direzione generale - Ministero dello Sviluppo Economico
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Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE Divisione III - Politiche Settoriali GUIDA ALL’IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TESSILI (E' consentita la riproduzione senza fini di lucro, a condizione che si citi la fonte) La presente guida vuole essere un utile strumento per gli operatori del settore tessile/abbigliamento. In essa, oltre all’indicazione dei Paesi Terzi d’origine e delle relative merci, la cui immissione in libera pratica è subordinata alla esibizione di una autorizzazione d’importazione, sono riportate le procedure per la presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze. Il suo contenuto ha carattere puramente informativo e, tenuto conto che la normativa cui si fa riferimento è in continua evoluzione, in caso di dubbi o contestazioni, occorre fare riferimento alle fonti normative. Si consiglia, pertanto, di contattare gli Uffici competenti di questa Amministrazione, telefonicamente, via telefax o via e-mail (vedi contatti) o l’Agenzia delle Dogane. CONTATTI: tel. 06 5993 2289 tel. 06 5993 2279 tel. 06 5993 2404 tel. 06 5993 2268 tel. 06 5993 2267 tel. 06 5993 2333 Fax 06 5993 2636 E-mail: [email protected] INDICE: - Introduzione Normativa comunitaria Glossario Regime comune di importazione Regime autonomo: gestione contingenti quantitativi e presentazione delle domande Licenza di importazione comunitaria Modulistica : modello di licenza di importazione comunitaria (mod. 9) Istruzioni per la compilazione del mod. 9 Importazione tessili per Paesi di origine Scheda 1 – Bielorussia Scheda 2 – Corea del Nord Elenco delle categorie dei prodotti tessili Avvertenze INTRODUZIONE: Il 31 dicembre 2004 si è concluso il processo di liberalizzazione del commercio mondiale relativo al settore tessile/abbigliamento per i Paesi aderenti all’Organizzazione Mondiale del Commercio (O.M.C.). L’accordo multilaterale sul commercio dei prodotti tessili e dell’abbigliamento, denominato ATA, stipulato tra i Paesi membri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), stabiliva l’integrazione completa del settore tessile nella normativa generale dell’OMC con un progressivo smantellamento delle restrizioni all’importazione (stabilito in tre fasi: 1998 – 2002 e 2005). Ciò è avvenuto puntualmente e, a decorrere dal 1° gennaio 2005, si è arrivati alla completa liberalizzazione per i Paesi aderenti all’OMC. Solo per la Cina, in vista dell’ultima scadenza, in sede comunitaria, era stato deciso di istituire un sistema di sorveglianza preventiva sull’importazione di alcuni prodotti tessili per un periodo non superiore a 12 mesi, allo scopo di monitorare i flussi di importazione, in caso di eventuale applicazione della clausola speciale di salvaguardia per i prodotti tessili prevista dal protocollo di adesione della Cina all’OMC (recepita dal Regolamento 3030/93, art. 10a). L’afflusso massiccio di prodotti tessili cinesi nell’Unione Europea ha portato a istituire nuovamente dei limiti quantitativi per talune categorie di prodotti e con il Memorandum d’intesa, firmato dalla Cina e dall’UE il 10 giugno 2005, venivano stabilite delle quote di autolimitazione per dieci categorie di prodotti tessili a decorrere dall’11.6.2005 fino a 31.12.2007. Dal 1° gennaio 2008, sulla base di ulteriori trattative tra la Comunità Europea e la Repubblica Popolare di Cina, è entrato in vigore, per otto categorie merceologiche, il sistema di sorveglianza a duplice controllo fino al 31 dicembre 2008. La scadenza di tale sistema ha definitivamente liberalizzato l’importazione nella Comunità di prodotti del tessile/abbigliamento originari della Cina. ===================== Per i Paesi non aderenti all’O.M.C. il regime di importazione dei prodotti tessili è disciplinato da accordi bilaterali o altre intese o dal regime autonomo. Nella normativa in vigore si individuano due distinti provvedimenti: - - Regolamento (CEE) n. 3030/93 che disciplina le importazioni di prodotti tessili originari dei Paesi Terzi con i quali sono stati conclusi accordi bilaterali o altre