COMUNE DI ROTTOFRENO
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COMUNE DI ROTTOFRENO (PROVINCIA DI PIACENZA) REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E CONCESSIONE IN LOCAZIONE E/O GODIMENTO CON PROMESSA DI VENDITA DI IMMOBILI DA DESTINARSI AD EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (E.R.S. O SOCIAL HOUSING) 1 INDICE TITOLO I – PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Linee di indirizzo Art. 2 - Obiettivi Art. 3 - Ambito di applicazione Art. 4 - Tipologie di intervento Art. 5 - Forma giuridica dei rapporti contrattuali con gli assegnatari Art. 6 - Entrata in vigore e durata TITOLO II – ASPETTI DI RILEVANZA SOCIALE Art. 7 - Soggetti destinatari Art. 8 - Classificazione degli alloggi e idoneità per nuclei abitativi Art. 9 - Modalità di assegnazione degli alloggi TITOLO III – DETERMINAZIONE DEI VALORI E DEI VINCOLI DEGLI ALLOGGI Art. 10 - Vincolo di non alienabilità dell’immobile edificato per la destinazione ad edilizia residenziale sociale Art. 11 - Determinazione delle superfici commerciali Art. 12 - Determinazione del valore dell’unità immobiliare al fine della promessa di futura vendita Art. 13 - Determinazione del canone locativo in ragione delle diverse tipologie di rapporto contrattuale Art. 14 - caratteristiche costruttive degli edifici e rendimento energetico TITOLO VI – CONTROLLI PUBBLICI SULLA GESTIONE Art. 15 – Comunicazione delle assegnazioni Art. 16 - Mancata osservanza delle norme del presente regolamento - sanzioni 2 TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 1. Linee di indirizzo Il presente regolamento viene redatto al fine di regolamentare la realizzazione o il recupero edilizio sul territorio comunale di Rottofreno di alloggi da destinarsi ad edilizia residenziale sociale (nel prosieguo del presente regolamento anche “E.R.S.” o “social housing”). In particolare, la realizzazione e/o il recupero edilizio di immobili E.R.S. è destinato alla fruizione con o senza promessa di futura vendita da parte di soggetti residenti o domiciliati nel Comune di Rottofreno che, per situazioni familiari, sociali e/o reddituali, versino in condizioni tali da rendere difficile l’acquisizione della disponibilità e/o l’acquisto della prima casa di abitazione. 2. Obiettivi 3 Sono obiettivi primari del presente regolamento: favorire l’accesso dei cittadini alla prima casa di abitazione, intesa quale bene indispensabile allo sviluppo di una vita umana dignitosa, con caratteristiche strutturali e dimensionali idonee al soggetto o nucleo familiare che ne risulti assegnatario o promissario acquirente in forza di patto di futura vendita; immettere sul mercato locale la disponibilità di beni immobili a canone e/o prezzo di vendita agevolato, senza tuttavia che ciò possa risultare lesivo della concorrenza e turbare il normale sistema di libero mercato nel settore immobiliare; garantire procedure di individuazione dei beneficiari degli alloggi ERS che siano caratterizzate da trasparenza, pubblicità, assenza di qualsivoglia lucro o corrispettivo ulteriore rispetto al canone/prezzo come in seguito determinato e preferenza per i soggetti richiedenti che, avendo caratteristiche idonee all’assegnazione, versino oggettivamente in condizioni socio-economiche deteriori rispetto ad altri richiedenti. 3. Ambito di applicazione Le norme di cui al presente atto sono da applicarsi con riferimento agli interventi di Housing Sociale previsti dall’art. 33 delle N.T.A. (norme tecniche di attuazione) allegate al vigente P.R.G. (piano regolatore generale) comunale, nonché ad ogni forma di edilizia residenziale sociale che dovesse essere ammessa a seguito di varianti delle norme medesime e/o approvazione di nuovi strumenti urbanistici comunali. Le medesime norme sono da applicarsi sia in caso di realizzazione diretta di interventi di Housing Sociale da parte del Comune di Rottofreno e/o di forme associative di comuni, comunque costituite, sia in caso di iniziative private e/o di partenariato pubblico privato. 