d.s. 17/2007 - Comune di Gravina in Puglia

Transcript

d.s. 17/2007 - Comune di Gravina in Puglia
CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA
(PROVINCIA DI BARI)
DECRETO SINDACALE
N. 17 in data 05.02.2007
( art. 70, comma 2, lett. a) Statuto Comunale)
OGGETTO: Ministero dell’Ambiente +5 c/ Comune di Gravina in Puglia.
Appello dinanzi Corte di Appello Civile di Roma.
Costituzione in giudizio e nomina difensore.
L’Estensore
Il Caposervizio
Parere reso ai sensi dell’art. 70, comma 2, lett. a) Statuto Comunale __________________
IL DIRIGENTE
Responsabile del Servizio Interessato
IL DIRIGENTE
Servizio Legale e Contenzioso
Parere in ordine alla sola regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4,
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267__________________________
Il DIRIGENTE
Responsabile del Servizio Finanziario
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del Ministro pro tempore, a
mezzo dell’Avvocato dello Stato, Giuseppe Albenzio, con atto in data 03.11.2006, acquisito al prot.
gen. dell’Ente il 17.11.2006 al n. 32797, ha notificato, tra gli altri, anche al procuratore
domiciliatario del Comune di Gravina in Puglia, avv.Guido Romanelli con studio in Roma, atto di
appello dinanzi alla Corte di Appello Civile di Roma, all’udienza del 15.01.2007, per ottenere
l'annullamento della sentenza n.15006 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sez. II in data
26.06.2006, con la quale :
a) si condanna il Ministero dell’Ambiente al pagamento in favore del Consorzio di Bonifica
Terre d’Apulia della somma di € 12.652.864, a titolo di risarcimento del danno, oltre
interessi legali, via via ed anno rivalutato dall’08.03.2004;
b) si rigetta le domande proposte dal Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia contro i Comuni di
Gravina in Puglia, Poggiorsini e Spinazzola;
c) si rigetta le domande proposte dalla societa’ Dott. Domenico Dibattista Costruzioni e
Intercantieri Vittadello contro il Ministero dell’Ambiente e i Comuni di Gravina in Puglia
Poggiorsini, di Spinazzola;
d) si pone definitivamente a carico del Ministero dell’Ambiente le spese di CTU;
e) si condanna il Ministero dell’Ambiente al rimborso delle spese di lite in favore del
Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia, della Societa’ Intercantieri Vittadello e dott.
Domenico Dibattista Costruzioni;
f) si condanna il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia e la Societa’ Intercantieri Vittadello e
dott. Domenico Dibattista Costruzioni al rimborso delle spese di lite in favore del Comune
di Gravina in Puglia, in € 25.000,00 oltre accessori di legge e spese.
3) con il sopracitato atto di appello, il Ministero dell’Ambiente premette,
in fatto che :
3) il Comune di Altamura in data 23.12.1991 ha impugnato innanzi il TSAP gli atti approvativi
del progetto di sistemazione “del bacino di Capodacqua” che prevedeva la realizzazione di
tre sistemi di laghetti collinari che avrebbero dovuto alimentare l’invaso del detto bacino e
l’invaso di Gravina in Puglia;
3) la Regione Puglia, in conseguenza di tale ricorso, ha richiesto nell’ottobre del 1993 al
Ministero dell’Ambiente un parere in merito alla necessità di sottoporre la realizzazione
delle opere sopraccitate alla procedura di valutazione di impatto ambientale, pur avendo
rilasciato al Consorzio di Bonifica Apulo Lucano il nulla osta paesaggistico;
3) il Ministero dell’Ambiente pronunciandosi al riguardo, con nota in data 14/2/1994 invitava
la Regione Puglia ad attivare le relative procedure di competenza regionale di V.I.A e, a
seguito di tale nota, il Comune di Poggiorsini e di Gravina sospendevano i lavori;
3) a seguito di detti provvedimenti sia il Consorzio di Bonifica che il Raggruppamento
Temporaneo delle ditte presentavano ricorso al TSAP per chiedere l’annullamento della
nota del Ministero e delle ordinanze comunali ;
3) con sentenza n. 46/99 il TSAP in accoglimento dei ricorsi annullava i provvedimenti
impugnati e nelle more, tra il Consorzio di Bonifica e Raggruppamento Temporaneo delle
ditte veniva sottoscritto un lodo in base al quale il primo è stato condannato a pagare
all’ATI attrice la somma di £ 16.197.492.715;
3) con citazione notificata in data 20.03.2001 il Consorzio di Bonifica citava dinanzi il
Tribunale Civile di Roma il Ministero e i Comuni di Gravina in Puglia, di Poggiorsini e di
Spinazzola chiedendo di essere tenuto indenne della somma da corrispondere a titolo di
risarcimento danni al Raggruppamento Temporaneo delle ditte.
