Il Sole 24 Ore - Comune di Russi

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Il Sole 24 Ore - Comune di Russi
COMUNE DI RUSSI
Lunedì, 15 giugno 2015
COMUNE DI RUSSI
Lunedì, 15 giugno 2015
Prime Pagine
15/06/2015 Prima Pagina
1
Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Pubblica amministrazione
15/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 1
Trovati
«Utilities», con le alleanze risparmi di 1,2 miliardi
15/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 2
Michela Finizio
Cinque per mille, a chi vanno le superdonazioni
15/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 2
15/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 3
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Uno strumento per professionisti
15/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 8
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«Le aziende devono diventare più competitive»
Corina Cret¸ Miklos Marschall
«Patto di integrità» per i fondi Ue
15/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 10
Carlo Mochi Sismondi
Solo una riforma sblocca i contratti
15/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 11
Pagina a cura diFrancesca Barbieri
Dall' export all' innovazione: 2.600 posti stabili per alti profili
15/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 12
a cura diDaniele Cesarini
Retail, alimentare, Ict: chiamata per 100 addetti
15/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 17
15/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 25
15/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 28
Arturo Bianco
Canale «blindato» per gli ex provinciali
A.Gu.P.Ruf.
Fondo Tasi escluso dalle entrate valide per l' obiettivo di Patto
Pasquale Mirto
Riscossione, altri sei mesi per Equitalia nei Comuni
15/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 30
Alberto Barbiero
Sblocca­debiti bis per i «virtuosi»
15/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 30
Anna GuiducciPatrizia Ruffini
Stop alle diffide sul riaccertamento
15/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 1
Reverse charge e split payment
15/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 16
R&S, pronti 400 mln di euro
15/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 29
Diniego all' interpello, sì all' impugnabilità
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36
L' omessa bonifica amplia il perimetro
15/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 30
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L' AGENDA DEL PARLAMENTO A CURA DI ROBERTO TURNO
15/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 30
25
33
Consip, boom di mini­acquisti online
15/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 30
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Responsabili punti vendita e consulenti per il business
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Fisco
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RAFFAELLA POMPEI
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sport
15/06/2015 Corriere di Romagna (ed. Ravenna­Imola) Pagina 27
La neopromossa Del Duca va sul sicuro con Scugugia
15/06/2015 Corriere di Romagna (ed. Ravenna­Imola) Pagina 27
ECCELLENZA Angelini e Bezzi: la Savignanese inizia col botto
15/06/2015 Corriere di Romagna (ed. Ravenna­Imola) Pagina 32
I Pirati sono ormai a un passo dai play­off.
15/06/2015 Corriere di Romagna (ed. Ravenna­Imola) Pagina 32
La T&A si rialza e aggancia nuovamente il 4° posto
15/06/2015 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 22
I Titani di San Marino restituiscono il ceffone ai cavalieri di
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Il Resto del Carlino (ed.
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SERVIZI LOCALI.
«Utilities», con le alleanze risparmi di 1,2 miliardi
Le aziende dei servizi pubblici sono solo il
16% delle partecipate degli enti locali, m a
superano i 42 miliardi di euro all' anno di
ricavi.
I risultati migliori, però, si concentrano nelle
aziende più grandi, grazie alle economie di
scala e alla maggiore capacità di investimenti.
Utilitalia, la nuova associazione che le
rappresenta, punta su aggregazioni e
riorganizzazioni con l' obiettivo di realizzare
fino a 1,2 miliardi di risparmi nei costi
operativi.
Trovati
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Cinque per mille, a chi vanno le superdonazioni
C' è anche la marchigiana Us Junior Jesina
Libertas ­ il cui presidente onorario è Aldo
Mancini, padre dell' attuale allenatore dell' Inter
­ tra i destinatari dei 5 per mille. L'
associazione sportiva dilettantistica ha ricevuto
in media oltre 5mila euro per ognuna delle sei
opzioni espresse a suo favore nelle
dichiarazioni dei redditi 2013. A volte basta un
solo donatore di spicco per incidere in modo
considerevole sul valore medio della quota
Irpef attribuita. Elaborando i dati contenuti
negli elenchi dei destinatari del contributo
2013, pubblicati dalle Entrate il 15 maggio,
emerge una fotografia del 5 per mille con
diverse sfumature. A fare la parte del leone è l'
Associazione italiana per la ricerca sul cancro
(Airc) che resta il beneficiario principale per
importo assoluto: incasserà quasi 55 milioni di
euro. Seguono Emergency, Medici senza
frontiere, Fondazione piemontese per la
ricerca sul cancro (Fprc) e l' Associazione
italiana contro le leucemie (Ail). Eppure,
mentre l' Airc in media riceve 22 euro da
ciascun contribuente, Emergency ne riceve 26
e Medici senza frontiere 30, probabilmente per
effetto di una base imponibile più elevata dei
contribuenti che firmano per loro. La geografia del 5 per mille 2013, infatti, mette in luce alcuni record
sui fondi assegnati che spesso riflettono la "ricchezza" delle dichiarazioni dei redditi dei sottoscrittori: ad
esempio all' associazione culturale Cascina del Melo di Novi Ligure (Alessandria), avviata da Caterina
Rossi Cairo (figlia del consulente d' azienda Giorgio Rossi Cairo), vanno due opzioni che valgono in
media 4.700 euro; all' associazione sportiva Qswim di Cusago (nel Milanese, uno dei Comuni in cui si
concentrano i redditi più alti d' Italia) vanno tre opzioni da circa 3.680 euro; la Fondazione Near Onlus,
che ha tra i fondatori alcune personalità di spicco del private equity e dell' imprenditoria, riceve in media
3mila euro da sei contribuenti. Fanno notizia, infine, i 5 per mille destinati agli enti locali: se si rapporta il
numero di scelte espresse a favore del proprio Comune ogni 1.000 abitanti, si scopre che i cittadini più
generosi sono quelli di Tonezza del Cimone (Vicenza), seguiti da quelli di Peglio (Como).
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Michela Finizio
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Fisco
FISCO Accertamento/Contenzioso [2073]
[356168] IL RADDOPPIO DEI TERMINIIN
CASO DI REATI TRIBUTARIIl 17 novembre
2014 una Snc è stata invitata dall' agenzia
delle Entrate a presentare scritture e
documenti del 2008. La Snc, pur essendo il
periodo di accertamento decaduto
(dichiarazione dei redditi presentata nel 2009,
termine accertamento 31 dicembre 2013), ha
presentato quanto richiesto dall' ufficio. Quest'
ultimo, in data 22 dicembre 2014, ha
presentato denuncia penale (ex articolo 2 del
Dlgs 74/2000 e articolo 110 del Codice di
procedura penale) nei confronti dei soci della
Snc e della società stessa.La denuncia poteva
essere presentata, nonostante la decadenza
accertativa dell' anno 2008, pur avendo il
contribuente presentato i documenti? L' invito
può costituire "atto impositivo" valido per l'
assoggettamento al raddoppio e per la
denuncia penale?Giuseppe
EleuteriCIVITANOVA MARCHE L' articolo 43
del Dpr 600 del 1973, per le imposte sui
redditi, e l' articolo 57 del Dpr 633 del 1972,
per l' Iva, stabiliscono che, «in caso di
violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell' articolo 331 del Codice di
procedura penale, per uno dei reati previsti dal
Dlgs n. 74 del 2000», i termini per la rettifica delle dichiarazioni infedeli «sono raddoppiati». Perciò l'
accertamento per il 2008 può essere notificato fino alla fine dell' ottavo (anziché del quarto) anno
successivo a quello (2009) nel corso del quale fu presentata la dichiarazione infedele.Poiché il possibile
reato riguarda l' emissione o l' utilizzazione di fatture false, la denuncia inoltrata alla fine del 2014
sembrerebbe giustificare il raddoppio dei termini. La formula dubitativa è di rigore perché, nella
giurisprudenza di merito, è controverso se la denuncia penale presentata dopo il termine di decadenza
quadriennale (cioè, nel caso del quesito, dopo il 2013) valga a far scattare il termine doppio. Secondo la
Commissione tributaria provinciale di Ancona, «il raddoppio... non può essere... invocato dall' Ufficio...
quando, al momento della presentazione della denuncia penale, sia già spirato il termine utile per
emettere l' accertamento» (sezione II, 22 maggio 2013, n. 152). Di opinione antitetica è stata la
Commissione tributaria provinciale di Firenze (sezione V, 10 novembre 2014, n. 1314), secondo la
quale «il raddoppio... consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l' obbligo di denuncia penale,
indipendentemente dall' effettiva presentazione della denuncia». Segnaliamo, tuttavia, quanto stabilisce
l' articolo 8, comma 2, della legge 23 del 2014 ("delega fiscale"), secondo il quale «il Governo è
delegato... a definire... la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che
tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell' articolo 331
del Codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario
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di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi». In altre parole, il legislatore delegante, per l' avvenire, segue l'
orientamento della Commissione anconetana; per il passato, sembra attestarsi sulla tesi della
Commissione fiorentina.Nel caso descritto dal quesito, l' invito a presentare scritture e documenti è
verosimilmente servito a provare il (probabile) reato, e non incide sulla questione concernente il tempo
in cui andava inoltrata la denuncia per far scattare i termini doppi. [2074][355021] SPESOMETRO, NEL
QUADRO FRLE FATTURE IN «INVERSIONE»Una impresa italiana ha ricevuto da un' altra impresa
italiana una fattura assoggettata a "reverse charge": come sarà inserita tale fattura nella comunicazione
per lo spesometro? Una volta sola senza Iva, tra le operazioni di acquisto (posto che il documento
originario non la conteneva, e in conformità alle modalità di comunicazione del venditore)? Due volte
con Iva, tra le operazioni di acquisto e di vendita (in aderenza alle modalità di registrazione in
contabilità)? In un altro modo ancora?Antonino CampanellaBARI Le fatture assoggettate al meccanismo
dell' inversione contabile (reverse charge) vanno indicate, una sola volta, nel quadro "FR ­ fatture
ricevute", barrando il campo 6 (reverse charge, per gli acquisti di metalli preziosi e di rottami metallici, e
di servizi resi da subappaltatori nel settore edile). L' imponibile e l' imposta (così come annotati nel
registro degli acquisti e nel registro delle vendite) vanno specificati nei campi 8 e 9 del medesimo
quadro FR.Il quadro "FE ­ fatture emesse" non contiene spazi per gli acquisti in reverse charge ed è, a
tal fine, insignificante che l' operazione ­ data la neutralità dell' Iva ­ sia stata contabilizzata fra l' Iva
detraibile e l' Iva dovuta.Le istruzioni ministeriali illustrano la comunicazione, per quanto concerne gli
acquisti in reverse charge, a pagina 13, nella "Sezione VI, quadro FR ­ fatture ricevute / documenti
riepilogativi". A cura di Ezio Maria Pisapia Agevolazioni sulla casa [2075][356636] LA VALIDITÀ DEL
TITOLOPROROGATA IN CASI SPECIFICISto costruendo la casa utilizzando l' Iva agevolata al 4%
avendone i requisiti. So che entro 18 mesi dalla fine lavori deve avvenire lo spostamento della
residenza. Ma qual è il termine ultimo per la fine lavori? Tre anni? È possibile utilizzare la legge 98/2013
in modo da portare la durata dei lavori a 5 anni senza perdere l' agevolazione Iva?I.R.SONDRIO L'
articolo 15 del Dpr 380/2001 prescrive che il termine per l' ultimazione dei lavori, entro il quale l' opera
deve essere completata, non può superare i tre anni dall' inizio lavori. La legge 98/2013 ha introdotto
una proroga speciale di due anni per i termini di inizio e di ultimazione lavori che si applica ai titoli
abilitativi rilasciati o formatisi (esempio per silenzio assenso) antecedentemente al 21 agosto 2013, a
condizione che non siano già decorsi i termini al momento della comunicazione della proroga e i lavori
non siano in contrasto, sempre a quella data, con strumenti urbanistici sopravvenuti sia approvati che
adottati, in quanto impediscono la proroga. Inoltre, la legge 164/2014 ha previsto la possibilità di
proroga ordinaria dei titoli abilitativi qualora i lavori siano stati interrotti per motivi giudiziari o di atti dell'
amministrazione rivelatisi successivamente infondati, nonché quando siano emerse difficoltà tecnico­
costruttive successivamente all' inizio lavori. Quindi, ove ricorrano le condizioni sopra esposte, si potrà
fruire della proroga del titolo abilitativo. A cura di Massimo Ghiloni e Marco Zandonà [2076][356532] I
FIGLI COMPROPRIETARIDETRAGGONO LE SPESESono comprietaria, con mio fratello e mia madre,
di una casa singola (catastalmente unica unità abitativa). Noi viviamo altrove. La casa è fiscalmente
dichiarata da mia madre al 100% in quanto titolare del diritto di abitazione. Prossimamente dovremmo
rifare il tetto ed il cappotto esterno. Vorrei sapere se rientriamo nella casistica di condominio minimo; se
parte delle spese possiamo detrarle anche noi figli, visto che faremo alcuni bonifici.G.D.PARMA Nel
caso di specie, si rende applicabile la detrazione del 65% (intervento su strutture opache orizzontali e
verticali) a condizione che al termine dell' intervento si conseguano i prescritti requisiti di trasmittanza
termica previsti dal Dm 11 marzo 2011 e successive modificazioni. In caso contrario, comunque, si
rende applicabile la minore detrazione del 50% come intervento di manutenzione straordinaria oltreché
di risparmio energetico. Se trattasi di una unica unità immobiliare, non sussiste l' obbligo di condominio
anche in presenza di tre comproprietari (di cui uno anche con diritto di abitazione). Ogni volta in cui in
un edificio si trovino riunite insieme proprietà esclusive e parti comuni si è in presenza di un
condominio. Nel caso di specie, esiste una sola abitazione e non esistono parti comuni, pertanto non
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esistono gli obblighi del condominio, compreso quello di possedere uno specifico codice fiscale. La
detrazione compete a tutti i tre comproprietari (genitore e due figli) a prescindere dalle quote di
proprietà. Ciò che rileva è la ripartizione delle spese tra le parti risultante dalle fatture e dai bonifici
(ciascuno si detrae le fatture a lui intestate e bonificate con il proprio codice fiscale). Nessuna rilevanza
ha il fatto che solo la madre viva nell' immobile e sia titolare esclusiva del diritto di abitazione sull'
immobile. [2077][356529] IL 50% SULLE CALDAIEDOPO IL FRAZIONAMENTOSto eseguendo il
frazionamento di un immobile in due unità immobiliari, che avranno ciascuno un impianto di
riscaldamento autonomo. Di quale detrazione fiscale posso fruire per l' acquisto delle 2 caldaie a
condensazione: 50 o 65%? Per l' acquisto di solo una caldaia o per entrambe?Enrico ZanoneGENOVA
Nel caso di specie, si rende applicabile la sola detrazione del 50% per le spese sostenute per entrambe
le caldaie (articolo 16­bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda
anche la Guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Tra gli interventi che fruiscono del 65% rientrano
anche quelli per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) mediante l'
installazione di caldaie a condensazione, con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione,
compresa la installazione delle valvole termostatiche in tutti gli alloggi. Per tali interventi, il valore
massimo della detrazione è pari a 30.000 euro (decreto attuativo 19 febbraio 2007). Nell' ipotesi di
sostituzione dell' impianto di riscaldamento preesistente, è necessario che il nuovo impianto sia al
servizio dell' intero edificio residenziale (due appartamenti) cioè centralizzato mentre non è possibile
fare impianti autonomi per ciascuna unità immobiliare (circolare 36/E del 2007), come nel caso del
lettore. Pertanto, la detrazione del 65% non si rende applicabile al caso di specie. Viceversa, si applica
la detrazione del 50% per l' acquisto e installazione di entrambe le caldaie (una per ciascun
appartamento) quale intervento comunque idoneo a conseguire risparmio energetico. L' importante è
pagare le fatture con bonifico bancario o postale. [2078][356467] I LIMITI ALLA DETRAZIONEPER L'
IMMOBILE PATRIMONIOUna ditta individuale svolge l' attività di locazione di appartamenti (4
appartamenti vengono affittati e 1 costituisce l' abitazione principale del titolare della ditta individuale e
della sua famiglia). L' immobile non è bene strumentale (viene compilato il quadro RB del modello
Unico). Verrà rifatto il tetto e si vuole fruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione. Il titolare
della ditta individuale non ha capienza d' imposta, per questo vorrebbe far detrarre le spese al figlio
convivente. Si chiede se si può fruire della detrazione integralmente o nella misura ridotta del 50% (per
uso promiscuo) e se ci sono problemi a far detrarre le spese al figlio convivente.M.C.SONDRIO Nel
caso di specie, gli appartamenti affittati dalla ditta individuale (4 su 5) sono accatastati separatamente,
pertanto non si applica la riduzione al 50% della detrazione prevista per gli immobili residenziali ad uso
promiscuo (abitazione e attività commerciale con unico accatastamento, circolari 121/E e 57/E del
1998). La detrazione del 50%, in presenza delle altre condizioni, si applica per intero, ma solo a favore
del titolare (o dei titolari) della ditta, mentre i familiari conviventi possono partecipare solo alle spese
sostenute per gli interventi sull' abitazione principale. Per gli immobili abitativi delle imprese individuali
o società di persone (soggetti Irpef) la detrazione si applica solo per gli immobili patrimonio (cioè
diversi dai fabbricati merce o strumentali), come nel caso di specie. La detrazione per gli immobili
affittati compete solo al titolare della ditta in quanto per tali immobili non si realizza il requisito della
convivenza. Se, quindi, il titolare è incapiente, non ha diritto alla detrazione. Viceversa, per l' immobile
destinato ad abitazione principale del nucleo familiare, il figlio convivente avrebbe diritto alla detrazione,
ma solo per le spese sono da lui direttamente sostenute (bonifico e fatture a lui intestati; risoluzione
184/E 12 giugno 2002). [2079][356449] IL ROGITO PUÒ FERMAREIL «PASSAGGIO» DEL DIRITTOHo
stipulato un preliminare registrato e trascritto (tra privati) per l' acquisto di un immobile interessato da
lavori di ristrutturazione. Il venditore si obbliga a terminare a proprie spese i lavori per la stipula del
rogito (la cui data è stata espressamente considerata come termine essenziale ai sensi dell' articolo
1457 del Codice civile). La proprietà si trasferirà al rogito.Per questi lavori, il venditore fruisce del bonus
ristrutturazione; la detrazione residua del bonus non è stata mai negoziata in forma scritta; pertanto, io
come acquirente ritengo di aver acquisito anche il diritto al bonus residuo. Vorrei avere conferma dell'
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esperto, sapere cioè se questa segue automaticamente l' immobile nel caso in cui le parti, al momento
del rogito, non si trovano in accordo a riguardo, e quali possibili soluzioni si potrebbero prospettare
considerato che la data del rogito è stata dichiarata termine essenziale.G.F.PISA Dal 1° gennaio 2012, l'
articolo 16­bis del Tuir, Dpr 917/1986 (articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la
guida al 50% e 65% su www.agenziaentrate.it), prevede che in caso di vendita, o anche donazione, dell'
unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi che fruiscono del 50% o del 65 per cento,
la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso
accordo delle parti, all' acquirente persona fisica dell' unità immobiliare. Pertanto, il proprietario, all' atto
del rogito notarile, può optare per il mantenimento del diritto al 50% per le quote decennali residue. Nel
caso di specie, trattandosi di spese sostenute dal venditore, è necessario comunque optare per il diritto
al mantenimento della detrazione in capo al venditore sia con riferimento alle spese sostenute ante
preliminare che per quelle successive. In caso contrario, il diritto alla detrazione (spese ante e post
preliminare) si trasferisce in capo all' acquirente. In conclusione, anche se nel preliminare di
compravendita registrato e trascritto era indicato che il diritto alla detrazione per le spese ante
preliminare restava in capo al venditore, tale clausola deve essere ripetuta nel rogito. Lo stesso vale per
le spese sostenute dopo il preliminare: o il rogito contiene l' opzione, oppure il diritto alla detrazione
compete all' acquirente. [2080][356447] LO SCONTO PER I LAVORIAL GARAGE
PERTINENZIALESiamo due proprietari che hanno in comune il garage. Ora abbiamo deciso di mettere
il cancello elettrico e sostituire la porta basculante con una elettrica che si alza a soffitto. Rientrano
entrambi i lavori nella detrazione fiscale del 50% con Iva al 10 per cento?La fattura deve avere diciture
particolari e deve essere emessa per ogni proprietario con l' importo del 50% del totale? I lavori per la
realizzazione (muratore eccetera) rientrano nell' importo da portare in detrazione?G.L.PONTE SAN
PIETRO L' installazione del cancello elettrico e della porta basculante al garage comune tra due
comproprietari (anche in assenza di condominio) sono lavori di manutenzione straordinaria a cui si
applica la detrazione del 50% a condizione che trattasi di garage pertinenziale ad abitazioni (articolo 16­
bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50%
su www.agenziaentrate.it). Trattandosi di lavori inerenti la pertinenza di edificio abitativo, si rende
applicabile l' aliquota Iva del 10% (articolo 2, comma 11, della legge 191/2009). La fattura ordinaria
deve essere emessa o cointestata ai due proprietari indicando la percentuale delle spese di ciascuno
(in assenza si applica la ripartizione al 50%) ovvero anche separatamente a ciascuno pro quota,
sempre sulla base delle spese da ciascuno sostenute sulla base della quota di proprietà. Tutte le
spese, anche quelle accessorie, purchè necessarie per l' esecuzione dell' intervento (anche la parte in
muratura) sono detraibili. L' importo massimo cui commisurare la detrazione, se trattasi di garage con
unico accatastamento, è 96.000 euro complessivi. [2081][356446] SE L' EDIFICIO È A
PREVALENTEDESTINAZIONE ABITATIVAUna società in nome collettivo possiede un immobile
strumentale, parte di un condominio a prevalente destinazione abitativa. Nel 2014 ha sostenuto spese
per la manutenzione straordinaria del tetto del condominio (ovviamente per la quota millesimale). Si
chiede se per tali spese i soci hanno diritto al beneficio della detrazione per ristrutturazioni edilizie
oppure no.M.F.CREMONA Trattandosi di una società di persone (in nome collettivo) e, quindi, di un
soggetto Irpef, la risposta è affermativa. Nell' ipotesi di lavori su parti comuni di edificio (rifacimento
tetto) a destinazione mista (abitativa e non abitativa), come nel caso di specie, la detrazione del 50%, ai
sensi dell' articolo 16­bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014 (si veda
anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) compete per i millesimi di proprietà delle parti comuni
sia per le unità abitative che per quelle a destinazione diversa solo nell' ipotesi in cui l' edificio sia a
prevalente destinazione abitativa (oltre il 50% destinato ad abitazione, circolari 57/E e 121/E del 1998)
come nel caso del lettore. In tal caso, l' importo detraibile attribuibile alla Snc viene ripartito tra i soci
sulla base delle quote di partecipazione alla società. Viceversa, se l' edificio è a prevalente destinazione
non abitativa, la detrazione si applica comunque per i millesimi di proprietà delle parti comuni riferite
alle sole abitazioni (circolari 121/E e 57/E del 1998). [2082][356429] BONUS PER LE
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SCHERMATUREINSTALLATE IN ECONOMIADa inizio 2015, fino a fine anno, è possibile detrarre le
spese per schermature solari e relativa installazione nella dichiarazione dei redditi 2016. La questione
per me non chiara è se l' installazione è condizione necessaria per la detrazione del 65% in 10 anni o se
è sufficiente la fattura del produttore e quindi è possibile provvedere da soli all' installazione.Marco
CammelliCASTEL MAGGIORE L' articolo 1, comma 47, lettera a della legge 190/2014 prevede, per
tutto il 2015, l' estensione del 65% anche con riferimento all' acquisto e posa in opera di schermature
solari (deve trattarsi degli impianti di cui all' allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311),
tra i quali rientrano le tende esterne, le chiusure oscuranti e i dispositivi di protezione solare in
combinazione con vetrate, con specifici requisiti di trasmittanza termica. Come precisato dall' Enea
(vademecum pubblicato dall' Enea sul sito www.enea.it e nella guida di Federlegno), la detrazione si
applica anche in presenza di lavori eseguiti in economia, cioè nell' ipotesi in cui l' installazione della
schermatura solare è effettuata direttamente dal proprietario dell' immobile. In tal caso, l' importo
detraibile è commisurato solo per le spese inerenti l' acquisto della schermatura (tenda o simile). La
certificazione che accompagna la schermatura (rilasciata dal rivenditore) è sufficiente per attestare le
caratteristiche del prodotto e la classe di prestazione energetica dalla schermatura secondo la norma
EN14501. Entro 90 giorni dall' installazione, poi, occorre compilare la prevista scheda informativa
attraverso il sito dell' Enea, che rilascia un' apposita ricevuta informatica di avvenuta presentazione
della comunicazione. [2083][356422] IL SOFFITTO DEL PORTICATOÈ SPESA CONDOMINIALESono
proprietario di un appartamento che ho concesso in comodato gratuito a mio genero (contratto
registrato), nel quale è detto, tra l' altro, che tutte le spese ordinarie e straordinarie condominiali sono
suo carico e che lo stesso viene altresì autorizzato ad eseguire, a proprie spese, tutti quegli interventi
che riterrà opportuno per migliorare la prestazione energetica dell' unità abitativa concessa in
comodato. Ora, mio genero vorrebbe effettuare, a proprie spese, interventi di coibentazione del
pavimento che poggia su di un porticato condominiale. Tecnicamente, tale coibentazione verrebbe
effettuata sul soffitto del porticato su cui poggia il pavimento dell' unità abitativa in questione.L'
assemblea ha già autorizzato tale intervento.Vorrei sapere se mio genero potrà beneficiare dell'
ecobonus del 65%, tenendo conto che i pagamenti verrebbero effettuati con bonifici bancari a favore
dell' impresa, la quale si farà carico del rilascio di tutta la documentazione.A.L.ERCOLANO La
detrazione del 65% si applica anche in favore delle spese sostenute dal comodatario (contratto
debitamente registrato), ma tenendo conto dei limiti previsti per gli interventi sui lastrici solari,
trattandosi pur sempre di intervento su parte comune condominiale. Così l' importo detraibile in favore
del genero è da calcolare nei limiti della tabella millesimale, anche se lo stesso si accolla l' intera spesa
per la coibentazione del soffitto del porticato. Nel caso di specie, la detrazione per il soffitto del portico
condominiale, ai sensi dell' articolo 1, comma 47 della legge 190/2014 (guida al 65% su
www.agenziaentrate.it), compete al genero, ma solo per la quota di lavori di sua competenza (articolo
1126 del Codice civile). In sostanza, l' intervento di coibentazione del portico (di per sé di manutenzione
straordinaria) è detraibile come spesa condominiale anche se le spese sono sostenute solo da uno dei
proprietari o detentori dell' immobile. Ai fini del 65%, quando trattasi di lavori condominiali, in ogni caso
l' importo detraibile dal singolo proprietario non può mai superare la quota di competenza sulla base
della tabella millesimale anche se lo stesso paga una quota superiore (circolari 57/E e 121/E del 1998).
