Regolamento - SO.GIP Azienda Acqua e Gas Acireale
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Regolamento - SO.GIP Azienda Acqua e Gas Acireale
S OCIETÀ G ESTIONE I MPIANTI P RODUTTIVI s.r.l. unipersonale a totale partecipazione dell’Ente Pubblico Territoriale - Comune di Acireale servizio idrico e distribuzione gas metano - Città di Acireale - REGOLAME NTO DEL SERV IZIO IDRICO Deliberazione del C.d.A. n. 4 del 12 ottobre 2010 con successive modifiche ed integrazioni (il testo della Deliberazione 4/’10 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Acireale il 15 ottobre 2010 ed è in vigore dal 14 novembre 2010). Sede legale/amministrativa Via San Francesco Di Paola, 21 95024 - Acireale (CT) C.F. e P.IVA (CT): 04015810874 reg. imprese - REA: 268812 capitale sociale: € 10.400,00 i.v. socio unico: Comune di Acireale tel 095 7685911 FAX 095 7685912 http://www.sogip.it e-mail: [email protected] SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano PREMESSA La SO.G.I.P., “società gestione impianti produttivi”, è stata istituita il 21 dicembre 2002. È una s.r.l. unipersonale (a totale partecipazione dell’Ente Pubblico Territoriale - Comune di Acireale), che gestisce, nel territorio comunale, il servizio idrico, la rete e la distribuzione del gas metano ed altri servizi. La disciplina del presente Regolamento si richiama al “Regolamento del Civico Acquedotto” redatto nei primi anni Novanta (e modificato con Deliberazione Commissariale n. 19 del 26-1-2000 entrata in vigore il 16-8-2000). La SO.G.I.P., dalla sua costituzione ha adottato il “Regolamento del Civico Acquedotto” che oggi è il “Regolamento del Servizio Idrico”, con le modifiche, le integrazioni e gli adeguamenti alla normativa vigente, oltreché alle nuove esigenze degli utenti e della Società. Il Consiglio di Amministrazione, la presidenza e la direzione generale della SO.G.I.P. hanno avviato l’“attività di ammodernamento” delle norme regolamentari nella scelta metodologica di aprire alla diretta partecipazione della Città i lavori di redazione, nella disponibilità a valutare e recepire le modifiche e le integrazioni al vecchio articolato, così dando a tutti la possibilità di condividere le linee guida ed i contenuti delle nuove regole. Dell’articolato del presente Regolamento si è data ampia notizia già nella fase iniziale di proposta, per dare ai cittadini-utenti la possibilità di essere informati e partecipare direttamente alla redazione della nuova disciplina, con idee e contributi vari. Il Regolamento (approvato dalla deliberazione del C.d.A. n. 4/’10), secondo le modalità di cui all’art. 57, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune di Acireale. Acireale, 12 ottobre 2010 il direttore generale (Salvatore Messina) il presidente (Paolo Raciti) pagina 2 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano Art. 1 - Definizioni. Nel presente Regolamento, e negli atti o contratti con l’utenza, la SO.G.I.P. è intesa anche con le seguenti espressioni: “Società”, “Ente Gestore” o “Gestore”. Le normativa regolamentare e la disciplina contrattuale del servizio idrico gestito dalla SO.G.I.P. fanno uso delle seguenti definizioni. Allacciamento: parte di condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all’alimentazione di uno o più utenti. Autolettura: è la rilevazione, da parte dell’utente, dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore che vengono comunicati alla Società. Conguaglio: è il procedimento contabile che, dopo pagamenti in acconto, porta alla definitiva quantificazione dei consumi effettuati nel precedente periodo considerato. Contatore: è lo strumento per la misurazione dell’acqua erogata. Contratto di fornitura: è l’insieme di patti e condizioni che l’utente sottoscrive con la SO.G.I.P. per la fornitura di acqua e che sancisce il reciproco impegno al rispetto del presente Regolamento. Deflusso: passaggio d’acqua attraverso una tubazione. Deposito cauzionale: è l’importo che è versato dall’utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti sul consumo. Derivazione: prelevamento di parte dell’acqua da una condotta all’altra. Disattivazione: è la chiusura della fornitura a seguito della disdetta del contratto, con sigillatura o rimozione del contatore. Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d’utenza con il titolare del contratto stesso. Domiciliazione bancaria (o postale): è il pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo sul conto corrente bancario o postale intestato all’utente. Fasce tariffarie: intervalli compresi fra due valori di consumo, per i quali si applica una determinata tariffa in relazione alla progressione dei consumi effettuati, su base annuale. Lettura del contatore: è la rilevazione, da parte di personale della Società, dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di definire la misura effettiva dei consumi dell’utente. Metro cubo: è l’unità di misura dell’acqua ed è equivalente a 1.000 litri. Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l’alloggiamento del contatore e dei rubinetti d’intercettazione. Punto di consegna: delimita la rete di distribuzione esterna dall’impianto interno; è posizionato al limite tra la proprietà pubblica e quella privata; di norma è rappresentato dal misuratore dei consumi, ma, quando quest’ultimo è ubicato all’interno della proprietà privata dell’utente, il punto di consegna sarà individuato, comunque, al limite della proprietà pubblica. Riattivazione: è il ripristino dell’alimentazione d’acqua allo strumento di misurazione (contatore), dopo che c’è stato un intervento di sospensione della fornitura. Richiesta d’allacciamento: è la richiesta con cui s’inizia la pratica per la realizzazione dei lavori necessari all’erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura. pagina 3 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature di misurazione, al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni. Sospensione della fornitura: è la temporanea chiusura dell’erogazione dell’acqua all’utente. Tipologia d’uso: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all’uso effettivo della risorsa idrica (in funzione dell’utilizzo dell’unità immobiliare servita), oppure della durata della fornitura. Titolare del contratto: è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura idrica e che, quindi, gode di tutti i diritti ed assume tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento. Unità immobiliare: è la singola unità abitativa o il singolo immobile in cui si svolge attività economica, serviti dalla fornitura idrica. Utente: è l’utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con la Società. Valvola notturna: è lo strumento che regola il flusso idrico nel contatore secondo fasce orarie predisposte dalla Società, così come previsto dalle tariffe contrattuali. Voltura: si ha voltura dell’utenza idrica quando si effettua, presso gli uffici, la variazione della titolarità del contratto di fornitura. Art. 2 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione. Il presente Regolamento disciplina le modalità d’erogazione del servizio idrico ed i rapporti fra la Società e l’utenza; inoltre, esso costituisce parte integrante del contratto di somministrazione del servizio agli utenti, senza che ne occorra la materiale trascrizione. Al momento della stipula del contratto o del suo rinnovo o voltura, la SO.G.I.P. consegna all’utente, in modo gratuito, copia integrale del presente Regolamento; è pure consegnata, gratuitamente, a quanti ne facciano richiesta. Le norme del Regolamento, nonché le modifiche e le integrazioni (con deliberazioni dell’organo amministrativo o provvedimenti dirigenziali), entrando in vigore, si applicano anche ai titolari delle utenze già fornite del servizio idrico. Dell’adozione del presente Regolamento, e delle eventuali successive modifiche ed integrazioni, si dà notizia agli utenti mediante comunicazione scritta inserita nel plico della fatturazione trimestrale (inviata all’ultimo indirizzo indicato dall’intestatario del contratto); invece, il testo integrale ed ufficiale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Acireale e sul sito web della Società. Art. 3 - Costruzione della rete idrica di distribuzione. La rete di distribuzione idrica principale, secondaria e capillare (fino al pozzetto d'allaccio dell'utente), è normalmente costruita sul suolo pubblico. In casi particolari, può essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato. Eventuali diramazioni della rete idrica su strade vicinali o su strade e fondi privati potranno essere costruite e finanziate purché i proprietari delle strade e dei fondi riconoscano alla SO.G.I.P., con atto scritto, la proprietà sull'intera diramazione fino all'apparecchio di misura (naturalmente compreso), costituendo con lo stesso atto un diritto di superficie sul proprio suolo, in favore della Società, senza diritto ad indennità alcuna, oltre a riservare alla SO.G.I.P. il diritto di ispezionare -in qualunque momentole tubazioni, nonché di allacciare a tali diramazioni tubi per altre derivazioni. pagina 4 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano Art. 4 - Fornitura dell’acqua. La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da idonea apparecchiatura (il contatore). La SO.G.I.P. garantisce che l’acqua erogata agli utenti sia assolutamente potabile ed abbia caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme. Art. 5 - Proprietà della rete idrica di distribuzione. Le tubazioni della rete di distribuzione idrica, sino al contatore di misurazione dell'acqua (naturalmente compreso), sono di proprietà pubblica, anche se vengono eseguite con parziale o totale onere finanziario a carico di soggetti privati. È di proprietà della Società (unitamente al misuratore di consumo) la valvola posta prima del contatore, compresi i sigilli. Ogni manomissione o danno arrecato, a qualsiasi titolo, dall’utente alla rete idrica comporta l'obbligo di pagare tutte le spese occorrenti per le necessarie riparazioni, nonché l’obbligo di risarcire alla SO.G.I.P. il danno ulteriore. Art. 6 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti. La sorveglianza e la custodia degli impianti di misurazione spettano all’utente. La manutenzione e la riparazione degli impianti di derivazione d’allaccio e dello strumento di misurazione sono a carico della SO.G.I.P. quando l’ubicazione del contatore coincide col punto di consegna. Quando lo strumento di misura di una singola utenza è ubicato all’interno della proprietà privata e, quindi, oltre il punto di consegna, la manutenzione e la riparazione della condotta posta nella proprietà privata (condotta che collega il punto di consegna allo strumento di misurazione dell’utenza) resta a carico del titolare del contratto di fornitura. Art. 7 - Destinazione d'uso dell'acqua. L'acqua è destinata, principalmente, ad uso igienico-potabile ed ai servizi generali dell'abitato. La SO.G.I.P. potrà autorizzare (con apposito atto del Direttore Generale, nel rispetto delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione) la destinazione dell'acqua per fini diversi (igienico-agricoli, irrigazione od altro particolare uso) da quelli previsti dal presente Regolamento, qualora non si pregiudichi l'approvvigionamento idropotabile, igienico ed i servizi generali del territorio. Le condizioni e le modalità della fornitura saranno espressamente indicate e sottoscritte dall’utente, nel contratto. Art. 8 - Uso dell’utenza e tipi di fornitura. Le forniture si distinguono in: forniture per uso privato: possono essere di tre tipi: o domestico; o per attività produttiva: o per uso diverso; forniture per uso pubblico; forniture per uso temporaneo. pagina 5 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano Le forniture per uso privato sono le seguenti. 