COMUNE DI ROTTOFRENO

Transcript

COMUNE DI ROTTOFRENO
COMUNE DI ROTTOFRENO
(PROVINCIA DI PIACENZA)
REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E
CONCESSIONE IN LOCAZIONE E/O GODIMENTO
CON PROMESSA DI VENDITA DI IMMOBILI DA
DESTINARSI AD EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
(E.R.S. O SOCIAL HOUSING)
1
INDICE
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Linee di indirizzo
Art. 2 - Obiettivi
Art. 3 - Ambito di applicazione
Art. 4 - Tipologie di intervento
Art. 5 - Forma giuridica dei rapporti contrattuali con gli assegnatari
Art. 6 - Entrata in vigore e durata
TITOLO II – ASPETTI DI RILEVANZA SOCIALE
Art. 7 - Soggetti destinatari
Art. 8 - Classificazione degli alloggi e idoneità per nuclei abitativi
Art. 9 - Modalità di assegnazione degli alloggi
TITOLO III – DETERMINAZIONE DEI VALORI E DEI VINCOLI DEGLI
ALLOGGI
Art. 10 - Vincolo di non alienabilità dell’immobile edificato per la destinazione ad
edilizia residenziale sociale
Art. 11 - Determinazione delle superfici commerciali
Art. 12 - Determinazione del valore dell’unità immobiliare al fine della promessa di
futura vendita
Art. 13 - Determinazione del canone locativo in ragione delle diverse tipologie di
rapporto contrattuale
Art. 14 - caratteristiche costruttive degli edifici e rendimento energetico
TITOLO VI – CONTROLLI PUBBLICI SULLA GESTIONE
Art. 15 – Comunicazione delle assegnazioni
Art. 16 - Mancata osservanza delle norme del presente regolamento - sanzioni
2
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
1.
Linee di indirizzo
Il presente regolamento viene redatto al fine di regolamentare la realizzazione o il
recupero edilizio sul territorio comunale di Rottofreno di alloggi da destinarsi ad edilizia
residenziale sociale (nel prosieguo del presente regolamento anche “E.R.S.” o “social
housing”).
In particolare, la realizzazione e/o il recupero edilizio di immobili E.R.S. è destinato alla
fruizione con o senza promessa di futura vendita da parte di soggetti residenti o
domiciliati nel Comune di Rottofreno che, per situazioni familiari, sociali e/o reddituali,
versino in condizioni tali da rendere difficile l’acquisizione della disponibilità e/o
l’acquisto della prima casa di abitazione.
2.
Obiettivi
3
Sono obiettivi primari del presente regolamento:

favorire l’accesso dei cittadini alla prima casa di abitazione, intesa quale bene
indispensabile allo sviluppo di una vita umana dignitosa, con caratteristiche strutturali e
dimensionali idonee al soggetto o nucleo familiare che ne risulti assegnatario o
promissario acquirente in forza di patto di futura vendita;

immettere sul mercato locale la disponibilità di beni immobili a canone e/o
prezzo di vendita agevolato, senza tuttavia che ciò possa risultare lesivo della
concorrenza e turbare il normale sistema di libero mercato nel settore immobiliare;

garantire procedure di individuazione dei beneficiari degli alloggi ERS che siano
caratterizzate da trasparenza, pubblicità, assenza di qualsivoglia lucro o corrispettivo
ulteriore rispetto al canone/prezzo come in seguito determinato e preferenza per i
soggetti richiedenti che, avendo caratteristiche idonee all’assegnazione, versino
oggettivamente in condizioni socio-economiche deteriori rispetto ad altri richiedenti.
3.
Ambito di applicazione
Le norme di cui al presente atto sono da applicarsi con riferimento agli interventi di
Housing Sociale previsti dall’art. 33 delle N.T.A. (norme tecniche di attuazione) allegate
al vigente P.R.G. (piano regolatore generale) comunale, nonché ad ogni forma di edilizia
residenziale sociale che dovesse essere ammessa a seguito di varianti delle norme
medesime e/o approvazione di nuovi strumenti urbanistici comunali.