L' importo detraibile è pertanto commisurato come se fossero lavori su parti comuni in proporzione alla
proprietà di ciascuno dei proprietari. In presenza di amministratore, le spese devono essere pagate con
bonifico del condominio. In assenza di amministratore, è possibile procedere con l' emissione di un'
unica fattura intestata a tutti i comproprietari e la ripartizione si desume sulla base della quota di
proprietà, oppure con l' emissione di una fattura per ciascuno dei soggetti che sostengono le spese. Nel
bonifico deve essere indicato anche il codice fiscale del condominio. [2084][356239] DUE SOGLIE PER
RECINZIONEE RISTRUTTURAZIONEPer la ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione e il
rifacimento della relativa recinzione, l' architetto ha presentato in comune un unico progetto,
relativamente al quale è stata rilasciata concessione edilizia. La ditta appaltatrice emetterà fattura per
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un importo preventivato di 225.000 euro, così suddiviso: 180.000 euro per la ristrutturazione del
fabbricato e 45.000 euro per il rifacimento della recinzione. Trattandosi di spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio, è possibile fruire della detrazione d' imposta del 50% nel limite di
96.000 euro per i lavori sul fabbricato e del 50% di 45.000 euro per le opere legate alla recinzione,
anche se tutti e due gli interventi sono stati conglobati in un' unica pratica edilizia?A.B.NOLE Anche se i
lavori di ristrutturazione sono abilitati da un unico provvedimento urbanistico (permesso di costruire) la
detrazione del 50% si applica nei limiti di 96.000 euro per i lavori interni del fabbricato abitativo (rispetto
alla spesa effettiva di 180.000) e per l' intero importo di 45.000 per le spese relative alla recinzione.
Infatti, queste ultime, sono spese eseguite su parti comuni del fabbricato (anche in assenza di
condominio o in fabbricato unifamiliare). Per queste spese, anche se contestuali a quelle per i lavori
interni, il limite si applica separatamente (guida al 50% su www.agenziaentrate.it). [2085][356385]
PORTE INTERNE AGEVOLATESOLO SE «A SCOMPARSA»Ho in corso una ristrutturazione
straordinaria, con redistribuzione dei locali, sostituzione degli impianti elettrici, idraulici,
condizionamento, demolizione di tramezzi, modifica di alcune stanze, riquadratura e spostamento dei
vani delle porte.Premesso che le nuove porte sono in posizioni differenti (anche se di poco) e richiedono
interventi murari per i nuovi telai (rasomuro con nuovi falsitelai e telai murati o esterno muro a
scomparsa), vorrei sapere se le spese sostenute per l' acquisto e la posa delle nuove porte godono del
bonus del 50 per cento.In caso affermativo, per le porte esternomuro, l' acquisto e posa può essere
effettuata tramite un mobiliere (posto che i lavori di muratura sono effettuati da altra impresa)?
M.B.MILANO L' acquisto delle porte interne non fruisce del 50% (articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/1986 e
articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).
Le porte interne, infatti, sono oggetto di arredo e come tali non fruiscono dei benefici fiscali (vedi guida
al 36%­50% edita su www.agenziaentrate.it che agevola solo le porte esterne), fermo restando che le
spese per la parte di modifica dei muri rientrano, quali lavori edili, tra quelle che fruiscono delle
agevolazioni. Solo nell' ipotesi di realizzazione di porte a scomparsa, complete in ogni loro elemento,
quale intervento di manutenzione straordinaria su edificio residenziale si rende applicabile la detrazione
del 50% anche per le spese di acquisto delle porte (le porte con il telaio murato del caso di specie
rientrano tra queste). La porta, in tal caso, viene ad essere vista come accessorio dell' intervento in
muratura e come tale anche la spesa per il suo acquisto è detraibile. A cura di Marco Zandonà
Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche [2086][356338] LA RENDITA SVIZZERANON
DICHIARATA IN ITALIAHo ricevuto una pensione in capitale, frutto dei miei anni di lavoro in Svizzera
(dove sono stata residente dal 1960 al 1993). Quando ho riscosso questo capitale, ho pagato le tasse al
governo svizzero.Nel 1994 sono rientrato in Italia, spostando la mia residenza.Parte di questo capitale è
ancora depositato sul mio conto in Svizzera. Non ho mai alimentato questo conto con depositi ulteriori,
ma solamente provveduto a dei ritiri quando ne avevo la necessità. Non avendo mai fatto una
dichiarazione di redditi in Italia (essendo pensionato senza altri contributi che la pensione svizzera),
vorrei sapere se, non avendo dichiarato quel conto al governo italiano, sono in situazione
irregolare.M.P.PERUGIA In premessa si evidenzia che le attività finanziarie estere, costituite da conti
correnti o depositi, sono escluse dal monitoraggio mediante il quadro RW di Unico persone fisiche
qualora il valore massimo complessivo da esse raggiunto nel corso del periodo d' imposta non sia
superiore a 10.000 euro (provvedimento del direttore dell' agenzia delle Entrate del 4 aprile 2014). È
opportuno evidenziare che il quadro RW cumula in modo promiscuo i dati di monitoraggio e gli
adempimenti ai fini Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie all' estero) e, pertanto, qualora sia
dovuto soltanto questo tributo (giacenza media superiore a 5.000 euro) occorre provvedere comunque
alla sua compilazione. Nel caso specifico, se non ricorrono le esimenti appena evidenziate, il lettore non
potrà avvalersi del ravvedimento operoso mediante dichiarazione integrativa poichè è stata omessa la
dichiarazione originaria. E, qualora non si ravvisino neppure le condizioni per avvalersi della procedura
di voluntary disclosure (che potrebbe comportare anche costi per assistenza professionale superiori ai
benefici ritraibili dalla procedura stessa), si ritiene opportuno, in ogni caso, provvedere già per il periodo
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d' imposta 2014 alla ordinaria presentazione, entro il 30 settembre 2015, del quadro RW mediante
Unico 2015. Le sanzioni irrogabili per la violazione dell' obbligo di monitoraggio conseguente all'
omessa presentazione del quadro RW Unico persone fisiche per gli anni precedenti, a decorrere dal
2009, vanno da un minimo del 3% ad un massimo del 6% dei valori non dichiarati (articolo 5, Dl
167/1990), essendo le relative attività ubicate in un Paese (la Svizzera) che ha da poco stipulato un
accordo con l' Italia per lo scambio di informazioni. Torna, altresì, applicabile la sanzione prevista dall'
articolo 8 comma 1 Dlgs 471/1997 (da un minimo di 258,23 euro ad un massimo di 2.065,83) per
dichiarazione irregolare. In proposito, la circolare 38/E/2013 ha evidenziato l' opportunità che gli Uffici in
sede di applicazione delle sanzioni si adoperino per valutare la riduzione delle stesse (comma 4,
articolo 7, Dlgs 472/1997) fino al 50% del minimo « in presenza di circostanze eccezionali, per le quali
si palesi una manifesta sproporzione tra la sanzione ed il tributo o, comunque, un manifesto squilibrio
tra la sanzione e l' effettivo disvalore della condotta del contribuente». [2087][356227] NEL 730 I
GIORNIDI AFFITTO IN COMPROPRIETÀNelle colonne 3, 4 e 6 del 730/2015, redditi 2014, qual è l'
importo del canone di locazione da indicare nel caso di comproprietà e di giorni ridotti? Si deve
indicare, in colonna 6, il canone intero (ridotto al 95%) perchè sarà poi l' amministrazione finanziaria che
lo rapporterà alla percentuale di possesso (colonna 4) e ai giorni ridotti di possesso (colonna 3) oppure
deve essere segnalato il canone già ridotto della percentuale e dei giorni di possesso?Aurelio
MorettiBIZZARONE Se l' immobile in comproprietà è stato posseduto solo per una parte dell' anno e per
lo stesso periodo è stato contestualmente ceduto in locazione, alla colonna 3 ­ rigo B1, quadro B,
modello 730/2015 ­ va evidenziato il numero dei giorni in cui si è verificata tale condizione. Lo stato di
comproprietà si segnala alla colonna 4, con la percentuale di possesso di ogni interessato; mentre il
canone va indicato alla colonna 6 nella misura complessivamente pattuita (al netto della prevista
riduzione del 5%) per il 2014 in cui si è svolta la locazione e non deve essere quindi rapportato alla
quota di ogni comproprietario. La quantificazione e l' attribuzione della quota imponibile a ciascun
contribuente verrà effettuata sulla scorta dei dati così evidenziati dall' intermediario che elabora e
trasmette la dichiarazione. A cura di Alfredo Calvano [2088][356141] SNC: L' ANNO DI
RIFERIMENTOPER IL CAMBIO DELLE QUOTEUna Snc è composta da due soci (A e B) al 50%
ciascuno. Il 18 dicembre 2014 il socio A cede parte della sua quota al socio B. A seguito di tale atto, le
quote sociali diventano: socio A 1% e socio B 99%. Si chiede se in Unico 2015, relativo ai redditi 2014,
si deve indicare la nuova ripartizione o se, invece, la nuova ripartizione sarà efficace dall' esercizio
2015, quindi in Unico 2016. Si precisa che l' atto di cessione nulla prevede sulla ripartizione riferita alla
partecipazione agli utili, che quindi si presumono proporzionali alla partecipazione al capitale
sociale.A.S.CAGLIARI Le istruzioni al quadro RO del modello UnicoSocietà di persone 2015, al campo
8, prevedono l' indicazione della quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico
o scrittura privata autenticata, che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell' anno
2014, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 2014.Si ritiene che la vendita delle quote tra i soci,
senza ingresso di un nuovo socio, non costituisca un "mutamento" della compagine sociale nell'
accezione richiesta dalle istruzioni alla compilazione al quadro RO del modello Unico società di
persone. Pertanto, nel caso del lettore, il reddito della società di persone va imputato ai due soci nella
percentuale ante cessione (50% ciascuno). A cura di Gianluca Dan [2089][355986] NEL RIGO E30 LA
DEDUZIONEDEL FONDO PENSIONE DEI FIGLIHo sottoscrito nel 2014, tramite una società di
assicurazione, un Pip (piano pensionistico individuale) intestato a mio figlio minorenne e fiscalmente a
mio carico. L' importo che ho versato, in quale rigo (e colonna) del quadro RE va inserito nel modello
730/2015?V.P.VARESE I contributi versati alla previdenza complementare per familiari a carico vanno
indicati nel rigo E30. Si ricorda come siano considerati a carico coloro che possiedono un reddito
complessivo non superiore a euro 2.840,51. Se tali importi sono stati versati tramite il datore di lavoro e,
quindi, risulta compilato il punto 151 della Certificazione Unica, va indicato: ­ nella colonna 1, l' importo
dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall' imponibile, desumibile dal punto 152 della
Certificazione Unica; ­ nella colonna 2, l' importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto
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dall' imponibile, desumibile dal punto 153 della Certificazione Unica. [2090][355985] DEDUCIBILI I
CONTRIBUTIVERSATI PER LA BADANTEUna badante, con regolare contratto, accudisce una
persona, invalida al 100%, e a carico del datore di lavoro. La badante riceve la dichiarazione annuale di
tali redditi, dove il reddito imponibile è rappresentato dal totale degli emolumenti, dedotta la parte a suo
carico dei contributi Inps.È possibile per il datore detrarre la differenza fra i contributi Inps che paga
trimestralmente e la parte a carico del lavoratore nella dichiarazione dei redditi (Unico 2015) al rigo
RP21? Il datore non lo ha mai fatto, ma dalle istruzioni sembra possibile.M.C.MILANO La risposta è
affermativa. Possono infatti essere dedotti, per la sola parte a carico del datore di lavoro, i contributi
previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all' assistenza personale o
familiare (ad esempio colf, baby­sitter e assistenti delle persone anziane). L' importo massimo
deducibile è di 1.549,37 euro. A cura di Luca Vichi [2091][355984] SPESE MEDICHE E RIMBORSODEI
PREMI ASSICURATIVIVorrei un parere in merito al rimborso di un sinistro sportivo, avvenuto in un
campionato di terza categoria e per il quale sono state rimborsate da parte della compagnia
assicuratrice, contraente con la società sportiva, le spese mediche sostenute dal calciatore. Tali spese
sono comunque detraibili? L' importo delle spese è di 1.500 euro; l' importo totale del sinistro,
riconosciuto è 902,80 di cui 250 per diaria­ricovero e 652,80 per lesioni.G.F.FERRARA In tema di spese
mediche rimborsate vi sono tipologie detraibili ed altre indetraibili ai fini Irpef. Tra queste ultime (le
indetraibili) rientrano le spese sostenute a seguito di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal
danneggiante o da altri per suo conto. Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente (sono,
quindi, detraibili) le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui
versati. [2092][355936] SI SCONTANO LE «TARIFFE»PER I VIAGGI IN AMBULANZAMia mamma,
riconosciuta dalla commissione medica per l' invalidità civile come «invalido ultrasessantacinquenne
con difficoltà persistente a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (legge 509/88, 124/98),
gravità al 100%, ha dovuto fruire, nel corso del 2014, di diversi trasporti in ambulanza, con costo a suo
carico. Su nostra richiesta la "pubblica assistenza" che ha effettuato i trasporti ci ha rilasciato ricevuta
definitiva con causale "trasporti sanitari effettuati nell' anno 2014". La ricevuta è però datata 8 gennaio
2015 (la nostra richiesta è stata fatta in effetti ad inizio 2015). Può essere portata in detrazione nel
modello 730/2015 (redditi 2014) o dovremo attendere l' anno prossimo?Inoltre, questa ricevuta è
soggetta a bollo?G.I.GENOVA Se le spese sono state effettivamente sostenute nel 2014, potranno
essere detratte nella relativa dichiarazione dei redditi (modello 730/2015). Risulta quindi ininfluente la
datazione della ricevuta qualora si possa dimostrare che i pagamenti sono stati effettuati nel corso del
2014. Relativamente alla seconda domanda, poichè l' articolo 10, punto 15) del Dpr 633/1972 prevede l'
esenzione dall' Iva per le «prestazioni di trasporto di malati e feriti con veicoli all' uopo equipaggiati,
effettuati da imprese autorizzate o da Onlus», il documento di spesa sarà assoggettato a bollo se l'
importo totale è superiore a 77,47 euro. [2093][355927] IL DIPENDENTE NON DETRAEI COSTI DELLA
FORMAZIONESi possono scaricare le spese sostenute da un dipendente pubblico per la frequenza al
"corso manageriale per direttori di struttura complessa" (ai sensi del Dlgs 502/92 e del Dpr 484/97)? Il
corso è organizzato da un' azienda sanitaria in collaborazione con l' università e l' istituto superiore di
sanità. La fattura è rilasciata dall' azienda sanitaria su carta intestata.E.R.VERCELLI La risposta è
negativa poichè non ci sono i presupposti per beneficiare della detrazione prevista dall' articolo 15,
comma 1, lettera e) del Dpr 917/86, così come non è possibile fruire di una detrazione a titolo di spese
per aggiornamento professionale in quanto lavoratore dipendente. A cura di Giuseppe Merlino Fisco
internazionale [2094][356333] IL TRATTAMENTO FISCALEDEL «RENT TO BUY» ESTEROL' agenzia
delle Entrate ha emanato la circolare 4/E del 19 febbraio 2015 con i chiarimenti della fiscalità da
applicare ai contratto "rent to buy". Se un contribuente italiano vende un immobile di cui è proprietario,
ubicato in un Paese estero, tramite un contratto stipulato in quel Paese, con clausole analoghe, cioè un
contratto di locazione con opzione di acquisto da parte del conduttore con parte dei corrispettivi
imputabili a locazione e parte ad acconto, la plusvalenza, ai fini del fisco italiano, non scatterà se la data
dell' opzione all' acquisto supera i cinque anni, anche se la conduzione avviene prima? E si dovrà
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indicare nel quadro RL, come canoni di locazione, solamente la componente percepita a tale titolo, e
non come acconto?V.L.BOLOGNA La soluzione formulata dal lettore pare ragionevole, considerando
che il regime fiscale di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita degli immobili ­ secondo il
quale le stesse sono rilevanti solo se realizzate entro cinque anni dall' acquisto o costruzione ­ vale sia
per quelli italiani che per quelli esteri. Ciò sul presupposto che ­ in linea con quanto indicato nella
circolare 4/E/2015 ­ il trasferimento della proprietà dell' immobile (sotto un profilo civilistico, in base alla
normativa estera) si perfezioni solo al termine della locazione e previa eventuale opzione del
conduttore. Su queste basi, costituirà, dunque, reddito da locazione, da assoggettare a tassazione in
Italia, solo la quota percepita a tale titolo, per l' ammontare dichiarato nello Stato estero o, in assenza,
per l' ammontare percepito al netto di una deduzione forfettaria del 15 per cento. Le quote percepite a
titolo di acconto rileveranno, dunque, solo in caso di vendita e conseguente realizzo di plusvalenza
(sempre se imponibile, secondo i criteri indicati) oppure qualora esse siano per disposizione
contrattuale trattenute dal proprietario, in caso di mancato esercizio o inadempimento da parte del
conduttore. [2095][355883] LE REGOLE «FACTA»PER BENI DI STATUNITENSISono nata nel 1950
negli Stati Uniti. Dopo due mesi ero già definitivamente in Italia, dove sono cresciuta. Ho sposato un
italiano, e con mio marito detengo qualche fondo comune e obbligazioni italiane.La mia banca mi
comunica ora di dover segnalare il mio nome in ordine alle disposizioni Facta, che determineranno a
mio carico una tassazione (quale, quanta, quando? Nulla mi è stato chiarito). È possibile che la
normativa di un Paese estero, seppure accolta dall' Italia, porti ad obblighi fiscali per un cittadino
italiano? E con quali conseguenze se non si ottempera?Ritengo di avere ancora la cittadinanza in
quanto non ho fatto alcun passo per eliminarla. Da ragazza avevo anche il doppio passaporto, non più
richiesto da oltre 40 anni.P.C.PERUGIA La normativa Facta è ancora in fase di "implementazione" e,
dunque, risulta sotto alcuni punti ancora poco chiara sia in capo agli intermediari sia ( soprattutto) in
capo ai clienti. Va, tuttavia, precisato che ­ almeno per quanto previsto dai principi generali indicati dall'
accordo intergovernativo tra Italia e Usa ­ essa non dovrebbe prevedere obblighi impositivi ulteriori (in
termine di maggiore tassazione) sui redditi di fonte italiana percepiti da un soggetto americano, se non
in caso di omessa o irregolare comunicazione dei dati richiesti (in tal caso, di importo pari al 30 per
cento). E ciò in linea con lo spirito della normativa, che è principalmente quello di supportare il fisco
americano nel monitoraggio dei redditi percepiti dagli investitori americani, come forma di contrasto all'
evasione internazionale. A cura di Fabrizio Cancelliere [2096][356292] NON TASSATA LA
PENSIONEAL RESIDENTE IN BULGARIAEsiste una disposizione di legge per cui un cittadino italiano,
pensionato Inps, permanentemente residente in Bulgaria, possa evitare le trattenute mensili sulla
pensione da parte dell' Inps? Se è possibile, cosa debbo fare?C.C. SOFIA Dal contenuto del quesito
non è chiaro se il lettore è fiscalmente residente in Bulgaria e non più in Italia, in quanto cancellatosi dall'
anagrafe della popolazione residente nel nostro Paese e non avente più in Italia la sede dei propri affari
e interessi né la propria dimora abituale.Ciò premesso, ipotizzando che egli sia residente fiscalmente in
Bulgaria, e, quindi, sia tenuto a pagare le imposte in tale Paese sulla base dei redditi ovunque prodotti
(salvo eventuale trattamento di miglior favore previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni,
ove esistenti: si veda nel seguito della risposta), il quesito verte sulla tassabilità o meno anche in Italia ­
Paese della fonte ­ di redditi erogati da un ente di previdenza italiano a un soggetto fiscalmente non
residente in Italia.Occorre, quindi, verificare se, sulla base della normativa italiana, la pensione erogata
per il lavoro svolto in Italia continua ad essere tassata nel nostro Paese anche a seguito del
trasferimento della residenza fiscale in Bulgaria, in quanto, a norma dell' articolo 3 del Tuir, i soggetti
non residenti sono tassati in Italia sui redditi che, in base alla normativa interna, si considerano prodotti
nel nostro Paese.Per quanto riguarda le pensioni, secondo l' articolo 23, comma 2, lettera a, del Tuir,
esse si considerano prodotte in Italia e, pertanto, sono imponibili nel nostro Paese, qualora siano
corrisposte ­ dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti ­ a percettori (pensionati) non residenti. Quindi, la pensione erogata dall' Inps a un soggetto
non residente è, in linea generale. imponibile in Italia.Tuttavia, a livello internazionale, gli accordi contro
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le doppie imposizioni prevedono generalmente che le pensioni "private", cioè quelle corrisposte da enti,
istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all' erogazione del trattamento pensionistico,
siano imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario.Ora, l' articolo 16 della convenzione
stipulata tra Italia e Bulgaria per evitare le doppie imposizioni prevede, infatti, che, «fatte salve le
disposizioni del paragrafo 2 dell' articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un
residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo
Stato». Pertanto la pensione, in applicazione delle convenzioni, non deve scontare imposta in Italia. A tal
fine, il lettore potrà utilizzare il modello EP/1 disponibile sul sito dell' Inps. A cura di Michela Magnani
Imposte e tributi vari [2097][355858] GIACENZA MEDIA PER TUTTII CONTI NELLA STESSA
BANCAHo due conti correnti cointestati. Uno supera i 5.000 euro, mentre l' altro non supera mai i 3.000
euro. Devo pagare il bollo di 34.42 euro su tutti e due i conti, se sono sulla stessa banca oppure in due
banche diverse?M.S.VENEZIA La nota 3­bis all' articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26
ottobre 1972, n. 642, prevede una esenzione dall' imposta di bollo a favore dei clienti persone fisiche,
che trova applicazione quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è
complessivamente non superiore a 5.000 euro.Coerentemente con il disposto normativo, l' articolo 2,
comma 4, del Dm 24 maggio 2012 (disposizione di attuazione) prevede che, «se il cliente è persona
fisica, l' imposta non è dovuta per gli estratti conto e i rendiconti il cui valore medio di giacenza non
supera euro 5.000. A tal fine, sono unitariamente considerati tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di
risparmio identicamente intestati, intrattenuti con la medesima banca, con Poste Italiane Spa o emessi
da Cassa depositi e prestiti».In sostanza, nel caso descritto dal lettore, se i due rapporti sono intrattenuti
con la stessa banca, ai fini del calcolo della giacenza media si deve fare riferimento a tutti i rapporti. Nel
caso in cui la verifica fornisca un esito positivo, l' imposta di bollo sarà dovuta con riferimento alla
rendicontazione di ciascun conto/rapporto. Invece, se i conti sono aperti in diversi istituti di credito, la
giacenza media dovrà essere verificata autonomamente per ciascun rapporto. [2098][355591]
«CUMULABILI» ANCHEI LIBRETTI POSTALISiamo titolari, io e mio marito, di due libretti postali. Sul
primo abbiamo superato i 10mila euro, sul secondo abbiamo 1600 euro. Dobbiamo pagare l' imposta di
bollo per tutti e due i libretti o solo per quello in cui abbiamo superato il tetto di legge?A.M.AOSTA L'
articolo 19, comma 1, del decreto avente a oggetto la disciplina dell' imposta di bollo prevede che, a
decorrere dal 1° gennaio 2012, l' articolo 13 della tariffa, parte I, allegata al Dpr 642/1972, il comma 2
bis è così sostituito: «Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell' articolo 119 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti di libretti di
risparmio anche postali; per ogni esemplare con periodicità annuale: a) se il cliente è persona fisica
euro 34,20; b) se il cliente è diverso da persona fisica euro 100».In presenza di più rapporti di conto
corrente, di libretti di risparmio o di libretti postali intrattenuti con la medesima banca, con Poste Italiane
Spa o con Cassa depositi e prestiti, aventi la medesima periodicità di rendicontazione, è necessario
cumulare i valori di giacenza media di ciascun rapporto. Se tale valore è superiore a 5.000 euro, l'
imposta dev' essere applicata per ciascuna rendicontazione (agenzia delle Entrate, circolare 48/E del
21 dicembre 2012).Nel caso dellla lettrice e di suo marito, l' imposta di bollo deve, pertanto, essere
assolta con riferimento a ciascuno dei due libretti postali. A cura di Nicola Forte Contribuenti minori,
minimi e regimi contabili [2099][356229] SERVIZI INTERNAZIONALICON ESCLUSIONE DAI
MINIMISono un procacciatore d' affari non occasionale, ed esercito l' attività in Italia con il regime dei
minimi al 5 per cento. Ho un contratto con un' azienda, che opera nel settore della cosmetica e ha sede
a San Marino. Per conto dell' azienda promuovo la vendita in esclusiva dei prodotti cosmetici.
Desideravo sapere se è possibile operare con quest' azienda rimanendo nel regime fiscale dei minimi,
o se devo passare all' ordinario, in quanto uno dei requisiti per l' accesso ai minimi consiste nel non
aver effettuato cessioni all' esportazione.D.D.PALERMO La questione è stata affrontata dall''agenzia
delle Entrate, rispondendo a una istanza d' interpello. Il riferimento è rappresentato dalla risoluzione
241/E del 12 giugno 2008, che ha fornito soluzione negativa al problema del lettore, che pertanto sarà
obbligato a uscire dal regime dei minimi.L' agenzia delle Entrate ha osservato che il decreto ministeriale
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2 gennaio 2008, contenente "modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi", all' articolo 2,
comma 2, ha specificato che «agli effetti del n. 2 della lettera a) del medesimo comma 96 dell' articolo 1
della legge, costituiscono cessioni all' esportazione quelle di cui agli articoli 8, 8­bis, 9, 71 e 72 del
decreto».Gli articoli citati fanno riferimento, oltre che alle cessioni all' esportazione, alle operazioni
assimilate a queste, ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, alle operazioni con lo
Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino e alle operazioni effettuate nei confronti
dei soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali . A cura di
Nicola Forte [2100][356186] L' ACCESSO AL FORFETTARIODOPO IL NO AL «MARGINE»Un
commerciante di beni usati, acquistati da privati, sarebbe soggetto al regime del margine, ma non
intende avvalersene. Può applicare il regime forfettario (ex articolo 1, comma 58, della legge 190/2014),
avendone tutti i requisiti? Dovrà esercitare una opzione a posteriori nel quadro VO9?V.V.GROSSETO
La risposta è positiva. Vero è che l' applicazione di un regime speciale Iva (come è quello del margine)
inibisce l' applicazione del regime forfettario di cui alla legge 190/2014, ma occorre intendere tale
inibizione come esistente solo nel caso in cui venga in concreto applicato il regime del margine.
