Guida sull`autoriparazione vers. 2.0 - CCIAA Palermo

Transcript

Guida sull`autoriparazione vers. 2.0 - CCIAA Palermo
Registro delle Imprese di Palermo
Guida sull’autoriparazione
vers.2.0
ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELL’AUTORIPARAZIONE
Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per
qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la legge 122/92 e s.m.i. disciplina l’attività di
manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori,
macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito
denominata “attività di autoriparazione”.
Dal 5 gennaio 2013 l'attività di autoriparazione, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 11
dicembre 2012, n. 224, modificativa dell’art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, si suddivide in tre
sezioni e non più in quattro: a) meccatronica, b) carrozzeria, c) gommista.
Le precedenti due sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto, divenute anacronistiche con
riferimento all’attuale sviluppo tecnologico del settore, sono state accorpate nell'unica sezione
denominata meccatronica.
Rientrano nell’attività di autoriparazione:
•
tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche
particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al paragrafo precedente;
•
l’installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi;
•
le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di
autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano con carattere strumentale o accessorio
attività di autoriparazione e ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga
attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (cosiddette officine o strutture interne).
Non rientrano nell’attività di autoriparazione:
•
le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro
dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento e gli interventi di
ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni caso essere effettuate nel
rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’inquinamento atmosferico e di smaltimento
dei rifiuti
•
l’attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle
imprese agricole e da quelle che svolgono l’attività agromeccanica provviste di officina
•
l’attività di costruzione di veicoli speciali (quali le ambulanze, i camions frigoriferi, ecc.), di
costruzione di autocarrozzerie e, in genere, di trasformazione di veicoli, esulano dall’ambito di
applicazione della legge n. 122/92 e s.m.i., in considerazione del fatto che tali attività sono
sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione
•
la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di
targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle “macchine
operatrici” previste dall’art. 58 del codice della strada in quanto tali macchine operatrici non
possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone o cose.
1
Registro delle Imprese di Palermo
Guida sull’autoriparazione
vers.2.0
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPRESE
DI AUTORIPARAZIONE: LA MECCATRONICA
La legge n. 224/2012 "Modifica all'art. 1 della legge n. 122/1992, concernente la disciplina
dell'attività di autoriparazione", entrata in vigore il 05/01/2013, prevede che l'attività di autoriparazione
si suddivida in tre sezioni (meccatronica, carrozzeria e gommista) e che entro il 05/06/2013 le Regioni e
le provincie autonome adeguino i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali
prevedendo dei corsi abilitanti, in aggiunta all'esperienza professionale, alla nuova attività di
"meccatronica"; la Legge n. 224/2012, inoltre, prevede un regime transitorio sia per le nuove imprese
che per quelle già regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e/o all'Albo delle imprese artigiane per
l'attività di meccanica/motoristica e/o elettrauto alla data del 05/01/2013.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di non bloccare la nascita di nuove imprese e in
attesa dei corsi di formazione professionale regionale, ha chiarito, con la circolare n. 3659/C
dell’11/03/2013, che le nuove imprese possano iniziare solo l’attività di meccanica-motoristica o solo
quella di elettrauto, ma con l’assunzione di un impegno espresso ad estendere la parziale abilitazione
iniziale al nuovo e completo settore della meccatronica attraverso l’effettiva e tempestiva
partecipazione del preposto alla gestione tecnica ai corsi di qualificazione regionale non appena questi
saranno attuati in ciascuna regione.
Per le imprese già regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e/o all'Albo delle imprese
artigiane per l'attività di meccanica/motoristica e/o elettrauto alla data del 05/01/2013, la nuova
normativa stabilisce che:
1) le imprese già iscritte e abilitate per entrambe le attività di "meccanica/motoristica" e di "elettrauto"
alla data di entrata in vigore della Legge n. 224/2012, sono abilitate di diritto allo svolgimento della
nuova attività di "meccatronica";
2) le imprese già iscritte e abilitate per le attività di "meccanica/motoristica" o di "elettrauto" alla data di
entrata in vigore della Legge n. 224/2012, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni
successivi e cioè fino al 04/01/2018. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle
predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali
previsti dalle lettere a) e c) del comma 2), dell'art. 7 della legge n. 122 del 1992, devono frequentare con
esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2) del predetto art. 7,
limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di tale
dimostrazione, decorso il termine, il soggetto non può più essere preposto alla gestione tecnica
dell'impresa.
