“LEASING STRUMENTALE”

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“LEASING STRUMENTALE”
Arca Assicurazioni S.p.A.
“LEASING STRUMENTALE”
Fascicolo Informativo
edizione 1° Luglio 2011
Il presente Fascicolo Informativo contiene i seguenti documenti:
1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
2) Condizioni di Assicurazione;
3) Informativa sulla tutela dei dati personali.
Deve essere consegnato all’aderente prima della sottoscrizione del modulo di adesione.
Avvertenza: prima della sottoscrizione del modulo di adesione leggere attentamente la
Nota Informativa.
ARCA ASSICURAZIONI S.P.A. - SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE: VIA SAN MARCO, 48 - 37138 VERONA - TEL. 045 8182111 FAX 045 8102034 - CAP. SOC. € 25.026.000,00 INT. VERS. - P.IVA - C.F. - ISCR. REG. IMPR. VR N. 02655770234 - AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVV. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI
ASSICURAZIONE AL N. 1.00123 - SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI UNIPOL GRUPPO
FINANZIARIO S.P.A. HYPERLINK "http://www.arcassicura.it" \o "http://www.arcassicura.it/" www.arcassicura.it
Arca Assicurazioni S.p.A.
“LEASING STRUMENTALE”
1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario
Indice:
Nota Informativa
p. 2
Glossario
p. 6
Nota Informativa comprensiva del glossario “Leasing Strumentale” pagina 1 di 6 aggiornato al 1° Luglio 2011
Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
La presente Nota Informativa viene consegnata da Arca Assicurazioni S.p.A. a tutti coloro che intendono
aderire al contratto collettivo “LEASING STRUMENTALE” al fine di illustrarne le caratteristiche in
conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 209/2005 e relativi regolamenti attuativi.
La invitiamo pertanto a leggere con attenzione tutte le indicazioni della presente Nota Informativa e
delle relative Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione della polizza.
I titoli delle clausole e le parti che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato,
nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni
qualificate come “Avvertenze” sono evidenziati in questo modo e sono da leggere con particolare
attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel
Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet:
www.arcassicura.com.
Arca Assicurazioni S.p.A comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future
innovazioni normative.
La Nota Informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione
1. Informazioni Generali
a) Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A.
b) Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via San Marco, 48 - 37138 Verona
c) Recapito telefonico. 045.8182111; Sito Internet www.arcassicura.com; posta elettronica
[email protected].
d) Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con
Provvedimento ISVAP n. 330 dell’11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta
all’Albo delle imprese assicurative al numero 1.00123.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Le informazioni che seguono sono relative all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2010.
™ Patrimonio netto pari a 38,3 milioni di euro.
™ Capitale sociale 25,0 milioni di euro.
™ Totale riserve patrimoniali 26,5 milioni di euro.
™ Indice di solvibilità pari a 1,19; tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di
solvibilità disponibile pari a 38.336 migliaia di euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto
dalla normativa vigente pari a 32.095 migliaia di euro.
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Nota Informativa
B. Informazioni sul contratto
Avvertenza:: La presente copertura è vincolata a favore del contraente così come previsto all’art.
27 “Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza” delle condizioni generali di assicurazione (in
seguito denominate CGA).
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Leasing strumentale è una copertura assicurativa che tutela l’assicurato/conduttore in caso di incendio,
furto, ed altre garanzie su bene strumentale indicato nel modulo di adesione, oggetto del contratto di
leasing.
Inoltre è prevista una copertura di responsabilità civile, a tutela del locatore, relativa alla proprietà del
bene strumentale indicato nel modulo di adesione oggetto del contratto di leasing.
Le Coperture offerte sono:
• Danni alle cose (art. 1 CGA);
• Responsabilità civile verso terzi del locatore (art. 12 CGA);
• Condizioni speciali (X -XII).
Avvertenza::
Sono previste specifiche esclusioni così come di seguito individuate:
artt. CGA
Esclusioni
Delimitazioni dell’assicurazione
Esclusioni
2
13
21
Le garanzie sono prestate con l’applicazione delle Franchigie, Scoperti e Sottolimiti previsti negli articoli
di seguito indicati:
artt. CGA
Condizione speciale
Condizione speciale
Condizione speciale
Condizione speciale
Condizione speciale
Condizione speciale
Condizione speciale
Condizione speciale
Condizione speciale
Condizione speciale
Condizione speciale
Condizione speciale
III
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
Assicurazione parziale.