intese: Russia e Serbia Regolamento (CE) n. 517/94 che disciplina le importazioni di prodotti tessili originari dei Paesi Terzi con i quali non sono stati stipulati accordi bilaterali o protocolli (Regime Autonomo): Bielorussia e Corea del Nord NORMATIVA COMUNITARIA: 1. Normativa concernente il commercio regolamentato da accordi bilaterali a. Regolamento di base e successive modificazioni: Regolamento del Consiglio n. 3030/93 (GUCE L.275, 8.11.93) (N.B. Consultare il regolamento consolidato) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Regolamento della Commissione n. 3617/93 (GUCE L.328, 29.12.93) Regolamento della Commissione n. 195/94 (GUCE L.29, 2.2.94) Regolamento della Commissione n. 3169/94 (GUCE L.335, 23.12.94) Regolamento del Consiglio n. 3289/94 (GUCE L.349, 31.12.94) Regolamento della Commissione n. 1616/95 (GUCE L.154, 5.7.95) Regolamento della Commissione n. 3053/95 (GUCE L.323, 30.12.95) parzialmente abrogato dal Reg.della Commissione n. 1410/96 (GUCE L181, 20.07.96) Regolamento della Commissione n. 941/96 (GUCE L.128, 29.5.96) Regolamento della Commissione n. 2231/96 (GUCE L.307, 28.11.96) Regolamento del Consiglio n. 2315/96 (GUCE L.314, 4.12.96) Regolamento del Consiglio n. 152/97 (GUCE L. 26, 29.1.97) Regolamento della Commissione n. 447/97 (GUCE L.68, 8.3.97) Regolamento del Consiglio n. 824/97 (GUCE L.119, 8.5.97) Regolamento della Commissione n. 1445/97 (GUCE L.198, 25.7.97) Regolamento della Commissione n. 339/98 (GUCE L.45, 16.2.98) Regolamento della Commissione n. 856/98 (GUCE L.122, 24.4.98) Regolamento della Commissione n. 1053/98 (GUCE L.151, 21.5.98) Regolamento della Commissione n .2798/98 (GUCE L.353, 22.12.98) Regolamento della Commissione n. 1072/99 (GUCE L.134, 28.05.99) Regolamento della Commissione n. 1591/2000 (GUCE L.186, 25.07.2000) Regolamento della Commissione n. 1987/2000 (GUCE L. 237, 21.09.2000) Regolamento della Commissione n. 2474/2000 (GUCE L. 286, 11.11.2000) Regolamento del Consiglio n. 391/2001(GUCE L.58, 28.02.2001) Regolamento della Commissione n. 1809/2001 (GUCE L. 252 del 20.09.2001) Regolamento della Commissione n. 27/2002 (GUCE L. 9 dell'11/01/2002) Regolamento della Commissione n. 797/2002 (GUCE L. 128 del 15/5/2002) Regolamento della Commissione n. 2344/2002 (GUCE L. 357 del 31/12/2002) Regolamento del Consiglio n. 138/2003 del 21/1/2003 (GUCE L. 23 del 28/01/2003) Regolamento della Commissione n. 260/2004 (GUCE L 51 del 20.4.2004) Regolamento del Consiglio n. 487/2004 (GUCE L 79 del 17.3.2004) Regolamento del Consiglio n. 1627/2004 (GUCE L. 295 del 19/9/2004) Regolamento del Consiglio n. 2200/2004 (GUCE L 374 del 22.12.2004) Regolamento della Commissione n. 930/2005 (GUCE L 162 del 23.6.2005) Regolamento della Commissione n. 1084/2005 (GUCE L 177 del 9.7.2005) Regolamento della Commissione n. 1478/2005 (GUCE L 2036 del 13.9.2005) Regolamento della Commissione n. 35/2006 (GUCE L 7 del 12.1.2006) Regolamento del Consiglio n. 1791/2006 (GUCE L. 363 del 20/12/2006) Regolamento del Consiglio n. 54/2007 (GUCE L 18 del 25.1.2007) Regolamento della Commissione n. 1217/2007 (GUCE L 275 del 19.10.2007) Regolamento della Commissione n. 139/2008 (GUCE L 42 del 16.02.2008) Regolamento della Commissione n. 502/2008 (GUCE L. 147 del 6/6/2008) Regolamento della Commissione n. 1328/2008 (GUCE L 345 del 23.12.2008) Regolamento della Commissione n. 1259/2009 (GUCE L: 338 del 19.12.2009) Regolamento della Commissione n. 379/2010 (GUCE L. 112 del 05/05/2010) Regolamento della Commissione n.1160/2010 (GUUE L 326 del 10/12/2010) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 955/2011 (GUUE L 259 del 04/10/2011) Regolamento della Commissione n. 1321/2011 (GUUE L 335 del 17/12/2011) 2. Normativa concernente il Regime Autonomo a. Regolamento di base e successive modificazioni:Regolamento del Consiglio n. 517/94 (GUCE L.67, 10.3.94) (N.B. Consultare il regolamento consolidato) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Regolamento del Consiglio n.1470/94 (GUCE L 159, 28.6.94) Regolamento della Commissione n. 1756/94 (GUCE L.183, 19.7.94) Regolamento della Commissione n. 2612/94 (GUCE L.279, 28.10.94) Regolamento