Le medesime norme sono da applicarsi sia in caso di realizzazione diretta di interventi di
Housing Sociale da parte del Comune di Rottofreno e/o di forme associative di comuni,
comunque costituite, sia in caso di iniziative private e/o di partenariato pubblico
privato.
4.
Tipologie di intervento
L’iniziativa per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale può essere:

pubblica: la realizzazione dell’intervento avviene interamente per iniziativa ed a
carico del Comune di Rottofreno o di altro ente pubblico o forma associativa di enti.

privata: la realizzazione avviene per opera di uno o più soggetti privati,
nell’ambito delle aree classificate nel vigente PRG o comunque negli strumenti
urbanistici comunali come destinabili ad ERS, senza che venga concessa dal Comune di
Rottofreno e/o altro ente pubblico alcuna forma diretta o indiretta di agevolazione. Ai
fini del presente regolamento, devono intendersi:
o
agevolazione diretta:
-
reperimento a carico dell’ente pubblico di terreni idonei e messa a
disposizione degli stessi in favore del soggetto attuatore gratuita o a
condizioni di particolare favore rispetto ai valori correnti di mercato;
-
erogazione di finanziamenti per la costruzione e/o il recupero edilizio
dell’immobile da destinarsi ad ERS;
-
partecipazione diretta dell’ente pubblico, in qualunque forma, all’attività di
realizzazione dell’intervento;
4
-
ogni altra forma di partecipazione che comporti per l’ente la privazione di
beni patrimoniali pubblici o la vendita di essi a condizioni inferiori ai valori di
libero mercato, ovvero la erogazione di finanziamenti pubblici.
o
agevolazione indiretta:
-
partecipazione di personale appartenente all’ente pubblico alla realizzazione
dell’intervento, sia informa di partecipazione meramente tecnica che
operativa;
-
rinuncia da parte del Comune di Rottofreno o di altro ente pubblico a somme
in qualunque modo allo stesso spettanti a fronte di interventi edificatori (a
titolo di esempio, senza pretesa di esaustività, oneri di urbanizzazione o
qualunque altra forma di onere imposto in caso di intervento da parte di
soggetti privati a condizioni di libero mercato);
-
ogni altra forma di diverso trattamento del soggetto attuatore dell’intervento
ERS rispetto alle condizioni imposte all’imprenditoria libera, comunque da
giustificarsi con la particolare destinazione sociale del’intervento di progetto.

mista o di partenariato pubblico privato: la realizzazione avviene per effetto
di una collaborazione tra il Comune o altri enti pubblici e soggetti privati, in qualunque
forma costituiti, per la realizzazione dell’intervento di edilizia residenziale sociale. Sono
da ricomprendersi nella presente categoria anche tutti gli interventi che, pur
caratterizzati da iniziative e realizzazione a cura esclusiva di soggetti privati, beneficino
di agevolazioni dirette e/o indirette come definite ai sensi del precedente paragrafo.
*****
La determinazione della tipologia di intervento ai fini del presente regolamento dovrà
essere esplicitata in ogni caso all’atto della richiesta di emissione da parte del Comune di
Rottofreno dei titoli autorizzativi per la realizzazione dell’intervento ed in caso di
interventi di nuova edificazione all’atto della stipula della convenzione di
urbanizzazione, nell’ambito della quale dovrà rinvenirsi ogni indicazione in merito alle
eventuali contribuzioni dirette o indirette del Comune di Rottofreno e/o di altro ente o
forma associativa, oltre alla determinazione delle opere da realizzarsi e degli eventuali
accordi pubblico/privati ai sensi dell’art. 18 l.r. 20/2000 e ss.mm. e ii.
5
5.
