BD/B/MR/PL/P n. Verbale della seduta del 19 aprile 2 2 Presidenza
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BD/B/MR/PL/P n. Verbale della seduta del 19 aprile 2 2 Presidenza
BD/B/MR/PL/P Q 9HUEDOHGHOODVHGXWD GHODSULOH Presidenza del Vicepresidente %RUWX]]R indi del Presidente 0DUWLQL indi del Vicepresidente %RUWX]]R indi del Presidente 0DUWLQL indi del Vicepresidente %RUWX]]R ===oooOooo=== (Presidenza del Vicepresidente Bortuzzo) La seduta inizia alle ore 10.05 - 2 - Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 347a seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 345 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato. Comunica, quindi, che hanno chiesto congedo, per la seduta odierna, l’assessore Guerra ed i consiglieri Brussa, Mattassi, Moretton e Staffieri. (I congedi sono concessi). Ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, consigliere ASQUINI chiede, motivandone le ragioni, sospensione dei lavori per mezz’ora. il la Il consigliere ZVECH chiede, in termini regolamentari, che la votazione per la richiesta di sospensione della seduta venga effettuata con la contestuale verifica del numero legale. Dopo gli interventi del consigliere PETRIS (a favore della sospensione proposta) e PUIATTI (contrario), espletate le formalità di rito, il PRESIDENTE comunica che risultano presenti in Aula 20 consiglieri YRWD]LRQHQ SUHVHQWLULFKLHGHQWL e che, pertanto, il Consiglio non è in numero legale. Il PRESIDENTE sospende, quindi, la seduta per un’ora. La seduta è sospesa alle ore 10.10. (Presidenza del Presidente Martini) La seduta riprende alle ore 11.17. Il PRESIDENTE, dichiarata riaperta la seduta, ricorda all’Aula le norme regolamentari relative alla presentazione dei subemendamenti e passa, immediatamente, all’esame del SXQWR Q GHOO¶RUGLQH GHO JLRUQR, che prevede: 'LVFXVVLRQHVXOOR6WUDOFLR «Costituito da un emendamento aggiuntivo di un articolo 8 bis (Provvedimenti urgenti in materia di programmazione) - 3 - stralciato dal disegno di legge n. 229 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2002)» (229-01) (Relatore di maggioranza 02/,1$52) (Relatori di minoranza 38,$77,3(75,6). Il consigliere PETRIS, ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, dichiara di ritenere insufficiente il tempo previsto per l’esame del provvedimento in discussione. Il PRESIDENTE invita a rinviare tali valutazioni in un momento successivo, a lavori iniziati. Il consigliere TESINI, ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, ricorda che già in sede di Conferenza dei Capigruppo erano sorte perplessità sui tempi assegnati. Ora, con la presentazione di numerosi emendamenti, ritiene opportuno rivedere i tempi stabiliti. Il consigliere ARIIS, ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, dichiara che la maggioranza intende accantonare alcuni articoli ed eventualmente decidere, in un successivo momento, se aumentare i tempi previsti. Il consigliere PUIATTI, ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, invita la Presidenza a farsi garante del rispetto del Regolamento interno del Consiglio regionale e del calendario dei lavori d’Aula già concordato. Lamenta, comunque, la ristrettezza dei tempi per la discussione di articoli così ponderosi. Il consigliere GOTTARDO, ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, dichiara di ritenere sufficiente il tempo medio di 48 minuti previsto per l’esame di ogni articolo del provvedimento in discussione. Ritiene che la maggioranza stia rispettando gli accordi presi ed invita l’opposizione a fare altrettanto. Il consigliere ZOPPOLATO, ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, rivendica il diritto della maggioranza a governare. Il consigliere TESINI, ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, invita la Presidenza al rispetto del calendario già approvato dall’Aula ed a farsi garante di un tanto. la Il PRESIDENTE ricorda i criteri di buon senso che Presidenza ha sempre applicato per garantire la - 4 - sostanziale correttezza dei lavori. Legge, quindi, all’Aula una lettera, pervenutagli da parte della Giunta e della maggioranza consiliare, in merito al calendari dei lavori relativi al provvedimento in discussione. Ricorda che, per la modifica di tale calendario, è necessario seguire la procedura prevista dal Regolamento. Il consigliere PUIATTI, ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, dichiara di ricordare che i Capigruppo avevano concordato 16 ore complessive di discussione, senza però garantire l’esame dell’intera legge. Invita la Presidenza a non modificare, su impulso della maggioranza, quanto già stabilito dall’Aula. Il PRESIDENTE ricorda che la Presidenza ha sempre applicato il Regolamento e che, quindi, anche per la modifica del calendario è necessario seguire la procedura ivi prevista. Il consigliere TESINI, ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, ribadisce che i Capigruppo avevano concordato 16 ore di discussione, senza garantire l’esame dell’intera legge. Invita, altresì, la maggioranza ad indicare puntualmente gli articoli che intende stralciare. Il consigliere TRAVANUT, ottenuta la parola sul regolamento, dichiara di ritenere insufficiente il ruolo di garanzia svolto dalla Presidenza, sempre pronta ad assecondare i desideri della maggioranza. Il consigliere ZOPPOLATO, ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, propone il prolungamento dei lavori odierni sino alle ore 22 e la successiva convocazione del Consiglio anche per sabato 20, domenica 21, lunedì 22 e martedì 23 aprile. Il PRESIDENTE dichiara di ritenere irricevibile tale proposta, in quanto non conforme alla procedura regolamentare per la modifica del calendario dei lavori. A questo punto, il PRESIDENTE invita la Giunta a pronunciarsi sull’Ordine del Giorno n. 1 (il cui testo è già stato riportato nel verbale della seduta precedente). L’assessore ARDUINI, a nome della Giunta, dichiara di accogliere l’Ordine del Giorno presentato. Il consigliere TESINI richiede, in termini regolamentari, la votazione dell’Aula sull’Ordine del Giorno n. 1. - 5 - L’Ordine del Giorno n. 1, posto in votazione, viene approvato YRWD]LRQH Q IDYRUHYROL DVWHQXWR Si passa, quindi, all’esame degli articoli. All’articolo emendamento: 1 è stato presentato il seguente GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 1) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: <<5. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2, nell’ambito dell’unità previsionale di base 1.2.7.2.10 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 la denominazione del capitolo 850 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così sostituita: “Finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture nell’ambito di speciali accordi di programma da stipularsi con le province ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 7/1981 come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 2291/2002.”.