Esempio 1 Danni alle cose
Valore del bene strumentale
€ 100.000,00
Somma assicurata
€ 75.000,00
Somma assicurata inferiore al valore del bene, applicazione dell’assicurazione parziale come previsto
agli artt. delle CGA:
• art. 16 – Determinazione dell’indennizzo
• 1907 Codice Civile
Nota Informativa comprensiva del glossario “Leasing Strumentale” pagina 3 di 6 aggiornato al 1° Luglio 2011
Nota Informativa
Scoperti e Franchigie.
Esempio 1- Danni alle cose
Valore del bene strumentale € 800.000,00
Il bene strumentale si trova in un’azienda del Veneto.
Avviene un incendio ed il bene strumentale brucia completamente.
Come previsto dalla condizione speciale XVI viene applicato al danno uno scoperto del 15%
l’indennizzo sarà pari ad € 800.000,00 - € 120.000,00 (scoperto 15%)= € 680.000,00.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza:: le dichiarazioni rese alla Società ai fini della valutazione del rischio, devono essere
necessariamente esatte e complete. Le eventuali dichiarazioni inesatte e le reticenze potrebbero
infatti essere causa di annullamento e/o risoluzione del contratto, e comportare la riduzione o la
mancata corresponsione della prestazione assicurativa, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e
1894 Codice Civile e Art. 16 CGA.
5. Aggravamento del rischio
Se durante la vita del contratto, le circostanze del rischio originariamente descritte subissero delle
variazioni tali da comportarne modifiche sostanziali, tali modifiche, devono essere comunicate per
iscritto alla Società.
La mancata comunicazione alla Società può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo salvo quanto previsto all’art. 23 CGA e art. 1898 del Codice Civile.
Nel contratto sono previste situazioni di non assicurabilità i cui riferimenti sono riportati nella seguente
tabella:
artt. CGA
Esclusioni
Delimitazioni dell’assicurazione
Esclusioni
2
13
21
6. Premi
Avvertenza: il premio verrà pagato e frazionato come indicato nel modulo di adesione.
Il premio comprensivo di un costo complessivo per durata stimabile in € 1.200,00 comprensivo di
provvigioni percepite dall’intermediario pari ad € 750,00 corrispondenti al 63% di tale costo
complessivo.
7. Rivalse
Il contratto collettivo “Leasing Strumentale” non prevede l’applicazione di rivalse in caso di sinistro.
8. Diritto di recesso
Avvertenza:: il recesso è regolato dal contratto collettivo tra il contraente e la Società e prevede la
possibilità di estinguere alla scadenza annuale del contratto stesso tutte le adesioni.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto (ad esempio l’accadimento del danno).
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la Legge Italiana.
11. Regime fiscale
Il premio lordo di polizza è comprensivo di oneri fiscali in base alla aliquota del 22,25%.
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Nota Informativa
C. Informazioni su procedure liquidative e reclami
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza:: Gli aventi diritto dovranno informare il Contraente, entro 3 giorni dal sinistro o dal
momento in cui gli aventi diritto stessi ne siano venuti a conoscenza, mediante il modulo “Richiesta di
indennizzo.
13. Reclami
I reclami devono essere inoltrati:
• per iscritto ad Arca Assicurazioni, Servizio Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona;
• via fax al numero 045.8182317;
• via posta elettronica a [email protected].
Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel
termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del
Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato della
Compagnia. La comunicazione dovrà contenere il nome, cognome e domicilio del reclamante, con
eventuale recapito telefonico, l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, una breve
descrizione del motivo della lamentela. Inoltre a tale comunicazione si dovrà allegare copia del reclamo
presentato all’impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, oltre che ogni documento utile per
descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la
quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la facoltà di
adire l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al
sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. Mediazione per la conciliazione delle controversie
A norma del Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali”, è prevista, per la risoluzione di controversie civili
anche in materia di contratti assicurativi, la facoltà di rivolgersi ad un Organismo di mediazione
imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o
l’assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione,
depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A Via San Marco, 48 37138 Verona.
A partire dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima
dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.
***
*** ***
Arca Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle
notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Direttore Generale e rappresentante legale
Dott. Marco Casu
Nota Informativa comprensiva del glossario “Leasing Strumentale” pagina 5 di 6 aggiornato al 1° Luglio 2011
Glossario
Glossario
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
ASSICURATO/LOCATORE:
il soggetto che stipula l’assicurazione ed il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
BENI STRUMENTALI:
si intendono quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio, in seguito definiti
“cose”.
