DIRETTIVA HABITAT 43/92 E RETE NATURA 2000 SEMINARIO DI
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DIRETTIVA HABITAT 43/92 E RETE NATURA 2000 SEMINARIO DI
DIRETTIVA HABITAT 43/92 E RETE NATURA 2000 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO A CURA DEL DR. MARZIO REMUS (8 GENNAIO 2004) La Rete Natura 2000 ..................................................................................................................... 4 Strategie di Natura 2000 e innovazione nel concetto di protezione della natura. 4 Come si costruisce Rete Natura 2000 ........................................................................................ 5 La Direttiva "Habitat" 5 Il valore delle aree seminaturali 6 La Direttiva "Uccelli" 6 Dai pSIC alle ZSC 7 Le regioni biogeografiche 7 I Seminari Biogeografici e la lista ufficiale dei SIC. 9 Il programma Bioitaly e l'individuazionedei SIC in Italia 10 La designazione delle ZSC 11 Il caso particolare delle ZPS 11 Possibili relazioni spaziali tra pSIC e ZPS. 13 Sinossi direttiva 92/43/CEE..................................................................................................... 13 LIFE: uno strumento finanziario per l'ambiente.................................................................... 15 Life-Natura 16 Life-Ambiente 16 Soggetti beneficiari 17 Life-Paesi terzi 17 Newsletters europee: territorio, ambiente, energia e trasporti................................................. 18 Naturopa Magazine 18 Strategy Bulletin 18 Energy in Europe 19 Enlargement Newsletter 19 EU Eco-label 19 L’ambiente per gli europei 19 Natura 2000 19 Newsletter of the Civil Protection Unit 20 Bibliografia ................................................................................................................................... 20 manuali diritto ambientale 20 manuali diritto comunitario 20 Economia ambientale 20 conservazione 20 Odografia:..................................................................................................................................... 20 cites 20 unione europea 21 2 ministero dell’ambiente 21 regione lombardia 21 siti giuridici 21 altro 21 3 La Rete Natura 2000 Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") d’aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat". L'individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province autonome in un processo coordinato a livello centrale che ha posto le basi per un rapporto estremamente positivo che continua ad esprimersi anche dopo il lavoro d’individuazione nelle fasi successive di tutela, gestione ed attivazione di piani e progetti di sviluppo sostenibile. La creazione di Natura 2000 è stata l'occasione per comporre una rete di referenti scientifici di supporto alle Amministrazioni regionali, che coordinata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in collaborazione con le associazioni scientifiche italiane d’eccellenza (l'Unione Zoologica Italiana, la Società Botanica Italiana, la Società Italiana d’Ecologia), continua a produrre risultati in termini di verifica e aggiornamento dati. Le attività svolte, tutte finalizzate al miglioramento delle conoscenze naturalistiche sul territorio nazionale, vanno dalla realizzazione delle check-list delle specie alla descrizione della trama vegetazionale del territorio, dalla realizzazione di banche dati sulla distribuzione delle specie all'avvio di progetti di monitoraggio sul patrimonio naturalistico, alla realizzazione di pubblicazioni e contributi scientifici e divulgativi. Avere a disposizione i dati del progetto Bioitaly, con il qual è stato svolto il lavoro d’identificazione dei Siti d’Importanza Comunitaria proposti, è un risultato di gran livello scientifico che è continuamente utilizzato nelle attività del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Tutela del Territorio. Strategie di Natura 2000 e innovazione nel concetto di protezione della natura. A partire dagli anni '80 il concetto di biodiversità e le problematiche relative alla progressiva perdita di diversità biologica a causa delle attività umane sono diventati oggetto di numerose convenzioni internazionali. Nel 1992, con la sottoscrizione della Convenzione di Rio sulla Biodiversità, tutti gli stati Membri della Comunità Europea hanno riconosciuto la conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali come priorità da perseguire, ponendosi come obiettivo quello di "anticipare, prevenire e attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della diversità biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici". 