3) qualora la persona preposta alla gestione tecnica, anche se titolare, abbia già compiuto
cinquantacinque anni (sia quindi nato entro il 04/01/1958), può proseguire l'attività fino al compimento
dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, in base alla normativa vigente in
materia.
2
Registro delle Imprese di Palermo
Guida sull’autoriparazione
vers.2.0
La circolare n. 3659 dell’11/03/2013 del Ministero delle Sviluppo Economico sottolinea, altresì,
che la finalità perseguita dal legislatore, nella sua riforma della norma sull'esercizio dell'attività di
autoriparazione, è stata quella di superare la dicotomia tra "elettrauto" e "meccanica/motoristica" e nel
contempo salvaguardare i diritti e le aspettative dei soggetti che legittimamente si sono formati ed
hanno operato nel previgente regime e che il legislatore non avrebbe inteso la meccatronica quale
somma algebrica delle sezioni di meccanica/motoristica ed elettrauto, ma avrebbe preso atto che - nelle
attuali automobili e motoveicoli - non è possibile scindere un aspetto esclusivamente motoristico da uno
esclusivamente elettronico. Il Ministero rileva, altresì, che per alcune tipologie di attività quali, ad
esempio, la riparazione della centralina elettronica, del cambio automatico, dell'impianto ABS o ESP, di
impianti d'iniezione elettronica, di impianti di condizionamento, risulta impossibile distinguere un
aspetto esclusivamente motoristico da uno esclusivamente elettronico posto che tali componenti sono
ormai, da almeno dieci anni, presenti sulla quasi totalità delle autovetture.
Il Ministero ritiene di conseguenza necessario valutare i requisiti di cui al comma 2) lettera c)
dell'art. 7 della legge 122/1992 (diploma e laurea, requisiti esclusivamente culturali) non alla luce della
vecchia partizione, ma alla luce della meccatronica; non ricercando cioè titoli che abilitino sia alla
meccanica/motoristica che all'elettrauto, ma rilevando, dal piano di studi del richiedente, la presenza di
materie o elementi di approfondimento che rispondono alla nuova disciplina della meccatronica;
similmente, con riferimento al comma 2), lettera a), dell'art. 7 (esperienza qualificata), si dovrà
procedere a valutare l'esperienza stessa non in relazione alla singola sezione (meccanica/motoristica o
elettrauto) per la quale risultava abilitata l'officina presso cui ha prestato la propria attività il
richiedente, ma l'effettivo lavoro da esso svolto nell'ambito delle proprie competenze.
Pertanto, indipendentemente dalla sezione (meccanica/motoristica o elettrauto) per la quale era iscritta
l'impresa presso cui ha prestato servizio, il richiedente che intende avviare una nuova impresa, se risulta
(ad esempio, per il tramite della dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal titolare/legale rappr.te)
che costui abbia operato, per tre anni negli ultimi cinque, su sistemi complessi (quali la centralina
elettronica, il cambio automatico, l'ABS o l'ESP, gli impianti d'iniezione elettronica, impianti di
condizionamento non convenzionale), secondo la circolare ministeriale, “non può essere negata
l'esperienza necessaria per lo svolgimento dell'attività di meccatronica”; il Ministero, nella stessa
circolare dispone che, per evitare sperequazioni ed asimmetrie nei confronti dei soggetti già attivi e
responsabili tecnici per meccanica/motoristica o elettrauto al 04/01/2013, tale valutazione in concreto
dell'attività effettivamente svolta deve essere effettuata, su richiesta, anche per quest'ultimi.
