REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Circolazione stradale – Prove: contestazione amichevole – Lieve urto fra veicoli – Dichiarazioni confessorie
contenute nel CAI - Uniformità delle testimonianze dei conducenti - Incompatibilità fra il sinistro ed i danni dedotti in
giudizio – Riferibilità a diversa dinamica causale - Procedimenti civile – Responsabilità processuale aggravata –
Sinistro stradale – Domanda di accertamento del convenuto in adesione alla domanda attrice - Lite temeraria –
Rif.Leg.art.96 cpc;
Sentenza n. 13/07
Pronunziata il 30/01/2007
Depositata il 31/01/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SASSUOLO
Avv. Franca Ugolini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 439/04 del Ruolo Generale,
promossa da
CERAMICA XX SPA in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dagli
avv. ti Lorenzo Barbieri e Pier Giorgio Rebecchi e con domicilio eletto presso il loro
studio in Modena Corso Cavour n. 60, giusta delega a margine dell'atto di citazione
- attore
Contro
AUTOTRASPORTI YY s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e
difesa dall'avv. Angela Benucci e con domicilio eletto presso il suo studio in Modena via
Rainusso n. 130 come da delega a margine della comparsa
e contro
CATTOLICA ASSICURAZIONI Coop a r.l. in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Comaggi e con domicilio eletto presso il suo
studio in Modena Largo Garibali n. 32 giusta delega in calce alla copia notificata dell'atto
di citazione
-convenuti
in punto a: risarcimento danni
CONCLUSIONI
La difesa dell' attore così conclude:
"Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o respinta, voglia l'Ill.mo Giudice di Pace,
accertare la responsabilità esclusiva di M.C. in ordine all'incidente stradale verificatosi in
data 15.2.2003 in Pigneto di Prignano tra l'autocarro Fiat di proprietà della Autotrasporti
YY srl e condotta da M.C. e l'autoveicolo Nissan di proprietà della Ceramica XX spa e
condotto da P.W. e conseguentemente condannare i convenuti in via solidale al
risarcimento dei danni subiti che si indicano in € 8.791,48 ovvero in quella diversa
somma che risulterà ad istruttoria esperita o che dovesse ritenersi di giustizia oltre la
rivalutazione e gli interessi come per legge. Con il favore delle spese".
Per la convenuta Cattolica:
"Voglia il Giudice respingere la domanda perché improcedibile, improponibile, nonché
infondata in fatto ed in diritto e non comprovata. Con vittoria di spese".
Per la convenuta Autotrasporti YY:
“- accertarsi e dichiararsi la verificazione del sinistro in oggetto secondo le modalità
indicate nella narrativa del presente atto".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18.9.2004 l'attore deduceva:
- in data 14.2.2003 il sig. P.W. si trovava alla guida del veicolo Nissan di proprietà della
Ceramica XX quando veniva urtato dall'autocarro guidato da M.C. , di proprietà della
Autotrasporti YY, il quale andava ad occupare l'opposta corsia di marcia. Il conducente
dell'autocarro riconosceva la propria responsabilità sottoscrivendo il modello CAI.
- La Compagnia Cattolica, costituitasi con atto del 2.11.2004, deduceva che la RAS,
avendo attivato la procedura CID, aveva fatto periziare il danno ma era emerso che i
danni non erano compatibili; deduceva altresì che sull'autocarro non vi erano segni
riconducibili all'impatto con la Nissan; concludeva pertanto nel senso della non
opponibilità del modello CAI.
La causa era chiamata all'udienza dei 3.11.2004 ed il giudice dichiarava la contumacia
della convenuta Autotrasporti YY. All'udienza del 4.2.2005 il giudice dava atto
dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e rinviava per la formulazione di
istanze istruttorie al 22.04.2005.
Alla detta udienza si costituiva in giudizio l’Autotrasporti YY s.r.l. per confermare la
dinamica descritta dall'attore.
Il giudice ammetteva CTU cinematica e valutativa. All'udienza del 24.6.2005 il dott. Lino
Menetti prestava giuramento. La causa subiva poi vari rinvii. All'udienza dell'8.11.2006 le
parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il CTU Menetti ha svolto un'ampia e dettagliata ricostruzione del sinistro analizzando i
luoghi, le traiettorie, ed i danni subiti alla stregua del materiale fotografico depositato.