>>. L’assessore ARDUINI illustra tale emendamento. Contrario il Relatore di minoranza PUIATTI e favorevole il Relatore di maggioranza MOLINARO, l’emendamento di pagina 1, posto in votazione, viene approvato. L’articolo 1, così votazione, viene approvato. come E’ stato presentato istitutivo dell’articolo 1 bis: il emendato, seguente posto in emendamento, PUIATTI, Relatore di minoranza Emendamento modificativo (pagina 2) Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente: <<Art. 1 bis 1RUPHLQPDWHULDGLUHJRODPHQWD]LRQHGHOO¶RIIHUWD VHVVXDOH - 6 - 1. La Regione, in attesa che lo Stato riveda l’attuale configurazione del reato di favoreggiamento, disciplina le modalità dell’offerta delle prestazioni sessuali sul territorio regionale con lo scopo di contrastare lo sfruttamento della prostituzione, migliorare l’attività di prevenzione sanitaria nonché di prevenire problemi di ordine pubblico e mediare i conflitti sociali. 2. A tal fine i Comuni possono individuare nel proprio P.R.G.C. le aree destinate all’offerta di prestazioni sessuali; a tal fine alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma lettera: 1 dell’articolo <<l) le aree nelle quali prestazioni sessuali;>>. b) al comma 5 lettera: dell’articolo 30 è 30 è aggiunta consentita è aggiunta la seguente l’offerta la di seguente <<c) relazione motivata con la quale il Comune individua le aree di cui alla lettera h) del comma 1, con particolare riferimento ai motivi di ordine pubblico, ai servizi in grado di consentire la migliore fruizione delle funzioni ed alle ulteriori linee di intervento previste in materia.>>. 3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge l’Amministrazione regionale provvede, ai sensi dell’articolo 124 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, all’individuazione degli indirizzi e criteri metodologici per gli standard urbanistici da osservarsi nelle aree di cui alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 30. 4. I Comuni che provvederanno all’individuazione delle aree di cui al comma 2 avranno priorità nell’assegnazione di fondi statali e regionali finalizzati alle politiche di riduzione del disagio sociale.>>. Il Relatore di minoranza PUIATTI illustra tale emendamento. A questo punto, il PRESIDENTE comunica all’Aula che è appena stato presentato il seguente subemendamento all’emendamento di pagina 2: - 7 - PETRIS–DOLCHER-GHERGHETTA Subemendamento modificativo (pagina 1.1) <<Art. 1 bis 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, secondo i principi sanciti dall’art. 3 della Costituzione, promuove ogni iniziativa diretta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che, nella pratica della prostituzione, possono intervenire a condizionare la libera e responsabile autodeterminazione della persona. 2. La Regione promuove e coordina interventi mirati a contrastare le cause che inducono alla prostituzione coatta aiutando chi manifesta concreta volontà di cessazione dell’attività della prostituzione stessa e favorisce iniziative utili alla sua prevenzione. 3. La Regione per le finalità di cui al precedente comma promuove interventi di rete da parte dei Servizi sanitari e socio assistenziali territoriali, degli Enti locali, delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali anche in regime di convenzione. 4. Per le finalità citate la Regione riconosce e valorizza progetti e attività territoriali inseriti nei programmi della Comunità europea avvalendosi delle esperienze delle associazioni operanti sul territorio. 5. L’Amministrazione regionale, per le finalità di cui al primo comma, finanzia attività e progetti anche in applicazione e con riferimento alle attività di assistenza e di protezione sociale disciplinate dall’art. 18 del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato con Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286. 6. Tali attività e progetti possono essere presentati: a) da enti locali singoli o associati; b) da associazioni di volontariato e cooperative sociali anche in regime di convenzione con le strutture e gli enti pubblici; c) dai servizi sanitari e socio assistenziali. 7. Le attività e i progetti possono prevedere: a) la diffusione nei confronti dell’intera collettività di ogni informazione utile alla prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale ed in particolare verso la - 8 - popolazione dedita alla prostituzione per la riduzione del danno sanitario e sociale e per favorire l’accesso ai servizi socio sanitari; b) attività di studio e di conoscenza sulla situazione relativa alla pratica della prostituzione in Regione anche al fine di sensibilizzare la società civile nei confronti del fenomeno dello sfruttamento sessuale e della tratta di esseri umani; c) progetti di protezione sociale al fine di favorire processi di autodeterminazione, di formazione professionale e di sostegno per l’avviamento al lavoro per coloro che chiedono di uscire da situazioni di schiavitù e di sfruttamento sessuale. 8. La Regione promuove interventi di formazione per gli operatori pubblici a contatto con la prostituzione e di informazione degli stessi sui sistemi di prevenzione e riduzione del danno sanitario e sociale connesso al fenomeno della prostituzione. Gli interventi sono promossi dalla Regione mediante l’utilizzo in rete di servizi sociali, del lavoro, della formazione e sanitari. 9. Le Aziende per i servizi sanitari svolgono funzioni di prevenzione e di tutela della salute nell’ambito delle patologie a trasmissione sessuale. 10. Nell’ambito del dipartimento di prevenzione è istituito il servizio di prevenzione e cura delle patologie a trasmissione sessuale. Chiunque può accedere ai servizi volontariamente e con la garanzia dell’anonimato. 11. Gli Enti locali, singoli o associati, possono stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o cooperative sociali per la realizzazione di progetti informativi, per attività di studio e per progetti di protezione sociale.>>. La consigliera subemendamento. Nel successivo consiglieri FONTANELLI, DOLCHER dibattito illustra intervengono tale i (Presidenza del Vicepresidente Bortuzzo) DEGANO e DE GIOIA, a cui replicano i Relatori di minoranza PETRIS (favorevole al subemendamento di pagina 1.1 e contrario all’emendamento di pagina 2) e PUIATTI (contrario - 9 - al subemendamento di pagina 1.1 e favorevole all’emendamento di pagina 2), il Relatore di maggioranza MOLINARO (contrario al subemendamento di pagina 1.1 ed all’emendamento di pagina 2) e, per la Giunta, l’assessore ARDUINI (contrario al subemendamento di pagina 1.1, si rimette alla valutazione dell’Aula sull’emendamento di pagina 2). Il Relatore di minoranza PUIATTI chiede, in termini regolamentari, la votazione per appello nominale dei due emendamenti presentati. Il subemendamento di pagina 1.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato YRWD]LRQH Q IDYRUHYROLFRQWUDULDVWHQXWL L’emendamento di pagina 2, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato YRWD]LRQH Q IDYRUHYROL FRQWUDULDVWHQXWL All’articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti: GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 3) Aggiungere il seguente comma: <<13 bis. Al personale con contratto di lavoro a tempo determinato regolato dal Contratto nazionale collettivo per dirigenti di aziende industriali, di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, si applicano, con riferimento agli istituti premiali, le disposizioni previste per il personale del ruolo unico regionale con qualifica di dirigente.