Forme giuridiche dei rapporti contrattuali con gli assegnatari
Coerentemente con le finalità di agevolazione dell’ottenimento di una prima casa di
abitazione, le unità abitative da destinarsi all’assegnazione ai beneficiari individuati ai
sensi del presente regolamento potrà avvenire, alternativamente:

in forza di contratto di locazione a canone calmierato, determinato come nel
prosieguo del presente regolamento. In tal caso i contratti da stipularsi tra il soggetto
attuatore ed i singoli beneficiari dovranno rispettare le vigenti disposizioni di legge in
materia di locazione di immobili ad uso abitativo, con particolare riferimento alla durata
minima del contratto di locazione ed esclusa ogni forma di occupazione transitoria
dell’unità immobiliare, fatta solo salva l’eventualità dell’occupante di affrontare una
emergenza abitativa; ai fini del presente regolamento deve intendersi lo stato di necessità
(sia essa giuridica o materiale) di un nucleo familiare di lasciare la propria abitazione; lo
stato di emergenza non potrà essere ritenuto sussistente una volta decorsi tre mesi
dall’occupazione ad uso transitorio dell’unità immobiliare;

secondo la tipologia contrattuale dell’affitto con riscatto (o promessa di futura
vendita), come previsto e disciplinato dal Decreto Ministeriale 22 aprile 2008 (in G.U.
24 giugno 2008, n. 146). Tale tipologia negoziale appare idonea, in particolare,
all’avviamento all’acquisto dell’abitazione di persone e/o nuclei familiari che per capacità
reddituali e/o presenza di altre difficoltà di tipo sociale, siano in condizioni tali da non
poter accedere all’acquisto dell’abitazione principale in condizioni di libero mercato.
6.
Entrata in vigore e durata
Il presente regolamento entra in vigore dal momento della dichiarazione di esecutività a
seguito di pubblicazione della delibera di approvazione da parte del consiglio comunale
di Rottofreno ed è destinato a dispiegare i proprie effetti senza limiti di tempo e sino a
successiva modifica o abrogazione, che potranno eventualmente essere disposte con la
medesima forma di cui all’atto di approvazione.
6
TITOLO II – ASPETTI DI RILEVANZA SOCIALE
7.
Soggetti destinatari
Gli alloggi qualificati come E.R.S. o Housing sociale sono destinati in via esclusiva
all’assegnazione / cessione in favore di soggetti in possesso dei requisiti di seguito
elencati:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene all'Unione Europea. Il
requisito si considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo o sia
regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 27/05/98, n. 286 e
successive modificazioni;
b) residenza o attività lavorativa prevalente nel Comune di Rottofreno,
quantomeno con riferimento ad uno dei componenti del nucleo familiare che
risulti assegnatario a qualunque titolo dell’alloggio;
c) non essere titolari del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione, di un
alloggio o quote parti di esso nell'ambito del territorio nazionale;
In deroga a quanto sopra indicato, potrà essere assegnato l’alloggio anche a chi
non rientri nella condizioni di cui alla lettera c)che precede nel caso in cui il
soggetto interessato o un componente del suo nucleo familiare si trovi in una
soltanto delle seguenti situazioni:
-
sia comproprietario di non più di un alloggio con terzi non appartenenti al
nucleo familiare e da tali terzi occupato (l'occupazione deve risultare dal
certificato di residenza);
-
sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio non disponibile
per l’utilizzo in quanto specifici diritti reali su di essi sono attribuiti ad altri
soggetti, in virtù di un atto in data anteriore all’entrata in vigore del presente
regolamento. Si prescinde da tale data nel caso di diritto di abitazione
riconosciuto a favore del coniuge superstite o del coniuge legalmente
separato;
7
-
sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio che risulti
fatiscente da certificato di non abitabilità rilasciato dal Comune o che non
consenta l'accesso o l'agibilità interna ad uno o più componenti del nucleo
familiare del titolare che siano affetti da handicap con problemi di
deambulazione e abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 66%;
d) valore Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo
familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.lgs 109/98 e successive
modifiche, non superiore al valore indicato all’art. 3.1, n. 4) della Delibera di
Giunta Regionale Emilia Romagna n. 252 del 28 febbraio 2011 e/o successive
modificazioni. Tale valore Isee deve intendersi vincolante per nuclei familiari
composti da due o più persone, mentre in caso di assegnazione dell’alloggio in
godimento o locazione con patto di futura vendita a nuclei monopersonali esso
valore dovrà essere ridotto in forza del presente regolamento in misura del 25%.