del Consiglio n. 2798/94 (GUCE L.297, 18.11.94) Regolamento della Commissione n. 2980/94 (GUCE L.315, 8.12.94) Regolamento della Commissione n. 3168/94 (GUCE L.335, 23.12.94) modificato da Regolamento della Commissione n. 1627/95 (GUCE L.155, 6.7.95) Regolamento del Consiglio n. 1325/95 (GUCE L.128, 13.6.95) Regolamento del Consiglio n. 538/96 (GUCE L.79, 29.3.96) Regolamento della Commissione n. 1476/96 (GUCE L.188, 27.7.96) (corrigendum GUCE L.225, 6.9.96) Regolamento della Commissione n. 1937/96 (GUCE L.255, 09.10.96) Regolamento della Commissione n. 1457/97 (GUCE L.199, 26.07.97) Regolamento della Commissione n. 2542/99 (GUCE L. 307, 2.12.99) Regolamento della Commissione n. 7/2000 (GUCE L.2, 05.01.2000) Regolamento della Commissione n. 2878/2000 (GUCE L.333, 29.12.2000) Regolamento della Commissione n. 2245/2001 (GUCE L. 303, 20.11.2001) Regolamento della Commissione n. 888/2002 (GUCE L.146 del 04.06.2002) Regolamento del Consiglio n. 1309/2002 (GUCE L.192 del 20.07.2002) Regolamento della Commissione n. 1437/2003 (GUCE L.204 del 13.08.2003) Regolamento della Commissione n. 1484/2003 (GUCE L. 212 del 22.08.2003) Regolamento della Commissione n. 2309/2003 (GUCE L. 342 del 30.12.2003) Regolamento della Commissione n. 1877/2004 (GUCE L. 326, 29.10.2004) Regolamento della Commissione n. 931/2005 (GUCE L. 162 del 23.6.2005) Regolamento della Commissione n. 1786/2006 (GUCE L. 337 del 5.12.2006) Regolamento del Consiglio n. 1791/2006 (GUCE L. 363 del 20.12.2006) Regolamento della Commissione n. 1398/2007 (GUCE L. 311 del 29.11.2007) Regolamento della Commissione n. 1260/2009 (GUCE L. 338 del 19.12.2009) Regolamento della Commissione n. 1322/2011 (GUUE L 335 del 17/12/2011) b. Regolamenti concernenti le regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili a norma del Reg. (CE) n. 517/94 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Regolamento della Commissione n. 934/94 (GUCE L.107, 28.4.94) Regolamento della Commissione n. 1664/94 (GUCE L.176, 9.7.94) Regolamento della Commissione n. 2944/94 (GUCE L.310, 3.12.94) Regolamento della Commissione n. 1473/95 (GUCE L.145, 29.6.95) Regolamento della Commissione n. 2738/95 (GUCE L.285, 28.11.95) Regolamento della Commissione n. 2339/96 (GUCE L.318, 7.12.96) Regolamento della Commissione n. 2458/97 (GUCE L. 340, 11.12.97) Regolamento della Commissione n. 2650/98 (GUCE L. 335, 10.12.98) Regolamento della Commissione n. 2629/99 (GUCE L. 321, 14.12.99) Regolamento della Commissione n. 394/2000 (GUCE L. 49, 22.02.2000) Regolamento della Commissione n. 2833/2000(GUCE L. 328, 23.12.2000) Regolamento della Commissione n. 2538/2001 (GUCE L. 341, 22.12.2001) Regolamento della Commissione n. 2357/2002 (GUCE L. 351, 28.12.2002) Regolamento della Commissione n. 2308/2003 (GUCE L.342, 30.12.03) Regolamento della Commissione n. 2171/2004 (GUCE L.371, 18.12.04) Regolamento della Commissione n. 2038/2005 (GUCE L.328, 15.12.2005) Regolamento della Commissione n. 1785/2006 (GUCE L:337, 5.12.2006) Regolamento della Commissione n. 1402/2007 (GUCE L. 311, 29.11.2007) Regolamento della Commissione n. 1164/2008 (GUCE L. 314, 25.11.2008) • • • Regolamento della Commissione n. 1258/2009 (GUCE L. 338 del 19.12.2009) Regolamento della Commissione n. 1159/2010 (GUUE L.326 del 10.12.2010) Regolamento della Commissione 1323/2011 (GUUE L.335 del 17.12.2011) GLOSSARIO: Per facilitarne la comprensione si riportano qui di seguito descrizioni e definizioni di alcuni termini tecnici usati frequentemente nella presente guida. CATEGORIA I prodotti del settore tessile-abbigliamento sono ripartiti in categorie merceologiche che vanno dal n. 1 al n. 163. GEONOMENCLATURA L'identificazione di un Paese terzo avviene attraverso una sigla alfabetica e un numero di codice, relativi alla nomenclatura dei Paesi per le statistiche del commercio estero (Reg. CE 750/2005 della Commissione del 18.05.2005 pubblicato nella GUUE L. 126 del 19.05.2005). LICENZA DI IMPORTAZIONE COMUNITARIA: autorizzazione d’importazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato Membro cui l’operatore presenta la richiesta. Per l’Italia: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale – Divisione III - Viale Boston, 25 - 00144 Roma – Eur. NOMENCLATURA COMBINATA (N.C.) L'identificazione doganale delle merci avviene attraverso un sistema numerico denominato nomenclatura combinata . Per il settore tessile, i codici aggiornati sono riportati nell’all. I del Regolamento della Commissione n. 1321/2011 (GUUE L 335 del 17/12/2011) che modifica il Reg.