In conclusione si dispone che sia possibile richiedere la verifica del possesso dei requisiti relativi
all'attività di meccatronica come di seguito indicato:
•
Le imprese già iscritte e abilitate per le attività di meccanica/motoristica o di elettrauto alla data
di entrata in vigore della Legge n. 224/2013 (5 gennaio 2013), per il tramite del loro responsabile
tecnico, possono chiedere l'abilitazione e l'aggiunta dell'attività di meccatronica dimostrando,
per tre anni negli ultimi cinque, l'esercizio di attività complesse, quali la centralina elettronica, il
3
Registro delle Imprese di Palermo
Guida sull’autoriparazione
vers.2.0
cambio automatico, l'ABS o l'ESP, gli impianti d'iniezione elettronica, impianti di
condizionamento non convenzionale.
•
I dipendenti e i collaboratori familiari di imprese iscritte ed abilitate per meccanica/motoristica o
elettrauto possono chiedere l'iscrizione al registro delle imprese di l'attività di "meccatronica"
dimostrando di avere operato, per tre anni negli ultimi cinque, su sistemi complessi quali la
centralina elettronica, il cambio automatico, l'ABS o l'ESP, gli impianti d'iniezione elettronica,
impianti di condizionamento non convenzionale.
Sui modelli SCIA/RT, occorre dichiarare di avere svolto l'attività di meccanico o elettrauto e di avere
operato su sistemi e componenti complessi che hanno necessitato l’effettiva acquisizione di competenze
per lo svolgimento dell’attività di meccatronica; tale dichiarazione deve essere supportata
dall'attestazione riguardante l'esperienza acquisita nel settore della meccatronica (rilasciata dal
titolare/legale rappresentante dell'impresa sull'apposito modello disponibile sul sito), ove si è maturata
l'esperienza, accompagnata dalle relative fatture.
4
Registro delle Imprese di Palermo
Guida sull’autoriparazione
vers.2.0
INIZIO DELL'ATTIVITÀ
L'attività di autoriparazione può essere esercitata in forma artigiana o non artigiana (per le
imprese artigiane deve necessariamente essere abilitato o il titolare dell’impresa individuale o un socio
lavorante di S.n.c. o di S.r.l. o socio lavorante accomandatario di S.a.s.).
Le imprese sono tenute a presentare la modulistica SCIA (segnalazione certificata di inizio attività),
all’ufficio del Registro delle imprese nella cui provincia è collocata l’officina, in allegato ai modelli
telematici previsti per le denunce al Registro delle imprese (giuridicamente la segnalazione certificata di
inizio di attività è una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà
idonea a dimostrare i requisiti necessari all’esercizio dell’attività).
La SCIA, che contiene le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti
professionali, morali e personali previsti dalle normative, deve:
•
essere presentata al Registro delle Imprese il giorno dell'inizio dell'attività economica
•
essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica di iscrizione/variazione al Registro
Imprese (la data di inizio dell'attività riportata sul modello telematico deve quindi corrispondere
a quella di spedizione/protocollazione della pratica telematica).
I settori dell’attività di autoriparazione indicati sulla SCIA dovranno essere descritti sulla distinta
anteponendo la dicitura “AUTORIPARAZIONE – SEZIONE/I ……... “.
Prevista d’ufficio - previo messaggio da inserire nell’area diario messaggi della pratica telematica - la
riformulazione della descrizione dell’attività e la rettifica della data d’inizio con quella di
spedizione/protocollazione della pratica.
5
Registro delle Imprese di Palermo
Guida sull’autoriparazione
vers.2.0
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
L’impresa deve essere in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per
l’esercizio dell’attività di autoriparazione come previsto dalle apposite tabelle approvate con decreto
vigente del Ministro dei Trasporti (D.M. n. 406/1997), a cui compete la vigilanza. Le officine di
autoriparazione che montano o riparano i tachigrafi digitali devono preventivamente richiedere
l’iscrizione anche nell’”elenco dei montatori o delle officine autorizzate” tenuto dall’Unione nazionale
delle Camere di commercio (Unioncamere). Le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione
europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l’attività di
autoriparazione, hanno titolo all’iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello
Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.
