Resoconto Legge Stabilità 2015 in materia trasporto
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Resoconto Legge Stabilità 2015 in materia trasporto
Avv. Carlo Fiumanò - Patrocinante in Cassazione Avv. Simona Bilardi Avv. Maria Teresa Rennis Avv. Emanuela Valentini Avv. Irene Truisi Avv. Monica Santini Avv. Elvira Pagano Dott.ssa Chiara Barbera Dott. Francesco Fiumanò Pistoia, 12 gennaio 2015 Legge di stabilità 2015: una sintesi delle novità in materia di autotrasporto per conto di terzi. La Legge n. 190 del 23.12.2014 (cd. “Legge di Stabilità 2015”), pubblicata sul Supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29.12.2014, contiene, tra le numerose novità, importanti disposizioni direttamente interessanti il settore dell’autotrasporto per conto di terzi. Scopo del presente parere è fornire una analisi generale del contenuto di detta Legge che, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, dispiega i propri effetti innovativi su tutta la “filiera” (committente, vettore e sub-vettore). Riformulazione ed ampliamento delle definizioni di “Vettore” e “Committente”, formulazione ex novo di quella di “Sub-vettore”, disciplina espressa dell’istituto della sub-vezione, stanziamento di finanziamenti per 250 milioni di euro, conferma del rimborso delle accise sul gasolio fino al 2018 (ad eccezione dei veicoli Euro 0 o inferiori), introduzione di una nuova forma di responsabilità solidale, previsione di un sistema di libera determinazione del corrispettivo del trasporto, modifica dei requisiti per l’idoneità finanziaria, nuovo obbligo di negoziazione assistita per le controversie legate a contratti di trasporto: queste le principali novità della Legge di Stabilità del 2015. Nella disamina si ritiene opportuno seguire l’ordine dei commi dello stesso art. 1 della legge n. 190 del 23.12.2014. In calce al presente Parere si riporta infine il testo dei commi dell’art. 1 L. n. 190 del 23.12.2014 interessanti il settore dei trasporti, con un link diretto al testo della Legge di Website: www.studiolegalefmp.it E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Corso Gramsci, 54 Piazza S. Salvatore, 10 Via Ulpiano, 29 51100 – PISTOIA 55100 – LUCCA 00139 – ROMA Tel. 0573.976350 – Fax 0573.25885 Tel. 0583.469310 Tel. 06.6864755 Stabilità 2015 ed al disposto del Decreto Legislativo 286/2005 - nella versione revisionata. ***** Indice: I. Risorse per il settore dell’autotrasporto (co. 150 e 151). II. Rimborso accise (co. 233 e 234). III. Nuove norme e definizioni in materia di rapporti tra i soggetti della filiera del trasporto (co. 247). IV. Abrogazione della disciplina sui costi minimi d’esercizio (co. 248). V. Obbligo di negoziazione assistita o mediazione (comma 249). VI. Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio (comma 250). VII. Dimostrazione requisito idoneità finanziaria (comma 251). VIII. Appendice normativa. ***** I. 1. Risorse per il settore dell’autotrasporto (co. 150 e 151). L’art. 1, co. 150, autorizza una spesa per interventi a favore del settore dell’autotrasporto nei limiti di un tetto annuo di euro 250 milioni, a decorrere dal 2015. Sul piano attuativo detti fondi verranno smobilitati e ripartiti a seguito di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Tuttavia, “al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 150 è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione” (co. 151). ***** II. 3. Rimborso accise (co. 233 e 234). Con riferimento al recupero delle accise sul gasolio, l’art. 1 co. 233 esclude i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore dal credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147. Detta disposizione offre pertanto un motivo in più ai numerosi possessori di autoveicoli euro 0 o inferiori, i quali non potranno usufruire della compensazione, per acquistare mezzi meno inquinanti. Website: www.studiolegalefmp.it E.mail: [email protected] PEC: [email protected] 2 Il co. 234 poi, pospone l’applicazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente 4. del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, all’anno 2019. Dunque il taglio del 15% sui rimborsi, che avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dal 1 Gennaio 2015, sarà posticipato al 1 gennaio 2019. ***** III. Nuove norme e definizioni in materia di rapporti tra i soggetti della filiera del trasporto (co. 247) Il co. 247, oltre ad abolire la cd. “Scheda di trasporto”, modifica le definizioni di 5. Committente e Vettore, introducendo la definizione di sub-vettore e ridisciplinando il regime della sub-vezione, il tutto in funzione di un accorciamento della “filiera”. Sono ampliate le definizioni di “Vettore” e “Committente” di cui all’art. 2, co. 1, 6. del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286. Segnatamente: - “Vettore” è anche “l’impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce”; - “Committente” è anche “l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto”. 7. Il co. 247 disciplina altresì ex novo la figura del “Sub-vettore”, introducendo una nuova lettera e-bis all’art. 2, co. 1, del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, e definendolo come “l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore”. 