Considerando che il commerciante in questione afferma di voler applicare per le tutte le operazioni
eseguite il regime ordinario Iva, ne consegue che viene meno l' inibizione ad applicare il regime
forfettario. L' opzione per applicazione dell' Iva ordinaria avviene con comportamento concludente, che
però va confermato a posteriori nel modello dichiarativo Iva, al rigo VO9. A cura di Paolo Meneghetti Iva
[2101][356289] NEL MODELLO INTRASTATI CONVEGNI CON COMUNITARIUna società italiana
organizza un congresso in Italia, al quale partecipano uditori (soggetti passivi) stranieri. Per la fattura
emessa nei confronti di tali soggetti in seguito alla loro partecipazione al convegno, bisogna presentare
il modello Intrastat? Se sì, qual è il codice servizio che va inserito nel modello?L.A.PISA Nella fattispecie
occorre distinguere tra prestazioni d' accesso all' evento (che comprendono, quindi, la possibilità di
partecipare a conferenze, seminari, convegni e simili, a carattere culturale, scientifico ed educativo) e
prestazioni di altra natura, che riguardano l' organizzazione dell' evento, la locazione di spazi espositivi,
l' allestimento di stand e così via. A norma dell' articolo 7­quinquies del Dpr 633/1972, le prestazioni di
accesso sono imponibili Iva nel luogo in cui si realizza l' evento, senza obbligo di dichiarazione Intrastat.
Per tutti gli altri servizi, compresi quelli relativi all' organizzazione del convegno, trova applicazione la
regola generale ex articolo 7­ter del Dpr 633/1972, per cui l' operazione sarà soggetta a Iva nel Paese
del committente, se quest' ultimo è soggetto passivo d' imposta, con obbligo di inserimento dell'
operazione stessa nel modello Intrastat, indicando codici servizi che variano a seconda della
prestazione resa (per esempio 82.30.11 ­ organizzazione convegni). [2102][355397] VA COMUNICATA
L' ATTIVITÀDI COMMERCIO ELETTRONICOUn contribuente produce e vende prodotti per lucidare
auto. Non ha l' autorizzazione per la vendita al dettaglio. Quando vende ai clienti (di solito officine e,
sporadicamente, privati), emette la fattura. Può vendere gli stessi prodotti a privati tramite Amazon, cui
paga le commissioni? In caso di risposta affermativa, è sufficiente emettere la fattura ai privati,
indicando il loro codice fiscale? È possibile fare ciò senza avere l' obbligo di comunicare (in Camera di
commercio e al Comune) che si svolge commercio elettronico?Giuseppe NotarianniMILANO Si ritiene
che la vendita di prodotti a privati tramite un sito che (come Amazon) svolge funzione d' intermediazione
e promozione commerciale costituisca, a tutti gli effetti, attività di commercio elettronico (indiretto), con i
relativi obblighi.Questi ultimi comprendono, in particolare, la comunicazione al Comune di residenza, ex
articolo 18, comma 4, del Dlgs 114/1998, che va effettuata utilizzando il modello Com 6­bis, nel quale va
precisato il settore merceologico prescelto e va dichiarata la sussistenza dei requisiti fissati dall' articolo
5 del Dlgs 114/1998, ossia di non essere fallito (o, se tale, di essere stato riabilitato) nonché di non
avere subìto alcuna delle condanne o delle misure di prevenzione ivi indicate. Prima di iniziare l' attività,
occorre lasciare decorrere 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.Poiché,
inoltre, l' attività di commercio elettronico B2C, ossia di vendite a privati ("business to consumer"), è
assimilata, ai fini Iva, alla vendita al dettaglio per corrispondenza, si applica l' articolo 2, comma 1,
lettera o, del Dpr 696/1996, che esonera tali cessioni dall' obbligo di certificazione fiscale (scontrino e
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ricevuta) nonché di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente. A cura di Stefano Aldovisi [2103]
[356565] LE SOGLIE FISSATEPER I RIMBORSI TRIMESTRALIUna ditta neo­costituita, che effettua
esclusivamente esportazioni, può ­ fin dal primo anno di attività ­ chiedere i rimborsi Iva trimestrali
(avendo rispettato gli ordinari requisiti di legge)?I.D.PESARO A norma degli articoli 30, comma 2,
lettera b, e 38­bis, comma 2, del Dpr 633 del 1972, la richiesta di rimborso del credito trimestrale di Iva
(come di quello risultante dalla dichiarazione annuale) è subordinata, nel caso di cessioni all'
esportazione non imponibili, alla condizione che tali cessioni superino nel trimestre il 25% dell'
ammontare complessivo di tutte le operazioni attive, imponibili e non imponibili, esenti e non soggette,
effettuate nel trimestre (o nell' anno solare), registrate o soggette a registrazione. Poiché tale condizione
non si verifica nel caso prospettato, poiché il volume d' affari della ditta neo­costituita è formato
esclusivamente da cessioni all' esportazione, non può farsi luogo al rimborso del credito Iva maturato. A
cura di Giuseppe Barbiero [2104][355861] SINISTRI: AL CLIENTELA FATTURA DELL' AVVOCATOUn
avvocato emette fattura per prestazione professionale e rimborsi spese, inerente a un sinistro
assicurativo. La fattura sarà emessa nei confronti dell' assicurazione, in quanto i compensi sono soggetti
a ritenuta d' acconto e il pagamento della stessa viene effettuato dall' assicurazione, o nei confronti dell'
assicurato, in quanto oggetto del sinistro?G.P.NAPOLI L' avvocato deve emettere la fattura nei confronti
dell' assicurato, suo cliente. I dati da inserire in fattura sono sempre quelli del committente del servizio,
mentre non è rilevante chi effettua il pagamento. È possibile indicare in fattura che il pagamento è
effettuato dall' assicurazione, analogamente a quanto suggerito dall' amministrazione finanziaria nel
caso di pagamento delle spese legali da parte del soccombente (risoluzione 91/E/1998 e circolare 203
del 1994). A cura di Giorgio Confente [2105][356557] CESSIONE CON POSA IN OPERASENZA
INVERSIONE CONTABILELa nostra società ha come oggetto la produzione di prefabbricati industriali
e, nelle fatture, la dicitura è la seguente: "cessione con posa in opera di prefabbricati industriali". È
nostra prassi fatturare degli acconti e il saldo finale in sede di ultimazione lavori.Mi chiedevo se, alla
luce della nuova normativa Iva in materia di reverse charge, e in particolar modo dopo i chiarimenti
della circolare dell' agenzia delle Entrate 14/E/2015, le fatture che emette la nostra società devono
essere soggette a Iva oppure no.M.M.PESARO Stanti i chiarimenti forniti dalla circolare 14/E del 27
marzo 2015, la cessione con posa in opera di prefabbricati industriali non rientra nei casi di
applicazione del reverse charge "interno". Pertanto, nel caso in esame le fatture andranno assoggettate
a Iva nei modi ordinari. [2106][356525] «REVERSE« SU MANUTENZIONEDI IMPIANTI
ELETTRICISono un elettricista. Vorrei capire se devo emettere fattura con Iva a un cliente (bar) per un
intervento di manutenzione ordinaria (sostituzione di lampade) oppure se devo applicare il reverse
charge in fattura.R.P.AGRIGENTO Si ritiene che, nel caso in esame, vada applicato il reverse charge, in
quanto si tratta di manutenzione ordinaria di impianti elettrici. Tale chiarimento si evince dalla circolare
14/E del 27 marzo 2015. A cura di Stefano Setti [2107][355658] IL PROFESSIONISTA DETRAEI COSTI
DEL PRANZO IN MENSAUn professionista effettua ricariche di una carta prepagata per fruire del
servizio mensa in una struttura privata. Per le ricariche viene rilasciata fattura con partita Iva. La
struttura è in un comune diverso da quello in cui il professionista ha la sede dell' attività e la residenza.
Si possono scaricare l' Iva e il costo?S.M.RAVENNA L' Iva relativa alla somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi è detraibile. La medesima conclusione riguarda le prestazioni rese da una
mensa, non essendo tale fattispecie prevista fra le ipotesi di indetraibilità oggettiva, ex articolo 19­bis 1
del decreto Iva. Tuttavia, sia la detraibilità dell' Iva che la deducibilità del costo sono subordinate alla
sussistenza dell' inerenza della prestazione. In sostanza, l' onere dev' essere sostenuto nell' esercizio
dell' attività professionale, e non a titolo personale.Nel caso di specie, si ritiene applicabile, ai fini delle
imposte sui redditi, la limitazione della deducibilità del costo nella misura del 75 per cento (come per le
somministrazioni di alimenti e bevande). La disposizione di riferimento è l' articolo 109 del Tuir. A tale
proposito, è stato ritenuto che la limitazione citata non debba essere applicata con riferimento ai servizi
di mensa o ai servizi sostitutivi (ticket restaurant). Tuttavia, la precisazione riguarda il costo sostenuto
dal datore di lavoro al fine di assicurare un servizio mensa ai propri dipendenti. Nel caso in esame,
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invece, il costo è sostenuto direttamente dal professionista, al fine di beneficiare della prestazione di
servizi in una mensa gestita da un altro soggetto. [2108][355999] IL PIGNORAMENTO STOPPAL'
EMISSIONE DELLA FATTURAUn libero professionista, debitore verso un privato, subisce, da parte di
quest' ultimo, il pignoramento di una quota della propria parcella, non ancora riscossa né fatturata al
proprio cliente, pubblico o privato. Questo professionista deve emettere comunque la fattura (completa
di cassa, Iva e ritenuta di acconto) a carico del cliente, senza ottenerne la liquidazione, ma soltanto il
pagamento della ritenuta di acconto?G.R.POTENZA Secondo l' articolo 21 del Dpr 633/1972, la fattura
dev' essere emessa non oltre il momento di effettuazione dell' operazione, determinato a norma dell'
articolo 6 del Dpr 633/1972. Pertanto, se il pignoramento è avvenuto in un momento antecedente all'
incasso, che, in base agli elementi del quesito, non sembra essere avvenuto, la fattura non va emessa.
Il citato articolo 6 prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate in corrispondenza dell'
avvenuto pagamento. A cura di Nicola Forte [2109][356442] I CRITERI DI CONSERVAZIONEDI
«DOCUMENTI» ELETTRONICIIn caso di conservazione delle fatture elettroniche presso un soggetto
incaricato (ad esempio, società di fornitura software per emissione delle stesse), ho letto sul Sole 24
Ore del 20 maggio 2015, nell' articolo dal titolo «Il controllo fiscale nel 2014 vincola il "passaggio"» che
«va comunque trasmesso telematicamente il modello di variazione dati Iva comunicando il luogo di
conservazione». È proprio così? Si fa notare che, secondo l' articolo 5 del Dm 17 giugno 2014, «il
contribuente comunica che effettua la conservazione... nella dichiarazione dei redditi», e che nel
modello di variazione dati all' agenzia delle Entrate si parla di luogo di conservazione delle scritture
contabili, e non di conservazione delle fatture, le quali, a mio giudizio, non sono scritture contabili, ma
documenti fiscali.V.A.COMO Il contenuto degli articoli pubblicati in materia dal Sole 24 Ore il 20 maggio
fa riferimento ai chiarimenti diffusi dall' agenzia delle Entrate nel corso della videoconferenza in tema di
fatturazione elettronica, tenuta il 16 aprile scorso. In particolare, alla domanda «Un contribuente che si
avvale di sistemi diversi per gestire la fattura, la Pa deve comunicare con il modello AA7/AA9 i vari
soggetti depositari e conservatori delle fatture elettroniche?», è stata fornita dall' Agenzia la seguente
risposta: «È importante premettere che il soggetto conservatore può non coincidere con il soggetto
depositario delle scritture contabili e l' incarico viene, di sovente, conferito a soggetti diversi. Ciò
premesso, ogni qualvolta cambia o viene integrato uno di questi due soggetti deve essere fatta la
comunicazione di variazione, entro 30 giorni, mediante i modelli AA7/AA9». Alla ulteriore domanda
«Quali sono i termini per comunicare con modello AA7 e AA9 il luogo ove sono conservate le fatture
elettroniche? Si chiede, inoltre, se occorra indicare la sede legale del soggetto incaricato della
conservazione elettronica, oppure il luogo fisico dove sono ubicati i server in cui sono conservate le
fatture elettroniche», è stato risposto così: «Nei modelli AA7 e AA9, ora vigenti, deve essere indicata la
sede legale del soggetto conservatore e non il luogo dove sono collocati i server. La comunicazione va
eseguita entro 30 giorni a decorrere dalla data di conferimento dell' incarico ai sensi dell' articolo 35 del
Dpr n. 633/1972».Per completezza, si aggiunge che, alla domanda «È necessario presentare all'
agenzia delle Entrate il modello AA7/AA9 per comunicare il cambio o l' aggiunta di un nuovo soggetto
conservatore delle fatture elettroniche, nonostante tale informazione debba essere fornita anche in sede
di dichiarazione annuale dei redditi?», l' Agenzia ha risposto come segue: «I modelli ufficiali da
utilizzare per comunicare le variazioni in questione sono esclusivamente i modelli AA7 e AA9. Le
informazioni richieste in sede di dichiarazione annuale dei redditi (vedi DM 17 giugno 2014, articolo 5,
comma 1) hanno una finalità meramente statistica».Le associazioni di categoria presenti alla
videoconferenza hanno fatto rilevare che, nelle more di modifica da parte dell' agenzia delle Entrate, e
considerato che i modelli AA7/AA9 non sono particolarmente chiari con riferimento alla comunicazione
dei dati relativi ai soggetti depositari e ai luoghi di conservazione delle scritture contabili, per cui
attualmente sul territorio si registrano orientamenti difformi, sarebbe auspicabile che non venissero
sanzionati eventuali errori commessi prima dell' emanazione di chiarimenti ufficiali. A cura di Giorgio
Gavelli Redditi d' impresa [2110][355996] LE NOTE DI CREDITOSI RILEVANO PER
COMPETENZAUna società, che gestisce un distributore di carburante, riceve note di credito dalla casa
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madre nell' anno in corso, ma con riferimento ai cali dell' anno precedente. Queste note vanno registrate
per competenza (una sorta di fatture da ricevere con segno negativo) o come sopravvenienze nell' anno
in corso?F.M.NAPOLI Le note di credito ricevute dalla casa madre nell' anno successivo devono essere
rilevate per competenza (come note di credito da ricevere in sede di chiusura dell' esercizio). La loro
determinazione deve avvenire stimando il relativo importo sulla base di elementi oggettivi: si evidenzia,
al riguardo, che l' articolo 109 del Tuir stabilisce che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e
negativi concorrono a formare il reddito nell' esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri
componenti di cui nell' esercizio di competenza non sia ancora certa l' esistenza o determinabile in
modo obiettivo l' ammontare concorrono a formarlo nell' esercizio in cui si verificano tali condizioni.Per
un approfondimento si vedano le sentenze della Corte di cassazione 27 maggio 2015, n. 10903, e 14
febbraio 2014, n. 3484. Quest' ultima ha specificato che «i componenti positivi o negativi che concorrono
a formare il reddito possono essere imputati all' anno di esercizio in cui ne diviene certa l' esistenza o
determinabile in modo obiettivo l' ammontare, qualora di tali qualità fossero privi nel corso dell' esercizio
di competenza. Tuttavia, i costi sostenuti dopo la chiusura dell' esercizio contabile di riferimento, ma
incidenti sul ricavo netto determinato dalle operazioni dell' anno già definito devono costituire elementi
di rettifica del bilancio dell' anno precedente, così concorrendo a formare il reddito d' impresa di quell'
anno ed incidendo legittimamente in flessione sullo stesso ­ senza che sia lasciata al contribuente la
facoltà di decidere a quale anno imputare tali costi ­ tutte le volte in cui siano divenuti noti, in quanto
certi e precisi nell' ammontare, prima della delibera approvativa del risultato d' esercizio». A cura di
Gianluca Dan [2111][356237] DEDUCIBILI I COSTIPER IMMOBILI STRUMENTALIUna Srl, esercente
attività di compravendita di immobili, è proprietaria di immobili industriali e civili. Gli immobili, qualificati
come beni merce, sono tutti inutilizzati e in attesa di essere venduti. Nel corso dell' esercizio, la società
ha sostenuto costi relativi a manutenzione ordinaria, premi assicurativi e altri costi di ordinaria gestione.
È corretto, ai fini fiscali, dedurre integralmente tali costi nell' esercizio di competenza?V.D.TREVISO L'
indeducibilità dei costi legati agli immobili è prevista dall' articolo 90 del Tuir, relativamente agli
immobili «che non costituiscono beni strumentali per l' esercizio dell' impresa né beni alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l' attività d' impresa», per cui questa disposizione non si applica ai
fabbricati citati nel quesito, per i quali i costi di ordinaria gestione andranno dedotti nell' esercizio di
competenza. [2112][356189] PASSAGGI A SFERE PRIVATECON PLUSVALENZEUn agente di
commercio è in procinto di cessare l' attività. Tra i beni strumentali risulta un immobile, di categoria C/1,
e di 46 metri quadrati di superficie, con rendita catastale di 672,32 euro, acquisito in leasing con un
contratto di locazione il 4 febbraio 2004 per 76.694,20 euro più Iva. La durata del contratto era stata
fissata in 96 mesi, per un corrispettivo totale di 87.348,84 euro più Iva. L' immobile è stato poi riscattato
il 24 luglio 2012, per il corrispettivo di 1.290 euro (imponibile 1.075 euro + 215 euro di Iva). Il passaggio
di questo immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale (autoconsumo), data l'
assoggettabilità a Iva, produce plusvalenza, e in quale misura?Francesco Paolo BrunoFOGGIA A
norma dell' articolo 58, comma 3, del Tuir, «le plusvalenze dei beni relativi all' impresa concorrono a
formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'
imprenditore». Per effetto del comma 3 dell' articolo 86 del Tuir, la plusvalenza è costituita dalla
differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni, che, nel caso di specie, è dato dal
prezzo di riscatto, al netto delle quote di ammortamento stanziate, cui vanno sommate le quote di
canoni non dedotte dal 2006 al 2012, in quanto relative al terreno (articolo 36, comma 7­bis, del Dl
223/2006), che dovrebbero ammontare al 20% della quota capitale di ciascun canone pagato nel
periodo. A cura di Giorgio Gavelli Redditi di partecipazione e di capitale [2113][356395] IMPOSTA
SOSTITUTIVA IN BASEALLA PERIZIA DI STIMAA seguito di perizia giurata di una Srl, finalizzata alla
rivalutazione delle quote, ex articolo 2, comma 2, del Dl 24 dicembre 2002, n. 282, come modificato
dalla legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), un socio, titolare del 50% delle quote,
cede la propria partecipazione entro il termine per il versamento dell' imposta sostitutiva, a un prezzo
inferiore rispetto al corrispondente valore risultante dalla perizia. È possibile assumere questo minor
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valore come base di calcolo per l' affrancamento?R.B.RAGUSA La risposta è negativa, perché l'
imposta sostitutiva, pari all' 8% per le partecipazioni qualificate post legge 190/2014, dev' essere
applicata al valore determinato da un' apposita perizia di stima. Si potrebbe, però, rideterminare il
valore della società con una nuova perizia di stima, da asseverare entro il 30 giugno 2015, che
determini l' ultimo valore della partecipazione, comunque inferiore a quello precedente. [2114][356218]
RIVALUTAZIONI «LIBERE»PER IL SOCIO DI DUE SRLUn socio della Srl A, dove riveste la qualifica
anche di amministratore, possiede anche una partecipazione qualificata nella Srl B. Può fruire della
rivalutazione della partecipazione societaria detenuta nella società B (ex legge 190/2014)?S.B.NAPOLI
Il socio persona fisica della Srl A, che personalmente detiene anche una partecipazione qualificata in un'
altra Srl (B, nel quesito), può scegliere quale partecipazione rivalutare: solo la partecipazione A, solo la
partecipazione B, oppure entrambe. La legge finanziaria per il 2015 (legge 190/2014) ha previsto la
riapertura dei termini per rivalutare il valore delle partecipazioni in società non quotate, possedute da
persone fisiche, per operazioni estranee all' attività d' impresa. Entro il 30 giugno 2015 va redatta la
perizia di stima e dev' essere versata l' imposta sostitutiva o la prima rata della stessa (l' importo delle
imposte sostitutive è stato raddoppiato rispetto alle precedenti rivalutazioni ed è ora pari al 4% per le
partecipazioni non qualificate e all' 8% per le partecipazioni qualificate). [2115][356014]
DISTRIBUZIONE DI RESIDUIDALL' AVANZO DI FUSIONELa Alfa Sas (incorporata) ha il seguente
patrimonio netto: capitale sociale 500, riserve di rivalutazione 480, utili a nuovo 1.500, riserva per
rinuncia soci a finanziamenti infruttiferi 6.000. Beta Sas (incorporante) detiene l' intero capitale sociale di
Alfa e la partecipazione è iscritta a 500. Dall' incorporazione emerge un avanzo di fusione di 7.980;
vengono ricostituite le riserve di rivalutazione di 480 e il residuo avanzo di fusione ammonta a 7.500.
Qualora Beta proceda alla distribuzione del residuo avanzo di fusione, quale sarebbe il trattamento
fiscale in capo alla società e, soprattutto, in capo ai soci?Patrizia CarrieriMILANO Il comma 6 dell'
articolo 172 del Tuir prevede che all' aumento di capitale, all' avanzo da annullamento o da concambio
che eccedono la ricostituzione e l' attribuzione delle riserve di cui al comma 5 (riserve in sospensione di
imposta) si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa, diverse
da quelle già attribuite o ricostituite ex comma 5, che hanno proporzionalmente concorso alla sua
formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell' avanzo da annullamento il capitale e le
riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata. Pertanto, nel caso
descritto dal quesito, l' avanzo di fusione, pari a 7.500, dev' essere considerato come formato dalla
precedente riserva per utili a nuovo (1.500) e dalla riserva derivante dalla rinuncia ai loro finanziamenti
operata dai soci (6.000). A cura di Gianluca Dan [2116][356231] SNC, COSÌ L' IMPUTAZIONEPER
TRASPARENZAUna Snc ha due soci, padre e figlio, con quote al 50 per cento. Nel novembre 2014 il
padre muore e lascia in eredità al coniuge e ai due figli (di cui uno già proprietario dell' altro 50 per
cento) la sua metà. Primo dello scadere dei sei mesi (maggio 2015), viene ricostituita la pluralità dei
soci con l' altro figlio, mentre il coniuge rinuncia all' eredità. Si chiede di sapere quale criterio si deve
adottare per la corretta imputazione del reddito prodotto dalla società nell' anno 2014, tenuto conto della
compagine sociale venutasi a determinare a seguito della morte del padre, nel novembre 2014: in
proporzione a tutti gli eredi o solo ai figli, visto che il coniuge ha rinunciato?N.G.CHIETI Il reddito
conseguito da una società di persone in un determinato periodo d' imposta dev' essere imputato per
trasparenza ai soggetti che rivestono la qualità di socio alla data di chiusura del periodo di imposta
stesso. Di conseguenza, nessun reddito dev' essere imputato al socio defunto, nemmeno quello relativo
al periodo dall' inizio dell' anno fino alla data di decesso. Se però, alla data di chiusura del periodo d'
imposta, alcuni degli eredi del de cuius non sono ancora subentrati a esso nella posizione di socio, l'
imputazione per trasparenza del reddito avviene solo nei confronti dei soci superstiti e degli eredi che
sono già divenuti soci a tale data. Il principio è stato affermato dalla risoluzione dell' agenzia delle
Entrate 157/E del 17 aprile 2008. Ai fini degli adempimenti ex articolo 5 del Tuir, il reddito di
partecipazione dovrà essere imputato per intero e proporzionalmente ai soci che rivestono tale titolo al
31 dicembre, senza tenere conto degli eventuali altri eredi. A cura di Nicola Forte Imposta di registro
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[2117][355345] LA CEDOLARE SECCA BLOCCACOMUNQUE L' IMPOSTAin caso di risoluzione
anticipata di un contratto di locazione con cedolare secca, qualora non si comunichi la risoluzione entro
30 giorni, ci sono sanzioni da pagare? In quale misura? E in che modo?A.D.NAPOLI Se, alla data della
risoluzione anticipata del contratto di locazione, è in corso un' annualità per la quale è stata esercitata l'
opzione per il regime della cedolare secca, non è dovuta imposta di registro. Infatti, la cedolare secca
sostituisce, oltre all' Irpef e alle relative addizionali, anche le imposte di registro e di bollo dovute in
relazione al contratto di locazione. La risoluzione va comunicata tramite modello Rli. Se si effettua l'
adempimento entro un anno, si devono pagare interessi e sanzioni sull' importo di 67 euro, ma non l'
imposta, in quanto non era dovuta. La sanzione ammonta al 3,75% di 67 euro, e gli interessi legali
decorrono dopo il trentesimo giorno dalla risoluzione. Sugli interessi l' interpretazione degli uffici non è
univoca. Secondo alcuni, non sono dovuti, in quanto l' imposta di registro non è stata (correttamente)
versata. Alcuni uffici chiedono di versare con il modello F24 (codice tributo 8114) l' importo di 32,25
euro (un ottavo di 258 euro). Questa soluzione deriva dalla circolare 47/E/2012, il cui contenuto
riguarda, però, una fattispecie diversa. Infatti, il documento di prassi fa riferimento all' istituto della
remissione "in bonis", avente a oggetto la mancata comunicazione dell' opzione per la cedolare secca.
A cura di Nicola Forte Ritenute fiscali [2118][356502] CERTIFICAZIONE UNICA A ZEROSENZA
CONSEGUENZEQuale membro del Cda di una Srl, percepisco un compenso mensile assoggettato a
ritenuta fiscale. Per l' anno 2014, pur non avendo percepito alcunché, mi è stata inviata la certificazione
unica 2015. Quale tipo di iniziativa posso prendere per farmi annullare la certificazione unica, senza che
ci siano conseguenze da parte dell' agenzia delle Entrate?A.P.NAPOLI Se la certificazione unica 2015
rilasciata (che ha sostituito il modello Cud dal 2014) non indica alcun importo percepito, non dovrebbe
verificarsi alcuna conseguenza. In questo caso, l' impresa che ha rilasciato la certificazione non
indicherà alcun importo erogato a titolo di compenso nella dichiarazione del sostituto d' imposta.
