Definizione liti fiscali pendenti

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Definizione liti fiscali pendenti
Definizione liti fiscali pendenti:
profili interpretativi e questioni aperte
Torino, 9 novembre 2011
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NORMA DI RIFERIMENTO
Articolo 39, comma 12, D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (conv. L. 111/2011)
Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi
concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e
spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di
valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle
entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle
commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio
e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del
soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il
pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289
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RAPPORTO CON LA PRECEDENTE SANATORIA SUL CONTENZIOSO
Rinvio all’art. 16 L. 289/2002 “Chiusura delle liti fiscali pendenti”
In assenza di previsioni specifiche si applica l’art. 16
Ci si riferisce alla prassi sviluppatasi sull’art. 16:
• Cir. nn. 12, 17, 18, 19, 22, 28/E/2003; 4/E/2007
• Ris. nn. 103,104, 225/E/2003; 80, 103/E/ 2004
DIFFERENZE RISPETTO ALL’ART. 16
• limite di valore (fino a 20.000 euro)
• pagamento in unica soluzione: NO RATEAZIONE
• solo le liti in cui l’Agenzia entrate sia legittimata passiva a stare in
giudizio
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AMBITO APPLICATIVO
Lite fiscale
• riguarda rapporti tributari relativi a tributi amministrati dall’Agenzia
entrate oggetto di giurisdizione tributaria (atti impositivi; atti di
irrogazione delle sanzioni)
• DEROGA ESPRESSA: no recupero aiuti di Stato
Legittimazione passiva Agenzia entrate
• non definibili le liti di altra P.A.
• non definibili le liti relative ad atti non impositivi dell’agente della
riscossione nelle quali sia parte anche l’Agenzia Entrate
• ma sono definibili le liti relative ad atti impositivi emessi
dall’Agenzia entrate nelle quali sia parte anche l’agente della
riscossione
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AMBITO APPLICATIVO
Lite pendente
Due riferimenti temporali:
• 1.5.2011 data di pendenza della lite individuata dall’art. 39
• 6.7.2011 data di entrata in vigore dell’art. 39
Quindi la lite è definibile se:
• al 1.5.2011 sia stato notificato il ricorso introduttivo (anche se non
ancora depositato in CTP)
• al 5.7.2011 non ci sia una sentenza passata in giudicato
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PROCEDURA DI DEFINIZIONE
Adempimenti
Due scadenze:
• 30.11.2011 pagamento con F24 cod. trib. 8082 dell’importo dovuto
• 02.04.2012 presentare domanda di definizione in via telematica
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OGGETTO DELLA DEFINIZIONE: LA LITE AUTONOMA
La lite autonoma è quella relativa a ciascun:
• avviso di accertamento
• provvedimento di irrogazione di sanzioni
• ogni altro atto di imposizione
Ai fini della determinazione del valore della lite i diversi addebiti
contenuti in ciascun atto si considerano cumulativamente (IVA + IRES)
Quindi
Non è ammessa la definizione separata di alcune soltanto delle
imposte accertate (eccezione INVIM-registro)
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OGGETTO DELLA DEFINIZIONE: LA LITE AUTONOMA
Ricorso cumulativo: tante liti autonome quanti sono gli atti impugnati
La non definibilità di una lite non preclude quella di un’altra
Ricorsi riuniti: tante liti autonome quanti sono gli atti impugnati
Si possono definire tutte od alcune soltanto delle liti autonome riunite
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PROCEDURA DI DEFINIZIONE
Determinazione dell’importo dovuto: le somme
• valore lite < = € 2.000: € 150