In diritto :
3) l’infondatezza della domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell’Amministrazione
Statale per l’assenza di forza cogente del parere reso con nota in data 14/2/1994:
Responsabilità esclusiva della Regione e delle Amministrazioni Comunali;
2) in subordine, la violazione e la falsa applicazione dei principi in tema di riparto di responsabilità
nelle obbligazioni solidali ( art. 2055 c.c.) .
3) l’inefficacia nei confronti dell’Amministrazione Statale del lodo intercorso tra il Consorzio di
Bonifica Terra d‘Apulia ed il raggruppamento temporaneo di imprese e conseguente carenza
probatoria sull’esistenza e sulla quantificazione dei danni;
- il Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso del Comune di Gravina in Puglia ha espresso
il seguente parere giusta nota agli atti del presente provvedimento: “in relazione all’atto citazione
in appello di cui si tratta, a parere della sottoscritta sussisterebbe l’opportunita’ di resistere nel
giudizio di appello instaurato dal Ministero dell’Ambiente dinanzi alla Corte di Appello Civile di
Roma avverso la sentenza n. 15006/06 emessa dal Tribunale Civile di Roma, II sezione, per
contrastare le pretese dell’appellante al fine di chiedere la conferma della sentenza di 1° grado
che contiene statuizioni del tutto favorevoli per questo Comune esponendo le stesse ragioni
esplicitate da questo Comune nelle memorie difensive del giudizio in 1° grado circa
l’infondatezza dell’an e del quantum della domanda attorea di condanna rivolta nei confronti del
medesimo Comune di Gravina e, d’altrocanto, ampiamente accolte nella sentenza n.15006 /06
emessa, a conclusione di tale fase di giudizio di 1° grado”;
CONSIDERATO che vi e' l’opportunità di costituirsi in giudizio per contrastare le pretese
dell’appellante stante l’infondatezza dei motivi d’appello cosi' come contestati, “al fine di far
valere le ragioni esposte dal Comune di Gravina in Puglia in 1° ed accolte nella sentenza emessa dal
Tribunale civile di Roma n. 15006/2006 in data 26.06.2006;
RAVVISATA, quindi, l’opportunità per questo Ente di nominare un legale che difenda gli
interessi e le ragioni del Comune nei modi e nei termini di legge, in ordine al giudizio di appello
instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Roma avverso la sentenza n. 15006/2006 emessa dal
Tribunale civile di Roma;
VISTO l’art. 70, comma 2, lett. a) dello Statuto Comunale vigente in virtù del quale la
rappresentanza legale dell’Ente nonché la resistenza alle liti e correlativi poteri di conciliare,
rinunciare, transigere e conferire la procura alle liti spetta al Sindaco;
ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del servizio interessato, ai
sensi dell’art. 70, comma 2, lett. a), dello Statuto Comunale, trattandosi di materia rientrante in atti
di gestione, espresso, in assenza dello stesso, dal Responsabile del Servizio in virtu' dell'art. 26,
comma 1, del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
DECRETA
DI COSTITURE, per i motivi espressi in narrativa, il Comune di Gravina in Puglia nel
giudizio di appello promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio dinanzi alla
Corte di Appello Civile di Roma avverso la sentenza n. 15006/06 emessa dal Tribunale Civile di
Roma;
DI NOMINARE
difensore delle ragioni dell’Ente, l’avv. Giovanni Tedesco, libero
professionista di Gravina in Puglia con studio in Via E.Guida;
DI CONFERIRE al nominato difensore delle ragioni dell’Ente, ogni e più ampio potere di
legge, sottoscrivendo apposito mandato ad litem in favore dei precitati professionisti;
DI DARE ATTO che spetta al Responsabile della gestione del relativo PEG l'impegno
presumibile della spesa di con imputazione della stessa sul cap.lo 460 del redigendo Bilancio di
previsione 2006;
DI DARE ATTO, altresi', che la liquidazione dei compensi spettante al suddett
oprofessionista, ivi compresa la somma da corrispondersi a titolo di acconto, pari €500,00 avverra'
nel termine di cui al D.L.vo 231/2002 previo deposito, da parte dello stesso, di apposito atto
difensivo e della relativa documentazione fiscale;
DI DARE ATTO che il presente decreto è immediatamente eseguibile;
DI DISPORRE che il presente decreto sia numerato e pubblicato all’Albo Pretorio per 15
giorni.
IL SINDACO
Avv. Rino Vendola