Resoconto Legge Stabilità 2015 in materia trasporto

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Resoconto Legge Stabilità 2015 in materia trasporto
Avv. Carlo Fiumanò - Patrocinante in Cassazione
Avv. Simona Bilardi
Avv. Maria Teresa Rennis
Avv. Emanuela Valentini
Avv. Irene Truisi
Avv. Monica Santini
Avv. Elvira Pagano
Dott.ssa Chiara Barbera
Dott. Francesco Fiumanò
Pistoia, 12 gennaio 2015
Legge di stabilità 2015: una sintesi delle novità in materia di autotrasporto per conto
di terzi.
La Legge n. 190 del 23.12.2014 (cd. “Legge di Stabilità 2015”), pubblicata sul
Supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29.12.2014, contiene, tra
le numerose novità, importanti disposizioni direttamente interessanti il settore
dell’autotrasporto per conto di terzi.
Scopo del presente parere è fornire una analisi generale del contenuto di detta Legge
che, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, dispiega i propri effetti innovativi su tutta la
“filiera” (committente, vettore e sub-vettore).
Riformulazione ed ampliamento delle definizioni di “Vettore” e “Committente”,
formulazione ex novo di quella di “Sub-vettore”, disciplina espressa dell’istituto
della sub-vezione, stanziamento di finanziamenti per 250 milioni di euro, conferma
del rimborso delle accise sul gasolio fino al 2018 (ad eccezione dei veicoli Euro 0 o
inferiori), introduzione di una nuova forma di responsabilità solidale, previsione di
un sistema di libera determinazione del corrispettivo del trasporto, modifica dei
requisiti per l’idoneità finanziaria, nuovo obbligo di negoziazione assistita per le
controversie legate a contratti di trasporto: queste le principali novità della Legge di
Stabilità del 2015.
Nella disamina si ritiene opportuno seguire l’ordine dei commi dello stesso art. 1 della
legge n. 190 del 23.12.2014.
In calce al presente Parere si riporta infine il testo dei commi dell’art. 1 L. n. 190 del
23.12.2014 interessanti il settore dei trasporti, con un link diretto al testo della Legge di
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Stabilità 2015 ed al disposto del Decreto Legislativo 286/2005 - nella versione
revisionata.
*****
Indice:
I. Risorse per il settore dell’autotrasporto (co. 150 e 151).
II. Rimborso accise (co. 233 e 234).
III. Nuove norme e definizioni in materia di rapporti tra i soggetti della filiera del trasporto (co. 247).
IV. Abrogazione della disciplina sui costi minimi d’esercizio (co. 248).
V. Obbligo di negoziazione assistita o mediazione (comma 249).
VI. Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio (comma 250).
VII. Dimostrazione requisito idoneità finanziaria (comma 251).
VIII. Appendice normativa.
*****
I.
1.
Risorse per il settore dell’autotrasporto (co. 150 e 151).
L’art. 1, co. 150, autorizza una spesa per interventi a favore del settore
dell’autotrasporto nei limiti di un tetto annuo di euro 250 milioni, a decorrere dal 2015.
Sul piano attuativo detti fondi verranno smobilitati e ripartiti a seguito di decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
2.
Tuttavia, “al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema
dell'autotrasporto, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse di cui al
comma 150 è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare
processi di ristrutturazione e aggregazione” (co. 151).
*****
II.
3.
Rimborso accise (co. 233 e 234).
Con riferimento al recupero delle accise sul gasolio, l’art. 1 co. 233 esclude i
veicoli di categoria Euro 0 o inferiore dal credito d'imposta relativo all'agevolazione sul
gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27
dicembre 2013, n. 147. Detta disposizione offre pertanto un motivo in più ai numerosi
possessori di autoveicoli euro 0 o inferiori, i quali non potranno usufruire della
compensazione, per acquistare mezzi meno inquinanti.
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2
Il co. 234 poi, pospone l’applicazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente
4.
del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 21 marzo 2014, all’anno 2019. Dunque il taglio del 15% sui rimborsi, che avrebbe
dovuto trovare applicazione a partire dal 1 Gennaio 2015, sarà posticipato al 1 gennaio
2019.
*****
III.
