Disoccupazione Agricola campagna 2014
Transcript
Disoccupazione Agricola campagna 2014
10 18 dicembre 2013 Disoccupazione Agricola campagna 2014 Dal 1°gennaio 2014 al via le domande per la Ds operai agricoli a tempo determinato anno 2013 La legge 92/2012 (che ha introdotto l’Aspi e la Mini Aspi) non ha modificato la normativa riguardante il lavoro agricolo, dunque, per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD)e per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che lavorano per parte dell’anno, si applica la previgente normativa. Inoltre dal 2013 (anno di competenza 2012) ai lavoratori agricoli non compete più la disoccupazione a requisiti ridotti con almeno 78 giornate di lavoro, sostituita dalla nuova MiniASpI che non si applica ai lavoratori agricoli. Nel merito la consulenza legale dell'INCA, durante la recente riunione INCA e FLAI nazionale, ha rilasciato parere positivo al contenzioso teso al riconoscimento della disoccupazione agricola con requisiti ridotti anche dopo la legge Fornero. Visto che la norma non si applica ai lavoratori agricoli, ad essi non si dovrebbe applicare neppure l'abrogazione della DS a requisiti ridotti. Il diritto alla disoccupazione agricola è determinato da: o Iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, per l’anno di competenza (2013), per minimo di 1 giornata. In questo numero: Disoccupazione agricola campagna 2014 pag. 1-2 Pensione di inabilità in cumulo Pag.2-3 Cooperazione applicativa per le PSR pag.4 Auguri! pag.4 …domande di DS e/o ANF lavoratori agricoli per l’anno 2013 da inoltrare dal 1°gennaio al 31 marzo 2014. o o Due anni di anzianità assicurativa (contro la disoccupazione involontaria) maturato o con l’iscrizione per due anni negli elenchi agricoli o con l’iscrizione nell’anno di competenza e con un contributo da lavoro non agricolo accreditato al 1°gennaio dell’anno precedente quello di competenza Almeno 102 contributi giornalieri contro la disoccupazione involontaria, da ricercarsi nell’anno di competenza (2013) e nell’anno precedente (2012), per attività lavorativa dipendente agricola e non agricola (il lavoro agricolo deve essere comunque prevalente nell’anno ovvero nel biennio ). Nel caso di occupazione sia agricola che extra agricola, è opportuno presentare domanda di MiniASpI alla cessazione di ogni periodo di attività extra agricola e domanda di disoccupazione agricola nel primo trimestre dell’anno successivo. Le giornate indennizzabili sono pari a quelle lavorate entro il limite massimo della capienza annua: da 365gg si detraggono le giornate di lavoro, quelle già indennizzate come malattia, maternità, infortunio. La misura è pari al 40% del salario medio giornaliero. Dall’importo spettante viene detratto il 9% (su un massimo di 150gg di indennità) come contributo di solidarietà(finalizzata ad assicurare la copertura previdenziale piena di 270gg). Agli operai agricoli a tempo indeterminato che non lavorano tutto l’anno, la misura dell’indennità è pari al 30%, senza il contributo di solidarietà. Assegno al Nucleo Familiare: o Operai agricoli a tempo determinato, a carico INPS, avendone diritto, può essere richiesto, contestualmente alla DS. o Operai agricoli a tempo indeterminato, l’anf va richiesto al datore di lavoro. La domanda all’INPS di DS e/o di ANF per l’anno di competenza 2013 dovrà essere inoltrata in via telematica nel periodo 1° gennaio -31 marzo 2014. Per la sola domanda di ANF non ci sono limiti se non quelli della prescrizione quinquennale. Inps con messaggio 20228/2013 ha comunicato la modifica del modello per le domande di ds e anf lavoratori agricoli che si dovrà utilizzare nella prossima campagna. Le modifiche riguardano la residenza del familiare in caso di richiesta di anf. Pensione inabilità in cumulo Circolare INPS n°140/2013 A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 240, legge 24.12.2012 n°228 dal 1° gennaio 2013 è possibile cumulare la contribuzione accreditata in due o più forme assicurative per ottenere un’unica pensione di Inabilità. Pensione di inabilità in cumulo Il requisito contributivo previsto dall’art.4 commi 1 e 2 della legge 222/84 (5 anni di contribuzione di cui 3 negli ultimi cinque precedenti la domanda) potrà essere perfezionato utilizzando tutti i periodi di contribuzione (non coincidenti) accreditati in due o più forme di assicurazione. Segue a pagina 3 2 INCA INFormazione – N.10 Per forme di assicurazione si intendono quelle obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Non è possibile utilizzare nel cumulo i periodi di iscrizione presso le Casse libero professionali. Il cumulo di tutti i periodi è ammesso anche nell’ipotesi che il requisito contributivo sia comunque perfezionato anche in una sola delle gestioni interessate Tutta la contribuzione accreditata potrà essere utilizzata solo se non già utilizzata per la liquidazione di una pensione. propria competenza. Il pagamento è effettuato dall’Inps. Misura della pensione: la maggiorazione convenzionale Per la misura della pensione, vale la regola generale, quindi, anche i periodi di contribuzione coincidenti, versati in casse diverse, vengono utilizzati nel calcolo. L’anzianità contributiva complessiva non può comunque superare i 40 anni (2080 cs). La pensione di inabilità (art.2 comma 3 della 222/84) è costituita dalla somma di