Pertanto, il contribuente non corre alcun rischio di accertamento. Viceversa, se la certificazione
rilasciata indica erroneamente il pagamento di un compenso, il destinatario del documento potrà
pretenderne l' annullamento. Il sostituto d' imposta dovrà inviare telematicamente all' agenzia delle
Entrate la comunicazione di annullamento, consegnando al soggetto interessato la ricevuta attestante l'
avvenuta comunicazione di annullamento. [2119][356232] AUTONOMI, IL SOSTITUTOTRATTIENE IL
20 PER CENTOUn condominio ha perso una causa di lavoro con un dipendente. L' avvocato della parte
vincente ha emesso fattura per le sue competenze a nome del dipendente, ma la fattura stessa e la
relativa ritenuta d' acconto sono state versate dal condominio. Si chiede come il condominio deve
indicare questa operazione nella certificazione unica e nel modello 770 semplificato.G.F.MILANO La
soluzione si desume dalla lettura dell' articolo 25 del Dpr 600/1973. Secondo quanto previsto dalla
disposizione citata, i sostituti d' imposta (nel caso in esame, il condominio) devono operare una ritenuta
del 20% sui compensi corrisposti a titolo di lavoro autonomo. La ritenuta dev' essere operata a titolo di
acconto dell' Irpef dovuta dai percipienti.Nel caso in esame, il soggetto percipiente è il professionista,
che è tenuto a dichiarare al fisco la somma incassata. Conseguentemente, il condominio deve rilasciare
la certificazione unica al professionista, indicando altresì il nominativo dello stesso del modello 770
(dichiarazione del sostituto di imposta). All' interno del modello verranno indicati, oltre ai compensi, il
mese di pagamento, la ritenuta operata e la data di versamento della relativa ritenuta. A cura di Nicola
Forte [2120][356534] IL RIMBORSO SI CHIEDEIN DICHIARAZIONENel 2015 ho percepito
esclusivamente compensi per lavoro occasionale, soggetti a ritenuta d' acconto per 587,50 euro. È
possibile chiedere il rimborso della ritenuta subita con istanza all' agenzia delle Entrate, evitando di
presentare la dichiarazione Unico? Quali sono i tempi di rimborso?E.M.BRESCIA Il lettore deve
chiedere il rimborso presentando la dichiarazione dei redditi. La procedura prevista dall' articolo 38 del
Dpr 602 del 1973 ricorre quando il sostituto d' imposta ha eseguito un versamento non dovuto per
«errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell' obbligo di versamento». All' epoca, e
nelle condizioni in cui fu versata la ritenuta d' acconto, questa era dovuta. Il diritto al rimborso
sopravviene perché il sostituito, cioè il lettore, ha conseguito solo redditi di lavoro, inferiori alla soglia di
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Il Sole 24 Ore
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Pubblica amministrazione
esenzione dall' Irpef di 4.800 euro (istruzioni a Unico 2015, pagina 4, «Casi di esonero», in relazione all'
articolo 13, comma 5, del "nuovo Tuir" di cui al Dpr 917 del 1986). Se il lettore non presenta la
dichiarazione ­ da cui si evinca che la detrazione dall' Irpef lorda, di 1.104 euro, è superiore rispetto all'
imposta dovuta sul suo reddito di 2.938 euro circa (cui corrisponde la ritenuta, del 20 per cento, pari a
587,50 euro) ­ non matura il diritto al rimborso, e questo non gli compete. A cura di Ezio Maria Pisapia
Tributi locali [2121][355256] SE IL PENSIONATO ESERCITAL' ATTIVITÀ AGRICOLAMio padre, quasi
ottantenne, coltiva ancora dei terreni in suo possesso. È stato iscritto come coltivatore diretto (lavorando
gli stessi terreni) per tanti anni. Oggi non è più iscritto, in quanto pensionato. Coltivando ancora il
terreno, può fruire degli sgravi Imu previsti per gli agricoltori? Ho sentito parlare di alcune sentenze
della Cassazione secondo le quali, per essere considerato piccolo coltivatore, non necessita
espressamente l' iscrizione alla previdenza o a registri particolari. In sintesi, il coltivatore diretto non
sarebbe solo quello iscritto alla previdenza agricola, bensì qualsiasi soggetto che coltiva il proprio fondo
con il suo lavoro e con il lavoro della sua famiglia (Cassazione, n. 4520/1985, n.759/1995, n.
10707/1996, n.9865 del 1997, n. 18236 del 2003, n. 14459 e n. 15805 del 2005, n. 2664 del
2006).P.F.COMO L' orientamento giurisprudenziale in materia di qualifica di coltivatore diretto e dei
relativi criteri di prova, che emerge dalle sentenze citate nel quesito, disegna effettivamente una figura
che lega la qualifica di coltivatore diretto al rapporto con un determinato terreno, anche di modeste
dimensioni, che può anche non costituire l' oggetto prevalente dell' attività lavorativa del soggetto.
Quindi, in termini generali, il mantenimento .
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Pubblica amministrazione
Uno strumento per professionisti
Il nuovo punto di riferimento informativo, con la
qualità "Sole 24 Ore", per il mondo delle
costruzioni: nasce domani, martedì 16 giugno,
il Quotidiano digitale Edilizia e Territorio
(www.quotidianoediliziaterritorio.ilsole24ore.com), il primo quotidiano online pensato per chi lavora nelle
imprese di costruzione, per ingegneri, architetti, geometri, tecnici delle pubbliche amministrazioni, e più
in generale per chi segue il mondo dell' edilizia, dei lavori pubblici, dell' urbanistica, del territorio, dell'
architettura. Novità normative, guide pratiche alla loro applicazione, giurisprudenza, notizie su progetti e
concorsi, bandi di gara, programmi e iniziative del Governo, delle Regioni e degli enti locali.
Ogni mattina, direttamente su computer, tablet e smartphone, solo per gli abbonati (ma per il periodo
iniziale sarà visibile a tutti) il più completo e ampio panorama sull' edilizia italiana (e sulle occasioni all'
estero) a servizio degli operatori del settore. Una volta al mese un dossier normativo approfondito, ogni
giorno il servizio bandi con nuovi avvisi e aggiudicazioni di lavori e progettazione. E poi l' Esperto
risponde, a disposizione degli abbonati e i servizi che aiutano a gestire l' impresa e gli studi
professionali.
E ancora: le analisi e i commenti sui principali temi del settore, ieri la legge Sblocca Italia, oggi la
riforma del Codice appalti e la necessità di rilanciare gli investimenti.
Ampio spazio inoltre all' innovazione e alla tecnologia, per aiutare le imprese e i professionisti ad
agganciare la ripresa.
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Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
INTERVISTA GIOVANNI VALOTTI.
«Le aziende devono diventare più competitive»
[G.Tr.] ­ «Il tema chiave per lo sviluppo dei
servizi pubblici locali i n I t a l i a s o n o g l i
investimenti, che un sistema troppo
frammentato non è in grado di effettuare
perché è la dimensione aziendale a generare
le risorse e i flussi di cassa che le banche
chiedono per accompagnare questi processi».
Giovanni Valotti è il presidente di A2A, big
delle multiutility, e guida Utilitalia, che mette
insieme le imprese di energia, gas acqua e
igiene ambientale e arriva domani al battesimo
ufficiale. Economista, ordinario alla Bocconi,
anche da presidente di Utilitalia preferisce
ragionare di piani industriali e di bilanci invece
che di norme e di riforme. Quando si parla di
partecipate, però, il dibattito italiano si sposta
sempre su articoli e commi, e anche oggi la
riforma Madia catalizza le attenzioni. Le regole
non sono importanti? Certo, ma tocca alle
imprese ragionare di piani industriali e puntare
al valore che in termini industriali può essere
prodotto dalle aggregazioni. Alle norme
chiediamo solo di non ostacolare questi
processi, perché avere migliori risultati e
imprese più efficienti è prima di tutto interesse
del cittadino che paga i servizi. La riforma
Madia va in questo senso? Si tratta di una legge delega, fatta di princìpi che possono in larga parte
essere condivisi, ma la partita vera si giocherà sui decreti attuativi. L' importante è smettere di
confondere le imprese di servizi pubblici con le partecipate "strumentali", che sono contigue alla Pa e
spesso sono nate per superare vincoli vari come il Patto d i stabilità. Per risolvere il problema delle
partecipate strumentali non serve mettere vincoli alle imprese industriali, che devono essere lasciate
libere di fare il proprio mestiere. Per le partecipate in perdita strutturale la riforma prevede piani d i
rientro e la possibilità di commissariare le aziende che non recuperano l' equilibrio. È una strada utile?
Anche in questo caso penso che le sanzioni più efficaci per le imprese inefficienti siano quelle che dà il
mercato. Certo, bisogna che queste sanzioni esistano, quindi occorre responsabilizzare le imprese e i
loro amministratori, che vanno scelti sulla base delle competenze e non di altre logiche. Servirebbero
retribuzioni e competenze collegate ai livelli di mercato, e la massima flessibilità nel rapporto di lavoro
In quest' ottica Utilitalia quali proposte porterà avanti? Utilitalia nasce come federazione delle imprese,
proprio per distinguersi meglio dalle partecipate che imprese non sono. Faremo più proposte industriali
che rivendicazioni normative, perché il nostro ruolo deve essere quello di spingere le aziende a
diventare più competitive, e non di difendere le protezioni del passato. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pubblica amministrazione
MISURE ANTI­CORRUZIONE NEGLI APPALTI PUBBLICI.
«Patto di integrità» per i fondi Ue
tIniziativa di Commissione e Transparency per un uso corretto delle risorse.
In molte parti d' Europa, l' elevato tasso di
disoccupazione sta compromettendo la fiducia
dei cittadini, in particolare tra i giovani. Nel
mondo imprenditoriale si riscontra un estremo
bisogno di finanziamenti e investimenti volti a
promuovere la crescita delle attività
economiche. L' Europa deve intraprendere al
più presto un percorso che favorisca una
crescita sostenibile. Con l' obiettivo di aiutare
le regioni europee a far fronte a queste sfide,
nel periodo 2014­2020 verranno stanziati
investimenti dell' Unione europea per oltre 350
miliardi di euro nell' ambito della politica di
coesione Ue. Per molti Paesi queste risorse
costituiscono la principale fonte di
investimento pubblico. In Slovacchia,
Ungheria, Bulgaria, Lettonia, Estonia, Malta e
Lituania, per esempio, i Fondi strutturali e di
investimento europei hanno rappresentato il
60% degli investimenti pubblici complessivi
per il periodo 2010­2012.
Negli ultimi decenni la politica di coesione dell'
Unione europea ha contribuito concretamente
a cambiare la vita della gente in tutta Europa.
È stato possibile sostenere migliaia di start up
e aiutare le persone a conseguire nuove
competenze e ottenere nuovi posti di lavoro. È stato ampliato l' accesso alla banda larga, si è investito
nelle ferrovie e nel miglioramento dei collegamenti stradali, in particolare nelle aree meno sviluppate
della Ue. La politica di coesione sta promuovendo l' efficienza energetica e l' utilizzo pulito dell' energia
e ha contribuito ad aumentare considerevolmente il numero di abitazioni servite dal sistema di
approvvigionamento di acqua potabile e da impianti di trattamento delle acque reflue. Oggi più che mai,
la politica di coesione sostiene le regioni nell' innovazione, nella programmazione della crescita e dell'
occupazione per il futuro.
Per questo motivo è di vitale importanza garantire il supporto a tutte le persone sul campo che
gestiscono concretamente gli investimenti e supervisionano i contratti nell' ambito dei progetti. Questo è
il motivo per cui la Commissione e Transparency International hanno deciso di collaborare per rivolgere
particolare attenzione al rafforzamento della capacità istituzionale e al buon governo nell' impiego di
questi fondi. Il supporto allo sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente è una condizione
indispensabile per investimenti efficaci nell' economia reale.
È nostra responsabilità fare tutto il possibile affinché queste scarse risorse non vengano utilizzate in
modo improprio e ne venga invece realizzato il pieno potenziale a reale beneficio delle persone.
Il ruolo della società civile come attore nella lotta contro la corruzione è particolarmente importante. L'
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15 giugno 2015
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Il Sole 24 Ore
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Pubblica amministrazione
esperienza di lunga data di Transparency International in questo campo ha dimostrato l' importanza
fondamentale della trasparenza, della responsabilità e della capacità di fermare la corruzione
soprattutto nell' ambito particolarmente sensibile degli appalti pubblici. La Commissione europea e
Transparency International hanno unito le forze per contrastare questo fenomeno.
Gli appalti pubblici rivestono un' importanza notevole, rappresentano infatti circa il 19% del Prodotto
interno lordo della Ue. Si stima che circa il 48% dei Fondi strutturali e di investimento europei vengano
assegnati tramite una procedura di appalto pubblico. In questo campo si riscontra anche la maggior
parte dei problemi correlati all' utilizzo dei fondi.
La direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione europea e Transparency
International collaborano strettamente a partire dal 2013, con l' avvio di una serie di azioni congiunte e di
seminari negli Stati membri per promuovere la lotta contro le frodi e la corruzione nell' ambito dei Fondi
strutturali e di investimento europei.
I progetti pilota dei «Patti di integrità» segnano una nuova fase di collaborazione ancora più intensa,
basata sull' esperienza acquisita e applicata ai nuovi programmi per il periodo 2014­2020. Uno dei
principali obiettivi consiste nel potenziare l' affidabilità e la fiducia nel processo decisionale pubblico
incoraggiando l' effettivo coinvolgimento civico e sociale.
Il concetto di patto di integrità è stato elaborato da Transparency International per sostenere governi,
economia e società civile nel favorire un clima di fiducia e trasparenza in materia di appalti pubblici. Il
patto di integrità rappresenta un accordo legalmente vincolante tra l' amministrazione aggiudicatrice e le
società che partecipano a gare d' appalto pubbliche per garantire l' astensione da pratiche di corruzione
e una corretta, trasparente ed efficiente esecuzione del meccanismo di gara. È inoltre previsto un
sistema di monitoraggio affidato a un' organizzazione della società civile.
La violazione del patto comporterà inevitabilmente l' applicazione di una serie di sanzioni, tra cui la
perdita del contratto, il versamento di un risarcimento finanziario e l' interdizione da future gare d'
appalto.
Siamo convinti che i Patti di integrità consentano di promuovere l' efficienza in termini di costi e il buon
governo.
L' esperienza ha dimostrato che l' applicazione di un Patto di integrità a un contratto consente di ridurre i
costi fino al 30%, un aspetto ovviamente vitale per le imprese. Questo tipo di accordo favorisce inoltre i
cambiamenti istituzionali, quali un utilizzo maggiore di appalti elettronici, procedure amministrative
semplificate e miglioramenti del contesto normativo.
La nuova iniziativa finanziata dalla Commissione europea intende sperimentare i Patti di integrità su
alcuni progetti cofinanziati dalla Ue in diversi Paesi dell' Unione europea.
Dobbiamo assumerci questa responsabilità. Gli enti locali e nazionali e le aziende sono caldamente
incoraggiati a farlo. Si tratta di un atto dovuto nei confronti dei cittadini, in modo che essi possano trarre
effettivo beneficio da questi preziosi investimenti, in termini di nuovi posti di lavoro, maggiore prosperità
e migliore qualità della vita.
Commissaria Ue per la Politica regionale Vice direttore esecutivo di Transparency International ©
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Corina Cret¸ Miklos Marschall
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Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Solo una riforma sblocca i contratti
La retribuzione del pubblico impiego è rimasta
bloccata al 2010 contro un pur debole
incremento del settore privato (+8,5% nei
cinque anni). Il problema è che i soldi non ci
sono e, se per caso qualcosa dovesse
avanzare, andrà destinato a scuola e ricerca e
alla restituzione degli adeguamenti
pensionistici.
L' unica strada è quindi quella di creare risorse
tramite l' innovazione e la riorganizzazione. La
cosa non è affatto banale, ma non è
impossibile: dobbiamo però avere progetti
precisi e coerenza nelle scelte e nella
governance. Non si possono infatti ottenere
risparmi se non investendo prima e
destinando con assoluta certezza le risorse, a
mano a mano che si realizzano i risparmi, all'
implementazione dei progetti d' innovazione.
Potrei citare moltissimi esempi, mi limito a tre
campi: sanità, dematerializzazione,
riorganizzazione degli enti, c h e d a s o l i
basterebbero tranquillamente a reperire ben
più dei 5­6 miliardi che sarebbero necessari ai
rinnovi, secondo stime sindacali.
A Forum Pa 2015 in un convegno sulla sanità
digitale si è evidenziato, riportando gli studi
dell' Osservatorio del Politecnico di Milano, che risparmi dell' ordine dei 2 miliardi sono alla nostra
portata nel campo della dematerializzazione dei referti, della cartella clinica elettronica e del famoso
fascicolo sanitario elettronico. A questi si aggiungerebbero quasi 5 miliardi risparmiati dai cittadini in
tempo, oneri e spese dirette, ma di questi non parliamo. Un risultato a portata di mano se si hanno piani
e priorità precise, se il nuovo dg dell' AgId, Antonio Samaritani, sarà messo in condizione di lavorare, se
si mettono in piedi serie ed efficaci partnership pubblico­privato.
Ancor più promettenti le cifre di risparmi con la dematerializzazione di alcuni processi, ad esempio la
fatturazione elettronica. Sempre secondo le stime degli Osservatori del Politecnico di Milano questa
consente alla Pa un risparmio di circa 17 euro per ogni fattura ricevuta, mentre per i fornitori della Pa si
stimano benefici compresi tra 6 e 8,5 euro per ogni fattura. Ma la completa digitalizzazione del ciclo dell'
ordine porterebbe una riduzione del costo del processo tra 25 e 65 euro a ciclo. Complessivamente l'
introduzione della fatturazione elettronica consentirà un beneficio economico di circa un miliardo l' anno
per la Pa. Benefici a cui sono da aggiungere circa 500 milioni di risparmi legati all' aumento di
produttività delle imprese. I risparmi però potrebbero crescere fino a 6,5 miliardi l' anno, se da questo
primo step si riuscisse a raggiungere la digitalizzazione dell' intero ciclo procure to pay della Pa.
C' è poi molto da fare per disboscare le oltre 60mila unità locali della Pa (oltre 5mila solo gli uffici
periferici dei ministeri) e le quasi 8mila partecipate con 55mila cariche sociali. Difficile calcolare
esattamente i risparmi, ma prendendo in esame solo la razionalizzazione degli spazi usati dalle Pa,
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Il Sole 24 Ore
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Pubblica amministrazione
Roberto Reggi, capo dell' agenzia del Demanio, stima un risparmio di oltre un miliardo l' anno, e
Cottarelli in almeno 2­3 miliardi l' anno il risparmio derivato dalla razionalizzazione delle partecipate.
Per le prime due aree di intervento non abbiamo bisogno di nulla, tranne che fare le cose già decise con
normativa primaria e secondaria; per la razionalizzazione degli enti c' è una parte della "legge Madia"
alla Camera che la definisce e c' è l' impegno del ministro Madia, ribadito proprio a Forum Pa, di
arrivare entro l' anno ai decreti attuativi.
Ma i risparmi non si possono fare senza eliminare le aree di privilegio e senza coraggiose azioni che
smantellino situazioni di comodo e singoli "egoismi" di enti figli di altri tempi e di altre logiche: non si
può fare senza la constatazione che non c' è né ci potrebbe essere altra Pa che quella digitale.
Insomma, l' anno prossimo, se proprio devono venire a protestare come hanno fatto quest' anno, vorrei
che i sindacati di base chiedessero a gran voce la fine dei privilegi, l' innovazione digitale, il
disboscamento degli enti inutili, la realizzazione effettiva dei progetti mille volte annunciati. Le grida
luddiste invece saranno, come sempre, un gran regalo a chi vuole lasciare tutto com' è.
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Carlo Mochi Sismondi
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15 giugno 2015
Pagina 11
Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
Dall' export all' innovazione: 2.600 posti stabili per
alti profili
Selezioni aperte per manager e tecnici In recupero metalmeccanica e servizi.
Non solo "missioni" a tempo determinato, che scadono nel
giro di pochi mesi, o addirittura in una manciata di settimane.
Nelle bacheche delle agenzie per il lavoro spiccano sempre
di più gli annunci dove a essere in palio è il posto fisso, con
un contratto a tutele crescenti. Sono infatti quasi 3mila le
posizioni "stabili" segnalate dalle 9 agenzie interpellate dal
Sole 24 Ore, che rappresentano la quasi totalità del mercato.
Dagli export manager ai programmatori, dai controller ai
direttori commerciali, nella maggior parte dei casi le selezioni
sono concentrate su alti profili, con competenze specifiche e
un minimo di esperienza.
Il maggior numero di offerte (827) arrivano da Manpower, che
è sulle tracce di progettisti meccanici, tecnici commerciali e
programmatori. Sedi di lavoro dal Piemonte al Triveneto,
dalla Lombardia alle regioni del Centro: richiesta la laurea o il
diploma tecnico e, per alcuni profili, il master specialistico.
L' agenzia Gi Group ­ oltre a stabilizzare 200 lavoratori a cui
vengono assegnati incarichi diretti presso aziende clienti ­ è a
caccia di circa 400 profili su mandato delle imprese (attività di
ricerca e selezioni). Si tratta, in primis, di Ict e engineer
specialist, ma anche sales assistant per importanti brand del
lusso. «I tempi di presentazione dei profili alle aziende ­
spiega Alessandra Pichierri, central delivery coordinator di Gi
Group ­ mediamente vanno da 2 a 10 giorni, mentre la durata
dei percorsi di selezione va da 2 settimane a 3 mesi».
Molto simili le mission di Randstad e Articolo1, entrambe
disponibili a vagliare i cv di ingeneri e sviluppatori software,
insieme a quelli di modellisti per il settore abbigliamento
(questi ultimi per il distretto tessile di Asolo e Montebelluna) e
di responsabili di negozi dell' alta moda(tra i requisiti:
conoscenza di almeno tre lingue e ottimo standing abbinato a
eccellenti doti relazionali).
Per Kelly Services l' attività di selezione di figure a tempo
indeterminato rappresenta un quinto del giro d' affari ed è
cresciuta del 24% rispetto al 2014. «Apriamo una media di 24
nuove ricerche alla settimana ­ spiega l' ad Stefano Giorgetti ­
oltre 500 dall' inizio dell' anno».
In ambito finanziario si ricerca, tra gli altri un responsabile
controllo di gestione, a cui viene offerto uno stipendio annuo
lordo di 74mila euro, un manager finance (80­85mila euro), un broker account commerciale (66mila
euro l' anno). «Il trend positivo ­ dice Giorgetti ­ riguarda in particolare l' area scientifica e il finance ed è
innegabile l' impatto del del bonus assunzioni previsto dalla legge di stabilità fino a dicembre di quest'
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15 giugno 2015
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Il Sole 24 Ore
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anno: le imprese tendono a scegliere in tempi più rapidi se assumere nuovo personale, in particolare
quando si tratta di ruoli strategici».
Innovazione e qualità sono in vetta alle offerte di Openjobmetis: la figura più gettonata è quella dell'
ingegnere ricerca e sviluppo, seguito dal quality manager per il settore automotive. «Registriamo un
+10% di contratti a tempo indeterminato rispetto al 2014 ­ commenta l' ad Rosario Rasizza ­in
particolare nel settore metalmeccanico e dei servizi: un' ottima notizia che denota come finalmente sia
ripartita la produzione».
Di taglio internazionale, invece, le ricerche in corso dell' agenzia Umana: si selezionano export area
manager e store manager, con la laurea in tasca, multilingue e disponibili a trasferte oltre confine.
E anche Adecco permanent ­ sulle tracce di 250 profili ­ punta i riflettori sugli export manager, seguiti
come numero di posizioni aperte dai controller e dai product manager.
«I modi di selezione dei candidati ­ sottolinea Piero Valdes, managing director Adecco permanent ­
sono disparati e vanno dal web al social recruiting, fino all' head hunting. Il problema non è tanto trovare
il profilo, ma fare sì che l' azienda che assume non cambi idea durante il processo: se si parte con le
idee chiare si arriva sempre a un ottimo risultato».
Infine, l' agenzia Ali, con oltre 100 posizioni aperte: progettista meccanico, responsabile commerciale e
contabile senior guidano la classifica dei profili più richiesti, «tutti ruoli ­ evidenziano dall' agenzia ­ che
richiedono, sempre di più, la conoscenza dell' inglese».
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Pagina a cura diFrancesca Barbieri
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15 giugno 2015
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Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
GLI ANNUNCI IN EVIDENZA.
Responsabili punti vendita e consulenti per il
business
H & M P o s i z i o n i a p e r t e : 2 0 Contratti:
prevalentemente a chiamata o a tempo
determinato; tirocini formativi Figure cercate:
diversi i profili selezionati, anche con sedi di
lavoro oltre confine. Si ricercano addetti
vendite, responsabile di negozio, visual
merchandiser, studenti per stage a Stoccolma
in ambito moda e design Dove: Veneto,
Lombardia, Toscana, Liguria, Friuli­Venezia
Giulia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Lazio
Altea Federation Posizioni aperte: 17+
Contratti: p r e v a l e n t e m e n t e t e m p o
indeterminato; tirocini Figure cercate:
specialista soluzioni cloud, Ict project
manager, consulente senior Microsoft
Dynamics Crm, consulente junior Infor Ln,
consulenti SAP.
A quest ultimi serve la specializzazione in
analisi pianificazione ed esecuzione della
produzione, vendite, logica, gestione progetti,
gestione manutenzione, management supply
chain) Dove: Lainate, Baveno Meccanica
Gigotti Posizioni aperte: 3 Contratti: assunzioni
a tempo indeterminato Figure cercate: si
selezionano un impiegato commerciale che
segua il mercato estero, un operaio addetto
alle macchine utensili, un tecnico di produzione Dove: Molfetta Value Lab Posizioni aperte: 15 Contratti:
tempo indeterminato, stage, Figure cercate: responsabile risorse umane, consulente di business,
consulente senior di business, stagista analista di business, specialista informatico Crm, sistemista big
data, consulente SAS, specialista Microsoft, sviluppatore QlikView, consulente statistico, consulente
statistico senior, responsabile area comunicazione, stage area comunicazione, stage sviluppatore
Microsoft e, infine, sviluppatore business intelligence Dove: Milano Kelyan Posizioni aperte: 7+ Contratti:
tempo indeterminato, altri variabili in base all' esperienza Figure cercate: consulenti applicativi da
inserire all' interno delle aree moda e logistica/produzione, neolaureati in ingegneria gestionale o in
informatica, consulente area finanza, consulente programmatore Microsoft Dynamics Nav in ambito
gestionale.
Si selezionano anche diversi account commerciali Dove: Carpi, Cuneo, Torino EcorNaturasì Posizioni
aperte: 16 Contratti: tempo indeterminato, tempo determinato Figure cercate: addetti gastronomi,
erboristi addetti alle casse, ufficio controllo di gestione, vicedirettore logistica, responsabile punto
vendita, scaffalista, buyer non food, assistente amministrazione negozi Dove: Bologna, Rimini, Roma e
provincia, Napoli, Lecce, Verona e provincia, diverse località nelle province di Treviso e di Milano
Antony Morato Posizioni aperte: 9 Contratti: tempo indeterminato, contratti temporanei full e part­time
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Pubblica amministrazione
Figure cercate: addetto risorse umane, responsabili negozio, addetti vendite Dove: Nola, Barberino,
Triggiano, Napoli, Torino, Limbiate In' s Mercato Posizioni aperte: 12 Contratti: tempo indeterminato
Figure cercate: responsabili punti vendita Dove: Varese, Padova, Modena, Genova, Torino, Parma,
Milano, altri punti vendita sul territorio nazionale Jusan Network Posizioni aperte: 7 Contratti: tempo
indeterminato, tempo determinato a 1 anno (rinnovabile a tempo indeterminato), stage (6 mesi) Figure
cercate: web designer, web manager, designer interfacce utenti, impiegato amministrativo, stage
programmatore, sviluppatore Java Dove: Torino Agostini Translations Posizioni aperte: 15+ Contratti:
vari in base alla seniority, collaborazioni esterne con partita Iva Figure cercate: traduttori interni, revisore
finanziario, project manager, data manager, responsabile traduzioni, responsabile network globale di
traduttori, specialista informatico, traduttori esterni, revisori finanziari freelance, interpreti Dove: Milano
Per candidarsi alle posizioni aperte dalle aziende elencate sopra consultare il link
http://24o.it/annunci15giugno.