• valore lite > € 2.000 (e non superiore a € 20.000):
Fase del giudizio
Importo
nessuna sentenza
30% val. lite
sent. favorevole al contribuente
10% val. lite
sent. favorevole all’Ag. Entrate
50% val. lite
sent. soccombenza parziale
10 – 50% sui rispettivi capi
giudizio di rinvio – termini di riassunzione 30% val. lite
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PROCEDURA DI DEFINIZIONE
Determinazione dell’importo dovuto: il valore della lite
L’importo dell’imposta accertata (o della sanzione separatamente
irrogata) che ha formato oggetto di contestazione in primo grado
Tipo di atto
Valore della lite
accertamento od altro atto impositivo imposta accertata esclusi
interessi e sanzioni collegate al
tributo anche se irrogate con
atto separato
provvedimenti sanzionatori non
collegati al tributo
sanzione
accertamento od altro atto impositivo sanzione
contestato solo sulle sanzioni
collegate al tributo
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PROCEDURA DI DEFINIZIONE
Determinazione dell’importo dovuto: il valore della lite
L’importo dell’imposta accertata che ha formato oggetto di
contestazione in primo grado (o la sanzione per gli atti di irrogazione)
QUINDI
• impugnazione parziale: il valore della lite si determina con riguardo
alle sole parti dell’atto che sono state impugnate
• accoglimento parziale del ricorso: la sentenza di primo grado ha
rideterminato l’imposta contestata - questa sentenza viene
impugnata integralmente - il valore della lite è sempre pari all’imposta
accertata e contestata in primo grado
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PROCEDURA DI DEFINIZIONE
Determinazione dell’importo dovuto: il valore della lite
Giudicato interno
Sentenza impugnata non integralmente ma solo su alcuni capi
(acquiescenza sugli altri capi)
Prima che il contribuente presenti la domanda di definizione, questa
sentenza passa in giudicato sui capi non impugnati
Il valore della lite non sarà più dato dall’imposta originariamente
contestata nel ricorso introduttivo ma dalla sola imposta riferibile alla
parte ancora in contestazione (al giudicato interno sfavorevole al
contribuente viene data normale esecuzione)
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PROCEDURA DI DEFINIZIONE
Determinazione dell’importo dovuto: il valore della lite
Autotutela parziale
In pendenza di lite – prima che il contribuente presenti domanda di
definizione – l’Ufficio annulla in parte l’atto
Il valore della lite non sarà più dato dall’imposta originariamente
contestata nel ricorso introduttivo ma dalla parte residua non
annullata in autotutela
(idem nel caso di conciliazione parziale)
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AMBITO DI DEFINIBILITA’
Sono definibili le liti concernenti solo ATTI IMPOSITIVI:
• avviso di accertamento
• provvedimento di irrogazione di sanzioni
• ogni altro atto di imposizione
Sono escluse le controversie concernenti ATTI aventi natura NON
IMPOSITIVA:
• comunicazioni di irregolarità
• risposte ad istanze di interpello
• dinieghi di autotutela
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AMBITO DI DEFINIBILITA’
AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA:
1° IPOTESI: definizione della lite senza affrancamento della
perdita:
l’atto impositivo deve accertare maggiori imposte e/o sanzioni
oltre alla perdita
Il valore della lite è dato dalle maggiori imposte accertate o
dalle sanzioni in assenza di imposta
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AMBITO DI DEFINIBILITA’
AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA:
2° IPOTESI: definizione della lite con affrancamento della
perdita
a)l’atto impositivo accerta maggiori imposte e/o sanzioni oltre
alla perdita
Il valore della lite è dato dalle maggiori imposte accertate (o
dalle sanzioni in assenza di imposta) + l’ “imposta virtuale”