1. Utenza domestica. È considerata domestica, ai fini del presente Regolamento, l'utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno dell’abitazione; in tale uso rientra anche l’utilizzo dell’acqua per abbeveraggio di animali ed innaffiamento di orti e giardini privati, purché tali utilizzi siano rivolti al nucleo familiare dell’utilizzatore e non configurino un’attività economico-produttiva o avente finalità di lucro. All’interno della categoria contrattuale “utenza domestica” si distinguono due classi tariffarie: domestica di tipo “1” o “A”: da applicarsi agli utenti che hanno la residenza presso l’abitazione ove si dà la fornitura; domestica di tipo “2” o “B”: da applicarsi alle utenze domestiche non rientranti nella domestica “1” o “A”, cioè agli utenti che non hanno la residenza nell’unità immobiliare ove si dà la fornitura. Nel caso di utenza domestica, alla stipula del contratto, la Società è tenuta a classificare l’utenza in base al tipo di uso indicato dall’utente tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Sarà la Società a verificare, dopo 60 giorni, la rispondenza delle dichiarazioni rese dall’utente in merito alla tipologia contrattuale ed alla tariffa d’uso da applicare. Se si ha discordanza con quanto dichiarato dall’utente, si procede secondo quanto disposto dall’ultimo comma del presente articolo. 2. Utenza per attività produttiva: “3” o “C”. Rientra in tale tipologia l'utenza che utilizza la fornitura d'acqua per qualsiasi uso idropotabile in locali destinati ad un'attività industriale, commerciale, artigianale e del settore terziario. Questa tipologia si applica per studi professionali, negozi, laboratori artigianali e similari, attività industriali, alberghi, ristoranti, bar, lidi balneari, palestre ed attività similari. 3. Utenza per uso diverso: “4” o di tipo “G”. La tariffa di questo uso va attribuita ad attività igienico-agricole, ambienti condominiali, depositi e magazzini dove non si svolge attività commerciale o artigianale e similari. Uso pubblico. Tipo "D". Le forniture per uso pubblico sono attribuite agli impianti ed edifici pubblici, cioè per uffici pubblici, scuole, caserme, ospedali, ville pubbliche, associazioni non aventi scopo di lucro ed enti pubblici; All’interno della fornitura per uso pubblico si distinguono tre tipologie tariffarie: a) pubblica comunale: da applicarsi a tutti gli impianti ed edifici comunali, gestiti direttamente e ad onere a bilancio del Comune; b) idranti e fontanelle: da applicarsi agli idranti e fontanelle comunali; c) pubblica: da applicarsi alle altre casistiche, diverse da quelle indicate ai precedenti punti a) e b) del presente comma. Le forniture per uso pubblico sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi pagina 6 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano contratti per la fornitura d'acqua potabile per questo particolare uso. Uso temporaneo: tipo "E": spettacoli ambulanti e similari; tipo "F": cantieri edili e similari. Il Gestore che verifica ed accerta un uso dell’immobile e, quindi, della fornitura, diverso da quello dichiarato dall’utente, applica, retroattivamente, la tariffa corrispondente alla reale condizione della tipologia d’uso contrattuale, a decorrere dalla data di stipula del contratto, salvo il diritto dell’utente di dimostrare che la variazione dell’uso è da far risalire ad una data diversa. Art. 9 - Fornitura di acqua nelle ore notturne. Al fine di razionalizzare il flusso di erogazione dell’acqua potabile (attraverso l’incremento di tale flusso nelle fasce orarie in cui la tariffa di energia elettrica è più bassa e la diminuzione nelle fasce orarie a tariffa elettrica più alta), la SO.G.I.P. concede all’utente la facoltà di chiedere la fornitura di acqua esclusivamente nella fascia oraria definita “notturna”, così come delimitata per i contratti di fornitura di energia elettrica dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. Attualmente la fascia oraria notturna va dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno seguente; eventuali variazioni degli orari saranno comunicate dalla SO.G.I.P. all’utente, di volta in volta. Per l’erogazione della fornitura di acqua esclusivamente in fascia oraria notturna verrà applicata la tariffa agevolata indicata nella Tabella “1” del presente regolamento. Per la fornitura di acqua notturna l’impianto idrico deve essere dotato di un’apposita valvola, regolata in modo da consentire l’erogazione della fornitura di acqua esclusivamente nella fascia notturna. La “valvola notturna” è installata a cura della SO.G.I.P. nel tratto di rete antistante al contatore. I lavori di adeguamento per l’installazione della valvola saranno eseguiti dalla SO.G.I.P., a spese dell’utente, sulla base di un apposito preventivo predisposto dall’ufficio tecnico della Società ed approvato dall’utente. L’utente si obbliga, all’atto della richiesta della fornitura notturna, a corrispondere un contributo di modifica del preesistente allaccio, comprensivo del costo per l’istallazione della speciale valvola notturna. Il costo dell’acquisto della valvola viene interamente sostenuto dalla Società erogatrice, che ne resta proprietari, mentre all’utente è addebitato soltanto un contributo fisso annuo per la manutenzione della stessa. È obbligo dell’utente che ha stipulato un contratto per la fornitura notturna comunicare immediatamente, al Gestore, il malfunzionamento della valvola, soprattutto nel caso in cui consente l’erogazione dell’acqua nella fascia diurna. Art. 10 - Condizioni per la fornitura ed ubicazione dell'utenza. L'acqua potabile può essere concessa, normalmente, lungo le strade e le piazze nelle quali passa la conduttura di distribuzione o che ricadono all'interno delle zone di cui alle tipologie A, B, C e D, così come indicati nel vigente P.R.G. Per le abitazioni situate lungo le strade e le piazze non ancora provviste di condutture di acqua e poste fuori dalle zone A, B, C e D come definite nel P.R.G., è facoltà del Consiglio di Amministrazione concedere la fornitura alle condizioni che riterrà di prescrivere, sentito il parere del Direttore Generale. pagina 7 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano Art. 11 - Titolarità del contratto di fornitura. Il contratto è stipulato, di norma, con il proprietario dell’immobile per il quale è richiesta la fornitura idrica. In alternativa, la Società può stipulare il contratto con il fruitore del servizio (locatario, comodatario, appaltatore, promettente l’acquisto, titolare di un diritto reale di godimento, ecc.), il quale, però, deve produrre copia del contratto di locazione o del titolo che legittima il possesso o la detenzione dell’immobile. Nel caso di stabili con più unità immobiliari, costituite o non costituite in condominio, per le esigenze relative alle parti comuni dell’edificio deve essere attivata una sola utenza ed il contratto è stipulato dall’amministratore o da un rappresentante comune che cura i rapporti con il Gestore; comunque, tutti i proprietari e/o utilizzatori che usufruiscono del servizio risponderanno solidalmente per ogni obbligazione derivante dal contratto della fornitura sugli spazi comuni. Nel caso di forniture provvisorie, per uso edilizio, il contratto viene stipulato dall’impresario edile o dal proprietario della costruzione; tale contratto, cessa con la fine della validità della concessione edilizia (o, se precedente, con l’ultimazione dei lavori di costruzione), che l’utente ha l’obbligo di comunicare entro 15 giorni. Nel caso di forniture provvisorie per svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative, il contratto viene stipulato dal responsabile/titolare dell’ente che gestisce l’iniziativa. L’utente è personalmente responsabile dell’esattezza delle indicazioni sull’uso dell’immobile e della fornitura, atte a stabilire la sua classificazione tariffaria; è responsabile anche per le eventuali variazioni che si verificassero nel corso del contratto e delle quali è tenuto a dare tempestiva informazione alla Società, entro e non oltre 15 giorni dal fatto che ha modificato le condizioni contrattuali. Per la sostituzione di utenze che servono più unità abitative di un condominio (“utenze multiple”) con utenze singole, l’amministratore pro tempore (o il titolare del contratto di utenza multipla), insieme all’apposita istanza con i dati anagrafici di tutti i condomini richiedenti, deve produrre il verbale di assemblea condominiale in cui sia approvata la sostituzione dell’utenza, invece, nel caso di utenza multipla non costituita in condominio, deve produrre l’autorizzazione di tutti i fruitori. In ogni caso, resta in vigore a tutti gli effetti di legge il contratto per utenza multipla fino a che non siano sottoscritti tutti i singoli contratti. Ciascun singolo condomino potrà sottoscrivere il contratto per fornitura singola solo dopo che l’amministratore del condominio avrà prodotto l’istanza sopra citata secondo le modalità previste dalla Società. Per gli enti giuridici il contratto dovrà essere firmato dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata, allegando la documentazione formale richiesta dal presente Regolamento. Nel caso di richiesta di erogazione temporanea, il contratto per cantiere edile può essere intestato al titolare della licenza o della concessione edilizia, previa presentazione della documentazione che ne attesti il diritto e delle licenze o abilitazioni valide. Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l’utente è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento. Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d’apposito contratto, con cui l’utente e la Società si vincolano all'osservanza delle norme del presente Regolamento. pagina 8 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano L’allacciamento non può essere eseguito nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti e/o nel caso in cui l’utente non abbia accettato il preventivo. Le forniture di acqua per uso produttivo delle attività i cui scarichi sono regolati dalla legge (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) devono essere intestate alle persone fisiche o giuridiche che di fatto esercitano l’attività per la quale viene richiesta la concessione. Art. 12 - Modifica delle condizioni contrattuali. Ogni modifica delle condizioni della fornitura (tutte, comprese quelle relative all’uso dell’immobile e correlate al tipo di contratto di fornitura -che può essere “A”, “B”, “C”, ecc.