Allegato A - Autorita Idrica Toscana

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Allegato A - Autorita Idrica Toscana
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
ON SITE CON LA FORMULA “TUTTO INCLUSO” ALLA MULTIFUNZIONE KONICA
MINOLTA BIZHUB C541 IN DOTAZIONE ALLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 2
BASSO VALDARNO PER 24 MESI. CIG: Z4A19275F4
Allegato A
Art. 1
(Ambito applicativo)
Il Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell’offerta nelle
procedure negoziate.
Le ditte partecipanti alla gara dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere per accettazione e
restituire all’Autorità Idrica Toscana il presente Foglio Patti e Condizioni.
Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute
nelle Condizioni Generali di Contratto relative ai Bandi “ICT 2009” e “Office 103”, del Mercato
Elettronico della Pubblica amministrazione di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010. Le condizioni del
contratto di fornitura, concluso nel caso di accettazione dell’offerta dell’operatore economico che
risulterà aggiudicatario, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, e che prevarranno
nel caso di discordanza con le altre disposizioni del contratto.
Art. 2
(Riferimenti Stazione appaltante)
L’affidamento del servizio è effettuato dall’Autorità Idrica Toscana con sede legale in Via Verdi
n.16 – 50122 Firenze Tel 055 263291 | Fax 055 2632940 - C.F. e P.Iva 06209860482; Email:
[email protected] , PEC: [email protected] .
Art. 3
(Normativa di riferimento)
Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in
via suppletiva la seguente normativa:
• gli articoli contenuti nel d.lgs. n. 163/2006 (e successive modifiche) in materia di appalti
pubblici di servizi e forniture;
• il regolamento di attuazione del Codice dei contratti d.P.R. 207/2010;
• la disciplina di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827;
• le disposizioni contenute nel codice civile.
Art. 4
(Contenuto specifico del servizio)
L’attività oggetto dell’appalto consiste nello svolgimento del servizio di assistenza tecnica on site
con formula “tutto incluso” della multifunzione Konica Minolta Bizhub C451 in dotazione alla
Conferenza Territoriale n. 2 Basso Valdarno per 24 mesi, mediante richiesta di offerta (R.d.O)
tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione (MePa) comprendente le seguenti attività:
Diritto di chiamata, manodopera, sostituzione di parti di ricambio e fornitura di materiali di
consumo (toner, developer, tamburo, rulli fusori) eccetto carta e punti metallici.
Art. 5
(Contenuto specifico del servizio)
L’attività oggetto dell’appalto consiste nello svolgimento delle seguenti attività:
Diritto di chiamata, manodopera, sostituzione di parti di ricambio e fornitura di materiali di
consumo (toner, developer, tamburo, rulli fusori) eccetto carta e punti metallici.
Art. 6
(Aggiudicazione)
L’Autorità conserva la facoltà di revocare gli atti di gara e di non dare luogo all’aggiudicazione
qualora sussistano ragioni di interesse pubblico. Non saranno prese in considerazione offerte
parziali, incomplete o condizionate. Nel caso di parità si procederà al rilancio dell’RDO con i
soggetti che hanno presentato le migliori offerte.
Il servizio è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
163/2006.
L’importo a base d’asta è pari ad € 4.700,00 (oltre IVA) per 24 mesi con previsione di un
quantitativo annuo di copie pari a n. 20.000 in bianco e nero e n. 15.000 a colori.
Per le copie prodotte in eccedenza rispetto ai quantitativi annui sono previsti i seguenti costi:
· Costo pagina bianco-nero prodotta in eccedenza € 0,0075 (oltre IVA)
· Costo pagina colori prodotta in eccedenza € 0,075 (oltre IVA)
Il prezzo di aggiudicazione è da intendersi Iva esclusa ed è omnicomprensivo (eccetto per le copie
in eccedenza come sopra indicato), per cui non potrà essere addebitato alla stazione appaltante
alcun onere aggiuntivo. Lo stesso si intende inoltre invariabile ed in nessun caso suscettibile di
revisione.