CONDUTTORE:
il locatario delle cose assicurate.
COSE ASSICURATE:
il bene strumentale oggetto di locazione identificato nel modulo di adesione; si conviene inoltre che per
singolo bene si faccia riferimento alla funzionalità del bene stesso rispetto alla destinazione d’uso.
FRANCHIGIA:
importo che viene detratto dallo indennizzo/risarcimento per ciascun sinistro.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO:
la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro.
MODULO DI ADESIONE:
il documento sottoscritto dal conduttore per aderire alla polizza convenzione.
POLIZZA:
il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO:
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:
la probabilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SCOPERTO:
la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato.
SOCIETÀ:
Arca Assicurazioni S.p.A.
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Arca Assicurazioni S.p.A.
“LEASING STRUMENTALE”
2) Condizioni Generali di Assicurazione
Indice:
Condizioni Generali di Assicurazione
p. 2
• Sezione 1 – Danni alle cose
p. 2
• Sezione 2 – Responsabilità civile del locatore
p. 5
Modulo richiesta di indennizzo
p. 12
Condizioni Generali di Assicurazione “Leasing Strumentale” pagina 1 di 12 aggiornato al 1° dicembre 2010
Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione 1 – Danni alle cose
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Sezione 1 - Danni alle cose
Art. 1 - Rischi assicurati
La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con la modalità che seguono, ad indennizzare i danni
materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che l’Assicurato abbia concesso in locazione ai
Conduttori.
Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o
causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione
limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano
la funzionalità delle cose assicurate;
b) a cose per lo quali siano trascorsi più di 7 anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione per i beni
nuovi e di 10 anni per i beni usati, tale esclusione è per altro limitata al soli casi di guasti elettrici e/o
meccanici;
c) causati da difetti già esistenti e di cui l’Assicurato era a conoscenza;
d) causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di
legge, o del Conduttore;
e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose
assicurate;
f) dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo,
salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sui luogo di installazione
delle cose assicurate;
h) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
i) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o
fornitore delle cose assicurate.
Art. 3 - Somme assicurate
La somma assicurata per ciascuna cosa deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia, al
prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso
ogni sconto o prezzo di favore, di una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e
rendimento economico.
Art. 4 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate, il Contraente ha l’obbligo di fornirle
tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
Art. 5 - Obblighi in caso dl sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato e/o il Conduttore devono:
a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della
Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto
previsto dalla legge (art. 1914 CC.); b) darne avviso alla Società, al numero di fax 0458182397, entro
3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 CC.);
b) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei 3 giorni successivi,
dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa
presunto del sinistro e l’ammontare approssimativo del danno, copia di tali dichiarazioni deve essere
trasmessa alla Società;
Condizioni Generali di Assicurazione “Leasing Strumentale” pagina 2 di 12 aggiornato al 1° dicembre 2010
Condizioni Generali di Assicurazioni – Sezione 1 – Danni alle cose
c) conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno,
senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
d) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione
del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a)
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.).
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui a b); lo stato delle cose non può
tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura
strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti
dall’Assicurato o dal Conduttore, non avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui a b), l’Assicurato e il
Conduttore possono prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l’Assicurazione resta sospesa - relativamente al guasti meccanici ed elettrici - per la
cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 6 - Esagerazione dolosa del danno
Se l’Assicurato esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdite Cose che
non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a
giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del
sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 7 - Procedure per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse e purché
l’altra vi acconsenta, mediante Periti nominati, uno della Società e l’altro dall’Assicurato, con apposito
atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su
richiesta di uno di essi, il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti
controversi sono presi a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre
persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla
nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente
del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese dei proprio Perito, quelle dei terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 8 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell’Assicurato e accertare se, al momento del
sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
c) verificare se l’Assicurato e il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’art. 5;
d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di
valutazione di cui all’art. 3;
e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia
collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in,
doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il
caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato
dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità
giudiziaria.
Art. 9 - Determinazione dell’ammontare del danno.
L’ammontare dei danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme
seguenti:
a) Nel caso di danno riparabile:
1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di
valutazione di cui all’art. 3;
Condizioni Generali di Assicurazione “Leasing Strumentale” pagina 3 di 12 aggiornato al 1° dicembre 2010
Condizioni Generali di Assicurazioni – Sezione 1 – Danni alle cose
2) stimando l’importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie
per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è
destinata;
3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dal residui delle parti eventualmente sostituite.