Per effetto di quanto sopra, alla data di entrate in vigore del presente
regolamento sono da considerarsi quali limiti Isee i seguenti valori:
€ 30.510,00 per un singolo occupante;
€ 40.680,00 per nuclei composti da due o più persone;
e) per gli alloggi destinati alla locazione o godimento a termine di medio periodo
con proprietà differita o con diritto di opzione all’acquisto il nucleo familiare,
non aver mai usufruito di altri contributi pubblici, in qualunque forma concessi
dallo Stato, dalla Regione o altro Ente pubblico, per l'acquisto o il recupero di
una abitazione; né aver ottenuto la proprietà di un alloggio in forza di leggi che
consentono l'alienazione del patrimonio pubblico di Edilizia Residenziale
Popolare (ERP).
Per nucleo familiare, ai fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi si intende:
-
l’assegnatario/locatario, il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato sia in regime di comunione che di separazione dei beni, ovvero il
convivente more-uxorio, i figli minori e i figli maggiorenni a carico a norma
di legge;
8
-
l’assegnatario/locatario, e altre persone a lui legate da vincoli di parentela o
affinità entro il secondo grado cointestatarie dei contratti di proprietà e
locazione;
-
l’assegnatario/locatario: celibe, nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a;
-
l’assegnatario/ locatario e il futuro coniuge/convivente (nel caso di nubendi
o di coppie intenzionate a convivere more-uxorio). Non si considerano i
nuclei familiari di provenienza.
Pena la decadenza dall’assegnazione del’alloggio, i nubendi devono contrarre
matrimonio ed assumere entrambi la residenza nell’alloggio entro 12 mesi dalla
data di stipula del contratto di locazione o dell’atto di assegnazione in
godimento; entro lo stesso termine devono costituire nucleo, con residenza
nell'alloggio, anche le coppie intenzionate a convivere more uxorio.
8.
Classificazione degli alloggi ed idoneità per nuclei abitativi
Al fine di garantire un ambiente di vita dignitoso ed adeguato, ogni alloggio oggetto di
nuova costruzione o di recupero edilizio sarà considerato idoneo ad accogliere un
nucleo familiare in ragione di una superficie minima variabile al variare del numero di
componenti il nucleo familiare.
In particolare, gli alloggi potranno essere distinti nelle seguenti categorie, con
conseguente attribuibilità a nuclei familiari distinti:
a)
mini alloggi - una stanza da letto e comunque fino a 40 mq. da destinarsi a
nuclei familiari composti da una persona ;
b)
alloggi piccoli - una stanza da letto e comunque fino a 50 mq. da destinarsi a
nuclei familiari composti da 2 persone;
c)
alloggi medi - due stanze da letto e comunque con metratura superiore a 55 mq.
e fino a 75 mq da destinarsi a nuclei familiari composti da 3 – 4 persone;
d)
alloggi grandi - due o più stanze da letto e comunque con metratura superiore a
75 mq e fino a a 92 mq., da destinarsi a nuclei familiari composti da 5/6 persone;
9
e)
alloggi molto grandi - oltre 92 mq. per nuclei familiari composti da più di 6
persone;
9.
Modalità di assegnazione degli alloggi
Le modalità di assegnazione degli alloggi realizzati ad iniziativa privata sono libere,
fermo restando il rispetto delle categorie di destinatari e dell’idoneità alloggiativa come
sopra definita.
L’assegnazione degli alloggi realizzati mediante intervento pubblico o misto avviene a
seguito di selezione tra i richiedenti che vengano reperiti attraverso la promulgazione di
un avviso pubblico di selezione o di un bando che sia adeguatamente reso noto ad una
pluralità indistinta di destinatari.
Costituiscono modalità idonee di comunicazione la pubblicazione all'albo pretorio e sul
sito comunale o dell’ente pubblico finanziatore, unitamente alla pubblicazione su
almeno un quotidiano locale dell’avviso contenente le modalità di ottenimento delle
indicazioni in merito al contenuto del bando o avviso di selezione.
Sono fatte salve altre possibilità di comunicazione al pubblico, aggiuntive rispetto a
quelle indicate nel precedente paragrafo.
Nel caso di realizzazione dell’intervento ad iniziativa mista o di partenariato pubblico
privato il soggetto attuatore dovrà avere cura di indicare nel bando sia i criteri di
ammissione delle offerte alla valutazione sia le condizioni di assegnazione dell’alloggio,
siano esse economiche e/o soggettive.