(CEE) n. 3030/93 e nell’allegato I del Regolamento della Commissione n. 1322/2011 (GUUE L 335 del 17/12/2011) che modifica il Reg. (CE) 517/94. REGIME AUTONOMO Prodotti sottoposti a contingenti comunitari annuali. I dati delle richieste vengono trasmessi a Bruxelles, via SIGL, al fine di verificare la disponibilità delle quote . SIGL; Sistema integrato gestione licenze Entrato in vigore nel 1994 per gestire in maniera centralizzata le quote comunitarie indivise, funziona come base centrale di dati, collegata con tutti gli Stati membri, contenente tutte le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate da ciascun Paese membro. REGIME COMUNE DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DEL SETTORE TESSILE/ABBIGLIAMENTO ORIGINARI DI PAESI TERZI CON I QUALI SONO STATI STIPULATI ACCORDI BILATERALI O ALTRE INTESE: Normativa Comunitaria L'importazione di prodotti del settore tessile/abbigliamento, originari di Paesi terzi con i quali sono stati conclusi accordi bilaterali o altre intese, è disciplinata dal Regolamento (CEE) 3030/93 del 12.10.93 (GUCE L. 275 dell'8.11.93) e successive modifiche. Detti prodotti sono elencati nell'allegato 1 e nell’allegato 1 A al suddetto regolamento e sono raggruppati in categorie omogenee, numerate da 1 a 163, (allegato 1 modificato da ultimo con Reg.to (UE) n. 1321/2011 della Commissione del 16.12.2011). Regimi di Importazione previsti dal regolamento n. 3030/93 1. Sistema di duplice controllo per la gestione dei limiti quantitativi: il rilascio della licenza comunitaria è subordinato alla presentazione da parte dell'operatore di una domanda di importazione, corredata di licenza di esportazione in originale, previa verifica da parte della Commissione UE, attraverso il Sistema Integrato Gestione Licenze (S.I.G.L.) della disponibilità di quota. 2. Sistema di duplice controllo per i prodotti sottoposti a sorveglianza (senza limiti quantitativi): il rilascio della licenza comunitaria è subordinato alla presentazione, da parte dell’operatore, di una domanda di importazione, corredata della licenza di esportazione in originale, previa registrazione degli estremi della licenza stessa da parte della Commissione UE attraverso il SIGL. 3. Sistema di controllo per i prodotti soggetti a sorveglianza semplice: il rilascio della licenza comunitaria é subordinato alla presentazione da parte dell'operatore di una domanda di importazione corredata di fattura, contratto, polizza di carico o altra documentazione equivalente. 4. Sorveglianza a posteriori: serve soltanto ai fini statistici. Il controllo a posteriori viene effettuato direttamente dalla dogana. REGIME AUTONOMO: NORMATIVA COMUNITARIA (Reg.to CE n. 517/94) Il Regolamento (CE) n. 517/94 detta le basi giuridiche del Regime Comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni Paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni , né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni. Attualmente il regime autonomo si applica alla BIELORUSSIA e alla COREA DEL NORD. Il Regolamento (CE) n. 517/94 e successive modifiche, istituisce dei limiti quantitativi annui (contingenti) all’importazione di taluni prodotti tessili nella U.E. La Commissione della U.E. si riserva di gestire direttamente i contingenti emanando norme di attuazione attraverso Regolamenti. GESTIONE CONTINGENTI QUANTITATIVI Criteri generali I contingenti annuali sono distribuiti dalla Commissione secondo l’ordine cronologico di ricezione delle notifiche da parte degli Stati membri (principio del "primo arrivato, primo servito"). Gli importatori, sia tradizionali che nuovi operatori, non possono richiedere una quantità superiore a quella massima predeterminata per ogni contingente (vedi allegato I Reg.to (UE) n. 1323/2011 del 