Per il calcolo dell’indennizzo si detrae dall’importo stimato in a)2) quello stimato in a)3).
b) Nel caso di danno non riparabile:
1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di
valutazione di cui all’art. 3;
2) stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e
del suo deperimento per uso o altra causa;
3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.
Per il calcolo dell’indennizzo si detrae dall’importo stimato in b)2) quello stimato in b)3).
Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a)2) sono uguali o
superiori al valore della cosa danneggiata, calcolata come in b)2).
Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del
sinistro, l’Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le
somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verifichino
aumenti dei prezzi dl listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa
stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l’eccedenza
del predetto 20%.
Dall’indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza.
Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari
per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali
revisioni o modifiche delle cose colpite dal sinistro.
Art. 10 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 CC- per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà
tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.
Art. 11 — Pagamento dell’indennizzo,
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell’Agenzia alla
quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del
verbale di perizia, semprechè sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata
fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso
l’anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte dell’Assicurato e/o del
Conduttore della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 2 d) e 5 delle Condizioni
Generali di Assicurazione.
Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nel modi stabiliti dalla legge o un atto di
cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento
alla Società, a carico di queste non decorrono interessi.
La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa
Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell’Assicurato, con l’annotazione dei vincoli dai
quali sono gravati
Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
Condizioni Generali di Assicurazione “Leasing Strumentale” pagina 4 di 12 aggiornato al 1° dicembre 2010
Condizioni Generali di Assicurazioni – Sezione 2 – Responsabilità civile del locatore
Sezione 2 - Responsabilità civile del locatore
Art. 12 - Oggetto dell’assicurazione.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle cose
assicurate, ai sensi di Legge, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per
danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un tatto accidentale verificatisi in relazione alla
proprietà delle cose assicurate in polizza.
L’Assicurazione si estende al danni conseguenti ai vizi di costruzione.
Art. 13 - Delimitazioni dell’assicurazione.
Non sono considerati terzi:
a) Il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell’Assicurato e le
persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l’Assicurato o siano in
rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
L’Assicurazione non comprende:
a) i danni cui debba rispondere il Conduttore,in dipendenza dell’uso delle cose assicurate;
b) danni alle altre cose date in locazione all’Assicurato;
c) i danni da furto;
d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l’assicurazione;
e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall’Assicurato e/o Costruttore non derivanti
direttamente dalle leggi in vigore;
f) i danni da inquinamento in genere;
g) i danni dovuti a responsabilità facenti capo all’Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore
delle cose assicurate
h) i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per
l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano
verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni
provocato dall’accelerazione artificiali e di particelle atomiche;
i) danni derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o
indirettamente prodotti, se pure in parte, dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi
forma l’asbesto.
Art. 14 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve;
a) darne avviso proceduto da telegramma o telex per i sinistri mortali o di notevole gravità, all’Agenzia
alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a
conoscenza, con la narrazione del tatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e
di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;
b) far seguire nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro,
adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, se la Società lo richiede, a un componimento
amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli altri
obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o le abbia
favorito le pretese, decade dei diritti del contratto.
Art. 15 - Gestione delle controversie - Spese legali.
La Società assume, fino a quando ne ha l’interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale
che stragiudiziale, sia civile che penale, a norma dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o
tecnici e avvalendosi dl tutti i diritti spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato
entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società
a Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.
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Le spese del processo penale sono sopportate della Società fintanto che non vengano a cessare gli
interessi di quest’ultima durante lo svolgimento dl tale processo, nel quel caso le anzidette spese
rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI
Art. 16 - Dichiarazioni relative alle circostanze dei rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché
la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 17 - Disciplina del contratto.
Il contratto è disciplinato dalla relativa polizza convenzione ed ha durata pari alla durata del leasing, in
vigenza della convenzione stessa.
Art. 18 - Durata, effetto a scadenza della copertura.
Ogni copertura assicurativa deve avere un durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo
contratto di locazione, salvo specifico accordo tra le Parti.
Le singole coperture assicurative non sono tacitamente rinnovabili.