Nel caso di iniziativa pubblica o mista, come sopra definite, l’avviso di selezione o il
bando dovranno contenere all’atto della promulgazione l’individuazione delle procedure
di selezione ed i punteggi attribuiti a ciascuna richiesta di assegnazione, avendo riguardo
a garantire che siano rispettati i seguenti criteri:
-
presenza di disabile all’interno del nucleo familiare: dovrà essere garantita
priorità alla disabilità più grave, secondo un principio di proporzionalità diretta;
10
-
residenza nel territorio del Comune di Rottofreno: dovrà essere garantita priorità
ai richiedenti che dimostrino di aver stabilito da più tempo la propria residenza nel
Comune di Rottofreno, secondo un principio di proporzionalità diretta;
-
reddito Isee: nell’ambito delle fasce di reddito ammesse dal presente
regolamento, dovrà essere garantita priorità ai richiedenti con reddito Isee inferiore
rispetto ad altri richiedenti, secondo un principio di proporzionalità inversa;
-
proprietà di altri immobili: dovrà essere garantita priorità a richiedenti del tutto
privi di proprietà immobiliari rispetto ad altri richiedenti che abbiano proprietà
immobiliari al di fuori dello Stato.
-
età anagrafica: dovrà essere garantita priorità alle richieste provenienti da persone
ultrasessantacinquenni o infratrentenni. In questo ultimo caso la priorità sarà da
attribuirsi ai minori di anni trenta che siano in procinto di contrarre matrimonio ovvero
di intraprendere una convivenza more uxorio nei tempi di cui agli articoli che
precedono.
Sono da considerarsi ammissibili le attività che permettano una più ampia diffusione al
pubblico della notizia della disponibilità degli alloggi e delle condizioni di assegnazione,
ferma restando la non assegnabilità di alloggi al di fuori delle modalità di assegnazione
sopra descritte se non a seguito dell’infruttuoso esperimento delle procedure di
pubblicità ed assegnazione previste dal presente articolo.
All’atto della promulgazione del bando o avviso di selezione dovranno essere assicurate
modalità di valutazione delle richieste di assegnazione che permettano la presenza dei
richiedenti alle operazioni di selezione e, comunque, adeguate indicazioni in ordine al
tempo ed al luogo della selezione, con indicazione dei soggetti legittimati ad esprimersi
in merito ed a formulare le valutazioni del caso.
TITOLO III – DETERMINAZIONE DEI VALORI E DEI VINCOLI DEGLI
ALLOGGI
11
10.
Vincolo di non alienabilità dell’immobile edificato per la destinazione ad
edilizia residenziale sociale
Gli immobili oggetto di nuova realizzazione o di recupero edilizio per la destinazione
degli stessi ad edilizia residenziale sociale sono inalienabili da parte del soggetto attuatore
salvo quanto disposto dal presente regolamento e dovranno essere permanentemente
destinati alla fruizione da parte dei beneficiari individuati dal presente regolamento
secondo le forme contrattuali sopra indicate.
Qualora l’intervento di housing sociale preveda la realizzazione di alloggi per
l’immissione degli stessi sul mercato immobiliare senza promessa di futura vendita, esse
unità immobiliari dovranno essere vincolate alla permanenza nel patrimonio del
soggetto attuatore per un tempo non inferiore a 30 anni, risultante da dichiarazione
unilaterale d’obbligo sottoscritta all’atto del convenzionamento dal soggetto attuatore;
Qualora l’intervento preveda invece la destinazione delle unità immobiliari ad affitto con
diritto di riscatto, una superficie commerciale non inferiore al 50% delle superfici
complessive dovrà essere assoggettata a vincolo di non alienabilità per un periodo non
inferiore a 20 anni, mentre il residuo 50% dovrà essere assoggettato ad analogo vincolo
della durata di 10 anni.
I requisiti di cui al paragrafo che precede si intendono rispettati in caso di stipulazione,
all’atto della prima assegnazione, di un contratto di affitto con diritto di riscatto che
preveda il pagamento mensile di una quota parte del canone, come in seguito
determinata, da imputarsi ad acconto sul corrispettivo di alienazione dell’immobile ed in
riscatto della proprietà a seguito dell’avvenuto decorso del tempo previsto dai vincoli di
non alienabilità.