16.12.2011). Tuttavia detti massimali non si applicano agli operatori che, al momento della prima domanda, possono dimostrare – in base alle licenze d’importazione concesse loro nell’anno precedente e restituite con le annotazioni doganali - di avere effettivamente importato dallo stesso Paese e per la stessa categoria, quantitativi superiori ai massimali stabiliti. In tali casi il quantitativo massimo ottenibile sarà pari all’ammontare importato nell’anno precedente. Per tutti i contingenti potrà essere inoltrata una nuova domanda di importazione per quantitativi non superiori ai massimali indicati, sempre che sussista capienza e a condizione che l’operatore possa dimostrare di aver utilizzato almeno al 50% la precedente autorizzazione. Le autorizzazioni di importazione avranno una validità di nove mesi a decorrere dalla data di rilascio e tale validità non potrà comunque superare la data del 31 dicembre. Le autorizzazioni potranno essere prorogate di tre mesi, ma non oltre il 31 marzo dell’anno successivo, qualora possa essere dimostrato l’utilizzo del 50% della licenza al momento della richiesta di proroga che deve essere presentata entro i termini di validità della licenza da prorogare. Gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni di importazione entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della decisione della Commissione, oppure entro il termine stabilito dal singolo regolamento di gestione annuale. Le licenze sono valide su tutto il territorio doganale dell’U.E., nell’ambito dell’anno contingentale per il quale sono state rilasciate. .Le autorizzazioni di importazione non possono essere oggetto di prestito né di cessione, a titolo oneroso o gratuito, da parte della persona a nome della quale sono state rilasciate. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Qualsiasi importatore, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, può presentare una domanda di autorizzazione alle Autorità competenti di uno Stato membro a sua scelta. Gli operatori interessati a partecipare alla ripartizione dei contingenti quantitativi originari dei suddetti Paesi devono dimostrare di essere in possesso di un contratto in originale o copia conforme all’originale. Le domande, da presentarsi in carta semplice o su modulo comunitario Mod.9 (reperibile presso il Ministero dello Sviluppo Economico nonché presso alcune Camere di Commercio ), devono essere inoltrate al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione – D.G. Politica Commerciale Internazionale – Divisione III – Viale Boston, 25 – 00144 Roma - e recare i seguenti elementi: • • • • • • • • • • • nome e indirizzo completo del richiedente (inclusi numero di telefono e fax) e numero di partita IVA; nome e indirizzo completo dell’eventuale dichiarante/rappresentante; nome e indirizzo completo del probabile fornitore; paese di origine dei prodotti; paese di provenienza dei prodotti; denominazione commerciale dei prodotti e codice di nomenclatura combinata; categoria e quantitativo nell’unita di misura prevista; valore delle merci; una dichiarazione in cui si attesti che non sia stata inoltrata analoga richiesta in altro Paese membro per l’anno di riferimento e che la licenza verrà restituita entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza; contratto in originale o copia conforme all’originale; limitatamente agli operatori che abbiano già importato nell’anno precedente, l’elenco delle licenze ottenute, nonché il totale del quantitativo importato. LICENZA DI IMPORTAZIONE COMUNITARIA: In applicazione dei Regolamenti (CE) n. 3168/94 del 21/12/94 ( modificato da Regolamento della Commissione n. 1627/95 GUCE L.155, 6.7.95) e 3169/94- GUCE L335 del 23/12/1994 - la Commissione delle Comunità Europee ha istituito, per autorizzare l’importazione di merci del settore tessile-abbigliamento, un documento unico utilizzabile su tutto il territorio doganale della Comunità, a prescindere dallo Stato Membro di rilascio o dalla nazionalità o domicilio dell’operatore comunitario. I moduli delle licenze d’importazione sono costituiti da tre fogli autocopianti: il primo, denominato «originale