-) deve essere comunicata dall’utente alla Società entro 15 giorni a decorrere da quello in cui si è verificata la modifica di un dato dichiarato e registrato nel contratto. Qualsiasi variazione nella titolarità o nella detenzione dell’immobile servito dalla fornitura deve essere comunicata alla SO.G.I.P. entro 15 giorni, insieme alla richiesta di risoluzione del contratto o di voltura (ordinaria o gratuita) al nuovo soggetto che abbia acquisito la titolarità o la disponibilità dell’utenza. In mancanza della richiesta di voltura o di modifica delle condizioni contrattuali entro il termine di 15 giorni, da parte del reale fruitore, la SO.G.I.P. agirà con determinazioni risolutive nei confronti del contratto irregolare, nei modi e nei termini fissati dalla legge e dal presente Regolamento. Soltanto nell’ipotesi di morte del titolare del contratto di fornitura, l’erede subentrante deve comunicare il decesso dell’intestatario entro 180 giorni dall’evento, provvedendo alla disdetta o alla voltura del contratto. Sono a carico degli utenti le spese contrattuali inerenti la voltura o la modifica delle condizioni contrattuali, come il passaggio da una tipologia d’uso ad un’altra (ad esempio: dal “tipo A” al “tipo B” e viceversa). In caso di omessa comunicazione della variazione predetta, sia il nuovo titolare, sia il precedente utente risponderanno -in solido- degli obblighi contrattuali; in ogni caso, il Gestore ha la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura. La Società procede alla verifica della veridicità dei dati contrattuali, soprattutto nell’appurare che non sia venuta meno la reale titolarità dell’intestatario e che il contratto dichiarato per uso domestico di tipo “A” (con la relativa tariffa) abbia il requisito indispensabile della residenza del titolare nell’immobile servito dalla fornitura. Nel caso in cui nel contratto risulta dichiarato un uso diverso dal reale utilizzo dell’unità immobiliare (ad esempio “domestico residenziale” -cioè di tipo A- invece di “domestico non residenziale” -cioè di tipo B-), la SO.G.I.P. procede all’applicazione della corrispondente tariffa, con l’eventuale recupero della differenza economica a decorrere dalla data di inizio della fornitura (o della variazione dell’uso o della variazione della residenza e, comunque, non oltre i cinque anni precedenti), fermo restando il diritto dell’utente di dimostrare che l’irregolarità contrattuale è da far risalire ad una data posteriore, cioè più recente. Art. 13 - Modalità per chiedere la fornitura del servizio idrico. Chiunque desideri la fornitura d'acqua deve produrre istanza indirizzata alla SO.G.I.P., nella quale deve indicare: a. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale (partita iva in caso di società e, in caso di ditta individuale, il codice fiscale ed anche la partita iva); pagina 9 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano b. ubicazione e dati catastali dell’unità immobiliare per la quale si chiede la fornitura; c. uso per cui è richiesta la fornitura di acqua; d. dichiarazione di avere preso conoscenza del presente Regolamento (con le eventuali successive modifiche ed integrazioni) e di accettarne le norme in esso contenute; e. indirizzo presso il quale si desidera vengano recapitate le bollette o le eventuali comunicazioni; f. conformità dell'impianto alle indicazioni tecniche prescritte dal presente Regolamento e dalla normativa vigente; g. dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si indicano gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria; si specifica che: per le opere iniziate dopo il 30/1/’77, ai sensi del comma 2 dell'articolo 45 della legge 28/2/’85 n.° 47, il richiedente è tenut o anche ad allegare copia della concessione ad edificare o, per le opere abusive, copia della concessione in sanatoria; per le opere costruite prima del 30/1/’77, ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 della legge 28/2/85 n.° 47, il proprietario o altro avente titolo deve produrre una dichiarazione sostitutiva attestante che l'immobile non ha subito, dopo il 30/1/’77, interventi di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione o che, comunque, avrebbero richiesto una concessione edilizia. Art. 14 - Forniture particolari. La Società, in caso di richiesta di forniture diverse da quelle domestiche, che necessitano portate o quantitativi d’acqua considerati elevati, può concedere il servizio di fornitura con carattere “limitato e discontinuo”, con la stipula di un contratto in deroga alle condizioni generali. I suddetti contratti in deroga possono prevedere limiti di portata istantanea e/o periodi nei quali la fornitura può essere sospesa. Art. 15 - Casi di interruzione e di irregolarità del servizio. La Società non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni del flusso di acqua o di diminuzioni della pressione, dovute a causa di forza maggiore (eventi fortuiti, incidenti, scioperi, ecc.) o per necessità di lavori. Utenze particolari che, per la loro natura, richiedano un’assoluta continuità di servizio (a motivo del fatto che l’acqua costituisce un elemento indispensabile per l’espletamento della loro attività) devono provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva. In questi casi, il contratto di fornitura idrica può essere concesso, ad insindacabile giudizio della Società, previo accertamento delle condizioni che garantiscano la continuità del servizio (alle utenze già fornite di contratto) anche qualora questo venga interrotto per più di 24 ore. Per sopperire a fabbisogni d’emergenza di qualsiasi tipo, la Società ha, in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sia agli impianti privati sia a quelli pubblici. Quando è possibile prevedere l’interruzione del servizio, la SO.G.I.P. è tenuta ad informare gli utenti nei modi più adeguati alla circostanza. L’utente è tenuto ad avere una propria riserva idrica tramite idonea vasca di accumulo atta a garantire un’autonomia nelle prime 24 ore di interruzione del servizio. La vasca di accumulo deve essere posta ad una quota adeguata, tale da garantire un normale approvvigionamento dell’utenza; in mancanza di questa condizione, l’impianto deve essere munito di apposita autoclave. pagina 10 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano Nei casi in cui la fornitura del servizio idrico è interrotta per più di 24 ore, la SO.G.I.P. ha l’obbligo di garantire all’utente il servizio di fornitura d’acqua con mezzi propri ed alternativi (come autobotte). Art. 16 - Responsabilità dell’utente. L'utente risponde civilmente e penalmente verso la SO.G.I.P., la quale può procedere all'immediata chiusura della presa ed alla revoca della fornitura, nel caso di manomissioni, danno, furto o atti vandalici arrecati alla condotta o all'apparecchio di misura. L’utente risponde della sottrazione di acqua, di arbitrarie derivazioni (anche se realizzate dopo l'apparecchio misuratore), della destinazione dell'acqua ad uso diverso da quello per cui è stata concessa; rimane, comunque, il diritto della SO.G.I.P. sia alla riscossione dei canoni fino al termine della fornitura, sia alle sanzioni prescritte dalla Tabella “3” del presente Regolamento. Art. 17 - Deposito cauzionale. All’atto della stipula del contratto di fornitura (anche in caso di voltura), l’utente versa un deposito cauzionale, infruttifero, dovuto in base alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la fornitura. L'utente ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale in due casi: 1. nel momento della cessazione del contratto di fornitura, purché in regola coi pagamenti; 2. quando gli è accettata la domiciliazione bancaria o postale del pagamento delle fatture. La Società, alla chiusura del contratto, in presenza di pregresse morosità e fino a concorrenza delle stesse, procede ad incamerare il deposito cauzionale. Art. 18 - Agevolazioni della Società all’utenza: per il contratto ad uso domestico residente e per il pagamento degli oneri contrattuali e del deposito cauzionale. All’utente che all’atto della stipula di un nuovo contratto o di una voltura che non ha ancora la residenza nell’unità immobiliare servita, la SO.G.I.P. offre la possibilità di stipulare il contratto con le tariffe relative all’uso domestico residenziale (“tipo A”) se il sottoscrittore dichiara di aver chiesto agli uffici comunali il cambio di residenza e di poterlo ottenere entro 90 giorni. Qualora, decorsi i 90 giorni, la Società verifichi che l’utente non ha la residenza dichiarata, la stessa procederà d’ufficio all’applicazione della tariffa corrispondente all’uso effettivo. Le somme dovute dall’utente alla SO.G.I.P. per gli oneri contrattuali, il deposito cauzionale e le eventuali spese di allaccio -previa richiesta da presentare allo sportello della Società- possono essere rateizzate in quattro rate coincidenti con l’emissione delle prime quattro fatture trimestrali, in questi casi: a. alla stipula di un nuovo contratto, ad esclusione della fornitura per uso temporaneo (tipo “E”); b. nel caso di voltura ordinaria. Gli utenti che scelgono di effettuare il pagamento delle fatture tramite domiciliazione bancaria o postale avranno restituita dalla SO.G.I.P. l’intera somma versata a titolo di deposito cauzionale. pagina 11 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano Si ha diritto ad avanzare la richiesta di restituzione del deposito cauzionale dal momento in cui l’istituto bancario o postale accetta la domiciliazione. Il deposito cauzionale che è tenuto a versare il locatario, per qualsiasi uso e tipo di contratto, può essere ridotto alla somma prevista per il proprietario dell’unità immobiliare se quest’ultimo sottoscrive apposita fideiussione. Art. 19 - Voltura ordinaria del contratto. Il contratto di fornitura idrica è funzionale all’unità immobiliare servita, pertanto, il diritto a mantenerlo in vigore viene meno con la cessazione del titolo di proprietà o di detenzione dell’immobile in capo all’intestatario. Si ha “voltura ordinaria” dell'utenza idrica quando l’intestatario del contratto cessa di fruire del servizio e gli succede un nuovo soggetto. Si ha voltura anche quando -restando invariato l’intestatario- cambiano una o più condizioni contrattuali. Il nuovo soggetto possessore dell’immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sottoscrivere un nuovo contratto a suo nome ed è tenuto al pagamento del deposito cauzionale, degli oneri e delle tariffe stabiliti nelle Tabelle “1” e “2” allegate al presente Regolamento. La voltura è consentita a chi dimostra di avere un titolo legittimo all’utilizzo dell’immobile, a condizione che siano sanate tutte le morosità del contratto che si intende volturare, fermo restando il diritto del nuovo utente di stipulare un contratto ex novo. Le volture avranno efficacia dal giorno successivo alla sottoscrizione del nuovo contratto. La SO.G.I.P. consente a chiunque subentri (con titolo legittimo) nell’uso dell’unità immobiliare di procedere alla voltura del contratto di fornitura, a proprio nome, anche se il contratto è stato chiuso dal precedente fruitore, a condizione che non siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della disdetta. Art. 20 - Voltura gratuita o subentro nel contratto di fornitura idrica. La SO.G.I.P. consente la “voltura gratuita” o “subentro” (che non comporta alcun onere economico per il nuovo soggetto), quando il richiedente è residente (a qualsiasi titolo, come locatario, proprietario, usufruttuario, ecc.) nell’immobile servito dall’utenza che si intende volturare, nei seguenti due casi: 1. decesso dell’originario intestatario: in favore di uno dei conviventi, componente dell’originario nucleo familiare; 2. stato di separazione legale tra coniugi o divorzio dell’intestatario: in favore del coniuge separato o dell’ex coniuge. La voltura è consentita a condizione che siano sanate eventuali morosità. Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario; dovrà, comunque, provvedere alla stipula di un nuovo contratto. Art. 21 - Durata del contratto e disdetta della fornitura. I contratti per la fornitura dell'acqua hanno la durata di un anno decorrente dalla data della stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicare con raccomandata a/r almeno 30 giorni prima dalla scadenza. pagina 12 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano Sono fatte salve pattuizioni diverse per casi particolari (come il contratto per uso temporaneo), per i quali la durata del contratto è fissata, di volta in volta, in deroga alle norme generali. La comunicazione di disdetta del contratto di fornitura dell'acqua, che può essere presentata direttamente agli uffici preposti, deve contenere il numero d’utenza (o quei dati che possano inequivocabilmente far individuare l'utenza) e la lettura finale del contatore. La disdetta ha efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco che, di norma, deve avere luogo entro cinque giorni dalla richiesta e deve risultare da apposito verbale che rilevi la lettura del contatore. La disdetta comporta la rimozione del contatore, l’emissione della fattura finale di conguaglio dei consumi (fino al giorno della chiusura del contatore) e la restituzione del deposito cauzionale in assenza di morosità. La Società deve essere messa in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore sia ubicato all’interno della proprietà privata o in posizione inaccessibile, il recedente dal contratto deve garantire l’accesso al contatore al personale incaricato dalla Società. Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall’utente, che rimane titolare dell’utenza e, quindi, responsabile d’eventuali consumi e/o danni da chiunque causati. Quando il titolare di un’utenza si trasferisce, o lascia ad altri il possesso o la detenzione dell’immobile, deve comunicare alla Società la volontà di recedere dal contratto di fornitura o di volturare lo stesso. La mancata comunicazione comporta, per il nuovo utilizzatore del servizio, l’assunzione solidale del pagamento dei servizi erogati. Art. 22 - Decesso dell’utente. In caso di decesso del titolare del contratto di fornitura, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso la SO.G.I.P. di tutte le somme dovute dall’utente deceduto. Gli eredi del titolare del contratto devono, entro 180 giorni dall’avvenuto decesso, darne comunicazione alla SO.G.I.P. (mediante lettera raccomandata a/r, oppure recandosi personalmente presso la sede della Società), unitamente alla disdetta del contratto o alla richiesta di voltura dello stesso. Nel caso in cui il nuovo fruitore dell’immobile non sia un erede il termine per chiedere la chiusura del contratto o la voltura è quello ordinario di 15 giorni. Qualora gli eredi o gli aventi causa non provvedano entro i termini alle comunicazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, la SO.G.I.P. provvederà alla sanzione amministrativa di cui alla Tabella “3” ed alla sospensione della fornitura. Art. 23 - Fallimento dell’utente. In caso di fallimento dell’utente la fornitura viene sospesa. Il curatore del fallimento può subentrare nel contratto in luogo del fallito, a seguito di autorizzazione del giudice delegato, assumendosi tutti gli oneri relativi, anche per le forniture effettuate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Art. 24 - Diritto di rifiuto o revoca della fornitura. La Società si riserva la facoltà di condizionare la stipula di un nuovo contratto di fornitura o la voltura all’assenza di morosità (generate da precedenti rapporti di fornitura pagina 13 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano della Società col soggetto interessato); questa facoltà di diniego è estesa anche nei confronti dei familiari conviventi nell’unità immobiliare servita dall’utenza morosa. Nel caso in cui la richiesta di fornitura segue a quella precedentemente assentita per uso cantiere (in regola con le norme urbanistiche), non si può procedere alla stipula del contratto delle unità immobiliari facenti riferimento al titolo autorizzativo urbanistico qualora la posizione della fornitura originaria risultasse ancora morosa. Nel caso di richiesta d’allacciamento alla rete idrica per un uso diverso da quello domestico, è facoltà della SO.G.I.P., in qualsiasi momento, rifiutare la concessione o revocare la fornitura già concessa, quando si verifichino condizioni di eccezionale difficoltà nell’erogazione del servizio a fini potabili, oppure sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dal Gestore stesso. Salvo ogni diritto della SO.G.I.P. di intraprendere le azioni nei confronti dell'utente per il recupero del credito vantato e dei danni subiti, la fornitura può essere revocata, con la risoluzione del contratto, nei seguenti casi. A. Trascorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dalla sospensione della fornitura, quando si ha: 1. morosità dell'utente; 2. inadempienza da parte dell'utente a qualsiasi obbligo a norma del presente Regolamento; 3. inadempimento dell’utente agli obblighi inerenti l’accesso per la rilevazione dei consumi. B. In modo immediato, mediante avviso (con telegramma o raccomandata a/r), quando si ha: 4. cessazione (accertata, anche soltanto di fatto, dalla SO.G.I.P.) d'industria o di esercizio per fallimento dell'utente, salvo il subentro da parte del curatore; 5. avvenuto accertamento d'installazione di prese d'acqua in favore di terzi; 6. avvenuto accertamento che l'acqua viene destinata ad un uso non permesso dal Regolamento; 7. avvenuto accertamento di manomissione dello strumento di misura, con conseguente danno di frode presunta a carico della Società; 8. l'impianto interno dell'utente non sia conforme alle prescrizioni tecniche indicate dal presente Regolamento. Nei succitati casi, la Società ha diritto di riscuotere immediatamente, in unica soluzione, il credito maturato e prelevare lo strumento di misura installato. Art. 25 - Sospensione della fornitura dell’acqua. Il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore, per ragioni di servizio o necessità di lavori e per sopperire a fabbisogni d’emergenza, senza che l’utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta. Inoltre, la sospensione del servizio viene disposta nelle ipotesi di seguito indicate: A. B. C. D. E. morosità persistente, oltre l’ottavo giorno dalla ricezione della diffida; per qualsiasi infrazione ed inadempienza alle disposizioni del presente Regolamento o agli obblighi contrattuali (come l’opposizione dell’utente al controllo ed alla lettura del contatore da parte del Gestore); mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di volture o subentri; per mancata conformità dell'impianto interno alle norme tecniche prescritte dal presente Regolamento; per utilizzo dell'acqua per scopi diversi da quelli per cui è stata concessa; pagina 14 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano F. G. prelievi abusivi; per cessazione d'industria o di esercizio, accertata anche di fatto dalla Società, o per fallimento dell'utente, salvo subentro da parte del curatore; H. per avvenuto accertamento d'installazione di prese d'acqua in favore di terzi; I. per avvenuto accertamento di manomissione del contatore, dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore, salva ogni implicazione di carattere civile o penale; J. in caso di pericolo per persone o cose; K. qualora il consumo di acqua rilevato dalla Società è tale da presumere un utilizzo della risorsa diverso da quello per cui è stata richiesta; L. per decesso del soggetto titolare dell’utenza; M. per accertato uso dell'utenza da parte di soggetto diverso da quello titolare dell'utenza; N. per inadempimento dell’utente all’obbligo di consentire, non impedire o rendere più gravoso l’attività di rilevazione dei consumi da parte dell’incaricato. Si riconosce alla SO.G.I.P. il diritto a riscuotere immediatamente ed in unica soluzione il credito maturato e di prelevare il contatore, con apposizione dei sigilli al tubo di entrata dell'utenza, salvo ogni diritto da parte della Società di procedere al recupero coattivo del credito vantato nei confronti dell'utente e di applicare la relativa sanzione. In tutte le ipotesi di sospensione previste dal secondo comma del presente articolo, la Società addebita all’utente o, comunque, a chi fruisce della fornitura, le spese di sospensione e quelle di eventuale riattivazione della fornitura stessa, nonché gli ulteriori oneri sostenuti in conseguenza della sospensione. Art. 26 - Recesso dal contratto. La facoltà di recesso può essere esercitata dall’utente in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta (tramite raccomandata a/r oppure presentata direttamente agli uffici della SO.G.I.P., che ne attesteranno il ricevimento), indicando il recapito per l’invio della fattura finale dell’utenza. A seguito della presentazione dell’istanza di recesso, la Società provvede alla rilevazione dei consumi ed alla definizione della pratica amministrativa, con emissione della fattura finale. La cessazione della fornitura è subordinata alla rilevazione finale dei consumi da parte del personale incaricato dalla Società, previo appuntamento concordato con l’utente. In caso di abbandono dell’immobile, in mancanza di comunicazione di recesso, il titolare del contratto resta unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi, per cui ne risponde per ogni implicazione economica o di carattere civile e penale. Qualora l’intestatario del contratto risulti irreperibile, il soggetto che intende subentrare (dimostrando di avere legittimo titolo, di proprietà o di possesso) può chiedere -sotto la propria responsabilità- la cessazione del contratto. Nel caso in cui la comunicazione di recesso venga presentata da utente non proprietario dell’immobile, questi deve darne tempestiva comunicazione al proprietario; la Società rimane, quindi, sollevata da qualsiasi responsabilità per la interruzione del servizio nei confronti del proprietario. Nel caso in cui il titolare del contratto non eserciti la facoltà di recesso e l’utenza venga fruita da altri, il titolare stesso resterà responsabile nei confronti del Gestore dei pagina 15 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano relativi consumi fino a che non abbia esercitato il recesso stesso, secondo quanto sopra stabilito. Art. 27 - Riattivazione dell’utenza idrica. Dopo il provvedimento