4 Tale visione è presente a livello legislativo nelle due direttive comunitarie "Habitat" e "Uccelli" che rappresentano i principali strumenti innovatori della legislazione in materia di conservazione della natura e della biodiversità; in esse è colta l'importanza di una visione di tutela della biodiversità attraverso un approccio ad ampia scala geografica. L'approccio conservazionistico rivolto alle singole specie minacciate è superato e va affiancato da azioni volte alla tutela di tutta la diversità biologica, nei suoi elementi: genetica, di specie e d’ecosistemi. Sulla scorta di tali considerazioni, l'Unione Europea, nell’art. 3 della Direttiva "Habitat", afferma la costituzione una rete ecologica europea denominata Natura 2000. Le conoscenze acquisite negli ultimi anni nel campo dell'ecologia e della biologia della conservazione hanno mostrato come, per la tutela di habitat e specie, sia necessario operare in un'ottica di rete d’aree che rappresentino, con popolazioni vitali e superfici adeguate, tutte le specie e gli habitat tipici dell'Europa, con le loro variabilità e diversità geografiche. La costituzione di una rete è finalizzata inoltre ad assicurare la continuità degli spostamenti migratori, dei flussi genetici delle varie specie e a garantire la vitalità a lungo termine degli habitat naturali. Con Natura 2000 si sta costruendo un sistema d’aree strettamente relazionato dal punto di vista funzionale e non un semplice insieme di territori isolati tra loro e scelti fra i più rappresentativi. Rete Natura 2000 attribuisce importanza non solo alle aree ad alta naturalità ma anche a quei territori contigui, indispensabili per mettere in relazione aree divenute distanti spazialmente ma vicine per funzionalità ecologica. Questa nuova impostazione di sistema s’integra con la strategia del Consiglio d'Europa di promuovere un approccio più comprensivo e meno parcellizzato del governo del territorio che ha portato all’adozione della Convenzione Europea sul Paesaggio. Come si costruisce Rete Natura 2000 La Direttiva "Habitat" prevede la costituzione di una rete ecologica europea denominata Natura 2000 formata dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). La realizzazione della rete, che avviene innanzitutto sulla base d’informazioni scientifiche, ha permesso tra l'altro il primo grande sforzo di raccolta standardizzata delle conoscenze naturalistiche, finalizzato alla conservazione della biodiversità in Europa. La Direttiva "Habitat" La costituzione della rete Natura 2000 è prevista dalla Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", comunemente denominata Direttiva "Habitat". L'obiettivo della Direttiva è però più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo dichiarato di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione non solo all'interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000 ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione. 5 Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Ciò costituisce una forte innovazione nella politica del settore in Europa. In altre parole si vuole favorire l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che fanno parte della rete Natura 2000. Secondo i criteri stabiliti dall'Allegato III della Direttiva "Habitat", ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e seminaturali e specie animali e vegetali selvatiche, in conformità a tali elenchi e d'accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta un elenco di Siti d'Importanza Comunitaria (SIC). Gli habitat e le specie sulla base dei quali sono stati individuati i siti Natura 2000 in Italia suddivisi per Regione biogeografica sono riportati in liste di riferimento: Entro sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come Sito d'Importanza Comunitaria, lo Stato membro interessato designa il sito in questione come Zona Speciale di Conservazione (ZSC). Il valore delle aree seminaturali Nello stesso titolo della Direttiva "Habitat" viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali (quelli meno modificati dall'uomo) ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). Con ciò viene riconosciuto il valore, per la conservazione della biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali hanno permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva. La Direttiva "Uccelli" La Direttiva "Habitat" ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati dell'Unione. In realtà però non è la prima Direttiva comunitaria che si occupa di questa materia. E' del 1979, infatti, un'altra importante Direttiva, che rimane in vigore e s’integra all'interno delle previsioni della Direttiva "Habitat", la cosiddetta Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, concernente la conservazione di tutte le specie d’uccelli selvatici. La Direttiva "Uccelli" prevede una serie d’azioni per la conservazione di numerose specie d’uccelli, indicate negli allegati della Direttiva stessa, e l'individuazione da parte degli Stati membri dell'Unione d’aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS). 