per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciato al richiedente; il secondo, denominato «esemplare per l’autorità competente» e recante il n. 2, è conservato dall’autorità che ha emesso la licenza; il n. 3 costituisce la domanda dell’importatore. I suddetti moduli vengono utilizzati anche per eventuali modifiche o proroghe delle autorizzazioni concesse. Sul retro dell’esemplare n. 1 figura un riquadro che consente l’imputazione di quantitativi da parte delle autorità doganali preposte all’espletamento delle operazioni d’importazione. Le licenze rilasciate da uno Stato Membro hanno gli stessi effetti giuridici in tutti gli altri stati dell’ U. E. Mod. 9 – LICENZA DI IMPORTAZIONE COMUNITARIA: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 9: CASELLA N°1: DESTINATARIO Nome, indirizzo, Partita Iva (o Codice Fiscale) Nel caso di società indicare la Ragione sociale CASELLA N°2: NUMERO DI RILASCIO Protocollo della licenza a cura dell’Ufficio competente. CASELLA N°3: PERIODO CONTINGENTALE Indicare l’anno contingentale CASELLA N°: AUTORITA’ COMPETENTE PER IL RILASCIO Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione Direzione generale per la politica commerciale internazionale – Divisione III V.le Boston , 25 - 00144 Roma (Tel. 06-59931) CASELLA N°5: DICHIARANTE / RAPPRESENTANTE (se del caso) CASELLA N°6: PAESE DI ORIGINE (e numero di geonomenclatura) Indicare il Paese di origine della merce e il relativo codice numerico (es.: Bielorussia 073) CASELLA N°7: PAESE DI PROVENIENZA (e numero di geonomenclatura) Indicare il Paese di provenienza della merce e il relativo codice numerico (es.: Bielorussia 073) CASELLA N°8: ULTIMO GIORNO DI VALIDITA’ Non indicare nulla, sarà completata a cura dell'Ufficio. CASELLA N°9: DESIGNAZIONE DELLE MERCI Indicare la descrizione della merce e la relativa categoria CASELLA N°10: CODICE DELLE MERCI (N.C.) Indicare il codice di nomenclatura combinata ( a otto cifre) relativa alla merce che si intende importare CASELLA N°11: QUANTITA’ ESPRESSA NELL’UNITA’ DI MISURA DEL CONTINGENTE Indicare in cifre il quantitativo richiesto nell’unità di misura corrispondente, (delimitare l’indicazione del quantitativo con asterischi, per impedire aggiunte di cifre) CASELLA N°12: CAUZIONE/GARANZIA (se del caso) CASELLA N°13: INDICAZIONI AGGIUNTIVE Indicare "valore da accertare in dogana" CASELLA N°14: VISTO DELL’AUTORITA’ COMPETENTE 1° foglio - ORIGINALE PER IL DESTINATARIO a cura dell’Autorità competente 2° foglio - COPIA PER L'AUTORITA' COMPETENTE 3° foglio - DOMANDA DELL’IMPORTATORE nome del fornitore estero (se del caso) indicare gli allegati. Data e firma dell’importatore. IMPORTAZIONE TESSILI PER PAESI DI ORIGINE: Sigla Paese Codice di geonomenclatura Regime importazione BY Bielorussia 073 Regime autonomo KP Corea del Nord 724 Regime autonomo Per gli ammontari dei limiti quantitativi annui per la Bielorussia e la Corea del Nord, vedi allegato IV Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio , modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 1260/2009 della Commissione del 18.12.2009 - GUCE L 338 del 19.12.2009 SCHEDA 1 – BIELORUSSIA: Sigla Paese BY Paese BIELORUSSIA Cod. G. 073 Controllo REGIME AUTONOMO Cat. Unità misura 1 KG Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto KG Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate KG Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe,tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia PZ Camicie, camicette, Tshirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia PZ Maglie, pullovers (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia PZ Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della cat. 