controllo giurisdizionale e atti politici nel diritto dell`unione

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controllo giurisdizionale e atti politici nel diritto dell`unione
PUBBLICAZIONI DELLA FACOLTÀ GIURIDICA
DELL'UNIVERSITÀ DI BARI
123
ALESSANDRO ROTTOLA
A 356532
CONTROLLO GIURISDIZIONALE E ATTI POLITICI
NEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E NEL
DIRITTO INTERNO IN MATERIA INTERNAZIONALE
BARI - CACUCCI EDITORE - 2001
INDICE-SOMMARIO
INTRODUZIONE
1. Premessa. La ragion di Stato ed i limiti del sindacato giurisdizionale
sugli atti politici o di governo
2. Rapporti tra gli atti politici o di governo e la categoria degli "atti
interni in materia internazionale". Gli atti politici o di governo nel
diritto dell'Unione europea
3. Diritto dell'Unione europea e ragion di Stato
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CAPITOLO PRIMO
IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELLA
CORTE COMUNITARIA SULLE DECISIONI DEL
CONSIGLIO EUROPEO E SULLE DECISIONI DELLO
STESSO E DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ
IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA
COMUNE E DI COOPERAZIONE DI POLIZIA
E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
L'art. 46 del TUE ed il ruolo della Corte comunitaria in ordine
agli atti del Consiglio europeo ed agli atti del secondo e del terzo
pilastro dell'Unione europea
L'inimpugnabilità degli atti in esame e la tutela dei diritti fondamentali nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione. Esame di alcune tesi dottrinali. Critica. La tutelabilità dei diritti fondamentali
lesi da atti del pilastro comunitario resta intatta. I diritti fondamentali e gli atti del secondo e del terzo pilastro
L'inimpugnabilità delle decisioni del Consiglio europeo si spiega
sulla base dell'impossibilità che esse siano lesive di situazioni giuridiche subiettive e/o sulla base della loro natura di atti meramente preparatori
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INDICE^SOMMARIO
4. L'inimpugnabilità delle decisioni del Consiglio europeo in materia comunitaria: il rapporto tra dette decisioni e gli atti comunitari. Impugnabilità di eventuali atti "abnormi" del Consiglio europeo in materia comunitaria e tutela giurisdizionale contro di
essi. Tendenziale compiutezza della tutela giurisdizionale all'interno del pilastro comunitario
5. Sintesi delle conclusioni raggiunte. L'inimpugnabilità degli atti
emanati dal Consiglio della Comunità alla stregua del secondo e
del terzo pilastro: rinvio
6. La spiegazione di tale inimpugnabilità fondata sulla "politicità"
degli atti del secondo e del terzo pilastro. Precisazioni sull'uso
del termine "politicità". La necessità di elaborare un concetto
giuridico del "politico". L'esistenza, nel diritto dell'Unione europea, di atti politici o di governo. Il tentativo di enucleare i dati
fondanti di detta categoria
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CAPITOLO SECONDO
LA NOZIONE DI ATTO "POLITICO" O DI GOVERNO
1. Prima premessa. La teoria negativa, per la quale Fatto "politico"
o di governo non esisterebbe e l'insindacabilità di taluni atti, .
amministrativi andrebbe spiegata mediante il normale gioco delle regole di competenza e di procedura che disciplinano il processo amministrativo. Critica
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2. Seconda premessa. La teoria secondo cui occorrerebbe registrare il declino inesorabile della categoria degli atti politici o di
governo. Critica
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3. La teoria soggettiva, per la quale sarebbe atto "politico" l'atto
emanato per uno scopo politico proprio dell'autore dell'atto stesso.
Critica
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4. La giurisprudenza del Consiglio di Stato francese in materia di
atto "politico". L'interpretazione secondo cui il Consiglio di Stato
francese avrebbe prima accolto e successivamente abbandonato
la teoria soggettiva. Inaccoglibilità di tale interpretazione. Conclusioni che si ricavano dall'esame della giurisprudenza del Consiglio di Stato francese
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5. La teoria empirica, per la quale sarebbe atto "politico" l'atto che
figura in un elenco formulato dalla giurisprudenza. Critica . . .