>>. PETRIS – RITOSSA – VIOLINO – MOLINARO - ARIIS Emendamento modificativo (pagina 4) Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti: <<13 bis. Il personale assunto in posizione di comando presso l’Amministrazione regionale è inquadrato, nel ruolo unico regionale, nelle qualifiche funzionali rispondenti alle qualifiche o categorie o livelli formalmente rivestiti presso l’ente di provenienza purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato conserva l’anzianità giuridica maturata nelle - 10 - corrispondenti qualifiche, categorie o livelli rivestiti presso l’amministrazione di provenienza e negli eventuali livelli o qualifiche inferiori. 13 ter. Il personale assunto in posizione di comando ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 31/1997, appartenente nell’ente di provenienza a qualifiche o categorie o livelli corrispondenti a quella di dirigente dell’Amministrazione regionale e che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, nel ruolo unico regionale, nella qualifica dirigenziale, conservando l’anzianità giuridica maturata nelle qualifiche rivestite presso l’ente di provenienza. 13 quater. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi degli articoli: 5 comma 2 bis della legge regionale 28 ottobre 1980 n. 52; 8 della legge regionale 7 maggio 1996 n. 8 così come modificato dall’articolo 17 della legge regionale 25 febbraio 2000 n. 4; 13 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31; 9 e 14 della legge regionale 17 aprile 2000 n. 8; 18 comma 6 della legge regionale 26 giugno 2001 n. 16 e loro successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che negli ultimi 5 anni sia stato per lo meno per 180 giorni consecutivi dipendente con contratto a tempo determinato dell’Amministrazione regionale è inquadrato nel ruolo unico regionale previo superamento di un corso concorso riservato che dovrà essere espletato entro il 31 dicembre 2002 secondo modalità definite con apposita deliberazione della Giunta regionale. 13 quinquies. Il personale di cui al comma 13 bis, 13 ter e 13 quater è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente a quella in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e con il relativo trattamento economico. Conseguentemente la pianta organica del personale dipendente dall’Amministrazione regionale, con successivo provvedimento ricognitivo verrà incrementata, se necessario, nelle singole qualifiche professionali, a seconda delle unità che chiederanno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrate ai sensi dei precedenti commi 13 bis e 13 ter o che supereranno il corso concorso di cui al precedente comma 13 quater.>>. Il Relatore di maggioranza MOLINARO propone, motivandone le ragioni, l’accantonamento dell’articolo 2 con i relativi emendamenti. - 11 - Dopo l’intervento del consigliere ZOPPOLATO (favorevole), la proposta di accantonamento formulata dal consigliere Molinaro, posta in votazione, viene approvata YRWD]LRQHQIDYRUHYROLDVWHQXWL. All’articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti: PUIATTI – PETRIS - BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 5) Prima del comma 1, inserire il seguente: <<1 ante. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, è aggiunto il seguente comma: 4 bis. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l’anno 2002, nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno si intendono raggiunti qualora il disavanzo di ciascuna Provincia e di ciascun Comune, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, non superi quello dell’anno 2000, aumentato del 2,5 per cento. Detto disavanzo è calcolato ai sensi del comma 1 dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.>>. GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 6) Al comma 6, sostituire la locuzione <<4.1.****>> con la locuzione <<4.1.1911>>. TESINI – PETRIS – BAIUTTI Subemendamento all’emendamento di pagina 7 (pagina 6.1) L’emendamento di pagina 7 è così modificato: Al comma 8, lettera b), dopo la parola <<e le Province>> aggiungere la seguente frase: <<Il regolamento attuativo del fondo di cui alla lettera i) del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, dovrà prevedere un contributo a favore dei Comuni che ospitano in immobili di propria proprietà o requisiti in locazione le Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego.>>. - 12 - PETRIS, Relatore di minoranza Emendamento modificativo (pagina 7) Al comma 8 sopprimere la lettera b). GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 8) Al comma 9, dopo le parole <<enti pubblici>>, aggiungere le seguenti: <<soci della società medesima>>. CASTALDO – MOLINARO Emendamento modificativo (pagina 9) Dopo il comma 17 aggiungere il seguente: <<17 bis. Dopo il comma 23 della legge regionale 3/2002, è aggiunto il seguente: 23 bis. Limitatamente agli immobili di proprietà delle Aziende per i servizi sanitari, i Comuni sul cui territorio sono situati i beni oggetto del trasferimento possono esercitare diritto di prelazione ai fini dell’acquisto ovvero, subordinatamente all’utilizzo per finalità socioassistenziali, ai fini della concessione in comodato d’uso. Il diritto di prelazione si esercita mediante l’approvazione di una delibera consiliare con cui, entro 30 giorni dall’approvazione della delibera di cui al comma 24, si dispone di procedere all’acquisto dell’immobile ovvero al suo utilizzo per finalità esclusivamente socioassistenziali.>>. Il Relatore di l’emendamento di pagina 5. minoranza PUIATTI illustra L’assessore ARDUINI illustra gli emendamenti di cui è firmatario. Il consigliere TESINI illustra l’emendamento di pagina 6.1. A questo punto, dopo l’intervento interlocutorio del Relatore di minoranza PETRIS, il Relatore di maggioranza MOLINARO propone di trasferire l’esame dell’emendamento di pagina 9 nell’ambito dell’articolo 12. Poiché stabilito. nessuno solleva obiezioni, così rimane - 13 - Dopo il nuovo intervento interlocutorio del Relatore di minoranza PETRIS, in sede di replica prendono la parola i Relatori di minoranza PETRIS (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti di pagina 5, 6.1 e 8, mentre si rimette alle valutazioni dell’Aula per l’emendamento di pagina 6) e PUIATTI, il Relatore di maggioranza MOLINARO (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti di pagina 6 e 8, contrario agli emendamenti di pagina 6.1 e 7, e, nel contempo, invita il presentatore a ritirare l’emendamento di pagina 5) e, per la Giunta, l’assessore ARDUINI (il quale invita i presentatori a ritirare gli emendamenti di pagina 5 e 6.1). Il Relatore di minoranza PUIATTI, motivandone le ragioni, ritira l’emendamento di pagina 5. A questo punto, il PRESIDENTE, constatato il malfunzionamento del sistema elettronico di voto, propone di passare subito alla votazione per alzata di mano degli emendamenti in esame. L’emendamento di pagina 6, posto in votazione, viene approvato. Il pagina 6.1. consigliere TESINI ritira l’emendamento di L’emendamento di pagina 7, posto in votazione, non viene approvato. Dopo l’intervento di carattere procedurale del Relatore di minoranza PUIATTI, a cui replica il PRESIDENTE, lo stesso Relatore di minoranza PUIATTI, ottenuta nuovamente la parola, chiede, in termini regolamentari, la votazione per appello nominale dell’emendamento di pagina 8. A questo punto, il PRESIDENTE, constatato il perdurare del malfunzionamento del sistema elettronico di voto e vista la confusione venutasi a creare in Aula, decide di sospendere brevemente la seduta. La seduta viene sospesa alle ore 13.07. La seduta riprende alle ore 13.18. Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta, pone subito in votazione, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, l’emendamento di pagina 8, che viene approvato IDYRUHYROLFRQWUDULDVWHQXWL. - 14 - L’articolo 3, posto emendato, viene approvato. in votazione nel testo Dopo l’intervento del Relatore di minoranza PETRIS sull’ordine dei lavori, il PRESIDENTE comunica che all’articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti: GIUNTA REGIONALE Subemendamento modificativo all’emendamento di pagina 10 (pagina 9.1) Sostituire l’emendamento nel seguente modo: 1. All’articolo 1, comma 20 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, dopo la lettera b) aggiungere le seguente: <<b bis) rettificare il confine tra due o più comuni per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali limitatamente a piccole porzioni del territorio comunale, purché non comporti trasferimento di popolazione tra i comuni interessati, quando sussista accordo tra i comuni medesimi, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati a ciascun consiglio comunale. Il provvedimento del Presidente della Regione recepisce tale accordo.>>. MORETTON – DEGANO Emendamento modificativo (pagina 10) Sopprimere il comma 1. DOLCHER – TESINI – ZORZINI Emendamento modificativo (pagina 11) Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti: <<2 bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 bis della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 viene aggiunto il seguente: <<3 bis. Nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, a pena di ricusazione, nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere; nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e non superiore a 15.000 abitanti in ogni lista, a pena di ricusazione, lo scarto tra il numero dei candidati di - 15 - ciascun sesso non può essere superiore ad uno. Tra i primi sei candidati dell’ordine di presentazione è compreso un numero uguale di candidati di ciascun sesso.>>. 2 ter. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 viene aggiunto il seguente: <<1 bis. In ogni lista, a pena di ricusazione, lo scarto tra il numero dei candidati di ciascun sesso non può essere superiore a uno. Tra i primi sei candidati nell’ordine di presentazione è compreso un numero uguale di candidati di ciascun sesso.>>. 2 quater. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 viene aggiunto il seguente: <<1 bis. In ogni gruppo di candidati, a pena la ricusazione, lo scarto del numero dei candidati di ciascun sesso non può essere superiore a uno.>>. MORETTON – DEGANO Emendamento modificativo (pagina 12) Sopprimere il comma 3. GIUNTA REGIONALE Subemendamento modificativo all’emendamento di pagina 13 (pagina 12.1) Sostituire il comma 3 con il seguente: “3. L’articolo 28 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come sostituito dall’articolo 24 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è sostituito dal seguente: <<Art. 28 (VDPHGHOOHGHOLEHUD]LRQLGHJOL(QWLORFDOL 1. Le deliberazioni degli Enti locali non sono soggette al controllo necessario di legittimità. 2. Le deliberazioni degli Enti locali sono soggette ad esame di legittimità, se lo richiedono gli organi collegiali deliberanti. 3. Sono, altresì, soggette ad esame le deliberazioni di cui al comma 2, qualora un quinto dei consiglieri assegnati a ciascun Ente ne faccia richiesta scritta e motivata, entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio, ritenendole assunte in violazione di legge. Tale richiesta - 16 - è presentata all’Ente stesso, che provvede all’inoltro al Comitato regionale di controllo al termine della pubblicazione, senza sospensione dell’esecutività degli atti. 4. L’esame degli atti di cui al comma 3 è limitato alle sole illegittimità denunciate. 5. Contestualmente all’affissione all’albo, deliberazioni suscettibili di esame sono comunicate capigruppo consiliari. le ai 6. La richiesta di esame, di cui al comma 2, è trasmessa al Comitato regionale di controllo, unitamente alla deliberazione, entro cinque giorni dalla sua adozione e non sospende i termini di esecutività, salvo espressa decisione dell’organo deliberante. 7. Entro quindici giorni dal ricevimento degli atti di cui ai commi 2 e 3, il Comitato regionale di controllo, qualora riscontri vizi di legittimità, esprime all’Ente le proprie osservazioni. 8. Gli Enti locali informano il Comitato regionale di controllo dell’avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell’accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni. 9. Rimangono soggette al controllo preventivo necessario di legittimità le deliberazioni delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza concernenti i bilanci, le relative variazioni ed i rendiconti della gestione.>>.” ALZETTA – PETRIS Emendamento modificativo (pagina 13) Sopprimere il comma 3. BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 14) Sopprimere il comma 9. MORETTON – DEGANO Emendamento modificativo (pagina 15) Sopprimere il comma 10. - 17 - MOLINARO, Relatore di maggioranza Subemendamento modificativo all’emendamento di pagina 16 (pagina 15.1) Al termine, aggiungere i seguenti commi: <<1. Le disposizioni contenute nei commi 1, 1 bis, 2 e 3 dell’articolo 39 della legge regionale n. 50/1990, e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano nei casi di lavori autorizzati, anche in via di sanatoria, ammessi ai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modifiche ed integrazioni, e non ultimati entro il termine, anche prorogato, di scadenza della concessione edilizia, ove la mancata ultimazione dei lavori sia dipesa da intervenute contestazioni circa l’esecuzione dell’intervento assistito dai contributi non avendo lo stesso garantito e mantenuto l’assetto della proprietà esistente alla data del 6 maggio 1976. 2. In tale ipotesi il Comune interessato provvede a liquidare i benefici contributivi ancora dovuti in base alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modifiche ed integrazioni, sulla base del progetto approvato dal Sindaco e i contributi concessi possono essere utilizzati per realizzare le opere residue relative alla sola porzione immobiliare di effettiva proprietà del richiedente. Le opere residue assistite dai contributi soggiacciono alle disposizioni contenute nell’articolo 39 della legge regionale n. 50/1990 per quanto riguarda le conseguenze del mancato rispetto del termine fissato nella nuova concessione edilizia rilasciata dal Comune per la realizzazione delle opere medesime. 3. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale n. 50/1990, nei casi indicati al comma 1, sono annullati. Per effetto dell’annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell’intervento. A tal fine l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. 4. Le spese eventualmente sostenute a titolo di contributo prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve a tutti gli effetti limitatamente - 18 - alla porzione immobiliare assoggettata ad intervento pubblico di riparazione non di proprietà del richiedente. 