commisurata all’ammontare delle perdite in contestazione
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AMBITO DI DEFINIBILITA’
AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA:
b) l’atto impositivo rettifica la perdita senza accertare maggiori
imposte
Il valore della lite è dato SOLO dalla “imposta virtuale”
commisurata all’ammontare delle perdite in contestazione
L’IMPOSTA VIRTUALE si ottiene applicando le aliquote vigenti
per il periodo di imposta accertato alla differenza tra la perdita
dichiarata e quella accertata
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AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA
Atto impugnato
Affrancamento Perdite Valore di lite
Contiene solo rettifica
SI
Imposta virtuale
della perdita
(altrimenti NON definibile)
Contiene anche
maggiore imposta e/o
sanzione
NO
Maggiore imposta accertata o
sanzione (se senza imposta)
SI
Maggiore imposta accertata +
imposta virtuale
Imposta virtuale = (perdita dichiarata – perdita accertata) x aliquote vigenti
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AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA
Anno d’imposta 2007
Dichiarato (in Euro)
perdita
Accertato (in Euro)
- 50.000
0
0
70.000
Anno di imposta 2008
Reddito imponibile
1) Affrancamento perdita 2007
Imposta virtuale: 50.000 x 33% = 16.500
Costo definizione: 16.500 x 30% = 4.950 (in assenza di decisione)
2) Definizione 2008
Maggiore imposta da definire: (70.000-50.000) x 27.5% = 5.500
Costo delle definizione: 5.500 x 30% = 1.650 (in assenza di decisione)
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AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA
Anno di imposta 2008
Dichiarato (in Euro)
Reddito imponibile
Accertato (in Euro)
0
3) Solo definizione 2008
Maggiore imposta da definire: 70.000 x 27.5% = 19.250
Costo delle definizione: 19.250 x 30% = 5.775 (in assenza di decisione)
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70.000
AMBITO DI DEFINIBILITA’
ATTI DI RECUPERO DI CREDITI DI IMPOSTA che realizzano una
agevolazione fiscale:
“costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte
dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e
come tali sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie ai
sensi dell’art. 19 DLgs 546/92” (Ord. Cass., sez. V, n. 8033/2011
conf. Ord. Cass, sez. V, n. 4968/2009)
SONO DEFINIBILI
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AMBITO DI DEFINIBILITA’
AVVISI DI LIQUIDAZIONE:
attengono a procedimenti che non prevedono l’autoliquidazione
dei tributi;
non presuppongono operazioni di rettifica delle dichiarazioni
presentate dai contribuenti quindi NON hanno natura di ATTO
IMPOSITIVO
NON SONO DEFINIBILI
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AMBITO DI DEFINIBILITA’
AVVISI DI LIQUIDAZIONE – ECCEZIONI:
• Atti di liquidazione dell’IMPOSTA DI REGISTRO che per la prima
volta fanno valere nei confronti del contribuente una pretesa
fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al
momento della registrazione (Cass., sez. V, n. 20731/2010)
• Atti di liquidazione dell’IMPOSTA PRINCIPALE DI SUCCESSIONE,
quando escludono riduzioni e detrazioni non spettanti o non
documentate e oneri deducibili non documentati (Circ. 22/2003)
SONO DEFINIBILI
Anche parzialmente se in parte liquidano l’imposta e in parte
assumono carattere impositivo
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AMBITO DI DEFINIBILITA’
ATTI DI IRROGAZIONE SANZIONI COLLEGATE AD UN TRIBUTO :
Provvedimenti separato di irrogazione sanzioni collegate ad un
tributo NON più in contestazione
SONO DEFINIBILI
Provvedimenti di irrogazione sanzioni collegate ad un tributo nei
confronti di un soggetto diverso dal contribuente
SONO DEFINIBILI
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AMBITO DI DEFINIBILITA’
ATTI DI IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI
FINANZIARI:
Provvedimenti di irrogazione sanzioni non strettamente correlate a
violazioni di norme tributarie ma CONNESSE con violazioni di
disposizioni dell’ordinamento giuridico-tributario e attinenti alla
gestione dei tributi – Sussiste la giurisdizione speciale delle
Commissioni tributarie (art. 2 D.Lgs. 546/92)
SONO DEFINIBILI
Esempi:
Sanzioni agli intermediari (Art. 7, D.Lgs. 241/1997)
Sanzioni per visto di conformità, asseverazione e certificazione tributaria
infedele (Art. 39 D.Lgs. 241/1997)
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AMBITO DI DEFINIBILITA’
ATTI DI IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI
FINANZIARI:
Provvedimenti di irrogazione per l’impiego di lavoratori irregolari
Non sussiste la giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie
(Corte Cost. n. 130/2008)
NON SONO DEFINIBILI
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AMBITO DI DEFINIBILITA’
ATTI DI DINIEGO E REVOCA DI AGEVOLAZIONI:
Provvedimenti di MERO diniego o revoca di agevolazioni
NON SONO DEFINIBILI
Provvedimenti di diniego o revoca di agevolazioni con contestuale
accertamento di tributi e/o sanzioni conseguentemente dovute
SONO DEFINIBILI
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AMBITO DI DEFINIBILITA’
CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:
Le controversie riguardanti il CSSN rientrano nella giurisdizione
speciale delle Commissioni tributarie
SONO DEFINIBILI
TRIBUTI LOCALI:
L’Agenzia delle entrate non ha legittimazione passiva rispetto alle
controversie in materia di tributi locali
NON SONO DEFINIBILI
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AMBITO DI DEFINIBILITA’
TASSE AUTOMOBILISTICHE GESTITE DALLA AGENZIA DELLE
ENTRATE E CANONE RAI:
Di regola gli atti di recupero costituiscono atti di MERA
RISCOSSIONE contestando l’omesso versamento
NON SONO DEFINIBILI
ECCEZIONE:
Qualora tali atti abbiano natura impositiva
SONO DEFINIBILI
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AMBITO DI DEFINIBILITA’
CONTRIBUTI E PREMI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:
Seppur indicati negli avvisi di accertamento relativi alle imposte
dirette, non hanno natura di tributo e l’eventuale impugnazione
vede come parte legittimata passiva l’Ente previdenziale e la
giurisdizione del Giudice ordinario
NON SONO DEFINIBILI
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AMBITO DI DEFINIBILITA’
SILENZIO RIFIUTO O DINIEGO DI RIMBORSO:
Le somme richieste a rimborso
• sono state versate mediante versamento diretto ritenuto
indebito (non a seguito di atto impositivo)
• l’obbligo della restituzione delle somme richieste sorge solo se
disposto con sentenza definitiva (art. 69 D.Lgs. 546/92)
• le somme ripetibili per effetto della definizione sono solo quelle
versate in base alla riscossione provvisoria ex art. 68 D.Lgs. 546/92
NON SONO DEFINIBILI
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AMBITO DI DEFINIBILITA’
PRECEDENTI DEFINIZIONI AGEVOLATE:
I rapporti tributari e le liti che hanno usufruito di precedenti
definizioni agevolate che costituiscono “un accertamento
straordinario o eccezionale, in deroga alle norme generali ed
ordinarie, di un rapporto giuridico tributario … in mancanza di una
esplicita disposizione legislativa” (Cass., sez. V, n. 21328/2006)
NON SONO DEFINIBILI
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AMBITO DI DEFINIBILITA’
CONTROVERSIE INSTAURATE DA SOCIETA’ DI PERSONE:
L’avviso di accertamento di mera rettifica in aumento del reddito
imputabile pro quota ai soci
NON E’ DEFINIBILE
Qualora l’avviso di accertamento contesti anche maggiori imposte
e/o sanzioni in capo alla società
E’ DEFINIBILE limitatamente alle dette imposte
e non esplica efficacia nei confronti dei soci.
Le liti eventualmente instaurate da ciascun socio ai fini della
definizione costituiscono liti autonome.