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30
15 giugno 2015
Pagina 12
Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
LE OFFERTE DELLA SETTIMANA.
Retail, alimentare, Ict: chiamata per 100 addetti
Opportunità in prevalenza a tempo determinato per l' estate.
Cento opportunità in vista per professionisti
giovani e meno giovani: le grandi catene di
negozi retail puntano a potenziare il proprio
organico nei punti vendita e nelle sedi centrali.
E le competenze tecniche passano in secondo
piano r i s p e t t o a l l ' a t t i t u d i n e a i r a p p o r t i
interpersonali.
Per avere una panoramica dettagliata di tutte
le posizioni aperte è possibile scorrere gli
annunci pubblicati nella rubrica a destra, dove
trovare il dettaglio delle figure cercate, dei
contratti d i l a v o r o p r o p o s t i , d e i r e q u i s i t i
richiesti ai candidati e delle sedi di lavoro.
Mentre per trovare tutti i contatti internet dove
inviare il proprio curriculum basta collegarsi al
sito http://24o.it/annunci15giugno. Negozi di
abbigliamento Tra i marchi noti che hanno
esigenza di rafforzare il personale per i negozi
e i punti vendita vi è H&M. La catena di
abbigliamento adotta una politica di
inserimenti flessibile, basata prevalentemente
su contratti a chiamata a tempo determinato.
Ad oggi H&M conta 20 posizioni aperte sui
punti vendita, prevalentemente nelle regioni
del Centro­Nord Italia. Nella selezione degli
addetti vendite del gruppo, le qualità personali
e relazionali sono considerate fondamentali; lo stesso vale per le posizioni più senior, come quelle di
responsabili negozio e visual merchandiser.
Sempre nell' ambito della moda c' è Antony Morato: la catena di abbigliamento ha bisogno di nove
risorse da inserire tra addetti vendite (da reclutare con contratti temporanei full e part­time),
responsabili di negozio e addetti risorse umane (in questo caso il contratto è a tempo indeterminato).
Alimentare Nel settore alimentare c' è invece EcorNaturasì, catena specializzata nella distribuzione e
vendita di prodotti biologici, oggi in cerca di 16 professionisti.
Le assunzioni saranno destinate sia ai singoli punti vendita sia alle sedi centrali.
Nel primo caso, l' azienda cerca principalmente addetti alle casse e ai banchi vendita specializzati.
Nel secondo caso, occorrono specialisti in logistica e in gestione e amministrazione.
Gli inserimenti sono effettuati con contratti a tempo indeterminato o determinato. Questi ultimi sono
spesso finalizzati all' assunzione in pianta stabile.
Anche la catena discount In' s Mercato ha in atto una ricerca simile. In questo caso le posizioni aperte
sono 12, riservate esclusivamente a responsabili punti vendita sul territorio nazionale. I contratti sono a
tempo indeterminato con inquadramento al massimo livello impiegatizio; tra i requisiti per candidarsi vi
è come lasciapassare indispensabile l' aver conseguito un diploma e un' esperienza biennale nel
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Il Sole 24 Ore
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Pubblica amministrazione
settore distributivo.
Aziende informatiche Spostandosi dal retail al business, non mancano le opportunità di lavoro per
professionisti con competenze più tecniche. Altea Federation, gruppo che offre soluzioni informatiche e
tecnologiche e consulenza alle aziende, ha 17 posizioni aperte per specialisti cloud, project manager e
consulenti con competenze su software specifici (Sap, Microsoft e Infor Ln).
Ai professionisti senior sono offerti contratti a tempo indeterminato, ma ci sono anche possibilità per
aspiranti consulenti junior alle prime esperienze lavorative.
Altra società di consulenza con esigenze di recruiting altamente tecniche è ValueLab. L' azienda cerca
15 professionisti in cinque distinte aree: risorse umane, statistica, comunicazione, business e It.
I profili variano di conseguenza, dal consulente statistico allo sviluppatore, dal sistemista allo specialista
informatico sino al responsabile delle risorse umane. La sede di lavoro è a Milano e i contratti offerti
sono a tempo indeterminato (per chi ha un minimo di 2­3 anni di esperienza) e stage (per i neolaureati).
Anche Kelyan, società attiva nel settore It, cerca una decina di figure, prevalentemente consulenti,
sviluppatori, neolaureati in ingegneria gestionale e informatica.
Ma ci sono anche posizioni aperte per figure specializzate nell' area della finanza e account
commerciali.
Per non parlare delle figure innovative di consulenti per applicativi a metà strada tra mondo digitale e
moda o logistica.
Traduzioni professionali Settore completamente diverso, infine, quello di Agostini Translations.
La società di traduzioni professionali cerca più di 15 risorse tra professionisti da assumere in organico e
collaboratori esterni con partita Iva.
I profili ricercati vanno dal traduttore al revisore finanziario, includendo anche revisori, interpreti e
project o team manager.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
a cura diDaniele Cesarini
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15 giugno 2015
Pagina 17
Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
Imprese & Pa/2. Dopo il raddoppio nel 2014 anche nei primi cinque mesi dell' anno per il Mepa
un balzo del 42% per gli ordini.
Consip, boom di mini­acquisti online
Valeria Uva ­ A maggio ha superato il giro di
boa dei sei milioni di articoli disponibili online
e sta per raggiungere anche il traguardo dei
40mila fornitori accreditati. Ma il Mepa, il
M e r c a t o e l e t t r o n i c o d e l l a pubblica
amministrazione, è anche uno dei principali
canali di smistamento delle fatture elettroniche
verso la Pa. Da un anno a questa parte, infatti,
sono 248.847 le fatture elettroniche, generate e
veicolate attraverso il Mepa e le imprese che
utilizzano questo servizio gratuito sono oltre
16mila.
Tra i numeri del bilancio Consip appena
approvato, quelli del Mepa sono da record:
1,46 miliardi di euro di beni e servizi comprati
dalla Pa nel 2014 (+ 62% rispetto al 2013),
tramite oltre 523mila ordini (+55% rispetto al
2013). Una tendenza che prosegue anche
quest' anno con 636 milioni di valore degli
acquisti da gennaio a maggio, che
equivalgono a un altro balzo del 42% rispetto
allo stesso periodo dell' anno scorso. Per
intendersi, il principale strumento Consip, le
convenzioni, con cui da sola la centrale
acquisti del Mef presidia oltre 21 miliardi di
spesa pubblica, è cresciuto l' anno scorso solo
del 3 per cento.
Il salto del Mepa è cominciato già nel 2013. Ma solo l' anno scorso si sono dispiegati appieno gli effetti
della spending review (Dl 52 e 95 del 2012). In pratica, il perimetro di amministrazioni obbligate a fare
acquisti centralizzati si è esteso alla maggior parte degli enti pubblici: ne sono esonerati solo scuole e
università, Asl e organismi di diritto pubblico.
Per i piccoli acquisti sotto la soglia europea (134mila euro per i ministeri e 207mila per le altre Pa), in
realtà, la legge fornisce tre strade: oltre al market place Consip, le amministrazioni possono rivolgersi a
centrali d' acquisto regionali o alle convenzioni Consip. Solo teorica, invece, la possibilità "fai­da­te", in
base alla quale ogni ente potrebbe organizzarsi un proprio mercato elettronico, traguardo
irraggiungibile per via dei costi.
Quello che è successo di fatto è che per i propri acquisti piuttosto che "inventare" costose piattaforme
online regionali, le amministrazioni sembrano essersi tutte riversate sul Mepa, che tra l' altro consente
comunque di limitare geograficamente offerta e domanda.
Ma l' espansione del Mepa dimostra anche i limiti dei meccanismi di approvvigiamento pubblico: nel
2014 si sono registrati qui oltre 32mila "punti ordinanti attivi". Quindi nelle varie amministrazioni ci sono
più di 30mila uffici abilitati a "spendere" per la Pa. Una cifra impressionante, che si punta a ridurre sia
con gli obblighi di acquisto centralizzati dei Comuni non capoluogo (ma è in agguato un' altra proroga),
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Pagina 17
Il Sole 24 Ore
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Pubblica amministrazione
sia con la riduzione a 35 dei soggetti aggregatori (ma il decreto non è ancora pronto).
Crescono anche i fornitori che si abilitano al mercato elettronico: a oggi sono 39.396 (raddoppiati in due
anni), al 99% Pmi (di cui due terzi costituite da micro imprese). Del resto non esiste più alcuna barriera
all' ingresso, costituita da soglie di fatturato minime per iscriversi. E per dare informazioni e supporto
sono attivi gli oltre 270 sportelli creati insieme con le associazioni di categoria, da Confindustria a
Confesercenti, da Cna a Confcommercio.
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Pagina 25
Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
L' AGENDA DEL PARLAMENTO A CURA DI
ROBERTO TURNO
Slalom tra gli emendamenti e corsa contro il
t e m p o p e r l a r i f o r m a d e l l a pubblica
amministrazione e per la "buona scuola". Le
commissioni (Affari costituzionali e Istruzione)
di Camera e Senato, sono chiamate questa
settimana ad accelerare i lavori per portare al
più presto i Ddl in aula.
Avanzano intanto altri provvedimenti: il Dl sulla
rivalutazione delle pensioni (Camera,
commissioni) e la riforma degli appalti nel
f o r m a t U e , c h e d a d o m a n i s a r à i l piatto
principale dei lavori dell' assemblea di palazzo
Madama. Poi, però, il testo andrà alla Camera.
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Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
I soggetti. Rischi nei casi di accollo.
L' omessa bonifica amplia il perimetro
[F. Va.] ­ I reati ambientali introdotti dalla legge
68/2015 sono destinati ad impattare anche
sulla gestione dei siti contaminati. Estendendo
le responsabilità penali ai privati terzi che
hanno sottoscritto accordi per la bonifica dei
suoli. Infatti, il legislatore ha introdotto uno
specifico reato per omessa bonifica (articolo
452­terdecies del Codice penale) che si
affianca e integra il reato disciplinato dall'
articolo 257 del Codice dell' ambiente (Dlgs
152/2006) relativo ai siti contaminati (ossia
rivolto a colui che inquina e non bonifica). In
più, entrambe le fattispecie fanno salve le
ipotesi di reati più gravi, che ­ proprio in
considerazione dell' ampiezza dei termini
ambientali utilizzati dalla nuova legge ­
potrebbero trovare applicazione anche rispetto
ai casi di contaminazione di suoli e acque di
falda. Il reato di omessa bonifica scatta per
colui che è obbligato per legge oppure perché
ha ricevuto un ordine dal giudice o dalla
pubblica amministrazione a bonificare e che
non adempie. A voler ben vedere, questa
ipotesi di reato coincide sostanzialmente con
quella prevista dal Codice dell' ambiente che
all' articolo 257, punisce colui che, avendo
causato una contaminazione (superamento delle Concentrazioni soglia di rischio ­ Csr), non provvede
alla bonifica. Chi causa la contaminazione, infatti, è anche colui che è obbligato per legge a bonificare
(Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 21/2013 e Corte di Giustizia europea C­534/13 del 5 marzo
2015). Proprio in considerazione di ciò, secondo la giurisprudenza consolidata, la pubblica
amministrazione può legittimamente ordinare la bonifica solo al soggetto responsabile che è ­ ancora
una volta ­ il soggetto obbligato per legge. Ciò porterebbe a ritenere che entrambe le ipotesi di reato
contemplino nella sostanza la stessa fattispecie, con conseguente dubbio applicativo. Da una prima
lettura, resterebbe ­ come possibile differenza tra i due reati ­ solo il caso di ordine dell' autorità
giudiziaria emesso nei confronti di un soggetto privato, che pur non responsabile della contaminazione,
abbia contrattualmente assunto l' obbligo a bonificare un sito contaminato, ripartendo così gli oneri di
bonifica tra i privati diversamente rispetto alle responsabilità stabilite dalla legge. Per questo motivo una
particolare attenzione, dunque, dovrà essere posta agli accordi privati che regolano gli adempimenti di
bonifica. In particolare, qualora un soggetto non responsabile assuma contrattualmente l' impegno a
bonificare in sostituzione dell' inquinatore, ricorrendo l' ipotesi di inadempimento a questo obbligo e di
condanna ad adempiere da parte del giudice civile, egli potrebbe anche ricadere nell' ipotesi di reato di
omessa bonifica previsto dalla nuova legge se non ottempera alla sentenza civile eventualmente
intervenuta rispetto all' inadempimento contrattuale. La nuova formulazione dell ''articolo 257 del Codice
ambiente prevede come causa di non punibilità l' osservanza dei progetti di bonifica approvati dagli
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15 giugno 2015
Pagina 28
Il Sole 24 Ore
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Pubblica amministrazione
enti. Questa norma di favore, tuttavia, si applica solo rispetto alle contravvenzioni, cioè al reato di cui
allo stesso articolo 257, ma non anche al nuovo reato introdotto dall'articolo 452­bis, con un difetto di
coordinamento tra i due testi. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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15 giugno 2015
Pagina 30
Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
Personale. La spinta alle ricollocazioni.
Canale «blindato» per gli ex provinciali
Consentire ai Comuni di assumere il personale
collocato in mobilità obbligatoria dalle
Province, anche se non hanno rispettato il
Patto di stabilità e i tempi medi dei pagamenti;
permettere il recupero, per finanziare nuove
assunzioni, dei risparmi derivanti dalle
cessazioni non sostituite dell' ultimo triennio;
escludere dal rispetto dei tempi medi dei
pagamenti quelli effettuati utilizzando le risorse
trasferite allo scopo dalla normativa, ivi
comprese le risorse aggiuntive stanziate a
questo fine dallo stesso decreto; trasferire il
personale delle polizie provinciali negli
organici delle polizie municipali.
Sembrano essere queste le principali novità
per il personale degli enti locali contenute nel
Dl approvato giovedì dal Governo.
La logica ispiratrice è, con tutta evidenza,
quella di rendere meno rigidi alcuni vincoli
dettati alle assunzioni di personale, soprattutto
per rendere più facile l' assorbimento dei
dipendenti collocati in mobilità obbligatoria
d a l l e Province. A n c h e s e s i d e v e s u b i t o
precisare che non vi è alcuno stravolgimento
delle disposizioni dettate dalla legge di
stabilità.
Niente sanzioni Nella direzione di rendere più facile l' assunzione dei dipendenti in mobilità obbligatoria
delle Province vanno molte delle misure contenute nel provvedimento. In primo luogo, quella che
consente di derogare al divieto di effettuare assunzioni di personale agli enti che non hanno rispettato
nell' anno precedente il Patto di stabilità e/o non hanno effettuato entro i termini la relativa certificazione.
Ed ancora la stessa deroga è prevista per le amministrazioni che hanno superato i tempi medi di
pagamento previsti dal Dl 66/2014. Da sottolineare che questa deroga non si estende alle
amministrazioni che hanno superato il tetto di spesa del personale.
Sostanzialmente si muove nella stessa direzione anche la correzione che viene operata delle indicazioni
dettate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti nel parere n. 27/2014. Interpretando in senso
restrittivo le previsioni del Dl 90/2014 questa pronuncia aveva stabilito che i risparmi derivanti da
cessazioni di personale non sostituito negli anni precedenti possono essere destinati a finanziare nuove
assunzioni a tempo indeterminato solamente a decorrere dal 2014.
L' intervento legislativo consente invece questo recupero per il triennio precedente senza fissare un
anno a partire dal quale esso può essere disposto. Per questa ragione l' effetto è che i risparmi derivanti
dalle cessazioni del 2012, se non sono stati già utilizzati per finanziare nuove assunzioni, possono
essere destinati a tale scopo nel 2015; si deve ritenere entro il tetto vigente nello stesso anno, cioè il
40%.
Comandi e distacchi I dipendenti degli enti di area vasta, se in comando o in distacco presso un' altra
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Pagina 30
Il Sole 24 Ore
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Pubblica amministrazione
Pa allo scorso 31 dicembre, sono ­ con il loro consenso ed entro i tetti di spesa per le nuove assunzioni­
trasferiti tout court alle dipendenze delle amministrazioni che li utilizzano. Di grande rilievo il
trasferimento dei vigili provinciali alle dipendenze dei Comuni, anche in deroga ai vincoli di spesa del
personale e delle assunzioni, nonché del rispetto dei tempi di pagamento. Questi passaggi sono
soggetti al rispetto del patto di stabilità nell' esercizio in cui essi avvengono e alla sostenibilità di
bilancio.
Sono esclusi dal calcolo dei tempi di pagamento, ai fini dell' applicazione della sanzione del divieto di
effettuare assunzioni per le amministrazioni inadempienti, quelli che sono stati effettuati attingendo alle
risorse all' uopo trasferite dallo Stato. Si deve infine sottolineare che con questo provvedimento vengono
messi 2 miliardi a disposizione delle regioni e 650 milioni dei Comuni per dare corso ai pagamenti di
fatture ai privati.
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Arturo Bianco
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15 giugno 2015
Pagina 30
Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
Entrate. Dote da 530 milioni.
Fondo Tasi escluso dalle entrate valide per l'
obiettivo di Patto
Il decreto enti locali conferma il trasferimento
di 530 milioni di euro a favore dei Comuni, che
tuttavia non possono utilizzare queste risorse
ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.
Si pone dunque fine alla discussione fra Anci e
Governo sull' entità dei rimborsi ai Comuni a
titolo di compensazione del minor gettito
tributario derivante dall' attuazione del
federalismo fiscale.
Per l' anno 2015 è infatti attribuito questo
contributo, che dovrà essere ripartito secondo
criteri che saranno definiti con decreto del
ministero dell' Interno, di concerto con il
ministero dell' Economia e delle Finanze, da
adottare entro il 10 luglio 2015.
La quota spettante a ciascun Comune sarà
calcolata tenendo conto dei gettiti standard ed
effettivi dell' Imu e della Tasi, oltre che dei dati
a consuntivo 2014 relativi alla perdita di gettito
tributario derivante dall' applicazione delle
disposizioni sull' esenzione Imu dei terreni
montani e parzialmente montani.
Considerati i tempi tecnici necessari per l'
approvazione del bilancio di previsione, che
comprendono l' espressione del parere da
parte dell' organo di revisione e l' esecuzione
del preventivo deposito degli atti ai consiglieri comunali, la mancata quantificazione del contributo
spettante a ciascun Comune rende di fatto incerto l' importo da inserire nei preventivi da approvare
entro il 30 luglio.
Il problema si pone anche per gli enti che avessero già approvato la programmazione finanziaria 2015­
2017, obbligati dall' articolo 193 del Tuel alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il
prossimo 31 luglio.
Le somme in questione, utilizzabili dagli enti ai fini degli equilibri finanziari, non concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, in quanto non sono considerate fra le entrate finali
rilevanti per il patto di stabilità interno.
Sul fronte del Patto di stabilità interno il decreto rivede tuttavia le regole per il calcolo degli obiettivi.
Inoltre il provvedimento modifica la disciplina del patto regionale incentivato 2015, per cui gli enti
beneficiari potranno utilizzare gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione per il sostenimento
prioritario dei pagamenti dei debiti commerciali di parte capitale maturati fino al 31 dicembre 2014 (in
precedenza questi spazi dovevano essere utilizzati esclusivamente per i pagamenti maturati fino al 30
giugno 2014).
Le regioni potranno utilizzare lo strumento del Patto incentivato anche secondo le modalità disciplinate
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15 giugno 2015
Pagina 30
Il Sole 24 Ore
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Pubblica amministrazione
dal comma 482 della legge 190/2014 (era previsto solo il riferimento al comma 481).
Questa norma consente alle regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il 15
settembre, previo accordo con gli stessi, di rimodulare i saldi obiettivo esclusivamente per consentire
un aumento dei pagamenti in conto capitale degli enti, rideterminando contestualmente e in misura
corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione oppure l' obiettivo di saldo (tra
entrate finali e spese finali in termini di cassa) della regione, fermo restando l' obiettivo complessivo a
livello regionale.
A questo fine, ogni regione definisce e comunica, entro il termine perentorio del 30 settembre, ai
rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al ministero dell' Economia e delle finanze, con
riferimento a ciascun ente locale e alla regione, i nuovi elementi informativi occorrenti per la verifica del
mantenimento dell' equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
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A.Gu.P.Ruf.
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15 giugno 2015
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Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
Rinvio. Al 31 dicembre.
Riscossione, altri sei mesi per Equitalia nei Comuni
Il decreto enti locali conferma l' inevitabile
proroga dell' uscita di scena di Equitalia dalla
riscossione delle entrate comunali.
Si ricorderà che l' articolo 7, comma 2, lettera
gg­ter) del Dl 70/2011 prevedeva inizialmente
che a decorrere dal 1° gennaio 2012 la società
Equitalia avrebbe dovuto cessare l' attività di
accertamento, liquidazione e riscossione
spontanea e coattiva delle entrate, tributarie o
patrimoniali, dei comuni.
Dopo alcune proroghe iniziali, con il Dl
35/2013 si è dato inizio a un nuovo filone di
«inderogabili» proroghe motivate dall'
esigenza di favorire «il compiuto, ordinato ed
efficace riordino della disciplina delle attività di
gestione e riscossione delle entrate dei
Comuni, anche mediante istituzione di un
Consorzio, che si avvale delle società del
Gruppo di Equitalia». Insomma, da un lato si
dice che Equitalia deve cessare, e dall' altra
parte si rinvia perché occorre riorganizzare la
riscossione, prevedendo nuovamente l'
intervento di Equitalia.
Ad aumentare se non la confusione quanto
meno l' incertezza sul disegno finale
perseguito dal legislatore, interviene anche la
delega fiscale (legge 23/2014) che all' articolo 10 prevede il riordino della disciplina della riscossione
delle entrate degli enti locali «nel rispetto della loro autonomia», anche mediante la revisione e il
coordinamento della normativa in un testo unico, ed in particolar modo del centenario regio decreto 639
del 1910.
Ma anche in questo caso la normativa non brilla per chiarezza, perché da un lato è prevista una
maggiore trasparenza nei casi di esternalizzazione della riscossione ai concessionari privati iscritti nell'
albo previsto dall' articolo 53 del Dlgs 446 del 1997, e dall' altro lato è previsto che gli enti locali
possano riscuotere i tributi e le altre entrate «con lo strumento del ruolo in forma diretta» anche
avvalendosi «in via transitoria» delle società del gruppo di Equitalia.
Quindi, non è chiaro se Equitalia effettivamente cesserà, prima o poi, di riscuotere per i Comuni.
I tempi della riforma della riscossione coattiva locale però appaiono ancora molto lontani, perché la
delega non è stata realizzata nei dodici mesi inizialmente previsti, e questo mese scade anche la
seconda proroga.
L' incertezza che regna su questa materia però non è priva di effetti, perché le riscossioni tramite
Equitalia vanno molto a rilento, probabilmente perché l' attività di riscossione si è basata finora su
regimi di proroga semestrale, anche se in realtà, con la legge di stabilità 2015 si è risolto un problema
rilevante, ovvero l' esito dei ruoli consegnati ma non riscossi.
Ora è previsto che i ruoli consegnati a Equitalia continueranno ad essere riscossi da questa, anche nel
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15 giugno 2015
Pagina 30
Il Sole 24 Ore
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caso di cessazione dell' attività di riscossione, che è quindi da intendersi come cessazione della
possibilità di consegnare ruoli in riscossione.
Rimane però inattuata la riforma della riscossione tramite ingiunzione di pagamento e soprattutto
rimangono irrisolti tutti i problemi relativi all' aggio da porre a carico del debitore ed alla quantificazione
delle spese ripetibili, tutte criticità che devono essere risolte con l' attuazione della delega fiscale.
Insomma, per un efficiente riscossione locale occorre prima di tutto un sistema normativo efficiente,
trasparente ed efficace, e quello attuale non presenta neanche una di queste caratteristiche.
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Pasquale Mirto
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15 giugno 2015
Pagina 30
Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
Pagamenti. Anticipazioni da 850 milioni per le fatture scadute nel 2014.
Sblocca­debiti bis per i «virtuosi»
G l i enti locali possono fruire di un nuovo
pacchetto di risorse straordinarie per
sbloccare i pagamenti relativi a debiti maturati
entro il 31 dicembre 2014.
Il decreto enti locali prevede che ai Comuni e
alle Province (analogamente a quanto previsto
per le regioni) siano concesse anticipazioni di
liquidità per complessivi 850 milioni di euro
per far fronte ai pagamenti derivanti da
obbligazioni contrattuali, a fronte di ritardi che
abbiano comportato la violazione dei termini
stabiliti dal Dlgs 231/2002 (secondo la più
rigorosa tempistica introdotta con le modifiche
apportate dal Dlgs 192/2012).
Le somme potranno essere utilizzate anzitutto
per estinguere debiti certi, liquidi ed esigibili
da parte dei creditori, riconosciuti al 31
dicembre 2014.
Lo stesso termine vale come riferimento per
saldare (con le anticipazioni concesse) debiti
per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento.
Rispetto a questa particolare tipologia devono
essere considerate le fatture regolarmente
acquisite alla contabilità dell' ente, nonché, per
i l a v o r i pubblici, i certificati di pagamento
emessi a seguito degli stati di avanzamento lavori, per i quali la particolare disciplina contenuta nel Dpr
207/2010 riconosce il valore di titolo di pagamento.
Perché sia rilevabile il debito sulla base della regolare fattura ricevuta, è necessario che sia decorso il
termine per il pagamento previsto dal contratto in aderenza a quanto stabilito dal Dlgs 231/2012.
Ulteriore elemento favorevole si riscontra nella possibilità, per gli enti locali, di utilizzare le somme
messe a disposizione dal decreto per pagare debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il
riconoscimento sempre alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data
successiva e compresi nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti.
La disposizione comporta la necessaria formalizzazione del riconoscimento del debito fuori bilancio nei
termini previsti dall' articolo 194 del Dlgs 267/2000 e, nel caso del piano di riequilibrio, la necessità dell'
avvenuta approvazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte.
Le modalità per la concessione e per la restituzione delle somme agli enti locali saranno definite con un
decreto ministeriale che dovrà essere approvato entro il 30 giugno prossimo: tra le amministrazioni
possono rientrare anche quelle che non hanno presentato richieste di anticipazioni di liquidità in
precedenza.
L' erogazione delle somme è tuttavia condizionata alla ricorrenza di un particolare presupposto: gli enti
dovranno prima produrre alla Cassa depositi e prestiti formale certificazione dell' avvenuto pagamento
di almeno il 75 per cento dei debiti e dell' effettuazione delle relative registrazioni contabili per le
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15 giugno 2015
Pagina 30
Il Sole 24 Ore
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anticipazioni di liquidità precedentemente ricevute.