6 Dai pSIC alle ZSC L'articolo 4 della Direttiva "Habitat" permette agli Stati membri di definire sulla base di criteri chiari (riportati nell'allegato III della Direttiva stessa), la propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC). I siti vengono individuati sulla base della presenza degli habitat e delle specie animali e vegetali elencate negli allegati I e II della Direttiva "Habitat", ritenuti d' importanza comunitaria. In questi allegati alcuni habitat e specie vengono ritenuti prioritari per la conservazione della natura a livello europeo e sono contrassegnati con un asterisco. La lista viene trasmessa formalmente alla Commissione Europea, Direzione Generale (DG) Ambiente, compilando, per ogni sito individuato, una scheda standard (formulario standard) completa di cartografia. Tale scheda è stata elaborata dalla Commissione e adottata dai rappresentanti di tutti gli Stati membri nel Comitato Habitat. La trasmissione, sia delle schede che delle cartografie, avviene su supporto cartaceo, l'unico che ha valore legale. Parallelamente viene trasmessa anche una copia completa informatizzata della banca dati. L'enorme massa di dati confluita da tutti gli Stati membri alla Commissione viene ritrasmessa, per l'analisi tecnica, all'European Topic Centre on Nature Protection & Biodiversity (ETC/NPB) di Parigi, che lavora per conto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA), a cui la Commissione ha affidato la gestione tecnica di Natura 2000.Lo scopo del lavoro dell'ETC/NPB è fondamentalmente quello di verificare che la rete rispetti tre requisiti fondamentali: 1 ospiti un campione sufficientemente grande e rappresentativo d’ogni tipo di habitat e specie per essere in grado di mantenere un favorevole stato di conservazione al livello d’Unione Europea e Regione biogeografica, assicurando il fatto che le misure di conservazione dentro e fuori i siti siano effettivamente applicate; 2 includa solo siti la cui importanza è a livello comunitario o di Regione biogeografica; 3 rispetti una ripartizione proporzionata tra habitat e specie d’interesse comunitario avvantaggiando i più rari rispetto a quelli più rappresentati. L'analisi delle informazioni trasmesse è svolta, in accordo con i contenuti ecologici di Natura 2000, per regioni biogeografiche, per ognuna delle quali l'ETC/NPB organizza una serie di seminari scientifici della durata di più giorni. Le regioni biogeografiche Il territorio dell'Unione Europea, in conformità a caratteristiche ecologiche omogenee, é stato suddiviso in 9 Regioni biogeografiche. Esse rappresentano la schematizzazione spaziale della distribuzione degli ambienti e delle specie raggruppate per uniformità di fattori storici, biologici, geografici, geologici, climatici, in grado di condizionare la distribuzione geografica degli esseri viventi. Le Regioni biogeografiche individuate sono: boreale, atlantica, continentale, alpina, mediterranea, macaronesica, steppica, pannonica e la regione del Mar Nero, le ultime tre sono state aggiunte con l'ampliamento verso est dell'Unione Europea. Il territorio italiano è interessato da tre di queste regioni: quella mediterranea, quella continentale e infine quella alpina. 7 Figura 1 elenco ufficiale regioni biogeografiche europee Le delimitazioni delle aree biogeografiche, a cui si riferiscono i siti Natura 2000, interessano quindi vaste aree indipendenti dai confini politico-amministrativi, superando così il concetto basato sui confini nazionali e introducendo quello d’unità ambientali. 8 Figura 2 Distribuzione pSIC per aree biogeografiche I Seminari Biogeografici e la lista ufficiale dei SIC. Per ogni Regione biogeografica l'European Topic Center on Nature Conservation and Biodiversity (ETC/NPB) organizza una serie di seminari cui partecipano rappresentanti amministrativi e scientifici delle autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati alla regione in discussione, in genere i rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente, i rappresentanti della Commissione Europea e dell'ETC/NPB, oltre ad esperti indipendenti nominati dalla Commissione Europea e a rappresentanti delle Organizzazioni non Governative di livello europeo. Gli esperti indipendenti e i rappresentanti delle ONG esercitano in maniera autonoma la funzione di verifica delle informazioni e possono stimolare gli Stati membri a svolgere il miglior lavoro possibile. Durante i lavori dei seminari biogeografici sono vagliate le liste di habitat e specie presenti nella parte di regione biogeografica all'interno d’ogni Stato membro e valutata la sufficiente rappresentatività dei siti proposti per la tutela complessiva dell'habitat o della specie a livello comunitario. Nel caso sia riscontrata un’insufficienza nella lista dei siti proposti per un habitat o una specie in uno Stato, questo è invitato a migliorare la propria partecipazione alla Rete verificando la presenza dell'elemento naturalistico sottorappresentato in siti già proposti o proponendone di nuovi. 