5. Le disposizioni previste dai commi dall’1 al 4 si applicano limitatamente ai casi, verificatisi prima dell’entrata in vigore della presente legge, di lavori non ultimati nei termini. 6. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 fanno carico all’unità previsionale di base 5.4.24.1.640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9450 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 7. I termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 9 ter e 14 della legge regionale 30/1977 sono riaperti per trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli edifici catalogati acquistati dai Comuni dopo il termine previsto dall’articolo 15 della legge regionale 40/1996 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/1998. 8. In deroga all’articolo 30, comma 4, della legge regionale 63/1977 e successive modifiche ed integrazioni, i Comuni terremotati sono autorizzati ad introitare nei bilanci comunali i corrispettivi di cessione delle unità immobiliari rimaste disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, qualora i corrispettivi medesimi siano destinati al finanziamento, ancorché parziale, di opere e di impianti pubblici dei Comuni medesimi. 9. I Comuni che intendono introitare nei loro bilanci i corrispettivi indicati al comma 8 devono darne comunicazione alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici – Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza. 10. La scelta di introitare al bilancio comunale di cessione indicati al comma 8, preclude la possibilità di accedere ai finanziamenti a carico del fondo indicato dall’articolo 7, comma 5, della legge regionale 2/2000 e successive modifiche ed integrazioni.>>. GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 16) Al comma 10, dopo la parola <<Comuni>> aggiungere le parole <<che non siano capoluogo di provincia>>. - 19 - MORETTON – DEGANO Emendamento modificativo (pagina 17) Sopprimere il comma 13. ALZETTA – PETRIS Emendamento modificativo (pagina 18) Sopprimere il comma 13. MOLINARO, Relatore di maggioranza Subemendamento modificativo all’emendamento di pagina 18.1 (pagina 18.0.1) <<13 bis 1. Le disposizioni di cui al comma 13 bis trovano applicazione a decorrere dall’1 gennaio 2003. A far tempo da tale data sono soppresse le norme di cui alla legge regionale 11 novembre 1996 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.>>. GIUNTA REGIONALE Subemendamento modificativo all’emendamento di pagina 19 (pagina 18.1) Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti: <<13 bis. La misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali, d’intesa con l’Assemblea delle Autonomie Locali. 13 ter. Le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia e le relative modalità d’uso, nonché le caratteristiche generali dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai medesimi sono determinate con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall’Assessore regionale per le Autonomie locali. Fino all’entrata in vigore del predetto regolamento continua a trovare applicazione quanto previsto, in ordine alle caratteristiche delle uniformi e dei mezzi della polizia municipale, dalla legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60.>>. - 20 - ALZETTA – PETRIS Subemendamento modificativo all’emendamento di pagina 19 (pagina 18.2) Il comma 13, così come modificato con l’emendamento di pagina 19, viene modificato con la introduzione delle parole <<e dei Comuni>> dopo la parola <<Province>>. PETRIS - DEGANO Subemendamento all’emendamento di pagina 19 (pagina 18.3) Dopo il comma 13 aggiungere il seguente: <<13 quater. All’articolo 4 della legge regionale 46/1996 le parole <<indennità giornaliera di presenza>> sono sostituite da <<gettone di presenza>>. All’articolo 15 della legge regionale 46/1996 il comma 2 è soppresso.>>. MOLINARO – PETRIS – MORETTON – RITOSSA – VIOLINO - ANTONAZ – ARIIS – VISINTIN – DE GIOIA – POZZO - FONTANELLI Emendamento modificativo (pagina 19) Sostituire il comma 13 con il seguente: <<13. Gli Statuti ed i regolamenti delle Province possono prevedere che al consigliere competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 18 aprile 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).>>. Il PRESIDENTE informa l’Aula che l’emendamento di pagina 15.1 è da esaminarsi nell’ambito dell’articolo 15. L’assessore CIRIANI illustra gli emendamenti di pagina 9.1, 12.1 e 18.1. (Presidenza del Presidente Martini) Il consigliere DEGANO illustra gli emendamenti di pagina 10 e 12. La consigliera DOLCHER illustra l’emendamento di pagina 11. - 21 - Il consigliere ALZETTA illustra gli emendamenti di pagina 13 e 18 e, vista l’assenza, in Aula, del consigliere Baiutti, dichiara di fare proprio l’emendamento di pagina 14. A questo punto, il PRESIDENTE comunica che il subemendamento di pagina 15.1 è stato ricollocato e rinumerato come emendamento di pagina 76.1. Nel successivo dibattito intervengono, nell’ordine, i consiglieri VIO, SALVADOR, ZOPPOLATO e GOTTARDO, nonché i Relatori di minoranza PUIATTI (il quale si dichiara contrario agli emendamenti di pagina 18.2 e 19) e PETRIS. Prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PETRIS e PUIATTI (il quale si dichiara contrario agli emendamenti di pagina 11 e 19 e favorevole a quello di pagina 12.1), il Relatore di maggioranza MOLINARO (il quale, dopo essersi dichiarato favorevole agli emendamenti di pagina 9.1, 12.1, 16, 18.1, 18.2 e 19 e contrario a quelli di pagina 11, 12, 15 e 18.3, precisa che l’approvazione degli emendamenti di pagina 9.1 e 12.1 comporta la decadenza, rispettivamente, di quelli di pagina 10 e 13, invita la Giunta ad accogliere l’emendamento di pagina 14 ed invita i presentatori a ritirare l’emendamento di pagina 17.1) e, per la Giunta, l’assessore CIRIANI (il quale dichiara di rimettersi alle valutazioni del Relatore di maggioranza Molinaro). (Presidenza del Vicepresidente Bortuzzo) Il subemendamento votazione, viene approvato. di pagina 9.1, posto in Il PRESIDENTE, quindi, comunica che l’emendamento di pagina 10 risulta assorbito da quello, testé approvato, di pagina 9.1. Gli emendamenti votazione singolarmente approvati. di e Il subemendamento votazione, viene approvato. pagina 11 e nell’ordine, di pagina 12, posti in non vengono 12.1, posto in Decade, quindi, l’emendamento di pagina 13. L’emendamento di pagina 14, posto in votazione, viene approvato. - 22 - L’emendamento di pagina 15, posto in votazione, non viene approvato. L’emendamento di pagina 16, posto in votazione, viene approvato. Gli emendamenti di pagina 17 e 18, posti in votazione congiuntamente in quanto di identico contenuto, non vengono approvati. Il subemendamento di pagina 18.0.1, votazione, viene approvato all’unanimità. Il PRESIDENTE precisa che tale verrà posto nella giusta collocazione coordinamento. Il subemendamento votazione, viene approvato. posto in subemendamento in sede di di pagina 18.1, posto in Il subemendamento di votazione, non viene approvato. pagina 18.2, posto in A questo punto, il Relatore di minoranza PUIATTI, ottenuta la parola, esprime alcune considerazioni critiche in merito