Nuove norme e definizioni in materia di rapporti tra i soggetti della filiera del
trasporto (co. 247)
Il co. 247, oltre ad abolire la cd. “Scheda di trasporto”, modifica le definizioni di
5.
Committente e Vettore, introducendo la definizione di sub-vettore e ridisciplinando il
regime della sub-vezione, il tutto in funzione di un accorciamento della “filiera”.
Sono ampliate le definizioni di “Vettore” e “Committente” di cui all’art. 2, co. 1,
6.
del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286. Segnatamente:
-
“Vettore” è anche “l’impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a
una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel
caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento
cui aderisce”;
-
“Committente” è anche “l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che
stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e
lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto”.
7.
Il co. 247 disciplina altresì ex novo la figura del “Sub-vettore”, introducendo
una nuova lettera e-bis all’art. 2, co. 1, del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, e
definendolo come “l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero
l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto
internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore”.
8.
Quanto alla disciplina della sub-vezione, si segnala l’introduzione di un nuovo
art. 6-ter all’interno del d.lgs. 286/2005, ai sensi del quale:
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3
-
Comma 1: È possibile ricorrere alla sub-vezione solo ove ciò sia stato
concordato dalle parti in sede di stipula del contratto o nel corso dell’esecuzione
del medesimo: da ciò deriva che, in assenza di accordo tra committente e
vettore, il secondo non potrà sub-vezionare a sua volta il trasporto.
In caso di pattuizione di sub-vezione, il primo vettore assume “gli oneri e le
responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità
del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma
4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni” (trattasi di oneri attinenti alla verifica della regolarità sotto il
profilo di adempimenti ad obblighi contributivi, retributivi e previdenziali da
parte del sub-vettore).
- Comma 2: In mancanza dell'accordo di sub-vezione, in caso di affidamento da
parte del vettore di eventuale sub-vezione, il contratto può essere risolto per
inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le
prestazioni già eseguite.
- Comma 3: Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo
svolgimento della prestazione di trasporto, pena la nullità del relativo contratto
(e rimanendo comunque salvo il pagamento del compenso pattuito per le
prestazioni già eseguite).
In caso di violazione del divieto di sub-vezione, il sub-vettore successivo al
primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il
quale, in un eventuale giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura a semplice
richiesta.
Il primo sub-vettore che violi il divieto di sub-vezione rimane altresì
responsabile con riferimento agli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e
assicurativi, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del nuovo
comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni.
- Comma 4: Tale comma introduce una eccezione al generale divieto di subvezione, da applicarsi alle imprese di trasporto che effettuano trasporti di
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4
collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso
non superiore a 50 quintali, nei casi in cui detto trasporto implichi la “rottura del
carico”, ovvero lo scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il
successivo carico su altri mezzi.
9.
L’art. 1, co. 247, lett. c) della Legge di Stabilità 2015 abroga inoltre l’art. 7-bis
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sopprimendo la “scheda di trasporto”,
oltre a tutti i riferimenti alla medesima contenuti nel D. Lgs., e dunque gravando gli
addetti del settore di un obbligo in meno.
Detta disposizione, che ispirata a esigenze di semplificazione renderà più difficili i
controlli, è stata seguita dalla circolare del Ministero dell’Interno Prot. n.
300/A/9221/14/108/441, con la quale si chiarisce che, in assenza della scheda di
trasporto, le “generalità del committente potranno essere desunte dalle istruzioni scritte
che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del DLG n. 286/2005 devono continuare a trovarsi a
bordo del veicolo adibito al trasporto di merci in conto terzi. In mancanza di tali
istruzioni, ferme restando le conseguenze sanzionatorie previste dallo stesso comma 4
del citato art.
7, le generalità del committente potranno essere richieste al vettore, ai sensi dell'art.
180, c. 8, CDS”.
Viene ivi espressamente statuito che se il contratto di trasporto non è in forma scritta,
non è più oggetto di sanzione il committente che non redige e consegna al vettore la
dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di
altra
documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli
autotrasportatori.
La circolare ministeriale fa ad ogni modo salve le sanzioni per mancanza della scheda di
trasporto applicate prima del 1° gennaio 2015, le quali restano comunque valide anche
se non ancora notificate.
*****
IV.