Le cose appartenenti alle categorie assicurabili sono comunque coperte dalla Società purché non siano
trascorsi più di tre mesi dal giorno in cui la cosa ha iniziato ad essere in rischio per l’Assicurato e purché
i relativi contratti di locazione siano stati sottoscritti. L’Assicurato s’impegna altresì a concedere alla
Società il libero accesso in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e
altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose: la Società
può anche inviare tecnici a visitare le cose presso l’Assicurato e, in suo nome, presso il Conduttore. Nel
caso di eventuali variazioni dei contratti di locazione, l’Assicurato, entro un mese dal giorno in cui ne è
venuta a conoscenza, informa la Società di quanto è venuto a mutare delle notizie elencate al
precedente art. 17.
L’Assicurato può recedere da ciascuna singola copertura prima della sua scadenza in caso di anticipata
risoluzione del rapporto con il Conduttore o nell’eventualità di inadempienza da parte di quest’ultimo,
senza peraltro corrispondere alla Società indennizzi di sorta, restando convenuto che l’Assicurato
sopporta l’onere del premio annuo solo pro-rata e per il periodo di effettiva copertura, peraltro con
minimo di 3/10.
Qualora fossero contenute in detto elenco cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente
convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, la Società non risponde per eventuali
danni, fermo il diritto per l’Assicurato al rimborso del relativo premio pagato al netto dell’imposta.
Art. 19 - Premio
Il premio è indicato nel modulo di adesione.
Art. 20 - Limitazione dell’indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da altri per suo Conto
sulle stesse cose assicurate e per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di
danno eccedente l’ammontare che risulta da tali altre assicurazioni.
Art. 21 – Esclusioni
La Società non é obbligata per i danni:
a) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da
parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione,
ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di
guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere,
sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche
locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con
organizzazioni la cui attività sia diretti a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad
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influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti dl terrorismo o di sabotaggio,
salvo che il Conduttore o l’Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive, salvo che
l’Assicurato o il Conduttore provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
c) indiretti da qualsiasi causa originati.
Art. 22 - Modifiche dell’assicurazione.
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 23 - Aggravamento del rischio.
L’Assicurazione deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898
C.C.
Art. 24 - Inversione dell’onere della prova.
In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche
delimitazione, generale o particolare, dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra
nella garanzia è a carico dell’Assicurato, il quale intende far valere un diritto all’indennizzo.
Art. 25 - Pagamento dell’indennità - Franchigia .
Valutato il danno, concordato l’indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, la
Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla
causa del sinistro, il pagamento verrà eseguito solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno
dei casi previsti dall’art. 2 d). Il pagamento dell’indennizzo o risarcimento liquidato a termini dl polizza è
effettuato previa detrazione dell’importo indicato quale franchigia nella corrispondente Sezione di
polizza.
Art. 26 - Recesso in caso di sinistro
Avvenuto un sinistro ed anche prima di liquidare l’indennizzo, qualunque sia l’importanza del danno e
fino al 60° giorno da quello in cui l’indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, la
Società può recedere o dalla singola applicazione colpita da sinistro o dalla stessa polizza
convenzione e quindi da tutte le applicazioni in essere al momento della disdetta stessa, con preavviso
di 120 giorni da comunicarsi all’Assicurato con lettera raccomandata. Trascorsi 120 giorni da quello in
cui il recesso ha avuto effetto, la Società metterà a disposizione dell’Assicurato l’eventuale rateo del
premio netto pagato e non goduto.
Fermo l’obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo il disposto dell’art. 19 delle Condizioni
Generali di Assicurazione.
Art. 27 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza.
Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall’Assicurato e
dalla Società; spetta in particolare all’Assicurato compiere tutti gli atti necessari all’accertamento e alla
liquidazione del danno. L’accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche
per il Conduttore, restando esclusa ogni sua facoltà d’impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col
consenso dell’Assicurato.
Art. 28 - Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 29 - Conservazione delle cose assicurate.
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e
funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, seconde le norme della buona manutenzione;
esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a
sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.
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Condizioni Generali di Assicurazioni – Sezione 2 – Responsabilità civile del locatore
Art. 30 - Foro competente.
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del
convenuto oppure quello dei luogo ove ha sede l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Art. 31 - Rinvio allo norme di legge.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
CONDIZIONI PARTICOLARI
I - A deroga di quanto indicato dall’art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la somma
assicurata, per ciascuna cosa o gruppo di cose assicurate, deve essere uguale:
a) nel caso di locazione di enti nuovi: al relativo valore di rimpiazzo a nuovo, ossia il prezzo di listino al
netto di sconti e premi di favore, e comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana,
montaggio, (I.V.A. esclusa) alla data di stipula del contratto di locazione:
b) nel caso di locazione di enti usati o revisionati al relativo valore commerciale che si assume pari al
valore di fattura di acquisto da parto dell’Assicurato alla data di stipula del contratto di locazione.