8. Quanto alla disciplina della sub-vezione, si segnala l’introduzione di un nuovo art. 6-ter all’interno del d.lgs. 286/2005, ai sensi del quale: Website: www.studiolegalefmp.it E.mail: [email protected] PEC: [email protected] 3 - Comma 1: È possibile ricorrere alla sub-vezione solo ove ciò sia stato concordato dalle parti in sede di stipula del contratto o nel corso dell’esecuzione del medesimo: da ciò deriva che, in assenza di accordo tra committente e vettore, il secondo non potrà sub-vezionare a sua volta il trasporto. In caso di pattuizione di sub-vezione, il primo vettore assume “gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni” (trattasi di oneri attinenti alla verifica della regolarità sotto il profilo di adempimenti ad obblighi contributivi, retributivi e previdenziali da parte del sub-vettore). - Comma 2: In mancanza dell'accordo di sub-vezione, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vezione, il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. - Comma 3: Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto, pena la nullità del relativo contratto (e rimanendo comunque salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite). In caso di violazione del divieto di sub-vezione, il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in un eventuale giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta. Il primo sub-vettore che violi il divieto di sub-vezione rimane altresì responsabile con riferimento agli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del nuovo comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. - Comma 4: Tale comma introduce una eccezione al generale divieto di subvezione, da applicarsi alle imprese di trasporto che effettuano trasporti di Website: www.studiolegalefmp.it E.mail: [email protected] PEC: [email protected] 4 collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, nei casi in cui detto trasporto implichi la “rottura del carico”, ovvero lo scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi. 9. L’art. 1, co. 247, lett. c) della Legge di Stabilità 2015 abroga inoltre l’art. 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sopprimendo la “scheda di trasporto”, oltre a tutti i riferimenti alla medesima contenuti nel D. Lgs., e dunque gravando gli addetti del settore di un obbligo in meno. Detta disposizione, che ispirata a esigenze di semplificazione renderà più difficili i controlli, è stata seguita dalla circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. 300/A/9221/14/108/441, con la quale si chiarisce che, in assenza della scheda di trasporto, le “generalità del committente potranno essere desunte dalle istruzioni scritte che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del DLG n. 286/2005 devono continuare a trovarsi a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci in conto terzi. In mancanza di tali istruzioni, ferme restando le conseguenze sanzionatorie previste dallo stesso comma 4 del citato art. 7, le generalità del committente potranno essere richieste al vettore, ai sensi dell'art. 180, c. 8, CDS”. Viene ivi espressamente statuito che se il contratto di trasporto non è in forma scritta, non è più oggetto di sanzione il committente che non redige e consegna al vettore la dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori. La circolare ministeriale fa ad ogni modo salve le sanzioni per mancanza della scheda di trasporto applicate prima del 1° gennaio 2015, le quali restano comunque valide anche se non ancora notificate. ***** IV. Abrogazione della disciplina sui costi minimi d’esercizio (co. 248) 1 http://www.asaps.it/nuovo/downloads/files/2014-SERV_POLST%20(n_%2009221_del_31_12_2014L_23_12_2014_%20n__190).pdf Website: www.studiolegalefmp.it E.mail: [email protected] PEC: [email protected] 5 L’art. 1, comma 248, della Legge di Stabilità 2015, recependo la pronuncia della 10. Corte di Giustizia europea del 4 settembre 20142 in materia di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione Europea del sistema di tariffe minime di cui all’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008, apporta ingenti modifiche al disposto dell’art. in questione, comportando una abrogazione della disciplina dei “costi minimi” e promuovendo un regime di semplificazione e regolarizzazione della “filiera”. Comma 248, lettera a): vengono abrogati i commi 1, 2, 3 dell’art. 83-bis: viene 11. dunque meno, oltre all’ “Osservatorio sulle attività di autotrasporto” (ente peraltro già soppresso), anche il meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti all’autotrasportatore, in ragione dell’aumento dei costi del carburante. 12. Comma 248, lettera b): si ha una completa riformulazione dei commi dal 4 al 4-quinquies dell’art. 83-bis, l’aggiunta di un nuovo comma 4-sexies e la riformulazione del comma 5. Segnatamente: - Comma 4 art. 83-bis: Ribadisce l’autonomia contrattuale delle parti, le quali saranno libere di determinare e pattuire prezzi e condizioni, con il limite del necessario rispetto dei “principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”. La norma, che dunque sancisce un superamento del tanto criticato sistema dei “costi minimi di esercizio”, lascia tuttavia un alone di incertezza in merito al riferimento ai “principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”, espressione vaga e potenzialmente foriera di problematiche di natura applicativa. - Comma 4-bis: il trasporto può essere affidato esclusivamente a soggetti in regola con gli adempimenti di natura retributiva, previdenziale e assicurativa: in ragione di ciò, “il committente (o il vettore, in caso di sub-vezione) è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione (da parte del vettore o del sub-vettore) del documento di cui al comma 4-sexies”, e cioè un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (cd. “DURC”). E’ 2 http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0184&lang1=it&type=TXT&ancre= In particolare, la Corte di Giustizia Europea ha statuito che la normativa italiana non raggiunge l’obiettivo in modo coerente e sistematico poiché (i) non permette “al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza” e (ii) la stretta osservanza delle norme UE “può garantire effettivamente il livello di sicurezza stradale adeguato”. Website: www.studiolegalefmp.it E.mail: [email protected] PEC: [email protected] 6 necessario precisare altresì che detta verifica di regolarità contributiva del