9 Il procedimento è basato sulla trasmissione e lo scambio di documenti ufficiali, quali il formulario standard Natura 2000 e le cartografie dei siti su supporto cartaceo ed informatizzato, inviati dagli Stati membri e depositati presso la Commissione Europea (DG AMBIENTE), e di documenti di lavoro quali liste di riferimento di habitat e specie presenti nei vari Stati, cartografie di distribuzione degli habitat e delle specie, etc. elaborati appositamente dall'ETC/NPB. Al termine dei lavori dei seminari biogeografici si giunge alla definizione di una lista ufficiale di Siti d’Importanza Comunitaria per ogni regione biogeografica. Tale lista deve essere approvata dal citato "Comitato Habitat", che si riunisce a Bruxelles presso la Commissione Europea e che ha la funzione di gestire l'applicazione della Direttiva discutendone i diversi aspetti con la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri. Allo stato attuale la Commissione ha adottato, con la decisione del 28 Dicembre 2001, la lista dei Siti d'Importanza Comunitaria della Regione Biogeografica Macaronesica, di cui è ufficiale anche la cartografia. E' stato completato il processo di selezione dei siti della Regione Biogeografica Alpina ed è prossima la pubblicazione della lista definitiva sulla GUCE, mentre sono in corso quelli relativi alle altre regioni biogeografiche. Il programma Bioitaly e l'individuazionedei SIC in Italia L'Italia, dal 1995 al 1997, ha individuato sul territorio nazionale le aree proponibili come SIC, attraverso il programma "Bioitaly" (cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma LIFE Natura 1994) stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura, e le Regioni e Province autonome. Queste ultime si sono avvalse della collaborazione scientifica della Società Botanica Italiana (SBI), dell'Unione Zoologica Italiana (UZI) e della Società Italiana d’Ecologia (SItE) mediante propri referenti regionali che hanno coordinato l'attività dei numerosi rilevatori di campo. 10 Figura 3 Distribuzione pSIC per regione amministrativa e per regione biogeografica L'Italia ha trasmesso i propri dati alla Commissione Europea il 30 giugno 1997, attualmente sono in corso di verifica e aggiornamento. Il nostro paese non ha rispettato nessuno dei termini previsti. Successivamente ha preso avvio lo svolgimento dei seminari biogeografici. Di seguito si riporta una tabella sintetica con le date e i luoghi di svolgimento dei Seminari Biogeografici che hanno interessato l'Italia. Regioni Biogeografiche N. di Siti Seminari Biogeografici Mediterranea 1289 Febbraio 1998 Bruxelles 2-7 Novembre 1999 Sesimbra (PT) Alpina Continentale 563 574 5-6 Luglio 1999 21-23 Marzo 2000 Gap (FR) Gesves (BL) 11-12 ottobre 2001 Bruxelles 11-13 novembre 2002 Postdam (DE) 29-31 gennaio 2003 Bruxelles Lista comunitaria La banca dati informatizzata, i formulari cartacei Natura 2000 e le relative cartografie sono disponibili presso le Amministrazioni regionali competenti e presso il Direzione Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. La designazione delle ZSC L'art. 4 della Direttiva "Habitat" al comma 4 stabilisce che, una volta definito l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria in seguito all'accordo tra la Commissione ed ognuno degli Stati membri, "lo Stato membro interessato designa tale sito come Zona Speciale di Conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.”. Il caso particolare delle ZPS Per l'identificazione e la designazione delle Zone di Protezione Speciale, siti dedicati alla conservazione dell'avifauna previsti dall'articolo 4 della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, si adotta una procedura differente rispetto a quella prevista per i Siti di Importanza Comunitaria. 