Attenzione: l’Ufficio darà immediata comunicazione al Comune di competenza della SCIA, così come
previsto dal D.Lgs. 59/2010
Struttura interna di impresa non del settore - Se un'impresa non del settore di autoriparazioni si avvale
di propria struttura interna per la manutenzione dei propri autoveicoli, deve iscrivere nel R.E.A. il
responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la struttura tecnica interna stessa.
Per l'iscrizione utilizza l'intercalare P e i modelli RT/122L.
Trasferimento sede da altra provincia - In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra
provincia, dato che le abilitazioni relative all’attività di autoriparazione hanno valore in tutto il territorio
nazionale, l’impresa non deve ripresentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) e
attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell’ufficio Registro delle imprese di arrivo,
ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.). In questo caso l’attività
trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nella persona del
responsabile tecnico.
Apertura di Unità locale - L’impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività è
tenuta a presentare la segnalazione certificata inizio attività (SCIA), allegando il modello RT/122L relativo
alla designazione del nuovo responsabile tecnico.
6
Registro delle Imprese di Palermo
Guida sull’autoriparazione
vers.2.0
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
Requisiti tecnico-professionali - Per svolgere l’attività di autoriparazione l’impresa deve designare, per
ciascuna sezione, un Responsabile Tecnico in possesso di requisiti personali e tecnico-professionali
L’Impresa può svolgere più categorie di attività nominando più Responsabili Tecnici oppure avvalendosi
di un solo Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti per i diversi settori di attività esercitate.
Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:
•
Titolo di studio in materia tecnica attinente l’attività: laurea o diploma universitario; diploma di
istruzione secondaria di secondo grado; diploma di qualifica Professionale.
(gli elenchi, non esaustivi e passibili di aggiornamenti, sono riportati in calce alla guida).
•
Attestazione, con indirizzo attinente l’attività, ed un anno di esperienza professionale di
esercizio dell’attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell’arco degli
ultimi cinque anni:
-
attestato di promozione al IV anno dell’Istituto Tecnico Industriale;
-
attestato conseguito mediante corso regionale teorico-pratico di qualificazione.
Per dimostrare l’esperienza lavorativa in aggiunta al titolo richiesto è necessario aver prestato la
propria attività in qualità di: titolare, amministratore, socio lavorante, collaboratore familiare,
associato in partecipazione, tutti lavoranti iscritti all’INAIL per attività tecnico manuale; operaio
qualificato (inquadramenti contrattuali validi:
-
CCNL Metalmeccanica/Industria - livelli III, IV, V, V/sup., VI ;
-
CCNL Metalmeccanica/Piccola e Media Industria - livelli III, IV, V;
-
CCNL Metalmeccanica/Artigianato livelli II/bis, III, IV e V;
-
CCNL Commercio fino a 14 dip. - livelli II, III, IV;
-
CCNL Commercio da 15 a 50 dip. - livelli III, IV, V;
-
CCNL Commercio da 51 dip. in poi - livelli VI - V- IV.
L’attività deve essere stata svolta all’interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o
enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l’attività di autoriparazione e che
abbiano denunciato al Registro delle Imprese la propria struttura interna.
Esperienza professionale - Aver esercitato l’attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli
ultimi cinque, presso imprese operanti nel settore in qualità di: titolare, amministratore, socio
lavorante, collaboratore familiare, associato in partecipazione, tutti lavoranti iscritti all’INAIL per
attività tecnico manuale; operaio qualificato (inquadramenti contrattuali validi:
-
CCNL Metalmeccanica/Industria - livelli III, IV, V, V/sup., VI ;
-
CCNL Metalmeccanica/Piccola e Media Industria - livelli III, IV, V;
-
CCNL Metalmeccanica/Artigianato livelli II/bis, III, IV e V;
-
CCNL Commercio fino a 14 dip. - livelli II, III, IV;
-
CCNL Commercio da 15 a 50 dip. - livelli III, IV, V;
7
Registro delle Imprese di Palermo
Guida sull’autoriparazione
vers.2.0
-
CCNL Commercio da 51 dip. in poi - livelli VI - V- IV.
