Disoccupazione Agricola campagna 2014

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Disoccupazione Agricola campagna 2014
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18 dicembre 2013
Disoccupazione Agricola
campagna 2014
Dal 1°gennaio 2014 al via le domande per la Ds
operai agricoli a tempo determinato anno 2013
La legge 92/2012 (che ha introdotto l’Aspi e la Mini Aspi) non
ha modificato la normativa riguardante il lavoro agricolo,
dunque, per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD)e
per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che
lavorano per parte dell’anno, si applica la previgente
normativa.
Inoltre dal 2013 (anno di competenza 2012) ai lavoratori
agricoli non compete più la disoccupazione a requisiti ridotti
con almeno 78 giornate di lavoro, sostituita dalla nuova
MiniASpI che non si applica ai lavoratori agricoli.
Nel merito la consulenza legale dell'INCA, durante la
recente riunione INCA e FLAI nazionale, ha rilasciato parere
positivo al contenzioso teso al riconoscimento della
disoccupazione agricola con requisiti ridotti anche dopo la
legge Fornero. Visto che la norma non si applica ai lavoratori
agricoli, ad essi non si dovrebbe applicare neppure
l'abrogazione della DS a requisiti ridotti.
Il diritto alla disoccupazione agricola è determinato da:
o
Iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori
agricoli dipendenti a tempo determinato, per l’anno
di competenza (2013), per minimo di 1 giornata.
In questo numero:
Disoccupazione agricola
campagna 2014
pag. 1-2
Pensione di inabilità in
cumulo
Pag.2-3
Cooperazione
applicativa per le PSR
pag.4
Auguri!
pag.4
…domande di DS e/o ANF lavoratori agricoli per l’anno
2013 da inoltrare dal 1°gennaio al 31 marzo 2014.
o
o
Due anni di anzianità assicurativa
(contro la disoccupazione
involontaria) maturato o con
l’iscrizione per due anni negli elenchi
agricoli o con l’iscrizione nell’anno di
competenza e con un contributo da
lavoro non agricolo accreditato al
1°gennaio dell’anno precedente
quello di competenza
Almeno 102 contributi giornalieri
contro la disoccupazione
involontaria, da ricercarsi nell’anno
di competenza (2013) e nell’anno
precedente (2012), per attività
lavorativa dipendente agricola e
non agricola (il lavoro agricolo deve
essere comunque prevalente
nell’anno ovvero nel biennio ).
Nel caso di occupazione sia agricola che
extra agricola, è opportuno presentare
domanda di MiniASpI alla cessazione di
ogni periodo di attività extra agricola e
domanda di disoccupazione agricola nel
primo trimestre dell’anno successivo.
Le giornate indennizzabili sono pari a
quelle lavorate entro il limite massimo della
capienza annua: da 365gg si detraggono
le giornate di lavoro, quelle già
indennizzate come malattia, maternità,
infortunio.
La misura è pari al 40% del salario medio
giornaliero. Dall’importo spettante viene
detratto il 9% (su un massimo di 150gg di
indennità) come contributo di
solidarietà(finalizzata ad assicurare la
copertura previdenziale piena di 270gg).
Agli operai agricoli a tempo indeterminato
che non lavorano tutto l’anno, la misura
dell’indennità è pari al 30%, senza il
contributo di solidarietà.
Assegno al Nucleo Familiare:
o
Operai agricoli a tempo
determinato, a carico INPS,
avendone diritto, può essere
richiesto, contestualmente alla
DS.
o
Operai agricoli a tempo
indeterminato, l’anf va richiesto
al datore di lavoro.
La domanda all’INPS di DS e/o di ANF per
l’anno di competenza 2013 dovrà essere
inoltrata in via telematica nel periodo 1°
gennaio -31 marzo 2014. Per la sola
domanda di ANF non ci sono limiti se non
quelli della prescrizione quinquennale.
