICE-SOMMARIO
Sezione quatta
!L CRIMINE INTERNAZIONALE NELLA DOTTRINA
94. Gli atteggiamenti della dottrina in favore della nozione di cri·
mine internazionale .
.
.
.
.
..
·
·
·
·
· 506
95. Le critiche della dottrina alla scelta operata nel progetto di
517
articolo 19
Sezione quinta
CoNSIDERAZIONI CONCLUSIVE SUL CRIMINE INTERNAZIONALE
E SULLE CONSEGUENZE GIURIDICHE AD ESSO RICOLLEGATE
96. Il contenuto degli obblighi Ia cui violazione comporta Ia qualifica
525
di crimine internazionale .
97. Le conseguenze del crimine internazionale sui piano della responsabilitli: a) responsabilitli erga omnes; b) contenuto della responsabilitli
528
CONCLUSION!
98. Il rispetto dei diritti dell'uomo come condizione della pace
internazionale
99. Rapporti interstatali di diritto-obbligo quale oggetto delle nor·
me umanitarie
·
·
100. Tutti gli Stati partecipi di un certo ambito normativo come
destinatari della pretesa umanitaria
101. Dh-itti dell'uomo e non intervento
102. Dh-itti dell'uomo e garanzie riparatorie
103. Diritti dell'uomo e garanzie sanzionatorie
104. La repressione dei delicta juris gentium in materia umanitaria
105. Le conseguenze speciali del crimine internazionale in materia
umanitaria
106. Le garanzie internazionali dei diritti dell'uomo quale mezzo
per permettere agli individui e ai popoli di cohquistare i
propri diritti
INTRODUZIONE ..
'i.
:\.
SOMMARIO: L L'individuo nel diritto internazionale sino alla seconda
guerra mondiale: assenza di norme a tutela della persona urhana' 'ili
quanto tale. - 2. Rilievo as!'llnto, nel diritto intemazionale contem,
poraneo, dalla tutela dei diritti dell'uomo. - 3. Peculiarita dei pr~
blemi attinenti aile garanzie di realizzaziOJ)e delle norme intemazionali
sui diritti dell'uomo. - 4; Piano dell'ilidagine.
1. Fino ad epoca recente le norme intetnazionalL prendevano in considerazione l'individuo soltarito in ..quanto stranjero,
per asskurare ad esso 'una tutela .che acquistava contenuti diversi·
da situazione a situazione. E cos{ che in periodo di pace allo
straniero veniva garantito uno standard minimo di tratiamenti)
che aveva riguardo sia alia sua persona che ai suoi beni ('). II di-
535
1
537
539
541
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545
545
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INDICE DEGLI AUTORI
549
INDICE DEI CASI
557
INDICE PER MATERIA
567
( ) Si davano in veritil posizioni diverse quanto agli obb!ighi internazionali degli Stati in merito al. trattamento degli stranieri. Nei rapporti
fra paesi europei si • affermava di solito l'obbligo al riconoscimento del
trattamento nazionale (cfr. in La prassi italiana di diritto inter~iazionale,
Prima serie (1861-1887), vol. II, New York, 1970, i casi riportati ai
nn. 637, 643, 644, 672), mentre nei rapporti fr.a paesiC!Jropei e quelli
estranei al vecchio continente, i primi pretendevano che si rjconoscesse,
ai !oro cittadini all'estero, un minimum standard di trattamento. Questa
pretesa si fondava sulla asserita superioritil della dvilta dell'Europa (cfr,
ibidem il caso n. 670). La richiesta dj un minimum ~tandard di trattac
mento riguardava pero essenzialmente il rispetto di fondamentali norrhe di
umanita. Quanta invece ai diritti piu specifici da assicurare allo straniero,
l'Italia ha avuto occ•sione di affermare ripetutamente, per esempio, che
« gli stranieri non devono pretendere di essere in condizione migliore .dei
nazionali » (ili La prassi italiana, cit., Secondo serie (1887-1918),. vol. II,
caso n. 1902) e che, « gli stranieri residenti » nei nuovi paesi d'America
« devono ormai persuadersi che, come profittano dei facili e larghi guadagni che qui trovano, cosl e del pari necessaria che si rassegnino aile
eventuali difficolta e perdite che possono incontrarvi a causa delle iliec
vitabili condizioni locali, in rapporto aile quali il patrio Governo non puo
nulla fare>> (ibidem, caso n. 1904).
Sui minimum standard e sui trattamento nazionale cfr. RoTH, The
I