di sospensione della fornitura idrica, l’utente che ha provveduto al soddisfacimento delle proprie inadempienze può chiedere la riattivazione del servizio. I due interventi (la sospensione e la riattivazione), da parte di personale tecnico della Società, comportano, per l’utente, il pagamento del corrispettivo di cui alla Tabella “3” allegata al presente Regolamento. Art. 28 - Costruzione delle derivazioni di allaccio. Le spese per la costruzione delle derivazioni, dal punto di presa fino all'installazione del contatore compreso, sono a carico dell'utente, comprese quelle da costruire su strade private, anche se le stesse potranno essere utilizzate dalla SO.G.I.P. per servire altre utenze. I lavori per la costruzione delle derivazioni sono eseguiti a cura della Società, dopo che l’utente ha versato la somma necessaria per la realizzazione dell'opera di presa di cui trattasi, richiestagli a mezzo di preventivo. Dal preventivo possono essere esclusi lavori da eseguirsi direttamente a cura dall'utente, secondo le prescrizioni dell’ufficio tecnico della Società. Tali lavori dovranno essere eseguiti dall’utente prima di quelli a cura della Società, di cui al preventivo. Spetta all'ufficio tecnico della Società determinare il punto di presa dell'impianto, il diametro della derivazione, la caratteristica e l'ubicazione del contatore. Ogni impianto deve essere munito di rubinetto stradale di chiusura, la cui manovra è riservata esclusivamente al personale della SO.G.I.P. Art. 29 - Preventivo per la costruzione dell'impianto di derivazione. Per ogni istanza di fornitura, la SO.G.I.P. comunica al richiedente la spesa risultante dal preventivo per la costruzione dell'impianto di derivazione, nonché le somme dovute per spese contrattuali secondo le tariffe vigenti indicate nella Tabella “2”. Per la redazione dei preventivi relativi all’esecuzione dei lavori, il Direttore Generale è autorizzato ad incaricare professionisti di fiducia, il cui onere sarà inserito con la voce "competenze tecniche" nel preventivo di spesa dei lavori oggetto dell'incarico stesso. Art. 30 - Proprietà delle derivazioni. Con la firma del contratto, l'utente, a norma del presente Regolamento, automaticamente ed a titolo gratuito, cede alla Società la proprietà delle derivazioni costruite sul suolo pubblico (a partire dall'allaccio realizzato a proprie spese ed a cura della SO.G.I.P. fino al punto di consegna). Le condotte stradali di derivazioni secondarie o d'allaccio (anche se costruite a spese o col contributo degli utenti), le derivazioni trasversali costruite a spese degli utenti e per la parte ricadente sul suolo pubblico, nonché le apparecchiature di misura, appartengono alla SO.G.I.P. e, pertanto, fanno parte del patrimonio della stessa, restando all'utente il diritto d'uso per l’esercizio della fornitura. pagina 16 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano Art. 31 - Riparazioni e manutenzione. La Società assume la manutenzione della derivazione, con il diritto di eseguire le necessarie modifiche per allacciare nuovi utenti. La SO.G.I.P. provvede alle riparazioni ed alla manutenzione degli impianti sino al punto di consegna, compreso il contatore generale ed i contatori delle singole utenze, escludendo la parte di condotta realizzata nella proprietà privata (nel tratto di collegamento tra il punto di consegna ed i misuratori delle singole utenze); la manutenzione di questa parte di condotta è a carico dell’amministrazione del condominio stesso. Art. 32 - Modifiche, spostamenti e verifiche delle derivazioni. Eventuali modifiche e spostamenti (per qualunque causa) degli impianti esistenti dovranno essere richiesti ed autorizzati dall’Ente Gestore, nonché eseguiti con l'osservanza delle norme prescritte dal presente Regolamento per i nuovi impianti. Art. 33 - Prelievi irregolari ed allacci abusivi. È fatto assoluto divieto ad ogni utente di concedere a chicchessia l'allacciamento al proprio impianto, anche se a titolo gratuito. È, di norma, considerata irregolare la fornitura di acqua potabile in assenza di un valido contratto. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, è disposta, senza preavviso, la sospensione della fornitura di acqua e, qualora l'irregolarità dell’allacciamento non venga sanata, si procederà alla revoca della fornitura, applicando ai trasgressori la sanzione di cui alla Tabella “3” (allegata al presente Regolamento). Nel caso di allacci irregolari alla rete idrica, qualora si ravvisino gli estremi del dolo, la Società procede alla denuncia all’autorità giudiziaria per il reato di furto d’acqua. In ogni caso, la SO.G.I.P. procederà, tenendo conto dei dati statistici ed elementi di accertamento acquisiti, alla ricostruzione dei consumi presunti che sono addebitati al trasgressore oltre alla sanzione prevista dalla Tabella “3” allegata al presente Regolamento. Art. 34 - Impiantì di distribuzione interna. Dopo l'apparecchio misuratore, la distribuzione dell'acqua all'interno degli edifici, degli stabilimenti e delle proprietà private, è eseguita a cura e spese dell'utente mediante la costruzione di idoneo impianto idrico privato, la cui regolarità tecnica deve essere a norma di legge. L'impianto interno deve essere dotato dei seguenti apparati: 1. valvola di ritegno, da porre subito dopo il contatore, per impedire il ritorno dell'acqua dall'impianto interno alla rete idrica pubblica; 2. vasca di accumulo, della capienza minima di 500 litri per le utenze domestiche e di 1.000 litri per le tipologie di utenze "E" e "D"; la vasca deve essere allocata ad altezza idonea, non oltre il primo piano dell’edificio e, comunque, in modo tale da consentire un’adeguata erogazione al piano terra. Le abitazioni poste ad altezza superiore al piano terra, oltre alla vasca di accumulo, devono essere munite di autoclave di sollevamento dell'acqua. La SO.G.I.P. ha la facoltà (in qualunque momento e per mezzo di proprio personale) di verificare la regolarità della costruzione e del funzionamento dell’impianto interno a valle del contatore, oltre che di disporre le eventuali modifiche ritenute pagina 17 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano necessarie. In caso di resistenza opposta dall’utente, la Società dispone l’immediata sospensione dell’erogazione idrica e della revoca della fornitura. Eventuali guasti dell'impianto (tali da generare un deflusso dell'acqua in modo continuo che provochi depressione nella rete esterna) sono considerati come un irregolare funzionamento dell'impianto privato e, per quanto stabilito dal presente Regolamento, possono dar luogo alla sospensione dell’erogazione del servizio fino a quando il guasto non venga eliminato. Art. 35 - Caratteristiche dei contatori. Il tipo e le caratteristiche dei contatori sono stabiliti dalla SO.G.I.P. in relazione al tipo di concessione. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo metallico, installato da personale autorizzato della Società. La Società ha sempre la facoltà di cambiare gli apparecchi quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavviso. Le utenze che ancora risultassero dotate di “bocca tarata” devono essere modificate e dotate di contatore, a cura e spese a carico dell'utente. La Società provvede ad inoltrare diffida scritta e, qualora l'utente non provveda entro il tempo assegnato, i lavori verranno realizzati a cura della Società, con addebito a carico dell'utente. Art. 36 - Proprietà e regole inerenti i contatori. I contatori sono forniti ed installati dalla SO.G.I.P. dopo l'esecuzione della diramazione. Gli stessi rimangono, comunque, in proprietà della Società. Gli apparecchi di misurazione dei volumi di acqua devono essere installati, di norma, al confine fra la proprietà pubblica e quella privata, con sportello prospiciente sulla strada pubblica. Per le utenze singole facenti parte di stabili condominiali, quando i misuratori volumetrici (per particolari difficoltà o necessità dell’utente) non possono essere istallati secondo la prescrizione del comma precedente, gli impianti idrici interni devono essere integrati -a spese dell'utente- con i seguenti elementi: a. “contatore generale di controllo”, posto nell’atrio di accesso all’area condominiale, con sportello prospiciente sul lato esterno del muro di confine con la strada; b. “condotta di collegamento” (che appartiene ai privati) che va dal contatore generale all’impianto dell’autoclave (eventualmente esistente) ed al collettore dei contatori individuali delle singole utenze; c. idonea predisposizione (con spese a carico dell’utente e secondo le indicazioni della Società) per il rilevamento dei consumi dall'esterno tramite tele-lettura. La costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei suindicati impianti interni sono di esclusiva competenza e responsabilità dell’utente, ad esclusione dello strumento di misura. Le vecchie utenze, i cui contatori risultano ancora installati all'interno degli stabili, dovranno essere adeguate alle esigenze di rilevamento dei consumi, così come indicato ai commi precedenti. Laddove non fosse già esistente il “contatore generale di controllo”, l’utente ha l’obbligo di predisporre la nicchia per consentirne l’installazione; tale nicchia va pagina 18 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano realizzata nell’atrio di accesso all’area condominiale, con sportello prospiciente sul lato esterno del muro di confine con la strada. Qualora il contatore venga a trovarsi in luogo che non risponda ai requisiti di igienicità, di conformazione dell'apparecchio e di facile accessibilità per la lettura, la Società ha facoltà di eseguire il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente. Gli apparecchi misuratori sono installati in apposita nicchia dotata di sportello di chiusura, costruita a spese dell'utente. Gli utenti avranno l'obbligo di custodire gli apparecchi e di segnalare tempestivamente alla Società ogni manomissione (ad opera di terzi o di ignoti o per cause accidentali). L’inadempienza a quanto disposto nei superiori commi costituisce grave e pregiudizievole infrazione alle norme del Regolamento. Art. 37 - Attivazione dei contatori. La messa in opera dell'apparecchio misuratore dovrà risultare da un verbale sottoscritto dal personale incaricato e dall'utente o suo rappresentante. Il verbale deve contenere la menzione del tipo, della caratteristica, del numero di matricola dell'apparecchio e del consumo da esso registrato. In mancanza dell'utente il verbale è firmato da due testimoni. Art. 38 - Posa in opera, rimozione, spostamento e sostituzione del contatore. Ad ogni intervento sul contatore (installazione, verifica del funzionamento, chiusura, sostituzione e rimozione) il personale incaricato è tenuto a compilare un verbale su apposito modulo predisposto dalla SO.G.I.P. I verbali devono contenere l'indicazione del motivo della rimozione e/o della sostituzione ed eventuali irregolarità riscontrate, nonché la lettura del contatore. In mancanza dell'utente il verbale è firmato da due testimoni. Ogni intervento sul contatore può essere eseguito da dipendenti della Società o da personale incaricato dalla stessa. La SO.G.I.P. provvede alla manutenzione dei contatori ed ha facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavviso. I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione della Società ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati. L’utente può chiedere alla Società, ma a proprie spese, lo spostamento del contatore, che è eseguito esclusivamente dal personale della Società. L’utente provvede all’allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore, a proprie spese. È facoltà della SO.G.I.P. imporre lo spostamento del misuratore, a spese dell’utente, quando ragioni di sicurezza o prevenzione lo consiglino. Lo spostamento può, in deroga a quanto sopra previsto, essere eseguito con spese a carico del Gestore quando la necessità dello spostamento derivi da una maggiore facilità d’accesso per il Gestore. Sono a carico dell’utente il costo dello sportello (fornito dalla Società), le spese per la posa in opera dello sportello e del misuratore. In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l’utente ha il diritto e l’obbligo di darne immediato avviso al Gestore. pagina 19 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all’utente, verrà sostituito a cura e spese della Società. È diritto-dovere dell’utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d’acqua, dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso. Art. 39 - Obblighi dell’utente inerenti la rilevazione dei consumi. 