4. Tipologie di intervento L’iniziativa per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale può essere: pubblica: la realizzazione dell’intervento avviene interamente per iniziativa ed a carico del Comune di Rottofreno o di altro ente pubblico o forma associativa di enti. privata: la realizzazione avviene per opera di uno o più soggetti privati, nell’ambito delle aree classificate nel vigente PRG o comunque negli strumenti urbanistici comunali come destinabili ad ERS, senza che venga concessa dal Comune di Rottofreno e/o altro ente pubblico alcuna forma diretta o indiretta di agevolazione. Ai fini del presente regolamento, devono intendersi: o agevolazione diretta: - reperimento a carico dell’ente pubblico di terreni idonei e messa a disposizione degli stessi in favore del soggetto attuatore gratuita o a condizioni di particolare favore rispetto ai valori correnti di mercato; - erogazione di finanziamenti per la costruzione e/o il recupero edilizio dell’immobile da destinarsi ad ERS; - partecipazione diretta dell’ente pubblico, in qualunque forma, all’attività di realizzazione dell’intervento; 4 - ogni altra forma di partecipazione che comporti per l’ente la privazione di beni patrimoniali pubblici o la vendita di essi a condizioni inferiori ai valori di libero mercato, ovvero la erogazione di finanziamenti pubblici. o agevolazione indiretta: - partecipazione di personale appartenente all’ente pubblico alla realizzazione dell’intervento, sia informa di partecipazione meramente tecnica che operativa; - rinuncia da parte del Comune di Rottofreno o di altro ente pubblico a somme in qualunque modo allo stesso spettanti a fronte di interventi edificatori (a titolo di esempio, senza pretesa di esaustività, oneri di urbanizzazione o qualunque altra forma di onere imposto in caso di intervento da parte di soggetti privati a condizioni di libero mercato); - ogni altra forma di diverso trattamento del soggetto attuatore dell’intervento ERS rispetto alle condizioni imposte all’imprenditoria libera, comunque da giustificarsi con la particolare destinazione sociale del’intervento di progetto. mista o di partenariato pubblico privato: la realizzazione avviene per effetto di una collaborazione tra il Comune o altri enti pubblici e soggetti privati, in qualunque forma costituiti, per la realizzazione dell’intervento di edilizia residenziale sociale. Sono da ricomprendersi nella presente categoria anche tutti gli interventi che, pur caratterizzati da iniziative e realizzazione a cura esclusiva di soggetti privati, beneficino di agevolazioni dirette e/o indirette come definite ai sensi del precedente paragrafo. ***** La determinazione della tipologia di intervento ai fini del presente regolamento dovrà essere esplicitata in ogni caso all’atto della richiesta di emissione da parte del Comune di Rottofreno dei titoli autorizzativi per la realizzazione dell’intervento ed in caso di interventi di nuova edificazione all’atto della stipula della convenzione di urbanizzazione, nell’ambito della quale dovrà rinvenirsi ogni indicazione in merito alle eventuali contribuzioni dirette o indirette del Comune di Rottofreno e/o di altro ente o forma associativa, oltre alla determinazione delle opere da realizzarsi e degli eventuali accordi pubblico/privati ai sensi dell’art. 18 l.r. 20/2000 e ss.mm. e ii. 5 5. Forme giuridiche dei rapporti contrattuali con gli assegnatari Coerentemente con le finalità di agevolazione dell’ottenimento di una prima casa di abitazione, le unità abitative da destinarsi all’assegnazione ai beneficiari individuati ai sensi del presente regolamento potrà avvenire, alternativamente: in forza di contratto di locazione a canone calmierato, determinato come nel prosieguo del presente regolamento. In tal caso i contratti da stipularsi tra il soggetto attuatore ed i singoli beneficiari dovranno rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di locazione di immobili ad uso abitativo, con particolare riferimento alla durata minima del contratto di locazione ed esclusa ogni forma di occupazione transitoria dell’unità immobiliare, fatta solo salva l’eventualità dell’occupante di affrontare una emergenza abitativa; ai fini del presente regolamento deve intendersi lo stato di necessità (sia