II - A deroga di guanto indicato dall’art. 9 delle Condizioni Generali di assicurazione la liquidazione dei
danni è seguita nel seguente modo:
A) nel caso di danni suscettibili di riparazione, oppure di perdita parziale:
1) stimando importo totale delle spese di riparazione (I.V.A. esclusa) valutate secondo i costi al
momento del sinistro, necessario per rimettere la cosa danneggiata in condizioni di poter
compiere normalmente il lavoro cui è destinata:
2) stimando il valore ricavabile al momento del sinistro dai residui delle parti eventualmente
sostituite.
Per il calcolo dell’indennizzo si prendo l’importo stimato come in A)1) e lo si defalca dall’importo stimato
come In A)2)
B) nel caso di danni non suscettibili di riparazione oppure di perdita totale:
1) stimando:
a) nel caso di locazione di enti nuovi: il valore di rimpiazzo a nuovo della cosa danneggiata al
momento del sinistro;
b) nel caso di locazione di enti usati o revisionati: il valore commerciale della cosa danneggiata al
momento del sinistro:
2) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residuati della cosa danneggiata per il
calcolo dell’indennizzo si prende l’importo stimato come in B) 1) e lo si defalca dell’importo stimato come
in B 2).
Una cosa danneggiata si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione (stima
A 1)) eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo o il valore commerciale che la cosa aveva al
momento del danno (stima B 1)). Se la somma assicurata per ciascuna cosa, risulta al momento dei
sinistro, inferiore all’importo conforme a guanto previsto alla Condizione Particolare III che precede,
l’Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme
assicurate per le altre cose, tuttavia, non applicherà tale disposizione qualora si verifichino aumenti dei
prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa;
qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l’eccedenza del
predetto 20%. Dall’indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in
polizza.
Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese
supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o
aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite da sinistro.
L’eventuale differenza tra l’indennizzo determinato sulla base del valore di rimpiazzo e quanto
risulterebbe se l’assicurazione fosse stata stipulata sulla base del valore allo stato d’uso, è dovuta e
verrà corrisposta solo se e quando saranno state ultimate le riparazioni o il rimpiazzo dei beni
danneggiati sempre che ciò avvenga entro 18 (diciotto) mesi dalla data del sinistro.
Nel caso in cui, non presentandosi la riparazione del bene economicamente conveniente, la Società di
Leasing sospenda, in ottemperanza a quanto stabilito nel contratto di locazione, l’esazione dei canoni, la
Società corrisponderà gli interessi che il Conduttore sarebbe tenuto a pagare a norma di detto contratto
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di locazione sull’importo dei pagamenti a scadere attualizzati alla data del sinistro, calcolati detti interessi
dalla stessa data al giorno del pagamento dell’indennizzo.
L’importo degli interessi rimborsabili dalla Società, non potrà comunque superare il 10% del
valore originariamente finanziato sul bene medesimo.
Se nel frattempo fossero stati corrisposti degli acconti sull’indennizzo, dai suddetti interessi saranno
detratti quelli che risulterebbero addebitabili, in base allo stesso tasso, su detti acconti.
III - Relativamente alla sezione I - Danni a cose - l’impegno di copertura per uno o più beni in un
medesimo stabilimento, è stabilito in complessivi € 1.550.000,00.
Pertanto se il valore totale dichiarato per tali beni superasse il suddetto Importo l’eccedenza sarà
considerata nulla a tutti gli effetti a meno che le condizioni per la copertura di tale eccedenza non siano
state preventivamente concordate.
Per stabilimento si intende il fabbricato o l’area in cui operano o sono installati uno o più beni assicurati.
Relativamente alla Sezione Il - Responsabilità Civile Terzi l’impegno di copertura vale fino alla
concorrenza massima complessiva per capitale, interessi e spese di € 1.000.000,00 per sinistro.
IV - Le disposizioni di cui all’art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione s’intendono integralmente
sostituite dall’art. 1910 dei Codice Civile.
V - A parziale deroga di quanto indicato all’art. 5 e all’art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione,
il sinistro deve essere comunque denunciato, non oltre 90 giorni dal suo accadimento.