L’attività deve essere stata svolta all’interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o
enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l’attività di autoriparazione e che
abbiano denunciato al Registro delle Imprese la propria struttura interna.
Casi particolari - Soggetto (titolare o amministratore/socio lavorante di società) di impresa del settore,
regolarmente iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, che dimostra di avere svolto l’attività per
almeno anno prima o dopo il 14 dicembre 1994, data di entrata in vigore della legge 122/92 (rif.
normativi: art. 6, legge n. 25/96; circolare del Ministero delle Attività Produttive n.° 3562/C del 7 luglio
2003; parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 9846 del 22 ottobre 2007). Si precisa che per
le ditte individuali e le società iscritte dopo l’entrata in vigore della legge 122/92, il titolare o
amministratore/socio lavorante, dimostra di avere svolto l’attività per almeno un anno dopo il 14
dicembre 1994, se agli atti del Registro Imprese, risulta essere stato il responsabile tecnico della
corrispondente sezione.
Requisiti di onorabilità (Antimafia) - Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia”, di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di
cui al decreto legislativo n. 218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste
nell’ampliamento dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia. In particolare
è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011, ovvero
che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei
confronti dei soggetti individuati nell’articolo 85 del Codice antimafia. Il titolare di impresa individuale e
il legale rappresentante dichiarano nel Mod. ONO- autodichiarazione comunicazione antimafia che nei
propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all’art. 67 del Codice antimafia;
contestualmente indicano, nel mod. SCIA/122L - modello di segnalazione certificata di inizio attività,
anche gli eventuali nominativi dei soggetti che, in base alla forma giuridica dell’impresa/ente, rientrano
fra i soggetti individuati nell’articolo 85 del Codice antimafia e che quindi devono essere in possesso dei
prescritti requisiti antimafia (allegare alla SCIA, per ogni soggetto obbligato, il relativo modello Mod.
ONO-autodichiarazione comunicazione antimafia completo di documento identificativo)
Requisiti di onorabilità riguardanti il Responsabile Tecnico (PTR - PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA,
AI SENSI DELL'ART. 7, L. 122 DEL 5/02/1992) - il Responsabile Tecnico non deve aver riportato condanne
definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino
di veicoli a motore disciplinati dalla legge, per i quali è prevista una pena detentiva. Si precisa che
l’obbligo di produrre la certificazione antimafia per il Responsabile Tecnico ricorre soltanto se rientra fra
i soggetti individuati nell’articolo 85 del Codice antimafia.
AVVERTENZA - Se l’impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l’ufficio avvia le procedure
per l’inibizione alla continuazione dell’attività.
8
Registro delle Imprese di Palermo
Guida sull’autoriparazione
vers.2.0
IL RESPONSABILE TECNICO
Nomina del responsabile tecnico - L’impresa che presenta telematicamente la pratica di attività di
autoriparazione, utilizzando il modello SCIA/122L - segnalazione certificata di inizio dell’attività,
debitamente compilato, deve dimostrare il possesso dei “requisiti di capacità tecnica e organizzativa”,
che si intendono acquisiti con l’individuazione del responsabile tecnico.
Per la nomina del responsabile tecnico occorre compilare correttamente il modello telematico
Intercalare P, tenendo conto delle seguenti istruzioni:
•
codice qualifica PTR (PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 7, L. 122 DEL
5/02/1992);
•
data inizio rapporto: quella di spedizione/protocollazione della pratica telematica
•
abilitazione professionale: indicare la/le corrispondente/i sezione/i dell’autoriparazione.
Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più
officine, salvo sussista la contiguità delle stesse. Ai sensi della circolare ministeriale n. 387550 del 19
giugno 1992, può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di
responsabile tecnico per due distinte unità locale (officine) che risultino tra loro contigue o, comunque,
talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale piena
responsabilità la propria funzione. La dimostrazione di tale circostanza è, naturalmente, a carico
dell’impresa che, all’atto della comunicazione (SCIA) dovrà darne esplicita notizia.