L’aggiudicazione è disposta con determinazione del Dirigente, dopo la verifica del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, ed è resa pubblica tramite avviso di postinformazione sul sito istituzionale dell’Autorità;
La proposta economica deve tenere conto del costo del personale e dei costi della sicurezza propri
del soggetto che presenta il preventivo, come da Allegato C (proposta Economica)
Art. 7
(Avvio dell’esecuzione del contratto)
L’aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per
l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha
facoltà di procedere alla risoluzione del contratto
Art. 8
(Durata del contratto)
Il contratto decorre dalla data di stipula del contratto tramite la piattaforma del Mercato
Elettronico (MEPA) e avrà durata di 24 mesi.
Art. 9
(Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore)
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta
dal responsabile unico del procedimento e preventivamente approvata dalla stazione appaltante
nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 311 del regolamento.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove
il responsabile unico del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a
carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del
responsabile unico del procedimento.
Art. 10
(Varianti introdotte dalla stazione appaltante)
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per
l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni
eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si
interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto,
entro i limiti e condizioni stabilite dall’art. 311 del d.P.R. 207/2010.
Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non
comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione
appaltante.
Art. 11
(Variazioni entro il 20%)
La quantità dei servizi da fornire, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per
l’Ente valore indicativo. Il fornitore nei casi elencati alla a), b), c) del precedente articolo è,
pertanto, tenuto ad effettuare i servizi sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a
quelle indicate nell’avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest’ultima o del valore del contratto, senza
aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di
incremento della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo
caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera
fornitura.
Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto
aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.
In alternativa alla disciplina contenuta nei commi precedenti, la stazione appaltante si riserva di
chiedere una variazione del 20% a norma dell’art.11 del r.d. del 18 novembre 1923, n.2440.
Art. 12
(La sospensione dell’esecuzione del contratto.
Il verbale di sospensione)
Il responsabile unico del procedimento ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del
contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare
esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:
a) cause di forza maggiore;
b) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della
prestazione.
Il responsabile unico del procedimento, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale
rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il responsabile unico del
procedimento redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il responsabile unico del procedimento indica il nuovo termine ultimo di
esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli
effetti da questa prodotti.
Art. 13
(L’attestazione di regolare esecuzione)
L’attestazione di regolare esecuzione è volta ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni,
rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di
conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in
relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità
comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
L’attestazione di regolare esecuzione è rilasciata a seguito di emissione di fattura e contiene i
seguenti elementi:
1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2) l’indicazione dell’esecutore;
3) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva
esecuzione delle prestazioni;
4) l’importo totale da pagare all’esecutore;
5) l’attestazione di regolare esecuzione.
Art. 14
(Risoluzione)
L’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1454 del Codice
Civile, ove si verifichino inadempimenti, formalmente contestati, delle clausole contenute nel
presente capitolato.
L’Autorità ha diritto di risolvere il contratto ex articolo 1456 del Codice Civile mediante semplice
lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora e di pronuncia giurisdizionale, nei seguenti
casi:
a. Frode nell’esecuzione del servizio;
b. Manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;
c. Subappalto o cessione del contratto a terzi;
d. Violazione degli obblighi relativi ai versamenti contributivi e assistenziali;
Art. 15
(Penali in caso di ritardo)
In caso di mancato rispetto del termine di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale
a carico del fornitore inadempiente, di euro 25,00 per ogni giorno di ritardo, previa contestazione
formale a mezzo raccomandata A.R.
La ditta, con la stessa raccomandata, sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un
termine di 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione.
Inoltre, se il termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi avesse rilevanza
essenziale, il ritardo potrà comportare l’immediata risoluzione del contratto.
Art. 16
(Pagamenti)
I pagamenti sono disposti con cadenza trimestrale posticipata previo accertamento della
prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei
documenti contrattuali.
