Allegato - Comune di Sant`Angelo all`Esca
Transcript
Allegato - Comune di Sant`Angelo all`Esca
Codice della Strada COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – SANT'ANGELO ALL'ESCA – AVCircolazione Stradale – Aprile 2012 Guida Accompagnata in vigore dal 21 Aprile 2012 GUIDA ACCOMPAGNATA: La pratica deve essere presentata direttamente dall’intestatario esibendo all’atto della domanda un documento di identità in corso di validità, ovvero da persona delegata (delega in duplice copia sottoscritta dal delegante allegando copia del documento di identità in corso di validità) , ovvero da titolare e/o dipendente di scuola guida. Dal 21.04.2012, è consentito esercitarsi alla guida di autoveicoli, con il nuovo istituto della guida accompagnata ai minorenni che: • • • • Abbiano compiuto 17 anni; Siano in possesso della patente A1; Siano in possesso di autorizzazione rilasciata dal competente UMC a seguito corso pratico di guida presso un’autoscuola, con istruttore abilitato e autorizzato; Siano accompagnati da titolare di patente di guida indicato nell’autorizzazione. Domanda • La richiesta di autorizzazione alla guida accompagnata, redatta su apposito modello, in allegato, deve essere presentata ad un UMC, firmata dal minore e dal genitore o dal legale rappresentante. Alla domanda debbono essere allegate: • • • • • Attestazione di versamento di importo di 9,00 € sul c/c postale n. 9001; Attestazione di versamento postale di importo di 29,24 € sul c/c n. 4028; Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di genitore ovvero di legale rappresentante del minore, redatta su apposito modello, corredata da fotocopia del documento di identità del dichiarante; Qualora il minore sia mutilato o minorato, certificazione della CML (Commissione Medico Locale) attestante la sussistenza dei requisiti psicofisici e recante l’indicazione degli adattamenti necessari sul veicolo; Fotocopia della patente A1 posseduta dal minore. Verrà rilasciata una ricevuta che avrà validità sino al compimento dei 18 anni ovvero fino alla data di validità della patente posseduta. Tale ricevuta consente al minore solo di svolgere un corso di formazione propedeutico, presso un’autoscuola. Pertanto potrà esercitarsi solo su di un veicolo dell’autoscuola e con un istruttore da questa dipendente. Il corso prevede almeno 10 ore effettive di guida di cui almeno 4 ore in autostrada o su strade extraurbane e due ore in condizione di visione notturna. Il corso di formazione si conclude con il rilascio al minore, da parte dell’autoscuola, di un attestato di frequenza, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida. Il corso vale anche ai fini delle esercitazioni di guida par la patente di categoria B. Completata la fase propedeutica, è possibile richiedere il rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi. L’autorizzazione alla guida accompagnata è rilasciata dall’UMC su apposito modello, a seguito della presentazione di: • • • • • Attestato di frequenza del corso di formazione, rilasciato dall’autoscuola o dal centro di istruzione; Designazione degli accompagnatori, redatta su apposito modello (il limite di età dell'accompagnatore è 65 anni, sia con veicoli con doppi comandi sia senza); Contiene gli adattamenti del veicolo, se prescritti; Consente al minore di esercitarsi alla guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati (il limite di età dell'accompagnatore è 65 anni, sia con veicoli con doppi comandi sia senza); Ha validità analoga a quella della ricevuta per la formazione. L’autorizzazione alla guida accompagnata non può essere rilasciata qualora la patente posseduta dal minore non sia valida o sulla stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida. L’autoveicolo sul quale può essere esercitata la guida accompagnata deve rispondere ai seguenti requisiti: • • • Massa complessiva fino a 3,5 t; Potenza specifica, riferita alla tara, fino a 55 Kw/t e , se di categoria M1, potenza massima fino a 70 Kw; Munito nella parte anteriore e posteriore di apposito contrassegno recante le lettere “GA”, di colore nero su fondo giallo retroriflettente. Il minore è soggetto alle limitazioni di guida previste per i neopatentati di categoria B (art. 117 CdS) S A N Z I O N I NORMA VIOLATA SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE Art.115/1 septies e art.122/8 389,00 Fermo veicolo per tre mesi Sanzione edittale da € 389,00 a € 1.559,00 – Pagamento oltre 60 gg. € 779,50 MINORE AUTORIZZATO ALLA GUIDA SENZA ACCOMPAGNATORE In qualità di genitore ( o tutore) del minore che ha compiuto 17 anni, identificato come____________ non impediva che il medesimo in:____________________________________________________ Commettesse la seguente violazione. Il minore, munito di patente A1 