Alla disposizione "sblocca­debiti" è stata affiancata, in alcune delle bozze circolate negli ultimi giorni,
anche una previsione che riformula il sistema di comunicazione dei dati relativi ai tempi medi di
pagamento introdotta originariamente dall' articolo 41 della legge 89/2014, confermando i divieti di
assunzione (e di acquisizione di servizi a fini elusivi della norma) in caso di violazione dell' obbligo di
comunicazione.
Restano aperte, rispetto a questa previsione, le problematiche interpretative in ordine al divieto di
stipulazione con soggetti privati di contratti di servizio finalizzati ad eludere il divieto, tra i quali possono
senza dubbio rientrare gli appalti per forniture di lavoro a tempo determinato, ma non i contratti di lavoro
autonomo professionale.
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Alberto Barbiero
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Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
Decreto enti locali. Anche per gli sperimentatori ripiano in 30 anni dell' extradeficit post pulitura
dei bilanci.
Stop alle diffide sul riaccertamento
La proroga evita il rischio commissariamento negli enti in ritardo.
G l i enti locali che non hanno approvato il
riaccertamento straordinario insieme al
rendiconto potranno più tempo per adottare la
deliberazione. La nuova scadenza che sarà
inserita nel testo definitivo del decreto enti
locali serve a bloccare le eventuali procedure
di commissariamento avviate in base all'
articolo 141, comma 2 del Tuel nei confronti
degli enti inadempimenti. Fino a tale data (che
si ipotizza sarà a breve) resta negato l' utilizzo
delle quote libere e destinate del risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2014.
A i Comuni e a l l e Province c h e h a n n o
partecipato alla sperimentazione è concessa la
facoltà di procedere ad un nuovo
riaccertamento straordinario al 1° gennaio
2015 limitatamente alla cancellazione dei
residui attivi e passivi cui non corrispondono
obbligazioni perfezionate. Questi enti possono
ripianare il maggiore disavanzo, compreso l'
accantonamento al fondo crediti dubbia
esigibilità, in non più di 30 esercizi in quote
costanti. Inoltre, hanno la facoltà, per il solo
2015, di utilizzare i proventi derivanti dalle
alienazioni patrimoniali per la copertura del
fondo crediti di dubbia esigibilità di parte
corrente, per un valore massimo pari alla differenza fra il fondo stanziato in bilancio (almeno pari al 55%
dell' importo risultante dal relativo prospetto allegato al bilancio) e quello stanziato dagli enti che non
hanno partecipato alla sperimentazione (almeno pari al 36%).
Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità concesse dalla Cdp per il pagamento di debiti certi
liquidi e esigibili utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione derivante da tale
anticipazione, ai fini dell' accantonamento del Fondo crediti nel risultato di amministrazione.
Con il decreto enti locali si cerca di mettere una toppa anche alla rinegoziazione dei mutui, in bilico da
settimane. Arriva infatti la norma che dà il via libera alle operazioni di rinegoziazione dei prestiti anche
nelle more dell' esercizio provvisorio, fermo restando l' obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel
bilancio di previsione che sarà successivamente approvato. L' auspicio è che tale norma costituisca
sanatoria anche per questi enti che hanno approvato la rinegoziazione in assenza di copertura
normativa.
L' operazione si inserisce in un contesto normativo (comma 537 della legge 190/2014) che aveva esteso
a 30 anni la durata delle operazioni di rinegoziazione relative a passività esistenti già rinegoziate.
Concessa anche la possibilità, per il solo 2015, di utilizzare liberamente i risparmi di linea capitale
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Continua ­­>
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Il Sole 24 Ore
<­­ Segue
Pubblica amministrazione
derivanti dalla rinegoziazione, senza vincolarli per spese di investimento o a riduzione di debito.
Novità anche sul fronte della destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali. Si
stabilisce infatti la possibilità per i Comuni di utilizzare il 10% di queste entrate prioritariamente per il
finanziamento dell' estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota per spese di investimento.
Il decreto pone fine inoltre alla questione riguardante l' inserimento, nel piano economico finanziario
delle morosità risultanti dalla mancata riscossione della Tia. Si dispone infatti che tra le componenti di
costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con
riferimento alla Tia 1, alla Tia 2 e alla Tares.
Si provvede inoltre a specificare che i Comuni possono, in deroga all' articolo 52 del Dlgs 446/1997,
affidare fino alla scadenza del contratto la gestione dell' accertamento e della riscossione della Tares,
oltre che della Tari, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di
gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo.
Infine, in materia di trasferimenti di risorse, viene disposto che per gli anni 2015 e successivi la
riduzione delle risorse a carico dei comuni (100 milioni di euro) e delle province (50 milioni di euro)
prevista dall' articolo 16, commi 6 e 7, del DL 95/2012, sarà operata in proporzione ai tagli già effettuati
per il 2014.
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Anna GuiducciPatrizia Ruffini
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Italia Oggi Sette
Pubblica amministrazione
Reverse charge e split payment
ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE Con la legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014) è stato esteso il campo di applicazione del reverse charge, sistema di fatturazione previsto dall'
art. 17, comma 5, del dpr 633/1972 che comporta per il fornitore, l' emissione della fattura senza addebito dell' Iva (con l' annotazione che si tratta di un' operazione soggetta a inversione
contabile) e per l' acquirente l' obbligo di integrare tale fattura, riportando l' aliquota e la relativa Iva e di annotarla sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti. Il meccanismo di
inversione contabile in particolare viene esteso dall' 1/1/2015 anche: alle prestazioni di servizi relative a edifici consistenti in pulizia, demolizione, installazione impianti, completamento, con l'
introduzione della lettera a­ter nel comma 6 dell' art. 17 del dpr 633/1972; ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3 direttiva 2003/87/Ce, trasferibili ai sensi dell' art. 12
citata direttiva, con l' introduzione della lettera d­bis nel comma 6 dell' art. 17 del dpr 633/1972; ai trasferimenti dei certificati ambientali (trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate
dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/Ce; trasferimenti di certificati relativi al gas e all' energia elettrica), con l' introduzione della lettera d­ter nel comma 6 dell' art. 17 del dpr
633/1972; alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ex art. 7­bis, comma 3 lett. a), dpr 633/72 (compresa la vendita di energia al Gse da parte dei possessori
di impianti fotovoltaici), con l' introduzione della lettera d­quater nel comma 6 dell' art. 17 del dpr 633/1972; alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al
primo, con la modifica dell' art. 74, comma 7, dpr 633/72 relativo all' applicazione del regime Iva dei rottami. Con la legge di Stabilità per il 2015 era stata inoltre prevista l' estensione del
reverse charge anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati, discount alimentari, ma in tal caso l' applicazione del meccanismo era subordinata al rilascio
di un' apposita autorizzazione comunitaria di cui la Commissione europea ha annunciato la bocciatura. REVERSE CHARGE PER I SERVIZI SUGLI EDIFICI Per quanto riguarda le prestazioni
relative agli edifici consistenti in pulizia, demolizione, installazione impianti, e completamento di cui all' art. 17, comma 6 lettera a­ter) del dpr 633/1972, nelle tabelle A e B che seguono sono
evidenziati in grassetto i codici delle attività interessate dalla nuova disposizione che trova applicazione quando il servizio prestato, che deve riferirsi a un edificio, è reso nei confronti di un
soggetto passivo Iva, ossia non nei confronti di un privato: indipendentemente dalla tipologia contrattuale, che può quindi essere un appalto, un subappalto, un contratto d' opera ecc (deve
però trattarsi di servizi e non di cessione di beni, anche se con posa in opera); indipendentemente dall' attività svolta dal committente (titolare di partita Iva) e quindi anche se il servizio è
effettuato nei confronti di soggetti che svolgono attività non riconducibili al settore edile di cui alla sezione F (costruzioni) della tabella dei codici attività Ateco, compresi i professionisti e
compreso lo Stato con gli altri enti pubblici che in tal caso non devono adottare la procedura dello split payment; indipendentemente dall' attività economica comunicata all' Agenzia delle
entrate con i modelli AA9 o AA7 da chi effettua la prestazione. La necessità di far riferimento ai codici attività Ateco per individuare l' ambito di applicazione delle prestazioni relative agli edifici
soggette al nuovo reverse charge è confermata dalla circolare 14 del 27/3/2015 dell' Agenzia delle entrate. Tale chiarimento comporta anche la conferma dell' applicabilità delle nuove
disposizioni anche per le manutenzioni e riparazioni, se riconducibili ad attività tipiche dei codici Ateco interessati dalle nuove disposizioni. Nozione di edificio Per quanto riguarda la nozione di
edificio la risoluzione del Ministero delle finanze 46 del 26/5/1997 richiama la circolare 1820 del 23/7/1960 del Ministero dei lavori pubblici che ha precisato che «per edificio e fabbricato si
intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto,
che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome». In base a tale definizione sono da ritenersi esclusi dalle nuove disposizioni sul reverse charge che
riguardano gli edifici, i lavori relativi a immobili diversi dagli edifici o effettuati su spazi esterni agli edifici anche se a essi accessori (parcheggi, piscine, giardini ecc.). Con la circolare 14 del
27/3/2015 l' Agenzia delle entrate ha confermato tale definizione anche ai fini delle nuove disposizioni sul reverse charge e ha inoltre precisato che «devono ricomprendersi, inoltre, nell' ambito
applicativo della norma in commento anche gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le unità in corso di definizione rientranti nella categoria catastale F4».
TABELLA A* SEZIONE F (COSTRUZIONI) della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 Evidenziati in grassetto i codici interessati dal nuovo reverse charge ai sensi dell' art. 17,
comma 6 lettera a­ter) del dpr 633/1972 relativi al settore costruzioni 41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste
aeroportuali42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l' energia elettrica
e le telecomunicazioni42.91.00 Costruzione di opere idrauliche42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l' urbanizzazione42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca43.11.00 Demolizione43.12.00 Preparazione del
cantiere edile e sistemazione del terreno43.13.00 Trivellazioni e perforazioni43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (compresa manutenzione e riparazione)43.21.02 Installazione di impianti elettronici
(compresa manutenzione e riparazione)43.21.03 Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (compresa manutenzione e riparazione)43.22.01 Installazione di impianti
idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell' aria (compresa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (compresa manutenzione e riparazione)43.22.03
Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati (compresa manutenzione e riparazione)43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (compresa manutenzione e riparazione)43.22.05 Installazione di
impianti di irrigazione per giardini (compresa manutenzione e riparazione)43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni43.29.09 Altri lavori di costruzione
e installazione nca43.31.00 Intonacatura e stuccatura43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi**, controsoffitti, pareti mobili e simili 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri43.34.00
Tinteggiatura e posa in opera di vetri43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca43.91.00 Realizzazione di coperture43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili
per pareti esterne di edifici43.99.02 Noleggio di gru e altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca La tabella comprende anche le attività di sviluppo di progetti
immobiliari senza costruzione (41.10.00), quelle di lottizzazione dei terreni connessa con l' urbanizzazione (42.99.01) e quelle di posa in opera di casseforti forzieri e porte blindate (43.32.01) comprese nella sezione F (costruzioni) della
classificazione Ateco 2007 (in vigore dal 1/1/2008 in sostituzione della classificazione Atecofin 2004, in base al provvedimento dell' Agenzia delle entrate del 16/11/2007) ma che non sono comprese nella sezione F della classificazione Atecofin 2004
cui fa riferimento l' Agenzia delle entrate nella circolare 37 del 29/12/2006 ai fini dell' individuazione delle attività soggette alla disciplina dei subappalti del settore edile ai sensi dell' art. 17, comma 6 lettera a) del dpr 633/1972. Tra le attività della
sezione F della classificazione Atecofin 2004 è compresa anche l' attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l' edilizia (39.00.01), non più presente nella Sezione F della classificazione Ateco 2007. L' Agenzia delle entrate
con la circolare 14 del 27/3/2015 ha chiarito che la posa in opera di «arredi» deve intendersi esclusa dall' applicazione del meccanismo dell' inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo a edifici. Reverse charge
per i subappalti nel settore edile La disciplina del reverse charge relativa ai subappalti del settore edile, prevista dall' art. 17, comma 6, lettera a), del dpr 633/1972, continua ad applicarsi, in presenza dei soliti presupposti (prestazioni effettuate in
base a contratti di subappalto o contratti d' opera tra soggetti passivi Iva che svolgono attività comprese nella sezione F costruzioni), solo per le seguenti prestazioni: prestazioni riconducibili alle attività della sezione F (costruzioni) della
classificazione delle attività economiche Atecofin 2004, non relative agli edifici (riportate sopra nella tabella A con i corrispondenti nuovi codici della classificazione Ateco 2007); prestazioni che, se anche si riferiscono a edifici, sono riconducibili ai
codici attività della tabella A non evidenziati in grassetto perché non interessati dalle nuove disposizioni sul reverse charge di cui all' art. 17, comma 6, lettera a) ter del dpr 633/1972. Contratti con più prestazioni L' Agenzia delle entrate con la
circolare 14 del 27/3/2015 ha chiarito che se un unico contratto prevede una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell' inversione contabile e in parte soggette all' applicazione dell' Iva nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere
alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge. La stessa circolare precisa però che se il contratto di appalto ­ comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi
della lettera a­ter ­ ha per oggetto la costruzione di un edificio, interventi di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia di cui all' articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del dpr 380/2001, l' intera opera va fatturata con le
regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge. TABELLA B PULIZIA EDIFICI Evidenziati in grassetto i codici interessati dal nuovo reverse charge ai sensi dell' art. 17, comma 6, lettera a­ter del dpr 633/1972 relativi alla pulizia
edifici81.21.00Pulizia generale (non specializzata) di edifici81.22.02Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industrialiN.B. La circolare 14 del 27/3/2015 dell' Agenzia delle entrate non cita tra i servizi di pulizia soggetti
alla nuove disposizioni sul reverse charge le prestazioni di disinfezione e di disinfestazione di edifici (81.29.10) che devono quindi ritenersi esclusi da tali disposizioni. Si segnala che sul sito dell' Istat www.istat.it seguendo il percorso: strumenti ­
definizioni e classificazioni delle attività economiche Ateco, sulla destra è possibile scaricare il file Ateco 2007 note esplicative (elenco completo delle attività economiche Ateco 2007 con note esplicative) e il file Ateco 2007 elenco alfabetico. Tali
documenti possono essere particolarmente utili per individuare in caso di dubbio il corretto codice attività relativo a una determinata prestazione partendo da una parola chiave che contraddistingue la prestazione stessa, e appurare di conseguenza
se tale prestazione è soggetta o meno al reverse charge. Operazioni escluse dal reverse charge per i servizi sugli edifici Sono escluse dal reverse charge: le prestazioni rese da professionisti (per es. prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri
ecc.) le forniture di beni con posa in opera (per esempio infissi forniti e installati dal produttore) perché tali operazioni o non costituiscono attività codificate nel settore F costruzioni, ma fanno parte invece di altri settori (attività professionali,
commercio, settore delle attività manifatturiere ecc), o sono operazioni nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (tenendo conto più della volontà delle parti che del valore riferibile ai beni e alla
manodopera) e che quindi ai fini Iva costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi. Va poi ribadito che il reverse charge non può trovare applicazione per le prestazioni relative a contratti stipulati con soggetti non titolari di partita Iva
(privati, condomini, enti non commerciali che non esercitano attività commerciale). COME FUNZIONA IL REVERSE CHARGE L' applicazione del reverse charge comporta che: l' esecutore è tenuto a emettere fattura senza addebito d' imposta (in
esenzione da imposta di bollo) con l' indicazione della norma che prevede l' applicazione del reverse charge (per es. art. 17, sesto comma lettera a­ter del dpr 633/1972) e l' annotazione inversione contabile; il committente deve integrare la fattura
con l' indicazione dell' aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi entro il mese di ricevimento, o anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al
relativo mese (art. 17, comma 5, dpr 633/1972); lo stesso documento, per consentire la detrazione dell' Iva, va annotato anche nel registro degli acquisti. Per ragioni di praticità e per evitare di commettere errori nella numerazione delle fatture di
vendita può essere opportuno istituire un registro sezionale delle vendite destinato ad accogliere la registrazione delle fatture ricevute integrate per effetto dell' inversione contabile. Esempio 1 Prestazione interessata dalla nuova disposizione
contenuta nell' art.17 comma 6 lettera a­ter) del dpr 633/1972: fattura per di lavori di tinteggiatura eseguiti per un importo di euro 1.000 dalla ditta Mario Rossi per la ditta Bar Verdi srl in base a un contratto di appalto e successiva integrazione della
fattura da parte della ditta Bar Verdi srl Fattura emessa dall' esecutore Integrazione della fattura da parte del committente Esempio 2 Prestazione interessata dalla disposizione relativa ai subappalti del settore edile contenuta nell' art. 17, comma 6
lettera a) del dpr 633/1972: fattura per lavori di realizzazione di un tetto eseguiti per un importo di euro 10.000 dalla ditta Mario Rossi costruzioni edili per la ditta Lavori Edili srl in base a un contratto di subappalto e successiva integrazione della
fattura da parte della ditta Lavori Edili srl. Fattura emessa dall' esecutore subappaltatore Integrazione della fattura da parte dell' appaltatore In ogni caso per evitare possibili controversie tra le parti e contestazioni da parte degli uffici in occasione di
eventuali controlli è quanto mai opportuna la redazione di contratti scritti in cui venga identificata la natura del rapporto negoziale (per esempio appalto, subappalto, o contratto d' opera, con conseguente fatturazione con reverse charge in presenza
delle condizioni previste dal comma 6 dell' art. 17 del dpr 633/1972, oppure vendita con posa in opera, con conseguente normale applicazione dell' Iva). In assenza di contratto scritto è almeno opportuno che il committente rilasci all' esecutore una
richiesta scritta simile a quella qui sotto riportata a titolo di esempio. RICHIESTA DI FATTURAZIONE CON INVERSIONE CONTABILE Richiesta che il committente può presentare all' esecutore per chiedere la fatturazione senza Iva per reverse­
charge ai sensi comma 6, lettera a) oppure a­ter) dell' art. 17 del dpr 633/72 Il sottoscritto ________________________________in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società ________________________________________, con sede
a _______________________________________________________________ in via________________________________________________________________ P.IVA__________________________________, chiede alla
Ditta/Società_____________________________________, con sede a _________________________________in via____________________________________________ P.IVA:_________________________________ che, con riferimento ai lavori
di (descrivere sinteticamente i lavori che da eseguire)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
da eseguirsi nel cantiere di ________________________, Via ____________________, emetta a carico della ditta che rappresento una fattura senza applicazione dell' Iva in base alla disciplina dell' inversione contabile di cui all' art. 17 del dpr
633/72, comma 6: ? ai sensi della lettera a­ter) dato che i suddetti lavori su edifici consistono in:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (specificare la prestazione eseguita riconducibile a
uno dei codici attività relativi ai lavori di pulizia o demolizione o installazione impianti o completamento) e vengono eseguiti in base a un contratto
________________________________________________________________________________________________ (specificare d' appalto o di subappalto o d' opera). oppure ? ai sensi della lettera a) dato che i suddetti lavori, pur non essendo
riconducibili ai servizi di cui alla lettera a­ter) del comma 6 dell' art. 17 del dpr 633/1972, vengono eseguiti in base a un rapporto di subappalto e dato che sia le prestazioni eseguite in base al suddetto rapporto di subappalto che quelle svolte in base
a un rapporto di appalto (o subappalto) dalla ditta che rappresento sono riconducibili ad attività indicate nella Sezione F della classificazione della attività economiche Ateco. Data________________ Il committente
___________________________________ Reverse charge in presenza di consorzi Alle fatturazioni rese al consorzio dai soci consorziati si deve applicare il reverse charge solo se il consorzio deve applicare il reverse charge in fase di fatturazione al
committente, come confermato dall' Agenzia delle entrate con la circolare 14 del 27/3/2015. In caso di errore Con la circolare 14 del 27/3/2015 l' Agenzia delle entrate fa salvi, con conseguente disapplicazione di sanzioni, eventuali comportamenti
difformi adottati dai contribuenti prima del 27/3/2015 tenendo conto dello Statuto del contribuente e dell' iniziale incertezza relativa all' ambito di applicazione delle nuove disposizioni relative all' estensione dell' applicazione del reverse charge in
vigore dal 1/1/2015. Si segnala che le violazioni relative all' applicazione del reverse charge sono disciplinate dal comma 9­bis dell' art. 6 del dlgs 472/1997. In particolare se l' Iva è stata comunque assolta, anche se irregolarmente, dall'
acquirente/committente o dal cedente/prestatore è prevista una sanzione amministrativa pari al 3% dell' Iva irregolarmente applicata, con un minimo di 258 euro, fermo restando il diritto alla detrazione dell' Iva. In tal caso al versamento della sanzione
sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all' applicazione del meccanismo dell' inversione contabile. È possibile regolarizzare l' operazione con ravvedimento operoso semplicemente versando 1/8 della sanzione (ossia 1/8 del 3% dell' Iva
irregolarmente applicata, con un minimo pari a 1/8 di 258 euro) senza che, per sanare la situazione sia necessario rettificare il documento irregolare. È invece prevista una sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200% dell' Iva, con un minimo
di 258 euro in caso di: omessa applicazione dell' inversione contabile da parte dell' acquirente/committente che quindi non integra con l' Iva la fattura ricevuta e/o non la registra nel registro delle vendite; irregolare addebito dell' Iva in fattura per un'
operazione soggetta a inversione contabile da parte del cedente/prestatore che poi ha omesso il versamento dell' Iva (in tal caso al pagamento della sanzione e dell' Iva sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all' applicazione del
meccanismo dell' inversione contabile). È infine prevista una sanzione amministrativa compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non fatturati per il cedente/prestatore che avrebbe dovuto emettere fattura con inversione contabile, fermo restando l'
obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l' omissione con le solite modalità previste nel caso in cui la fattura non sia ricevuta entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell' operazione (presentazione all' Agenzia delle entrate, entro
il trentesimo giorno successivo, di un' autofattura in duplice esemplare applicando, comunque, il meccanismo dell' inversione contabile). Esecutori e committenti che operano nel regime dei minimi o nel regime forfetario Il meccanismo del reverse
charge non va applicato dai prestatori che operano: nel regime dei contribuenti minimi e che quindi fatturano le prestazioni senza Iva citando l' art. 1, comma 100, della legge 244/2007 (o la sua versione aggiornata, ossia l' art. 27, commi 1 e 2, del dl
98/2011); nel regime forfettario che quindi fatturano le prestazioni senza Iva citando l' art. 1, comma 58, della legge 190/2014, neanche se le prestazioni sono rese a un altro soggetto che opera nel regime dei contribuenti minimi o forfettario. Il
contribuente che opera nei citati regimi dei minimi o forfetario, se invece assume la veste di committente di prestazioni soggette a reverse charge nei confronti di un esecutore che opera nel regime Iva normale, dovrà integrare con l' Iva la fattura
ricevuta senza Iva ai sensi dell' art. 17, sesto comma, dpr 633/1972 e provvedere al versamento dell' Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell' operazione. Reverse charge e regimi speciali Iva La circolare 14 del
27/3/2015 dell' Agenzia delle entrate ha chiarito che il meccanismo del reverse charge non va applicato per le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che operano in particolari regimi fiscali che prevedono l' esonero dagli adempimenti Iva
di annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti come per esempio: produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro, di cui all' art. 34, comma 6, dpr 633/1972; esercenti attività di
intrattenimento che applicano le disposizioni di cui all' articolo 74, comma 6, del dpr 633/1972; enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge 398/1991; soggetti che effettuano spettacoli viaggianti o altre attività spettacolistiche applicando l'
articolo 74­quater, comma 5 del dpr 633/1972. La circolare 14 chiarisce inoltre che per le prestazioni soggette al reverse charge, non è applicabile l' Iva per cassa dato che il soggetto tenuto al versamento dell' imposta a debito è colui che ha ricevuto
il bene o il servizio. Esecutori e /o committenti soggetti passivi non residenti Con la circolare 11 del 16/2/2007 l' Agenzia delle entrate, in relazione al reverse charge previsto per i subappalti nel settore edile, ha chiarito che nel caso in cui l' appaltatore
e il subappaltatore sono entrambi soggetti esteri, non stabiliti in Italia, soltanto l' appaltatore, in quanto debitore d' imposta in virtù dell' applicazione del regime di reverse­charge, è tenuto a identificarsi direttamente in Italia, ovvero, in alternativa, a
nominare un rappresentante fiscale. Si ritiene che la stessa precisazione possa valere anche con riferimento alle nuove ipotesi di inversione contabile previste dalla lettera a­ter del comma 6 dell' art. 17 del dpr 633/1972, relative ai servizi sugli edifici
con la conseguenza che sarà il committente a doversi identificare ai fini Iva. Con la risoluzione 28 del 28/3/2012 l' Agenzia delle entrate, in relazione al reverse charge previsto dai commi 5, 6 e 7 dell' art. 17 del dpr 633/1972, e quindi anche con
riferimento alle vecchie e nuove ipotesi di inversione contabile relative all' edilizia, ha precisato che il debitore d' imposta è da individuarsi in ogni caso nel cessionario/committente, ove soggetto passivo Iva (ossia se diverso da privato), anche se non
avente né sede né stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal fatto che il cedente/prestatore abbia la sede in Italia o sia identificato ai fini Iva in Italia. Di conseguenza il soggetto passivo non residente che riceve una prestazione soggetta a
reverse charge, deve comunque identificarsi ai fini Iva in Italia oppure nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi Iva posti dalla legge a suo carico per effetto dell' inversione contabile. Prestazioni soggette a reverse charge e lettere
d' intento da parte di esportatori abituali L' Agenzia delle entrate con la circolare 14 del 27/3/2015 ha chiarito che la lettera di intento inviata dall' esportatore abituale è inefficace con riferimento alle operazioni assoggettabili al meccanismo dell'
inversione contabile che quindi dovranno essere comunque fatturate ai sensi dell' articolo 17, comma 6, del dpr 633/1972 e non ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera c), del medesimo dpr 633/1972, con la conseguenza che per tali operazioni non
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15 giugno 2015
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Pubblica amministrazione
può essere utilizzato il plafond. Rapporto tra reverse charge e split payment Con riferimento alle fatture emesse nei confronti degli enti pubblici la circolare 14 del 27/3/2015 dell' Agenzia delle entrate conferma che nei casi in cui è prevista l'
applicazione del reverse charge non si applica lo split payment (procedura che prevede che, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati da determinati enti pubblici, l' Iva addebitata in fattura dal fornitore deve essere versata dall'
amministrazione acquirente direttamente all' Erario, anziché all' impresa fornitrice). Infatti, l' art­17 ter del dpr 633/1972 prevede espressamente che lo split payment non si applica se l' ente pubblico è debitore di imposta ossia se, in qualità di
soggetto passivo Iva (e quindi nell' esercizio della propria attività economica, comunicando il proprio numero di partita Iva), effettua acquisti di beni o servizi per i quali è previsto il meccanismo del reverse charge. Se invece l' ente agisce nell'
esercizio della propria attività istituzionale, comunicando solo il codice fiscale, come se fosse un privato, il meccanismo del reverse charge non può essere applicato e di conseguenza va applicato lo split payment se l' ente rientra tra quelli soggetti a
tale procedura, mentre se non rientra tra tali soggetti dovranno essere applicate le ordinarie regole di addebito dell' Iva. Prestazioni per uso promiscuo commerciale/istituzionale La circolare 14 del 27/3/2015 dell' Agenzia delle entrate ha chiarito che
se il servizio è acquistato da un ente non commerciale o da un ente pubblico che lo destina in parte allo svolgimento della propria attività commerciale e in parte allo svolgimento della propria attività non commerciale (c.d. attività istituzionale),
occorre far riferimento agli accordi contrattuali tra le parti per distinguere in base a criteri oggettivi la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale dell' ente, assoggettabile al meccanismo dell' inversione contabile, da quella imputabile all'
attività istituzionale, soggetta all' applicazione dell' imposta secondo le modalità ordinarie o a split payment in caso di committente ente pubblico soggetto a tale procedura. Rimborso e compensazione dell' Iva a credito I contribuenti che fatturando
con il sistema del reverse charge si trovano frequentemente a chiudere le liquidazioni periodiche Iva e la dichiarazione Iva a credito. Per consentire a tali contribuenti il rimborso o la compensazione anche infrannuale del credito Iva nell' art.30, comma
3, lett. a) del dpr 633/1972 è stata specificata la rilevanza, ai fini del calcolo dell' aliquota media dell' Iva sulle vendite, anche delle prestazioni fatturate senza addebito dell' Iva per effetto del reverse­charge a norma dell' articolo 17, quinto, sesto e
settimo comma del dpr 633/1972. Di conseguenza il credito annuale Iva, se superiore a euro 2.582,28, può essere chiesto a rimborso qualora l' aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni superi quella mediamente applicata
sulle operazioni attive effettuate, comprese le operazioni in esame (da conteggiare ad aliquota zero) maggiorata del 10% (escludendo acquisti e vendite di beni ammortizzabili). Per lo stesso presupposto, ai sensi dell' art.38­bis comma 2 del dpr
633/1972, è possibile inoltre chiedere il rimborso infrannuale relativo a ciascuno dei primi tre trimestri o presentare le istanze di utilizzo in compensazione del credito Iva maturato negli stessi (sempre se il credito supera 2.582,28 euro). Per
contribuenti che applicano il reverse charge relativo ai subappalti (art.17, sesto comma, lettera a) del dpr 633/1972 ) è stata prevista l' erogazione dei rimborsi dei crediti Iva in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta. Il dm 22/3/2007 in particolare
ha precisato il rimborso può essere erogato in via prioritaria ai soggetti che effettuano nel periodo di riferimento del rimborso (anno o trimestre) in via prevalente operazioni soggette al reverse­charge ai sensi dell' art.17 comma 6 lettera a) del dpr
633/1972, purché siano rispettate le seguenti condizioni: l' attività deve essere esercitata da almeno 3 anni; il credito chiesto a rimborso deve essere almeno pari a 10.000 euro (per i rimborsi annuali) o 3.000 euro (per i rimborsi infrannuali); il credito
chiesto a rimborso deve essere almeno pari al 10% dell' Iva sugli acquisti e importazioni effettuati nel periodo di riferimento del rimborso (anno o trimestre). INTRODUZIONE DELLO SPLIT PAYMENT PER LE FATTURE VERSO GLI ENTI PUBBLICI
Con l' inserimento del nuovo art. 17­ter nel dpr n. 633/72 a opera dell' art.1, comma 629, della legge 190/2014, è stato introdotto dall' 1/1/2015 un particolare meccanismo di assolvimento dell' Iva (split payment o scissione dei pagamenti) per le
cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici per i quali era possibile emettere fattura con Iva a esigibilità differita ai sensi dell' art. 6, comma 5, secondo periodo del dpr 633/1972, (Stato, organi dello Stato anche se
aventi personalità giuridica, enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi, Cciaa, istituti universitari, Asl, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficienza ed enti di previdenza).