11 In particolare, poiché la Direttiva "Uccelli" non fornisce criteri omogenei per l'individuazione delle ZPS, la Commissione Europea negli anni '80 ha commissionato all’International Council for Bird Preservation (oggi BirdLife International) un'analisi della distribuzione dei siti importanti per la tutela delle specie d’uccelli in tutti gli Stati dell'Unione. Tale studio, includendo specificatamente le specie dell'allegato I della Direttiva "Uccelli", ha portato alla realizzazione dell'inventario europeo IBA (Important Bird Areas), il primo a livello mondiale. La prima edizione dell'inventario è stata pubblicata nel 1989 dalla Birdlife International con il titolo "Important Bird Areas in Europe" e, in seguito, ampliata e aggiornata nel II inventario delle IBA, pubblicato nel 2000. Recentemente la Lipu, partner della BirdLife International, in collaborazione con la Direzione Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e del Territorio, ha aggiornato e perfezionato i dati relativi ai siti italiani; ad oggi le IBA italiane identificate sono 172 IBA, e rappresentano sostanzialmente tutte le tipologie ambientali del nostro Paese. Ogni Stato è tenuto a comunicare alla Commissione Europea la lista delle ZPS designate. In caso d’insufficiente designazione di ZPS da parte di uno Stato la Commissione può attivare una procedura d’infrazione contro lo Stato membro; l'elenco dei siti IBA è il riferimento legale per la Commissione per valutare l'adeguatezza delle reti nazionali di ZPS. Alle aree IBA non designate dagli Stati come ZPS sono in ogni modo applicate le misure di tutela previste dalla Direttiva "Uccelli". In Italia l'individuazione delle aree viene svolta dalle Regioni e dalle Province autonome, che ne richiedono successivamente la designazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura, presentando un formulario standard correttamente compilato e la cartografia del sito o della serie di siti proposti. Dopo la verifica della completezza e congruenza delle informazioni acquisite, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio trasmette i formulari e le cartografie alla Commissione Europea. Dal momento della trasmissione le zone di protezione speciale entrano automaticamente a far parte della Rete Natura 2000 e su di esse si applicano pienamente le indicazioni della Direttiva "Habitat" in termini di tutela e gestione. Figura 4 rete natura 2000 12 Possibili relazioni spaziali tra pSIC e ZPS. Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat", è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale(ZPS). In questo momento la "rete" è composta da due tipi d’aree: le Zone di Protezione Speciale, previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti d’Importanza Comunitaria proposti (pSIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione, come sintetizzato nel seguente schema. Figura 5 relazioni tra pSIC e ZPS Sinossi direttiva 92/43/CEE 1) OBIETTIVO Assicurare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche sul territorio europeo degli Stati membri. 2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO 13 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modificata dalla direttiva 97/62/CE del Consiglio, del 27 ottobre 1997. 3) CONTENUTO 1. Il continuo degrado degli habitat naturali e le minacce che gravano su talune specie figurano fra i principali aspetti oggetto della politica ambientale della Comunità europea. La presente direttiva mira a contribuire alla conservazione della biodiversità negli Stati membri definendo un quadro comune per la conservazione delle piante e degli animali selvatici e degli habitat di interesse comunitario. 2. La direttiva stabilisce una rete ecologica europea denominata "Natura 2000". Tale rete è costituita da "zone speciali di conservazione" designate dagli Stati membri in conformità delle disposizioni della direttiva e da zone di protezione speciale istituite dalla direttiva 79/409/CEE (conservazione degli uccelli selvatici). 3. Gli allegati I (tipi di habitat naturali di interesse comunitario) e II (specie animali e vegetali di interesse comunitario) della direttiva forniscono indicazioni circa i tipi di habitat e di specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o di specie "prioritari" (che rischiano di scomparire). L'allegato IV elenca le specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa. 4. La designazione delle zone speciali di conservazione avviene in tre tappe. Secondo i criteri stabiliti dagli allegati, ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e specie animali e vegetali selvatiche. In conformità a tali elenchi nazionali e d'accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta un elenco di siti d'importanza comunitaria. Entro un termine massimo di sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come sito d'importanza comunitaria, lo Stato membro interessato designa il sito in questione come zona speciale di conservazione. 