Inps con messaggio 20228/2013 ha
comunicato la modifica del modello per le
domande di ds e anf lavoratori agricoli che
si dovrà utilizzare nella prossima
campagna.
Le modifiche riguardano la residenza del
familiare in caso di richiesta di anf.
Pensione inabilità
in cumulo
Circolare INPS n°140/2013
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo
1, comma 240, legge 24.12.2012 n°228 dal
1° gennaio 2013 è possibile cumulare la
contribuzione accreditata in due o più
forme assicurative per ottenere un’unica
pensione di Inabilità.
Pensione di inabilità in cumulo
Il requisito contributivo previsto dall’art.4
commi 1 e 2 della legge 222/84 (5 anni di
contribuzione di cui 3 negli ultimi cinque
precedenti la domanda) potrà essere
perfezionato utilizzando tutti i periodi di
contribuzione (non coincidenti) accreditati
in due o più forme di assicurazione.
Segue a pagina 3
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INCA INFormazione – N.10
Per forme di assicurazione si intendono
quelle obbligatorie per invalidità, vecchiaia
e superstiti dei lavoratori dipendenti,
autonomi, e degli iscritti alla gestione
separata e alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima.
Non è possibile utilizzare nel cumulo i
periodi di iscrizione presso le Casse libero
professionali.
Il cumulo di tutti i periodi è ammesso anche
nell’ipotesi che il requisito contributivo sia
comunque perfezionato anche in una sola
delle gestioni interessate
Tutta la contribuzione accreditata potrà
essere utilizzata solo se non già utilizzata per
la liquidazione di una pensione.
propria competenza.
Il pagamento è effettuato dall’Inps.
Misura della pensione: la maggiorazione
convenzionale
Per la misura della pensione, vale la regola
generale, quindi, anche i periodi di
contribuzione coincidenti, versati in casse
diverse, vengono utilizzati nel calcolo.
L’anzianità contributiva complessiva non
può comunque superare i 40 anni (2080 cs).
La pensione di inabilità (art.2 comma 3 della
222/84) è costituita dalla somma di due
quote:
o
Contribuzione complessivamente
accreditata. Il sistema di calcolo, misto o
contributivo, viene determinato dalla
anzianità maturata al 31.12.1995 nelle
diverse gestioni assicurative senza
considerare i periodi sovrapposti
temporalmente.
o
Maggiorazione convenzionale, della
contribuzione pari alla differenza tra l’età
alla data di decorrenza della pensione e
la data di compimento del 60mo anno di
età sia per le donne che per gli uomini e
indipendentemente dalla gestione della
pensione. La maggiorazione
convenzionale, viene calcolata con le
regole del sistema contributivo
aggiungendo al montante individuale
una ulteriore quota di montante
calcolato sulla media delle retribuzioni
annue pensionabili rivalutate (con i
coefficienti Istat) possedute negli ultimi 5
anni di contribuzione.
Altri requisiti: per l’Inabilità in cumulo
rimangono inalterati sia il requisito sanitario,
definito dall’articolo 2 comma 1 della legge
222/84, che quelli previsti dall’art.2 comma
2 della 222/84 (cessata attività lavorativa,
cancellazione albi…)
La pensione di inabilità in cumulo dal 1
gennaio 2013, potrà essere richiesta anche
dai titolari di assegno ordinario di invalidità
(AOI) di cui all’art.1 della 222/84, mentre
non potrà essere richiesta da chi, titolare di
AOI, sia stato riconosciuto inabile entro il
31.12.2012.
Le pensioni in cumulo, infatti, possono avere
decorrenza solo successivamente al
1°gennaio 2013, quindi prima decorrenza
utile è il 1°Febbraio 2013.
Pensione ai superstiti: In caso di decesso
di titolare di pensione di inabilità in cumulo,
i superstiti avranno diritto ad un’unica
pensione di reversibilità oppure alla
pensione indiretta, con accredito della
maggiorazione convenzionale.