alla numerazione degli emendamenti ora in esame e all’ordine in cui sono stati posti in votazione. Dopo le precisazioni del PRESIDENTE (il quale replica al precedente intervento del Relatore di minoranza Puiatti), il subemendamento di pagina 18.3, posto in votazione, non viene approvato. L’emendamento di pagina 19, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato. L’articolo 4, posto emendato, viene approvato. in votazione nel testo All’articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti: LONDERO-BORTUZZO-CRUDER-BARITUSSIO Emendamento soppressivo (pagina 20) Sopprimere l’articolo. - 23 - MORETTON-DEGANO Emendamento modificativo (pagina 21) Sopprimere il comma 2. PETRIS, Relatore di minoranza Emendamento modificativo (pagina 22) Al comma 2, sostitutivo del comma 9 dell’articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000 n. 13, la cifra <<310 euro>> è sostituita con la cifra <<517 euro>> e la cifra <<10330 euro>> è sostituita con la cifra <<15.000 euro>>. PETRIS, Relatore di minoranza Emendamento modificativo (pagina 23) Al comma 2, sostituito dal comma 9 dell’articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000 n. 13, le parole <<e di 207 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo familiare fruisca di un reddito complessivo compreso tra i 10.330,01 euro e 20.659 euro>> sono soppresse. La consigliera LONDERO illustra l’emendamento di pagina 20. Il consigliere DEGANO illustra l’emendamento di pagina 21. Il Relatore di minoranza PETRIS, dopo aver illustrato gli emendamenti di pagina 22 e 23, chiede alla Giunta alcune precisazioni in merito all’articolo in discussione, subito fornite dall’assessore ARDUINI. Poiché nessuno chiede di intervenire nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PETRIS (il quale si dichiara contrario agli emendamenti di pagina 20 e 21 e favorevole a quelli di pagina 22 e 23) e PUIATTI (il quale si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti). A questo punto, il consigliere VIOLINO, ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, chiede l’immediata convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Il Relatore di maggioranza MOLINARO, in sede di replica, si dichiara contrario a tutti gli emendamenti. - 24 - Gli emendamenti di pagina 20, 21, 22 e 23, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. L’articolo approvato. 5, posto in votazione, viene A questo punto, il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento interno, intende convocare la Conferenza dei Capigruppo al termine della seduta in corso. Il consigliere GOTTARDO, ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, chiede, con mozione d’ordine, che la seduta in corso prosegua fino alle ore 16, anziché, come precedentemente stabilito in sede di Conferenza dei Capigruppo, fino alle ore 15. Il consigliere ZOPPOLATO, intervenendo su tale mozione, sottolinea la necessità che la Conferenza dei Capigruppo sia convocata prima della fine della seduta in corso. Il PRESIDENTE precisa al consigliere Gottardo che il calendario dei lavori d’Aula può essere modificato solo in sede di Conferenza dei Capigruppo. Il Relatore di minoranza PUIATTI, ottenuta la parola sulla mozione del consigliere Gottardo, dopo aver espresso alcune considerazioni critiche, sottolinea che l’Assemblea può decidere di modificare il calendario dei lavori solo all’unanimità. Il PRESIDENTE, quindi, precisa che, se nessuno solleva obiezioni, la proposta del consigliere Gottardo si intende approvata. Poiché il consigliere SERPI, motivandone le ragioni, si oppone, il PRESIDENTE comunica che la mozione d’ordine del consigliere Gottardo non può essere accolta. Il PRESIDENTE, quindi, decide di sospendere brevemente la seduta e convoca immediatamente la Conferenza dei Capigruppo. La seduta viene sospesa alle ore 15.06. La seduta riprende alle ore 15.24. - 25 - Il PRESIDENTE, dichiarata riaperta la seduta, comunica che la Conferenza dei Capigruppo, all’unanimità, ha stabilito di proseguire la seduta in corso fino alle ore 16.30 e che i lavori d’Aula continueranno nella seduta di martedì 23 aprile, per la durata di 11 ore effettive, con inizio alle ore 10.00. Il consigliere TESINI (fuori microfono) precisa altresì che la Conferenza dei Capigruppo ha concordato di non effettuare la seduta d’Aula già prevista per il giorno 24 aprile. Dopo l’intervento del PRESIDENTE, si passa all’esame dell’articolo 6, a cui è stato presentato il seguente emendamento: GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 24) Sostituire il comma 4 con il seguente: <<4. In relazione al disposto di cui al comma 3, nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, la denominazione del capitolo 740 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata in “Spese per l’organizzazione di attività promozionali all’estero nelle materie di competenza regionale promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero.”.>> L’assessore emendamento. ARDUINI dà per illustrato tale Poiché nessuno chiede di intervenire nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PETRIS (il quale si dichiara contrario all’emendamento di pagina 24 e all’intero articolo 6) e PUIATTI, il Relatore di maggioranza MOLINARO (favorevole) e, per la Giunta, l’assessore ARDUINI (il quale, dopo essersi dichiarato favorevole all’emendamento di pagina 24, replica al precedente intervento del Relatore di minoranza Petris). L’emendamento di pagina 24, posto in votazione, viene approvato all’unanimità. L’articolo 6, posto emendato, viene approvato. in votazione nel testo - 26 - All’articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti: GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 25) Prima del comma 1, inserire i seguenti: <<01. L’amministrazione regionale predispone entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge il Piano regionale territoriale di azione e di e-government allo scopo di promuovere una coerente politica di innovazione al servizio del cittadino, delle imprese e della pubblica amministrazione. L’Amministrazione regionale approva, ed aggiorna annualmente, il Piano (PRTAEG) previo parere della competente commissione consiliare che si intende favorevole qualora non venga reso entro trenta giorni dalla data della richiesta di pronuncia. 02. L’amministrazione regionale, nelle more della predisposizione ed approvazione del PRTAEG ed entro il 15 maggio 2002, adotta con propria deliberazione linee di indirizzo per la promozione di una coerente politica di innovazione al servizio cittadino, delle imprese e della pubblica amministrazione che costituiscono il PRTAEG.>> GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 26) Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: <<1.1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai componenti, eletti dal Consiglio regionale, della Commissione paritetica prevista dall’articolo 65 dello Statuto, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, spetta una indennità annuale di 16.000 euro. 1.2. Con la medesima decorrenza, spetta agli stessi, per partecipare alle sedute della Commissione, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente. 1.3. L’indennità di cui al comma 1 non spetta ai componenti che siano consiglieri o dipendenti regionali. 