Il responsabile tecnico deve avere un “rapporto di immedesimazione” con l’impresa che si individua in
una delle seguenti figure: titolare; amministratore; socio lavorante; dipendente; collaboratore familiare;
associato in partecipazione (sul contratto, regolarmente registrato all’Agenzia Entrate, deve evincersi
chiaramente: che l’associato assume - ai sensi e per gli effetti della legge 122/92, art. 7 - l’incarico di
responsabile tecnico per la/le sezione/i suindicata/e; che l’apporto fornito all’impresa dall’associato è
una prestazione di tipo lavorativo; che l’associato/RT sarà denunciato all’INAIL per la/le corrispondente/i
classe/i di rischio). Pertanto, non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.
Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico - Il titolare o legale rappresentante dell’impresa
comunica la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per la medesima attività, corredata
dell’Intercalare P – codice qualifica PTR - PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 7, L.
122 DEL 5/02/1992), unitamente al modello RT/122L corrispondente alla sezione. Per la nomina
(aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico occorre compilare correttamente il modello telematico
Intercalare P, tenendo conto delle seguenti istruzioni:
codice qualifica PTR (PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 7, L. 122 DEL 5/02/1992);
-
data inizio rapporto: quella di spedizione/protocollazione della pratica telematica;
-
abilitazione professionale: indicare la/le corrispondente/i sezione/i dell’autoriparazione.
Cessazione e contestuale sostituzione dell’unico responsabile tecnico - Il titolare o legale
rappresentante dell’impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione dell’unico
9
Registro delle Imprese di Palermo
Guida sull’autoriparazione
vers.2.0
responsabile tecnico, mediante pratica telematica, contenente un Intercalare P per la cessazione del
precedente responsabile tecnico ed un secondo Intercalare P per la nomina del nuovo. Alla pratica
occorre allegare il mod. RT_122L debitamente compilato.
Per la nomina del nuovo responsabile tecnico occorre compilare correttamente il modello telematico
Intercalare P, tenendo conto delle seguenti istruzioni:
codice qualifica PTR (PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 7, L. 122 DEL 5/02/1992);
-
data inizio rapporto: quella di spedizione/protocollazione della pratica telematica;
-
abilitazione professionale: indicare la/le corrispondente/i sezione/i dell’autoriparazione.
(Attenzione: se la data di cessazione del precedente RT non coincide con quella di spedizione della
pratica, il Registro Imprese, d’ufficio, provvederà ad apporre sulla certificazione camerale, per il periodo
corrispondente, la sospensione dell’attività)
Cessazione dell’unico responsabile tecnico - Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa nel
comunicare la cessazione dell'unico responsabile tecnico (presentando gli usuali modelli Registro delle
imprese, corredati di un intercalare P di cessazione del responsabile tecnico stesso), contestualmente
deve, con la stessa domanda/denuncia, comunicare la cessazione dell’attività.
10
Registro delle Imprese di Palermo
Guida sull’autoriparazione
vers.2.0
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE
La modalità di presentazione della pratica al Registro delle imprese è solo telematica, si precisa inoltre
che dovrà essere esclusivamente utilizzata la modulistica presente sul sito della CCIAA di Palermo
(www.pa.camcom.it – Servizi alle imprese – Attività regolamentate – Imprese di autoriparazione) alla
data di spedizione della pratica.
Avvertenza: l’ufficio procederà al rifiuto delle pratiche telematiche sprovviste di SCIA, SCIA
incompleta, tassa di concessione governativa, con la conseguente perdita dei diritti e bolli.
Impresa individuale di nuova costituzione - Presentazione della segnalazione certificata (SCIA). Il
modello SCIA/122L, debitamente compilato e completo di tutti gli allegati previsti, accompagna il
modello telematico I1 o UL previsto per il Registro delle imprese. Sul modello telematico L’utente dovrà
inserire la data di inizio attività (che deve coincidere con quella di spedizione della pratica) e riportare
negli appositi riquadri la descrizione corretta dell’attività di autoriparazione svolta (AUTORIPARAZIONE –
SEZION_ … - indicare le sezioni segnate sulla SCIA) e la descrizione dell’attività prevalente.