due quote: o Contribuzione complessivamente accreditata. Il sistema di calcolo, misto o contributivo, viene determinato dalla anzianità maturata al 31.12.1995 nelle diverse gestioni assicurative senza considerare i periodi sovrapposti temporalmente. o Maggiorazione convenzionale, della contribuzione pari alla differenza tra l’età alla data di decorrenza della pensione e la data di compimento del 60mo anno di età sia per le donne che per gli uomini e indipendentemente dalla gestione della pensione. La maggiorazione convenzionale, viene calcolata con le regole del sistema contributivo aggiungendo al montante individuale una ulteriore quota di montante calcolato sulla media delle retribuzioni annue pensionabili rivalutate (con i coefficienti Istat) possedute negli ultimi 5 anni di contribuzione. Altri requisiti: per l’Inabilità in cumulo rimangono inalterati sia il requisito sanitario, definito dall’articolo 2 comma 1 della legge 222/84, che quelli previsti dall’art.2 comma 2 della 222/84 (cessata attività lavorativa, cancellazione albi…) La pensione di inabilità in cumulo dal 1 gennaio 2013, potrà essere richiesta anche dai titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI) di cui all’art.1 della 222/84, mentre non potrà essere richiesta da chi, titolare di AOI, sia stato riconosciuto inabile entro il 31.12.2012. Le pensioni in cumulo, infatti, possono avere decorrenza solo successivamente al 1°gennaio 2013, quindi prima decorrenza utile è il 1°Febbraio 2013. Pensione ai superstiti: In caso di decesso di titolare di pensione di inabilità in cumulo, i superstiti avranno diritto ad un’unica pensione di reversibilità oppure alla pensione indiretta, con accredito della maggiorazione convenzionale. Domanda di pensione di inabilità in cumulo presentata all’Ente gestore della forma assicurativa a cui in ultimo è iscritto o è stato iscritto il lavoratore. L’Ente verifica sia il requisito sanitario che amministrativo considerando la contribuzione accreditata in tutte le gestioni. In caso di accoglimento dell’Inabilità, ogni Ente gestore comunica all’Ente, che ha accertato l’inabilità, le quote di pensione di 3 Revoca della Inabilità in cumulo e contribuzione figurativa (comma 4 dell’art.4 della legge 222/84) In caso di revoca della pensione di inabilità in cumulo per il recupero della capacità lavorativa (e solo per questo motivo), è riconosciuta la contribuzione figurativa per tutto il periodo di godimento della pensione, verrà accreditata presso la gestione nella quale l’interessato era iscritto, al momento del verificarsi dell’inabilità. Con la richiesta di INABILITÀ è raccomandato, chiedere in subordine l’assegno ordinario di invalidità. Se non riconosciuta l’inabilità la domanda di assegno verrà assegnata alla gestione pensionistica che prevede questa prestazione (es. AGO dell’INPS). INCA INFormazione – N.10 Cooperazione applicativa Possibile invio diretto anche delle prestazioni a sostegno del reddito Con circolare 2517 del 17 dicembre 2013 dell’Area Politiche Organizzative, Inca Nazionale comunica l’attivazione in S3 della possibilità di inviare in “Cooperazione applicativa” le domande di prestazione a sostegno reddito: ASPI -MINI ASPI -DS AGRICOLE . Sarà inoltre possibile l’invio mediante cooperazione applicativa di lotti di domande, come ad esempio nel caso di Ds agricola. I manuali operatore sono pubblicati nell’area download manuali, menù utility, diversificati per Ds agricola e non agricola. Le prestazioni che ora si possono inviare all’Inps in Cooperazione Applicativa sono: tutte le pensioni, tutte le ricostituzioni, tutte le pratiche di sostegno al reddito. L’utilizzo della cooperazione applicativa permette l’invio delle istanze dall’interfaccia di S3, evitando i passaggi di creazione del file, controllo mediante programma INPS e invio via web del file della domanda, e di scaricare direttamente nel fascicolo elettronico sia l’attestato che la ricevuta di trasmissione nonché il provvedimento di liquidazione. Utilizzare la cooperazione applicativa equivale a risparmiare tempo nella lavorazione delle pratiche, se ne consiglia quindi l’utilizzo esclusivo per l’invio telematico delle domande. Auguri! Di Buon Natale e un proficuo 2014 Questo che leggete è l’ultimo numero del 2013 della nostra NewsLetter InFormazione. Le pubblicazioni riprenderanno regolarmente dopo le festività. Un altro anno volge al termine, come sempre, è stato un anno zeppo di lavoro per tutti quanti. Complicato dai crescenti effetti negativi che la crisi porta come conseguenza. Richieste sempre in aumento di disoccupazione, di pagamenti diretti di ANF, di maternità, malattia non pagate da datori di lavoro falliti o inadempienti. Aumento di richieste di tutela del danno alla salute, soprattutto invalidità civili, spesso inoltrate come tentativo di ottenere un reddito seppur minimo. E via seguendo. Chi lavora tutto il giorno agli sportelli sa la fatica di dare risposta a questi bisogni e all’aumentata richiesta di consulenza per una legge previdenziale tragica. Speriamo che il 2014 sia più sereno. A tutta quanta l’INCA un augurio sincero da parte dello staff di Inca regionale Lombardia. Patronato INCA CGIL Lombardia Viale Marelli, 497 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 035-3594120 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.10