Abrogazione della disciplina sui costi minimi d’esercizio (co. 248)
1
http://www.asaps.it/nuovo/downloads/files/2014-SERV_POLST%20(n_%2009221_del_31_12_2014L_23_12_2014_%20n__190).pdf
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5
L’art. 1, comma 248, della Legge di Stabilità 2015, recependo la pronuncia della
10.
Corte di Giustizia europea del 4 settembre 20142 in materia di incompatibilità con
l’ordinamento dell’Unione Europea del sistema di tariffe minime di cui all’art. 83-bis
del D.L. n. 112/2008, apporta ingenti modifiche al disposto dell’art. in questione,
comportando una abrogazione della disciplina dei “costi minimi” e promuovendo un
regime di semplificazione e regolarizzazione della “filiera”.
Comma 248, lettera a): vengono abrogati i commi 1, 2, 3 dell’art. 83-bis: viene
11.
dunque meno, oltre all’ “Osservatorio sulle attività di autotrasporto” (ente peraltro già
soppresso),
anche
il
meccanismo
di
adeguamento
dei
corrispettivi
dovuti
all’autotrasportatore, in ragione dell’aumento dei costi del carburante.
12.
Comma 248, lettera b): si ha una completa riformulazione dei commi dal 4 al
4-quinquies dell’art. 83-bis, l’aggiunta di un nuovo comma 4-sexies e la riformulazione
del comma 5. Segnatamente:
-
Comma 4 art. 83-bis: Ribadisce l’autonomia contrattuale delle parti, le quali
saranno libere di determinare e pattuire prezzi e condizioni, con il limite del
necessario rispetto dei “principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale
e sociale”. La norma, che dunque sancisce un superamento del tanto criticato
sistema dei “costi minimi di esercizio”, lascia tuttavia un alone di incertezza in
merito al riferimento ai “principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale
e sociale”, espressione vaga e potenzialmente foriera di problematiche di natura
applicativa.
-
Comma 4-bis: il trasporto può essere affidato esclusivamente a soggetti in
regola con gli adempimenti di natura retributiva, previdenziale e assicurativa: in
ragione di ciò, “il committente (o il vettore, in caso di sub-vezione) è tenuto a
verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità
mediante acquisizione (da parte del vettore o del sub-vettore) del documento di
cui al comma 4-sexies”, e cioè un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali,
di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini
del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (cd. “DURC”). E’
2
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0184&lang1=it&type=TXT&ancre= In particolare,
la Corte di Giustizia Europea ha statuito che la normativa italiana non raggiunge l’obiettivo in modo
coerente e sistematico poiché (i) non permette “al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi
inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di
sicurezza” e (ii) la stretta osservanza delle norme UE “può garantire effettivamente il livello di sicurezza
stradale adeguato”.
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6
necessario precisare altresì che detta verifica di regolarità contributiva del
trasportatore
diverrà
sarà
soggetta
a
telematizzazione
a
seguito
dell’implementazione del comma 4-quater (sul quale v. infra).
-
Comma 4-ter: Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis
(ovvero di cui al comma 4-quater, non appena esso verrà implementato) è
obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali subvettori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi
previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente
alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto. Detta
responsabilità permane entro il limite temporale di un anno dalla cessazione del
contratto di trasporto, e sono comunque esclusi gli eventuali obblighi per
sanzioni
amministrative
(delle
quali
risponde
solo
il
responsabile
dell'inadempimento). Il committente che ha eseguito il pagamento può ad ogni
modo esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato, secondo le
regole generali.
-
Comma 4-quater: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di
Stabilità 2015 il Presidente del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di
terzi dovrà emanare apposita delibera con la quale si procederà alla
telematizzazione dei meccanismi di verifica sulla regolarità del vettore,
consentendo al committente di accertare l’avvenuto adempimento degli obblighi
di cui al comma 4-bis all’interno di una apposita sezione del sito internet del
Comitato Centrale per l’Albo. Sino all’emissione di detta delibera la verifica
sulla regolarità verrà condotta attraverso il DURC, ai sensi del comma 4-bis.
Come conseguenza dell’attuazione del comma 4-quater, il medesimo Comitato
centrale, previa opportuna intesa, dovrà acquisire sistematicamente in via
elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti le informazioni
necessarie a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti, determinando
una sorta di white list di trasportatori in regola cui il committente (o il primo
vettore) potranno rivolgersi nella presunzione di star adempiendo agli obblighi
di legge.