VI - Resta espressamente convenuto che, relativamente agli impianti ed attrezzature elettroniche,
l’Assicurato proprietario del bene locato s’impegna a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore
alla scadenza della garanzia di fornitura un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il
fabbricante o il fornitore dei bene locato o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono
quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi che
rientrino nell’ambito dei citato contratto di assistenza tecnica/manutenzione.
Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale. Resta
comunque stabilito che la Società non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle
cose assicurate, i danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono
indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e/o di
stabilizzazione (stabilizzazione che deve essere obbligatoriamente prevista dal costruttore) conformi alle
norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato
congiuntamente all’impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura dì protezione e/o
stabilizzazione.
VII - Relativamente ai macchinari e attrezzature di cantiere a parziale modifica delle Condizioni
Generali di Assicurazione:
a) la Società non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici;
b) i danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto sono risarcibili a condizione che le
cose assicurate si trovino nei luogo di impiego;
c) per le gru a torre la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel
luogo di impiego solo in occasione dì trasporto o trasferimento.
VIII - La Società non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:
a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano
conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
b) al conduttori elettrici esterni alle cose assicurata;
c) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una
determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri
trasportatori, tappeti per tessiture e industria cartaria, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e
simili, batterie di accumulazione elettriche salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni
risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.
IX - La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla
concorrenza massima per sinistro e per l’intero periodo di assicurazione, dell’1% della somma
assicurata, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione a un sinistro
indennizzabile ai termini della SEZIONE 1 - DANNI ALLE COSE.
Condizioni Generali di Assicurazione “Leasing Strumentale” pagina 9 di 12 aggiornato al 1° dicembre 2010
Condizioni Generali di Assicurazioni – Sezione 2 – Responsabilità civile del locatore
X - A parziale eroga dell’art. 21 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società
risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse,
tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le
altre esclusioni dell’art. 21 comma a) sopra menzionato.
Il limite massimo dl indennizzo per singola locazione sarà pari al 50% del valore allo stato d’uso
delle cose assicurate al momento del sinistro.
XI - Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile.
Qualora l’apparecchiatura per sua natura possa essere usata in luoghi diversi, è valida la seguente
Condizione Speciale:
ferme le delimitazioni di polizza la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati
durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto-compreso il trasporto a mano, entro il territorio
dello Stato Italiano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e
purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.
Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli, la garanzia è. estesa ai
danni causati da furto durante lo ore notturne dallo 22.00 alle 06.00, purché i cristalli dell’autoveicolo
siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in una rimessa pubblica custodita,
oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida.
Per la presente estensione di garanzia la Società non indennizzerà somma superiore ad €
150.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
XII - A parziale deroga dell’art. 2 h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società è obbligata
anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per
tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Il limite
massima per indennizzo per singola locazione sarà pari al 60% della relativa somma assicurata
ed il limite massimo per sinistro, anche se relativo a più locazioni, viene fissato in € 1.550.000,00,
tale limite è operante per tutte le polizze leasing strumentale con contraenza Sarda Leasing.
Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni
singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal
verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.
XIII - Relativamente alla garanzia alluvione e inondazione, il limite massimo di indennizzo per
singola locazione sarà pari al 60% della relativa somma assicurata ed il limite massimo per sinistro,
anche se relativo a più locazioni, viene fissato in € 5.000.000,00, tale limite è operante per tutte le
polizze leasing strumentale con contraenza Sarda Leasing.
XIV - A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non risponde dei
danni da eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo o colpa grave del Conduttore e
delle persone quali debba rispondere a norma di legge.
XV - L’assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto
pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite dalla
Società a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro e che
l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 52.000,00.
L’anzidetto diritto dell’Assicurato comunque viene in essere dopo novanta giorni dalla data di denuncia
del sinistro sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di richiesta dell’anticipo. Suddetto
acconto non potrà comunque superare l’importo di € 300.000,00.
XVI – Franchigie e scoperti
Per ogni sinistro dall’indennizzo calcolato a norma delle condizioni che precedono, verranno
effettuate le seguenti detrazioni che rimangono a carico dell’assicurato stesso:
• per il caso di furto il 25% dell’indennizzo stesso con le seguenti franchigie:
- per i beni di valore singolo fino ad € 2.600,00 franchigia di € 200,00;
- per i beni di valore singolo compreso fra € 2.600,01 e € 13.000,00 franchigia di € 300,00;
- per i beni di valore singolo compreso fra € 13.000,01 e € 52.000,00 franchigia di € 1.000,00;
- per i beni di valore singolo superiore ad € 52.000,01 franchigia di € 2.000,00.
