1 I DIRITTI DEL DISABILE ASSUNTO IN BASE ALLA L. 68/99 Di

Transcript

1 I DIRITTI DEL DISABILE ASSUNTO IN BASE ALLA L. 68/99 Di
Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it
I DIRITTI DEL DISABILE ASSUNTO IN BASE ALLA L. 68/99
Di seguito un parere dell’avvocato Fabio Petracci elaborato in materia di invalidità –
categorie protette, con particolare riferimento alla L. 68/99.
Ho esaminato la documentazione da Lei fornitami.
In pratica, Lei è stata assunta per il tramite del collocamento obbligatorio nel regime
precedente l’entrata in vigore della legge 68/99, allorquando, per essere avviati al
collocamento obbligatorio era sufficiente un’invalidità civile di almeno il 40%. Allo stato
dopo l’entrata in vigore della legge 68/99, si necessita almeno il 45%.
La Sua azienda, qualora occupi un numero di dipendenti da 36 a 50, deve avere in forza
almeno due persone inviate dal collocamento obbligatorio.
Qualora essa invece, superi i 50 dipendenti, deve trarre dal collocamento obbligatorio
almeno il 7% della forza lavoro.
L’articolo 10 della legge 68/99 stabilisce che al disabile, una volta assunto, va applicato il
medesimo trattamento del personale normalmente assunto.
Lo stesso articolo 10, stabilisce però che non possono essere richieste al disabile
prestazioni non compatibili con la sua menomazione.
Leggendo la Sua documentazione, noto che vi è prescritto che Lei debba essere
sottoposta a mansioni sedentarie.
Verificando poi la documentazione medica, rilevo come con elevata probabilità, le Sue
condizioni invalidanti dovrebbero essersi aggravate.
Lei mi riferisce peraltro che Le vengono assegnate mansioni che richiedono una lunga
postazione eretta. E mi espone una lunga sequela di maltrattamenti sicuramente dovuti
alle Sue condizioni di invalidità.
Secondo la giurisprudenza prevalente ed attuale, della Corte di Cassazione (Sezione
Lavoro 19.9.2012 n.15269), il licenziamento dell'invalido, assunto in base alla normativa
sul collocamento obbligatorio, segue la generale disciplina normativa e contrattuale solo
quando è motivato dalle comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, ove
sia determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento
obbligatorio, è legittimo — ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. n. 68 del 1999, applicabile
"ratione temporis" — solo in presenza della perdita totale della capacità lavorativa, ovvero
di una situazione di pericolo per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori o per la
sicurezza degli impianti, il cui accertamento compete all'apposita commissione medica
1
Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it
prevista dalla l. n. 104 del 1992, cui spetta altresì la verifica dell'impossibilità di reinserire,
anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, il disabile all'interno
dell'azienda.
Inoltre l’articolo 2087 del codice civile fa obbligo al datore di lavoro di tutelare in tutti i modi
possibili la salute fisica e morale del lavoratore.
Ciò significa che il datore di lavoro ha sicuramente l’obbligo di non adibire il lavoratore
invalido a lavori incompatibili con lo stato di invalidità, e, potrebbe risponderne in caso di
aggravamento delle loro condizioni.
Va anche rilevato che, nel nostro ordinamento, con la legge 88/99, il cosiddetto
“collocamento mirato” in base al quale, gli uffici provinciali per il lavoro possono essere
interessati al fine di trovare una nuova collocazione maggiormente appropriata e quindi
mirata presso un altro datore di lavoro.
L’accertamento dell’invalidità deve avvenire ai sensi della legge 104/92 dalle apposite
commissioni presso la ASL.
Dunque ci si presenta un piano variegato di interventi.
• In primo luogo,
si renderebbe necessario, mettere in mora il datore di lavoro,
inviandogli una lettera, sollecitandolo ad adibirLa a mansioni che Le consentano
lunghi tempi di posizione seduta. Se non lo farà e le Sue condizioni di salute, ad
accertamento medico, risulteranno aggravate, sarà possibile anche rivolgersi al
Tribunale, per chiedere un risarcimento.
• In secondo luogo, si renderà opportuno che Lei si attivi per una nuova visita presso
la Commissione ASL per verificare il grado attuale della Sua invalidità e per
verificare quali mansioni, Lei possa effettivamente svolgere.
• In via eventuale, si potrebbe interessare anche l’ufficio provinciale per il lavoro
presso la Provincia, per verificare la possibilità di una nuova collocazione.
2