essa giuridica o materiale) di un nucleo familiare di lasciare la propria abitazione; lo stato di emergenza non potrà essere ritenuto sussistente una volta decorsi tre mesi dall’occupazione ad uso transitorio dell’unità immobiliare; secondo la tipologia contrattuale dell’affitto con riscatto (o promessa di futura vendita), come previsto e disciplinato dal Decreto Ministeriale 22 aprile 2008 (in G.U. 24 giugno 2008, n. 146). Tale tipologia negoziale appare idonea, in particolare, all’avviamento all’acquisto dell’abitazione di persone e/o nuclei familiari che per capacità reddituali e/o presenza di altre difficoltà di tipo sociale, siano in condizioni tali da non poter accedere all’acquisto dell’abitazione principale in condizioni di libero mercato. 6. Entrata in vigore e durata Il presente regolamento entra in vigore dal momento della dichiarazione di esecutività a seguito di pubblicazione della delibera di approvazione da parte del consiglio comunale di Rottofreno ed è destinato a dispiegare i proprie effetti senza limiti di tempo e sino a successiva modifica o abrogazione, che potranno eventualmente essere disposte con la medesima forma di cui all’atto di approvazione. 6 TITOLO II – ASPETTI DI RILEVANZA SOCIALE 7. Soggetti destinatari Gli alloggi qualificati come E.R.S. o Housing sociale sono destinati in via esclusiva all’assegnazione / cessione in favore di soggetti in possesso dei requisiti di seguito elencati: a) cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene all'Unione Europea. Il requisito si considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 27/05/98, n. 286 e successive modificazioni; b) residenza o attività lavorativa prevalente nel Comune di Rottofreno, quantomeno con riferimento ad uno dei componenti del nucleo familiare che risulti assegnatario a qualunque titolo dell’alloggio; c) non essere titolari del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione, di un alloggio o quote parti di esso nell'ambito del territorio nazionale; In deroga a quanto sopra indicato, potrà essere assegnato l’alloggio anche a chi non rientri nella condizioni di cui alla lettera c)che precede nel caso in cui il soggetto interessato o un componente del suo nucleo familiare si trovi in una soltanto delle seguenti situazioni: - sia comproprietario di non più di un alloggio con terzi non appartenenti al nucleo familiare e da tali terzi occupato (l'occupazione deve risultare dal certificato di residenza); - sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio non disponibile per l’utilizzo in quanto specifici diritti reali su di essi sono attribuiti ad altri soggetti, in virtù di un atto in data anteriore all’entrata in vigore del presente regolamento. Si prescinde da tale data nel caso di diritto di abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite o del coniuge legalmente separato; 7 - sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio che risulti fatiscente da certificato di non abitabilità rilasciato dal Comune o che non consenta l'accesso o l'agibilità interna ad uno o più componenti del nucleo familiare del titolare che siano affetti da handicap con problemi di deambulazione e abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 66%; d) valore Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.lgs 109/98 e successive modifiche, non superiore al valore indicato all’art. 3.1, n. 4) della Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 252 del 28 febbraio 2011 e/o successive modificazioni. Tale valore Isee deve intendersi vincolante per nuclei familiari composti da due o più persone, mentre in caso di assegnazione dell’alloggio in godimento o locazione con patto di futura vendita a nuclei monopersonali esso valore dovrà essere ridotto in forza del presente regolamento in misura del 25%. Per effetto di quanto sopra, alla data di entrate in vigore del presente regolamento sono da considerarsi quali limiti Isee i seguenti valori: € 30.510,00 per un singolo occupante; € 40.680,00 per nuclei composti da due o più persone; e) per gli alloggi destinati alla locazione o godimento a termine di medio periodo con proprietà differita