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PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
Due adempimenti e due scadenze
•Pagamento con F24 cod. trib. 8082 dell’importo dovuto entro il
30.11.2011
•Presentazione domanda di definizione in via telematica entro il
2.04.2012 *
(*) Il 31 marzo 2012 previsto dalla norma cade di sabato; l’adempimento è quindi prorogato
al primo giorno lavorativo non festivo successivo ex art. 7 comma 1 lett. h) D.L. 70/2011
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DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO
Ai fini della determinazione dell’importo dovuto occorre fare
riferimento:
all’ultima (o unica) pronuncia giurisdizionale non cautelare
resa
sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio
alla data di presentazione della domanda
In caso di rinvio al giudice di primo o di secondo grado
le somme dovute sono sempre pari al 30% del valore della lite
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DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO (continua)
Sono scomputabili le somme iscritte a ruolo provvisorio pagate a
titolo di
TRIBUTO
SANZIONI AMMINISTRATIVE;
INTERESSI E INDENNITA’ DI MORA DI SPETTANZA DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE;
limitatamente alla parte commisurata alla pretesa impositiva
ancora in contestazione nella lite che si intende chiudere.
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SOMME VERSATE IN SEDE DI RISCOSSIONE PROVVISORIA
MAGGIORI DI QUANTO DOVUTO PER LA DEFINIZIONE
NON OCCORRE EFFETTUARE ALCUN VERSAMENTO
SOMME VERSATE PROVVISORIAMENTE IN PENDENZA
DI GIUDIZIO SUPERIORI ALL’IMPORTO DOVUTO
IL RIMBORSO SPETTA SOLO QUANDO RICORRE UNA DUPLICE CONDIZIONE
A) IL VALORE DELLA LITE SIA SUPERIORE A € 2.000
B) L’ULTIMA O UNICA PRONUNCIA GIURISDIZIONALE RESA E’ SFAVOREVOLE
ALL’AGENZIA
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Versamento da effettuare in caso di somme già corrisposte in
pendenza di giudizio (1)
Es.
Imposta accertata € 10.000
Importo versato ex art. 15 DPR 602/73
€ 5.000 imposta
€ 1.000 interessi
1) Al momento della presentazione della domanda la commissione non si è
ancora pronunciata
DOVREBBE VERSARE IL 30% DI € 10.000 EURO OSSIA € 3.000
QUINDI NON DEVE VERSARE NULLA
MA NON ESSENDOSI ANCORA ESPRESSA LA CTP NON AVRA’ DIRITTO AL
RIMBORSO DI QUANTO VERSATO IN ECCEDENZA
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Versamento da effettuare in caso di somme già corrisposte in
pendenza di giudizio (2)
Es.
Imposta accertata € 10.000
Importo versato ex art. 15 DPR 602/73
€ 5.000 imposta
€ 1.000 interessi
2) Al momento della presentazione della domanda l’ultima o unica sentenza
resa è favorevole al contribuente
DOVREBBE VERSARE IL 10% DI € 10.000 EURO OSSIA € 1.000
QUINDI NON DEVE VERSARE NULLA
MA ESSENDOSI VERIFICATO IL PRESUPPOSTO DI CUI ALL’ART. 16 COMMA 5
DELLA LEGGE 289/2002
AVRA’ DIRITTO AL RIMBORSO DI QUANTO VERSATO IN ECCEDENZA
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Versamento da effettuare in caso di somme già corrisposte in
pendenza di giudizio (3)
Es.