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7
-
Comma 4-quinquies: Qualora il committente non conduca le necessarie
verifiche sul regolare adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e
assicurativi da parte del vettore, il co. 4-quinquies disciplina le conseguenze in
capo al committente medesimo in caso di contratto di trasporto non scritto. La
responsabilità del committente è, in tale ipotesi, aggravata, dovendo egli
rispondere, oltre agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, anche gli oneri
relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della
strada.
-
Comma 4-sexies: In attesa della delibera del Comitato Centrale di cui al comma
4-quater, il committente o il primo vettore debbono, all’atto di conclusione del
contratto, verificare la regolarità contributiva del trasportatore o del sub-vettore
facendosi consegnare un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data
non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del
versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (cd. “DURC”).
-
Comma 5: Nel caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni di trasporto da
effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del
corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per
l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovrà essere adeguata sulla base delle
variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, a patto che tali
variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento
della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.
Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe
autostradali italiane.
Comma 248, lettera c): Dispone l’abrogazione dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16
13.
dell’art. 83-bis, a seguito del profondo riassetto della disciplina conseguente alla
riformulazione del nuovo co. 4 dell’art. 83-bis.
Comma 248, lettera d): riformula il co. 14 dell’art. 83-bis. Più precisamente:
14.
-
Viene eliminata la sanzione nei casi di mancato rispetto dei “costi minimi” (ora
abrogati);
-
Nei casi di mancato rispetto dei termini di pagamento (oltre i 90 giorni dalla data
della fattura) si ha una sanzione, adesso di natura amministrativa pecuniaria,
“pari
al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a
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8
1.000 euro”. Si ricorda che, ai sensi del co. 15 dell’art. 83-bis (rimasto immutato
a seguito della Legge di Stabilità del 2015), le violazioni in questione sono
constatate dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate in occasione dei
controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese (sebbene ad oggi non
risulta siano state irrogate sanzioni).
*****
V.
15.
Obbligo di negoziazione assistita o mediazione (comma 249)
Il comma 249 introduce un nuovo meccanismo di gestione di eventuali
controversie connesse a contratti di trasporto, prevedendo l’obbligo di attivazione della
procedura di negoziazione assistita di cui al decreto legge 132/2014, convertito con la
Legge 162/2014 – il cosiddetto decreto sulla “degiurisdizionalizzazione”; detta
negoziazione, dispone il comma esaminato, costituisce “condizione dell'esercizio in
giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o
di sub-trasporto”.
16.
Alle parti è comunque concessa la facoltà di esperire la procedura di
negoziazione presso le associazioni di categoria a cui esse aderiscono.
17.
Si segnala che l’obbligo di cui all’art. 1, comma 249, della Legge di Stabilità,
non si applica all’azione diretta di cui all’art. 7-ter del D.Lgs. n. 286/2005. Dunque, nei
casi in cui il subvettore che non abbia ricevuto il pagamento dal vettore/committente si
rivalga direttamente sul committente originario per il pagamento di quanto dovuto, il
subvettore potrà agire in giudizio senza previo esperimento dei meccanismi di
negoziazione assistita.
*****
VI.
18.
Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio (comma 250).
Il nuovo sistema introdotto dalla Legge di Stabilità del 2015 si basa, come già
evidenziato, sulla autonomia delle parti nella determinazione del corrispettivo per il
trasporto, nel rispetto dei presupposti di “adeguatezza in materia di sicurezza stradale e
sociale”.
19.
In ragione di tale linea seguita dal Legislatore, ed al fine di individuare
comunque margini operativi di riferimento per il dispiegamento dell’autonomia delle
parti, il comma 250, facendo salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, dispone che “il Ministero delle infrastrutture e dei
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9
trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero
dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e
aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio
dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi”. Tali tabelle, che riprenderanno ad
essere pubblicate sul sito web del Ministero, non avranno più – come in passato –
carattere vincolante, ma saranno meramente indicative.
*****
VII. Dimostrazione requisito idoneità finanziaria (comma 251).
20.
Ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il comma 251 prevede che
le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità
2015, presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di
trasportatore su strada, hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria,
anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai
primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione di
cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009.
21.