o con diritto di opzione all’acquisto il nucleo familiare, non aver mai usufruito di altri contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o altro Ente pubblico, per l'acquisto o il recupero di una abitazione; né aver ottenuto la proprietà di un alloggio in forza di leggi che consentono l'alienazione del patrimonio pubblico di Edilizia Residenziale Popolare (ERP). Per nucleo familiare, ai fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi si intende: - l’assegnatario/locatario, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato sia in regime di comunione che di separazione dei beni, ovvero il convivente more-uxorio, i figli minori e i figli maggiorenni a carico a norma di legge; 8 - l’assegnatario/locatario, e altre persone a lui legate da vincoli di parentela o affinità entro il secondo grado cointestatarie dei contratti di proprietà e locazione; - l’assegnatario/locatario: celibe, nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a; - l’assegnatario/ locatario e il futuro coniuge/convivente (nel caso di nubendi o di coppie intenzionate a convivere more-uxorio). Non si considerano i nuclei familiari di provenienza. Pena la decadenza dall’assegnazione del’alloggio, i nubendi devono contrarre matrimonio ed assumere entrambi la residenza nell’alloggio entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione o dell’atto di assegnazione in godimento; entro lo stesso termine devono costituire nucleo, con residenza nell'alloggio, anche le coppie intenzionate a convivere more uxorio. 8. Classificazione degli alloggi ed idoneità per nuclei abitativi Al fine di garantire un ambiente di vita dignitoso ed adeguato, ogni alloggio oggetto di nuova costruzione o di recupero edilizio sarà considerato idoneo ad accogliere un nucleo familiare in ragione di una superficie minima variabile al variare del numero di componenti il nucleo familiare. In particolare, gli alloggi potranno essere distinti nelle seguenti categorie, con conseguente attribuibilità a nuclei familiari distinti: a) mini alloggi - una stanza da letto e comunque fino a 40 mq. da destinarsi a nuclei familiari composti da una persona ; b) alloggi piccoli - una stanza da letto e comunque fino a 50 mq. da destinarsi a nuclei familiari composti da 2 persone; c) alloggi medi - due stanze da letto e comunque con metratura superiore a 55 mq. e fino a 75 mq da destinarsi a nuclei familiari composti da 3 – 4 persone; d) alloggi grandi - due o più stanze da letto e comunque con metratura superiore a 75 mq e fino a a 92 mq., da destinarsi a nuclei familiari composti da 5/6 persone; 9 e) alloggi molto grandi - oltre 92 mq. per nuclei familiari composti da più di 6 persone; 9. Modalità di assegnazione degli alloggi Le modalità di assegnazione degli alloggi realizzati ad iniziativa privata sono libere, fermo restando il rispetto delle categorie di destinatari e dell’idoneità alloggiativa come sopra definita. L’assegnazione degli alloggi realizzati mediante intervento pubblico o misto avviene a seguito di selezione tra i richiedenti che vengano reperiti attraverso la promulgazione di un avviso pubblico di selezione o di un bando che sia adeguatamente reso noto ad una pluralità indistinta di destinatari. Costituiscono modalità idonee di comunicazione la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito comunale o dell’ente pubblico finanziatore, unitamente alla pubblicazione su almeno un quotidiano locale dell’avviso contenente le modalità di ottenimento delle indicazioni in merito al contenuto del bando o avviso di selezione. Sono fatte salve altre possibilità di comunicazione al pubblico, aggiuntive rispetto a quelle indicate nel precedente paragrafo. Nel caso di realizzazione dell’intervento ad iniziativa mista o di partenariato pubblico privato il soggetto attuatore dovrà avere cura di indicare nel bando sia i criteri di ammissione delle offerte alla valutazione sia le condizioni di assegnazione dell’alloggio, siano esse economiche e/o soggettive. Nel caso di iniziativa pubblica o mista, come sopra definite, l’avviso di selezione o il bando dovranno contenere all’atto della promulgazione