In conseguenza all' entrata in vigore dello split payment è pertanto divenuta inapplicabile dall' 1/1/2015 la citata disposizione relativa alla possibilità di emettere fatture con Iva a esigibilità differita nei confronti dei suddetti enti pubblici, come
evidenziato nell' art. 3 del decreto ministeriale del 23/1/2015 attuativo dello split payment. Con le circolari 1 del 9/2/2015 e 15 del 13/4/2015 l' Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sull' applicazione della nuova procedura che prevede, in
relazione agli acquisti di beni e servizi, per i quali non trova applicazione il regime dell' inversione contabile effettuati dagli enti pubblici, che l' Iva addebitata in fattura dal fornitore deve essere versata dall' amministrazione acquirente direttamente all'
Erario, anziché all' impresa fornitrice. Tale disciplina riguarda gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli in cui l' ente agisce in veste istituzionale sia quelli in cui l' ente agisce nell' esercizio
di un' attività commerciale. Le circolari 1 e 15 chiariscono che la procedura si applica per le fatture emesse dall' 1/1/2015 e non riguarda invece ricevute fiscali e scontrini, né le fatture emesse entro il 31/12/2014. La circolare 15 precisa che la
procedura non si applica neanche in caso di operazioni certificate con fattura semplificata ai sensi dell' art.21­bis del dpr 633/1972 (tipologia consentita per le fatture di importo complessivo fino a 100 euro). L' esclusione dallo split payment vale anche
se la fattura è emessa dopo il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale per consentire all' ente pubblico cliente la documentazione del costo e dell' Iva, mentre se la fattura è emessa, su richiesta del cliente, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale l'
operazione va ricondotta nello split payment. Enti nei cui confronti si applica la disciplina dello split payment Per individuare gli enti pubblici nei cui confronti si applica la disciplina dello split payment l' Agenzia delle entrate suggerisce di consultare l'
Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) al link http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php per verificare la categoria di appartenenza e i riferimenti dell' ente pubblico acquirente, dato che a titolo esemplificativo possono ritenersi soggette a
split payment le operazioni verso gli enti pubblici appartenenti alle seguenti categorie IPA C1Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri e Avvocatura dello Stato C2Organi costituzionali e di rilievo costituzionale C11Forze di Polizia a ordinamento
civile e militare per la tutela dell' ordine e della sicurezza pubblica L4Regioni, Province autonome e loro consorzi e associazioni L5Province e loro consorzi e associazioni L6Comuni e loro consorzi e associazioni L7Aziende sanitarie localiL8Aziende
ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici L12Comunità montane e loro Consorzi e Associazioni L17Università e Istituti di istruzione universitaria pubbliciL18Unioni di comuni e
loro consorzi e associazioni L33Istituti di istruzione statale di ogni ordine e grado L34Aziende pubbliche di servizi alla persona L35Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Unioni regionali L43Istituzioni per l' alta formazione
artistica, musicale e coreutica ­ AFAM L45Città metropolitane In particolare lo split payment si applica alle operazioni verso le seguenti pubbliche amministrazioni: Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, anche se dotati di autonoma
personalità giuridica, ivi compresi, per esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l' alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi, Comunità
montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni; Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e le relative unioni regionali; Istituti universitari; ASL ed enti pubblici ospedalieri; Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente
carattere scientifico (IRCCS) Enti pubblici di assistenza e beneficenza ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP); enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici d i
previdenza). Inoltre secondo il chiarimento fornito dall' Agenzia delle entrate nella circolare 15 del 13/4/2015 lo split payment si applica anche alle operazioni verso i seguenti soggetti: Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi
calamitosi; Consorzi di Bacino imbrifero montani, in conformità all' art. 31, comma 7, del dlgs 267/2000, in quanto consorzi tra enti locali obbligatori ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959; Consorzi interuniversitari costituiti, ai sensi dell' art. 91
del dpr 382/1980. Enti esclusi dalla disciplina dello split payment La circolare chiarisce che la disciplina dello split payment non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti enti: enti previdenziali privati o privatizzati, Istituto nazionale
per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); aziende speciali (ivi incluse le aziende speciali delle CCIAA); enti pubblici economici, che operano con un' organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello
scambio di beni e servizi; ordini professionali; enti e istituti di ricerca; agenzie fiscali (per esempio Agenzia delle Dogane come da sua nota n. 17619RU dell' 11/2/2015); autorità amministrative indipendenti (per es l' AGCOM); agenzie regionali per la
protezione dell' ambiente (ARPA); Automobile club provinciali; Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); Agenzia per l' Italia Digitale (AgID); l' Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Inoltre
secondo il chiarimento fornito dall' Agenzia delle entrate nella circolare 15 del 13/4/2015 lo split payment non si applica anche alle operazioni verso i seguenti soggetti: Banca d' Italia; Coni. La circolare 15 precisa che in caso di incertezza per i fornitori
è sufficiente attenersi alle indicazioni fornite dalla P.A. acquirente dato che la stessa ha tutti gli elementi per valutare i propri profili soggettivi in ordine alla riconducibilità della stessa nell' ambito applicativo della scissione dei pagamenti. Altri casi di
esclusione Le disposizioni sullo split payment comunque non si applicano nei seguenti casi: quando gli enti pubblici, non agendo nell' esercizio di attività istituzionali, ma agendo in qualità di soggetti titolari di partita Iva ossia nell' esercizio di attività di
tipo commerciale, effettuino acquisti per i quali la disciplina Iva fa scattare l' applicazione dell' inversione contabile (reverse charge), come previsto per esempio per le prestazioni di demolizione, pulizia, installazione impianti e completamento relative
a edifici ai sensi dell' art. 17, comma 6 lettera a­ter del dpr 633/1972; per i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta d' acconto; per le operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l' evidenza dell' Iva in fattura come
per es. regime del margine, agenzie di viaggio, regime di franchigia delle piccole imprese ecc. (secondo il chiarimento fornito dall' Agenzia delle entrate nella circolare 6 del 19/2/2015). La circolare 15 precisa inoltre che lo split payment non si applica
in presenza: dei regimi monofase disciplinati dall' art. 74 del dpr 633 del 1972 (editoria, generi di monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, case d' asta);
dei regimi speciali che, pur prevedendo l' addebito dell' imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante come esempio il regime speciale agricolo di cui agli articoli 34 e 34­
bis del dpr 633/1972; il regime di cui alla legge 398/1991 previsto per associazioni e pro loco; il regime relativo all' attività di intrattenimento di cui all' articolo 74, comma 6, del dpr n. 633/1972; il regime applicabile agli spettacoli viaggianti, o altre
attività spettacolistiche applicando l' articolo 74­quater, comma 5 del dpr 633/1972. Operazioni soggette a reverse charge destinate a uso promiscuo commerciale/istituzionale La circolare 15 del 13/4/2015 ha chiarito che in presenza di operazioni
soggette a reverse charge se il bene o il servizio acquistato dall' ente pubblico è destinato in parte allo svolgimento della propria attività commerciale e in parte allo svolgimento della propria attività non commerciale (c.d. attività istituzionale), la P.A.
deve comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata su base preventiva con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge. Alla quota
parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale non commerciale tornerà applicabile lo split payment (o l' addebito dell' Iva con le modalità ordinarie se l' ente pubblico committente non è soggetto a tale procedura). Procedura
In base al dm del 23/1/2015, relativo all' attuazione della procedura dello split payment, il fornitore deve emettere la fattura esponendo normalmente l' Iva con la relativa aliquota ma aggiungendo l' annotazione «scissione dei pagamenti» (vedi
esempio riportato sotto). Tale fattura va registrata con modalità che consentano di escludere l' Iva a debito dalla liquidazione periodica Iva, dato che la stessa verrà versata direttamente all' Erario dall' ente pubblico. Nella circolare 15 del 13/4/2015 l'
Agenzia delle entrate precisa che e il fornitore deve annotare in modo distinto la fattura emessa in regime di scissione contabile (per es. in un' apposita colonna o con appositi codici nel registro delle fatture di vendita riportando comunque l' aliquota
applicata e l' ammontare dell' imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo). Esempio 1 Viene riportato nella pagina un esempio di fattura per una prestazione interessata dalla nuova disposizione contenuta nell' art. 17­
ter del dpr 633/1972: fattura per pulizia locali interni della sede di un municipio comunale eseguiti per un importo di euro 1.000 dalla ditta Mario Rossi. Con riferimento allo stesso esempio, poiché la pulizia degli edifici rientra tra le nuove prestazioni
soggette a inversione contabile ai sensi dell' art. 17, comma 6, lettera a­ter del dpr 633/1972, se i servizi di pulizia si fossero riferiti non alla sede municipale, ma a un locale di proprietà dello stesso comune destinato ad attività commerciali, lo split
payment non avrebbe potuto essere applicato poiché in tal caso il comune (che avrebbe dovuto comunicare al fornitore il numero di partita Iva in luogo del codice fiscale) non avrebbe agito in veste istituzionale ma come un normale soggetto titolare
di partita Iva nell' esercizio di attività commerciali e il prestatore avrebbe dovuto emettere la fattura senza evidenziare l' Iva, esponendo solo l' imponibile con l' annotazione «operazione soggetta a inversione contabile ai sensi dell' art.17 comma 6
lettera a­ter dpr 633/1972». Rimborso e compensazione dell' Iva a credito Con l' applicazione dello split payment le imprese che operano con gli enti pubblici si troveranno frequentemente a chiudere a credito le liquidazioni periodiche e la
dichiarazione Iva. Per consentire a tali contribuenti il rimborso o la compensazione anche infrannuale del credito Iva, è stata perciò prevista la rilevanza delle prestazioni addebitate senza applicazione dell' Iva ai fini del calcolo dell' aliquota media dell'
Iva sulle vendite. Di conseguenza il credito annuale Iva, se superiore a euro 2.582,28, potrà essere chiesto a rimborso, ai sensi dell' art. 30, comma 3, lett. a) del dpr 633/1972, qualora l' aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni
superi quella mediamente applicata su tutte le operazioni attive effettuate, comprese le operazioni in esame (da conteggiare ad aliquota zero) maggiorata del 10%. Per lo stesso presupposto, ai sensi dell' art.38­bis comma 2 del dpr 633/1972 è
possibile inoltre chiedere il rimborso infrannuale relativo a ciascuno dei primi tre trimestri o presentare le istanze di utilizzo in compensazione del credito Iva maturato negli stessi (sempre se il credito supera 2.582,28 euro). In particolare il totale
imponibile delle operazioni soggette a split payment va segnalato nel rigo TA13 del modello TR. Per tali contribuenti è inoltre riconosciuto il diritto al rimborso del credito Iva in via prioritaria anche se limitatamente al credito rimborsabile relativo alle
operazioni con split payment effettuate nel periodo cui si riferisce il credito oggetto della richiesta di rimborso. A tal fine nella sezione 3 del modello TR va indicato il codice 6 nel campo 1 «Erogazione prioritaria» e nel campo 2 «Imposta relativa alle
operazioni di cui all' articolo 17­ter» l' importo dell' Iva applicata alle predette operazioni effettuate nel periodo in cui si è determinata l' eccedenza d' imposta detraibile. Può perciò verificarsi che il rimborso da split payment, sia prioritario solo per una
parte dell' importo, mentre la parte restante rimane soggetta all' esecuzione ordinaria rispettando il consueto ordine cronologico. In base al dm del 20/2/2015 che modifica il dm 23/1/2015 per i contribuenti che effettuano operazioni soggette al regime
dello split payment il rimborso Iva in via prioritaria spetta anche in assenza delle condizioni normalmente previste per l' accesso a tale trattamento di favore già evidenziate nel paragrafo relativo al rimborso Iva in caso di reverse charge. Anticipo del
prezzo in favore dell' appaltatore Per attenuare l' impatto negativo dello split payment sulla liquidità delle imprese la legge di conversione del dl 192/2014 (decreto Milleproroghe), ha innalzato dal 10 al 20% l' anticipo di prezzo pagabile all' appaltatore
previsto dal dl 69/2013 per i contratti di appalto relativi a lavori pubblici fino al 31 dicembre 2015, in deroga ai divieti di anticipazione del prezzo, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all' anticipazione
maggiorata del tasso di interesse legale per il periodo cui si riferisce l' anticipo. Note di addebito o di accredito La fatturazione con split payment è prevista anche nei casi in cui il fornitore deve emettere una nota di variazione in aumento (nota di
addebito) ai sensi dell' art. 26, del dpr 633/1972, facendo esplicito riferimento alla fattura originaria emessa, anche se la fattura originaria è stata emessa prima dell' entrata in vigore dello split payment. Quando invece la nota di variazione è in
diminuzione (nota di accredito), occorre distinguere se la stessa si riferisce a una fattura originaria emessa con split payment, o a una fattura originaria emessa prima dell' entrata in vigore dello split payment: se la nota di accredito si riferisce a una
fattura originaria emessa con split payment il fornitore deve limitarsi a procedere ad apposita annotazione in rettifica nel registro delle vendite senza che si determini alcun effetto nella relativa liquidazione Iva (in tal caso la nota di accredito, che va
comunque numerata, che deve indicare l' ammontare della variazione e della relativa Iva e che deve fare esplicito riferimento alla fattura originaria, non consente al fornitore la detrazione dell' Iva corrispondente alla variazione, trattandosi di una
rettifica apportata a un importo d' Iva che non è confluito nella liquidazione periodica del fornitore); se invece la nota di accredito si riferisce a una fattura originaria emessa prima dell' entrata in vigore dello split payment, alla stessa si applicano le
regole ordinarie e il fornitore può portare in detrazione l' Iva corrispondente alla variazione, annotandola in rettifica nel registro delle vendite (per esigenze di semplificazione, l' Agenzia delle entrate ritiene ammissibile che il fornitore che ha già
adeguato i propri sistemi di fatturazione e contabilità alla disciplina della scissione dei pagamenti possa comunque applicare tale disciplina). Errori e Sanzioni La circolare 15 del 13/4/2015 dell' Agenzia delle entrate prevede che non debbano essere
applicate sanzioni per le violazioni relative alle modalità di versamento dell' Iva afferente alle operazioni in discorso ­ eventualmente commesse prima del 13/4/2015. Con la circolare 1 del 9/2/2015 l' Agenzia delle entrate ha precisato che in caso di
errore: non occorre effettuare alcuna variazione se l' ente pubblico ha pagato al fornitore l' Iva addebitatagli in relazione a operazioni fatturate a partire dall' 1/1/2015 e a sua volta, il fornitore ha computato in sede di liquidazione l' Iva incassata dall'
ente, secondo le modalità ordinarie; nei casi in cui non poteva essere applicato lo split payment, il fornitore, se ha erroneamente emesso fattura con l' annotazione «scissione dei pagamenti», deve correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa
nei modi ordinari (in tal caso le pubbliche amministrazioni devono pagare al fornitore anche l' Iva relativa all' operazione ricevuta). La circolare 15 del 13/4/2015 dell' Agenzia delle entrate chiarisce che se la P.A. che opera con lo split payment non ha
corrisposto al fornitore l' Iva, da questi erroneamente addebitata, il fornitore potrà procedere a regolarizzare tale comportamento con l' emissione di apposita nota di variazione ai sensi dell' art. 26, terzo comma, del dpr 633/1972 e l' emissione di un
nuovo documento contabile recante l' indicazione scissione dei pagamenti (in alternativa il fornitore può emettere un' unica nota di variazione che, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse senza l' indicazione scissione dei
pagamenti, le integri al fine di comunicare alla Pubblica Amministrazione che, l' Iva a esse relativa deve essere trattenuta e versata con le regole dello split payment). La circolare 15 segnala poi che nel caso in cui la fattura non contenga l' indicazione
scissione dei pagamenti o split payment è applicabile la sanzione amministrativa di cui all' art. 9, comma 1, del dlgs 471/1997 (da 1.032 a 7.746 euro), sanzione che non va applicata se il fornitore si è attenuto alle indicazioni fornite dalla P.A. in merito
alla riconducibilità della medesima nell' ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti e purché l' Iva sia stata assolta, ancorché in modo irregolare. Fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione Si ricorda con l'
occasione che dal 31/3/2015 è stato esteso in tutti i casi di fatturazione nei confronti della pubblica amministrazione l' obbligo di fatturazione elettronica in formato elettronico xml tramite il sistema di interscambio (Sdi) gestito dall' Agenzia delle
entrate. Si segnala che non tutte le fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione sono soggette alla disciplina dello split payment. Infatti sono escluse dallo split payment le fatture relative ad acquisti soggetti a reverse charge effettuati dagli
enti pubblici che agiscono nell' esercizio di un' attività economica soggetta a Iva. Sono inoltre escluse dalla disciplina dello split payment le fatture relative ad acquisti effettuati da enti pubblici che non rientrano tra quelli elencati come soggetti a split
payment nell' art. 17­ter del dpr 633/1972. Per consentire la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione con il sistema dello split payment, il Sistema di Interscambio è stato aggiornato dal 2 febbraio 2015 aggiungendo il valore «S» (da
utilizzare in caso di applicazione dello split payment) tra quelli ammissibili per il campo «EsigibilitaIVA», contenuto nei «DatiRiepilogo». Le fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni devono essere firmate digitalmente dall'
emittente, ossia dall' impresa fornitrice della Pubblica Amministrazione oppure dal terzo incaricato dell' emissione della fattura, se la procedura di gestione della fatturazione elettronica, compresa l' emissione, viene affidata a un intermediario per
evitare la necessità di dotarsi della firma digitale. In quest' ultimo caso nella fattura va riportata l' annotazione che la fattura è emessa per conto di evidenziando il fornitore della Pubblica Amministrazione. Le fatture, una volta trasmesse in formato xml
via Pec (o con una delle altre modalità descritte nel sito www.fatturapa.gov.it) vanno conservate con modalità sostitutiva ossia in modo digitale (circostanza che rende opportuna una numerazione distinta e la registrazione su un sezionale del registro
delle vendite). Le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione devono riportare: il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall' obbligo di tracciabilità di cui alla legge 136 del 13/8/2010; il codice unico di Progetto
(CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell' articolo 11 della legge 3 del 16/1/2003; il codice identificativo univoco dell' ufficio
destinatario della fattura riportato nell' Indice delle Pubbliche Amministrazioni consultabile al sito www.indicepa.gov.it (viene evidenziato cliccando sull' icona dell' euro posta in corrispondenza di ogni ufficio pubblico per cui è disponibile il servizio di
fatturazione elettronica). In mancanza dell' indicazione nella fattura elettronica del CIG e del CUP le amministrazioni pubbliche non possono procedere al pagamento della fattura.
RAFFAELLA POMPEI
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L' apertura dei bandi è prevista a partire dal 25/6. Agevolabili anche i progetti congiunti.
R&S, pronti 400 mln di euro
Contributi per chi investe in industria sostenibile e Ict.
PAGINA A CURA DI BRUNO PAGAMICI ­
Contributi a fondo perduto fino al 20% e
finanziamenti agevolati per le imprese che
investono nell' industria sostenibile e nell' Ict. I
decreti predisposti dal Ministero dello sviluppo
economico sono stati recentemente modificati
per favorire la partecipazione ai bandi delle
pmi di nuova costituzione: le novità hanno
riguardato gli spin­off da parte degli organismi
di ricerca e le imprese appartenenti a gruppi
industriali. Saranno agevolabili, a valere sul
Fondo per la crescita sostenibile con un
budget di risorse disponibili pari a 400 milioni
di euro, anche i progetti presentati
congiuntamente da più pmi. Per contro il
legislatore ha posto dei limiti alle variazioni tra
il costo del progetto a consuntivo rispetto a
quello indicato nel progetto iniziale.
Con l' apertura dei due bandi, prevista a
partire dal prossimo 25 giugno, il ministero
intende promuovere i grandi progetti di ricerca
e sviluppo nel settore della cosiddetta
industria sostenibile (di cui al d.m. 15/10/2014,
in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5/12/2014) e
nel settore dell' Ict (di cui al dm 15 ottobre
2014, in Gazzetta Ufficiale n. 282 del
4/12/2014). I termini e le modalità di
presentazione delle domande sono stati
definiti con decreto direttoriale 30 aprile 2015 (in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14/5/2015).
Finalità dell' intervento.
I due bandi agevolano progetti di ricerca e sviluppo, di importo compreso tra 5 e 40 milioni di euro,
finalizzati alla realizzazione o al notevole miglioramento di nuovi prodotti, processi o servizi nel settore
dell' industria sostenibile e delle tecnologie dell' informazione e della comunicazione (Ict) coerenti con l'
Agenda digitale italiana.
Beneficiari. A valere su entrambi i bandi, potranno presentare proposte, in forma singola o aggregata, i
seguenti soggetti: ­ imprese (di ogni dimensione) che esercitano un' attività industriale diretta alla
produzione di beni e servizi o un' attività di trasporto per terra, per acqua o per aria (art. 2195 c.c.
numeri 1 e 3), comprese le imprese artigiane; ­ imprese agro­industriali (di ogni dimensione) che
svolgono prevalentemente attività industriale; ­ imprese (di ogni dimensione) che esercitano le attività
ausiliarie in favore delle aziende indicate ai punti precedenti; ­ centri di ricerca con personalità giuridica;
­ i soggetti di cui ai punti precedenti definiti start­up innovative.
Per le proposte presentate congiuntamente, le aggregazioni potranno essere formate da massimo 5
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Pubblica amministrazione
soggetti nella forma di contratto di rete o altre forme contrattuali (es.
consorzio, accordo di partenariato ecc.).
Progetti ammissibili. Ai fini dell' ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono: ­
essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni (e, comunque, entro
e non oltre 3 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni). Per data di avvio del progetto di ricerca
e sviluppo si intende la data di inizio dei lavori o la data del primo impegno vincolante ad ordinare
attrezzature o la data di inizio dell' attività del personale interno; ­ avere una durata non superiore a 36
mesi (su richiesta il Mise potrà concedere una proroga non superiore a 12 mesi).
Sovvenzioni. Le agevolazioni saranno concesse nella forma di finanziamento agevolato e contributo
diretto alla spesa. Il primo prevede un tasso di interesse pari al 20% del tasso di riferimento stabilito
dalla Commissione europea in vigore alla data di concessione dell' agevolazione e, comunque, non
inferiore allo 0,8% annuo. Il prestito sarà concesso per un importo non superiore al 60% del costo
complessivo ammissibile per le Pmi e al 50% per le imprese di grandi dimensioni e della durata
massima di 8 anni, oltre a un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni decorrenti
dalla data del decreto di concessione.
Il contributo coprirà fino al 15% delle spese ammissibili, per le pmi e al 10% per le imprese di grandi
dimensioni.
L' intensità del contributo potrà essere elevata di 5 punti percentuali al sussistere di almeno una delle
seguenti condizioni: ­ qualora il progetto venga realizzato in parte con il contributo esterno di almeno un
organismo di ricerca in misura non inferiore al 10% della spesa ammissibile e l' organismo di ricerca
abbia il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da
esso svolte; ­ qualora il progetto sia in parte realizzato in altro stato membro dell' Ue ovvero in quelli
contraenti l' accordo See; ­ qualora ai progetti congiunti partecipi almeno una pmi.