Al modello base l’impresa dovrà allegare l’Intercalare “P” del responsabile tecnico (se coincide con il
titolare dell'impresa l’intercalare “P” deve essere sempre predisposto con la funzione “modifica”).
Impresa individuale già iscritta per altra attività - Presentazione della segnalazione certificata (SCIA).
Il modello SCIA/122L, debitamente compilato e completo di tutti gli allegati previsti, accompagna il
modello I2 o UL previsto per il Registro delle imprese. L’utente dovrà inserire la data di inizio attività
(che deve coincidere con quella di spedizione della pratica) e riportare negli appositi riquadri la
descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell’attività svolta (attività nuova e
attività precedente) e la descrizione dell’attività prevalente. Al modello base l’impresa dovrà allegare
l’Intercalare “P” del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con il titolare dell'impresa l’Intercalare
“P” deve essere sempre predisposto con la funzione “modifica”).
Società inattiva - Presentazione della segnalazione certificata (SCIA). Il modello Scia/122L, debitamente
compilato e completo di tutti gli allegati previsti, accompagna il modello S5 o UL previsto per il Registro
delle imprese. L’utente dovrà inserire la data di inizio attività (che deve coincide con quella di spedizione
della pratica) e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell’attività e la descrizione
dell’attività prevalente ed allegare l’Intercalare “P” del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con
un amministratore/socio della società, l’Intercalare “P” deve essere sempre predisposto con la funzione
“modifica”).
Società già attiva - Presentazione della segnalazione certificata (SCIA). Il modello Scia/122L,
debitamente compilato e completo di tutti gli allegati previsti, accompagna il modello S5 o UL previsto
per il Registro delle imprese. L’utente dovrà inserire la data di inizio attività (che coincide con quella di
spedizione della pratica) e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la
descrizione integrale dell’attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell’attività
prevalente. Al modello base l’impresa dovrà allegare l’Intercalare “P” del responsabile tecnico (nota
11
Registro delle Imprese di Palermo
Guida sull’autoriparazione
vers.2.0
bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l’intercalare “P” deve essere sempre
predisposto con la funzione “modifica”).
Modulistica - Tutta la modulistica predisposta per l'attività di autoriparazione, di seguito indicata, è
disponibile sul sito www.pa.camcom.it SERVIZI ALLE IMPRESE > ATTIVITA' REGOLAMENTATE > IMPRESE
DI AUTORIPARAZIONE e presso l’Ufficio Attività Verificate della Camera di Commercio di Palermo.
I modelli Scia/122L, RT/122L e Ono devono essere individuati con il codice documento "C21".
Costi - Diritti di segreteria per riconoscimento qualifica responsabile tecnico (in aggiunta a quelli previsti
per la presentazione della pratica):
•
per le ditte individuali + € 9,00
•
Tassa di Concessione Governativa è di € 168,00, effettuata sul c/c n. 8904 intestato all’Agenzia
per le società + € 15,00.