1. Ciascun utente, con la sottoscrizione del contratto di fornitura, si obbliga a prestare la propria collaborazione ed a consentire l’accesso del personale all’uopo incaricato allo scopo di rendere possibile l’attività di rilevazione dei consumi presso gli apparecchi di misura in dotazione. Qualsiasi comportamento dell’utente che ostacoli o renda più gravosa l’attività di rilevazione dei consumi presso i contatori in dotazione, da parte del personale incaricato dal Gestore, costituisce grave inadempimento contrattuale, che attribuisce alla SO.G.I.P. la facoltà di sospendere la fornitura di acqua; perdurando tale inadempimento, la Società può, a propria discrezione, risolvere il contratto. In caso in cui l’utente ripetutamente impedisca l’accesso al misuratore per lo svolgimento dell’attività di rilevazione dei consumi, la SO.G.I.P. ha facoltà di richiedere l’intervento della forza pubblica allo scopo di ottenere l’accesso al sito ove è ubicato l’apparecchio di misurazione. 2. Per le utenze con apparecchi di rilevazione dei consumi installati all’interno delle unità immobiliari servite, in caso di tentativo di raccolta dei dati di misura non andato a buon fine per mancanza dell’utente o di persona idonea a consentire l’accesso dell’operatore incaricato, è rilasciata od inviata per posta all’utente apposita informativa cartacea con la quale lo stesso viene informato dell’esito negativo del tentativo di raccolta dei dati-misura dei consumi ed invitato a prendere un appuntamento, contattando gli uffici del Gestore, per consentire l’accesso dell’incaricato. La mancanza di puntuale riscontro da parte dell’utente al suindicato invito è considerata grave inadempienza contrattuale. Art. 40 - Attività di rilevazione dei consumi. I consumi dei primi tre trimestri dell’anno sono contabilizzati, in mancanza di autolettura da parte dell’utente, tramite calcolo statistico, a titolo di acconto. La rilevazione dei consumi effettivi è normalmente effettuata, da personale della Società, nell’ultimo trimestre di fineanno ed è contabilizzata a conguaglio degli acconti precedenti. Qualora non risultasse possibile effettuare la lettura di fineanno, per inaccessibilità del contatore, la Società si riserva la facoltà di continuare a quantificare il consumo presunto sulla base di elementi statistici e di accertamenti acquisiti dall'ufficio, tenendo conto della tipologia contrattuale, sempre salvo conguaglio. Nell’ipotesi di cui al terzo comma, l’acconto è di norma calcolato (con criterio ordinario) sulla base del “pro-die” determinato sul consumo storico ricavato dalle letture effettive disponibili. Sempre nell’ipotesi di cui al terzo comma, quando si ha l’impossibilità di applicare il criterio ordinario di cui al comma precedente, si terrà conto dei seguenti parametri: pagina 20 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano a. fabbisogno pro-capite (come previsto dal P.R.G.A.) pari a litri 150/persona al giorno; b. fabbisogno per terreno comunque coltivato pari a litri 5/mq pro-die; La Società, nell’accettare l’autolettura eseguita dall'utente, si riserva il diritto di verificarla. Art. 41 - Misurazione dei consumi dell’acqua di utenze facenti parte di stabili condominiali ed utenze condominiali con contatore generale. Nei casi in cui le singole utenze facenti parte di stabili condominiali hanno i contatori ubicati all’interno degli stessi -e, quindi, negli spazi privati-, i consumi dovuti a perdite o deflussi d’acqua (presenti nella parte di condotta della proprietà privata, cioè prima del contatore) sono addebitati alle singole utenze secondo le modalità del comma seguente. Nella quantificazione dei consumi di acqua da addebitare si procede nel modo seguente: la sommatoria dei consumi dei contatori delle singole utenze deve risultare uguale alle quantità d’acqua misurata nel contatore generale. Nel caso in cui la suddetta sommatoria non dia esito positivo, l’eventuale differenza verrà addebitata alle singole utenze in proporzione ai consumi delle stesse. Art. 42 - Verifica metrica e funzionamento irregolare del contatore. Quando l'utente ritiene erronee le indicazioni del contatore può chiedere la verifica del corretto funzionamento dell’apparecchio di misura, che è effettuata dal Gestore con proprio personale o tramite istituti e ditte a ciò abilitati. I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale del 4% in più o in meno. Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica lo stesso verrà sostituto con un nuovo contatore. Nel caso in cui, a seguito della verifica, non si riscontri un’anomalia o guasto del contatore dell’apparecchio (e l’eventuale spostamento di misura rientra nel limite di tolleranza del 4%), l’utente paga per la verifica effettuata un corrispettivo previsto nel tariffario, che sarà addebitato nella prima fattura utile. Qualora sia, invece, riscontrato l'irregolare funzionamento dell'apparecchio misuratore di cui era stata richiesta la verifica, il contatore sarà sostituito e si procederà al ricalcolo dei consumi dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta. Nel ricalcolo dei consumi, non si può in ogni caso partire da una data antecedente l’ultima lettura di saldo fatturata e non contestata entro i termini. Il ricalcolo sarà effettuato, ad insindacabile giudizio del Gestore, applicando ai consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata dalla verifica, oppure in base ai consumi storici rilevati sull'utenza e/o in base al consumo rilevato successivamente alla verifica stessa. L’utente che ha avanzato richiesta di sopralluogo degli operatori tecnici della SO.G.I.P., per verificare il funzionamento degli impianti idrici del Gestore, è tenuto al pagamento di un apposito corrispettivo (stabilito nel tariffario disposto dal provvedimento della direzione) per l’intervento effettuato nel caso in cui si accerti che il disservizio non è da addebitare alla Società. pagina 21 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano Art. 43 - Politiche di risparmio energetico e razionalizzazione dell’uso della risorsa idrica. La Società considera prioritario razionalizzare i costi gestionali individuando e riducendo al minimo lo spreco delle perdite di acqua potabile, ma anche ottimizzando (a monte) l’attività di emungimento della preziosa risorsa e, ove possibile, razionalizzando (a valle) il flusso di erogazione dell’acqua potabile alle utenze, privilegiando le ore in cui la tariffa dell’energia elettrica è più bassa, cioè nella fascia notturna. Nell’attuare il principio-guida di cui al comma precedente, la SO.G.I.P. può promuovere iniziative ed offrire forme contrattuali particolari (anche con speciali agevolazioni agli utenti). La scelta di realizzare queste iniziative compete al Consiglio di Amministrazione. Le modalità e le condizioni delle iniziative sono disciplinate con apposito provvedimento del Direttore Generale. Tali iniziative (servizi gratuiti, agevolazioni tariffarie, ecc.) hanno, di regola, durata temporanea. Art. 44 - Sopralluoghi e verifiche degli impianti idrici interni alla proprietà privata. La SO.G.I.P. ha sempre il diritto di ispezionare, in qualsiasi momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua ed allocati all'interno di proprietà private. Le ispezioni sono effettuate dal personale della Società o dalla stessa incaricato, che, munito di tessera di riconoscimento, ha facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per la periodica attività di rilevamento dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio. In caso d’opposizione dell’utente o di ostacolo, il Gestore si riserva il diritto, previa diffida scritta, di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, fino a quando non sia consentito l’accesso e sia stata accertata la regolarità dell’impianto; tale sospensione non dà diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell’utente. La diffida non è richiesta ove la Società ritenga che ricorrano motivi di necessità ed urgenza o speciali ed eccezionali circostanze che rendano indifferibile il sopralluogo e la verifica. Perdurando l’opposizione dell’utente, la Società ha facoltà di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento dei crediti maturati, mediante formale diffida ad adempiere. Art. 45 - Danni e manomissioni agli apparecchi di misurazione. L’utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell’acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia; pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi, salvo rivalsa nei confronti del responsabile. La manomissione dei sigilli apposti dalla Società e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolale funzionamento dell'apparecchio misuratore comportano il pagamento, da parte dell’utente, della sanzione prevista dalla Tabella “3”, salvo il diritto della SO.G.I.P. di procedere alla sospensione immediata della fornitura e di denunciare pagina 22 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano il fatto alle competenti autorità qualora nella manomissione dei sigilli si abbia motivo di ritenere che sia fatto doloso. Nella nicchia o nel pozzetto, predisposti per il contatore, possono essere installati esclusivamente gli impianti e gli strumenti della SO.G.I.P., nonché le opere di collegamento private necessarie per l’adduzione dell’acqua all’utente. Nell'eventualità sia accertata, da parte della Società, l'inosservanza di quanto stabilito al precedente comma, l’utente dovrà provvedere immediatamente al ripristino dell'impianto a sue spese. Le spese per la riparazione ed eventuali sostituzioni dell’apparecchio di misura e degli accessori sono a carico: 1. dell’utente, se a lui imputabili per dolo ed incuria; 2. alla Società, se dovute a cause non imputabili all’utente. Art. 46 - Quota altimetrica di erogazione. L’acqua è erogata a quota piano terra, restando a carico dell'utente ogni eventuale onere per il sollevamento a mezzo di impianto (costituito da vasca e relativa autoclave) per l'erogazione ai piani superiori o per il raggiungimento di pressioni necessarie al funzionamento dell'impianto interno anche al piano terra. Art. 47 - Fasce di consumo e tariffe. La SO.G.I.P. determina le fasce di consumo con le relative tariffe, di cui alla Tabella n. “1”, allegata al presente Regolamento. Le fasce e le tariffe vengono periodicamente adeguate con provvedimento del Direttore Generale. Art. 48 - Fatturazione. Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall’utente in base alle fatture che gli sono recapitate, con cadenza trimestrale, secondo le modalità ivi indicate. Le fatture, oltre all’addebito per i consumi (in acconto od a conguaglio), comprendono gli importi dovuti dall’utente per imposte, tasse, quote fisse, sanzioni e penalità, il canone relativo all’eventuale valvola notturna e le spese della bollettazione. Le bollette sono -di norma- emesse e recapitate entro i trenta giorni successivi ad ogni trimestre e recapitate al domicilio dell'utente. Il recapito dell'utente è quello dallo stesso indicato al momento della richiesta di fornitura. Con la sottoscrizione del contratto, l'utente si obbliga a comunicare tempestivamente (entro e non oltre 15 giorni), alla Società, la variazione dell'indirizzo dove recapitare le bollette e le comunicazioni. In mancanza dell'adempimento di cui sopra, la SO.G.I.P. continuerà ad effettuare validamente ed efficacemente il recapito delle bollette nel domicilio dichiarato nella domanda di richiesta di fornitura del servizio, salva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista nella Tabella "3" allegata al presente Regolamento. Il mancato recapito della bolletta o il suo smarrimento non esonera l'utente dal pagamento di quanto dovuto per la fruizione del servizio. L'utente è tenuto ad esibire le quietanze dei versamenti se richieste dal personale della SO.G.I.P., restando inteso che la Società avrà sempre diritto di pretendere eventuali arretrati entro i termini di prescrizione previsti dalla legge. pagina 23 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano Nel caso in cui l'utente ha indebitamente versato somme non dovute, ha facoltà di produrre richiesta scritta alla Società, allegando copia dei versamenti effettuati. Nel periodo d'interruzione della fornitura (causato da qualsiasi motivo) decorrerà ugualmente la quota fissa per il servizio. Qualsiasi reclamo ed opposizione che l’utente ritiene di fare in merito alla fatturazione deve essere presentata entro il termine di pagamento indicato nella fattura. Art. 49 - Informazioni contenute nella fatturazione inviata all’utente. Il documento di fatturazione che è recapitato all’utente risulta cosi composto: a. una parte relativa alla determinazione dei consumi e degli importi calcolati; b. una parte relativa alle informazioni che la SO.G.I.P. comunica all'utenza; c. una parte relativa al pagamento (con la relativa bolletta ed il modello per la domiciliazione dei pagamenti). Sul documento sono presenti: 1. la ragione sociale, l’indirizzo ed i numeri telefonici della Società; 2. la data di emissione della fattura; 3. la data di scadenza della fattura; 4. il nome dell'intestatario del contratto di fornitura idrica; 5. l’ubicazione della fornitura; 6. l’indirizzo di recapito della fatturazione e di tutte le comunicazioni; 7. la tipologia di utenza (ad esempio: domestica residente -“A”-, domestica non residente -“B”-, ecc.); 8. il consumo di acqua in metri cubi; 9. il tipo di fattura (ad esempio, in acconto, oppure a lettura di conguaglio, ecc.); 10. letture iniziali e finali del periodo interessato o letture in acconto; 11. il periodo di fatturazione cui il documento si riferisce; 12. l’aliquota e l’ammontare dell'imposta; 13. la situazione dei pagamenti precedenti; 14. gli interessi di mora in caso di ritardato pagamento; 15. il codice cliente dell’utenza; 16. il codice PIN dell’utente per la comunicazione dell’autolettura. La parte relativa all’informazione all’utenza contiene notizie inerenti il rapporto commerciale, nonché qualsiasi altra comunicazione ufficiale che intenda dare la SO.G.I.P. In - particolare, sono riportate le seguenti informazioni: le modalità di pagamento; il numero verde per l’autolettura; il consumo stimato che, in mancanza di lettura, verrà addebitato come acconto nella successiva fatturazione; - le varie informazioni relative alla Società (indirizzo della sede legale, orari di apertura degli sportelli, ecc.); - i numeri di telefono per le informazioni commerciali, per lo svolgimento delle pratiche, per il pronto intervento, ecc. Art. 50 - Pagamento effettuato in ritardo e morosità. Si considerano morosi quegli utenti che non provvedono al pagamento di quanto dovuto entro la data di scadenza indicata nella bolletta. Gli interessi legali sono calcolati a decorrere dal quinto giorno successivo alla scadenza e sono addebitati nella fatturazione successiva. pagina 24 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano Il mancato pagamento di una bolletta comporta, contestualmente alla successiva fatturazione, l’invio della raccomandata a/r con la quale è comunicata: 1. la diffida ad adempiere entro il termine di otto giorni dalla ricezione della raccomandata; 2. l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine diffidato, sospensione della fornitura d’acqua per ulteriori 60 giorni; si procede alla 3. l’avvertenza che, decorsi i 60 giorni della sospensione e perdurando la morosità, si procede alla risoluzione del contratto. Dopo la diffida, l’utente può evitare le relative sanzioni ottemperando al pagamento di quanto dovuto. È rimesso alla discrezione della Società concedere all’utente la possibilità di sottoscrivere un “piano di rientro”. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla sospensione del servizio (senza che l’utente abbia provveduto al pagamento della morosità o al piano di rientro), la Società provvede alla risoluzione del contratto di fornitura, senza ulteriore preavviso. Le spese sostenute dalla Società per il recupero del credito (comprese quelle per la diffida ad adempiere) saranno addebitate all’utente moroso. Qualora il pagamento intervenga nel periodo che intercorre fra la data della diffida e l’ottavo giorno successivo, l'utente deve dimostrare, in tempo utile e con la materiale esibizione della quietanza, l'avvenuto pagamento, onde evitare la sospensione del servizio che -altrimenti- interverrà dall’ottavo giorno in poi. Nel caso in cui l'utente provveda al pagamento entro 60 giorni dall'avvenuta sospensione dell'erogazione, il servizio è ripristinato dopo che l'utente abbia dimostrato l'avvenuto pagamento. Se, invece, l’utente non provvede -entro i 60 giorni dall'avvenuta sospensione dell'erogazione- il contratto sarà considerato risolto di diritto. In questo caso, qualora l'utente provveda al pagamento integrale delle somme dovute, compresi i costi per il recupero crediti, si potrà provvedere a riattivare il servizio solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura, previo pagamento del corrispettivo previsto. L'utente moroso non può pretendere il risarcimento d'eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali. Art. 51 - Divieti. 1. L'utente non può derivare acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto. 2. È fatto divieto assoluto all’utente di cedere acqua a terzi sotto qualsiasi forma, se non previsto nel contratto e/o autorizzato dalla Società, pena la sospensione immediata della fornitura e la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei danni subiti dalla Società. 3. È vietato collegare direttamente le condutture dell'acqua potabile con impianti ed apparecchi contenenti acqua calda, vapori, acqua non potabile, acqua di altri acquedotti, senza gli opportuni accorgimenti tecnici di ritegno, approvati e collaudati dalla SO.G.I.P. e tenuti in regolare condizione di funzionamento. 4. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo dei recipienti ricevitori, in modo che l'acqua uscita non possa in alcun modo ritornare indietro ai tubi adduttori. pagina 25 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano 5. È vietata l'installazione di motori di sollevamento dei privati alle condutture direttamente collegati alla rete idrica, per il pompaggio dell'acqua all'interno dell'edificio. Gli eventuali impianti di sollevamento dei privati dovranno essere costruiti tramite interposizione di una vasca di accumulo, in modo che non esista comunicazione diretta tra il motore e le condotte stradali. L'impianto di serbatoio dell'acqua deve essere tale che non sia possibile all'acqua il ritorno nei tubi adduttori. 6. È assolutamente vietato utilizzare le condutture dell'acqua come prese di terra, in connessione con linee di apparecchi elettrici e telefonici. La Società, in caso di inadempienza dell’utente alle superiori disposizioni, può procedere alla chiusura della presa stradale ed alla revoca della fornitura, fermo restando l'applicazione della sanzione prevista nella Tabella "3". Art. 52 - Prelievi abusivi dalle utenze pubbliche. È assolutamente vietato prelevare acqua dai zampilli e dalle fontanelle pubbliche in questi casi: 1. prelevare acqua per un uso diverso dall'alimentazione (soltanto per uso potabile, è consentito prelevare un quantitativo pro-capite non superiore a cinquanta litri a famiglia); 2. applicare alle bocche delle fontanelle tubi di gomma o d’altro materiale equivalente per condurre il flusso d’acqua a distanza; 3. condurre l’acqua in locali privati, aiuole, cisterne, autobotti, ecc.; 4. usare l’acqua per attività di pulizia in genere (lavaggio di automobili, moto, pulizia di spazi e cortili privati ecc.). Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui alla Tabella “3”. La SO.G.I.P., in caso di comprovata esigenza, può sospendere o diminuire il normale flusso dell'acqua delle fontanelle, dei beverini o zampilli. Art. 53 - Servizio di trasporto dell’acqua a mezzo di autobotte. È istituito il servizio di trasporto dell’acqua a mezzo di autobotte, per assicurare interventi -in via prioritaria- di protezione civile o per sopperire a situazioni di particolare gravità nella erogazione del servizio idrico presso strutture ospedaliere, istituti scolastici o comunità, qualora si ravvisasse un reale pericolo per la salute pubblica. Al di fuori delle ipotesi sopra considerate, la Società può effettuare forniture di acqua, potabile a mezzo di autobotte, a soggetti che ne fanno richiesta, dietro pagamento di apposito corrispettivo (come previsto dal tariffario vigente) e sempreché le esigenze di servizio lo consentano. Art. 54 - Infrazioni alle norme del Regolamento e sanzioni. Le infrazioni al presente Regolamento sono accertate dal personale addetto della SO.G.I.P. e contestate all'utente con apposito verbale. Quando la contestazione della violazione non può essere fatta di persona al trasgressore, le violazioni sono notificate all'utente mediante invio del verbale. pagina 26 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano Per ogni singola infrazione al presente Regolamento, oltre alle specifiche sanzioni previste caso per caso, è applicata, di norma, la sanzione generale di cui alla Tabella “3”. Art. 55 - Modifiche delle tariffe e degli articoli del Regolamento. La SO.G.I.P. si riserva la facoltà di modificare le norme del presente Regolamento, rendendo le stesse pubbliche mediante avvisi affissi sia presso gli uffici ove ha sede la Società, sia all'Albo Pretorio del Comune, nonché tramite il sito web ed altre eventuali forme di pubblicità. Le modifiche alle tariffe di cui alla Tabella “1” (allegata) saranno rese note tramite il sito web ed altre eventuali forme di pubblicità. Nel silenzio dell’utente, le modifiche alle norme regolamentari e le nuove tariffe saranno applicate anche ai contratti in corso. Art. 56 - Norme transitorie e finali. La normativa riportata nel presente Regolamento abroga le norme emanate precedentemente che siano in contrasto con lo stesso. Per quanto non è previsto nel presente articolato si fa riferimento alle disposizioni di legge ed alle norme generali che disciplinano la materia. Gli utenti che fruiscono dell’erogazione di acqua in maniera irregolare, rispetto alle prescrizioni indicate dal presente Regolamento, possono procedere a regolarizzare la propria posizione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento. L’iniziativa del voler regolarizzare la propria posizione è valida anche con la richiesta scritta alla Società di procedere al controllo della propria posizione, godendo in tal modo del condono della sanzione di cui alla Tabella "3" e di altre eventuali penalità per irregolarità amministrative-contrattuali. Tutte le utenze che, all'entrata in vigore del presente Regolamento, non risultino conformi alle indicazioni tecniche prescritte, devono adeguare i propri impianti entro 60 giorni; in difetto di tale adempimento, la Società adotta i provvedimenti restrittivi previsti dal presente Regolamento. Gli utenti che non hanno versato le quote dovute a titolo di deposito cauzionale dovranno regolarizzare la propria posizione entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, nel rispetto degli importi indicati alla Tabella “2” allegata. Gli utenti che canalizzano il pagamento delle bollette sono esonerati dal versamento del deposito cauzionale. In mancanza di adempimento nel versare il deposito -nel termine di 180 giornil'importo verrà ugualmente addebitato nelle successive quattro fatturazioni recapitate all’utente. Art. 57 - Decorrenza del Regolamento e normativa contrattuale. Il presente Regolamento è pubblicato per 30 giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di Acireale e, in mancanza di ulteriori modifiche, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione. Durante i primi 15 giorni dalla pubblicazione i cittadini-utenti possono avanzare osservazioni e proposte di modifica dell’articolato. Nel caso in cui sono avanzate proposte di modifica, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Direttore Generale, valuta i rilievi presentati entro pagina 27 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano e non oltre 5 giorni dalla presentazione e, se ritenuti recepibili, sono approvati e costituiscono emendamenti al testo originario. Il testo così come emendato, con le modifiche di cui al comma precedente, è di nuovo pubblicato (ancorché non siano scaduti i 30 giorni) ed entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione. Gli articoli del Regolamento fanno parte integrante di tutti i contratti di fornitura della SO.G.I.P. il direttore generale (Salvatore Messina) il presidente (Paolo Raciti) pagina 28 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano Tabella 1 CONTRATTI DI FORNITURA IDRICA: FASCE DI CONSUMO E TARIFFE FORNITURA ORDINARI A TIPO DI CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA: USO: domestico: tipo A NOTTURNA: ore 20 - 8 canone consumo tariffa per quota annuo annuale fissa scaglioni (annuale) noleggio da mc a mc valvola da 0 a 80 0,52 8 3 2 8 8,70 “ 81 200 8,70 “ 201 250 “ 251 9999 0,59 8 3 4 8 0,84 5 5 3 7 1,36 0 0 0 0 (immobile in cui l’utente non ha la residenza) da 0 a 20 0,79 1 4 3 1 8,70 “ 21 60 1,05 8 7 7 8 8,70 “ 61 9999 1,64 3 8 8 0 8,70 a 20 1,64 3 8 8 0 8,70 (immobile in cui l’utente è residente) domestico: tipo B tariffa unico scaglione 12,00 0,58 9 5 0 0 12,00 0,77 9 5 0 0 12,00 0,80 0 0 0 0 8,70 8,70 attività produttiva - tipo C (studi professionali, negozi, laboratori artigianali, attività da 0 commerciali e industriali, alberghi, ristoranti, bar, lidi balneari, palestre e similari) “ 21 70 0,85 0 0 0 0 8,70 “ 71 600 0,80 0 0 0 0 8,70 “ 601 9999 1,12 4 0 0 0 8,70 da 0 a 9999 0,59 8 5 0 0 8,70 12,00 0,56 5 6 0 0 da 0 a 9999 1,54 0 0 0 0 50,00 12,00 1,00 0 0 0 0 da 0 a 9999 1,54 0 0 0 0 50,00 12,00 0,77 9 5 0 0 pubblico - tipo D (impianti ed edifici pubblici, ville e giardini pubblici, parrocchie ed enti religiosi, associazioni non aventi scopo di lucro) temporaneo: tipo E (spettacoli ambulanti e similari) temporaneo: tipo F (cantieri edili e similari) diverso - tipo G (attività igienico-agricole, depositi e magazzini, ambienti condominiali e similari) da 0 a 9999 0,75 0 0 0 0 12,00 12,00 mc annui tariffa importo minimo contrattuale pari a 700 mc annui con tariffa 0,44 quota fissa: 309,00 da 701 a 9999 0,40 0 00 0 pagina 29 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano Tabella 2 NUOVI CONTRATTI, VOLTURA ORDINARIA E MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI TIPO DI CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA: USO: domestico: tipo A (immobile in cui l’utente ha la residenza) domestico: tipo B (immobile in cui l’utente non ha la residenza) deposito cauzionale quota iva (nuovi contratti e volture) complessiva contrattuali (20%) proprietari locatari (oneri più iva) e assegnat. IACP comodato d’uso... oner i 185,00 37,00 222,00 50,00 150,00 185,00 37,00 222,00 50,00 150,00 185,00 37,00 222,00 250,00 300,00 50,00 150,00 185,00 37,00 222,00 (non dovuto per enti pubblici) (non dovuto per enti pubblici) 35,00 7,00 42,00 100,00 185,00 37,00 222,00 250,00 185,00 37,00 222,00 50,00 10,00 60,00 20,00 4,00 24,00 attività produttiva - tipo C (studi professionali, negozi, laboratori artigianali, attività commerciali e industriali, alberghi, ristoranti, bar, lidi balneari, palestre e similari) pubblico - tipo D (impianti ed edifici pubblici, ville e giardini pubblici, parrocchie ed enti religiosi, associazioni non aventi scopo di lucro) temporaneo: tipo E (spettacoli ambulanti e similari) temporaneo: tipo F (cantieri edili e similari) diverso - tipo G (attività igienico-agricole, depositi e magazzini, ambienti condominiali e similari) VOLTURA ORDINARIA (relativa a tutti i tipi di contratto sopraelencati) 50,00 150,00 la quota prevista per il particolare tipo di contratto MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI relativamente a tutti i tipi di contratto, riguardo sia all’uso dell’immobile (“domestico” o “attività produttiva”, o “diverso”), sia al tipo (“A”, “B”, ecc.) Tabella 3 SANZIONI E SERVIZI STRAORDINARI Riallaccio utenza a seguito di disattivazione (per morosità o altre inadempienze) Sopralluogo di operatore tecnico, per disservizio non addebitabile alla SO.G.I.P. Sopralluogo per verifica contatore, con accertata assenza di guasto o anomalia S A N Z I O N E G E N E R A L E per infrazioni al “Regolamento del Servizio Idrico” 15,00 euro (12,50 + 2,50 di iva) 24,00 euro (20,00 + 4.00 di iva) 4,80 euro (4,00 + 0,80 di iva) 30,00 euro pagina 30 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano I NDI CE - Premessa. Art. 1 - Definizioni. Art. 2 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione. Art. 3 - Costruzione della rete idrica di distribuzione. Art. 4 - Fornitura dell’acqua. Art. 5 - Proprietà della rete idrica di distribuzione. Art. 6 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti. Art. 7 - Destinazione d'uso dell'acqua. Art. 8 - Uso dell’utenza e tipi di fornitura. Art. 9 - Fornitura di acqua nelle ore notturne. Art. 10 - Condizioni per la fornitura ed ubicazione dell'utenza. Art. 11 - Titolarità del contratto di fornitura. Art. 12 - Modifica delle condizioni contrattuali. Art. 13 - Modalità per chiedere la fornitura del servizio idrico. Art. 14 - Forniture particolari. Art. 15 - Casi di interruzione e di irregolarità del servizio. Art. 16 - Responsabilità dell’utente. Art. 17 - Deposito cauzionale. Art. 18 - Agevolazioni della Società all’utenza: per il contratto ad uso domestico residente e per il pagamento degli oneri contrattuali e del deposito cauzionale. Art. 19 - Voltura ordinaria del contratto. Art. 20 - Voltura gratuita o subentro nel contratto di fornitura idrica. Art. 21 - Durata del contratto e disdetta della fornitura. Art. 22 - Decesso dell’utente. Art. 23 - Fallimento dell’utente. Art. 24 - Diritto di rifiuto o revoca della fornitura. Art. 25 - Sospensione della fornitura dell’acqua. Art. 26 - Recesso dal contratto. Art. 27 - Riattivazione dell’utenza idrica. Art. 28 - Costruzione delle derivazioni di allaccio. Art. 29 - Preventivo per la costruzione dell'impianto di derivazione. Art. 30 - Proprietà delle derivazioni. Art. 31 - Riparazioni e manutenzione. Art. 32 - Modifiche, spostamenti e verifiche delle derivazioni. Art. 33 - Prelievi irregolari ed allacci abusivi. Art. 34 - Impiantì di distribuzione interna. pagina 31 di 32 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale servizio idrico e distribuzione gas metano Art. 35 - Caratteristiche dei contatori. Art. 36 - Proprietà e regole inerenti i contatori. Art. 37 - Attivazione dei contatori. Art. 38 - Posa in opera, rimozione, spostamento e sostituzione del contatore. Art. 39 - Obblighi dell’utente inerenti la rilevazione dei consumi. Art. 40 - Attività di rilevazione dei consumi. Art. 41 - Misurazione dei consumi dell’acqua di utenze facenti parte di stabili condominiali ed utenze condominiali con contatore generale. Art. 42 - Verifica metrica e funzionamento irregolare del contatore. Art. 43 - Politiche di risparmio energetico e razionalizzazione dell’uso della risorsa idrica. Art. 44 - Sopralluoghi e verifiche degli impianti idrici interni alla proprietà privata. Art. 45 - Danni e manomissioni agli apparecchi di misurazione. Art. 46 - Quota altimetrica di erogazione. Art. 47 - Fasce di consumo e tariffe. Art. 48 - Fatturazione. Art. 49 - Informazioni contenute nella fatturazione inviata all’utente. Art. 50 - Pagamento effettuato in ritardo e morosità. Art. 51 - Divieti. Art. 52 - Prelievi abusivi dalle utenze pubbliche. Art. 53 - Servizio di trasporto dell’acqua a mezzo di autobotte. Art. 54 - Infrazioni alle norme del Regolamento e sanzioni. Art. 55 - Modifiche delle tariffe e degli articoli del Regolamento. Art. 56 - Norme transitorie e finali. Art. 57 - Decorrenza del Regolamento e normativa contrattuale. Tabella 1 - Contratti di fornitura idrica: fasce di consumo e tariffe. Tabella 2 - Nuovi contratti, voltura ordinaria e modifica delle condizioni contrattuali. Tabella 3 - Sanzioni e servizi straordinari. pagina 32 di 32