Lettera nuove disposizioni su riconoscimento qualifica di
Transcript
Lettera nuove disposizioni su riconoscimento qualifica di
Città di Nichelino Provincia di Torino *** AREA TERRITORIO Servizio Commercio e Polizia Amministrativa Ufficio Commercio AOO c_f889 Registro ufficiale Prot. n. 37738 del 06.09.2010 Titolo VIII Cat V Classe ... Fasc. ... Nichelino, 6 Settembre 2010 Ai Sigg. Operatori esercenti l’attività di ACCONCIATURA di Nichelino e p.c. ASCOM CONFCOMMERCIO Associazione Commercio, Turismo e Servizi Via Cavour n. 6 - 10024 Moncalieri (TO) Alla c.a. del Sig. ANGILERI Matteo (fax: 011/6407256) CONFESERCENTI Piazza Caduti n. 3 - 10024 Moncalieri (TO) Alla c.a. del Sig. CARBUTTO Mauro (fax Moncalieri: 011/6405285 fax Rivoli: 0119575132) ACEAN Associazione Commercianti Esercenti Artigiani di Nichelino Via Torino n. 188 - 10042 Nichelino (TO) Alla c.a. del Sig. MILANO Bruno (fax: 011/623893) Al Comando di Polizia Municipale Settore Annona SEDE ______________________________________ OGGETTO: Disciplina dell’attività di acconciatore. Abilitazione professionale di acconciatore. Precisazioni in merito alle leggi 161/1963 e 174/2005. Piazza di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino (To) – Tel. 011/6819.1 – Fax 011/6819.572– P.Iva 01131720011 www.comune.nichelino.to.it - email: [email protected] In riferimento alla legge 161/1963 e alla successiva legge 174/2005 che hanno disciplinato il percorso professionale e lavorativo per l’acquisizione dell’abilitazione professionale di acconciatore, la presente comunicazione viene inviata alle SS.LL. per opportuna conoscenza, al fine di individuare in modo preciso i termini di avvio di applicazione della nuova normativa (legge 174/2005) e di definire il periodo transitorio entro il quale sia ancora possibile acquisire l’abilitazione professionale di acconciatore secondo le modalità indicate dalla precedente legge 161/196. In particolare: la legge 161/1963 stabiliva che la qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l’autorizzazione e dall’eventuale direttore d’azienda se costui sia già stato titolare di esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane, ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale e qualificata presso un’impresa di barbiere o di parrucchiere in qualità di dipendente o collaboratore. L’accertamento di questa ultima condizione spetta alla Commissione provinciale per l’artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l’effettività del precedente esercizio professionale qualificato. La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione. la legge 174/2005 ha introdotto molte novità relativamente all’attività di acconciatore. L’art. 3 introduce e sancisce l’obbligo di conseguire l’abilitazione professionale previo superamento di apposito esame tecnico-pratico, al fine di esercitare l’attività di acconciatore. L’itinerario formativo prevede appositi corsi di qualificazione e specializzazione professionale, nonché periodi di inserimento lavorativo qualificato in imprese di acconciatura, valorizzando le esperienze professionali svolte in azienda e riconoscendo, in tale ottica, il ruolo didattico proprio delle imprese qualificate del settore. Tali itinerari prevedono due soluzioni alternative: a) svolgimento di un corso di qualificazione professionale della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico, ovvero da un periodo di inserimento lavorativo della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni; b) effettuazione di un periodo della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e svolgimento di un apposito corso di formazione teorica (che può essere frequentato anche contemporaneamente ad un rapporto di lavoro); il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legislazione vigente e secondo la durata prevista dal contratto nazionale di categoria. Alla luce delle suddette disposizioni legislative, nel periodo transitorio vigente, sono individuate le seguenti due date: 31 gennaio 2009: tutti i rapporti di lavoro o percorsi formativi avviati prima di tale data sono valutati