l’individuazione delle procedure di selezione ed i punteggi attribuiti a ciascuna richiesta di assegnazione, avendo riguardo a garantire che siano rispettati i seguenti criteri: - presenza di disabile all’interno del nucleo familiare: dovrà essere garantita priorità alla disabilità più grave, secondo un principio di proporzionalità diretta; 10 - residenza nel territorio del Comune di Rottofreno: dovrà essere garantita priorità ai richiedenti che dimostrino di aver stabilito da più tempo la propria residenza nel Comune di Rottofreno, secondo un principio di proporzionalità diretta; - reddito Isee: nell’ambito delle fasce di reddito ammesse dal presente regolamento, dovrà essere garantita priorità ai richiedenti con reddito Isee inferiore rispetto ad altri richiedenti, secondo un principio di proporzionalità inversa; - proprietà di altri immobili: dovrà essere garantita priorità a richiedenti del tutto privi di proprietà immobiliari rispetto ad altri richiedenti che abbiano proprietà immobiliari al di fuori dello Stato. - età anagrafica: dovrà essere garantita priorità alle richieste provenienti da persone ultrasessantacinquenni o infratrentenni. In questo ultimo caso la priorità sarà da attribuirsi ai minori di anni trenta che siano in procinto di contrarre matrimonio ovvero di intraprendere una convivenza more uxorio nei tempi di cui agli articoli che precedono. Sono da considerarsi ammissibili le attività che permettano una più ampia diffusione al pubblico della notizia della disponibilità degli alloggi e delle condizioni di assegnazione, ferma restando la non assegnabilità di alloggi al di fuori delle modalità di assegnazione sopra descritte se non a seguito dell’infruttuoso esperimento delle procedure di pubblicità ed assegnazione previste dal presente articolo. All’atto della promulgazione del bando o avviso di selezione dovranno essere assicurate modalità di valutazione delle richieste di assegnazione che permettano la presenza dei richiedenti alle operazioni di selezione e, comunque, adeguate indicazioni in ordine al tempo ed al luogo della selezione, con indicazione dei soggetti legittimati ad esprimersi in merito ed a formulare le valutazioni del caso. TITOLO III – DETERMINAZIONE DEI VALORI E DEI VINCOLI DEGLI ALLOGGI 11 10. Vincolo di non alienabilità dell’immobile edificato per la destinazione ad edilizia residenziale sociale Gli immobili oggetto di nuova realizzazione o di recupero edilizio per la destinazione degli stessi ad edilizia residenziale sociale sono inalienabili da parte del soggetto attuatore salvo quanto disposto dal presente regolamento e dovranno essere permanentemente destinati alla fruizione da parte dei beneficiari individuati dal presente regolamento secondo le forme contrattuali sopra indicate. Qualora l’intervento di housing sociale preveda la realizzazione di alloggi per l’immissione degli stessi sul mercato immobiliare senza promessa di futura vendita, esse unità immobiliari dovranno essere vincolate alla permanenza nel patrimonio del soggetto attuatore per un tempo non inferiore a 30 anni, risultante da dichiarazione unilaterale d’obbligo sottoscritta all’atto del convenzionamento dal soggetto attuatore; Qualora l’intervento preveda invece la destinazione delle unità immobiliari ad affitto con diritto di riscatto, una superficie commerciale non inferiore al 50% delle superfici complessive dovrà essere assoggettata a vincolo di non alienabilità per un periodo non inferiore a 20 anni, mentre il residuo 50% dovrà essere assoggettato ad analogo vincolo della durata di 10 anni. I requisiti di cui al paragrafo che precede si intendono rispettati in caso di stipulazione, all’atto della prima assegnazione, di un contratto di affitto con diritto di riscatto che preveda il pagamento mensile di una quota parte del canone, come in seguito determinata, da imputarsi ad acconto sul corrispettivo di alienazione dell’immobile ed in riscatto della proprietà a seguito dell’avvenuto decorso del tempo previsto dai vincoli di non alienabilità. 