5. Nel caso in cui la Commissione ritenga che un sito che ospita un tipo di habitat naturale o una specie prioritaria non sia stato inserito in un elenco nazionale, la direttiva prevede l'avvio di una procedura di concertazione tra lo Stato membro interessato e la Commissione. Qualora la concertazione non porti a un risultato soddisfacente, la Commissione può proporre al Consiglio di selezionare il sito come sito di importanza comunitaria. 6. Nelle zone speciali di conservazione, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire la conservazione degli habitat e per evitarne il degrado. La direttiva prevede la possibilità che la Comunità cofinanzi le misure di conservazione. 7. Spetta inoltre agli Stati membri: • favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali per la migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche; • applicare sistemi di protezione rigorosi per talune specie animali e vegetali minacciate (allegato IV) e studiare l'opportunità di reintrodurre tali specie sui rispettivi territori; • proibire l'impiego di metodi non selettivi di prelievo, di cattura e uccisione per talune specie vegetali ed animali (allegato V). 14 8. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano ricerche e studi scientifici atti a contribuire al conseguimento degli obiettivi della direttiva. 9. Ogni sei anni gli Stati membri riferiscono sulle disposizioni adottate in applicazione della direttiva. La Commissione redige una relazione di sintesi in base a tali relazioni. 4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI. • Direttiva 92/43/CEE: 10.06.1992 • Direttiva 97/62/CE: 31.12.1997 5) DATA D’ENTRATAIN VIGORE (se diversa da quella del punto precedente). • Direttiva 92/43/CEE: 10.06.1992 • Direttiva 97/62/CE: 29.11.1997 6) RIFERIMENTI Gazzetta ufficiale L 206, 22.07.1992 Rettifiche Gazzetta ufficiale L 59, 08.03.1996 Gazzetta ufficiale L 31, 06.02.1998 Gazzetta ufficiale L 305, 08.11.1997 7) ALTRI LAVORI 8) DISPOSIZIONI D’APPLICAZIONEDELLA COMMISSIONE. LIFE: uno strumento finanziario per l'ambiente 1) OBIETTIVO Contribuire allo sviluppo, all'attuazione e agli aggiornamenti della politica e della legislazione comunitaria nel settore dell'ambiente, particolarmente per quanto concerne l'integrazione dell'aspetto ambientale nelle altre politiche; contribuire inoltre allo sviluppo sostenibile nella Comunità. 2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO Regolamento (CEE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE). 3) CONTENUTO 1. LIFE eroga un contributo finanziario ad azioni a favore dell'ambiente nella Comunità e in taluni paesi terzi (paesi rivieraschi del mar Mediterraneo e del mar Baltico, paesi dell'Europa centrale e orientale candidati all'adesione all'Unione europea). Questi ultimi possono partecipare a Life-natura e a Life-ambiente a condizione di partecipare anche finanziariamente. LIFE è applicato per fasi: la prima fase, dal 23 luglio 1992 al 31 dicembre 1995, ha ottenuto 400 milioni di euro; la seconda fase ha avuto inizio il 1º gennaio 1996 e si è conclusa il 31 dicembre 1999 (con uno stanziamento di 450 milioni di euro); 15 la terza fase ha avuto inizio il 1º gennaio 2000 e terminerà il 31 dicembre 2004 (con uno stanziamento di 640 milioni di euro). 2. Il presente regolamento abroga il regolamento (CEE) n. 1973/92, che aveva istituito lo strumento finanziario Life. 3. I progetti finanziati da Life devono soddisfare i seguenti criteri: essere di interesse comunitario e contribuire agli obiettivi di Life; essere presentati da partecipanti affidabili sul piano finanziario e tecnico; essere realizzabili in termini di proposte tecniche, di calendario, di bilancio e di rapporto costo-beneficio. 4. Life è diviso in tre settori tematici, denominati Life-Natura, Life-Ambiente e LifePaesi terzi. La ripartizione delle risorse finanziarie prevede che il 47% del bilancio totale del programma sia destinato al Life-natura, il 47% a Life-Ambiente, il 6% a Life-Paesi terzi ed il 5% alle misure di accompagnamento. 5. La Commissione provvede ai controlli dei finanziamenti, alla verifica dell'attuazione nonché, se del caso, al recupero degli importi indebitamente percepiti e, infine, all'attuazione delle azioni finanziate. 6 Nell'ambito dei tre settori gli Stati membri e i paesi terzi trasmettono le proposte di progetti alla Commissione, alla data che essa fissa ogni anno. Life-Natura 7. L'obiettivo specifico di Life-Natura è di contribuire all'attuazione della direttiva comunitaria concernente la conservazione degli uccelli selvatici e di quella relativa alla conservazione degli habitat naturali e, in particolare, all'attuazione della rete "Natura 2000". 