11.
Determinazione delle superfici commerciali
L’ammontare massimo del canone mensile per la locazione o la locazione con promessa
di vendita viene determinato in ragione di una proporzione diretta con la superficie
convenzionale dell’alloggio.
12
Il presente regolamento assume a criterio di determinazione della superficie
commerciale la definizione che viene fornita al riguardo dalle “Istruzioni per la
determinazione della consistenza degli immobili urbani per la rilevazione dei dati
dell’osservatorio del mercato immobiliare” redatte dall’Agenzia del Territorio e/o
comunque dall’atto dell’Agenzia medesima che ne determini le modalità di calcolo
12.
Determinazione del valore dell’unità immobiliare al fine della promessa di
futura vendita
Il valore delle singole unità destinate ad housing sociale viene determinato sulla base
dell’andamento del mercato immobiliare per il Comune di Rottofreno, come certificato
di anno in anno dall’Agenzia del Territorio.
In particolare, il valore al metro quadrato di superficie commerciale (come sopra
determinata) viene determinato per ciascun intervento sulla base del valore minimo
attribuito dall’agenzia del territorio ad una uguale tipologia di immobile sito nel territorio
comunale, decurtato del 25% (venticinque per cento) in ragione della destinazione al
soddisfacimento degli obiettivi di natura sociale ispiratori del presente regolamento.
In caso di interventi che prevedano la realizzazione di più unità immobiliari il valore
come sopra determinato dovrà intendersi riferito al valore medio degli alloggi oggetto di
assegnazione in affitto con diritto di riscatto, indipendentemente dal vincolo di non
alienabilità imposto alle unità immobiliari oggetto di assegnazione.
Al fine dell’individuazione del valore di riferimento, sono da intendersi immobili in stato
ottimo quelli di nuova costruzione o, comunque, oggetto di assegnazione entro il quinto
anno successivo al completamento dell’intervento edificatorio o di intervento di restauro
conservativo che ne abbia determinato il rientro in condizioni pari al nuovo.
Il valore di riferimento posto a base di calcolo è quello proposto dall’Agenzia del
Territorio al momento dell’assegnazione dell’alloggio all’occupante in forza di locazione
o affitto con diritto di riscatto e potrà essere oggetto di rivalutazione annuale con
decorrenza dal secondo anno di occupazione sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
13
La rivalutazione su base ISTAT sarà applicabile unicamente sulla quota parte residua del
valore dell’immobile, determinata come sopra, detratte le somme già versate
dall’assegnatario a titolo di acconto sul prezzo di riscatto, secondo le disposizioni di cui
all’articolo seguente.
13.
Determinazione del canone locativo in ragione delle diverse tipologie di
rapporto contrattuale
Il canone locativo viene determinato in sede di assegnazione in ragione del valore
dell’unità immobiliare determinato ai sensi degli articoli che precedono e dal secondo
anno successivo all’assegnazione sarà oggetto di rivalutazione in ragione dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, applicato nella
misura del 100% (cento percento).
Per il caso di immobili permanentemente destinati alla locazione senza diritto di riscatto
e vincolo di non alienazione trentennale, il canone annuo non potrà eccedere l’importo
del 4% del valore dell’immobile determinato al momento dell’assegnazione, da
rivalutarsi a partire dal secondo anno successivo come sopra;
Per il caso di immobili destinati all’affitto con diritto di riscatto, l’importo
complessivamente versato su base annua dall’assegnatario dell’immobile non potrà
eccedere il 5% del valore dell’immobile, da conteggiarsi a norma dei paragrafi che
precedono e con coefficienti di rivalutazione ivi indicati. Della somma così determinata
in ragione d’anno, una quota non eccedente l’1,0% (uno percento) potrà essere destinata
a corrispettivo dell’occupazione dell’immobile e la quota residua, comunque non
inferiore al 4,0% (quattro percento), dovrà essere imputata ad acconto sul corrispettivo
di cessione della proprietà dell’immobile al termine del periodo pattuito per il riscatto
dell’immobile; all’atto dell’assegnazione è data facoltà al soggetto attuatore di richiedere
una somma a titolo di anticipazione sul valore dell’immobile non eccedente il 5% del
valore complessivo dell’immobile, da intendersi quale una tantum ed aggiuntiva al
pagamento del canone per il primo anno di assegnazione.