11. Determinazione delle superfici commerciali L’ammontare massimo del canone mensile per la locazione o la locazione con promessa di vendita viene determinato in ragione di una proporzione diretta con la superficie convenzionale dell’alloggio. 12 Il presente regolamento assume a criterio di determinazione della superficie commerciale la definizione che viene fornita al riguardo dalle “Istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili urbani per la rilevazione dei dati dell’osservatorio del mercato immobiliare” redatte dall’Agenzia del Territorio e/o comunque dall’atto dell’Agenzia medesima che ne determini le modalità di calcolo 12. Determinazione del valore dell’unità immobiliare al fine della promessa di futura vendita Il valore delle singole unità destinate ad housing sociale viene determinato sulla base dell’andamento del mercato immobiliare per il Comune di Rottofreno, come certificato di anno in anno dall’Agenzia del Territorio. In particolare, il valore al metro quadrato di superficie commerciale (come sopra determinata) viene determinato per ciascun intervento sulla base del valore minimo attribuito dall’agenzia del territorio ad una uguale tipologia di immobile sito nel territorio comunale, decurtato del 25% (venticinque per cento) in ragione della destinazione al soddisfacimento degli obiettivi di natura sociale ispiratori del presente regolamento. In caso di interventi che prevedano la realizzazione di più unità immobiliari il valore come sopra determinato dovrà intendersi riferito al valore medio degli alloggi oggetto di assegnazione in affitto con diritto di riscatto, indipendentemente dal vincolo di non alienabilità imposto alle unità immobiliari oggetto di assegnazione. Al fine dell’individuazione del valore di riferimento, sono da intendersi immobili in stato ottimo quelli di nuova costruzione o, comunque, oggetto di assegnazione entro il quinto anno successivo al completamento dell’intervento edificatorio o di intervento di restauro conservativo che ne abbia determinato il rientro in condizioni pari al nuovo. Il valore di riferimento posto a base di calcolo è quello proposto dall’Agenzia del Territorio al momento dell’assegnazione dell’alloggio all’occupante in forza di locazione o affitto con diritto di riscatto e potrà essere oggetto di rivalutazione annuale con decorrenza dal secondo anno di occupazione sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 13 La rivalutazione su base ISTAT sarà applicabile unicamente sulla quota parte residua del valore dell’immobile, determinata come sopra, detratte le somme già versate dall’assegnatario a titolo di acconto sul prezzo di riscatto, secondo le disposizioni di cui all’articolo seguente. 13. Determinazione del canone locativo in ragione delle diverse tipologie di rapporto contrattuale Il canone locativo viene determinato in sede di assegnazione in ragione del valore dell’unità immobiliare determinato ai sensi degli articoli che precedono e dal secondo anno successivo all’assegnazione sarà oggetto di rivalutazione in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, applicato nella misura del 100% (cento percento). Per il caso di immobili permanentemente destinati alla locazione senza diritto di riscatto e vincolo di non alienazione trentennale, il canone annuo non potrà eccedere l’importo del 4% del valore dell’immobile determinato al momento dell’assegnazione, da rivalutarsi a partire dal secondo anno successivo come sopra; Per il caso di immobili destinati all’affitto con diritto di riscatto, l’importo complessivamente versato su base annua dall’assegnatario dell’immobile non potrà eccedere il 5% del valore dell’immobile, da conteggiarsi a norma dei paragrafi che precedono e con coefficienti di rivalutazione ivi indicati. Della somma così determinata in ragione d’anno, una quota non eccedente l’1,0% (uno percento) potrà essere destinata a corrispettivo dell’occupazione dell’immobile e la quota residua, comunque non inferiore al 4,0% (quattro percento), dovrà essere imputata ad acconto sul corrispettivo di cessione della proprietà dell’immobile al termine del periodo pattuito per il riscatto dell’immobile; all’atto dell’assegnazione è data facoltà al soggetto attuatore di richiedere una somma a titolo di anticipazione sul valore dell’immobile non eccedente il 5% del valore complessivo dell’immobile, da intendersi quale una tantum ed aggiuntiva al pagamento del canone per il primo anno di assegnazione. 