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali REGIME AUTONOMO BY BIELORUSSIA 073 2 REGIME AUTONOMO BY BIELORUSSIA 073 3 REGIME AUTONOMO BY BIELORUSSIA 073 4 REGIME AUTONOMO BY BIELORUSSIA 073 5 REGIME AUTONOMO BY BIELORUSSIA 073 6 Designazione Merci REGIME AUTONOMO BY BIELORUSSIA 073 PZ Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza PZ Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 15 PZ Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat.21) 20 KG Biancheria da letto, esclusa quella a maglia PZ Eskimo:giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia,di lana,di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali KG Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto PZ Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza PZ Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 7 REGIME AUTONOMO BY BIELORUSSIA 073 8 REGIME AUTONOMO BY BIELORUSSIA 073 BY BIELORUSSIA 073 REGIME AUTONOMO REGIME AUTONOMO BY BY BIELORUSSIA BIELORUSSIA 073 073 21 REGIME AUTONOMO 22 REGIME AUTONOMO BY BY BIELORUSSIA BIELORUSSIA 073 073 24 REGIME AUTONOMO 26 BY BIELORUSSIA 073 REGIME AUTONOMO PZ Gonne, comprese le gonne pantaloni, per donna o per ragazza PZ Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali KG Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bebès), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l’arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento 73 PZ Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 27 REGIME AUTONOMO BY BIELORUSSIA 073 29 REGIME AUTONOMO BY BIELORUSSIA 073 67 REGIME AUTONOMO BY BIELORUSSIA 073 BY BIELORUSSIA 073 REGIME AUTONOMO 115 KG Filati di lino o di ramiè BY BIELORUSSIA 073 REGIME AUTONOMO 117 KG Tessuti di lino o di ramiè KG Biancheria da letto, tavola, da toletta da servizio o da cucina, di lino o ramiè, esclusa quella a maglia BY BIELORUSSIA 073 REGIME AUTONOMO 118 QUANTITATIVI MASSIMI RICHIEDIBILI: PAESE CATEGORIA UNITA’ QUANTITA’ BIELORUSSIA 1 2 3 4 5 6 7 8 15 20 21 22 24 26/27 29 67 73 115 117 118 CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI PEZZI PEZZI PEZZI PEZZI PEZZI PEZZI CHILOGRAMMI PEZZI CHILOGRAMMI PEZZI PEZZI PEZZI CHILOGRAMMI PEZZI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI 20 000 80 000 5 000 20 000 15 000 20 000 20 000 20 000 17 000 5 000 5 000 6 000 5 000 10 000 5 000 3 000 6 000 20 000 30 000 5 000 SCHEDA 2 – COREA DEL NORD: Sigla Paese KP KP KP KP KP Paese COREA DEL NORD COREA DEL NORD COREA DEL NORD COREA DEL NORD COREA DEL NORD Cod.G. Controllo 724 REGIME AUTONOMO 724 724 724 724 REGIME AUTONOMO REGIME AUTONOMO REGIME AUTONOMO REGIME AUTONOMO Cat. 1 2 3 4 5 Unità di misura Designazione Merci KG Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto KG Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate KG Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia PZ Camicie, camicette, Tshirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia PZ Maglie, pullovers (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia KP KP KP COREA DEL NORD COREA DEL NORD COREA DEL NORD 724 724 724 REGIME AUTONOMO REGIME AUTONOMO REGIME AUTONOMO 6 7 8 PZ Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della cat. 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali PZ Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza PZ Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO 9 KG KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO 12 PAIA Calze-mutande, calze, calzini, ecc. PZ Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO 13 KP KP KP KP COREA DEL NORD COREA DEL NORD COREA DEL NORD COREA DEL NORD 724 724 724 724 REGIME AUTONOMO REGIME AUTONOMO REGIME AUTONOMO REGIME AUTONOMO 14 15 16 17 PZ Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat.21) PZ Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat.21) PZ Vestiti, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings),con fodera di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali PZ Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana ,di cotone o di fibre sintetiche o artificiali KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO KP KP COREA DEL NORD COREA DEL NORD 724 724 REGIME AUTONOMO REGIME AUTONOMO KG Canottiere, mutande, mutandine e slips, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia 19 PZ Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia 20 KG Biancheria da letto, esclusa quella a maglia PZ Eskimo:giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia,di lana,di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali PZ Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza 18 21 24 