1.4. L’articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 è abrogato. 1.5. Le spese derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per gli - 27 - anni 2002-2004 e del Bilancio per l’anno 2002 con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai Bilanci medesimi.>>. GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 27) Dopo il comma 3, inserire il seguente: <<3 bis. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 4, comma 1 bis, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, come inserito dal comma 3, fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.>>. GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 28) Sopprimere il comma 6. POZZO-CRUDER-CASTALDO Emendamento modificativo(pagina 29) Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: <<10 bis. All’articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, il comma 20 è sostituito dal seguente: “20. Le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 18 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Co.Re.Com del Friuli Venezia Giulia”.>>. GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 30) Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: <<10.1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, è sostituita dalla seguente: “a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle Province, i sindaci e gli assessori del Comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti o coloro i - 28 - quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l’elezione o la nomina;”.>> ARIIS-VIOLINO-SASCO-POZZO Emendamento modificativo (pagina 31) Aggiungere, al termine, il seguente comma: <<1. All’articolo 11 della legge regionale 13.9.95, n. 38, le parole <<trenta mesi>> sono sostituite dalle parole <<dodici mesi>>.>> L’assessore ARDUINI illustra gli emendamenti di pagina 25, 26, 27, 28 e 30. Il consigliere CRUDER illustra l’emendamento di pagina 29. Il consigliere ARIIS illustra l’emendamento di pagina 31. Nel successivo dibattito intervengono, nell’ordine, il Relatore di minoranza PUIATTI (il quale esprime alcune considerazioni critiche in merito all’emendamento di pagina 31), il consigliere ARIIS (il quale, motivandone le ragioni, ritira l’emendamento di pagina 31) ed il consigliere STEFANONI. Prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PETRIS (il quale si dichiara favorevole all’emendamento di pagina 28) e PUIATTI (il quale dichiara di rimettersi alle valutazioni dell’Aula), il Relatore di maggioranza MOLINARO (il quale, dopo essersi dichiarato favorevole a tutti gli emendamenti, invita la Giunta ad accogliere l’emendamento di pagina 29) e, per la Giunta, l’assessore ARDUINI (il quale dichiara di rimettersi alle valutazioni del Relatore di maggioranza Molinaro). Gli emendamenti di pagina 25, 26, 27, 28 e 29, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, vengono approvati all’unanimità. L’emendamento di pagina 30, posto in votazione, viene approvato. - 29 - L’emendamento precedentemente ritirato. di L’articolo 7, posto emendato, viene approvato. pagina in 31 votazione è stato nel testo All’articolo 8 sono stati presentati i seguenti emendamenti: PUIATTI, Relatore di minoranza Emendamento modificativo (pagina 32) Prima del comma 1, aggiungere i seguenti: <<1 ante. La coltivazione delle varietà di canapa (Cannabis sativa L.) a basso contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) comprese nel Regolamento CEE n. 2860/2000 del 27 dicembre 2000 (allegato XII, elenco 2a e 2b) è libera su tutto il territorio regionale. 1 ante bis. Il produttore agricolo può destinare la coltura alla produzione di tutti i derivati ottenibili dalla canapa: fibra, carta, seme, foglie, olio essenziale, mangime, biocombustibile, cannabinoidi non psicotropi, terpeni e quant’altro possa essere di interesse dell’agricoltore, nel rispetto delle norme vigenti. 1 ante ter. Al fine di disciplinare la produzione di canapa e prevedere i controlli necessari per evitare abusi, il produttore è tenuto a denunciare alla Direzione regionale dell’Agricoltura le coltivazioni di canapa. Nella denuncia deve essere indicato: il nome della varietà di canapa utilizzata e copia del o dei cartellini emessi dall’ente certificatore, la quantità di seme utilizzata per ettaro, la superficie seminata, la localizzazione della/e parcella/e catastali ed i relativi mappali, la data prevista della semina, la prevedibile destinazione della produzione e l’eventuale trasformatore cui il prodotto sarà ceduto, salvo il caso in cui la produzione sia autoconsumata. La denuncia deve essere presentata prima o entro due settimane dalla data di semina. Il produttore è tenuto a conservare per tre anni le denunce riguardanti le coltivazioni della canapa ed è obbligato a mostrarle ai pubblici ufficiali che ne richiedessero il controllo. La mancata presentazione della denuncia o la fraudolenta compilazione della stessa comporta la condanna al pagamento di una sanzione minima di 500 euro e massima di 2.000 euro.>> - 30 - GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 33) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: <<1 bis. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell’ambito dell’unità previsionale di base 11.5.61.1.820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, la denominazione del capitolo 6815 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata con l’aggiunta della locuzione <<in aziende prescelte>> dopo la locuzione <<per l’attuazione>>.>> GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 34) Apportare le seguenti modifiche: - Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: “4 bis. All’articolo 2 della legge regionale dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: 25/1996, <<4 bis. Sono assimilati ai prodotti tipici regionali quelli tradizionali indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 21 agosto 2000, n. 194 – Supplemento ordinario, e successive modifiche e integrazioni, e quelli certificati con attestazione di specificità riconosciuta dall’Amministrazione regionale.>>.” - Il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. All’articolo 2, comma 4, lettera b), della legge regionale 25/1996, in fine, sono aggiunte le parole <<nonché alle aziende ittituristiche>>.” - Il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. All’articolo 2 della legge regionale 25/1996, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: <<7 bis. Si considerano altresì di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute le materie prime oggetto di trasformazione nel - 31 - limite del quantitativo conferito o venduto. La presente disposizione non si applica alle produzioni vinicole.>>”. Al comma seguente: <<c bis) Abbia sospensione;>>. 9, le lettera subito il c bis) terzo è sostituita provvedimento dalla di GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 35) Dopo il comma 18, aggiungere il seguente: <<18 bis. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 2, comma 1 bis della legge regionale 33/1996, come inserito dal comma 18, fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.