14 A partire dal terzo anno successivo all’assegnazione dell’alloggio, all’assegnatario è data facoltà di provvedere nel periodo di affitto con diritto di riscatto al versamento anticipato su base volontaria di ulteriori acconti sul prezzo di vendita dell’unità immobiliare sino a concorrenza di una quota del 15% del valore complessivo, aggiuntiva rispetto al 5% del valore eventualmente versato all’atto della prima assegnazione. Il versamento di ulteriori acconti in forma anticipata, in quanto facoltà attribuita al solo soggetto assegnatario e nell’interesse esclusivo di quest’ultimo, non potrà essere oggetto di pattuizioni e/o vincoli tra le parti. Ogni atto dispositivo di tale facoltà, concluso prima della scadenza del secondo anno dall’assegnazione dell’unità immobiliare (sia esso di tipo abdicativo ovvero volto a stabilirne la vincolatività) deve intendersi radicalmente nullo e si ha per non apposto. 14. Caratteristiche costruttive degli edifici e rendimento energetico Gli edifici di nuova realizzazione da destinarsi ad ERS dovranno rispettare le normative vigenti al momento della stipulazione della convenzione di lottizzazione con riferimento all’edilizia residenziale civile, vi espressamente compresa la classe energetica dell’edificio di nuova realizzazione. Con esclusivo riferimento agli edifici oggetto di recupero edificatorio con finalità di housing sociale, nel corso dell’intervento di recupero dovrà essere garantito il miglioramento della classificazione energetica degli edifici di almeno due classi, ovvero una classe qualora all’edificio nelle condizioni antecedenti l’intervento di recupero sia già attribuibile la classe energetica “C”. Al fine della limitazione, per quanto possibile, delle liti vicinali, nell’ambito della progettazione degli interventi per la realizzazione di alloggi ERS dovrà essere posta particolare attenzione all’isolamento acustico delle singole unità immobiliari, sia in senso laterale che orizzontale ove vi siano adiacenze tra le medesime. TITOLO VI – CONTROLLI PUBBLICI SULLA GESTIONE 15. Comunicazione delle assegnazioni 15 Nel caso di intervento misto come definito dal presente regolamento, è fatto obbligo al soggetto attuatore di comunicare al Comune di Rottofreno l’esito delle procedure di assegnazione e, comunque, le proposte di assegnazioni degli immobili ai beneficiari, con indicazione espressa della tipologia di rapporto contrattuale, del canone locativo e del corrispettivo di vendita dell’immobile, oltre al termine temporale previsto per il riscatto, al fine di verificare la rispondenza di detti valori alle presenti norme. Il Comune di Rottofreno verificherà entro trenta giorni dal ricevimento a protocollo della comunicazione di cui al precedente comma la congruità rispetto alle norme del presente regolamento, rilasciando nulla osta all’assegnazione dell’unità immobiliare all’assegnatario indicato dal soggetto attuatore. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione della proposta di assegnazione, il nulla osta si intenderà rilasciato per silenzio-assenso. 16. Mancata osservanza delle norme del presente regolamento - sanzioni Qualora la proposta di assegnazione si riveli non conforme alle norme del presente regolamento, il soggetto attuatore non potrà procedere all’assegnazione a titolo definitivo e, qualora l’immobile risulti già occupato dall’assegnatario, dovrà ottenerne la liberazione entro e non oltre tre mesi dalla comunicazione di accertamento della violazione delle presenti norme regolamentari. Nel caso in cui si verificassero casi di assegnazione non comunicati al Comune di Rottofreno ovvero di avvenuta applicazione di condizioni differenti rispetto a quelle comunicate, il Comune di Rottofreno si riserva la facoltà di addivenire, in ogni momento, al recupero del controvalore delle agevolazioni direttamente o indirettamente attribuite all’intervento, maggiorate a titolo di sanzione del 30%. 16