con/senza riga di bilancio - Unione dei Comuni "Valle del Savio"
Transcript
con/senza riga di bilancio - Unione dei Comuni "Valle del Savio"
Det n. 91 /2016 Class. 23 UNIONE dei COMUNI “VALLE del SAVIO” DETERMINAZIONE n. 91/2016 SETTORE LOGISTICA E SERVIZI DI SUPPORTO SERVIZIO ACQUISTO BENI E SERVIZI Proponente: MARALDI MASSIMO OGGETTO: FORNITURA GASOLIO EXTRA RETE PER CISTERNE COMUNE DI VERGHERETO - IMPEGNO DI SPESA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ING. MASSIMO MARALDI PREMESSO che in data 24 gennaio 2014 i comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l’Unione dei Comuni Valle del Savio in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012; che ai sensi dell’art.5 comma 4 dello Statuto vigente, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell’Unione promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali; VISTA la Delibera di Consiglio n. 34 del 22/12/2014 ad oggetto: Approvazione della convenzione per il conferimento all’unione valle savio di funzioni fondamentali come individuate dall’articolo 14 comma 27 del d.l. 78/2010 da parte dei comuni di Montiano e Verghereto; RICHIAMATE: la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 7 del 24.02.2016, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati; la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 20 del 03/03/2016, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il P.E.G. 2016-2018; RICHIAMATO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; CONSIDERATO che la scorta di gasolio da autotrazione, utilizzato dagli automezzi del Comune di Verghereto sta per esaurirsi e che si rende necessario provvedere quanto prima all’approvvigionamento di tale carburante al fine di garantire i servizi relativi ai trasporti scolastici, alle manutenzioni stradali, incluso eventuale sgombero neve e spargimento di sale; VISTO l’art. 1, comma 7, del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito in L. 07.08.2012, n. 135, ove si prevede che: le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1 della L. 31.12.2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extrarete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della L. 27.12.2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati; PRESO ATTO che sul portale www.acquistiinretepa.it è attiva dal 07.04.2014 la Det n. 91 /2016 Class. 23 convenzione Consip “Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8”sottoscritta tra Consip S.p.A. e la ditta ENI S.p.A., relativa alla fornitura di carburante per autotrazione; DATO ATTO che la predetta convenzione consente alle Pubbliche Amministrazioni di approvvigionarsi di carburante per il funzionamento dei mezzi di servizio con un risparmio che oscilla, secondo i lotti, tra il 2,9 e il 4,5% del prezzo mediamente praticato alle P.A; RITENUTO quindi necessario procedere all'affidamento della fornitura avvalendosi della convenzione sopra citata per un quantitativo di litri 4.000; VISTO lo statuto dell’Ente; VISTO il T.U. degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000; DATO ATTO, che il responsabile unico del procedimento è il Dirigente del Settore Logistica e Servizi di supporto, Ing. Massimo Maraldi, e che il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale; DATO ATTO, infine, che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, in base all’attuale normativa il programma dei pagamenti delle spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto, per quanto di conoscenza, risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; ACQUISITO ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria; DETERMINA 1) di aderire, per le motivazione esposte in premessa, alla Convenzione Consip S.p.A. per la fornitura di carburante per autotrazione, stipulata con il fornitore del Lotto 3 CIG 5239047659, la ditta Eni S.p.A. (Divisione Refining & Marketing) con sede legale in PIAZZALE ENRICO MATTEI 1 - 00144 ROMA (RM) - P.IVA 00905811006; 2) di affidare, per effetto dell’adesione di cui al punto 1, alla Ditta ENI spa la fornitura di carburante quantificata in 4.000 litri di gasolio necessari per un importo complessivo di € 4.900,00 (iva 22% inclusa); 3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del Decreto Legislativo 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria a favore di Eni S.p.A., la somma di euro 4.800,00 IVA compresa imputando la spesa, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, come segue: ESERCIZIO CAP/ART IMPORTO 2016 56030V/01 3.000,00 2016 40030V/01 1.900,00 4) di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Dirigente del Settore Logistica e servizi di supporto Ing. Massimo Maraldi e che per l’affidamento di cui al punto 2 è stato acquisito il seguente CIG derivato: ZDB18D4061 6) di disporre che il pagamento del compenso pattuito avvenga nel rispetto, pena la nullità del presente atto, di quanto disciplinato nella Legge 13 agosto 2010 n. 136, dietro presentazione di regolare fattura, a servizio svolto e previa verifica della regolarità della stessa; 7) di dare atto che non trova applicazione l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in materia di Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze in quanto la fornitura di cui trattasi verrà svolta al di fuori della struttura dell’Ente.