A partire dal terzo anno dette imprese non potranno più avvalersi dello
strumento della polizza di responsabilità professionale, e la dimostrazione del requisito
dell'idoneità finanziaria sarà ammessa esclusivamente:
a) Con la modalità prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del
Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, e dunque
attraverso i conti annuali dell’azienda, certificati da un revisore contabile o da
altri soggetti debitamente riconosciuti ed indicati dal Legislatore;
b) Oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa.
22.
Con riferimento alle polizze di assicurazione di responsabilità professionale già
presentate alle competenti amministrazioni anteriormente alla data di entrata in vigore
della Legge di Stabilità 2015, esse rimangono valide ai fini della dimostrazione del
requisito dell'idoneità finanziaria sino alla scadenza delle medesime, ma è escluso ogni
meccanismo di rinnovo tacito o espresso. Successivamente a tale scadenza, tutte le
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10
imprese
dovranno
pertanto
dimostrare
il
requisito
dell'idoneità
finanziaria
esclusivamente con le nuove modalità di cui al comma 251 della Legge di Stabilità.
*****
VIII. Appendice normativa.
-
Il Decreto Legislativo 286/2005, nella versione revisionata, può essere consultato alla
seguente pagina web:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;286.
-
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 29 dicembre2014, n.300 - Supplemento Ordinario n. 99, è consultabile per
intero alla pagina web:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg.
-
Di seguito si ritiene opportuno riportare i commi della Legge di Stabilità 2015 di diretto
interesse per la materia dei trasporti.
150. É autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per
interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono ripartite con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
151. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto,
una quota non superiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 150 é destinata
alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di
ristrutturazione e aggregazione.
233. A decorrere dal 1º gennaio 2015 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul
gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge
27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
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11
234. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per
l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2018».
Conseguentemente l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a
decorrere dal 1º gennaio 2019.
247. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1)
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera vettore
anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa,
aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua
prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»;
2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera committente
anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge
servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari
all'affidamento del trasporto»;
3) dopo la lettera e) é aggiunta la seguente:
«e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero
l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto
internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore»;
b) dopo l'articolo 6-bis è inserito il seguente:
«Art. 6-ter. - (Disciplina della sub-vettura) –
1.
Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di
sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel
corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli
oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità
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del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter
dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
2.
In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del
vettore di eventuale sub-vettura il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto
salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.
3.
Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della
prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto é
nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In
tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già
previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, é tenuto a esibire la
propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi
fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento
della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica
della regolarità, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter
dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
4.
All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante
raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50
quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci
dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, é concessa la
facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di
uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico»;
c)
l'articolo 7-bis é abrogato e sono, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti
alla scheda di trasporto contenuti nel medesimo decreto legislativo.
248. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 sono sostituiti dai seguenti:
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«4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e
le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi
di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con
l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente é
tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità
mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il
committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.
4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al
comma 4-quater é obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli
eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di
trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi
previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle
prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso
qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile
dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare
l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore é effettuata limitatamente ai requisiti e
ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del
Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera
di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore é assolta dal committente
mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato
centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del
vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il
medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in
via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria
a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.
4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il
committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-
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quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi
all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di
trasporto per suo conto eseguito.
4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore é tenuto a fornire al
committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a
tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda é in regola ai fini del versamento dei
contributi assicurativi e previdenziali.
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in
un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al
costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle
prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, é adeguata
sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali
variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della
sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale
adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe
autostradali italiane»;
c) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 sono abrogati;
d) il comma 14 é sostituito dal seguente:
«14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque
non inferiore a 1.000 euro».
249. Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una
controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del
procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le
parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di
categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera
comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per
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l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286.
250. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
come da ultimo sostituito dal comma 248 del presente articolo, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente
dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione,
pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di
esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.
251. Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di
trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità
finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale,
limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data
dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. A decorrere dal terzo anno di
esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria é
ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a),
del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, oppure a mezzo
di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle
competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di
autorizzazione o che sono state autorizzate all'esercizio della professione di
trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge
ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria, sono valide fino alla
scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo.
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Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito
dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo.
Avv. Carlo Fiumanò
Avv. Emanuela Valentini
Dott. Francesco Fiumanò
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