8. Nel quadro di LIFE-Natura possono essere finanziati: • i progetti di conservazione della natura che contribuiscono a mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione favorevole, gli habitat naturali e/o le popolazioni di specie; • le misure di accompagnamento necessarie per: • la preparazione di progetti che coinvolgono partner di più Stati membri (misura "starter"); • lo scambio di esperienze tra progetti (misura "coop"); • il controllo e la valutazione dei progetti, nonché la diffusione dei loro risultati (misura "assist"). 9. Il contributo finanziario è sempre accordato in forma di finanziamento congiunto. Può arrivare al 50% del costo ammissibile per i progetti relativi alla conservazione della natura e al 100% per le misure di accompagnamento. In circostanze eccezionali, per i progetti di tutela di habitat o specie prioritarie, la Commissione può finanziare fino al 75% del costo ammissibile. Life-Ambiente 10. L'obiettivo specifico di Life-Ambiente è contribuire allo sviluppo di tecniche e metodi innovativi e allo sviluppo della politica comunitaria dell'ambiente. 11. I progetti finanziati da Life-Ambiente devono essere : • azioni pilota e progetti di dimostrazione a carattere innovativo aventi per obiettivo: 16 • l'integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione e nella valorizzazione del territorio, comprese le zone urbane e costiere; • la gestione sostenibile delle acque sotterranee e superficiali; • la minimizzazione degli impatti ambientali delle attività economiche; • la prevenzione, il riciclaggio e la gestione razionale dei flussi di rifiuti; • la riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti mediante una strategia integrata. • progetti preparatori per nuove azioni o strumenti comunitari in materia ambientale o per l'aggiornamento della normativa e delle politiche ambientali. • misure di accompagnamento necessarie per: • lo scambio di esperienze fra progetti; • la promozione di progetti; • la valutazione, il controllo e la diffusione dei risultati dei progetti. 12. La percentuale del sostegno finanziario della comunità può arrivare al 30% per progetti generatori di consistenti entrate, al 50% negli altri casi e al 100% per le misure di accompagnamento. 13. Per quanto attiene ai progetti di dimostrazione, le linee direttrici saranno stabilite dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale. Le linee direttrici promuovono la sinergia fra le azioni di dimostrazione e i principi guida della politica ambientale. Soggetti beneficiari 14.Soggetti beneficiari di Life-Natura e Life-Ambiente sono: ogni persona fisica o giuridica titolare dei singoli progetti, avente sede nell'Unione europea o in uno dei Paesi dell'Europa centrale e orientale candidati all'adesione, alle condizioni stabilite negli accordi di associazione conclusi con questi Paesi e in base alle disposizioni previste nella relativa decisione di associazione adottata dal Consiglio per ciascun Paese interessato. Life-Paesi terzi 15. L'obiettivo specifico di LIFE-Paesi terzi è contribuire alla creazione di capacità e strutture amministrative necessarie nel settore dell'ambiente nonché allo sviluppo di politiche e programmi d'azione nel settore dell'ambiente nei paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo o del Mar Baltico diversi dai paesi dell'Europa centro-orientale. 16. Possono ottenere un contributo finanziario fino al 70% del costo totale i progetti di assistenza tecnica e fino al 100% le misure di accompagnamento. 17. I progetti devono: rivestire un interesse per la Comunità; favorire lo sviluppo sostenibile; apportare soluzioni a gravi problemi ambientali. 4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI Non richiesto 5) DATA D'ENTRATA IN VIGORE (se diversa da quella del punto precedente) 31.7.2000 17 6) RIFERIMENTI Gazzetta ufficiale L 192, 28.7.2000 7) ALTRI LAVORI Decisione n. 1/2001 del Consiglio di associazione UE-Ungheria, del 19 gennaio 2001, che adotta le condizioni e le modalità di partecipazione della Repubblica di Ungheria allo strumento finanziario per l'ambiente (Life) [Gazzetta ufficiale L 49, 20.02.2001]. Decisione n. 1/2001 del Consiglio di associazione UE-Slovenia, del 7 marzo 2001, che adotta le condizioni e le modalità di partecipazione della Repubblica di Slovenia allo strumento finanziario per l'ambiente (Life) [Gazzetta ufficiale L 88, 28.03.2001]. Decisione n. 2/2001 del Consiglio di associazione UE-Lettonia, del 7 marzo 2001, che adotta le condizioni e le modalità di partecipazione della Repubblica di Lettonia allo strumento finanziario per l'ambiente (Life) [Gazzetta ufficiale L 120, 28.04.2001]. Decisione n. 3/2001 del Consiglio di associazione UE-Romania, del 23 marzo 2001, che adotta le condizioni e le modalità di partecipazione della Romania allo strumento finanziario per l'ambiente (Life) [Gazzetta ufficiale L 127, 09.05.2001]. Decisione n. 4/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, del 26 aprile 2001, che adotta le condizioni e le modalità di partecipazione della Repubblica di Estonia allo strumento finanziario per l'ambiente (Life) [Gazzetta ufficiale L 157 del 14.06.2001]. 8) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE Linee guida per i progetti di dimostrazione LIFE-Ambiente - Gazzetta ufficiale C 308, 27.10.2000. Newsletters europee: territorio, ambiente, energia e trasporti Naturopa Magazine http://www.nature.coe.int/english/cadres/issue.htm Editore: Consiglio d’Europa Centro Naturopa Magazine del Centro Naturopa. Si occupa delle tematiche relative alla difesa della natura. Quadrimestrale. Ultimi sette numeri in linea. Anche versione cartacea (pubblicata anche in italiano). Strategy Bulletin http://www.nature.coe.int/english/cadres/stratbull.htm 18 Editore: Consiglio d’Europa Centro Naturopa Ha lo scopo di diffondere informazioni a proposito della strategia della diversità biologica e del paesaggio pan-europeo Bimestrale, in linea da dicembre 1998. Anche versione cartacea Energy in Europe http://europa.eu.int/en/comm/dg17/eiehome.htm Editore: Commissione Europea DG Energia Rassegna dei principali sviluppi in tutti gli aspetti delle attività dell’U.E. sulle tematiche riguardanti l’energia, uno sguardo sul mondo e una selezione d’articoli del numero precedente in tedesco francese e spagnolo Irregolare. In linea dal n. 24. Anche versione cartacea Enlargement Newsletter http://europa.eu.int/comm/environment/news/enlarg/index.htm Editore: Commissione Europea DG Ambiente Newsletter della DG Ambiente sull’ambiente e le politiche di allargamento Bimestrale fino al 1998 Ultimi due numeri nel 1999. In linea dal dicembre 1996. Anche versione cartacea EU Eco-label http://europa.eu.int/comm/environment/news/ecolab/index.htm Editore: Commissione Europea DG Ambiente Bollettino sull’etichettatura ecologica Irregolare. In linea gli ultimi 4 numeri. Anche versione cartacea L’ambiente per gli europei http://europa.eu.int/comm/environment/news/efe/index.htm Editore: Commissione Europea DG Ambiente Panoramica sulle informazioni di base e sugli ultimi sviluppi nel settore ambientale: normativa, eventi, commenti ecc… Trimestrale. In linea da ottobre 1999. Anche versione cartacea Natura 2000 http://europa.eu.int/comm/environment/news/natura/index_en.htm Editore: Commissione Europea DG Ambiente Newsletter. Irregolare .Anche versione cartacea 19 Newsletter of the Civil Protection Unit http://europa.eu.int/comm/environment/civil/pub-news.htm Editore: Commissione Europea DG Ambiente Newsletter della Protezione Civile. Irregolare In linea dal dicembre 1996- ultimo numero in linea dicembre 1998 Bibliografia manuali diritto ambientale Abrami A.; Storia, Scienza e Diritto comunitario dell’Ambiente,CEDAM. cap. III pagg107-168; cap. IV pagg. 169-283; cap. V pagg. 293- 398; cap. IX pagg. 857-912. Centofanti N.,La tutela ambientale nella giurisprudenza, CEDAM. cap. VI pagg. 91-107 Cordini G., Parchi Naturali e Aree protette Ordinamenti e Gestione, CEDAM. Parte Prima pagg. 3-142 Mezzetti L., Manuale di diritto Ambientale, CEDAM.Parte I pagg.1-14, Parte II pagg. 1538 ( 27-38 Suolo),Parte III cap. II pagg. 39-84, cap. VII pagg. 561-652; cap. VIII pagg. 653-732. Salsa Pasqualini C., Diritto Ambientale, MAGGIOLI. Parte I cap.I pagg.11-41 manuali diritto comunitario AA.VV. Compendio di diritto comunitario, 1999. ED. SIMONE. Ballarino T., Lineamenti di diritto comunitario, 4° ed., CEDAM. Parte I pagg. 3-304 Economia ambientale Musu I., Introduzione all’economia dell’ambiente, IL MULINO. conservazione Carontenuto L., Primack, Richard B., Conservazione della Natura, ZANICHELLI. AA.VV. ( a cura del Ministero dell’Ambiente), Conoscenze naturalistiche in Italia, Giacomini V., Romani V., Uomini e Parchi , Franco Angeli Editore. Odografia: cites http://www.cites.org http://europa.eu.int/comm/environment/cites/home_en.htm 20 http://www.corpoforestale.it/cites/ unione europea http://europa.eu.int/comm/environment/ ministero dell’ambiente http://www.minambiente.it/ regione lombardia www.ambiente.lombardia.it siti giuridici http://www.ambientediritto.it/ www.dirittoambiente.com/ altro http://www.wwf.it/lavoro/pubblicazioni/attenzione.asp 21