In particolare con l'ausilio delle parti ha proceduto ad una simulazione in loco del
sinistro. Il CTU ha pure sottolineato che non è stata esibita alcuna foto raffigurante i
danni dell'autocarro Fiat, dovendo pertanto egli procedere solo sulla scorta della fattura
di riparazione della carrozzeria SS per complessivi € 1.518,00. Lo stesso Menetti non ha
saputo stabilire quanti e quali danni riportati nella fattura fossero effettivamente
ascrivibili al sinistro, posto che gli stessi conducenti gli avevano riferito che l'urto era
consistito in un leggero sfregamento dei pneumatici anteriori.
I danni maggiore del veicolo Nissan, tutti collocati nella parte anteriore, erano infatti da
ascriversi, a detta dei conducenti, al successivo urto contro un muretto.
Alla luce di approfondite considerazioni tecniche il dott. Menetti ha concluso nel senso
che i danni riportati dalla vettura Nissan non erano minimamente compatibili con l'urto
contro il muretto. Il CTP di parte attrice non ha presentato osservazioni mentre il CTP
della convenuta Cattolica ha avvalorato la tesi della non compatibilità. Solo il CTP della
Autotrasporti YY ha introdotto argomenti a sostegno della responsabilità della propria
parte.
Ciò posto, osserva lo scrivente giudice che per ammissione dei conducenti l'urto tra i due
veicoli fu del tutto marginale e che i danni sarebbero dovuti comunque alla perdita di
controllo del conducente della Nissan. Già questa osservazione porta a dubitare
dell'intera riferibilità causale dei danni al lievissimo impatto tra i due veicoli.
Ciò che maggiormente sorprende, invece, è il giudizio di assoluta non compatibilità tra i
danni riportati sulla parte anteriore del veicolo ed il muretto; e deve notarsi che il dott.
Menetti ha con profusione di argomenti e particolareggiatamente contestato anche le
obiezioni dei CTP di parte convenuta (YY Autotrasporti) là dove questi aveva osservato
che il cancello avrebbe potuto essere aperto, che la distanza di tempo potrebbe avere
annebbiato la memoria dei conducenti e che i luoghi avevano subito probabili
mutamenti.
La domanda attrice è risultata dunque assolutamente non provata. A nulla rileva la
confessione della Autotrasporti YY, costituitasi a sostegno della tesi della proprietà del
veicolo antagonista, posto che in questa sede il giudice è tenuto a dare una valutazione
unitaria del sinistro e può apprezzare liberamente le dichiarazioni di natura confessoria
rese sia in sede di CID che nell'ambito del giudizio.
Stupisce altresì la mancanza di foto e l'esibizione di una fattura che non trova appigli
concreti nella dinamica descritta dagli stessi conducenti. In conclusione la domanda della
società attrice non merita accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e il costo
della CTU, anticipato dalla Cattolica Assicurazioni, deve essere interamente rifuso da
parte dell'attore.
Quanto alla domanda proposta da Autotrasporti YY , domanda di mero accertamento in
adesione alla domanda attorea, essa può interpretarsi nella sostanza quale un intervento
adesivo a mero sostegno della domanda attorea ed in antitesi alla Compagnia
Assicurativa la Cattolica. La manifesta inattendibilità e la singolarità di tale posizione
risentono di accogliere la domanda di danno per lite temeraria proposta da Cattolica ex
art. 96 c.p.c.
PQM
definitivamente pronunciando nella causa e tra le parti in epigrafe emarginate,
- respinge la domanda proposta da Ceramica XX s.p.a nei confronti di Società Cattolica
di Assicurazione e di Autotrasporti YY s.r.l., - condanna la società attrice Ceramica XX
s.p.a in persona del legale rappresentante a rifondere alla Cattolica Assicurazioni le spese
di lite che liquida in complessivi € 3.600 di cui € 1900 per competenze, ed € 1700 per
onorari oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, oltre alla rifusione delle spese di CTU
così come liquidate,
- respinge altresì la domanda proposta dalla convenuta Autotrasporti YY s.r.l.,
- in accoglimento della domanda proposta dalla Società Cattolica di Assicurazione
condanna Autotrasporti YY s.r.l. a pagare in favore di Cattolica Assicurazione, a titolo
di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., la somma liquidata equitativamente in € 1.000
oltre rivalutazione dal di' del fatto alla pubblicazione della presente sentenza oltre
interessi legali sulla somma rivalutata sino all'effettivo pagamento.
Così deciso in Sassuolo il 30.01.2007
Il Giudice di Pace
Avv. Franca Ugolini
Depositata in Cancelleria il 31 GEN 2007