14
A partire dal terzo anno successivo all’assegnazione dell’alloggio, all’assegnatario è data
facoltà di provvedere nel periodo di affitto con diritto di riscatto al versamento
anticipato su base volontaria di ulteriori acconti sul prezzo di vendita dell’unità
immobiliare sino a concorrenza di una quota del 15% del valore complessivo, aggiuntiva
rispetto al 5% del valore eventualmente versato all’atto della prima assegnazione.
Il versamento di ulteriori acconti in forma anticipata, in quanto facoltà attribuita al solo
soggetto assegnatario e nell’interesse esclusivo di quest’ultimo, non potrà essere oggetto
di pattuizioni e/o vincoli tra le parti. Ogni atto dispositivo di tale facoltà, concluso
prima della scadenza del secondo anno dall’assegnazione dell’unità immobiliare (sia esso
di tipo abdicativo ovvero volto a stabilirne la vincolatività) deve intendersi radicalmente
nullo e si ha per non apposto.
14.
Caratteristiche costruttive degli edifici e rendimento energetico
Gli edifici di nuova realizzazione da destinarsi ad ERS dovranno rispettare le normative
vigenti al momento della stipulazione della convenzione di lottizzazione con riferimento
all’edilizia residenziale civile, vi espressamente compresa la classe energetica dell’edificio
di nuova realizzazione.
Con esclusivo riferimento agli edifici oggetto di recupero edificatorio con finalità di
housing sociale, nel corso dell’intervento di recupero dovrà essere garantito il
miglioramento della classificazione energetica degli edifici di almeno due classi, ovvero
una classe qualora all’edificio nelle condizioni antecedenti l’intervento di recupero sia già
attribuibile la classe energetica “C”.
Al fine della limitazione, per quanto possibile, delle liti vicinali, nell’ambito della
progettazione degli interventi per la realizzazione di alloggi ERS dovrà essere posta
particolare attenzione all’isolamento acustico delle singole unità immobiliari, sia in senso
laterale che orizzontale ove vi siano adiacenze tra le medesime.
TITOLO VI – CONTROLLI PUBBLICI SULLA GESTIONE
15.
Comunicazione delle assegnazioni
15
Nel caso di intervento misto come definito dal presente regolamento, è fatto obbligo al
soggetto attuatore di comunicare al Comune di Rottofreno l’esito delle procedure di
assegnazione e, comunque, le proposte di assegnazioni degli immobili ai beneficiari, con
indicazione espressa della tipologia di rapporto contrattuale, del canone locativo e del
corrispettivo di vendita dell’immobile, oltre al termine temporale previsto per il riscatto,
al fine di verificare la rispondenza di detti valori alle presenti norme.
Il Comune di Rottofreno verificherà entro trenta giorni dal ricevimento a protocollo
della comunicazione di cui al precedente comma la congruità rispetto alle norme del
presente regolamento, rilasciando nulla osta all’assegnazione dell’unità immobiliare
all’assegnatario indicato dal soggetto attuatore.
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione della proposta di assegnazione, il nulla osta si
intenderà rilasciato per silenzio-assenso.
16.
Mancata osservanza delle norme del presente regolamento - sanzioni
Qualora la proposta di assegnazione si riveli non conforme alle norme del presente
regolamento, il soggetto attuatore non potrà procedere all’assegnazione a titolo
definitivo e, qualora l’immobile risulti già occupato dall’assegnatario, dovrà ottenerne la
liberazione entro e non oltre tre mesi dalla comunicazione di accertamento della
violazione delle presenti norme regolamentari.
Nel caso in cui si verificassero casi di assegnazione non comunicati al Comune di
Rottofreno ovvero di avvenuta applicazione di condizioni differenti rispetto a quelle
comunicate, il Comune di Rottofreno si riserva la facoltà di addivenire, in ogni
momento, al recupero del controvalore delle agevolazioni direttamente o indirettamente
attribuite all’intervento, maggiorate a titolo di sanzione del 30%.
16