Esami di licenza media La normativa in materia

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Esami di licenza media La normativa in materia
Esami di licenza media
La normativa in materia di esame di licenza media per gli alunni disabili è frutto di un’evoluzione
sotto alcuni aspetti contraddittoria che può generare, all’interno delle scuole, dubbi e comportamenti
difformi.
Si ritiene necessario, pertanto, presentarla in maniera sintetica cercando di evidenziare come, a
parare di chi scrive, in essa sia comunque rintracciabile una sempre maggiore attenzione e
comprensione dei bisogni e dei diritti degli allievi in situazione di handicap grave.
Il D.M. 26/8/1981 nella sua premessa indicava un indirizzo ampiamente positivo ed incoraggiante
prevedendo la sostituzione parziale o totale di alcune discipline e prove d’esame differenziate
coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti.
Il successivo D.M. 10/12/1984, resosi necessario a causa della soppressione della menzione, sul
diploma, dell’avvenuto superamento dell’esame di licenza con prove differenziate, metteva in crisi
sia il principio dell’individualizzazione della didattica sia la valutazione stessa al momento
degli esami per gli allievi con gravi handicap dal momento che affermava che entrambi dovevano
essere riconducibili agli obiettivi ed alle finalità della scuola media. Tale norma che, a parere dei
più, continua a pesare negativamente nella prassi della scuola, contiene a parere di chi scrive due
gravi incongruenze:
 antepone in modo indebito gli obiettivi disciplinari alle finalità educative ed istituzionali della
scuola media;
 può compromettere addirittura il diritto alla frequenza della scuola media per gli alunni in
situazione di gravità anche se il Piano Educativo Individualizzato deve essere comunque
riconducibile ai criteri di cui parla il decreto Ministeriale.
In ogni caso, già a pochi mesi di distanza, il D.M. 10/12/1984 è stato in parte corretto dalla C.M. n.
189 del 12/6/1985 che precisa come siano necessarie la coerenza tra le prove differenziate e
l’intervento educativo attuato e, soprattutto, l’attenta considerazione alla particolare situazione e
al rispetto dei diritti degli allievi disabili.
Occorre comunque ricordare come la successiva sentenza della Corte Costituzionale n.215 del
3/6/1987 abbia affermato che per gli allievi in situazione di handicap capacità e merito vanno
valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione e che
insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, la frequenza
scolastica è essenziale fattore di recupero del disabile e di superamento della sua
emarginazione.
L’art. 16 della Legge Quadro 5 febbraio 1992 n.104 consente la sostituzione parziale (e non
totale) dei contenuti programmatici di alcune discipline, ribadendo, comunque, che le prove
d’esame devono essere corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il progresso
dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.
Il D.M. 5/51993 offre, nel paragrafo “Traguardi comuni-individualizzazione”, un’interpretazione
estensiva dell’art.16 della Legge 104/1992: antepone, infatti, le finalità agli obiettivi dei
programmi, sottolinea in maniera significativa l’aspetto formativo della valutazione, suggerisce il
prolungamento del tempo d’intervento e prevede sostituzioni (senza aggettivi) di contenuti
disciplinari.
L’O.M. n. 80 del 9/3/1995 su scrutini ed esami compie un ulteriore passo in avanti accennando
solo alle finalità della scuola media come quadro di riferimento per le prove differenziate negli
esami di licenza media.
L’innalzamento dell’obbligo scolastico, previsto dalla Legge 20 gennaio 1999 n. 9 e
l’introduzione dell’obbligo formativo fino a 18 anni realizzato dalla Legge 17 maggio 1999 n.
144 hanno reso necessario apportare delle modifiche al quadro normativo in materia di scrutini ed
esami.
L’art. 11, comma 12 dell’O.M. n.90 del 21 maggio 2001 (confermato dall'O.M. n. 56 del 23
maggio 2002) prevede, adesso, che “ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del
PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso
agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è
titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di
crediti formativi da valere anche per percorsi integrati”. In effetti, a parere di molti illustri
commentatori, le modifiche introdotte dall’O.M. 90/2001 sembrano comportare conseguenze
problematiche per le persone disabili piuttosto che tutelare i loro diritti.
Infatti:
 l’attestato di credito formativo che sostituisce il diploma sembra pregiudicare la possibilità, per
l’allievo inserito nella secondaria superiore ed inizialmente non valutato secondo i criteri
ordinari, di rientrare successivamente nel curricolo, anche qualora i suoi progressi lo
consentissero;
 la possibilità di concedere un attestato piuttosto che un diploma potrebbe avere ricadute sulla
progettazione educativa e didattica: si potrebbero generare, soprattutto nelle classi terminali,
disimpegno nei confronti degli alunni con più gravi deficit preferendo la scelta “restrittiva”
dell’attestato a quella più “impegnativa” del diploma;
 il mancato rilascio del diploma di licenza media può rischiare a molti disabili la partecipazione ai
concorsi e l’assunzione presso gli Enti pubblici.
(A cura di Ettore D'Orazio)