L’Autorità provvederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento ai sensi del
D.lgs. 231/2002 e s.m.i., previa verifica di regolare esecuzione di cui all’art. 13 del presente
documento.
L’emissione delle fatture deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica e la
relativa trasmissione avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Dm 55 del 3.04.2013 stabilisce le regole tecniche per
l’adempimento degli obblighi di cui sopra e stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano
ottenere dall'IPA i codici ufficio di destinazione delle fatture elettroniche e darne comunicazione ai
fornitori che hanno obbligo di utilizzarli in sede di emissione della fattura da inviare al Sistema
di Interscambio. Il codice univoco dell’ufficio di destinazione delle fatture elettroniche
dell’Autorità Idrica Toscana è UF345N e la denominazione dell’ufficio è Uff_eFatturaPA.
Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972 che ha introdotto la scissione dei pagamenti (split
payment) e del successivo decreto ministeriale di attuazione del 30/01/2015, i soggetti passivi
dell’IVA che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni devono emettere la fattura secondo quanto previsto dall’art. 21 del DPR
633/1972 con l’annotazione “scissione dei pagamenti”. I suddetti soggetti non sono tenuti al
pagamento dell’imposta che diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi e sarà
versata dalla Pubblica Amministrazione.
Tale disposizione non si applica ai soggetti tenuti al versamento della ritenuta a titolo di acconto,
come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare 6/E del 19 febbraio 2015.
In ogni caso le fatture, devono essere corredate dal documento, debitamente sottoscritto, che
attesti la consegna dei beni o l’esecuzione dei servizi, ovvero ne devono indicare gli estremi. Non
sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate.
Art. 17
(Revisione dei prezzi delle forniture)
Le forniture di beni e servizi ad esecuzione immediata o che si esauriscano entro due anni
dall’affidamento non danno diritto ad alcuna revisione del prezzo.
Art. 18
(Proroga contrattuale)
Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo
complessivamente non superiore a mesi sei.
La proroga contrattuale viene richiesta dall’Amministrazione appaltante alle condizioni originarie.
La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione.
Art. 19
(Cessione del contratto)
Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti
obbligatori sorti con l’Autorità.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto
contraente compresa la cessione d’azienda o del ramo d’azienda che comporti il trasferimento
dell’intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.
Art. 20
(Contratto)
Il contratto è stipulato mediante la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me. Pa). La stipula è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti
dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006.
L’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/72 è assolta dalla
ditta aggiudicataria.
Art. 21
(Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da
centrali di committenza)
L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove
convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più
vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad
una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Art. 22
Obblighi di sicurezza e predisposizione del D.U.V.R.I.
In considerazione della natura del servizio e delle prestazioni ad essa connesse, oggetto della
presente procedura, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, la stazione appaltante fornisce il
D.U.V.R.I. predisposto.
Sarà cura del fornitore aggiudicatario, integrare il predetto documento, riferendolo ai rischi
specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, individuando le misure
atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi ed indicando i relativi costi. L’integrazione,
integra gli atti contrattuali. Sono di seguito indicate le principali interferenze che possono
ragionevolmente prevedersi nell’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto:
· Assistenza on-site;
· Manutenzione delle postazioni di lavoro;
· Fornitura materiali di consumo;
· Ritiro per la raccolta e trattamento dei materiali di consumo.
Art. 23
(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 3 L.n. 136/2010)
Il fornitore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 163 e s.m.i.. In particolare si impegna a:
a) comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o
postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative all’appalto, entro sette giorni dalla sua
accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni
modifica relativa ai dati trasmessi;
b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all’appalto con strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato, anche
in via non esclusiva all’appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG indicato nell’Avviso che
identifica la gara informale;
c) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3, legge n. 136/2010,
con le modalità ivi previste.
Art. 24
(Luogo di esecuzione e Foro competente)
Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione,
applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Firenze
Luogo e data ................................................
Letto e sottoscritto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
........................................................