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6. Le teorie oggettive in materia di atto "politico": a) la teoria per
la quale sarebbe atto "politico" l'atto emanato nell'esercizio dell'attività di governo. Critica; b) la teoria per la quale sarebbe atto
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INDICE-SOMMARIO
CAPITOLO TERZO
IL PROVVEDIMENTO DI ESTRADIZIONE NELL'AMBITO
DELLA TEORIA DEGLI ATTI POLITICI O DI GOVERNO.
GLI ALTRI ATTI INTERNI IN MATERIA INTERNAZIONALE
1. L'eterno (ed ancora?) irrisolto dilemma: il provvedimento di estradizione è un atto amministrativo o un atto politico o di governo?
Posizioni dottrinali. Distinzione tra fase giurisdizionale e fase amministrativa (o politica?) dell'estradizione. L'ipotesi secondo la
quale il provvedimento di estradizione potrebbe considerarsi come
espressione di un potere politico, in quanto potere libero nella
scelta del fine o del valore
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2. La posizione della giurisprudenza italiana. Conclusione provvisoria: il giudice amministrativo italiano qualifica astrattamente il
provvedimento di estradizione come atto amministrativo, ma concretamente non scorge alcun vizio di legittimità negli atti sottoposti al suo controllo
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3. La posizione della giurisprudenza francese. La conclusione sub 2)
acquista credibilità: anche il giudice amministrativo francese
nega astrattamente la politicità del provvedimento di estradizione, ma concretamente non sindaca la legittimità dell'uso del
potere politico
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4. La natura giuridica dell'atto dell'autorità giurisdizionale in materia di estradizione. La conclusione sub 2) può ritenersi quasi definitiva: il giudice amministrativo francese sindaca in modo surrettizio il provvedimento di estradizione, ma in realtà sindaca
l'atto dell'autorità giurisdizionale, perché non vuole rivelare che
sindaca l'uso di un potere ontologicamente insindacabile sul terreno giurisdizionale
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5. Il problema se l'organo politico debba valutare, autonomamente
e d'ufficio, la sussistenza dei presupposti che possono dare luogo
alla concessione dell'estradizione. Si conferma la tesi secondo cui
il giudice amministrativo può controllare, almeno in apparenza,
la legittimità del provvedimento di estradizione attraverso il controllo della legittimità dell'atto giurisdizionale
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6. La distinzione tra atti détachables e atti non détachables, cui ricorrono il giudice amministrativo francese e la dottrina francese.
Inaccettabilità della distinzione, in quanto empirica e non valida
scientificamente. Nostra tesi: l'atto détachable è l'atto che presenta un nucleo normativo, per cui non è politico; l'atto indétachable
è l'atto che non può essere normativizzato, per cui è politico . . » 215
INDICE-SOMMARIO
XVII
La tesi secondo cui l'insindacabilità del ed. atto politico o indétachable andrebbe spiegata sulla base del gioco dei presupposti processuali
e non sulla base della "ragion di Stato". Inaccoglibilità di detta tesi.
Il vero problema è un problema da risolvere (se è possibile risolverlo)
per realizzare una vera e moderna democrazia compiuta: come
restringere l'operatività della "ragion di Stato", senza fare sconfinare il potere giurisdizionale nel potere politico e viceversa
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La natura di alcuni altri provvedimenti interni in materia internazionale: a) la richiesta del ministro della giustizia di procedere
in Italia per delitti commessi all'estero; b) il provvedimento di
concessione (o di rifiuto di concessione) della cittadinanza italiana; e) l'espulsione dallo Stato dello straniero per ragioni di ordine
pubblico e di sicurezza
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CAPITOLO QUARTO
L'ATTO POLITICO O DI GOVERNO
NEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
Premessa. Le azioni comuni, le posizioni comuni nel settore
della politica estera; le azioni comuni, le decisioni-quadro, le
altre decisioni nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria
in materia penale come atti politici o di governo
La distinzione tra potere discrezionale e potere politico dell'amministrazione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia
II problema della legittimità di atti comunitari rivolti ad attuare
sanzioni economiche nei confronti di Stati terzi prima dell'introduzione degli artt. 301 e 60 del TUE. Sua soluzione negativa . . . .
II medesimo problema alla luce degli artt. 301 e 60 del TUE.
Sua soluzione positiva: gli atti in questione sono atti amministrativo-politici, in quanto espressione di un potere politico, libero nella scelta del fine
Soluzioni date al problema in esame dalla Corte di Giustizia e
loro compatibilita con la tesi da noi proposta
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