KP KP KP COREA DEL NORD COREA DEL NORD COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO 724 REGIME AUTONOMO 724 REGIME AUTONOMO 26 27 28 PZ Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali PZ Gonne, comprese le gonne pantaloni, per donna o per ragazza PZ Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e shorts (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO 29 PZ Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO 31 PZ Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia 36 KG Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 37 KG Tessuti di fibre artificiali in fiocco KG Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna KG Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58 KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO KP KP COREA DEL NORD COREA DEL NORD 724 724 REGIME AUTONOMO REGIME AUTONOMO 39 59 KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO 61 KG Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62. Tessuti ( diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO 68 KG Indumenti per bambini piccoli (“bebés”) ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88 KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO 69 PZ Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza KP KP KP COREA DEL NORD COREA DEL NORD COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO 724 REGIME AUTONOMO 724 REGIME AUTONOMO 70 Calze-mutande (“collants”), di fibre sintetiche, di filati PAIA semplici meno di 67 decitex (6,7 tex). Calze da donna, di fibre sintetiche 73 PZ Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali PZ Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 74 KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO 75 PZ Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO 76 KG Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo. Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o ragazza KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO 77 KG Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia KG Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO 78 KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO 83 KG Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO 87 KG Guanti, diversi da quelli a maglia 109 KG Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l’esterno 117 KG Tessuti di lino o di ramiè KG Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO 118 KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO 142 KG Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila KP COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO 151A KG Rivestimenti del suolo, di cocco KG Tappeti ed altri rivestimento del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi da tappeti “tufted” o “floccati” KG Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da1 a 123 e dalla categorie 159 KP KP COREA DEL NORD 724 COREA DEL NORD 724 REGIME AUTONOMO REGIME AUTONOMO 151B 161 QUANTITATIVI MASSIMI RICHIEDIBILI: PAESE COREA DEL NORD CATEGORIA UNITA’ QUANTITA’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 26 CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI PEZZI PEZZI PEZZI PEZZI PEZZI CHILOGRAMMI PAIA PEZZI PEZZI PEZZI PEZZI PEZZI CHILOGRAMMI PEZZI CHILOGRAMMI PEZZI PEZZI PEZZI 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 COREA DEL NORD 27 28 29 31 36 37 39 59 61 68 69 70 73 74 75 76 77 78 83 87 109 117 118 142 151A 151B 161 PEZZI PEZZI PEZZI PEZZI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI PEZZI PAIA PEZZI PEZZI PEZZI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000 10 000 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 ELENCO DELLE CATEGORIE DEI PRODOTTI TESSILI: Per il settore tessile, le categorie e i codici aggiornati sono riportati nell’all. I del Reg.to (UE) 1321/2011 della Commissione del 16.12.2011 (che modifica il Reg.to (CEE) n. 3030/93) e nell’allegato I del Reg.to (UE) n. 1322/2011 della Commissione del 16.12.2011 (che modifica il Reg.to (CE) n. 517/94), pubblicati nella GUUE L. 335 del 17.12.2011). AVVERTENZE: Per una esatta interpretazione delle norme, si consiglia di consultare i Regolamenti Comunitari Consolidati.