Imposta accertata € 10.000
Importo versato ex art. 15 DPR 602/73
€ 5.000 imposta
€ 1.000 interessi
3) Al momento della presentazione della domanda l’ultima o unica sentenza
resa è sfavorevole al contribuente
DOVREBBE VERSARE IL 50% DI € 10.000 EURO OSSIA € 5.000
QUINDI NON DEVE VERSARE NULLA
MA NON ESSENDOSI VERIFICATO IL PRESUPPOSTO DI CUI
ALL’ART. 16 COMMA 5 DELLA LEGGE 289/2002
NON AVRA’ DIRITTO AL RIMBORSO DI QUANTO VERSATO IN ECCEDENZA
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Versamento da effettuare in caso di somme già corrisposte in
pendenza di giudizio (4)
4) Al momento della presentazione della domanda l’ultima o unica sentenza
resa è parzialmente favorevole al contribuente
(AD ES. confermato recupero maggiore imposta per € 3.000)
SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE: a) 50% di € 3.000 = € 1.500
b) 10% di € 7.000 = € 700
a) Somme iscritte a ruolo proporzionali alla parte della sentenza FAVOREVOLE
ALL’ERARIO (NON RIMBORSABILI MA SCOMPUTABILI) = € 6.000 X
3.000/10.000 = € 1.800
b) Somme iscritte a ruolo proporzionali alla parte della sentenza SFAVOREVOLE
ALL’ERARIO (RIMBORSABILI e SCOMPUTABILI) = € 6.000 X 7.000/10.000 = €
4.200
Somme da rimborsare € 4200 – 700 = € 3.500
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EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELLE LITI SULLA RISCOSSIONE
IN CORSO
INTEGRALE PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO
PER LA DEFINIZIONE
PRESENTAZIONE DELL’F24 ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI
ALL’UFFICIO
SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DEI RUOLI IL CUI OBBLIGO DI PAGAMENTO
VERRA’ MENO PER EFFETTO DELLA DEFINIZIONE
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COOBBLIGATI
A) UNICA LITE - COSTITUITI TUTTI I COOBBLIGATI
E
B) LITI DISTINTE AVENTI AD OGGETTO LO STESSO ATTO INSTAURATE
SEPARATAMENTE
Definizione di uno implica comunque l’estinzione della
controversia anche per gli altri
C) RICORSO PRESENTATO SOLO DA TALUNI INTERESSATI
la definizione di chi ha proposto la lite impedisce all’Agenzia di
esercitare ulteriori azioni nei confronti degli altri
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TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE DI DEFINIZIONE
LA DOMANDA DI DEFINZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA
ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA
(LA PROCEDURA DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE E’ STATA RESA DISPONIBILE DAL
3.11.2011)
PUO’ ESSERE INVIATA
A) Tramite il servizio INTERNET (fisconline)
B) Tramite gli intermediari autorizzati
C) Tramite uno degli uffici territoriali delle Direzioni Provinciali
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SOSPENSIONE DEI GIUDIZI
LE LITI CHE POSSONO ESSERE DEFINITE SONO SOSPESE
DAL 6.7.2011 AL 30.06.2012
SE AL 6.7.2011 NO FISSATA UDIENZA
LITE SOSPESA
SALVO CHE IL CONTRIBUENTE PRESENTI ISTANZA DI TRATTAZIONE
SE AL 6.7.2011 FISSATA UDIENZA
NO SOSPENSIONE SALVO CHE IL CONTRIBUENTE LA CHIEDA
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SE IL CONTRIBUENTE NON SI AVVALE DELLA DEFINIZIONE
LA SOSPENSIONE CESSA IL 30.06.2012 E I TERMINI PROCESSUALI
RIDECORRONO DAL 1.07.2012
SE IL CONTRIBUENTE SI AVVALE DELLA DEFINIZIONE
L’UFFICIO INCLUDERA’ TALE LITE NELL’ELENCO DA PRESENTARE AGLI ORGANI
GIURISDIZIONALI ENTRO IL 15.07.2012 E
LA SOSPENSIONE SI PROTRARRA’ SINO 30.09.2011
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DINIEGO DELLA DEFINIZIONE
DEFINIZIONE IRREGOLARE
E/O VERSAMENTO OMESSO O /INSUFFICIENTE
PROVVEDIMENTO DI DINIEGO
NOTIFICATO AL CONTRIBUENTE
DEPOSITATO PRESSO L’ORGANO GIURISDIZIONALE COMPETENTE
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