secondo quanto previsto dalla legge 161/1963. I percorsi lavorativi o formativi iniziati dopo tale data sono accertati in base al nuovo percorso della legge 174/2005. Piazza di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino (To) – Tel. 011/6819.1 – Fax 011/6819.572– P.Iva 01131720011 www.comune.nichelino.to.it - email: [email protected] 31 gennaio 2011: è il termine ultimo entro il quale i soggetti che rientrino ancora nell’applicazione del percorso disciplinato dalla precedente legge 161/1963 devono presentare domanda alla Commissione Provinciale per l’Artigianato per il riconoscimento dell’abilitazione professionale. Tale termine è stato individuato in considerazione del fatto che consente a tutti i soggetti che entro il 31/01/2009 abbiano iniziato il percorso di acquisizione della qualifica di concludere il periodo lavorativo minimo richiesto ai sensi della citata legge 161/1963. Si precisa, altresì, che i soggetti che hanno iniziato e maturato il periodo minimo richiesto dalla legge 161/1963 per l’acquisizione del requisito professionale, e che, al momento della richiesta di accertamento indirizzata alla Commissione Provinciale per l’Artigianato non hanno in atto alcun rapporto di lavoro, né risultino dipendenti alla data del 31/01/2009 (soggetti che hanno prestato attività lavorativa in qualità di dipendente qualificato nel periodo 1995-1998 e che non erano pertanto dipendenti alla data del 31/01/2009, né lo sono tuttora) hanno diritto all’accertamento del requisito professionale sulla base della normativa vigente al momento in cui il relativo percorso formativo ha avuto inizio, indipendentemente dal fatto che al momento della richiesta il rapporto di lavoro sia ancora in atto o meno. Il periodo di lavoro da valutare può essersi svolto e concluso non solo al momento dell’accertamento bensì anche prima della data del 31/01/2009. In ogni caso, si ribadisce che resta fermo il termine del 31/01/2011: entro tale data tutti i soggetti che rientrano ancora nell’applicazione della legge 161/1963 come sopra precisato, sono tenuti a presentare la domanda per l’accertamento dei requisiti. Dopo tale data (31/01/2011) l’accertamento del requisito professionale è valutato unicamente sulla base della legge 174/2005, indipendentemente dal momento in cui il percorso di acquisizione dell’abilitazione professionale abbia avuto inizio. Ciò significa che tutti i soggetti in possesso dei requisiti per ottenere il riconoscimento dell’abilitazione professionale secondo il percorso previsto dalla legge 161/1963 sono tenuti ad effettuare la domanda entro il 31/01/2011. Rientrano in questa casistica: soggetti che abbiano in atto un rapporto di lavoro in qualità di dipendente qualificato presso imprese di acconciatura e che siano stati assunti entro il 31/01/2009; soggetti che in passato abbiano prestato attività lavorativa qualificata per un periodo superiore ai due anni, con assunzione entro il termine del 31/01/2009, anche se tale rapporto al momento della richiesta di accertamento si è concluso. Piazza di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino (To) – Tel. 011/6819.1 – Fax 011/6819.572– P.Iva 01131720011 www.comune.nichelino.to.it - email: [email protected] Quindi, a seguito di dette disposizioni, si invitano le SS.LL. a divulgare tale notizia presso i propri dipendenti invitandoli a rivolgendosi, per informazioni ed eventuali chiarimenti, ai seguenti referenti: REGIONE PIEMONTE: Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro Guido Rondelli: tel. 011.432.2497 fax 011.432.4702 [email protected] Direzione Attività produttive Alessandra Magnino: tel. 011.432.3980 fax 011.432.5170 [email protected] Distinti saluti. IL CAPO SERVIZIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA Dr.ssa Gloria Ghibaudo _______________________________ IL DIRIGENTE Comandante P.M. Dr. Rino Pagin _______________________________ RP/GG/amp Piazza di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino (To) – Tel. 011/6819.1 – Fax 011/6819.572– P.Iva 01131720011 www.comune.nichelino.to.it - email: [email protected]