e autorizzato alla guida accompagnata di autoveicoli fino alla m.c. di 3,5t, conduceva il veicolo sopra indicato: • Senza avere a fianco l’accompagnatore prescritto ( indicato nell’autorizzazione o istruttore); • Con accompagnatore munito di patente sospesa o revocata. Il veicolo di cui viene trattenuto il documento di circolazione è sottoposto a fermo amministrativo è affidato a_______________________________( generalità del custode ) che lo custodirà presso___________________________________. Note Operative: • Sul veicolo condotto da minore autorizzato ai sensi dell’art.115/1bis non può prendere posto altra persona che non sia l’accompagnatore, pena la sanzione amministrativa dell’art.122/8; • Per la procedura del fermo Amministrativo vedi art.214. Il minore non può avere l’affidamento del veicolo,; • Un soggetto già designato non può fungere da accompagnatore se in vigenza di autorizzazione, ha subito registrazioni di sospensioni o di revoca di patente vedi D.M. 11.11.2011 nr.213 art.6/3; • Il minore autorizzato alla guida accompagnata ai fini di esercitazione, in caso di inosservanza delle disposizioni autorizzatorie, si considera non autorizzato: E’ il caso ad es. di accompagnatore assente o munito munito di patente B da meno di 10 anni o di guida di autoveicolo di oltre 3,5t, o con rimorchio o con potenza superiore ai limiti dell’art.117/2bis ( potenza specifica non superiore a 55 Kw/t o di veicoli di categoria M1, potenza assoluta non superiore a 70 KW), in questi casi ricorre la guida con patente di categoria diversa ( art.125) Il minore non autorizzato è soggetto alle disposizioni dei pertinenti commi degli artt.115,116 e 125. NORMA VIOLATA SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE Art.115/1 Quater e art.122/9 78,00 Fermo veicolo per 30 giorni Sanzione edittale da € 78,00 a € 311,00 – Pagamento oltre 60 gg. € 155,50 MINORE AUTORIZZATO ALLA GUIDA DI AUTOVEICOLI In qualità di genitore ( o tutore) del minore che ha compiuto 17 anni, identificato come____________ non impediva che il medesimo in:____________________________________________________ Commettesse la seguente violazione. Il minore, munito di patente A1 e autorizzato alla guida accompagnata di autoveicoli fino alla m.c. di 3,5t, conduceva il veicolo sopra indicato: • Trasportando a bordo altra persona diversa dall’accompagnatore; • Omettendo di apporre il contrassegno esterno recante le lettere “GA”. Il veicolo di cui viene trattenuto il documento di circolazione è sottoposto a fermo amministrativo è affidato a_______________________________( generalità del custode ) che lo custodirà presso___________________________________. Note Operative:Sul veicolo condotto da minore autorizzato ai sensi dell’art.115/1bis non può prendere posto altra persona che non sia l’accompagnatore, pena la sanzione amministrativa dell’art.122/8. A tal fine l’atto autorizzativi riporta le generalità delle persone idonee a fungere da accompagnatori:Può essere accompagnatore anche un istruttore di scuola guida, se l’esercitazione avviene con veicolo dell’autoscuola. Il minore può guidare anche durante il corso di formazione presso un’autoscuola esibendo la ricevuta di avvenuta richiesta di autorizzazione e la patente di cui è titolare ( pena l’applicazione dell’art.180/1-7; • Per la procedura del fermo Amministrativo vedi art.214. Il minore non può avere l’affidamento del veicolo,; • Un soggetto già designato non può fungere da accompagnatore se in vigenza di autorizzazione, ha subito registrazioni di sospensioni o di revoca di patente vedi D.M. 11.11.2011 nr.213 art.6/3; • Il minore autorizzato alla guida accompagnata ai fini di esercitazione, in caso di inosservanza delle disposizioni autorizzatorie, si considera non autorizzato: E’ il caso ad es. di accompagnatore assente o munito munito di patente B da meno di 10 anni o di guida di autoveicolo di oltre 3,5t, o con rimorchio o con potenza superiore ai limiti dell’art.117/2bis ( potenza specifica non superiore a 55 Kw/t o di veicoli di categoria M1, potenza assoluta non superiore a 70 KW), in questi casi ricorre la guida con patente di categoria diversa ( art.125) Il minore non autorizzato è soggetto alle disposizioni dei pertinenti commi degli artt.115,116 e 125. Si allega: • Allegato 1 – Istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata; • Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà; • Allegato 3 – Ricevuta dell’istanza di autorizzazione alla guida accompagnata; • Allegato 4 – Programma del corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata; • Allegato 7 – Designazione degli accompagnatori per la guida accompagnata; • Allegato 8 – Autorizzazione alla guida accompagnata; • Contrassegno anteriore; • Allegato 9 – Contrassegno posteriore