Novità. Entrambi i bandi, con dm 19 marzo 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2015), hanno
subìto diverse modifiche finalizzate a favorire la partecipazione delle pmi e di nuova o recente
costituzione. Una prima novità riguarda gli spin­off di organismi di ricerca, i quali sono ammessi anche
se non dispongono di almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di
agevolazioni. Inoltre, le imprese appartenenti a gruppi industriali che redigono ed approvano bilanci
consolidati potranno far riferimento a questi ultimi per adempiere al requisito concernente la
disponibilità di almeno 2 bilanci.
Relativamente ai progetti presentati congiuntamente da più soggetti, è stato abbassato dal 10 al 5% l'
importo minimo di spesa che dovrà essere sostenuta dalle imprese di piccole e medie imprese.
Solo per le grandi imprese rimane la soglia minima del 10% originariamente prevista per tutte le
imprese dai decreti del 15 ottobre 2014.
Il dm 19 marzo 2015 ha specificato inoltre che la domanda di agevolazione dovrà essere coerente con l'
istanza preliminare e, in particolare, il costo complessivo del progetto non potrà essere ridotto o
aumentato in misura superiore al 10%. Inoltre, tra queste due fasi, non potrà essere modificata la
composizione dei proponenti.
Bando Industria sostenibile.
Possono concorrere alle agevolazioni concesse dal bando «Industria sostenibile», le imprese che
utilizzano specifiche tecnologie abilitanti fondamentali definite nell' ambito del programma Horizon 2020
(quali micro­nanoelettronica, fotonica, materiali avanzati, sistemi avanzati di produzione e biotecnologia
industriale) da svilupparsi nell' ambito delle seguenti tematiche rilevanti: processi e impianti industriali;
trasporti; aerospazio; Tlc; tecnologie energetiche; costruzioni eco­sostenibili; tecnologie ambientali.
La dotazione finanziaria, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, è di 250 milioni di euro.
Bando Ict­Agenda digitale. I progetti a valere sul bando «Agenda digitale» devono avvalersi delle
tecnologie abilitanti dell' informazione e della comunicazione definite nell' ambito del programma
Horizon 2020 (come nano­elettronica, fotonica, open data, Internet delle cose), con ricadute nei seguenti
settori applicativi: salute e assistenza; formazione e inclusione sociale; cultura e turismo; mobilità e
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Pubblica amministrazione
trasporti; energia e ambiente; monitoraggio e sicurezza del territorio; modernizzazione della pubblica
amministrazione; telecomunicazioni; fabbrica intelligente.La dotazione finanziaria, a valere sul Fondo
per la crescita sostenibile, è d 150 milioni di euro.
Domande. L' istanza preliminare, da presentarsi solo mediante invio telematico, può essere presentata
dalle ore 10,00 alle ore 19,00, dal lunedì al venerdì, a partire dal 25 giugno 2015 per il bando Agenda
digitale, e a partire dal 30 giugno 2015 per il bando Industria sostenibile.
Il ministero ha chiarito che lo stesso soggetto proponente può presentare una domanda a valere sul
bando Agenda digitale e una domanda a valere sul bando Industria sostenibile nel caso in cui le
domande abbiano ad oggetto due progetti di ricerca e sviluppo inerenti tecnologie e ambiti differenti,
relativi rispettivamente a quelli previsti dal bando Agenda digitale e dal bando Industria sostenibile.
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Pubblica amministrazione
Diniego all' interpello, sì all' impugnabilità
Il provvedimento di diniego all' interpello
antielusivo, emesso dalla Direzione regionale
delle Entrate, è un atto impugnabile e,
soprattutto, per individuare la commissione
tributaria territorialmente competente a
decidere sulla materia si deve far riferimento
alla sede della Direzione provinciale, cui
spetta emettere l' accertamento, anziché alla
Direzione regionale che pur ha formato il
diniego. Dunque, la competenza a decidere su
tale controversia è rimessa all' organo
giudicante più vicino alla sede del contribuente
(corrispondente alla sede della Direzione
provinciale cui è demandato il potere d'
accertamento) e non a quello nella cui
circoscrizione ha sede la Direzione regionale
delle Entrate. Sono le conclusioni rese dalla
Ctr di Lecce nella sentenza n.1082/24/15. Una
società di capitali della provincia pugliese
aveva presentato richiesta di interpello
disapplicativo ai sensi dell' art.
37­bis, comma 8, Dpr n. 600 del 1973, volta a
ottenere la disapplicazione della normativa
sulle società «non operative», ricevendo un
diniego espresso da parte della Direzione
regionale della Puglia. L' atto veniva
impugnato presso la Ctp di Lecce, che
accoglieva il ricorso. L' appellante Agenzia
delle entrate contestava, in primis, la competenza territoriale della Ctp adita, ritenendo che la
competenza dovesse inquadrarsi in capo alla Ctp di Bari, individuabile avendo riguardo alla sede della
Direzione regionale che aveva emesso il diniego; l' Agenzia delle entrate, poi, insisteva anche sul fatto
che il diniego all' interpello non fosse un atto impugnabile ricompreso nel novero dell' articolo 19 del
Dlgs 546/92. La Ctr di Lecce ha respinto l' appello e confermato la decisione dei colleghi provinciali,
ritenendo che la competenza territoriale per impugnare l' atto emesso dalla Direzione regionale spetti
comunque alla commissione tributaria più vicina al contribuente, poiché rientrante nella circoscrizione
della Direzione provinciale demandata al potere di accertamento (in tal caso la DP di Lecce). Quanto,
invece, alla possibilità di impugnare il diniego, la Ctr ha ritenuto che la natura tassativa dell' elencazione
degli atti impugnabili di cui all' art. 19 non debba comportare che l' impugnazione di atti diversi da quelli
ivi specificatamente indicati sia in ogni caso da ritenersi inammissibile. E ciò in quanto sorge in capo al
contribuente, già al momento di ricezione della notizia, l' interesse ex articolo 100 cpc a chiarire la sua
posizione e, quindi, a invocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimità sostanziale della
pretesa impositiva.
Benito Fuoco «L' Agenzia delle entrate di Lecce con l' atto d' appello censura la sentenza lamentando il
difetto di legittimazione passiva dell' Ufficio locale delle Entrate nonché l' incompetenza per territorio
della Ctp di Lecce, ritenendo viceversa competente la CT di Bari in virtù dell' emanazione del
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Italia Oggi Sette
Pubblica amministrazione
provvedimento impugnato da parte della Direzione regionale. Il motivo è infondato, perché
relativamente al caso in questione dell' istanza al Direttore regionale delle Entrate, l' art. 1, comma1, del
Dm 19 giugno 1998, n. 259, dispone che «l' istanza di cui al comma 8 dell' art. 37 bis del Dpr 29
settembre 1973, n. 600, è rivolta al Direttore regionale delle Entrate competente per territorio ed è
spedita, a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, all' ufficio
finanziario competente per l' accertamento in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Tale ultimo
ufficio trasmette al Direttore regionale l' istanza, unitamente al proprio parere, entro 30 giorni dalla
ricezione della medesima». Inoltre, relativamente alla competenza per territorio, l' art. 4, comma 1, del
Dlgs n. 546 del 1992, prescrive che «le Ctp sono competenti per le controversie proposte nei confronti
degli uffici delle Entrate o del territorio del Min finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari
del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione».
L' anzidetta norma prevede, altresì, che nel caso in cui la controversia dovesse essere proposta nei
confronti di altre articolazioni dell' A.E., è competente a decidere la CT nella cui circoscrizione ha sede l'
ufficio al quale spettano le attribuzioni sul contributo controverso. In base a tale enunciata disciplina, ai
fini della corretta individuazione dell' ufficio territorialmente competente in relazione alla controversia de
qua, l' ufficio di riferimento è quello distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale della società
contribuente e cioè l' A.E. di Lecce.
() Quanto al secondo motivo d' appello si osserva che la suprema Corte già con sentenza n. 863 del
15/04/2011 ha statuito che il diniego da parte del direttore generale delle Entrate di disapplicazione di
una legge antielusiva, effettuato ai sensi del comma 8 dell' art.37­bis del Dpr n. 600 del 1973 è un atto
definito in sede amministrativa e ricettizio con immediata rilevanza esterna, da qualificarsi come un'
ipotesi di diniego di agevolazione e come tale impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi
dell' art. 19, comma 1, lett. H) del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546»
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Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
sport
Promozione. Raffica di nuovi allenatori: Fiorentini al Faenza, Succi al Fosso Ghiaia, Mancini alla
Marignanese, Ciaroni al Real Miramare.
La neopromossa Del Duca va sul sicuro con
Scugugia
Super attacco per il Castrocaro con Lazzari e Pezzi, il Diegaro cala il tris ingaggiando
Brandino, Severi e Golinucci.
BAKIA Confermato l' allenatore Sarpieri,
mentre in uscita per ora non c' è nessuna
ufficialità, anche se difficilmente la società
riuscirà a trattenere Farabegoli.
CASTROCARO Attacco delle meraviglie per i
termali che a Lazzari prelevato dal Cervia
hanno affiancato l' ex Forlì, Pezzi l' ultimo
campionato a Forlimpopoli con 19 gol. Presi
anche il centrocampista Sassi e il difensore
Gardini, entrambi dal Predappio. In uscita
Castel lucci passato al Civitella.
COTIGNOLA Confermato per il terzo anno di
fila il tecnico Folli, il diesse Serra ha rinforzato
l' attacco con Migliaccio dal S.Pietro in Vincoli
e Corbino dal S.Maria Codifiume, a cui si
aggiungono Pirazzoli ('96, Imolese). A
centrocampo arrivano Dal Pane ('97, Imolese)
e Castellari ('97, Imola 2004).
DEL DUCA La società si è affidata ancora al
tecnico Montanari. Al momento rimangono
Francesconi, Salceanu, Rossi, Greco e i
giovani Polini, Tiranti e Sottile. I primi colpi
sono l' attaccante Dumitru ('94) dal Ronta e il
difensore Scugugia dal Romagna Centro.
DIEGARO Sono arrivati alla corte del
confermato mister Scarpellini, Brandino
(attaccante '87 dal Murata), Severi (difensore
'88, dal Vallesavio) e Golinucci (portiere '94 ex
Romagna Centro, appena rientrato da un brutto infortunio). L' ultima novità riguarda il nome della
società, che dopo tre anni tornerà "Asd Diegaro".
Succi è il nuovo allenatore e sarà affiancato dal preparatore dei portieri Pancaldi.
FYA RICCIONE Confermato l' allenatore Righetti, ingaggiati il centrocampista Sottile (1996 dal Misano)
e l' attaccante ex Marignanese, Zavattini. Cessioni: Migani al Mira mare, Zamagna al Misano.
LAVEZZOLA Resta il tecnico Mariani, confermati Pagani, Bolognesi, Foschi ni, Mordini, Borini e Zanotti.
Mascherini è andato al Conselice. Il ds Zanotti è alla ricerca di un portiere, due difensori e un attaccante
da affiancare ad Alvieri, arrivato dal San Patrizio.
MARIGNANESE Il nuovo tecnico èl' ex Sant' Ermete, Mancini, coadiuvato da Guerra. In settimana si
comincia ad agire sul mercato.
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Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
sport
Il nuovo allenatore è Ciaroni, ex Marignanese. Molte le conferme, la più importante Del Core.
RENO Confermato il tecnico Diogene e il diesse Cicognani. Sono arrivati i difensori Marescotti ('97) dal
Russi e Folicaldi ('96) dall' Alfonsine con il centrocampista Geminiani ('97).
SAN PATRIZIO Confermato il tecnico Sanò, torna a fare il diesse Poggi e diventa direttore generale
Balducci.
La società ha fatto spese dall' Imolese: la punta Tedeschi e i fuoriquota Scopelliti, Cillani e Dard, mentre
Zotti arriva dall' Imola 2004. Sono partiti il difensore Petrozzino al Sesto Imolese, le punta Paterna al
Borgo Tossignano e Alvieri al Lavezzola e il centrocampista Seck al Russi. La squadra giocherà pa
Sant' Agata al Dalle Vacche.
TORCONCA Lilli ha rassegnato le dimissioni. Una scelta che il direttore sportivo Giovanetti, non si
aspettava. «Adesso dobbiamo capire a chi affidare la nostra panchina perchè sposare la nostra fiosofia
non è facile, ma noi andiamo avanti con i giovani».
Il tecnico potrebbe essere ancora Sciaccaluga, la punta Migliaccio è andato al Cotignola.
SPORTING VALLESAVIO La società sta valutando se proseguire col tecnico Montalti o optare per un'
altra soluzione.
Deciso l' allenatore, verrà di conseguenza allestita la rosa.
TROPICAL CORIANO Nell' assemblea di giovedì si confida di reperire nuova linfa per potenziare la
società. Nel frattempo il presidente non ha perso tempo ed ha confermato in panchina Fabbri.
Sicuramente partiranno le punte Bizzocchi e Magnani, mentre in attacco arriverà l' attaccante Fratti, l'
anno scorso al Pietracuta.
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Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
sport
ECCELLENZA Angelini e Bezzi: la Savignanese
inizia col botto
Il club gialloblù si rinforza con l' attaccante ex Cattolica e il centrocampista ex
Sammaurese.
ALFONSINE Confermati il tecnico Luigi
Candeloro e l' attaccante Antonio Salomone, al
quinto anno in biancazzurro. Oltre al bomber
restano Lusa, Ciappini ('96), Ricci Mac cari ni
('95) e Tosi.
Interessa il difensore Bertoni del Faenza. Il
nuovo diesse è Andrea Bianchedi.
CATTOLICA Alla ricerca di un presidente e di
un nuovo allenatore. In casa Cattolica è in atto
una vera e propria rivoluzione. Fabio Mariani,
infatti, nell' ultimo consiglio direttivo ha
presentato le proprie dimissioni: «Per motivi di
lavoro mi trovo spesso all' estero e un
presidente ha bisogno di stare vicino alla
propria squadra per far sentire la presenza
della società sia nei momenti positivi sia
soprattutto in quelli negativi. Purtroppo non
posso svolgere questa funzione e così ho
ritenuto più giusto dare le mie dimissioni».
Insieme al presidente, i giallorossi cercano
anche un nuovo allenatore visto che le strade
con Simone Muccioli si sono divise dopo un
ottimo campionato.
CERVIA Per la neo promossa cambio sulla
panchina, è arrivato Roberto Pirazzini. Il
diesse è Ivan Tisci, resta il preparatore atletico
Massimo Sangiorgi.
Confermato il bomber Bondi, che sarà
affiancato dai fratelli Sow, Salif ('89) in arrivo dal Russi e Amodou ('95) dal Fosso Ghiaia.
CLASSE Si riparte con Stefano Evangelisti alla guida della squadra. Il primo colpo di mercato è Collini
dal Forlimpopoli. Rimangono Bovo, Poggi, Valenza, Mengozzi ('96), Buonavoglia, Facciani, Guardigli,
Dall' Agata e Pire tto ('96).
CONSELICE Confermatis simo l' allenatore Domenico Belosi al terzo campionato intero consecutivo.
Tra le novità il difensore Mascherini dal Lavezzola e l' esterno Messana ('97) dal Savarna. Si sta
lavorando per le conferme e per portare alcuni fuoriquota.
MASSA LOMBARDA Omar Betti sarà ancora l' allenatore dopo essere subentrato nella pausa natalizia
a Menghi la scorsa stagione. Ancora una volta tocca a Piero Fiorentini come diesse allestire la rosa.
OLD MELDOLA Calma piatta, non si registrano movimenti di alcun tipo. Da definire in primo luogo la
guida tecnica poi pian piano andranno a posto anche gli altri tasselli.
L' intenzione è quella di confermare quasi per in tero la squadra. Per esempio resta l' allenatore
Federico Freschi, anche lui "propheta in patria" in una squadra ricca di giovani della zona.
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Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
sport
Ed anche per le nuove leve, visto che nel prossimo campionato dovrà essere sempre in partita anche
un classe '97, si guarda al vivaio della società, con Manuel Bra vaccini in "pole position".
SAVIGNANESE Gialloblu scatenati: dopo l' ingaggio del 32enne attaccante Michael Angeli ni, ha firmato
anche il centrocampista di 26 anni Luca Bezzi, appena promosso in D con la Sammaurese. Per l'
undicesimo anno consecutivo, in panchina siederà Oscar Farneti. Da questa settimana si parlerà con i
giocatori in rosa: l' intenzione del diesse De Falco è confermare l' ossatura.
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Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
sport
ITALIAN BASEBALL LEAGUE
I Pirati sono ormai a un passo dai play­off.
RIMINI. Ad un passo dai play­off. Infatti col
cappotto rifilato all' Angel Service i Pirati non
solo hanno messo una pietra sopra alle
cocente delusione maturata in European Cup,
ma si sono anche regalati una situazione di
classifica che ora li davvero vicino alla
qualificazione aritmetica per la post season.
Dopo il successo nel match d' esordio della
serie (5­0) la truppa di Munoz, tra le mura
amiche, è stata brava nel superare i laziali
anche nella gara seguente (5­1), tenendo
soprattutto in considerazione che i tirrenici si
sono ritrovati subito in vantaggio.
A fare la differenza nel secondo incontro la
prestazione solida dell' ottimo Richetti, che si è
guadagnato il successo personale
concedendo una sola valida in sette riprese
trascorse sul mound, collezionando anche
nove strike out. Bene anche i suoi rilievi
Cherubini e Corradini. Negativa, invece, la
rotazione romana che ha dovuto fare a meno
dopo un solo lancio dello starter Morellini,
sostituito dal non eccelso Andreozzi che si è
visto assegnare il ko in pedana. Soddisfacenti
l' ex sammarinese Simone e Cozzolino,
mentre Taschini non ha ottenuto nemmeno un
out. Dieci le valide messe a referto dai padroni
di casa riminese, a fronte delle tre registrate
dal Nettuno.
Garadue. L' avvio del Nettuno è promettente.
Basti pensare che al primo attacco disponibile Zappo ne incassa un poker di ball ed avanza sul
sacrificio di Mercuri, con Richetti a commettere l' unica sbavatura della sua prova sulla battuta di Flores
(0­1). Poi Marval cade in un doppio gioco, non riuscendo a far correre i compagni sui cuscini. Al cambio
campo Morellini lancia un ball a Desimoni e poi deve uscire a causa di un infortu nio. Al suo posto
subentra Andreozzi che non riesce ad evitare la base ball per Desimoni, beccando anche i doppi di
Olmedo (1­1) e Mazzanti e la hit di Zileri (2­1). Al 3° Rimini allunga grazie al bunt a sorpresa di
Desimoni e ad un' altra battuta extra base siglata da Olmedo (3­1). L' attacco non sarebbe concluso
pere), Romero è out al volo e dopo la base regalata a Mazzanti, con gli uomini agli angoli Zileri agevola
un doppio gioco difensivo.
Nelle successive cinque riprese non accade nulla fino a quando, nella parte bassa del 6°, i Pirati vanno
ancora a segno. Il neo entrato Taschini concede le base a Zileri, Spinelli, Mundarain e Di Fabio (4­1), un
tabellino di marcia sufficiente per convincere D' Auria ad affidarsi a Cozzolino che è abile nel produrre il
tris di elimina Classifica. Bologna 773 (17­5); Rimini 682 (15­7); Padova 591 (13­9); Citta di Nettuno e
T&A San Marino 545 (12­10); Godo 364 (8­14); Nettuno 2 273 (6­16); Parma 227 (5­17).
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Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
sport
zioni necessarie. L' inning successivo valida di Romero che approda in seconda su errore, completando
il giro della basi sul contatto di Mazzanti e la volata di Zileri (5­1). I laziali avrebbero ancora a
disposizione due attacchi ma prima Cherubini e poi Corradini stoppano ogni sogno di rimonta
avversario. Finisce 5­1.
Matteo Petrucci.
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Corriere di Romagna
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Italian Baseball League. La squadra di Bindi vince per manifesta inferiorità la seconda partita
contro Godo e tira un bel sospiro di sollievo.
La T&A si rialza e aggancia nuovamente il 4° posto
I titani fanno scendere subito Galeotti dal monte segnando 7 punti al primo inning.
SAN MARINO. Brava e fortunata.
Infatti la T&A ha superato il Godo (12­2) nel
secondo match della serie e, complice il
successo del Padova col Nettuno, è tornata ad
occupare il quarto posto in classifica
condividendolo proprio coi laziali. L' unico
ostacolo che poteva frenare Albanese e
compagni, nella partita degli A SI, era quel
Galeotti capace quest' anno di imbrigliare le
mazze più potenti del torneo. Invece il partente
dei Goti, che non ha potuto evitare il ko
personale, è inciampato in una serata storta
subendo sette punti al primo inning. Meglio si
sono espressi i suoi rilievi Loardi ed il closer
Bassani, mentre Casalini non ha convinto. Per
i biancazzurri il successo in pedana l' ha
meritato Pizzi coni, rilevato dal positivo
Oberto.
Tredici le valide archiviate dai padroni di casa,
ben otto in più rispetto a quelle messe a
referto dagli ospiti.
Garadue. La T&A mette le mani sulla sfida fin
da subito, andando immediatamente a segno
contro Galeotti: base a Santora, singolo di
Duran, doppio di Vasquez (1­0), quattro ball a
Ramos, hit di Mazzuca (2­0) e Chiarini (4­0),
con le battute extra base firmate da Avagnina
(6­0) e Santora (7­0) che pongono fine alla
prova del partente ravennate, rilevato da Loardi. Nonostante la sfida sembri segnata, al cambio campo i
Knights reagiscono. Bucchi trova la via della valida, Pizziconi colpisce Rubboli e Monari piazza bene la
palla sulla destra (7­1). Un lancio pazzo permette ai corridori di avanzare e la base a Giacomo Meriggi
riempie i cuscini. A quel punto a Servidei basta toccare la pala in diamante (7­2).
Nel corso del secondo attacco i campioni d' Europa, con un paio di eliminati, esibiscono gli acuti di
Mazzuca e Chiarini ed il doppio di Avagnina (8­2). Tra il 3° e la parte alta del 7° non succede
praticamente nulla, in quanto i monti di lancio riescono a prendere le misure ai rispettivi line up
avversari. Ed il San Marino, in questo lasso di tempo, si limita a gestire il risultato.
Monologo. Pere) al 7° i titani decidono di far calare anzitempo il sipario sulla gara. Fuzzi spedisce in
pedana Casalini che riceve il benvenuto dal doppio di Ermini, per poi regalare le basi a Mazzuca e
Chiarini.
La seguente rimbalzante diAvagnina provoca l' errore di Rubboliche tenta di assistere in seconda, ma
colpisce il corridore e tutti i giocatori sono salvi. La zampata del neo entrato Pulzetti (11­2) spodesta dal
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Corriere di Romagna
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monte il pitcher sostituito da Bassani che, dopo le prime due eliminazioni, viene scalfito dal singolo di
Duran (12­2). La gara termina quindi al 7° per manifesta inferiorità.
(mat.pet.)
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Il Resto del Carlino (ed.
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I Titani di San Marino restituiscono il ceffone ai
cavalieri di Godo
T&A San Marino 12 Godo Knights 2 T&A S.
MARINO: Santora ss (1/4), Duran ec (2/5),
Vasquez 1b (1/4), Ramos dh (0/2) (Ermini
1/1), Mazzuca 3b (2/3), Chiarini ed (3/3),
Avagnina es (2/4), Imperiali 2b (0/3) (Pulzetti
1/1), Albanese r (0/3) (Morreale 0/1).
GODO KNIGHTS: Pizzorni es (0/2) (D.
Meriggi 1/2), Tanesini e c ( 0 / 3 ) , Sanchez r
(1/4), Gomez 3b (1/2), Bucchi 2b (1/3),
Rubboli 1b (0/1), Monari ed (1/3), G. Meriggi
dh (0/2), Servidei ss (0/3).
Successione: Godo 020 000 0 = 2 bv 5 e 1.
San Marino 710 000 4 = 12 bv 13 e 0.
Lanciatori: Pizziconi (W) rl 6, bvc 5, bb 2, cl 2,
so 3, pgl 2; Oberto (rf) rl 1, bvc 0, bb 1, so 3,
pgl 0; Galeotti (L) rl 0.2, bvc 6, bb 2, so 1, pgl
7; Loardi (r) rl 5.1, bvc 4, bb 0, so 2, pgl 1;
Casalini (r) rl 0.0, bvc 2, bb 2, so 0, pgl 2;
Bassani (rf) rl 0.2, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0.
Note ­ Doppi di Sanchez, Santora, Vasquez,
Ermini e Avagnina (2). Un doppio gioco
difensivo per la T&A.
San Marino BOTTA e risposta. Dopo essere
stata presa a martellate al 'Casadio' di Godo in
gara1, la T&A restituisce il ceffone ai ravennati, portando a casa addirittura per 'manifesta' al 7° la
seconda sfida di questo derby, partita giocata sul diamante di Serravalle. Una gara2 che non fa tempo a
cominciare ed è già finita. Sì, perché il primo attacco dei Knights si risolve con tre rapidi out, mentre
quando nel box si presentano i titani per Galeotti ha inizio la peggior serata della sua (sin qui
convincente) stagione. Per San Marino un clamoroso, interminabile 'big inning' da 7 punti, per il pitcher
dei Goti l' impossibilità a concludere quella ripresa da incubo, nel suo ruolino 6 valide (con due doppi) e
un paio di basi ball, sul tabellone un punteggio che toglie ogni minimo interesse al match.
AL SECONDO assalto, sfruttando un leggero passaggio a vuoto di Pizziconi, Godo comunque ricuce un
po' lo strappo, anche se al cambio di campo gli uomini di Bindi 'battezzano' pure Loardi, subentrato in
fretta e furia a Galeotti per tamponare l' emorragia. Sull' 8­2 l' incontro non ha più sussulti fino al settimo,
quando la T&A torna a spingere regalando docce anticipate a tutti. In quell' inning sale in pedana
Casalini, il cui impatto non è dei migliori tanto che la pallina finirà di lì a poco nelle mani di Bassani. Per
San Marino, impegnata nella corsa playoff, un pareggio che lascia la situazione inalterata nei confronti
delle dirette rivali Padova e Nettuno, con la squadra tirrenica che si affaccerà nel weekend in repubblica
per uno scontro verità. RISULTATI (11ª giornata): Rimini­Angel Service Nettuno2 5­0, 5­1; Godo
Knights­T&A S.Marino 10­2, 2­12; N. Città di Nettuno­Tommasin Padova 7­6, 4­7; UnipolSai Bologna­
Parma 11­1, 7­2.
Classifica: UnipolSai Bologna 773 (17­5); Rimini 682 (15­7); Tommasin Padova 591 (13­9); T&A San
Marino e Nuova Città di Nettuno 545 (12­10); Godo Knights 364 (8­14); Angel Service Nettuno2 273 (6­
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15 giugno 2015
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Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
sport
16); Parma 227 (5­17). Prossimo turno (19­20 giugno): UnipolSai Bologna­Rimini (il 20 a Rimini); T&A
San Marino­Nuova Città di Nettuno; Parma­Tommasin Padova (il 20 a Padova); Angel Service
Nettuno2­Godo Knights.
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