Domanda di pensione di inabilità in
cumulo presentata all’Ente gestore della
forma assicurativa a cui in ultimo è iscritto o
è stato iscritto il lavoratore.
L’Ente verifica sia il requisito sanitario che
amministrativo considerando la
contribuzione accreditata in tutte le
gestioni.
In caso di accoglimento dell’Inabilità, ogni
Ente gestore comunica all’Ente, che ha
accertato l’inabilità, le quote di pensione di
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Revoca della Inabilità in cumulo e
contribuzione figurativa
(comma 4 dell’art.4 della legge 222/84)
In caso di revoca della pensione di inabilità
in cumulo per il recupero della capacità
lavorativa (e solo per questo motivo), è
riconosciuta la contribuzione figurativa per
tutto il periodo di godimento della
pensione, verrà accreditata presso la
gestione nella quale l’interessato era iscritto,
al momento del verificarsi dell’inabilità.
Con la richiesta di INABILITÀ è
raccomandato, chiedere in subordine
l’assegno ordinario di invalidità. Se non
riconosciuta l’inabilità la domanda di
assegno verrà assegnata alla gestione
pensionistica che prevede questa
prestazione (es. AGO dell’INPS).
INCA INFormazione – N.10
Cooperazione
applicativa
Possibile invio diretto anche delle
prestazioni a sostegno del reddito
Con circolare 2517 del 17 dicembre 2013
dell’Area Politiche Organizzative, Inca
Nazionale comunica l’attivazione in S3
della possibilità di inviare in “Cooperazione
applicativa” le domande di prestazione a
sostegno reddito:
ASPI -MINI ASPI -DS AGRICOLE .
Sarà inoltre possibile l’invio mediante
cooperazione applicativa di lotti di
domande, come ad esempio nel caso di Ds
agricola.
I manuali operatore sono pubblicati
nell’area download manuali, menù utility,
diversificati per Ds agricola e non agricola.
Le prestazioni che ora si possono inviare
all’Inps in Cooperazione Applicativa sono:
tutte le pensioni, tutte le ricostituzioni, tutte
le pratiche di sostegno al reddito.
L’utilizzo della cooperazione applicativa
permette l’invio delle istanze dall’interfaccia
di S3, evitando i passaggi di creazione del
file, controllo mediante programma INPS e
invio via web del file della domanda, e di
scaricare direttamente nel fascicolo
elettronico sia l’attestato che la ricevuta di
trasmissione nonché il provvedimento di
liquidazione.
Utilizzare la cooperazione applicativa
equivale a risparmiare tempo nella
lavorazione delle pratiche, se ne consiglia
quindi l’utilizzo esclusivo per l’invio
telematico delle domande.
Auguri!
Di Buon Natale e un proficuo 2014
Questo che leggete è l’ultimo numero del
2013 della nostra NewsLetter InFormazione.
Le pubblicazioni riprenderanno
regolarmente dopo le festività.
Un altro anno volge al termine, come
sempre, è stato un anno zeppo di lavoro
per tutti quanti. Complicato dai crescenti
effetti negativi che la crisi porta come
conseguenza. Richieste sempre in aumento
di disoccupazione, di pagamenti diretti di
ANF, di maternità, malattia non pagate da
datori di lavoro falliti o inadempienti.
Aumento di richieste di tutela del danno
alla salute, soprattutto invalidità civili, spesso
inoltrate come tentativo di ottenere un
reddito seppur minimo. E via seguendo.
Chi lavora tutto il giorno agli sportelli sa la
fatica di dare risposta a questi bisogni e
all’aumentata richiesta di consulenza per
una legge previdenziale tragica.
Speriamo che il 2014 sia più sereno. A tutta
quanta l’INCA un augurio sincero da parte
dello staff di Inca regionale Lombardia.
Patronato INCA CGIL Lombardia
Viale Marelli, 497 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 035-3594120
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/
Per informazioni e chiarimenti contattare:
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INCA INFormazione – N.10