Condizioni Generali di Assicurazione “Leasing Strumentale” pagina 10 di 12 aggiornato al 1° dicembre 2010
Condizioni Generali di Assicurazioni – Sezione 2 – Responsabilità civile del locatore
• per il caso di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, atti
vandalici e dolosi il 20% dell’indennizzo stesso;
• per tutti gli altri casi il 15% dell’indennizzo stesso che viene elevato al 30% se le cose
assicurate si trovano nelle seguenti zone territoriali: Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria e Sicilia.
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Modulo di denuncia sinistro
Modulo di denuncia sinistro
Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via San Marco, 48
37138 – Verona
Fax 0458182397
Polizza Leasing Strumentale SARDALEASING
Contraente: Sardaleasing S.p.A.
N° Polizza
N° Contratto
DATI DELL’ASSICURATO
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
CF/PI
Residente in Via …………………………………………………………………..… civ. ……….
Cap……………..Comune……........................................……… Provincia……………………
Tel.
Reperibilità:
Sig. :
giorni
DESCRIZIONE DELL’EVENTO
Data e ora
Causa e descrizione dell’evento
dalle ore
alle ore
Garanzia Danni Materiali Garanzia RCT
Località di accadimento del sinistro
Terzi danneggiati (cognome, nome, cod fiscale, indirizzo):
Descrizione danni
Autorità intervenute
Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la Compagnia)
IBAN
Banca__________________________________________________________________
Intestatario______________________________________________________________
Firma del denunciante
Data
Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali sensibili
Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n° 196/2003 presente nel Fascicolo Informativo, acconsento:
- al trattamento dei dati sensibili che mi riguardano
- alla comunicazione a terzi dei dati sensibili che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.
Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la Società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro,
essendo tali dati necessari per la gestione e liquidazione dello stesso.
Luogo e data: ________________________________Firma:
_______________________________________________________
DOCUMENTI DA ALLEGARE (sempre):
•
Denuncia dettagliata di sinistro;
•
Modulo di adesione comprovante la sottoscrizione del contratto
Condizioni Generali di Assicurazione “Leasing Strumentale” pagina 12 di 12 aggiornato al 1° dicembre 2010
Arca Assicurazioni S.p.A
“LEASING STRUMENTALE”
3) Informativa sulla tutela dei dati personali
Informativa sulla tutela dei dati personali “Leasing Strumentale” pagina 1 di 3 aggiornato al 1° dicembre 2010
Informativa sulla tutela dei dati personali
Informativa sulla tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 - Codice in materia di protezione dei
dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:
1) Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati nell’ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il
trattamento:
a) è diretto all’espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione
e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e
riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge;
b) è diretto all’espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla
normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.:
antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
c) può anche essere diretto all’espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale
dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di
mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.
2) Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a)
del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati;
b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l’ausilio di mezzi elettronici, telematici o
comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione,
operanti anche all’estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori,
coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione;
periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, Società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la
liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre
Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da Società di servizi (informatici, di
archiviazione, di postalizzazione etc.).
3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio,
Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, etc.);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti
giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione o di promozione commerciale di
prodotti nei confronti dell’interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la
rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.
Il consenso che chiediamo all’interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti
alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di
carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
I dati sensibili sono quelli definiti dall’art. 4, comma 1, lett d) ed e) del Codice ( dati relativi allo stato di
salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).
4) Conseguenze dell’eventuale rifiuto al conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi
contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;
Informativa sulla tutela dei dati personali “Leasing Strumentale” pagina 2 di 3 aggiornato al 1° dicembre 2010
Informativa sulla tutela dei dati personali
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o
in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione
commerciale di prodotti nei confronti dell’interessato.
5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei
dati
I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, ad assicuratori,
coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali
le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, Società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la
liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per la
raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere
comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell’industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne,
ISVAP e Ministero dell’Industria, del commercio, dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei
confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi,
Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del
Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti
disposizioni di Legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di
postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
6) Diritti dell’interessato
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato il diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, l’interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Arca Assicurazioni S.p.A
via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045 8182111, Fax 045 8102034,
e-mail: [email protected]
7) Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A., nella persona dell’Amministratore Delegato.
L’elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Assicurazioni S.p.A. è
consultabile sul sito internet: www.arcassicura.com.
e presso la sede della Società in Verona, Via San Marco, 48.
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