Diritto d`autore

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Diritto d`autore
Azione #25
Piano Nazionale Scuola Digitale
(DM 762/2014)
Scuola Primaria
percorso di livello avanzato
sull’utilizzo delle nuove tecnologie
Copyright e Diritto d’autore
Prof.ssa Grazia Casella
Copyright e Diritto d’autore
Il Copyright è essenzialmente
il divieto di riproduzione,
mentre il diritto d’autore è
definito come un diritto della
persona e riguarda il creatore
piuttosto che la cosa creata.
Il diritto d’autore è al tempo
stesso un diritto economico e
un diritto morale, mentre il
copyright può avere un
carattere puramente
economico.
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Il risultato della creazione intellettuale
di un autore è protetta dal diritto d’autore
Esempi:

le opere letterarie, musicali, scientifiche, didattiche;

le opere e le composizioni musicali

le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno

i disegni e le opere dell’architettura;

le opere dell’arte cinematografica;

le opere fotografiche

i programmi per elaboratore

le banche di dati

le opere del disegno industriale

ecc.
Ai sensi dell’art. 5 della legge non sono protetti dal diritto d’autore i testi degli atti ufficiali dello
stato e delle amministrazioni pubbliche sia italiane che straniere.
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Scaduti i termini per lo
sfruttamento economico
dell’opera essa si intende di
pubblico dominio, e può
quindi essere utilizzata
liberamente da chiunque,
per qualsiasi scopo senza
corrispondere compensi per
il diritto d’autore o chiedere
autorizzazioni.
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Immagini prese da Internet
La foto artistiche sono protetta per 70 anni.
Le foto o immagini di:
 persone e elementi legati alla vita naturale e/o sociale;
 opere d’arte
 fotogrammi delle pellicole cinematografiche
sono protette fino a 20 anni dalla produzione della foto a condizione che riportino le
seguenti indicazioni:
 il nome del fotografo;
 la data dell’anno di produzione della fotografia;
 il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata (nel caso in cui si tratta di opera
d’arte).
Se non sono riportate tali indicazioni la loro riproduzione non è considerata abusiva e
non sono dovuti i compensi relativi.
In generale, se si vuole usare una foto presa da internet si dovrebbero guardare le
disposizioni di “copyright” o i “disclaimer” del sito.
Nei casi dubbi si può richiedere una autorizzazione al gestore del sito, anche con una
semplice e-mail. In ogni caso sarebbe opportuno citare la fonte.
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I tre siti che permettono di scaricare
le immagini gratis
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
Pixabay

MorgueFile

Photo Pin
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Utilizzo della musica
Come tutte le opere d’ingegno, anche la “musica”
è protetta da leggi che tutelano il diritto d’autore.
La legge che regola il diritto d’autore è la Legge n.
633 del 1941.
È possibile usare liberamente come sottofondo le
cosiddette musiche di pubblico dominio.
Una registrazione è di pubblico dominio se sono
trascorsi almeno 50 anni dalla data di incisione.
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La funzione della SIAE consiste nella gestione dei diritti
d’autore. La SIAE concede, quindi, le autorizzazioni per
l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi
per diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne
derivano.

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Il software e il diritto d’autore
Il software è protetto da copyright, cioè il
marchio di protezione dei diritti d’autore. Non
si può copiare, distribuire o vendere un
software senza infrangere la legge, a meno di
essere autorizzati da chi possiede i diritti
d’autore.
Pirateria
Con il termine pirateria si identica la
riproduzione, vendita e utilizzo di copie non
autorizzate dei programmi
Quando si acquista un software si riceve la
relativa licenza: questa è un contratto legale,
che specifica quale uso si può fare del
programma. La licenza stabilisce che l’utente
non possiede una copia del programma, ma ha
soltanto acquistato il permesso di utilizzarla.
Sono punibili con pene pecuniarie (fino a
quindicimila euro) e di reclusione (fino a tre
anni di carcere) la riproduzione, la detenzione,
la distribuzione, la vendita non autorizzata di
software.
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Il software può essere classificato in:
 software con licenza d’uso: è coperto da copyright e distribuito dietro
pagamento;
 shareware: è un software coperto da copyright; è distribuito gratuitamente
per un periodo di prova, al termine del quale è richiesto il pagamento di una
cifra modesta;
 freeware: è un software protetto da copyright, ma fornito gratuitamente;
questo tipo di software può essere copiato e distribuito, ma non può essere
rivenduto;
 pubblico dominio: è un software fornito senza copyright e quindi l’utente
può copiarlo e distribuirlo senza limitazioni, se non quella di citarne la fonte;
 demoware: è un software normalmente privo di alcune funzionalità e
distribuito in prova;
 open source: il codice sorgente (le istruzioni) del programma può essere
liberamente distribuito e anche modificato, in base a uno schema di licenze che
garantisce il mantenimento del copyright iniziale per gli autori; qualsiasi utente
può in questo modo contribuire a svilupparlo ulteriormente.
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Bibliografia e Sitografia

http://www.ipsiameroni.it/files/Materiali_didattici/trattamento_
testi/privacy_e_diritto_autore.pdf

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/it/

Beltramo, Iacobelli, Rekalidis, e Grigio, CompuWare, Milano,
Scuola & Azienda, Mondadori Education, 2015

http://www.fupress.com/contenuti/faq-diritto-autore/20
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