delle Entrate - Centro operativo di Pescara Tasse Concessioni Governative Sicilia – Causale:
Attività di autoriparazione – sezione … )
TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER LA LEGGE 122/92
(elenco indicativo e non esaustivo)
Premessa per la sezione meccatronica
Abilitano alla meccatronica:
• i titoli di studio idonei per le sezioni meccanica/motoristica ed elettrauto;
• i titoli di studio idonei per una sola sezione (meccanica/motoristica o elettrauto), rilasciati
dall'anno 2002;
• i titoli di studio idonei per una sola sezione rilasciati prima dell'anno 2002 e altri titoli di studi
non contemplati in questo elenco potranno essere rivalutati verificando che nel corso di studi
siano presenti elementi di approfondimento che rispondano alla nuova disciplina della
meccatronica (per questi titoli occorre allegare il modello “dichiarazione_integrativa_titolo di
studio_122l”)
DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA
Istituto Tecnico Industriale
meccanica
meccanica di precisione
industria metalmeccanica
industria navalmeccanica
termotecnica
costruzioni aeronautiche
elettronica industriale
elettronica e telecomunicazioni
elettrotecnica
elettrotecnica ed automazione
perito chimico
perito industriale sperimentale ERGON
perito industriale sperimentale AMBRA
Istituto Tecnico Nautico
aspirante alla direzione di macchine di navi merci
Istituto Agrario
perito agrario (solo su macchine agrarie)
Meccanica e
motoristica
X
X
X
X
X
X
X
X
Elettrauto
X
X
X
X
X
Carrozzeria Gommista
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Meccanica e
motoristica
X
Meccanica e
motoristica
Elettrauto
X
Elettrauto
Carrozzeria Gommista
X
X
Carrozzeria Gommista
X
12
Registro delle Imprese di Palermo
Guida sull’autoriparazione
vers.2.0
DIPLOMI DI QUALIFICA E DI MATURITÀ PROFESSIONALE
Diplomi di qualifica professionale
meccanico riparatore di autoveicoli
operatore meccanico
operatore delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo
operatore termico
operatore elettronico
operatore elettrico
Meccanica e
motoristica
X
X
X
X
elettricista installatore ed elettromeccanico
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche
tecnico delle industrie meccaniche
tecnico delle industrie chimiche
tecnico dei sistemi energetici
tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo
X
Carrozzeria Gommista
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Meccanica e
motoristica
Diplomi di maturità professionale
Elettrauto
X
X
X
X
Elettrauto
X
X
X
X
X
Carrozzeria Gommista
X
X
X
X
X
X
X
X
LAUREE QUINQUENNALI
Meccanica e
motoristica
X
Laurea a)
ingegneria meccanica b)
ingegneria elettrica c)
ingegneria elettronica d)
ingegneria chimica e)
ingegneria aeronautica f)
fisica g)
X
X
X
Elettrauto
X
X
X
X
X
X
Carrozzeria Gommista
X
X
X
X
X
X
X
X
DIPLOMI UNIVERSITARI
Diplomi universitari h)
ingegneria meccanica
ingegneria elettrica
ingegneria elettronica
Meccanica e
motoristica
X
Elettrauto
X
X
X
Carrozzeria Gommista
X
X
a) Le “nuove” lauree quinquennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all’entrata in vigore dei decreti ministeriali 509/99 e
270/04, in ingegneria e fisica sono equiparate, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, alle “precedenti “, conseguite in base al
vecchio ordinamento.
b) Ingegneria meccanica, equiparata alle:
lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 36/S ingegneria meccanica;
lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-33 ingegneria meccanica
c) Ingegneria elettrica, equiparata alle:
lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 31/S ingegneria elettrica, 29/S ingegneria dell’automazione;
lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-28 ingegneria elettrica, LM-26 ingegneria della sicurezza, LM-25 ingegneria dell’automazione
d) Ingegneria elettronica, equiparata alle:
lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 32/S ingegneria elettronica, 29/S ingegneria dell’automazione;
lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-29 ingegneria elettronica, LM-25 ingegneria dell’automazione
e) Ingegneria chimica, equiparata alle:
lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 27/S ingegneria chimica;
lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-22 ingegneria chimica, LM-26 ingegneria della sicurezza
f) Ingegneria aeronautica, equiparata alle:
lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 25/S ingegneria aerospaziale e astronautica;
lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica
g) Fisica, equiparata alle:
lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 20/S fisica; 50/S modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, 66/Sscienze dell’universo
lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-17 fisica, LM-44 modellistica matematico- fisica per l’ingegneria, LM-58 scienze dell’universo
h) Coloro che hanno conseguito diplomi universitari o lauree triennali non indicati nella presente tabella, verificano eventuali istruzioni inserite
sul sito della Camera di commercio competente per territorio e, se necessario, valutano la propria posizione con il responsabile di
procedimento.
13