>>. PETRIS, Relatore di minoranza Emendamento modificativo (pagina 36) Sopprimere il comma 19. PETRIS, Relatore di minoranza Emendamento modificativo (pagina 37) Sopprimere il comma 20. VANIN-DI NATALE-STEFANONI Emendamento modificativo (pagina 38) Dopo il comma 23, aggiungere il seguente: <<23 bis. In attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 163, terzo comma, lettera b), il riconoscimento della nomina di guardie giurate particolari addette alla vigilanza nelle acque interne e marittime di cui all’articolo 31 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e dell’articolo 22 della Legge 14 luglio 1965, n. 963, viene attribuito alla Regione, che lo esercita con atto del Presidente dell’Ente Tutela e Pesca del Friuli Venezia Giulia.>>. - 32 - PUIATTI, Relatore di minoranza Emendamento modificativo (pagina 39) Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti: <<24. Al fine di perseguire obiettivi di sviluppo dell’economia agricola e di crescita dell’occupazione, l’Amministrazione regionale incentiva il ricorso al lavoro occasionale per la raccolta dei prodotti agricoli e per altre operazioni colturali. 25. E’ considerato lavoro occasionale quello prestato per un periodo massimo di quaranta giorni all’anno alle dipendenze di imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle imprese, istituito ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 26. I datori di lavoro agricolo manodopera occasionale anche tra studenti, casalinghe. possono reperire la persone pensionate, 27 I datori di lavoro agricolo titolari di aziende agricole nel Friuli Venezia Giulia possono reperire la manodopera occasionale anche fra i cittadini della vicina Repubblica di Slovenia della fascia transfrontaliera identificata dall’accordo tra la Repubblica italiana e la repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con undici allegati e due scambi di note, firmati a Udine il 15 maggio 1982, di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, purché in possesso del lasciapassare di cui all’articolo 6 del medesimo accordo, rispettando la normativa per il collocamento della manodopera italiana senza ulteriori incombenze burocratiche. 28. I datori di lavoro agricolo hanno l’onere di stipulare preventivamente una polizza di responsabilità civile per le ipotesi di infortunio e morte secondo massimali individuati a livello regionale dall’INAIL e di trasmetterne copia al suddetto ente e sono tenuti ad osservare le norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro e quanto stabilito in termini di regolamentazione degli orari di lavoro. 29. Ai fini previdenziali è introdotta una aliquota del 10 per cento; è inoltre introdotta una trattenuta del 10 per cento a fini fiscali. I datori di lavoro sono esonerati da ogni altro adempimento nei confronti della pubblica amministrazione. - 33 - 30. I datori di lavoro agricolo riconosceranno ai dipendenti una retribuzione, da stabilire, sulla base dei contratti sottoscritti a livello provinciale o regionale con le organizzazioni di categoria. Altresì viene consentito un orario di lavoro flessibile come concordato con le organizzazioni sindacali e di categoria. 31. Le Province provvedono: a) ad istituire degli elenchi di lavoratori occasionali agricoli per le campagne di raccolta; b) al rilascio di un unico documento retributivo, valido anche ai fini fiscali, sostitutivo della busta paga e del modello CUD; c) ad attuare procedure di assunzione per l’avvio della manodopera stagionale attraverso l’utilizzo del solo modello di assunzione, escludendo così l’esigenza del libretto di lavoro. 32. Per le aziende agricole, che nei periodi di raccolta si avvalgono della collaborazione non retribuita di parenti fino al quarto grado, è prevista la non applicazione delle norme sul collocamento e previdenziali, salvo comunque l’obbligo dell’assicurazione infortunistica.>> Il Relatore di minoranza emendamenti di pagina 32 e 39. PUIATTI illustra gli L’assessore NARDUZZI, dati per illustrati gli emendamenti di pagina 33, 34 e 35, si dichiara contrario all’emendamento di pagina 39 e si rimette alle valutazioni dell’Aula in merito a quello di pagina 32. Il Relatore di minoranza emendamenti di pagina 36 e 37. PETRIS illustra gli Il consigliere VANIN chiede che l’emendamento di pagina 38 venga ricollocato all’articolo 18. (Poiché nessuno solleva obiezioni, così rimane stabilito.) Intervengono, nel successivo dibattito, i consiglieri DEGRASSI (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti di pagina 32 e 39), VIO e DOLCHER, nonché l’assessore ARDUINI. - 34 - Prendono quindi la parola, in sede di replica, i Relatori di minoranza PETRIS (il quale, dopo essersi dichiarato favorevole agli emendamenti di pagina 32, 36 e 37, preannuncia l’astensione del Gruppo dei DS sugli emendamenti di pagina 34 e 35 ed esprime alcune perplessità in merito all’emendamento di pagina 39) e PUIATTI (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti di pagina 32 e 39). A questo punto, il consigliere ZOPPOLATO, ottenuta la parola, motivandone le ragioni, propone al Relatore di minoranza Puiatti di chiedere alla Presidenza lo stralcio dell’emendamento di pagina 39. Prendono quindi la parola, sempre in sede di replica, il Relatore di maggioranza MOLINARO (il quale, dopo essersi dichiarato favorevole agli emendamenti di pagina 33, 34 e 35 e contrario a quelli di pagina 36 e 37, si rimette alle valutazioni della Giunta in merito agli emendamenti di pagina 32 e 39) e l’assessore NARDUZZI (favorevole agli emendamenti di pagina 33, 34 e 35, contrario a quelli di pagina 36 e 37, dichiara di rimettersi alle valutazioni dell’Aula in merito a quelli di pagina 32 e 39). A questo punto, Il consigliere ASQUINI chiede formalmente lo stralcio dell’emendamento di pagina 39. Su tale proposta intervengono i consiglieri ZOPPOLATO (favorevole allo stralcio) ed il Relatore di minoranza PUIATTI (contrario). Dopo gli interventi del Relatore di minoranza PETRIS (contrario), del Relatore di maggioranza MOLINARO (il quale dichiara di rimettersi alle valutazioni dell’Aula) e dell’assessore NARDUZZI (favorevole), il PRESIDENTE pone in votazione lo stralcio dell’emendamento di pagina 39, che viene approvato YRWD]LRQH Q IDYRUHYROLFRQWUDUL. L’emendamento di pagina 32, posto in votazione, non viene approvato. Gli emendamenti di pagina 33, 34 e 35, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, vengono approvati. Gli emendamenti votazione singolarmente approvati. di e pagina 36 e nell’ordine, L’articolo 8, posto emendato, viene approvato. in 37, posti in non vengono votazione nel testo - 35 - A questo punto, il PRESIDENTE comunica che sono pervenute alla Presidenza le seguenti LQWHUURJD]LRQL D ULVSRVWDRUDOH 6WDIILHUL ³Sulla situazione della Direzione regionale delle Entrate per la Regione Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste” 0RUHWWRQ $O]HWWD %DLXWWL )RQWDQHOOL ³Quando sarà fatta chiarezza sulla situazione delle Comunità montane?” 'DO 0DV 6WHIDQRQL “Sul Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi” . Il PRESIDENTE, quindi, nel ricordare che il Consiglio è convocato per il giorno 23 aprile, alle ore 10, dichiara chiusa la seduta. Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 345, del 18 aprile 2002, lo stesso si intende approvato. La seduta termina alle ore 16.36. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE SEGRETARIO