quesito cessione terreno agricolo conferito

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quesito cessione terreno agricolo conferito
QUESITO CESSIONE TERRENO AGRICOLO CONFERITO
ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta.
Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni
ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito.
Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte
vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di
conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell'
estensore.
Servizio Quesiti
Area: QF
5 aprile 2007
IL QUESITO
“Al momento della costituzione di una sas, il 50% del capitale sociale è stato conferito dal
rappresentante legale in denaro ed il 50% da una srl attraverso un terreno agricolo. Tale terreno
sarà acquistato dal comune ad un prezzo maggiore. Tale importo vorrebbe però utilizzarlo la srl, e
non la sas, per l'acquisto di un altro terreno. E’ possibile che l'importo possa essere incassato
dalla srl? Come fare per evitare doppie imposizioni fiscali (plusvalenza iniziale e IVA vendita
successiva)?”
LA RISPOSTA
Come conferimento in natura, il terreno entra a far parte del patrimonio della sas a tutti gli effetti e
pertanto il socio srl non ne può disporre né conserva particolari diritti sul bene. La cessione dovrà
essere realizzata dalla sas che incasserà il relativo corrispettivo. Con questo assetto non vediamo
come sia possibile, per la srl, tornare a disporre del terreno né tantomeno dell’importo relativo,
semprechè non si realizzino ulteriori operazioni che, però, non risolverebbero il problema, almeno
ci pare.
Intendiamo riferirci al fatto che sarà sempre possibile che la sas ceda il terreno alla srl o che la srl
receda dalla sas facendosi liquidare la propria partecipazione al valore corrente (dunque anche
tenendo conto dell’incremento di valore del patrimonio causato dal terreno in questione) ma ciò
equivale, di fatto, a “smontare” quello che è stato posto in essere e, dunque, non ci sembra una
soluzione.
La srl potrebbe incassare l’importo a fronte di una cessione del credito a suo favore (nei confronti
dell’acquirente) da parte della sas ma ciò presupporrebbe un debito equivalente o superiore da
parte della sas nei confronti della srl; queste poste debitorie/creditorie o ci sono o sono assai
difficilmente generabili per atto di disposizione dei soggetti interessati.
Infine la srl potrebbe ricevere l’importo a titolo di prestito fruttifero rimborsabile, regolando con
apposito contratto tale rapporto che dovrebbe comunque avere, sia dal punto di vista societario,
sia dal punto di vista fiscale, una valida ragione economica.
Veniamo ora alle c.d. doppie imposizioni.
Probabilmente non siamo in possesso di tutte le informazioni necessarie per formulare una
risposta mirata. Diamo per acquisito che si tratti di un terreno agricolo (così è scritto nel quesito).
Nel momento in cui il terreno viene ceduto ad un determinato prezzo, se quel prezzo risulta
superiore a quello iscritto in bilancio (immaginiamo a seguito dell’operazione di conferimento nella
sas da parte della srl) si genera inevitabilmente una plusvalenza tassabile, rateizzabile fino a 5
esercizi se sussista il possesso per almeno tre anni. Non vediamo alternative.
RIPRODUZIONE VIETATA
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REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA)
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REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI
INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected]
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In sede di cessione onerosa, se il terreno è agricolo, non sarà soggetto ad IVA, ex art. 2, comma 3,
lett. c) del DPR 633/1972 in quanto l’operazione non si considera cessione di beni.
Diverso sarebbe il discorso se il terreno fosse edificabile, essendo queste cessioni soggette ad IVA
con aliquota ordinaria. Ma non trattandosi di questo caso, non sussiste imponibilità IVA.
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