trasportatore diverrà sarà soggetta a telematizzazione a seguito dell’implementazione del comma 4-quater (sul quale v. infra). - Comma 4-ter: Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis (ovvero di cui al comma 4-quater, non appena esso verrà implementato) è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali subvettori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto. Detta responsabilità permane entro il limite temporale di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, e sono comunque esclusi gli eventuali obblighi per sanzioni amministrative (delle quali risponde solo il responsabile dell'inadempimento). Il committente che ha eseguito il pagamento può ad ogni modo esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato, secondo le regole generali. - Comma 4-quater: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 il Presidente del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi dovrà emanare apposita delibera con la quale si procederà alla telematizzazione dei meccanismi di verifica sulla regolarità del vettore, consentendo al committente di accertare l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al comma 4-bis all’interno di una apposita sezione del sito internet del Comitato Centrale per l’Albo. Sino all’emissione di detta delibera la verifica sulla regolarità verrà condotta attraverso il DURC, ai sensi del comma 4-bis. Come conseguenza dell’attuazione del comma 4-quater, il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, dovrà acquisire sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti le informazioni necessarie a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti, determinando una sorta di white list di trasportatori in regola cui il committente (o il primo vettore) potranno rivolgersi nella presunzione di star adempiendo agli obblighi di legge. Website: www.studiolegalefmp.it E.mail: [email protected] PEC: [email protected] 7 - Comma 4-quinquies: Qualora il committente non conduca le necessarie verifiche sul regolare adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi da parte del vettore, il co. 4-quinquies disciplina le conseguenze in capo al committente medesimo in caso di contratto di trasporto non scritto. La responsabilità del committente è, in tale ipotesi, aggravata, dovendo egli rispondere, oltre agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada. - Comma 4-sexies: In attesa della delibera del Comitato Centrale di cui al comma 4-quater, il committente o il primo vettore debbono, all’atto di conclusione del contratto, verificare la regolarità contributiva del trasportatore o del sub-vettore facendosi consegnare un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (cd. “DURC”). - Comma 5: Nel caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovrà essere adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, a patto che tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane. Comma 248, lettera c): Dispone l’abrogazione dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 13. dell’art. 83-bis, a seguito del profondo riassetto della disciplina conseguente alla riformulazione del nuovo co. 4 dell’art. 83-bis. Comma 248, lettera d): riformula il co. 14 dell’art. 83-bis. Più precisamente: 14. - Viene eliminata la sanzione nei casi di mancato rispetto dei “costi minimi” (ora abrogati); - Nei casi di mancato rispetto dei termini di pagamento (oltre i 90 giorni dalla data della fattura) si ha una sanzione, adesso di natura amministrativa pecuniaria, “pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a Website: www.studiolegalefmp.it E.mail: [email protected] PEC: [email protected] 8 1.000 euro”. Si ricorda che, ai sensi del co. 15 dell’art. 83-bis (rimasto immutato a seguito della Legge di Stabilità del 2015), le violazioni in questione sono constatate dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese (sebbene ad oggi non risulta siano state irrogate sanzioni). ***** V. 15. Obbligo di negoziazione assistita o mediazione (comma 249) Il comma 249 introduce un nuovo meccanismo di gestione di eventuali controversie connesse a contratti di trasporto, prevedendo l’obbligo di attivazione della procedura di negoziazione assistita di cui al decreto legge 132/2014, convertito con la Legge 162/2014 – il cosiddetto decreto sulla “degiurisdizionalizzazione”; detta negoziazione, dispone il comma esaminato, costituisce “condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto”. 16. Alle parti è comunque concessa la facoltà di esperire la procedura di negoziazione presso le associazioni di categoria a cui esse aderiscono. 17. Si segnala che l’obbligo di cui all’art. 1, comma 249, della Legge di Stabilità, non si applica all’azione diretta di cui all’art. 7-ter del D.Lgs. n. 286/2005. Dunque, nei casi in cui il subvettore che non abbia ricevuto il pagamento dal vettore/committente si rivalga direttamente sul committente originario per il pagamento di quanto dovuto, il subvettore potrà agire in giudizio senza previo esperimento dei meccanismi di negoziazione assistita. ***** VI. 18. Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio (comma 250). Il nuovo sistema introdotto dalla Legge di Stabilità del 2015 si basa, come già evidenziato, sulla autonomia delle parti nella determinazione del corrispettivo per il trasporto, nel rispetto dei presupposti di “adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”. 19. In ragione di tale linea seguita dal Legislatore, ed al fine di individuare comunque margini operativi di riferimento per il dispiegamento dell’autonomia delle parti, il comma 250, facendo salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, dispone che “il Ministero delle infrastrutture e dei Website: www.studiolegalefmp.it E.mail: [email protected] PEC: [email protected] 9 trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi”. Tali tabelle, che riprenderanno ad essere pubblicate sul sito web del Ministero, non avranno più – come in passato – carattere vincolante, ma saranno meramente indicative. ***** VII. Dimostrazione requisito idoneità finanziaria (comma 251). 20. Ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il comma 251 prevede che le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. 21. A partire dal terzo anno dette imprese non potranno più avvalersi dello strumento della polizza di responsabilità professionale, e la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria sarà ammessa esclusivamente: a) Con la modalità prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, e dunque attraverso i conti annuali dell’azienda, certificati da un revisore contabile o da altri soggetti debitamente riconosciuti ed indicati dal Legislatore; b) Oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. 22. Con riferimento alle polizze di assicurazione di responsabilità professionale già presentate alle competenti amministrazioni anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, esse rimangono valide ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria sino alla scadenza delle medesime, ma è escluso ogni meccanismo di rinnovo tacito o espresso. Successivamente a tale scadenza, tutte le Website: www.studiolegalefmp.it E.mail: [email protected] PEC: [email protected] 10 imprese dovranno pertanto dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le nuove modalità di cui al comma 251 della Legge di Stabilità. ***** VIII. Appendice normativa. - Il Decreto Legislativo 286/2005, nella versione revisionata, può essere consultato alla seguente pagina web: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;286. - La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre2014, n.300 - Supplemento Ordinario n. 99, è consultabile per intero alla pagina web: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg. - Di seguito si ritiene opportuno riportare i commi della Legge di Stabilità 2015 di diretto interesse per la materia dei trasporti. 150. É autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 151. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 150 é destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione. 233. A decorrere dal 1º gennaio 2015 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. Website: www.studiolegalefmp.it E.mail: [email protected] PEC: [email protected] 11 234. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2018». Conseguentemente l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2019. 247. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1: 1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»; 2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto»; 3) dopo la lettera e) é aggiunta la seguente: «e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore»; b) dopo l'articolo 6-bis è inserito il seguente: «Art. 6-ter. - (Disciplina della sub-vettura) – 1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità Website: www.studiolegalefmp.it E.mail: [email protected] PEC: [email protected] 12 del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. 2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. 3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto é nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, é tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. 4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, é concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico»; c) l'articolo 7-bis é abrogato e sono, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel medesimo decreto legislativo. 248. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati; b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 sono sostituiti dai seguenti: Website: www.studiolegalefmp.it E.mail: [email protected] PEC: [email protected] 13 «4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. 4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente é tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies. 4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater é obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. 4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore é effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore é assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti. 4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4- Website: www.studiolegalefmp.it E.mail: [email protected] PEC: [email protected] 14 quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito. 4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore é tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda é in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. 5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, é adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane»; c) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 sono abrogati; d) il comma 14 é sostituito dal seguente: «14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro». 249. Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per Website: www.studiolegalefmp.it E.mail: [email protected] PEC: [email protected] 15 l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. 250. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 248 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi. 251. Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria é ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o che sono state autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Website: www.studiolegalefmp.it E.mail: [email protected] PEC: [email protected] 16 Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo. Avv. Carlo Fiumanò Avv. Emanuela Valentini Dott. Francesco Fiumanò Website: www.studiolegalefmp.it E.mail: [email protected] PEC: [email protected] 17