repubblica italiana bollettinoufficiale della regione calabria
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Poste Italiane - Spedizione in a.p. Tab. “D” Aut. DCO/DC - CZ/038/2003 valida dal 4 febbraio 2003 Supplemento straordinario n. 1 al n. 5 del 16 marzo 2004 Parti I e II - Anno XXXV REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA Catanzaro, giovedì 18 marzo 2004 DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE ● CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 ● (0961) 856628-29 Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria sono suddivise in tre parti che vengono cosı̀ pubblicate: Il 1o e il 16 di ogni mese: PARTE PRIMA ● ATTI DELLA REGIONE SEZIONE I ◆ ◆ ◆ Leggi Regolamenti Statuti SEZIONE II ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale Deliberazioni del Consiglio regionale Deliberazioni della Giunta regionale Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Comunicati di altre autorità o uffici regionali PARTE SECONDA ● ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI SEZIONE I ◆ Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione SEZIONE II ◆ ◆ Atti di organi statali che interessano la Regione Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione Ordinariamente il venerdì di ogni settimana PARTE TERZA ● ATTI DI TERZI ◆ ◆ Annunzi legali Avvisi di concorso 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 6681 PARTE PRIMA SEZIONE II DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA SOMMARIO DECRETO n. 1507 del 19 febbraio 2004 Ditta: Casarossa S.p.A. – Comune di Crotone – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6694 PARTE PRIMA SEZIONE II DECRETO n. 1509 del 19 febbraio 2004 DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA Ditta: Coop. Sociale Itaca a.r.l. – Comune di Crotone – Concessione demaniale marittima pag. 6696 DECRETO n. 1511 del 19 febbraio 2004 Dipartimento URBANISTICA DECRETO n. 1501 del 19 febbraio 2004 Ditta: Natale Esterina – Comune di Crotone – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6686 Ditta: Touring Sport club S.n.c. – Comune di Crotone – Concessione demaniale marittima pag. 6699 DECRETO n. 1512 del 19 febbraio 2004 Ditta: SUN SEA s.r.l. – Comune di Crotone – Concessione demaniale marittima pag. 6701 DECRETO n. 1503 del 19 febbraio 2004 DECRETO n. 1513 del 19 febbraio 2004 Ditta: Lido La Ronde S.a.s. – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6688 Ditta: Mendicino Sergio – Comune di Crotone – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6702 DECRETO n. 1504 del 19 febbraio 2004 DECRETO n. 1514 del 19 febbraio 2004 Ditta: Basile Giuseppina – Comune di Crotone – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6690 Ditta: Condominio Praialonga – Comune di Isola Capo Rizzuto – Concessione demaniale marittima pag. 6704 DECRETO n. 1506 del 19 febbraio 2004 DECRETO n. 1517 del 19 febbraio 2004 Ditta: Istituto S. Anna – Comune di Crotone – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6692 Ditta: Crugliano Elio – Comune di Isola Capo Rizzuto – Concessione demaniale marittima pag. 6706 6682 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 DECRETO n. 1519 del 19 febbraio 2004 DECRETO n. 1551 del 20 febbraio 2004 Ditta: Pompeo Agostino – Comune di Isola Capo Rizzuto – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6708 Ditta: Viola Valeria – Comune di Amantea – Concessione demaniale marittima pag. 6728 DECRETO n. 1521 del 19 febbraio 2004 DECRETO n. 1552 del 20 febbraio 2004 Ditta: Mazzone Vincenzo – Comune di Cirò Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6711 Ditta: Franzese Oscar – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 6730 DECRETO n. 1522 del 19 febbraio 2004 DECRETO n. 1553 del 20 febbraio 2004 Ditta: Potenza Caterina – Comune di Cirò Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6713 DECRETO n. 1524 del 19 febbraio 2004 Ditta: Potenza Caterina – Comune di Cirò Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6715 DECRETO n. 1526 del 19 febbraio 2004 Ditta: Aloisio Nicodemo – Comune di Crucoli – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6717 DECRETO n. 1527 del 19 febbraio 2004 Ditta: Sicilia Francesco – Comune di Crucoli – Concessione demaniale marittima pag. 6719 Ditta: Euroionio srl – Comune di Rocca Imperiale – Concessione demaniale marittima pag. 6731 DECRETO n. 1554 del 20 febbraio 2004 Ditta: Arcuri Nicola – Comune di Montegiordano – Concessione demaniale marittima pag. 6733 DECRETO n. 1555 del 20 febbraio 2004 Ditta: Elia Luigi – Comune di Villapiana – Concessione demaniale marittima pag. 6735 DECRETO n. 1556 del 20 febbraio 2004 Ditta: Vetromile Elia – Comune di Villapiana – Concessione demaniale marittima pag. 6738 DECRETO n. 1529 del 19 febbraio 2004 DECRETO n. 1557 del 20 febbraio 2004 Ditta: Macrı̀ Maria – Comune di Crucoli – Concessione demaniale marittima pag. 6721 Ditta: Gypsy sas – Comune di Rossano – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 6740 DECRETO n. 1530 del 19 febbraio 2004 DECRETO n. 1558 del 20 febbraio 2004 Ditta: Hotel Park Jonio snc – Comune di Cutro – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6724 Ditta: Ramundo Battista – Comune di Villapiana – Concessione demaniale marittima pag. 6741 DECRETO n. 1531 del 19 febbraio 2004 DECRETO n. 1559 del 20 febbraio 2004 Ditta: Arturi Francesco – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6726 Ditta: Genovese Giuseppe – Comune di Cassano allo Ionio – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6743 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 6683 DECRETO n. 1560 del 20 febbraio 2004 DECRETO n. 1569 del 20 febbraio 2004 Ditta: Splash Down sas – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima pag. 6745 Ditta: Euroionio srl – Comune di Rocca Imperiale – Concessione demaniale marittima pag. 6763 DECRETO n. 1561 del 20 febbraio 2004 DECRETO n. 1570 del 20 febbraio 2004 Ditta: Corallo sas – Comune di Villapiana – Concessione demaniale marittima pag. 6747 Ditta: Colonia San Benedetto – Comune di Cetraro – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6766 DECRETO n. 1562 del 20 febbraio 2004 DECRETO n. 1571 del 20 febbraio 2004 Ditta: Sorrentino Francesco – Comune di Corigliano Calabro – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6749 Ditta: Lido Sabbia D’Oro s.a.s. – Comune di Belvedere M.mo – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6768 DECRETO n. 1563 del 20 febbraio 2004 Ditta: Gallo Vincenzo Salvatore – Comune di Corigliano Calabro – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 6751 DECRETO n. 1564 del 20 febbraio 2004 DECRETO n. 1572 del 20 febbraio 2004 Ditta: Lido Sabbia D’Oro s.a.s. – Comune di Belvedere M.mo – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6770 DECRETO n. 1573 del 20 febbraio 2004 Ditta: Splash Down sas – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima pag. 6753 Ditta: Capogrosso Emilia – Comune di S. Maria del Cedro – Subingresso concessione demaniale marittima pag. 6772 DECRETO n. 1565 del 20 febbraio 2004 DECRETO n. 1574 del 20 febbraio 2004 Ditta: Scorza Maurizio – Comune di Rossano – Concessione demaniale marittima pag. 6755 Ditta: Soc. Hotel Turium & C. – Comune di Santa Maria del Cedro – Concessione demaniale marittima pag. 6773 DECRETO n. 1566 del 20 febbraio 2004 DECRETO n. 1575 del 20 febbraio 2004 Ditta: Turato Guido – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima pag. 6757 DECRETO n. 1567 del 20 febbraio 2004 Ditta: Campisano Giovanni – Comune di Villapiana – Concessione demaniale marittima pag. 6759 Ditta: Soc. Coop. Rosy Beach a r.l. – Comune di Grisolia – Concessione demaniale marittima pag. 6775 DECRETO n. 1579 del 20 febbraio 2004 Ditta: Tiano Francesco – Comune di Crotone – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6777 DECRETO n. 1568 del 20 febbraio 2004 DECRETO n. 1580 del 20 febbraio 2004 Ditta: Maritato Davide – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima pag. 6761 Ditta: Montalcino Marco – Comune di Crotone – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6779 6684 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 DECRETO n. 1581 del 20 febbraio 2004 DECRETO n. 1597 del 20 febbraio 2004 Ditta: Campagna Carmelina – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6781 Ditta: Ciccopiedi Giampiero – Comune di Crucoli – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6800 DECRETO n. 1582 del 20 febbraio 2004 DECRETO n. 1599 del 20 febbraio 2004 Ditta: Stanizzi Fabio – Comune di Cropani – Concessione demaniale marittima pag. 6784 Ditta: Grasso Anna Palmina – Comune di Crucoli – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6802 DECRETO n. 1583 del 20 febbraio 2004 DECRETO n. 1601 del 20 febbraio 2004 Ditta: Quaranta Mario – Comune di Cropani – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6785 Ditta: Russano Franco – Comune di Melissa – Concessione demaniale marittima pag. 6804 DECRETO n. 1584 del 20 febbraio 2004 DECRETO n. 1602 del 20 febbraio 2004 Ditta: Tangari Filomena – Comune di Cirò Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6787 Ditta: Salerno Salvatore – Comune di Cutro – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6806 DECRETO n. 1585 del 20 febbraio 2004 DECRETO n. 1603 del 20 febbraio 2004 Ditta: Tangari Filomena – Comune di Cirò Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6789 Ditta: Alberghi del Mediterraneo srl – Comune di Cutro – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6808 DECRETO n. 1587 del 20 febbraio 2004 DECRETO n. 1604 del 20 febbraio 2004 Ditta: Arnoni Davide Mario – Comune di Cirò Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6791 Ditta: Rania Annamaria – Comune di Simeri Crichi – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6810 DECRETO n. 1592 del 20 febbraio 2004 DECRETO n. 1605 del 20 febbraio 2004 Ditta: Gentile Vincenzo – Comune di Cirò Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6793 Ditta: Laporta Francesco – Comune di Botricello – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6813 DECRETO n. 1594 del 20 febbraio 2004 DECRETO n. 1606 del 20 febbraio 2004 Ditta: Brunetti Francesco – Comune di Cirò Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6795 Ditta: Palmitelli Giovanni – Comune di Sellia Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6815 DECRETO n. 1596 del 20 febbraio 2004 DECRETO n. 1607 del 20 febbraio 2004 Ditta: Bellugi Eleonora – Comune di Crucoli – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 6797 Ditta: Greco Raffaele – Comune di Catanzaro – Concessione demaniale marittima pag. 6817 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Dipartimento CULTURA − ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 6685 DECRETO n. 1631 del 20 febbraio 2004 Liquidazione bimestrale Segreteria Tecnica Consulta Ricerca Scientifica e Tecnologica: Dr.ssa Elisabetta Squillacioti pag. 6862 DECRETO n. 797 del 30 gennaio 2004 P.O.R. Calabria 2000/2006. Bando Misura 3.7 e Misura 3.8 azioni «d» − Piano per l’Informazione e la Comunicazione pag. 6820 DECRETO n. 1656 del 24 febbraio 2004 DECRETO n. 1346 del 17 febbraio 2004 Liquidazione compenso espletamento incarico alla Dott.ssa Giulia Benincasa per supporto tecnico Consulta Regionale Ricerca Scientifica e Tecnologica (Convenzione rep. n. 1207 del 15/12/2003), per il bimestre 15 dicembre 2003 − 15 febbraio 2004 pag. 6863 Sistema Istruzione Formazione Tecnica Superiore designazione rappresentante della Regione Calabria nel Gruppo tecnico di lavoro − Accordo del programma MIUR/MPLS pag. 6856 DECRETO n. 1658 del 24 febbraio 2004 DECRETO n. 1347 del 17 febbraio 2004 L.R. 17/85 art. 3 − Nomina Commissione Giudicatrice Bando di Concorso − Borse di Studio pag. 6856 DECRETO n. 1349 del 17 febbraio 2004 L.R. 16/85 − D.G.R. n. 553/03 − Piano 2003 − Attività 2003 − Interventi diretti − Assegnazione della somma di Euro 47.500,00 pag. 6857 Liquidazione compenso espletamento incarico all’Ing. Saverino De Leo per supporto tecnico Consulta Regionale Ricerca Scientifica e Tecnologica (Convenzione rep. n. 1206 del 15/12/2003), per il bimestre 15 dicembre 2003 − 15 febbraio 2004 pag. 6864 DECRETO n. 1660 del 24 febbraio 2004 P.O.R. Calabria 2000/2006 − Misura 3.7 azione a. Piano formativo 2002-2003 per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore − Approvazione graduatoria definitiva e schema convenzioni pag. 6865 DECRETO n. 1578 del 20 febbraio 2004 L.R. 27/85 art. 9 Interventi diretti della Regione per la realizzazione di progetti di sperimentazione presentati da Enti, Associazioni Culturali e Istituzioni Scolastiche Es. Fin. 2003 Capitolo 3313101 pag. 6858 DECRETO n. 1629 del 20 febbraio 2004 Liquidazione bimestrale Segreteria Tecnica Consulta Ricerca Scientifica e Tecnologica: Ing. Giuseppe Delfino pag. 6862 DECRETO n. 1662 del 24 febbraio 2004 L.R. n. 16/85 − art. 6 − comma 3 − Richiesta pubblicazione sul B.U.R. Calabria del registro regionale delle Associazioni, Fondazioni, Istituti Culturali pag. 6874 6686 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 PARTE PRIMA SEZIONE II Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 19 febbraio 2004 DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA Dipartimento URBANISTICA Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo N. 256 del registro Concessioni – Anno 2003 N. 01/2003 del repertorio DECRETO n. 1501 del 19 febbraio 2004 Ditta: Natale Esterina – Comune di Crotone – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Natale Esterina (C.F. NTL SRN 41B41 I026S) ha presentato istanza in data 21/1/2003, per il rinnovo della concessione n. 280/2002 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.034,24, situata nel Comune di Crotone; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 256/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 256/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 280/ 2002 per l’utilizzo da parte della Ditta Natale Esterina dell’area demaniale marittima di mq. 2.034,24, situata nel Comune di Crotone, foglio di mappa n. 38 particella n. 14 (parte), da adibire a stabilimento balneare. REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Direzione Generale (ex Dipartimento n. 3) Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza pervenuta in data 21/1/2003 dalla sig.ra Natale Esterina, nata a San Mauro (KR) l’1/2/1941 e residente a Crotone, IV Trav. Verdogne n. 11 – C.F. NTL SRN41B41 I026S; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ......................................... ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n..................del................. VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ..........................................del ..........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. .........................del .........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ......................................... dall’Amministrazione provinciale di..................................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la licenza di subingresso n. 280/2002 rilasciata dalla Regione Calabria; VISTA la ricevuta di pagamento del 6/5/2003 comprovante il versamento del canone di C 1.126,00 per il periodo 1/5/2003-30/ 9/2003. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) del 6/5/2003 – C 2.5000,00. 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 CONCEDE Alla sig.ra Natale Esterina – codice fiscale (NTL SRN41B41 I026S); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 2.034,24 di cui mq. 391,35 coperti, situata nel comune di Crotone – foglio di mappa n. 38 – p.lla n. 147 (parte) e precisamente sull’arenile – via Cristoforo Colombo, allo scopo di: mantenervi uno stabilimento balneare con n. 96 cabine in legno smontabile, chiosco-bar, veranda ed area asservita per la posa di ombrelloni e sdraio e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 6.756,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2003 al 31/12/2008, con limitazione al diritto d’uso dell’area per il periodo 1o maggio-30 settembre di ciascun anno ad eccezione della sola veranda che viene mantenuta per tutto l’anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. 6687 Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/5/2003-30/9/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1o maggio-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. 6688 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Crotone (KR), IV Traversa Verdogne n. 11. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale Crotone, 20 maggio 2003 Il Dirigente del Settore Dott. Michele Scornajenghi Il Concessionario Natale Esterina rinnovo delle concessioni n. 18/99 e 36/2000 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 8.685, situata nel Comune di Crotone; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 318/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 318/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo degli atti n. 18/99 e 36/2000 per l’utilizzo da parte della Ditta Lido La Ronde s.a.s. dell’area demaniale marittima di mq. 8.685, situata nel Comune di Crotone, foglio di mappa n. 52 e 55, particella n. 5, 1 e 154 (parte), per mantenimento di uno stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 19 febbraio 2004 Sottoscritto in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo DECRETO n. 1503 del 19 febbraio 2004 Ditta: Lido La Ronde S.a.s. – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Lido La Ronde s.a.s. (C.F. 00903900793) ha presentato istanza in data 20/12/2002, per il N. 318 del registro Concessioni – Anno 2003 N. ..... del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza pervenuta in data 20/12/2002 dal sig. Le Rose Vincenzo in qualità di legale rappresentante del Lido La Ronde s.a.s. con sede in Crotone, via per Capocolonna – C.F. 00903900793; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ......................................... ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. ...............del ...............; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ..........................................del ..........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ...................................... del ......................................; 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. .........................del .........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ......................................... dall’Amministrazione provinciale di .................................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTE le precedenti licenze n. 18/99 e 36/2000 rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Crotone; VISTA la ricevuta di pagamento del 5/6/2003 comprovante il versamento del canone di C 5.772,00 per il periodo 1/1/2003-31/ 12/2003. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) del 4/6/2003. CONCEDE Al Lido La Ronde s.a.s – codice fiscale (00903900793); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 8.685 (ottomilaseicentottantacinque), situata nel comune di Crotone – foglio di mappa n. 52 e 55 – p.lla n. 5, 1 e 154 (parte) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: mantenervi uno stabilimento balneare con locali adibiti a ristorante-pizzeria, cabine spogliatoio, bungalow, deposito, discoteca, chiosco-bar e rivendita tabacchi, area asservita per la posa di ombrelloni e sedie sdraio, sistemazione miniclub per le attività turistiche dei bambini e mq. 12 di specchio acqueo per mantenimento piattaforma galleggiante e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 34.632,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2003 al 31/12/2008, con limitazione al diritto d’uso dell’area di mq. 7.198,90 adibita a posa ombrelloni e sistemazioni miniclub per il periodo 1o maggio-30 settembre di ciascun anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti 6689 dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/1/2003-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali 1o gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al 6690 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. DECRETO n. 1504 del 19 febbraio 2004 Ditta: Basile Giuseppina – Comune di Crotone – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Crotone (KR), via per Capocolonna. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale Crotone, 10 giugno 2003 Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi Il Concessionario Le Rose Vincenzo Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale PREMESSO che la ditta Basile Giuseppina (C.F. BSL GPP 65C59 C359M) ha presentato istanza in data 16/1/2003, per il rinnovo della concessione n. 71/99 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 945, situata nel Comune di Crotone; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 257/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 257/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 71/99 per l’utilizzo da parte della Ditta Basile Giuseppina dell’area demaniale marittima di mq. 945, situata nel Comune di Crotone, foglio di mappa n. 45 particella n. 2962, da adibire per la installazione di un parco divertimenti per bambini costituito da strutture mobili gonfiabili. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 19 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 N. 257 del registro Concessioni – Anno 2003 N. 02/2003 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Direzione Generale (ex Dipartimento n. 3) Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza pervenuta in data 16/1/2003 dalla sig.ra Basile Giuseppina nata a Catanzaro (CZ) il 19/3/1965, e residente a Borgia 2a traversa San Leonardo n. 4 – C.F. BSL GPP 65C59 C352M; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ......................................... ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. ................del ................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ......................................... dall’Amministrazione provinciale di .................................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; 6691 Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2003 al 31/12/2008, con limitazione al diritto d’uso dell’area per il periodo 10 maggio-9 ottobre di ciascun anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. 71/99 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone; VISTA la ricevuta di pagamento del 18/4/2003 comprovante il versamento del canone di C 401,00 per il periodo 10/5/2003-9/ 10/2003. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) del 18/4/2003 – C 1.000,00. CONCEDE Alla sig.ra Basile Giuseppina – codice fiscale (BSL GPP 65C59 C359M); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 945 (novecentoquarantacinque), situata nel comune di Crotone e precisamente sull’arenile adiacente il lido denominato «Les Palmes», allo scopo di: per la installazione di un parco divertimenti per bambini costituito da strutture mobili gonfiabili e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 2.406,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti dai lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; 6692 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 10/5/2003-9/10/2003, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi stagionali 10 maggio-9 ottobre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Borgia (CZ), 2a traversa San Leonardo n. 4. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale Crotone, 20 maggio 2003 Il Dirigente del Settore Dott. Michele Scornajenghi Il Concessionario Basile Giuseppina Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale DECRETO n. 1506 del 19 febbraio 2004 Ditta: Istituto S. Anna – Comune di Crotone – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Istituto S. Anna (C.F. 01752670792) ha presentato istanza in data 22/1/2002, per il rinnovo della concessione n. 250/98 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 500, situata nel Comune di Crotone; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 322/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 322/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 250/98 per l’utilizzo da parte della Ditta Istituto S. Anna dell’area demaniale marittima di mq. 500, situata nel Comune di Crotone, foglio di mappa n. 45 particella n. 34, da adibire a posa di ombrelloni e sedie sdraio. 6693 Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante polizza assicurativa n. 404429697 del 29/5/2002 Compagnia di Assicurazione Riunione Adriatica di Sicurtà agenzia di Crotone. CONCEDE Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 19 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo N. 322 del registro Concessioni – Anno 2003 N. 08/2003 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Bilancio e Finanze Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico Settore 9 Tributi – Contenzioso Tributario Patrimonio – Demanio Regionale VISTA l’istanza trasmessa dalla Capitaneria di Porto di Crotone in data 22/1/2002 dell’Istituto S. Anna di Ezio Pugliese s.r.l. con sede in Crotone via per Capocolonna – C.F. 01752670792; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ........................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n..................del................. VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessore ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ......................................... dall’Amministrazione provinciale di .................................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. 250/98 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone; VISTA la ricevuta di pagamento del 28/5/2002 comprovante il versamento del canone di C 167,00 per il periodo 1/6/2002-30/ 9/2002. All’Istituto S. Anna di Ezio Pugliese s.r.l. – codice fiscale (01752670792); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 500 (cinquecento), situata nel comune di Crotone – foglio di mappa n. 45 – p.lla n. 34 (parte) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: adibirla a posa di ombrelloni e sdraio e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 1.002,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2002 al 31/12/2007, con limitazione al diritto d’uso dell’area per il periodo 1o giugno-30 settembre di ciascun anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. 6694 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/1/2002-31/12/2002, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1o giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Crotone (KR), via per Capocolonna. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale Crotone, 10 giugno 2003 Il Dirigente del Settore Dott. Michele Scornajenghi Il Concessionario F.to illeggibile Sottoscritta in mia presenza. DECRETO n. 1507 del 19 febbraio 2004 Ditta: Casarossa S.p.A. – Comune di Crotone – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Casarossa S.p.A. (C.F. 02142170790) ha presentato istanza in data 24/4/2003, per il rinnovo della concessione n. 48/99 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 7.753,14, situata nel Comune di Crotone; 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 346/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; 6695 del ......................................... dall’Amministrazione provinciale di .................................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 346/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 48/99 per l’utilizzo da parte della Ditta Casarossa S.p.A. dell’area demaniale marittima di mq. 7.753,14, situata nel Comune di Crotone, foglio di mappa n. 55 particella n. 319 (parte), da adibire a stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 19 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo N. 346 del registro Concessioni – Anno 2003 N. 12/2003 del repertorio VISTA la precedente licenza n. 48/99 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone; VISTA la ricevuta di pagamento del 9/6/2003 comprovante il versamento del canone di C 5.273,00 per il periodo 1/6/2002-30/ 9/2002. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari). CONCEDE Alla Casarossa S.p.A. – codice fiscale (02142170790); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 7.753,14, situata nel comune di Crotone – foglio di mappa n. 55 – p.lla n. 319 (parte) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: adibirla a posa di ombrelloni e sedie sdraio e servizio del complesso turistico sito su proprietà privata e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 31.638,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2003 al 31/12/2008, con limitazione al diritto d’uso dell’area per il periodo 1o giugno-30 settembre di ciascun anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza pervenuta in data 24/4/2003 dal sig. Foti Salvatore Vincenzo nato a Crotone il 5/7/1948 ed ivi residente in viale Gramsci, in qualità di legale rappresentante della Casarossa S.p.A. con sede in Crotone via per Capocolonna – C.F. 02142170790; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ......................................... ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n................. del ................ VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ..........................................del ..........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà 6696 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/6/2003-30/9/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1o giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smal- timento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituirne fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Crotone (KR), via per Capocolonna. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale Crotone, 20 giugno 2003 Il Dirigente del Settore Dott. Michele Scornajenghi Il Concessionario F.to Illeggibile Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale DECRETO n. 1509 del 19 febbraio 2004 Ditta: Coop. Sociale Itaca a.r.l. – Comune di Crotone – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; 6697 VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. CZ 7092/01 del 28/5/2001; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il parere espresso dal Comune di Crotone con nota n. 22285 del 7/6/2001; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Coop. Sociale Itaca a.r.l. (C.F. 02072980796) ha presentato istanza in data 4/9/2001, presso l’Ufficio Demanio Area Centrale, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.000, situata nel Comune di Crotone; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Area Centrale, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.000 situata nel Comune di Crotone; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la concessione n. 347/2003 del 20/6/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Coop. Sociale Itaca a.r.l. per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 2.000, situata nel Comune di Crotone, foglio di mappa n. 45 particella n. 2962 (parte), allo scopo di adibirla a ludoteca colonia estiva. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 19 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ......................................... dall’Amministrazione provinciale di .................................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n................................................; VISTA la ricevuta di pagamento del 17/5/2002 comprovante il versamento del canone di C 520,00 per il periodo 1/6/2002-30/ 9/2002. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante Polizza di Assicurazioni n. 045695901 del 20/5/02 Compagnia Ras agenzia di Crotone. CONCEDE Alla Coop. Sociale Itaca a.r.l. – codice fiscale (02072980796); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 2.000 (duemila), situata nel comune di Crotone, foglio di mappa n. 45 – p.lla n 2962 (parte) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: realizzare una ludoteca colonia estiva con gazebo in legno di mq 16 e copertura frangisole per mq. 40 e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 3.120,00 (tremilacento/00) da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2002 al 31/12/2007, con limitazione al diritto d’uso dell’area per il periodo 1 giugno al 30 settembre di ciascun anno. N. 347 del registro Concessioni – Anno 2003 VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. 1014 del 4/6/2001; N. 13/2003 del repertorio La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: REGIONE CALABRIA Dipartimento Bilancio e Finanze Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico Settore 9 Tributi – Contenzioso Tributario Patrimonio – Demanio Regionale VISTA l’istanza trasmessa dalla Capitaneria di Porto di Crotone in data 4/9/2001 della Coop. Sociale Itaca a.r.l. con sede in Crotone via Cristofaro Colombo n. 105 – C.F. 02072980796; VISTA la nota n. 8848 dem datata 17/5/2001 con la quale la Capitaneria di Porto di Crotone ha avviato l’iter istruttorio; Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. 6698 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresentata la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2002-31/12/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1o giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Crotone (KR) via Cristofaro Colombo n. 105. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale Crotone, 20 giugno 2003 Il Dirigente del Settore Dott. Michele Scornajenghi Sottoscritta in mia presenza. Il Concessionario F.to Illeggibile 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 DECRETO n. 1511 del 19 febbraio 2004 N. 352 del registro Ditta: Touring Sport club S.n.c. – Comune di Crotone – Concessione demaniale marittima. Concessioni – Anno 2003 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; 6699 N. 16/2003 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica e Demanio Politiche del Mare – Navigazione e Porto lacuali Servizio Demanio Area Centrale VISTA l’istanza presentata alla Capitaneria di Porto di Crotone in data 20/6/2000 dal sig. Villirillo Massimo, nato a Crotone il 4/1/1963 ed ivi residente in via C. Alvaro pal. Araldo – C.F. VLL MSM 63A04 D122V, in qualità di rappresentante legale della Touring Sport Club s.n.c., con sede sociale come sopra – P. IVA 01713270799; VISTA la nota n. 4/16962 datata 20/7/2000 con la quale la Capitaneria di Porto di Crotone ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. ........................... del ........................... VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Crotone con nota n. 24441 del 21/6/2001; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Touring Sport Club S.n.c. (C.F. 017113270799) ha presentato istanza in data 20/6/2000, presso l’Ufficio Demanio Area Centrale, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 750,00, situata nel Comune di Crotone; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Crotone, quale Ente Gestore della Riserva naturale marina «Capo Rizzuto», n. 955/RM in data 21/5/2001; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Area Centrale, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 750,00 situata nel Comune di Crotone; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. ............ rilasciata da ............; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTA la ricevuta di pagamento del 7/4/2003 comprovante il versamento del canone di C 253,00. DECRETA Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante adesione S.I.B. n. 8711 del 7/4/2003. È approvata la concessione n. 352/2003 del 23/6/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Touring Sport Club s.n.c. per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 700,00 situata nel Comune di Crotone, foglio di mappa n. 55 particella n. 1 (parte), allo scopo di adibirla a posa di ombrelloni e sedie sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 19 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo CONCEDE Alla Touring Sport Club s.n.c. – codice fiscale (01713270799); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 750,00, situata nel comune di Crotone, foglio di mappa n. 55 – p.lla n. 1 (parte) e precisamente sull’arenile in località Irto Grande, allo scopo di: adibirla alla posa di ombrelloni e sdraio a servizio del retrostante complesso turistico balneare posto sulla proprietà privata e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 1.518,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 66 (sessantasei) – dall’1/6/2003 al 31/12/2008, con limitazione al diritto d’uso dell’area per il periodo 1o giugno-30 settembre di ciascun anno. 6700 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Ai sensi della lettera e) dell’art. 47 Cod. Nav., il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone comporterà la decadenza del concessionario. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/6/2003-30/9/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi successivi 1o giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. La presente licenza è subordinata al rinnovo dell’autorizzazione da parte dell’Ente Gestore della Riserva naturale marina «Capo Rizzuto» e all’osservanza delle condizioni e prescrizioni che lo stesso indicherà. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Crotone, via Corrado Alvaro, pal. Araldo. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario F.to Illeggibile 6701 DECRETA È approvata la licenza di subingresso n. 384 del 30/6/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta SUN SEA s.r.l., di un’area demaniale marittima di mq. 400 situata nel Comune di Crotone, foglio di mappa n. 12, particella n. 4 (parte), da adibire posa di ombrelloni e sedie sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Crotone, 23 giugno 2003 Catanzaro, lı̀ 19 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Michele Scornajenghi Il Concessionario Villirillo Massimo Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario F.to Illeggibile DECRETO n. 1512 del 19 febbraio 2004 Ditta: SUN SEA s.r.l. – Comune di Crotone – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001; Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica e Demanio Politiche del Mare – Navigazione e Porto Lacuali Settore Demanio Servizio demanio Area Centrale LICENZA DI SUBINGRESSO n. 384 del 4 luglio 2003 OGGETTO: Ditta SUN SEA s.r.l. – Concessione per l’occupazione di un’area demaniale marittima nel Comune di Crotone (KR) – Foglio di mappa n. 12 particella n. 4 (parte). IL DIRIGENTE VISTA la licenza di concessione demaniale marittima n. 102/ 2001 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone in data 13/ 7/2001, registrata all’Ufficio delle Entrate di Crotone in pari data al n. 1800 – serie 3, mediante la quale è stato concesso al sig. Gurascio Maurizio, nato a Crotone il 26/7/1968 – C.F. GRS MRZ 68L26 D122N, per la durata di anni 4 (quattro) dall’1/7/2000 al 31/12/2003, l’occupazione e l’uso di un area demaniale marittima della superficie di mq. 400,00 situata nel Comune di Crotone da adibire a posa ombrelloni e sdraio, previo pagamento del canone annuo di C 258,23 (canone complessivo C 1.032,91); VISTO il Codice della Navigazione; VISTA l’istanza della ditta Guarascio Maurizio, in data 9/6/ 2003, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 102/2001 alla SUN SEA s.r.l.; VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dalla SUN SEA s.r.l., in data 9/6/2003, che chiede il subingresso nella concessione n. 102/ 2001 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 400, situata nel Comune di Crotone; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la licenza di subingresso emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq. 400 situata nel Comune di Crotone; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio Demanio provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTA la domanda datata 9/6/2003 con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla «SUN SEA s.r.l.» con sede in Crotone alla località Gabella – C.F. 02571100797; VISTA l’istanza, in data 9/6/2003, con la quale la Società «SUN SEA s.r.l.», come sopra generalizzata, chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopra citato; VISTO l’atto di rinuncia del concessionario, registrato a Crotone il 12/6/2003 al n. 1382 – serie 3, dal quale risulta che lo stesso cede a titolo gratuito la concessione demaniale marittima alla Società SUN SEA s.r.l. e ritenuto che sussistono, pertanto, i motivi per il favorevole accoglimento dell’istanza di subingresso; VISTO l’art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327; VISTA la deliberazione della G.R. 9 luglio 2001, n. 614; 6702 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 AUTORIZZA Il subingresso nella concessione n. 102/2001 di cui in premessa della Società «SUN SEA s.r.l.», come sopra generalizzata, la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia generali che speciali stabilite nella concessione medesima valevole per il periodo 1/7/2000-31/12/2003 sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice di Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da essa stipulato. CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 385/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; Catanzaro, lı̀ 30 giugno 2003 DECRETA Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell’atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l’emanazione del decreto di approvazione. Il Dirigente F.to Illeggibile Il sottoscritto rappresentante legale dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nella licenza n. 102/2001 del 13/7/2001 sopra indicato, riflettente la concessione a favore del sig. Guarascio Maurizio, e gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da sottoscritto stipulato. Dichiara altresı̀ di eleggere il proprio domicilio agli effetti di questo atto in Crotone alla località Gabella. È approvato l’atto concessorio n. 385/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 75/99 per l’utilizzo da parte della Ditta Mendicino Sergio dell’area demaniale marittima di mq. 3.292,91, situata nel Comune di Crotone, foglio di mappa n. 45 particella n. 29628 (parte), per mantenervi uno stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 19 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Catanzaro 30 giugno 2003 Firma Francesco Graziani N. 385 del registro Concessioni – Anno 2003 N. 20/2003 del repertorio DECRETO n. 1513 del 19 febbraio 2004 Ditta: Mendicino Sergio – Comune di Crotone – Rinnovo concessione demaniale marittima. REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Mendicino Sergio (C.F. MND SRG 57R29 D122B) ha presentato istanza in data 8/1/2003, per il rinnovo della concessione n. 75/99 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 3.292,91, situata nel Comune di Crotone; VISTA l’istanza pervenuta in data 8/1/2003 dal sig. Mendicino Sergio, nato a Crotone (KR) il 29/10/1957, ed ivi residente in via SS. Maria delle Grazie – C.F. MND SRG 57R29 D122B; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ......................................... ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. ........................... del ........................... VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ......................................... dall’Amministrazione provinciale di .................................................................................................; 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. 75/99 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone; VISTA la ricevuta di pagamento del 22/5/2003 comprovante il versamento del canone di C 3.941,00 per il periodo 1/1/2003-31/ 12/2003. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) giusta quietanza n. 8287 – C 7.881,00. CONCEDE Al sig. Mendicino Sergio – codice fiscale (MND SRG 57R29 D122B); di occupare un’area e manufatti demaniali marittimi della superficie di metri quadrati complessivi 3.292,91 (tremiladucentonovantadue/91), situata nel comune di Crotone – foglio di mappa n. 45 – p.lla n. 2962 (parte) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: mantenervi uno stabilimento balneare con locali adibiti a bar, ristorante, pizzeria, servizi, deposito, WC, cabine in legno smontabile ed area asservita per la posa di ombrelloni e sedie sdraio e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 23.646,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2003 al 31/12/2008, con limitazione al diritto d’uso dell’area limitatamente a mq. 2.654,44 adibiti a posa di ombrelloni, sedie sdraio e cabine per il periodo 1o maggio-30 settembre di ciascun anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà 6703 luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/1/2003-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali 1o gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta 6704 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Crotone (KR), via SS. Maria delle Grazie. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale Crotone, 4 luglio 2003 Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi Il Concessionario F.to Illeggibile VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Condominio Praialonga (C.F. 80000520793) ha presentato istanza in data 23/8/2001, presso l’Ufficio Demanio Area Centrale, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superificie di mq. 280 situata nel Comune di Isola Capo Rizzuto; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Area Centrale, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 280 situata nel Comune di Isola Capo Rizzuto; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la concessione n. 480/2003 del 19/8/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Condominio Praialonga per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 280 situata nel Comune di Isola Capo Rizzuto, foglio di mappa n. 26, particella n. 46 (parte), allo scopo di realizzare una pedana in legno per la posa di tavolini e sedie e n. 5 pagode. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 19 febbraio 2004 Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo DECRETO n. 1514 del 19 febbraio 2004 N. 480 del registro Ditta: Condominio Praialonga – Comune di Isola Capo Rizzuto – Concessione demaniale marittima. Concessioni – Anno 2003 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; N. 35/2003 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza trasmessa dalla Capitaneria di Porto di Crotone con fg. n. 14870 in data 23/8/2001 del Condominio «Praialonga» amm.ne Forleo Stefano nato a Crotone il 28/12/1938 ed ivi residente in via Cutro pal. Iorno C.F. FRL BTS 38T28 D122X; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la nota n. 12650 datata 10/5/1999 con la quale la Capitaneria di Porto di Crotone ha avviato l’iter istruttorio; 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. 10299/788/99 del 18/2/2000; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. 5741 del 30/6/99; VISTO il parere espresso dal Comune di Isola Capo Rizzuto con nota n. 3679 del 13/4/2000; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 10273 del 9/8/1994; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ......................................... dall’Amministrazione provinciale di .................................................................................................; 6705 Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. ..............................................; VISTA la ricevuta di pagamento del 29/5/2003 comprovante il versamento del canone di C 170,00 per il periodo 1/6/2003-30/ 9/2003. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante fidejuss. del 14/7/2000. CONCEDE Al Condominio Praialonga – codice fiscale (80000520793); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 280 (duecentottanta), situata nel comune di Isola Capo Rizzuto – foglio di mappa n. 26 – p.lla n. 46 (parte) e precisamente sull’arenile – Loc. Praialonga, allo scopo di: installare una pedana in legno per la posa di tavolini e sedie e con n. 5 pagode in legno di mq. n. 4 (2x2), n. 1 (3x3) e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 1.020,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2003 al 31/12/2008, con limitazione al diritto d’uso dell’area per il periodo 1o giugno-30 settembre di ciascun anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/6/2003-30/9/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1o giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; 6706 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. La ditta concessionaria prima della realizzazione delle opere dovrà munirsi dell’autorizzazione edilizia da parte del comune e dell’autorizzazione paesistica da parte della Provincia di Crotone. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Crotone (KR), via Cutro Pal. Iorno. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario F.to Illeggibile Crotone, 19 agosto 2003 Il Concessionario F.to Illeggibile Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario F.to Illeggibile DECRETO n. 1517 del 19 febbraio 2004 Ditta: Crugliano Elio – Comune di Isola Capo Rizzuto – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Crugliano Elio (C.F. CRG LEI 73R01 D122Z) ha presentato istanza in data 10/10/2002, presso l’Ufficio Demanio Area Centrale, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superificie di mq. 948 situata nel Comune di Isola Capo Rizzuto; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Area Centrale, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 948 situata nel Comune di Isola Capo Rizzuto; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la concessione n. 392/2003 del 4/7/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Crugliano Elio per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 948 situata nel Comune di Isola Capo Rizzuto, foglio di mappa n. 16, particella n. 4, allo scopo di adibirla a posa di ombrelloni. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 19 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 6707 La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: N. 392 del registro Concessioni – Anno 2003 N. 28/2003 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza pervenuta in data 10/10/2002 dal sig. Crugliano Elio, nato a Crotone (KR) l’1/10/1973 ed ivi residente in via Venezia, 134 – C.F. CRG LEI 73R01 D122Z; VISTA la nota n. 011 datata 7/4/2003 con la quale il Servizio Demanio Regionale di Catanzaro ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n............................. del............................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Isola Capo Rizzuto con nota n. 5342 del 15/5/2003; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ......................................... dall’Amministrazione provinciale di .................................................................................................; Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. ..............................................; VISTE le ricevute di pagamento del 26/6/2003 comprovante versamento del canone di C 285,00 per il periodo 15/6/2003-30/ 9/2003. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) giusta quietanza n. 8318 di C 1.000,00. CONCEDE Al sig. Crugliano Elio – codice fiscale (CRG LEI 73R01 D122Z); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 948 (novecentoquarantotto), situata nel comune di Isola Capo Rizzuto – foglio di mappa n. 16 – p.lla n. 4 (parte) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: adibirla a posa di ombrelloni, sedie sdraio e per l’installazione di n. 3 solarium in legno e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 1.710,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 66 e giorni 15 – dal 15/6/2003 al 31/12/2008, con limitazione al diritto d’uso dell’area per il periodo 15 giugno-30 settembre per l’anno 2003 e 1o giugno-30 settembre per gli anni successivi. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. 6708 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 15/6/2003-30/9/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1o giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. La presente concessione è sottoposta inoltre alle seguenti prescrizioni risultanti dal parere dell’Ente Gestore della riserva naturale marina «Capo Rizzuto»: Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Botricello (CZ), via Piave n. 42. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Pasquale Megna Crotone, 4 luglio 2003 Il Dirigente Dr. Michele Scornajenghi Il Concessionario F.to Illeggibile Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale DECRETO n. 1519 del 19 febbraio 2004 Ditta: Pompeo Agostino – Comune di Isola Capo Rizzuto – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; — sia garantito il decoro dei luoghi dati in concessione, impegnandosi alla pulizia dell’area stessa; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; — sia consentito l’accesso e la balneazione libera ai fruitori della spiaggia; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; — sia vietato l’alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque, nonché l’escavazione e la raccolta di materiale inerti; — il rinnovo della presente licenza è subordinato all’autorizzazione dell’Ente Gestore della riserva marina «Capo Rizzuto». Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Pompeo Agostino (C.F. PMP GTN 76P10 D122L) ha presentato istanza in data 8/1/2003, per il rinnovo della concessione n. 30/99 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 49,00, situata nel Comune di Isola Capo Rizzuto; 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 388/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; 6709 VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ......................................... dall’Amministrazione provinciale di .................................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. 30/99 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 388/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 30/99 per l’utilizzo da parte della Ditta Pompeo Agostino dell’area demaniale marittima di mq. 49,00, situata nel Comune di Isola Capo Rizzuto, foglio di mappa n. 36 particella n. 12 (parte), per mantenervi un chiosco adibito a bar. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 19 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo VISTA la ricevuta di pagamento del 10/6/2003 comprovante il versamento del canone di C 170,00 per il periodo 1/6/2003-30/ 9/2003. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante polizza assicurativa – compagnia di Assicurazione LLoyd Adriatico – Agenzia di Crotone giusta polizza n. 80636990 del 23/1/2003. CONCEDE Al sig. Pompeo Agostino – codice fiscale (PMP GTN 76P10 D122L); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 49 (quarantanove), situata nel comune di Isola Capo Rizzuto – foglio di mappa n. 36 – p.lla n. 12 (parte) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: mantenervi un chiosco smontabile per la vendita di bibite e gelati e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 1.020,00 da corrispondere in rate annue anticipate. N. 388 del registro Concessioni – Anno 2003 N. 23/2003 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza pervenuta in data 8/1/2003 dal sig. Pompeo Agostino, nato a Crotone (KR) il 10/9/1976, e residente Isola Capo Rizzuto, in via Bonn – C.F. PMP GTN 76P10 D122L; VISTA la nota n............................... datata.............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ......................................... ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. ........................... del ........................... VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. .........................del .........................; Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2003 al 31/12/2008, con limitazione al diritto d’uso dell’area per il periodo 1o giugno-30 settembre di ciascun anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. 6710 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/6/2003-30/9/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1o giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Tutte le opere realizzate sul demanio marittimo dovranno essere rimosse entro il 31 ottobre degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Isola Capo Rizzuto, (KR) via Bonn. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale Crotone, 4 luglio 2003 Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi Il Concessionario F.to Illeggibile Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 DECRETO n. 1521 del 19 febbraio 2004 N. 345 del registro Ditta: Mazzone Vincenzo – Comune di Cirò Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima. Concessioni – Anno 2003 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Mazzone Vincenzo (C.F. MZZ VCN 56C07 C726A) ha presentato istanza in data 19/12/2002, per il rinnovo della concessione n. 94/99 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.697,40, situata nel Comune di Cirò Marina; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 345/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; 6711 N. 11/2003 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza pervenuta in data 19/12/2002 dal sig. Mazzone Vincenzo, nato a Cirò Marina (KR) il 7/3/1956, ed ivi residente in via Bari n. 9 – C.F. MZZ VCN 56C07 C726A; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ........................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. ............... del ............... VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ......................................... dall’Amministrazione provinciale di .................................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. 94/99 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone; VISTA la ricevuta di pagamento del 6/6/2003 comprovante il versamento del canone di C 2.051,00 per il periodo 1/1/2003-31/ 12/2003. DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 345/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 94/99 per l’utilizzo da parte della Ditta Mazzone Vincenzo dell’area demaniale marittima di mq. 1.697,40, situata nel Comune di Cirò Marina, foglio di mappa n. 28, particella n. 106 (parte), da adibire a stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 19 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) del 6/6/2003 – C 5.000,00. CONCEDE Al sig. Mazzone Francesco – codice fiscale (MZZ VCN 56C07 C726A); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 1.697,40 (milleseicentonovantasette/ 40), situata nel comune di Cirò Marina – foglio di mappa n. 28 – p.lla n. 106 (parte) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: mantenervi uno stabilimento balneare con locali adibiti a ristorante, pizzeria, bar, servizi ed area asservita per la posa di tavolini e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 12.306,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 6712 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 (settantadue) – dall’1/1/2003 al 31/12/2008, con limitazione al diritto d’uso dell’area per mq. 1.445,58 per il periodo 1o maggio-30 settembre di ciascun anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/1/2003-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali 1o gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cirò Marina (KR), via Bari n. 9. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale Crotone, 20 giugno 2003 Il Dirigente del Settore Dott. Michele Scornajenghi Il Concessionario Mazzone Vincenzo 6713 DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 354/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 84/99 per l’utilizzo da parte della Ditta Potenza Caterina dell’area demaniale marittima di mq. 1.200, situata nel Comune di Cirò Marina, foglio di mappa n. 28, particella n. 106 (parte), da adibire a posa di ombrelloni, sedie sdraio e noleggio natanti. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 19 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale N. 354 del registro DECRETO n. 1522 del 19 febbraio 2004 Concessioni – Anno 2003 Ditta: Potenza Caterina – Comune di Cirò Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Potenza Caterina (C.F. RTN CRN 58M46 C726D) ha presentato istanza in data 9/12/2002, per il rinnovo della concessione n. 84/99 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.200, situata nel Comune di Cirò Marina; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; N. 17/2003 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza pervenuta in data 9/12/2002 dalla sig.ra Potenza Caterina, nata a Cirò Marina (KR) il 6/8/1958, ed ivi residente in via Torrenova snc – C.F. PTN CRN 58M46 C726D; VISTA la nota n. 10047 datata 6/6/2001 con la quale la Capitaneria di Porto di Crotone ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. ............... del ............... VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune Cirò Marina con nota n. 5435 del 23/4/2002; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ......................................... dall’Amministrazione provinciale di .................................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la concessione n. 354/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTA la precedente licenza n. 84/99 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone; VISTA la ricevuta di pagamento comprovante il versamento del canone di C 412,00 per il periodo 1/6/2003-30/9/2003. 6714 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) del 5/6/2003 – C 1.000,00. CONCEDE Alla sig.ra Potenza Caterina – codice fiscale (RTN CRN 58M46 C726D); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 1.200 (milleduecento), situata nel comune di Cirò Marina – foglio di mappa n. 28 – p.lla n. 106 (parte) e precisamente sull’arenile – Loc. Torrenova, allo scopo di: a posa di ombrelloni, sedie sdraio, e noleggio pedalò, windsurf e biciclette e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 2.472,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2003 al 31/12/2008, con limitazione al diritto d’uso dell’area per il periodo 1o giugno-30 settembre di ciascun anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/6/2003-30/9/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1o giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 La sig.ra Potenza Caterina è creditrice nei confronti dell’Erario della somma di C 442,56, considerato che per l’anno 2003 dovrà corrispondere un canone di C 412,00 detta somma sarà scomputata dal credito vantato. Ciò premesso la sig.ra Potenza Caterina rimane creditrice della somma di C 30,56, (C 442,56 somma a credito – C 412,00 canone 2003 = C 30,56) detta somma sarà defalcata dal canone da corrispondere per l’anno 2004. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cirò Marina (KR), via Torrenova snc. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale 6715 VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Potenza Caterina (C.F. RTN CRN 58M46 C726D) ha presentato istanza in data 1/4/2003, per il rinnovo della concessione n. 83/2001 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 750,00, situata nel Comune di Cirò Marina; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 355/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 355/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 83/ 2001 per l’utilizzo da parte della Ditta Potenza Caterina dell’area demaniale marittima di mq. 750,00, situata nel Comune di Cirò Marina, foglio di mappa n. 28, particella n. 106 (parte), per mantenimento n. 2 chioschi-bar, WC ed installazione giochi per bambini. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Crotone, 24 giugno 2003 Catanzaro, lı̀ 19 febbraio 2004 Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi Il Concessionario Potenza Caterina Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale N. 355 del registro DECRETO n. 1524 del 19 febbraio 2004 Ditta: Potenza Caterina – Comune di Cirò Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; Concessioni – Anno 2003 N. 18/2003 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza pervenuta in data 1/4/2003, dalla sig.ra Potenza Caterina, nata a Cirò Marina (KR) il 6/8/1958, ed ivi residente in via Torrenova snc – C.F. PTN CRN 58M46 C726D; VISTE le note n. 4/20012 e 10048 datate rispettivamente 15/ 7/98 e 6/6/2001 con la quale la Capitaneria di Porto di Crotone ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. 7718 del 2/7/2001; 6716 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con le note n. 12895 e 1027 rispettivamente in data 20/7/2001 e 12/ 6/2001; VISTO il parere espresso dal Comune Cirò Marina con le note n. 7382 e 7981 del 23/4/2002 e 14/7/2000; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 12783 dell’1/9/2000; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 2932 del 6/3/ 2001 rilasciata dall’Amministrazione Comunale di Cirò Marina; concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la licenza n. 83/2001 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone; VISTA la ricevuta di pagamento del 5/6/2003 comprovante il versamento del canone di C 817,00 per il periodo 1/1/2003-31/ 12/2003. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) del 5/6/2003 – C 5.000,00. CONCEDE Alla sig.ra Potenza Caterina – codice fiscale (RTN CRN 58M46 C726D); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 750 di cui coperti mq. 64,50, situata nel comune di Cirò Marina – foglio di mappa n. 28 – p.lla n. 106 (parte) e precisamente sull’arenile – Loc. Torrenova, allo scopo di: realizzare n. 2 chioschi da adibire a bar e WC, installazione giochi per bambini e mantenimento parcheggio e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 4.902,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2003 al 31/12/2008. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/1/2003-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1o gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. La licenza n. 83/2001 relativa al periodo 1/1/2001-31/12/2004 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone in data 27/6/2001 è soppressa e sostituita dalla presente. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cirò Marina (KR), via Torrenova snc. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale Crotone, 24 giugno 2003 Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi Il Concessionario Potenza Caterina Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale 6717 DECRETO n. 1526 del 19 febbraio 2004 Ditta: Aloisio Nicodemo – Comune di Crucoli – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Aloisio Nicodemo (C.F. LSA NDM 76H30 Z112A) ha presentato istanza in data 18/3/2002, per il rinnovo delle concessioni n. 17/99 e 268/98 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 504, situata nel Comune di Crucoli; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 258/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 258/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo degli atti n. 17/99 e 268/98 per l’utilizzo da parte della Ditta Aloisio Nicodemo dell’area demaniale marittima di mq. 504, situata nel Comune di Crucoli, foglio di mappa n. 7, particella n. 572, per mantenimento locali da adibire a bar, pizzeria, paninoteca e servizi. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 19 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo 6718 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 N. 258 del registro Concessioni – Anno 2003 N. 03/2003 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Direzione Generale (ex Dipartimento n. 3) Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza pervenuta in data 18/3/02 e successiva integrazione presentata in data 27/3/03 dal sig. Aloisio Nicodemo, nato a Giessen (Germania) il 30/6/1976, e residente a Crucoli Torretta, via Rione Barco – C.F. LSA NDM 76H30 Z112A; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ......................................... ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. ............... del ............... VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ......................................... dall’Amministrazione provinciale di .................................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTE le precedenti licenze n. 17/99 e n. 268/98 di Subingresso rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Crotone; VISTA la ricevuta di pagamento del 17/4/03 comprovante il versamento del canone complessivo di C 1.422,00 (di cui C 27,00 di interessi di mora) per il periodo 1/1/2002-31/12/2003. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) del 17/4/2003 – C 5.000,00. CONCEDE Al sig. Aloisio Nicodemo – codice fiscale (LSA NDM 76H30 Z112A); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 504 di cui mq. 144 coperti, situata nel comune di Crucoli Fraz. Torretta – foglio di mappa n. 7 – p.lla n. 572 (parte) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: mantenervi un locale adibito a bar, pizzeria, paninoteca, servizi con annessa pedana per la posa di tavolini e sedie e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 4.207,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2002 al 31/12/2007. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 6719 Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Crucoli Fraz. Torretta (KR), via Rione barco s.n. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Crotone, 20 maggio 2003 Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/1/2002-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali 1o gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il Dirigente del Settore Dott. Michele Scornajenghi Il Concessionario Aloisio Nicodemo Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale DECRETO n. 1527 del 19 febbraio 2004 Ditta: Sicilia Francesco – Comune di Crucoli – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra PREMESSO che la ditta Sicilia Francesco (C.F. SCL FNC 61B08 D189I) ha presentato istanza in data 15/11/2001, presso l’Ufficio Demanio Area Centrale, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 247,77 situata nel Comune di Crucoli; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Area Centrale, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 247,77 situata nel Comune di Crucoli; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; 6720 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 DECRETA È approvata la concessione n. 350/2003 del 23/6/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Sicilia Francesco per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 247,77 situata nel Comune di Crucoli, foglio di mappa n. 14, particella n. 56 (338 Sid), allo scopo di adibirla per la realizzazione di un chiosco-bar con veranda. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 19 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) del 14/6/2003 – C 5.000,00. CONCEDE IN SANATORIA Al sig. Sicilia Francesco – Codice fiscale (SCL FNC 61B08 D189I); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 247,77 di cui mq. 35,00 coperti, situata nel comune di Crucoli – foglio di mappa n. 14 – p.lla n. 56 (338 Sid) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: mantenervi un chiosco bar con veranda per posa tavolini e sedie e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 1.698,00ottanta/00), da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2003 al 31/12/2008. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: N. 350 del registro Concessioni – Anno 2003 N. 14/2003 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza pervenuta in data 15/11/2001 dal sig. Sicilia Francesco, nato a Crucoli (KR) l’8/2/1961, ed ivi residente in villa Comunale – C.F. SCL FNC 61B08 D189I; VISTA la nota n. 015/03 datata 10/4/2003 con la quale la Regione Calabria ufficio Demanio di Crotone ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. CZ 5456 del 29/4/03; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. 1027 del 5/6/2003; VISTO il parere espresso dal Comune di Crucoli con nota del 17/6/2002; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 8891/P del 20/ 11/2001 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. ..............................................; VISTA la ricevuta di pagamento del 14/6/2003 comprovante il versamento del canone di C 283,00 oltre C 4,25 di interessi di mora per il periodo 1/1/2003-31/12/2003. Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/1/2003-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali 1o gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. 6721 Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Crucoli (KR), villa Comunale. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale Crotone, 23 giugno 2003 Il Dirigente Dr. Michele Scornajenghi Il Concessionario Francesco Sicilia Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale DECRETO n. 1529 del 19 febbraio 2004 La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Ditta: Macrı̀ Maria – Comune di Crucoli – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; La licenza n. 65/2001 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone in data 11/6/2001 e valida fino al 31/12/2004 è soppressa e sostituita dalla presente. PREMESSO che la ditta Macrı̀ Maria (C.F. MCR MRA 50B43 D189A) ha presentato istanza in data 15/11/2001, presso l’Uf- 6722 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 ficio Demanio Area Centrale, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 244,11 situata nel Comune di Crucoli; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Area Centrale, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 244,11 situata nel Comune di Crucoli; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 8892/P del 20/ 11/2001 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. 29/99 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone; VISTA la ricevuta di pagamento del 13/6/2003 comprovante il versamento del canone di C 283,00 oltre C 4,25 di interessi di mora per il periodo 1/1/2003-31/12/2003. DECRETA È approvata la concessione n. 351/2003 del 23/6/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Macrı̀ Maria per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 244,11 situata nel Comune di Crucoli, foglio di mappa n. 14, particella n. 56 (338 Sid), allo scopo di adibirla per la realizzazione di un chiosco-bar con veranda. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 19 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo CONCEDE IN SANATORIA Alla sig.ra Macrı̀ Maria – Codice fiscale (MCR MRA 50B43 D189A); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 244,11 di cui mq. 38,30 coperti, situata nel comune di Crucoli – foglio di mappa n. 14 – p.lla n. 56 (338 Sid) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: mantenervi un chiosco bar con veranda per posa tavolini e sedie e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 1.698,00, da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2003 al 31/12/2008. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: N. 351 del registro Concessioni – Anno 2003 Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) del 14/6/2003 – C 5.000,00. N. 15/2003 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza pervenuta in data 15/11/2001 dalla sig.ra Macrı̀ Maria, nata a Crucoli (KR) il 3/2/1950, ed ivi residente in via Barco snc – C.F. MCR MRA 50B43 D189A; VISTA la nota n. 087 datata 15/5/2003 con la quale la Regione Calabria ufficio Demanio di Crotone ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. 7052/03 cod. A10309; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. 1221 del 5/6/2003; VISTO il parere espresso dal Comune di Crucoli con nota del 20/6/2002; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via am- 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 6723 ministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. La presente licenza inoltre è sottoposta alle seguenti prescrizioni dettate dall’Agenzia del Demanio di Catanzaro: Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/1/2003-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali 1o gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria 1) eventuali accessi esistenti all’arenile devono essere lasciati liberi; 2) l’area antistante il complesso deve rimanere libera e fruibile; 3) la S.V. è unica responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, arrecati all’ambiente circostante l’intervento; 4) la S.V. rimane l’unica responsabile per eventuali danni arrecati a terzi sia nella costruzione sia nella gestione del complesso; 5) rimane salvo il diritto dell’Amministrazione demaniale di far rimuovere le opere nel caso le stesse risultassero, per sopravvenute esigenze, ostative degli interessi della medesima. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originali attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Crucoli (KR), via Barco snc. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale Crotone, 23 giugno 2003 Il Dirigente del Settore Dr. Michele Scornajenghi Il Concessionario Maria Macrı̀ Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale 6724 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 DECRETO n. 1530 del 19 febbraio 2004 N. 386 del registro Ditta: Hotel Park Jonio snc – Comune di Cutro – Rinnovo concessione demaniale marittima. Concessioni – Anno 2003 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; N. 21/2003 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza pervenuta in data 5/5/2003 dal sig. Errico Alfonso, nato a Cutro (KR) il 12/7/1959 ed ivi residente in via Marinella loc. Steccato in qualità di legale rappresentante dell’Hotel Park Jonio snc – C.F. 01509640791; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ........................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. ............... del ............... VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di................................. con nota n. ..................................... del .....................................; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Hotel Park Jonio snc (C.F. 01509640791) ha presentato istanza in data 5/5/2003, per il rinnovo della concessione n. 73/99 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.600, situata nel Comune di Cutro; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 386/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ......................................... dall’Amministrazione provinciale di .................................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTA la precedente licenza n. 73/99 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone; DECRETA VISTA la ricevuta di pagamento del 26/5/2003 comprovante il versamento del canone di C 555,00 per il periodo 1/6/2003-30/ 9/2003. È approvato l’atto concessorio n. 386/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 73/99 per l’utilizzo da parte della Ditta Hotel Park Jonio snc dell’area demaniale marittima di mq. 1.600, situata nel Comune di Cutro, foglio di mappa n. 42, particella n. 9 (parte), da adibire a posa di ombrelloni, sedie sdraio e mantenimento n. 6 cabine ad uso spogliatoi, docce e servizi igienici. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 19 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) di C 1.110,00. CONCEDE All’Hotel Park Jonio snc – codice fiscale (01509640791); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 1.600 (milleseicento), situata nel comune di Cutro – foglio di mappa n. 42 – p.lla n. 9 (parte) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: adibirla a posa di ombrelloni, sedie sdraio, mantenimento box di mq. 20 (venti) per deposito materiale e n. 6 cabine per spogliatoi, docce e servizi igienici e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 3.330,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 (settantadue) – dall’1/1/2003 al 31/12/2008, con limitazione al diritto d’uso dell’area per il periodo 1o giugno-30 settembre di ciascun anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; 6725 Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/6/2003-30/9/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1o giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra 6726 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cutro (KR), via Marinella loc. Steccato. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale per l’utilizzo da parte della ditta Arturi Francesco dell’area demaniale marittima di mq. 3.000, situata nel Comune di Cutro, foglio di mappa n. 40, particella n. 26 (parte), da adibire a posa di ombrelloni e sedie sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 19 febbraio 2004 Crotone, 4 luglio 2003 Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Il Concessionario F.to Illeggibile Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale N. 321 del registro Concessioni – Anno 2003 N. 07/2003 del repertorio DECRETO n. 1531 del 19 febbraio 2004 Ditta: Arturi Francesco – Rinnovo concessione demaniale marittima. REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Arturi Francesco (C.F. RTR FNC 32T19 D236D) ha presentato istanza in data 12/5/2003, per il rinnovo della concessione n. 39/99 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 3.000, situata nel Comune di Cutro; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA l’istanza pervenuta in data 12/5/2003 dal sig. Arturi Francesco, nato a Cutro (KR) il 19/12/1932 ed ivi residente in via Nazionale, 44 – C.F. RTR FNC 32T19 D236D; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ........................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. ............... del ............... VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ......................................... dall’Amministrazione provinciale di .................................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la concessione n. 321/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTA la precedente licenza n. 39/99 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone; VISTA la ricevuta di pagamento del 16/5/2003 comprovante il versamento del canone di C 1.016,00 per il periodo 1/6/2003-30/ 9/2003. DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 321/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 39/99 Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) del 16/5/2003 C 1.032,00. 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 CONCEDE Al sig. Arturi Francesco – codice fiscale (RTR FNC 32T19 D236D); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 3.000 (tremila), situata nel comune di Cutro – foglio di mappa n. 40 – p.lla n. 26 (parte) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: adibirla a posa di ombrelloni e sedie sdraio e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 6.096,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2003 al 31/12/2008, con limitazione al diritto d’uso dell’area per il periodo 1o giugno-30 settembre di ciascun anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare 6727 intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/6/2003-30/6/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali 1o giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio ma- 6728 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 rino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 989,14 situata nel Comune di Amantea; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cutro (KR), via Nazionale n. 44. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Crotone, 10 giugno 2003 Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi È approvato l’atto concessorio n. 13/2004 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Viola Valeria per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 989,14 situata nel Comune di Amantea, foglio di mappa n. 5, particella n. 1128, da adibire a stabilimento balneare. Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Il Concessionario F.to Illeggibile Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale N. 13 del registro Concessioni – Anno 2004 N. ..... del repertorio DECRETO n. 1551 del 20 febbraio 2004 Ditta: Viola Valeria – Comune di Amantea – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza protocollata in data 7/11/01 di Viola Valeria nato/a il 18/9/63 ad Amantea e residente in Amantea (CS) – Via Sondrio, 10; VISTA la nota n. 4320 datata 17/7/2003 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 9886 del 31/7/03; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Viola Valeria (C.F. VLI VLR 63P58 A253O) ha presentato istanza in data 7/11/2001, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 989,14 situata nel Comune di Amantea; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. 6732 del 3/9/03; VISTO il parere espresso dal Comune di Amantea con nota n. ........................................... del ...........................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 10656 del 13/4/02; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 5284/P dell’8/ 7/03 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza; VISTA la nota n. 10298 del 30/9/2003 della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. ................... del ...................; VISTA l’attestazione n. .......................... del .......................... comprovante il versamento del canone di C 361,61 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 4010902090 del 9/1/04 di C 85,00. CONCEDE A Viola Valeria – codice fiscale (VLI VLR 63P58 A253O); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 989,14, situata nel comune di Amantea – foglio di mappa n. 5 – p.lla n. 1128 e precisamente in località Spiaggia di Amantea, allo scopo di adibirla a: installare sull’area uno stabilimento balneare di cui al canone di C 361,61 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/04, con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca- 6729 denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto, dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. 6730 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituirne fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Amantea via Sondrio n. 10. Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. 2 febbraio 2004 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Viola Valeria VISTO il Codice della Navigazione; VISTA l’istanza della ditta L’Oasi srl, in data 15/9/03, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 27/00 alla ditta Franzese Oscar; VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dalla ditta Franzese Oscar, in data 15/9/03, che chiede il subingresso nella concessione n. 27/00, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.520, situata nel Comune di Cassano allo Ionio; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq. 2.520 situata nel Comune di Cassano allo Ionio; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la licenza di subingresso n. 537/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Franzese Oscar, di un’area demaniale marittima di mq. 2.520 situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58, particella n. 33, da adibire posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Claudio Bertullo DECRETO n. 1552 del 20 febbraio 2004 Ditta: Franzese Oscar – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima (subingresso). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001; REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA LICENZA DI SUBINGRESSO n. 537 del 23 ottobre 2003 OGGETTO: Ditta Franzese Oscar, legale rappresentante – Concessione per l’occupazione di un’area demaniale marittima nel Comune di Cassano allo Ionio – Foglio di mappa n. 58 particella n. 33. VISTA la concessione demaniale marittima n. 27 rilasciata in data 17/5/00, approvata con ........................................................ registrata all’Ufficio delle entrate di Crotone il 24/5/00 al n. 1359, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale venne concesso alla Ditta L’Oasi srl legale rappresentante Franzeze Oscar per la durata dal 1/1/00 al 31/ 12/03 l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima della superficie di mq. 2520 situata nel Comune di Cassano allo Ionio 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 da adibire a Posa ombrelloni e sdraio, previo pagamento del canone annuo di C 843,75 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio; VISTA la domanda datata 15/9/03 con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla ditta Franzese Oscar, legale rappresentante ................, nato a Monza il 26/5/76, con sede in Pozzuolo Martesana via Umberto I – Trecella; VISTA l’istanza, in data 15/9/03, con la quale la ditta Franzese Oscar, legale rappresentante ........................................................ chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopra citato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto; VISTA la relazione istruttoria dell’Ufficio Demanio con la quale si è espresso parere favorevole all’accoglimento delle istanze sopradette; VISTO l’art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327; AUTORIZZA 6731 DECRETO n. 1553 del 20 febbraio 2004 Ditta: Euroionio srl – Comune di Rocca Imperiale – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; Il subingresso nella concessione predetta della ditta Franzese Oscar, legale rappresentante ........................................................ la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 27 del ........................................ valevole per il periodo dall’1/1/00 al 31/12/03 sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. L’atto per la cessione da parte della ditta L’Oasi srl (concessionario) legale rappresentante Franzese Oscar, a favore della ditta Franzese Oscar (subentrante) legale rappresentante ................................... dei diritti inerenti alla cessione dovrà essere redatto e registrato da parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza, sotto pena di nullità della stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Cosenza entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione. Data 23 ottobre 2003 Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell’atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l’emanazione del decreto di approvazione. Il Dirigente Dott. Emilio Surace Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 27 del ............................................................................. sopra indicato, riflettente la concessione a favore della ditta L’Oasi srl, gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato. Dichiara altresı̀ di eleggere il proprio domicilio agli effetti di questo atto in ................................. alla via ................................. Franzese Oscar PREMESSO che la ditta Euroionio srl (C.F. 00403000771) ha presentato istanza in data 23/9/02, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 619 situata nel Comune di Rocca Imperiale; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 619 situata nel Comune di Rocca Imperiale; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 545/2003 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Euroionio srl per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 619 situata nel Comune di Rocca Imperiale, foglio di mappa n. 43, particella n. 10, da adibire a area asservita. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo 6732 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 N. 545 del registro Concessioni – Anno 2003 N. ..... del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza protocollata in data 23/9/02 di D’Oro Anna Maria nato/a il 29/11/43 a Caltanisetta e residente in Montegiordano (CS) – via Lungomare Liguori, 115 legale rappresentante della Euroionio srl, con sede in Montegiordano (CS) – via Lungomare Liguori, 115; VISTA la nota n. 1322 datata 31/3/03 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 4693 del 4/4/03; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... con nota n. ..................................... del .....................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Rocca Imperiale con nota n. DGM 109 del 17/6/03; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......... del ......... dall’Amministrazione provinciale di .........................................; VISTA la nota n. ............... del ............... della Capitaneria di Porto di .......................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. ................... del ...................; VISTA l’attestazione n. 80380 del 31/3/03 comprovante il versamento del canone di C 282,16 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 805089 del 23/3/03 di C 128,00. CONCEDE A Euroionio srl – codice fiscale (00403000771); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 619, situata nel comune di Rocca Imperiale – foglio di mappa n. 43 – p.lla n. 10 e precisamente in località .................... allo scopo di adibirla a: area asservita di cui al canone di C 282,16 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08, con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. 6733 La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ........................................................................., via ...................................................................... n. ................... . Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. 23 ottobre 2003 Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario F.to Illeggibile Ufficio Demanio Umberto Barbagallo DECRETO n. 1554 del 20 febbraio 2004 Ditta: Arcuri Nicola – Comune di Montegiordano – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Arcuri Nicola (C.F. RCR NCL 69E03 F519X) ha presentato istanza in data 27/9/02, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 289 situata nel Comune di Montegiordano; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 289 situata nel Comune di Montegiordano; PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; .................................................................................................. 6734 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 544/2003 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Arcuri Nicola per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 289 situata nel Comune di Montegiordano, foglio di mappa n. 31, particella n. 612, da adibire a area asservita. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 65564150108 dell’1/4/03 di C 80,00. CONCEDE AArcuri Nicola – codice fiscale (RCR NCL 69E03 F519X); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 289, situata nel comune di Montegiordano – foglio di mappa n. 31 – p.lla n. 612 e precisamente in località ........................... allo scopo di adibirla a: area asservita di cui al canone di C 282,16 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08, con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. N. 544 del registro Concessioni – Anno 2003 VISTA l’attestazione n. 12 del 23/7/03 comprovante il versamento del canone di C 282,16 per il periodo dall’1/6/03 al 30/ 9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. N. ..... del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza protocollata in data 27/9/02 di Arcuri Nicola nato/a il 3/5/69 a Montegiordano e residente in Montegiordano (CS) – via Lungomare, 116; VISTA la nota n. 1538 datata 4/4/03 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... con nota n. ..................................... del .....................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Montegiordano con nota n. 1257 del 2/5/03; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......................... del ......................................... dall’Amministrazione provinciale di .................................................................................................; VISTA la nota n. ............... del ............... della Capitaneria di Porto di .......................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. 87/01 del...............................; Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. 6735 Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ........................................................................., via ........................................................................... n. .............. . Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. 23 ottobre 2003 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Arcuri Nicola Ufficio Demanio Umberto Barbagallo DECRETO n. 1555 del 20 febbraio 2004 Ditta: Elia Luigi – Comune di Villapiana – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; 6736 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 PREMESSO che la ditta Elia Luigi (C.F. LEI LGU 79R02 C002Q) ha presentato istanza in data 15/11/01, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 7.610,5 situata nel Comune di Villapiana; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 7.610,5 situata nel Comune di Villapiana; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. Conf. Serv. del 30/10/01; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. Conf. Serv. del 30/10/01 dall’Amministrazione provinciale di Cosenza; VISTA la nota n. ...................... del ...................... della Capitaneria di Porto di Crotone; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. ................... del ...................; È approvato l’atto concessorio n. 542/2003 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Elia Luigi per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 7.610,5 situata nel Comune di Villapiana, foglio di mappa n. 42, particella n. 16, da adibire a stabilimento balneare, posa ombrelloni e sdraio, parcheggi, locale deposito, locale giochi, servizi igienici, spogliatoi, locale ristoro, locale reception. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo N. 542 del registro Concessioni – Anno 2003 VISTO il parere espresso dal Comune di Villapiana con nota n. 5091 del 26/6/03; N. ..... del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza protocollata in data 15/11/01 di Elia Luigi nato/a il 2/10/79 a Cassano allo Ionio e residente in Villapiana (CS) – c.da La Fonte Piccola, 18; VISTA la nota n. 5820 datata 30/9/02 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTA l’attestazione n. 81080 del 2/8/03 comprovante il versamento del canone di C 2.679,49 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 1104828 del 3/8/03 di C 80,00. CONCEDE A Elia Luigi – codice fiscale (LEI LGU 79R02 C002Q); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 7.610,5, situata nel comune di Villapiana – foglio di mappa n. 42 – p.lla n. 16 e precisamente in località ........ ........................... allo scopo di adibirla a: stabilimento balneare, posa ombrelloni e sdraio, parcheggio, locale deposito, locale giochi, servizi igienici, spogliatoi, locale ristoro, locale reception di cui al canone di C 2.679,49 per il periodo dall’1/6/03 al 30/ 9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08, con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. Conf. Serv. del 30/10/01; L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. Conf. Serv. del 30/10/01; Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. 6737 La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Villapiana, via Lido Fonte Piccola n. 18. Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. 23 ottobre 2003 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Ufficio Demanio Umberto Barbagallo Il Concessionario F.to Illeggibile 6738 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 DECRETO n. 1556 del 20 febbraio 2004 N. 541 del registro Ditta: Vetromile Elia – Comune di Villapiana – Concessione demaniale marittima. Concessioni – Anno 2003 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Vetromile Elia (C.F. VTR LEI 60B42 B903P) ha presentato istanza in data 15/11/01, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 6.732,5 situata nel Comune di Villapiana; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 6.732,5 situata nel Comune di Villapiana; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 541/2003 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Vetromile Elia per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 6.732,5 situata nel Comune di Villapiana, foglio di mappa n. 42, particella n. 16, da adibire a stabilimento balneare, posa ombrelloni e sdraio, parcheggi, locale servizi e ristoro, locale giochi, locale reception, spogliatoi, servizi igienici, tettoie. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo N. ..... del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza protocollata in data 15/11/01 di Vetromile Elia nato/a il 12/2/60 a Villapiana e residente in Villapiana (CS) – via Zumbini, 50; VISTA la nota n. 1496 datata 3/4/03 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 6351 dell’8/5/03; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. Conf. Serv. del 30/10/01; VISTO il parere espresso dal Comune di Villapiana con nota n. 5088 del 26/6/03; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 562 del 14/1/03; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. Conf. Serv. del 30/10/01 dall’Amministrazione provinciale di Cosenza; VISTA la nota n. ............... del ............... della Capitaneria di Porto di Crotone; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. ................... del ...................; VISTA l’attestazione n. 81080 del 5/8/03 comprovante il versamento del canone di C 2.363,47 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 1162235 del 5/8/03 di C 80,00. CONCEDE A Vetromile Elia – codice fiscale (VTR LEI 60B42 B903P); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 6.732,5 situata nel comune di Villapiana – foglio di mappa n. 42 – p.lla n. 16 e precisamente in località ........ ........................... allo scopo di adibirla a: stabilimento balneare, posa ombrelloni e sdraio, parcheggi, locale servizi e ristoro, locale giochi, locale reception, spogliatoi, servizi igienici, tettoie di cui al canone di C 2.363,47 per il periodo dall’1/6/03 al 30/ 9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 dall’1/1/03 al 31/12/08, con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; 6739 Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituirne fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. 6740 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Villapiana, via Zumbini n. 50. Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. 23 ottobre 2003 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Vetromile Elia DECRETA È approvata la licenza di subingresso n. 535/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Gypsy sas, di un’area demaniale marittima di mq. 41 situata nel Comune di Rossano, foglio di mappa n. 7, particella n. 2, da adibire a chiosco bar. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Ufficio Demanio Umberto Barbagallo DECRETO n. 1557 del 20 febbraio 2004 Ditta: Gypsy sas – Comune di Rossano – Concessione demaniale marittima (subingresso). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001; VISTO il Codice della Navigazione; VISTA l’istanza della ditta Capoverde Stefano, in data 27/ 5/03, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 268 alla ditta Gypsy sas; VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dalla ditta Gypsy sas, in data 27/5/03, che chiede il subingresso nella concessione n. 268, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 41, situata nel Comune di Rossano; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq. 41 situata nel Comune di Rossano; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA LICENZA DI SUBINGRESSO n. 535 del 23 ottobre 2003 OGGETTO: Ditta Gypsy sas, legale rappresentante Murano Antonio – Concessione per l’occupazione di un’area demaniale marittima nel Comune di Rossano – Foglio di mappa n. 7 particella n. 2. VISTA la concessione demaniale marittima n. 268 rilasciata in data 20/6/03, approvata con decreto del Dirigente del Settore n. 9 Demanio, registrata all’Ufficio delle entrate di Cosenza il 3/7/ 2003 al n. 4059, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale venne concesso alla Ditta Capoverde Stefano legale rappresentante ...................................................... per la durata dal 1/1/03 al 31/12/08 l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima della superficie di mq. 41 situata nel Comune di Rossano da adibire a posa chiosco adibito a bar, previo pagamento del canone annuo di C 282,16 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio; VISTA la domanda datata 27/5/03 con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla ditta Gypsy sas, legale rappresentante Murano Antonio, nato a Rossano il 21/5/61, con sede in via Mediterraneo – Rossano; VISTA l’istanza, in data 27/5/03, con la quale la ditta Gypsy sas, legale rappresentante Murano Antonio chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopra citato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto; VISTA la relazione istruttoria dell’Ufficio Demanio con la quale si è espresso parere favorevole all’accoglimento delle istanze sopradette; VISTO l’art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327; AUTORIZZA Il subingresso nella concessione predetta della ditta Gypsy sas, legale rappresentante Murano Antonio le dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 268 del 20/6/03 valevole per il pe- 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 riodo dall’1/1/03 al 31/12/08 sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. L’atto per la cessione da parte della ditta Capoverde Stefano (concessionario) legale rappresentante ......................................, a favore della ditta Gypsy sas (subentrante) legale rappresentante Murano Antonio dei diritti inerenti alla cessione dovrà essere redatto e registrato da parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza, sotto pena di nullità della stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Cosenza entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione. Data 23 ottobre 2003 Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell’atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l’emanazione del decreto di approvazione. Il Dirigente Dott. Emilio Surace Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. ........................................ del ........................................ sopra indicato, riflettente la concessione a favore della ditta Capoverde Stefano, gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato. 6741 CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 70 situata nel Comune di Villapiana; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 533/2003 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Ramundo Battista per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 70 situata nel Comune di Villapiana, foglio di mappa n. 36, particella n. 611, da adibire a chiosco bar. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Dichiara altresı̀ di eleggere il proprio domicilio agli effetti di questo atto in ................................. alla via ................................. Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo F.to Illeggibile N. 533 del registro DECRETO n. 1558 del 20 febbraio 2004 Ditta: Ramundo Battista – Comune di Villapiana – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Ramundo Battista (C.F. RMN BTS 50P23 C489I) ha presentato istanza in data 15/11/01, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 70 situata nel Comune di Villapiana; Concessioni – Anno 2003 N. ..... del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza protocollata in data 15/11/01 di Ramundo Battista nato/a il 23/9/50 a Cerchiara di Calabria e residente in Villapiana (CS) – via delle Orchidee; VISTA la nota n. 6454 datata 31/10/02 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 7087 dell’8/11/02; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. Conf. Serv. del 30/10/01; VISTO il parere espresso dal Comune di Villapiana con nota n. 5092 del 26/6/03; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 26 del 2/1/03; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. Conf. Serv. del 30/10/01 dall’Amministrazione provinciale di Cosenza; 6742 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 VISTA la nota n. ............... del ............... della Capitaneria di Porto di Crotone; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. ................... del ...................; VISTA l’attestazione n. 81080 dell’8/8/2003 comprovante il versamento del canone di C 169,40 per il periodo dall’1/1/03 al 31/12/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 425394 dell’8/8/03 di C 80,00. CONCEDE A Ramundo Battista – codice fiscale (RMN BTS 50P23 C489I); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 70 situata nel comune di Villapiana – foglio di mappa n. 36 – p.lla n. 611 e precisamente in località ... .............................. allo scopo di adibirla a: chiosco bar di cui al canone di C 169,40 per il periodo dall’1/1/03 al 31/12/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08, con limitazione d’uso del suolo dall’1/1 al 31/12 per il primo anno e dall’1/1 al 31/12 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/1/03-31/12/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/1-31/12, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 6743 L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. PREMESSO che la ditta Genovese Giuseppe (C.F. GNV GPP 69A30 C002V) ha presentato istanza in data 2/10/02, per il rinnovo della concessione n. 25/99 e 45/00 relative all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 4.500, situata nel Comune di Cassano allo Ionio; Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. VISTO il Codice della Navigazione; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 529/2003 emessa dal Servizio Demanio provinciale di Cosenza; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI DECRETA .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ........................................................................., via ........................................................................... n. .............. . Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. 23 ottobre 2003 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Ramundo Battista È approvato l’atto concessorio n. 529/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo degli atti n. 25/99 e 45/00 per l’utilizzo da parte della ditta Genovese Giuseppe dell’area demaniale marittima di mq. 4.500, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58, particella n. 33, da adibire a posa di ombrelloni e sdraio, n. 3 chioschi omovibili per mq. 43. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Ufficio Demanio Umberto Barbagallo N. 529 del registro DECRETO n. 1559 del 20 febbraio 2004 Concessioni – Anno 2003 Ditta: Genovese Giuseppe – Comune di Cassano allo Ionio – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; N. .... del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza protocollata in data 2/10/02, di Genovese Giuseppe nato/a il 30/1/69 a Cassano allo Ionio e residente in Cassano allo Ionio (CS) – Località Piano Scafo – Sibari; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; 6744 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... con nota n. ..................................... del .....................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......................... del ......................................... dall’Amministrazione provinciale di .................................................................................................; VISTA la nota n. ............... del ............... della Capitaneria di Porto di .......................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. 25/99-45/00 del ...................; VISTA l’attestazione n. 02 del 15/10/03 comprovante il versamento del canone di C 1.558,18 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 3101703081 del 13/10/03 di C 80,00. CONCEDE A Genovese Giuseppe – codice fiscale (GNV VPP 69A30); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 4.500 situata nel comune di Cassano allo Ionio – foglio di mappa n. 58 – p.lla n. 33 e precisamente in località ................................................... allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio – n. 3 chioschi amovibili per mq. 43 di cui al canone di C 1.558,18 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08, con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ........................................................................., via ............................................................................. n. ............ . Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. 23 ottobre 2003 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Genovese Giuseppe 6745 DECRETO n. 1560 del 20 febbraio 2004 Ditta: Splash Down sas – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Splash Down sas (C.F. 01552940783) ha presentato istanza in data 25/9/02, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 976 situata nel Comune di Cassano allo Ionio; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 976 situata nel Comune di Cassano allo Ionio; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 527/2003 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta SIFIN srl per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 976 situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58, particella n. 33, da adibire a posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Ufficio Demanio Umberto Barbagallo Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo 6746 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 N. 527 del registro Concessioni – Anno 2003 N. ..... del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza protocollata in data 25/9/02 di Mazza Francesco nato/a il 19/4/61 a Corigliano Calabro e residente in Cassano allo Ionio (CS) – viale Magna Grecia, 85 – Sibari, legale rappresentante Splash Down sas, con sede in ............................; VISTA la nota n. 1441 datata 1/4/03 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 4778 del 25/7/03; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... con nota n. ..................................... del .....................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. 875 del 29/4/03; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .................................................................................................. con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......................... del ................. dall’Amministrazione provinciale di .................; VISTA la nota n. ................. del ................. della Capitaneria di Porto di ...................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. ................... del ...................; VISTA l’attestazione n. 80660 del 25/7/03 comprovante il versamento del canone di C 333,26 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 14 del 26/7/03 di C 51,00. CONCEDE A Splash Down sas – codice fiscale (01552940783); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 976 situata nel comune di Cassano allo Ionio – foglio di mappa n. 58 – p.lla n. 33 e precisamente in località .............................. allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di C 333,26 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08, con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. 6747 La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in .......................................................................... via ............................................................................... n. .......... . Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. 23 ottobre 2003 Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituirne fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario F.to Illeggibile Ufficio Demanio Umberto Barbagallo DECRETO n. 1561 del 20 febbraio 2004 Ditta: Corallo sas – Comune di Villapiana – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Corallo sas (C.F. 01748080783) ha presentato istanza in data 2/4/03, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.268,49 situata nel Comune di Villapiana; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.268,49 situata nel Comune di Villapiana; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; 6748 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 526/2003 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Corallo sas per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 1.268,49 situata nel Comune di Villapiana, foglio di mappa n. 36, particella n. 611, da adibire a Posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 291004 del 20/10/03 di C 80,00. CONCEDE A Corallo sas – codice fiscale (01748080783); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1.268,49 situata nel comune di Villapiana – foglio di mappa n. 36 – p.lla n. 611 e precisamente in località ................. allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di C 432,96 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08, con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. N. 526 del registro Concessioni – Anno 2003 VISTA l’attestazione n. 81080 del 20/10/03 comprovante il versamento del canone di C 432,96 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. N. ..... del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza protocollata in data 2/4/03, di Blumetti Angelo nato/a il 23/2/46 a Villapiana e residente in Cassano allo Ionio (CS) – via Pietro Nenni n. 4 – Lauropoli, legale rappresentante della Corallo sas con sede in Villapiana (CS) – via Lungomare; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... con nota n. ..................................... del .....................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Villapiana con nota n. Conf. Serv. del 30/10/01; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......... del ......... dall’Amministrazione provinciale di .........................................; VISTA la nota n. ............... del ............... della Capitaneria di Porto di .......................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. 106/02 del ............................; Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle amareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il di- 6749 vieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in .......................................................................... via ............................................................................. n. ............ . Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. 23 ottobre 2003 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario F.to Illeggibile Ufficio Demanio Umberto Barbagallo DECRETO n. 1562 del 20 febbraio 2004 Ditta: Sorrentino Francesco – Comune di Corigliano Calabro – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Sorrentino Francesco (C.F. SRR FNC 58A22 C361E) ha presentato istanza in data 30/12/02, per il rinnovo della concessione n. 88/99 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 900, situata nel Comune di Corigliano Calabro; 6750 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 CONSIDERATO che il Servizio Demanio della provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 524/2003 emessa dal Servizio Demanio provinciale di Cosenza; VISTA la nota n. ............... del ............... della Capitaneria di Porto di .......................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 524/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 88/99 per l’utilizzo da parte della ditta Sorrentino Francesco dell’area demaniale marittima di mq. 900, situata nel Comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 69, particella n. 2, da adibire a posa di ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo N. 524 del registro Concessioni – Anno 2003 N. .... del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza protocollata in data 30/12/02, da Sorrentino Francesco nato/a il 22/1/58 a Cava Dei Tirreni e residente in Corigliano Calabro (CS) – via dei Ciclamini – Schiavonea; VISTA la nota n. ................... datata ................... con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... con nota n. ..................................... del .....................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Corigliano Calabro con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .................................................................................................. con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......................... del ................. dall’Amministrazione provinciale di .................; VISTA la precedente licenza n. 88/99 del ..............................; VISTA l’attestazione n. 88 del 23/9/03 comprovante il versamento del canone di C 307,31 per il periodo dall’1/6/03 al 30/ 9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 85 del 23/9/03 di C 52,00. CONCEDE A Sorrentino Francesco – codice fiscale (SRR FNC 58A22 C361E); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 900 situata nel comune di Corigliano Calabro – foglio di mappa n. 69 – p.lla n. 2 e precisamente in località .......................................................................... allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di C 307,31 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08, con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 6751 Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ........................................................................., via ............................................................................ n. ............. . Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. 23 ottobre 2003 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Francesco Sorrentino Ufficio Demanio Umberto Barbagallo DECRETO n. 1563 del 20 febbraio 2004 Ditta: Gallo Vincenzo Salvatore – Comune di Corigliano Calabro – Concessione demaniale marittima (subingresso). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001; 6752 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 VISTO il Codice della Navigazione; VISTA l’istanza della ditta Oranges Piera Luisa, in data 30/ 9/03, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 490 alla ditta Gallo Vincenzo Salvatore; VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dalla ditta Gallo Vincenzo Salvatore, in data 30/9/03, che chiede il subingresso nella concessione n. 490, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000, situata nel Comune di Corigliano Calabro; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq. 1.000 situata nel Comune di Corigliano Calabro; nel Comune di Corigliano Calabro da adibire a posa ombrelloni e sdraio, posa pattini, pedana in legno, previo pagamento del canone annuo di C 334,82 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio; VISTA la domanda datata 30/9/03 con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla ditta Gallo Vincenzo Salvatore, legale rappresentante ....................., nato a Corigliano Calabro il 21/12/59, con sede in Corigliano Calabro, via Malaga, 1 – Schiavonea; VISTA l’istanza, in data 30/9/03, con la quale la ditta Gallo Vincenzo Salvatore, legale rappresentante................................... chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopra citato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto; VISTA la relazione istruttoria dell’Ufficio Demanio con la quale si è espresso parere favorevole all’accoglimento delle istanze sopradette; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTO l’art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327; DECRETA AUTORIZZA È approvata la licenza di subingresso n. 523/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Gallo Vincenzo Salvatore, di un’area demaniale marittima di mq. 1.000 situata nel Comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 80, particella n. 6, da adibire a posa ombrelloni e sdraio, posa pattini e pedana in legno. Il subingresso nella concessione predetta della ditta Gallo Vincenzo Salvatore, legale rappresentante ........................................ la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 490 del............................................................ valevole per il periodo dall’1/1/02 al 31/12/07 sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. L’atto per la cessione da parte della ditta Oranges Piera Luisa (concessionario) legale rappresentante ............................., a favore della ditta Gallo Vincenzo Salvatore (subentrante) legale rappresentante....................................................................... dei diritti inerenti alla cessione dovrà essere redatto e registrato a parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza, sotto pena di nullità della stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Cosenza entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Claudio Bertullo REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA LICENZA DI SUBINGRESSO n. 523 del 23 ottobre 2003 OGGETTO: Ditta Gallo Vincenzo Salvatore, legale rappresentante – Concessione per l’occupazione di un’area demaniale marittima nel Comune di Corigliano Calabro – Foglio di mappa n. 80 particella n. 6. VISTA la concessione demaniale marittima n. 490 rilasciata in data ............................., approvata con decreto del Dirigente del Settore n. 9 Demanio, registrata all’Ufficio delle entrate di Cosenza il .............. al n. ..........., che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale venne concesso alla Ditta Oranges Piera Luisa legale rappresentante ......................... per la durata dal 1/1/02 al 31/12/07 l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000 situata Data, lı̀ 23 ottobre 2003 Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell’atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l’emanazione del decreto di appropriazione. Il Dirigente Dott. Emilio Surace Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 490 del .................................................................. sopra indicato, riflettente la concessione a favore della ditta Oranges Piera Luisa gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato. Dichiara altresı̀ di eleggere il proprio domicilio agli effetti di questo atto in ................................. alla via ................................. F.to Illeggibile 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 DECRETO n. 1564 del 20 febbraio 2004 N. 528 del registro Ditta: Splash Down sas – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima. Concessioni – Anno 2003 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; 6753 N. ..... del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTA l’istanza protocollata in data 23/9/02 di Mazza Francesco nato/a il 19/4/61 a Corigliano Calabro e residente in Cassano allo Ionio (CS) – viale Magna Grecia, 85 – Sibari, legale rappresentante Splash Down sas, con sede in ............................; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Splash Down sas (C.F. 01552940783) ha presentato istanza in data 23/9/02, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.244,5 situata nel Comune di Cassano allo Ionio; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.244,5 situata nel Comune di Cassano allo Ionio; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 528/2003 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta SIFIN srl per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 2.244,5 situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58, particella n. 33, da adibire a posa ombrelloni e sdraio, area asservita. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo VISTA la nota n. 1552 datata 7/4/03 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 5083 del 10/4/03; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... con nota n. ..................................... del .....................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. 11119 del 22/7/03; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......................... del ................. dall’Amministrazione provinciale di .................; VISTA la nota n. ................. del ................. della Capitaneria di Porto di ...................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. ................... del ...................; VISTA l’attestazione n. 80660 del 25/7/03 comprovante il versamento del canone di C 766,22 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 695 del 26/7/03 di C 51,00. CONCEDE A Splash Down sas – codice fiscale (01552940783); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 2.244,5 situata nel comune di Cassano allo Ionio – foglio di mappa n. 58 – p.lla n. 33 e precisamente in località ................................................... allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio, area asservita di cui al canone di C 766,22 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – 6754 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 dall’1/1/03 al 31/12/08, con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in .......................................................................... via ........................................................................... n. .............. . Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Data 23 ottobre 2003 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario F.to Illeggibile 6755 DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 534/2003 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Scorza Maurizio per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 1.500 situata nel Comune di Rossano, foglio di mappa n. 9, particella n. 1-17, da adibire a posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Ufficio Demanio Umberto Barbagallo Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo DECRETO n. 1565 del 20 febbraio 2004 N. 534 del registro Ditta: Scorza Maurizio – Comune di Rossano – Concessione demaniale marittima. Concessioni – Anno 2003 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Scorza Maurizio (C.F. SCRMRZ77A12H579Q) ha presentato istanza in data 5/10/01, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.500 situata nel Comune di Rossano; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.500 situata nel Comune di Rossano; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; N. ..... del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza protocollata in data 5/10/01 di Scorza Maurizio nato/a il 12/1/77 a Rossano e residente in Rossano (CS) – viale Torricelli 27; VISTA la nota n. 1439 datata 1/4/03 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 4779 del 28/7/03; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... con nota n. ..................................... del .....................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Rossano con nota n. 2710 del 15/5/03; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......................... del ................. dall’Amministrazione provinciale di .................; VISTA la nota n. ................. del ................. della Capitaneria di Porto di Crotone; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. ................... del ...................; 6756 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 VISTA l’attestazione n. 80921 del 22/10/03 comprovante il versamento del canone di C 512,18 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SAI) giusta quietanza n. 14550303 del 29/10/03 di C 100,00. CONCEDE A Scorza Maurizio – codice fiscale (SCRMRZ77A12H579Q); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1.500 situata nel comune di Rossano – foglio di mappa n. 9 – p.lla n. 1-17 e precisamente in località ................... allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di C 512,18 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08, con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituirne fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in .......................................................................... via ............................................................................. n. ............ . Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Data 23 ottobre 2003 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Scorza Maurizio Ufficio Demanio Umberto Barbagallo DECRETO n. 1566 del 20 febbraio 2004 6757 VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Turato Guido (C.F. TRTGDU59B14H501A) ha presentato istanza in data 8/10/01, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 8.585 situata nel Comune di Cassano allo Ionio; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 8.585 situata nel Comune di Cassano allo Ionio; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 538/2003 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Turato Guido per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 8.585 situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58, particella n. 10, da adibire a stabilimento balneare, parcheggio, pista da ballo, locale bar, locale magazzino, cabine doccia, passerelle, posa pedalò, posa ombrelloni e sdraio, area beach volley e ginnastica, tettoia. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Ditta: Turato Guido – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima. Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; N. 538 del registro Concessioni – Anno 2003 N. ..... del repertorio VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio − Politiche del mare Navigazione e Porti lacuali Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza protocollata in data 8/10/01 da Turato Guido nato/a il 14/2/59 a Roma e residente in Roma (RM) – via Cassia, 901/B; VISTA la nota n. 3729 datata 20/6/02 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; 6758 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 4069 del 24/7/02; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. 6334 del 7/8/02; VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. 9104 dell’1/7/02; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio di Calabria con nota n. 6441 del 2/8/01; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 1027 del 26/7/01 dall’Amministrazione provinciale di Cosenza; VISTA la nota n. ............... del ............... della Capitaneria di Porto di Crotone; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. ................... del ...................; VISTA l’attestazione n. 80660 del 26/9/03 comprovante il versamento del canone di C 2.966,31 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 657 del 27/9/03 di C 120,00. CONCEDE A Turato Guido – codice fiscale (TRTGDU59B14H501A); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 8585 situata nel comune di Cassano allo Ionio – foglio di mappa n. 58 − p.lla n. 10 e precisamente in località Sibari, allo scopo di adibirla a: stabilimento balneare, parcheggio, pista da ballo, locale bar, locale magazzino, cabine doccia, passerelle, posa pedalò, posa ombrelloni e sdraio, area beach volley e ginnastica, tettoia di cui al canone di C 2.966,31 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08, con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI 6759 DECRETO n. 1567 del 20 febbraio 2004 Ditta: Campisano Giovanni – Comune di Villapiana – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Campisano Giovanni (C.F. CMPGNN77D11C002V) ha presentato istanza in data 15/11/01, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 36 situata nel Comune di Villapiana; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 36 situata nel Comune di Villapiana; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; .................................................................................................. DECRETA La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in .......................................................................... via ............................................................................. n. ............ . Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Data 23 ottobre 2003 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Ufficio Demanio Umberto Barbagallo Il Concessionario Turato Guido È approvato l’atto concessorio n. 540/2003 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Campisano Giovanni per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 36 situata nel Comune di Villapiana, foglio di mappa n. 36, particella n. 611, da adibire a chiosco bar. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo 6760 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 N. 540 del registro Concessioni – Anno 2003 N. ..... del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza protocollata in data 15/11/01 di Campisano Giovanni nato/a l’11/4/77 a Cassano allo Ionio e residente in Villapiana (CS) – via Pantano, 63; VISTA la nota n. 5414 datata 25/9/02 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 6178 del 4/11/02; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. Conf. Serv. del 30/10/01; VISTO il parere espresso dal Comune di Villapiana con nota n. 5093 del 26/6/03; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio di Calabria con nota n. 25 del 2/1/03; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. Conf. Serv. del 30/10/01 dall’Amministrazione provinciale di Cosenza; VISTA la nota n. ................. del ................. della Capitaneria di Porto di Crotone; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. ................... del ...................; VISTA l’attestazione n. 81080 dell’11/8/03 comprovante il versamento del canone di C 169,40 per il periodo dall’1/1/03 al 31/12/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 1167619 dell’11/8/03 di C 80,00. CONCEDE A Campisano Giovanni – codice fiscale (CMPGNN77D11 C002V); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 36 situata nel comune di Villapiana – foglio di mappa n. 36 – p.lla n. 611 e precisamente in località ......................................................................................... allo scopo di adibirla a: chiosco bar di cui al canone di C 169,40 per il periodo dall’1/1/03 al 31/12/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08, con limitazione d’uso del suolo dall’1/1 al 31/12 per il primo anno e dall’1/1 al 31/12 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/1/03-31/12/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/1-31/12, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. 6761 La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Villapiana, via Pantano n. 63. Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Data 23 ottobre 2003 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Campisano Giovanni Ufficio Demanio Umberto Barbagallo DECRETO n. 1568 del 20 febbraio 2004 Ditta: Maritato Davide – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Maritato Davide (C.F. MRTDVD68P14C002F) ha presentato istanza in data 19/9/02, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.065,31 situata nel Comune di Cassano allo Ionio; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.065,31 situata nel Comune di Cassano allo Ionio; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; 6762 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 543/2003 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Maritato Davide per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 2.065,31 situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58, particella n. 33, da adibire a area asservita. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 345 del 22/7/03 di C 52,00. CONCEDE A Maritato Davide – codice fiscale (MRTDVD68P14C002F); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 2065,81 situata nel comune di Cassano allo Ionio – foglio di mappa n. 58 – p.lla n. 33 e precisamente in località .................................................. allo scopo di adibirla a: area asservita di cui al canone di C 705,44 per il periodo dall’1/ 6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08, con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. N. 543 del registro Concessioni – Anno 2003 VISTA l’attestazione n. 237 del 21/7/03 comprovante il versamento del canone di C 705,44 per il periodo dall’1/6/03 al 30/ 9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. N. ..... del repertorio La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza protocollata in data 19/9/02 di Maritato Davide nato/a il 14/9/68 a Cassano allo Ionio e residente in Cassano allo Ionio (CS) – c.da Spadelle, 13 – Frazione Sibari; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 5081 del 10/4/03; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... con nota n. ..................................... del .....................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. 9458 del 17/6/03; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......................... del ................. dall’Amministrazione provinciale di .................; VISTA la nota n. ........................... del ........................... della Capitaneria di Porto di ...............................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. ................... del ...................; Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; 6763 Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituirne fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in .......................................................................... via ............................................................................ n. ............. . Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Data 23 ottobre 2003 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Maritato Davide Ufficio Demanio Umberto Barbagallo DECRETO n. 1569 del 20 febbraio 2004 Ditta: Euroionio srl – Comune di Rocca Imperiale – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. PREMESSO che la ditta Euroionio srl (C.F. 00403000771) ha presentato istanza in data 23/9/02, per il rilascio della conces- VISTO il Codice della Navigazione; 6764 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 sione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 300 situata nel Comune di Rocca Imperiale; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 300 situata nel Comune di Rocca Imperiale; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTO il parere espresso dal Comune di Rocca Imperiale con nota n. DGM 109 del 17/6/03; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......................... del ................. dall’Amministrazione provinciale di .................; VISTA la nota n. ............... del ............... della Capitaneria di Porto di .......................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; DECRETA VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; È approvato l’atto concessorio n. 546/2003 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Euroionio srl per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 300 situata nel Comune di Rocca Imperiale, foglio di mappa n. 43, particella n. 10, da adibire a posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 VISTA l’attestazione n. 80380 del 31/7/03 comprovante il versamento del canone di C 282,16 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 805089 del 23/7/03 di C 128,00. CONCEDE Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo N. 546 del registro Concessioni – Anno 2003 VISTA la precedente licenza n. ................... del ...................; N. ..... del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza protocollata in data 23/9/02 di D’Oro Anna Maria nato/a il 29/11/43 a Caltanisetta e residente in Montegiordano (CS) – via Lungomare Liguori, 115 legale rappresentante della Euroionio srl, con sede in Montegiordano (CS) – via Lungomare Liguori, 115; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; A Euroionio srl – codice fiscale (00403000771); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 300, situata nel comune di Rocca Imperiale – foglio di mappa n. 43 – p.lla n. 10 e precisamente in località ................... allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di C 282,16 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08, con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 4718 del 4/4/03; L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... con nota n. ..................................... del .....................................; Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. 6765 La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ........................................................................., via ............................................................................ n. ............. . Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. 23 ottobre 2003 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Ufficio Demanio Umberto Barbagallo Il Concessionario F.to Illeggibile 6766 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 DECRETO n. 1570 del 20 febbraio 2004 N. 06 del registro Ditta: Colonia San Benedetto – Comune di Cetraro – Rinnovo concessione demaniale marittima. Concessioni – Anno 2004 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; N. .... del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTA l’istanza protocollata in data 16/12/99, da Suor Lucia Curci nato/a il 7/1/35 a San Marco Argentano e residente in Cetraro (CS) – via S. Crocefisso Militerni, 1, in qualità di Superiore pro tempore della Colonia San Benedetto di Cetraro (CS); VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la nota n. ......................... datata ......................... con la quale il Servizio Demanio di ................................. ha avviato l’iter istruttorio; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Colonia San Benedetto (C.F. 01405490580) ha presentato istanza in data 16/12/99, per il rinnovo della concessione n. 42 del 1996 relative all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 6.350, situata nel Comune di Cetraro; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 06/2004 emessa dal Servizio Demanio provinciale di Cosenza; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... con nota n. ..................................... del .....................................; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......................... del ...................... dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza; VISTA la nota n. ................. del ................. della Capitaneria di Porto di ...................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. 42/96 del 19/6/96; È approvato l’atto concessorio n. 06/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto 42 del 1996 per l’utilizzo da parte della ditta Colonia San Benedetto dell’area demaniale marittima di mq. 6.350, situata nel Comune di Cetraro, foglio di mappa n. 52, part. n. 1, da adibire a mantenere manufatti di pertinenza demaniale di mq. 526,00, area asservita mq. 4.824,00 e spiaggia per posa sdraio e ombrelloni per mq. 1.000. VISTA l’attestazione n. 80681 del 27/10/03 comprovante il versamento del canone di C 967,89 per il periodo dall’1/1/00 al 31/12/00 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. CONCEDE Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione RAS Assicurazioni giusta quietanza n. 405140869 del 14/10/03 di C 129,00. A Colonia San Benedetto – codice fiscale (01405490580); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 6.350,00 situata nel comune di Cetraro – foglio di mappa n. 52 – p.lla n. 1 e precisamente in località Marina allo scopo di adibirla a: mantenere manufatti di pertinenza di mq. 526,00, area asservita mq. 4.824,00, spiaggia per posa sdraio ed ombrelloni mq. 1.000 di cui al canone di C 967,89 per il periodo dall’1/1/00 al 31/12/00. 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/00 al 31/12/06, con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 1/00 al 31/12/00 per il primo anno e dall’1/1 al 31/12 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. 6767 Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo dall’1/1/00 al 31/12/00 significando che le restanti rate riferite ai periodi 1/1-31/12, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. 6768 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ........................................................................., via ............................................................................. n. ............ . Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. 20 gennaio 2004 di Belvedere Marittimo, foglio n. 1 part. n. 162-49, da adibire a mantenere struttura turistica (mq. 362,00), parcheggio (mq. 600,00) ed area asservita (mq. 514,00). Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Suor Lucia Curci Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo DECRETO n. 1571 del 20 febbraio 2004 N. 07 del registro Ditta: Lido Sabbia D’Oro s.a.s. – Comune di Belvedere M.mo – Rinnovo concessione demaniale marittima. Concessioni – Anno 2004 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Lido Sabbia D’Oro s.a.s. (C.F. 01869380780) ha presentato istanza in data 12/11/02, per il rinnovo della concessione n. 31 del 1999 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.476, situata nel Comune di Belvedere Marittimo; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 07/2004 emessa dal Servizio Demanio provinciale di Cosenza; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; N. .... del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del mare Navigazione e porti lacuali Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza protocollata in data 12/11/02, da Monetta Anna Maria nato/a il 22/2/62 a Belvedere Marittimo e residente in Belvedere Marittimo (CS) – c.da Piano della Donna, legale rappresentante della Lido Sabbia D’Oro s.a.s. con sede in Belvedere Marittimo (CS) – c.da Piano della Donna; VISTA la nota n. ................... datata ................... con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... con nota n. ..................................... del .....................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Belvedere Marittimo con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......................... del ................. dall’Amministrazione provinciale di .................; VISTA la nota n. ................. del ................. della Capitaneria di Porto di ...................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; DECRETA VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; È approvato l’atto concessorio n. 07/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 31 del 1999 per l’utilizzo da parte della ditta Lido Sabbia D’Oro s.a.s. dell’area demaniale marittima di mq. 1.476, situata nel Comune VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. 31/99 del 25/1/99; 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 6769 VISTA l’attestazione n. 80710 del 23/4/03 comprovante il versamento del canone di C 1.753,52 per il periodo dall’1/1/03 al 31/12/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 0272 del 15/4/03 di C 52,00. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. CONCEDE A Lido Sabbia d’Oro – codice fiscale (01869380780); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1.476 situata nel comune di Belvedere Marittimo – foglio di mappa n. 1 – p.lla n. 162-491 e precisamente in località Piano della Donna allo scopo di adibirla a: struttura turistica (mq. 362,00), parcheggio (mq. 600,00) ed area asservita (mq. 514,00) di cui al canone di C 1.753,52 per il periodo dall’1/ 1/03 al 31/12/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 -dall’1/1/03 al 31/12/08, con limitazione d’uso del suolo dall’1/1 al 31/12 per il primo anno e dall’1/1 al 31/12 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/1-31/12 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/1-31/12, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. 6770 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ........................................................................., via ............................................................................. n. ............ . Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. CONSIDERATO che il Servizio Demanio della provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 08/2004 emessa dal Servizio Demanio provinciale di Cosenza; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 08/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 34 del 1999 per l’utilizzo da parte della ditta Lido Sabbia D’Oro s.a.s. dell’area demaniale marittima di mq. 1.200, situata nel Comune di Belvedere Marittimo, foglio n. 4 part. n. 1, da adibire a stabilimento balneare con area coperta (mq. 123,00), parcheggio (mq. 355,00) ed area asservita (mq. 722,00). Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo 20 gennaio 2004 Il Dirigente del Servizio Dott. Dott. Emilio Surace Il Concessionario F.to Illeggibile N. 08 del registro DECRETO n. 1572 del 20 febbraio 2004 Ditta: Lido Sabbia D’Oro s.a.s. – Comune di Belvedere M.mo – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; Concessioni – Anno 2004 N. .... del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del mare Navigazione e porti lacuali Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza protocollata in data 12/11/02, da Monetta Anna Maria nato/a il 22/2/62 a Belvedere Marittimo e residente in Belvedere Marittimo (CS) – c.da Piano della Donna, legale rappresentante della Lido Sabbia D’Oro s.a.s. con sede in Belvedere Marittimo (CS) – c.da Piano della Donna; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTA la nota n. ................. datata ................. con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... con nota n. ..................................... del .....................................; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Lido Sabbia D’Oro s.a.s. (C.F. 01869380780) ha presentato istanza in data 12/11/02, per il rinnovo della concessione n. 34 del 1999 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.200, situata nel Comune di Belvedere Marittimo; VISTO il parere espresso dal Comune di Belvedere Marittimo con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 6771 VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......................... del ................. dall’Amministrazione provinciale di .................; luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. VISTA la nota n. ................. del ................. della Capitaneria di Porto di ...................................................................................; Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. 34/99 del 25/1/99; VISTA l’attestazione n. 80710 del 23/4/03 comprovante il versamento del canone di C 1.319,64 per il periodo dall’1/1/03 al 31/12/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 0072 del 15/4/03 di C 52,00. CONCEDE A Lido Sabbia d’Oro s.a.s. – codice fiscale (01869380780); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1.200 situata nel comune di Belvedere Marittimo – foglio di mappa n. 4 – p.lla n. 1 e precisamente in località Piano della Donna allo scopo di adibirla a: stabilimento balneare con area coperta (mq. 123,00), parcheggio (mq. 355,00) ed area asservita (mq. 722,00) di cui al canone di C 1.319,64 per il periodo dall’1/1/03 al 31/12/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08, con limitazione d’uso del suolo dall’1/1 al 31/12 per il primo anno e dall’1/1 al 31/12 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/1-31/12 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/1-31/12, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica 6772 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituirne fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ........................................................................., via .......................................................................... n. ............... . Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dalla ditta Capogrosso Emilia (C.F. CPGMLE69L57C717M), in data 28/7/03, che chiede il subingresso nella concessione demaniale marittima n. 273/03, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.200,00, situata nel Comune di Santa Maria del Cedro; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio di subingresso n. 10/2004, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Capogrosso Emilia per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 1.200,00, situata nel Comune di Santa Maria del Cedro, lotto n. 9, da adibire a posa sdraio e ombrelloni. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Claudio Bertullo 20 gennaio 2004 Il Dirigente del Servizio Dott. Dott. Emilio Surace VISTA l’istanza della ditta Adduci Maurizio (C.F. DDCMRZ61L10C717P) in data 28/7/03, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione demaniale marittima n. 273/03 alla ditta Capogrosso Emilia (C.F. CPGMLE69L57C717M) relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.200,00 situata nel Comune di Santa Maria del Cetro; Il Concessionario F.to Illeggibile DECRETO n. 1573 del 20 febbraio 2004 Ditta: Capogrosso Emilia – Comune di S. Maria del Cedro – Subingresso concessione demaniale marittima. REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Politiche del mare navigazione e porti Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 LICENZA DI SUBINGRESSO n. 10 del.... IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; OGGETTO: Ditta Capogrosso Emilia, legale rappresentante – Concessione per l’occupazione di un’area demaniale marittima nel Comune di Santa Maria del Cedro – Lotto n. 9. VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; IL DIRIGENTE VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta Regionale n. 8 dell’8/1/ 2002; VISTO il Codice della Navigazione; VISTA la concessione demaniale marittima n. 237/03 che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale viene concesso alla Ditta Adduci Maurizio, C.F. DDCMRZ61L10C717P, per la durata di mesi 67, dall’1/6/2002 al 31/12/2007, l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.200 situata nel Comune di Santa Maria del Cedro da adibire a posa sdraio e ombrelloni, previo pagamento del canone annuo di C 401,79, corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio; VISTA l’istanza in data 28/7/2003, con la quale la ditta Capogrosso Emilia, nata a Santa Maria del Cedro il 18/7/1969 ed ivi 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 6773 residente in Via dei Rabbini, 3, C.F. CPGMLE69L57C17M, chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni stabilite nel contratto sopraccitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto. VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTA la relazione istruttoria dell’Ufficio Demanio con la quale si è espresso parere favorevole all’accoglimento della istanza sopradetta; PREMESSO che la ditta Hotel Turium (C.F. 02073840783) ha presentato istanza in data 14/5/96, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 262,50 situata nel Comune di Santa Maria del Cedro; VISTO l’art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327; AUTORIZZA Il subingresso nella concessione predetta della ditta Capogrosso Emilia, della superficie di mq. 1.200, da adibire a posa sdraio e ombrelloni, previo pagamento del canone annuo di C 401,79, corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio, il quale dovrà rispondere dell’esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 237/03 valevole per il periodo dall’1/6/2002 al 31/12/2007 sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. VISTO il Codice della Navigazione; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 262,50 situata nel Comune di Santa Maria del Cedro; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA Data ............................. Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell’atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l’emanazione del decreto di approvazione. Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna, tutte le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 237/03 sopra indicato, riflettente la concessione a favore della ditta Adduci Maurizio e gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato. È approvato l’atto concessorio n. 11/2004 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Soc. Hotel Turium & C. per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 262,50 situata nel Comune di Santa Maria del Cedro, foglio di mappa n. 9, particella n. 1, blocco servizi n. 7 da adibire a posa blocco servizi e chiosco bar. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Dichiara altresı̀ di eleggere il proprio domicilio agli effetti di questo atto in ................................. alla via ................................. Capogrosso Emilia N. 11 del registro DECRETO n. 1574 del 20 febbraio 2004 Ditta: Soc. Hotel Turium & C. – Comune di Santa Maria del Cedro – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; Concessioni – Anno 2004 N. ..... del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza protocollata in data 14/5/96 di Capogrosso Giuseppe nato/a il 4/3/40 a Santa Maria del Cedro e residente in Santa Maria del Cedro (CS) – Corso del Tirreno, 213, legale rappresentante della Soc. Hotel Turium & C. con sede in Santa Maria del Cedro (CS) – Corso del Tirreno, 213; VISTA la nota n. 3283 datata 16/6/03 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 5244/98 del 20/10/98; 6774 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Santa Maria del Cedro con nota n. 6821 del 12/9/97; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 3932 del 13/3/00; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 70 del 7/4/00 dal Presidente della Provincia di Cosenza; VISTA la nota n. 0851/96 dell’8/6/96 della Capitaneria di Porto di Diamante; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. VISTA la precedente licenza n. ................... del ...................; VISTA l’attestazione n. 81100 del 27/1/04 comprovante il versamento del canone di C 286,53 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 0078 del 29/1/04 di C 52,00. CONCEDE A Soc. Hotel Turium & C. – codice fiscale (02073840783); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 262,50, situata nel comune di Santa Maria del Cedro – foglio di mappa n. 9 – p.lla n. 1 e precisamente in località Blocco servizi n. 7 allo scopo di adibirla a: Blocco servizi e chiosco bar di cui al canone di C 286,53 per il periodo dall’1/ 6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09, con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/04 al 30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ........................................................................., via ........................................................................... n. .............. . Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario F.to Illeggibile 6775 DECRETO n. 1575 del 20 febbraio 2004 Ditta: Soc. Coop. Rosy Beach a r.l. – Comune di Grisolia – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Soc. Coop. Rosy Beach a r.l. (C.F. 02495180784) ha presentato istanza in data 14/11/01, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 6.385,00 situata nel Comune di Grisolia; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 6.385,00 situata nel Comune di Grisolia; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 12/2004 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Soc. Coop. Rosy Beach a r.l. per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 6.385,00 situata nel Comune di Grisolia, foglio di mappa n. 15, part. n. 2, lotto A1-A2-A3 da adibire a stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo 6776 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 N. 12 del registro Concessioni – Anno 2004 N. ..... del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza protocollata in data 14/11/01 di Russo Amedeo nato/a il 12/10/74 a Praia a Mare e residente in Grisolia (CS) – via S. Stefano, legale rappresentante della Rosy Beach Soc. Coop. a r.l. con sede in Grisolia (CS) – via S. Stefano; VISTA la nota n. 1142 datata 12/3/03 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 1142 del 17/4/03; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Grisolia con nota n. 1327 del 21/3/03; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......................... del ..................................... dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza; VISTA la nota n. ............................... del ............................... della Capitaneria di Porto di .......................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. ................... del ...................; VISTA l’attestazione n. 0103 del 28/1/04 comprovante il versamento del canone di C 5.720,50 per il periodo dall’1/1/04 al 31/12/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 0121 del 27/1/04 di C 114,40. CONCEDE A Rosy Beach Soc. Coop. a r.l. – codice fiscale (02495180784); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 6.385,00, situata nel comune di Grisolia – foglio di mappa n. 15 – p.lla n. 2 e precisamente in località Lotto A1-A2-A3 allo scopo di adibirla a: stabilimento balneare di cui al canone di C 5.720,50 per il periodo dall’1/1/04 al 31/12/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09, con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 1/04 al 31/12/04 per il primo anno e dall’1/1 al 31/12 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 6777 allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; N.B. La su detta concessione si intende a carattere stagionale per quanto riguarda i lotti A1 e A2, il restante lotto A3 si intende, invece, a carattere annuale. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Grisolia, via S. Stefano, n. 16. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/1/04 al 31/12/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/1-31/12, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. .................................................................................................. Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Russo Amedeo DECRETO n. 1579 del 20 febbraio 2004 Ditta: Tiano Francesco – Comune di Crotone – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Tiano Francesco (C.F. TNI FNC 73A23 D122J) ha presentato istanza in data 15/3/2002, per il rinnovo della concessione n. 53/99 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 78,50, situata nel Comune di Crotone; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 421/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; 6778 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) – C 2.500,00. DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 421/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 53/99 per l’utilizzo da parte della Ditta Tiano Francesco dell’area demaniale marittima di mq. 78,50, situata nel Comune di Crotone, foglio di mappa n. 45 particella n. 584 (parte), per mantenervi un chiosco adibito a bar con annessa veranda. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo CONCEDE Al sig. Tiano Francesco – codice fiscale (TNI FNC 73A23 D122J); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 78,50, situata nel comune di Crotone – foglio di mappa n. 45 – p.lla n. 584 (parte) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: mantenervi un chiosco adibito a bar per la vendita di bibite e gelati con annessa veranda e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 1.946,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2003 al 31/12/2008. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: N. 421 del registro REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. VISTA l’istanza trasmessa dalla Capitaneria di Porto di Crotone con la nota n. 4/03898 del 15/3/2002 del sig. Tiano Francesco, nato a Crotone (KR) il 23/1/1973, ed ivi residente, in via E. Mastracchi n. 2 – C.F. TNI FNC 73A23 D122J; L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ........................................ ha avviato l’iter istruttorio; Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Concessioni – Anno 2003 N. 30/2003 del repertorio VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. ........................... del ...........................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune .................................... con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ..................dall’Amministrazione provinciale di ..................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. VISTA la precedente licenza n. 53/99 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone; Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. VISTA la ricevuta di pagamento dell’1/7/2003 comprovante il versamento del canone di C 556,00 per il periodo 1/1/2003-31/ 12/2003. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/1/2003-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali 1o gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. 6779 Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Crotone (KR), via E. Mastracchi n. 2. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale Crotone, 21 luglio 2003 Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi Il Concessionario F.to Illeggibile Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale DECRETO n. 1580 del 20 febbraio 2004 Ditta: Montalcino Marco – Comune di Crotone – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Montalcino Marco (C.F. MNT MRC 72A05 C352P) ha presentato istanza in data 28/12/2003, per il rinnovo della concessione n. 24/99 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.710, situata nel Comune di Crotone; 6780 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la concessione n. 506/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTA la precedente licenza n. 24/99 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone; VISTA la ricevuta di pagamento del 12/8/2002 comprovante il versamento del canone di C 987,00 per il periodo 1/1/2003-31/ 12/2003. DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 506/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 24/99 per l’utilizzo da parte della Ditta Montalcino Marco dell’area demaniale marittima di mq. 1.710, situata nel Comune di Crotone, foglio di mappa n. 55 particella n. 315 e 319 (parte), per mantenervi uno stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo CONCEDE A Montalcino Marco – codice fiscale (MNT MRC 72A05 C352P); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 1.710 (millesettecentodieci), situata nel comune di Crotone – foglio di mappa n. 44 – p,lla n. 315 e 319 (parte) e precisamente sull’arenile Pozzo Donato, allo scopo di: mantenervi uno stabilimento balneare con cabine, veranda ed area asservita per la posa di ombrelloni e sedie sdraio e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 5.922,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2003 al 31/12/2008, con limitazione al diritto d’uso dell’area di mq. 1.472 adibita a posa di ombrelloni e sdraio per il periodo 1o maggio-30 settembre di ciascun anno. N. 506 del registro Concessioni – Anno 2003 Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante polizza assicurativa Fondiaria Sai – Agenzia di Crotone polizza n. 0538.0505976.20 del 2/9/2003. N. 38/2003 del repertorio La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza presentata in data 28/12/2002 dal sig. Montalcino Marco, nato a Catanzaro (CZ) il 5/1/1972, e residente a Crotone, in via Elsa Morante n. 9 – C.F. MNT MRC 72A05 C352P; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ........................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. ........................... del ...........................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune .................................... con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ................. dall’Amministrazione provinciale di .................; Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/1/2003-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali 1o gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smal- 6781 timento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Crotone (KR), via Elsa Morante n. 9. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale Crotone, 29 settembre 2003 Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi Il Concessionario F.to Illeggibile Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale DECRETO n. 1581 del 20 febbraio 2004 Ditta: Campagna Carmelina – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 6782 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio − filiale di Catanzaro (Area Tecnica) con nota n. .............. del ..............; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il parere espresso dal Comune .................................... con nota n. ..................................... del .....................................; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Campagna Carmelina (C.F. CMP CML 63P50 D181L) ha presentato istanza in data 20/5/2002, per il rinnovo della concessione n. 78/98 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 405, situata nel Comune di Cropani; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 319/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 319/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 78/98 per l’utilizzo da parte della Ditta Campagna Carmelina dell’area demaniale marittima di mq. 405, situata nel Comune di Cropani, foglio di mappa n. 31 particella n. 31 (parte) da adibire a posa ombrelloni e sedie sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo N. 319 del registro Concessioni – Anno 2003 VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; N. 05/2003 del repertorio VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ..................dall’Amministrazione provinciale di ..................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. 78/98 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone; VISTA la ricevuta di pagamento del 10/6/2002 comprovante il versamento del canone di C 167,00 per il periodo 1/6/2002-30/ 9/2002. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione FIBA (Federazione Italiana Imprese Balneari) in data 10/ 6/2002. CONCEDE Alla sig.ra Campagna Carmelina – codice fiscale (CMP CML 63P50 D181L); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 405 (quattrocentocinque), situata nel comune di Cropani – foglio di mappa n. 31 – p.lla n. 31 (parte) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: adibirla a posa di ombrelloni e sdraio e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 1.002,00 (milledue/00) da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2002 al 31/12/2007. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: REGIONE CALABRIA Dipartimento Bilancio e Finanze Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico Settore 9 Tributi – Contenzioso Tributario Patrimonio – Demanio regionale VISTA l’istanza pervenuta in data 22/5/2002 dalla sig.ra Campagna Carmelina nata a Cropani il 10/9/1963 ed ivi residente in via IV Novembre – C.F. CMP CML 63P50 D181L; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ........................................ ha avviato l’iter istruttorio; Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; 6783 decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2002-31/12/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1o giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cropani (CZ) via IV Novembre. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il Funzionario Megna Pasquale Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Catanzaro 10 giugno 2003 Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi Il Concessionario Carmelina Campagna Sottoscritta in mia presenza: F.to Illeggibile Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato 6784 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 DECRETO n. 1582 del 20 febbraio 2004 Ditta: Stanizzi Fabio – Comune di Cropani – Concessione demaniale marittima. REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica e Demanio Politiche del Mare – Navigazione e Porto Lacuali Settore Demanio Servizio demanio Area Centrale IL DIRIGENTE DEL SETTORE LICENZA DI SUBINGRESSO n. 393 del 4 luglio 2003 VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; OGGETTO: Ditta Stanizzi Fabio – Concessione area demaniale marittima nel Comune di Cropani (CZ) – Foglio di mappa n. 31 particella n. 31 (parte). IL DIRIGENTE VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001; VISTO il Codice della Navigazione; VISTA l’istanza della ditta Basile Caterina, in data 30/6/2003, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 76/2001 al sig. Stanizzi Fabio (figlio); VISTA la licenza di concessione demaniale marittima n. 76/ 2001 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone in data 18/ 6/2001, approvata con decreto del Dirigente del settore n. 9 Demanio e registrata all’Ufficio delle Entrate di Crotone il 18/6/ 2001 al n. 1548 – serie 3, mediante la quale venne concesso alla sig.ra Basile Caterina, per la durata di anni 4 (quattro) dall’1/1/ 2001 al 31/12/2004, l’occupazione e l’uso di un area demaniale marittima della superficie di mq. 1.500 situata nel Comune di Cropani (CZ) da adibire a stabilimento balneare, previo pagamento del canone annuo di C 538,00, corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio; VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dal sig. Stanizzi Fabio, in data 30/6/2003, che chiede il subingresso nella concessione n. 76/2001 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.500, situata nel comune di Cropani; VISTA la domanda datata 30/6/2003 con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione al sig. Stanizzi Fabio nato a Cropani (CZ) il 4/4/1966, residente in Aosta al Viale Gran San Bernardo n. 33 – C.F. STN FBA 66D04 D181A; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA l’istanza, in data 30/6/2003, con la quale il sig. Stanizzi Fabio, chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopra citato; VISTA la licenza di subingresso emessa dal Servizio Demanio Area Centrale, relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq. 1.500 situata nel Comune di Cropani; VISTO l’art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la licenza di subingresso n. 393 del 4/7/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Stanzi Fabio, di un’area demaniale marittima di mq. 1.400 situata nel Comune di Cropani, foglio di mappa n. 31, particella n. 31 (parte), per mantenere uno stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. VISTA la deliberazione della G.R. 9 luglio 2001, n. 614; AUTORIZZA Il subingresso nella concessione predetta del sig. Stanizzi Fabio nato a Cropani (CZ) il 4/4/1966, residente in Aosta al viale Gran Sasso Bernardo n. 33, la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 76/2001 del 18/6/2001 valevole per il periodo 1/1/2001-31/12/2004 sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lei stipulato. Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell’atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l’emanazione del decreto di appropriazione. Il Dirigente F.to Illeggibile Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Claudio Bertullo Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 76/2001 del 18/6/2001 sopra indicato, riflettente la con- 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 cessione a favore della sig.ra Basile Caterina, e gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lei stipulato. Dichiara altresı̀ di eleggere il proprio domicilio agli effetti di questo atto in Aosta viale Gran Sasso n. 33. 6785 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Crotone , lı̀ 4 luglio 2003 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Firma F.to Illeggibile N. 505 del registro DECRETO n. 1583 del 20 febbraio 2004 Concessioni – Anno 2003 Ditta: Quaranta Mario – Comune di Cropani – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; N. 37/2003 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Bilancio e Finanze Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico Settore 9 Tributi – Contenzioso Tributario Patrimonio – Demanio regionale VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTA l’istanza pervenuta in data 24/5/2002 dal sig. Quaranta Mario nato a Cropani il 20/7/1952 ed ivi residente in via Beato Paolo n. 23 – C.F. QRN MRA 52L20 D181S; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ........................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio − filiale di Catanzaro (Area Tecnica) con nota n. .............. del ..............; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Quaranta Mario (C.F. QRN MRA 52L20 D181S) ha presentato istanza in data 24/5/2002, per il rinnovo della concessione n. 176/98 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.027, situata nel Comune di Cropani; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTO il parere espresso dal Comune .................................... con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ................. dall’Amministrazione provinciale di .................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTA la concessione n. 505/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. 176/98 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 505/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 176/98 per l’utilizzo da parte della Ditta Quaranta Mario dell’area demaniale marittima di mq. 1.027, situata nel Comune di Cropani, foglio di mappa n. 31 particella n. 31 (parte) per adibirla a posa di ombrelloni, sedie sdraio e mantenimento veranda. VISTA la ricevuta di pagamento del 21/6/2002 comprovante il versamento del canone di C 268,00 per il periodo 1/6/2002-30/ 9/2002. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione FIBA (Federazione Italiana Imprese Balneari) giusta iscrizione in data 21/6/2002. 6786 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 CONCEDE Al sig. Quaranta Mario – codice fiscale (QRN MRA 52L20 D181S); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 1.027 (milleventisette), situata nel comune di Cropani – foglio di mappa n. 31 – p.lla n. 31 (parte) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: asservirla a posa di ombrelloni, sdraio e mantenimento veranda e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 1.608,00 (milleseicentotto/00) da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2002 al 31/12/2007. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2002-31/12/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1o giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, om- 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 brelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cropani (CZ) via Beato Paolo n. 23. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 455/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 55/98 per l’utilizzo da parte della Ditta Tangari Filomena dell’area demaniale marittima di mq. 460, situata nel Comune di Cirò Marina, foglio di mappa n. 9, particella n. 265 (parte), da adibire a posa di ombrelloni e sedie sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Catanzaro 29 settembre 2003 Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi 6787 Il Concessionario F.to Illeggibile Sottoscritta in mia presenza: Pasquale Megna N. 455 del registro Concessioni – Anno 2003 DECRETO n. 1584 del 20 febbraio 2004 Ditta: Tangari Filomena – Comune di Cirò Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Tangari Filomena (C.F. TNG FMN 47A65 C726U) ha presentato istanza in data 7/3/2002, per il rinnovo della concessione n. 55/98 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 460, situata nel Comune di Cirò Marina; N. 33/2003 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza pervenuta in data 7/3/2002 e successive integrazioni dalla sig.ra Tangari Filomena, nata a Cirò Marina (KR) il 25/1/1947, ed ivi residente in via Firenze, 21 – C.F. TNG FMN 47A65 C726U; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ........................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. ........................... del ........................... VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ................. dall’Amministrazione provinciale di .................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 455/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. 55/98 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone; 6788 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 VISTE le ricevute di pagamento del 26/6/2002 e 18/6/2003 comprovante il versamento del canone rispettivamente di C 167,00 per il periodo 1/6/2002-30/9/2002 e C 170,00 per il periodo 1/6/03-30/9/03. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) quietanza n. 8314 di C 1.000,00. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. CONCEDE Alla sig.ra Tangari Filomena – codice fiscale (TNG FMN 47A65 C726U); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 460,00 (quattrocentosessanta), situata nel comune di Cirò Marina – foglio di mappa n. 9 – p.lla n. 265 (parte) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: adibita a posa di ombrelloni e sdraio e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 1.020,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2002 al 31/12/2007, con limitazione al diritto d’uso dell’area per periodo 1o giugno al 30 settembre di ciascun anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/6/2002-30/9/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1o giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere co- 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 struite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cirò Marina (KR), via Firenze n. 21. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Tangari Filomena (C.F. TNG FMN 47A65 C726U) ha presentato istanza in data 7/3/2002, per il rinnovo della concessione n. 116/98 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 469,07, situata nel Comune di Cirò Marina; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 456/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 456/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 116/98 per l’utilizzo da parte della Ditta Tangari Filomena dell’area demaniale marittima di mq. 469,07 situata nel Comune di Cirò Marina, foglio di mappa n. 9, particella n. 265 (parte), per mantenervi un chiosco adibito a bar. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Crotone, 28 luglio 2003 Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi 6789 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Il Concessionario Tangari Filomena Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale N. 456 del registro Concessioni – Anno 2003 N. 33/2003 del repertorio DECRETO n. 1585 del 20 febbraio 2004 Ditta: Tangari Filomena – Comune di Cirò Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza pervenuta in data 7/3/2002 e successive integrazioni dalla sig.ra Tangari Filomena, nata a Cirò Marina (KR) il 25/1/1947, ed ivi residente in via Firenze, 21 – C.F. TNG FMN 47A65 C726U; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ........................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio − filiale di Catanzaro con nota n. ........................... del ........................... VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del .....................................; 6790 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ..................dall’Amministrazione provinciale di ..................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. 116/98 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone; VISTE le ricevute di pagamento del 26/6/2002 e 18/6/2003 comprovante il versamento del canone di complessivi C 1.590,00 per il periodo 1/1/2002-31/12/2003. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante polizza Assicurativa compagnia di assicurazioni Unipol Polizza n. 9637361397 Agenzia di Cirò Marina. CONCEDE Alla sig.ra Tangari Filomena – codice fiscale (TNG FMN 47A65 C726U); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 469,07 (quattrocentosessantanove/ 07), situata nel comune di Cirò Marina – foglio di mappa n. 9 – p.lla n. 265 (parte) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: mantenimento chiosco bar con annessa tettoia e servizi e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 4.806,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2002 al 31/12/2007. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via am- ministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/1/2002-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali 1o gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituirne fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cirò Marina (KR), via Firenze n. 21. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale 6791 VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Arnoni Davide Mario (C.F. RNN DVD 55E22 C726X) ha presentato istanza in data 22/11/2002, per il rinnovo della concessione n. 10/98 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.878, situata nel Comune di Cirò Marina; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 407/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 407/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 10/98 per l’utilizzo da parte della Ditta Arnoni Davide dell’area demaniale marittima di mq. 1.878, situata nel Comune di Cirò Marina, foglio di mappa n. 14, particella n. 56 (parte), per mantenervi uno stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Crotone, 28 luglio 2003 Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Il Concessionario Tangari Filomena Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale N. 407 del registro Concessioni – Anno 2003 DECRETO n. 1587 del 20 febbraio 2004 Ditta: Arnoni Davide Mario – Comune di Cirò Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; N. 29/2003 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza pervenuta in data 22/11/2002 dal sig. Arnoni Davide Mario, nato a Cirò Marina (KR) il 22/5/1955, ed ivi residente in via La Maddalena n. 5 – C.F. RNN DVD 55E22 C726X; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ........................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. ............... del ............... 6792 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune .................................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ................. dall’Amministrazione provinciale di .................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. 10/98 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone; VISTA la ricevuta di pagamento del 23/6/2003 comprovante il versamento del canone di C 6.462,00 complessivo di interessi di mora, per il periodo 1/1/2002-31/12/2003. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante polizza Assicurativa n. 6048100942159 del 9/7/03 compagnia di assicurazioni Milano Agenzia di Crotone. CONCEDE Al sig. Arnoni Davide Mario – codice fiscale (RNN DVD 55E22 C726X); di occupare un’area e manufatti demaniali marittimi della superficie di metri quadrati complessivi 1.878 (milleottocentosettantotto), situata nel comune di Cirò Marina – foglio di mappa n. 14 – p.lla n. 56 (parte) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: adibiti a bar, ristorante, pizzeria, servizi ed area asservita per posa di tavolini e sedie e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 19.014,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2002 al 31/12/2007. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/1/2002-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali 1o gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. 6793 DECRETO n. 1592 del 20 febbraio 2004 Ditta: Gentile Vincenzo – Comune di Cirò Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. PREMESSO che la ditta Gentile Vincenzo (C.F. GNT CLD 39E10 C726K) ha presentato istanza in data 26/10/2001 e 8/7/ 2002, per il rinnovo delle concessioni n. 51/99, 162/98 e 38/98, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 2.000, situata nel Comune di Cirò Marina; Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cirò Marina (KR), via La Maddalena n. 5. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale Crotone, 11 luglio 2003 Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi Il Concessionario F.to Illeggibile Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTO il Codice della Navigazione; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 390/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 390/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo degli atti n. 51/99, 162/98 e 38/98 per l’utilizzo da parte della Ditta Gentile Vincenzo dell’area demaniale marittima di mq. 2.000,00, situata nel Comune di Cirò Marina, foglio di mappa n. 28, particella n. 1780 (parte), per mantenervi uno stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo 6794 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 N. 390 del registro Concessioni – Anno 2003 N. 25/2003 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza pervenuta in data 26/10/2001 e 8/7/2002 dal sig. Gentile Vincenzo, nato a Cirò Marina (KR) il 7/5/1977, ed ivi residente in via delle Libertà, 105 – C.F. GNT VCN 77E07 D122L; VISTA la dichiarazione del sig. Gentile Cataldo in data 26/6/ 2002; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ........................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. ........................... del ........................... VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ................. dall’Amministrazione provinciale di .................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTE le precedente licenze n. 51/99, 162/98 e 38/98 tutte scadute il 31/12/2001 e rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Crotone; VISTE le ricevute di pagamento dell’11/7/2002 e 16/6/2003 comprovante il versamento del canone di complessivi C 4.314 per il periodo 1/1/2002-31/12/2003. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) giusta quietanza n. 8277 – C 5.000,00. bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 12.240,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2002 al 31/12/2007, con limitazione al diritto d’uso dell’area limitatamente a mq. 500 per la posa di ombrelloni e sedie per il periodo 1o giugno al 30 settembre di ciascun anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. CONCEDE Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Al sig. Gentile Vincenzo – codice fiscale (GNT CLD 39E10 C726K); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 2.000,00 (duemila), situata nel comune di Cirò Marina -- foglio di mappa n. 28 – p.lla n. 1780 (parte) e precisamente sull’arenile– loc. Torrenova, allo scopo di: mantenervi uno stabilimento balneare con locali adibiti a bar, ristorante-pizzeria, WC, deposito, area per la posa di tavolini ed area asservita per la posa di ombrelloni, sedie sdraio e noleggio pedalò, canoe, Wind Surf e giochi acquatici e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/1/2002-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali 1o gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. 6795 da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cirò Marina (KR), via Libertà n. 105. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale Crotone, 4 luglio 2003 Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi Il Concessionario Gentile Vincenzo Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale DECRETO n. 1594 del 20 febbraio 2004 Ditta: Brunetti Francesco – Comune di Cirò Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. PREMESSO che la ditta Brunetti Francesco (C.F. BRN FNC 76T21 D122J) ha presentato istanza in data 9/7/2002, per il rinnovo della concessione n. 258/98, 90/2001 e 42/2001 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. complessivi 1.450, situata nel Comune di Cirò Marina; Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTO il Codice della Navigazione; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 387/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; 6796 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTE le ricevute di pagamento del 25/7/2002, 15/3/2002 e 24/6/2003 comprovante il versamento del canone di complessivi C 1.754,00 per il periodo 1/1/2002-31/12/2003. DECRETA Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) del 24/6/2003 – C 5.000,00. È approvato l’atto concessorio n. 387/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo degli atti 258/98, 90/2001 e 42/2001 per l’utilizzo da parte della Ditta Brunetti Francesco dell’area demaniale marittima di mq. 1.450, situata nel Comune di Cirò Marina, foglio di mappa n. 28, particella n. 106 (parte), per mantenervi uno stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo N. 387 del registro Concessioni – Anno 2003 N. 22/2003 del repertorio CONCEDE Al sig. Brunetti Francesco – codice fiscale (BRN FNC 76T21 D122J); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 1.450 di cui mq. 97 coperti, situata nel comune di Cirò Marina – foglio di mappa n.28 – p.lla n. 106 (parte) e precisamente sull’arenile –loc. Torrenova, allo scopo di: mantenervi uno stabilimento balneare con locali adibiti a bar, servizi igienici, deposito ed area asservita per posa di ombrelloni e sedie sdraio e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 4.782,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2002 al 31/12/2007, con limitazione al diritto d’uso dell’area per mq. 1.200 ad uso posa ombrelloni e sedie sdraio per il periodo 1o giugno al 30 settembre di ciascun anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza pervenuta in data 9/7/2002 e 4/6/2003 dal sig. Brunetti Francesco, nato a Crotone (KR) il 21/12/1976, e residente a Cirò Marina c.da Ceramidio – C.F. BRN FNC 76T21 D122J; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ........................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. ........................... del ........................... VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ................. dall’Amministrazione provinciale di .................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTE le precedente licenze n. 258/98, 90/2001 e 42/2001 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone; Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. 6797 struite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le licenze di concessione n. 90/2001 e n. 42/2001 scadente rispettivamente il 31/12/2004 e 31/12/2003 sono soppresse e sostituite dalla presente. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cirò Marina (KR), c.da Ceramidio. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/1/2002-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali 1o gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. Il Funzionario Megna Pasquale Crotone, 4 luglio 2003 Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi Il Concessionario Francesco Brunetti Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale DECRETO n. 1596 del 20 febbraio 2004 Ditta: Bellugi Eleonora – Comune di Crucoli – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere co- VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; 6798 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Bellugi Eleonora (C.F. BLL LNR 74E55 C858A) ha presentato istanza in data 30/1/2003, per il rinnovo della concessione n. 12/2000 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 240, situata nel Comune di Crucoli; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ................. dall’Amministrazione provinciale di .................; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTA la concessione n. 508/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 508/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto 12/2000 per l’utilizzo da parte della Ditta Bellugi Eleonora dell’area demaniale marittima di mq. 240, situata nel Comune di Cropani, foglio di mappa n. 20, particella n. 14 (parte), per mantenervi uno stabilimento balneare. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la precedente licenza n. 12/2000 rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Crotone; VISTA la ricevuta di pagamento del 28/8/2003 comprovante il versamento del canone di C 283,00 per il periodo 1/1/2003-31/ 12/2003. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante fideiussione bancaria del 29/8/2003 della Banca di Credito Cooperativo Media Magna Grecia di Crucoli Torretta. CONCEDE Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2003 al 31/12/2008. N. 508 del registro Concessioni – Anno 2003 Alla sig.ra Bellugi Eleonora – codice fiscale (BLL LNR 74E55 C858A); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 240 (ducentoquaranta), situata nel comune di Crucoli Torretta – foglio di mappa n. 20 – p.lla n. 14 (parte) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: adibita a parcheggio e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 1.698,00 da corrispondere in rate annue anticipate. N. 40/2003 del repertorio La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza pervenuta in data 30/1/2003 dalla sig.ra Bellugi Eleonora, nata a Colleferro (RM) il 15/5/1974 ed ivi residente in Crucoli Torretta snc – C.F. BLL LNR 74E55 C858A; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ........................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. ........................... del ........................... VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, ri- 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 sarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Crucoli Torretta (KR), viale Kennedy snc. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/1/2003-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali 1o gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al 6799 Il Funzionario Megna Pasquale Crotone, 29 settembre 2003 Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi Il Concessionario F.to Illeggibile Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario F.to Illeggibile 6800 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 DECRETO n. 1597 del 20 febbraio 2004 N. 446 del registro Ditta: Ciccopiedi Giampiero – Comune di Crucoli – Rinnovo concessione demaniale marittima. Concessioni – Anno 2003 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; N. 32/2003 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Direzione Generale (ex Dipartimento n. 3) Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTA l’istanza pervenuta in data 23/7/2002 e successive integrazioni dal sig. Ciccopiedi Giampiero, nato a Crucoli (KR) l’1/1/1970 ed ivi residente in viale Kennedy – C.F. CCC GPR 70A01 D189K; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ........................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. ........................... del ........................... VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Ciccopiedi Giampiero (C.F. CCC GPR 70A01 D189K) ha presentato istanza in data 23/7/2002, per il rinnovo della concessione n. 89/97 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 66, situata nel Comune di Crucoli Fraz. Torretta; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 446/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ................. dall’Amministrazione provinciale di .................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 446/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto 89/97 per l’utilizzo da parte della Ditta Ciccopiedi Giampiero dell’area demaniale marittima di mq. 66, situata nel Comune di Crucoli, foglio di mappa n. 7, particella n. 56 (parte), per mantenervi una pedana per la posa di tavolini e sedie. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo VISTA la precedente licenza n. 89/97 rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Crotone; VISTA la ricevuta di pagamento del 22/7/2003 comprovante il versamento del canone di C 347,00 di cui 10,00 di interessi di mora per il periodo 1/6/2002-30/9/2002 e 1/6/2003-30/9/2003. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) giusta quietanza n. 2034 di C 1.000,00. CONCEDE Al sig. Ciccopiedi Giampiero – codice fiscale (CCC GPR 70A01 D189K); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 66 (sessantasei), situata nel comune di Crucoli – foglio di mappa n. 7 – p.lla n. 56 (parte) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: mantenervi una pedana per la posa di tavolini e sedie e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 1.002,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 (settantadue) – dall’1/1/2002 al 31/12/2007, con limitazione al diritto d’uso dell’area per il periodo 1o giugno-30 settembre di ciascuno anno. 6801 Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/6/2002-30/9/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1o giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Vista la ricevuta di pagamento del 22/7/2003 comprovante il versamento dei canoni relativi agli anni 2000 e 2001. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Crucoli (KR), viale Kennedy. 6802 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. demaniale marittima di mq. 600, situata nel Comune di Crucoli, foglio di mappa n. 7, particella n. 31 (parte), per mantenervi un locale adibito a bar e ristorante. Il Funzionario Megna Pasquale Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Crotone, 25 luglio 2003 Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi Il Concessionario Ciccopiedi Giampiero Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario F.to Illeggibile N. 422 del registro DECRETO n. 1599 del 20 febbraio 2004 Concessioni – Anno 2003 Ditta: Grasso Anna Palmina – Comune di Crucoli – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Grasso Anna Palmina (C.F. GRS NPL 46D56 D189P) ha presentato istanza in data 1/7/2003, per il rinnovo della concessione n. 64/99 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 600, situata nel Comune di Crucoli Fraz. Torretta; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; N. 31/2003 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza pervenuta in data 1/7/2003 dalla sig.ra Grasso Anna Palmina, nata a Crucoli (KR) il 16/4/1946 ed ivi residente in via Marina – C.F. GRS NPL 46D56 D189P; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ........................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio − filiale di Catanzaro con nota n. ........................... del ........................... VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ................. dall’Amministrazione provinciale di .................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la concessione n. 422/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 422/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto 64/99 per l’utilizzo da parte della Ditta Grasso Anna Palmina dell’area VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. 64/99 rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Crotone; VISTA la ricevuta di pagamento del 12/7/2003 comprovante il versamento del canone di C 1.445,00 oltre C 43,00 di interessi di mora per il periodo 1/1/2002-31/12/2003. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) – C 5.000,00. 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 CONCEDE Alla sig.ra Grasso Anna Palmina – codice fiscale (GRS NPL 46D56 D189P); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 600 (seicento), situata nel comune di Crucoli – foglio di mappa n. 7 – p.lla n. 31 (parte) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: mantenervi un locale adibito a bar, ristorante, servizi ed area asservita per la posa di tavolini e sedie e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 4.296,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2002 al 31/12/2007. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; 6803 dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/1/2002-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali 1o gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il di- 6804 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 vieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Crucoli (KR), via Marina n. 50. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale Crotone, 21 luglio 2003 Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Area Centrale, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 135 situata nel Comune di Melissa; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la concessione n. 323/2003 del 10/6/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Russano Franco per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 135 situata nel Comune di Melissa, foglio di mappa n. 23, particella n. 35 (parte), allo scopo di realizzare una pedana in legno con n. 2 chioschi-bar. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Concessionario Grasso Anna Palmina Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale N. 323 del registro Concessioni – Anno 2003 N. 09/2003 del repertorio DECRETO n. 1601 del 20 febbraio 2004 Ditta: Russano Franco – Comune di Melissa – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Direzione Generale (ex Dipartimento n. 3) Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali VISTA l’istanza trasmessa dalla Capitaneria di Porto di Crotone in data 2/4/2002 del sig. Russano Franco nato in Germania il 10/6/1972 e residente a Melissa (KR) in via Lungomare n. 27 – C.F. RSS FNC 72M10 Z112E; VISTA la nota n. 4/03586 datata 22/2/2001 con la quale la Capitaneria di Porto di Crotone ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (Area Tecnica) con nota n. 4710 e 2020 rispettivamente in data del 19/3/2001 e 24/2/2003; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Russano Franco (C.F. RSS FNC 72M10 Z112E) ha presentato istanza in data 2/4/2003, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 135 situata nel Comune di Melissa; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. 665 del 28/3/2001; VISTO il parere espresso dal Comune di Melissa con nota n. 2371 e 719 rispettivamente in data 23/5/01 e 7/2/03; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 6347 del 22/4/2002; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 6918 del 25/3/ 2002 dall’Amministrazione provinciale di Crotone; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n................................................; VISTA la ricevuta di pagamento del 28/4/2003 comprovante il versamento del canone di C 189,00 per il periodo 1/5/2003-31/ 12/2003. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) del 28/4/2003 – C 2.500,00. CONCEDE Al sig. Russano Franco – codice fiscale (RSS FMC 72M10 Z112E); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 135 (centotrentacinque), situata nel comune di Melissa -- foglio di mappa n. 23 – p.lla n. 35 (parte) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: realizzare una pedana in legno con n. 2 chioschi per bar e servizi oltre tettoia e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 1.604,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 68 (sessantotto) – dall’1/5/2003 al 31/12/2008. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. 6805 Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/5/2003-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali 1o gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smal- 6806 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 timento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. DECRETO n. 1602 del 20 febbraio 2004 Ditta: Salerno Salvatore – Comune di Cutro – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. La ditta concessionaria prima della realizzazione delle opere dovrà munirsi dell’autorizzazione edilizia da parte del comune e dell’autorizzazione paesistica da parte della Provincia di Crotone. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente concessione è sottoposta inoltre alle seguenti prescrizioni, risultanti dall’autorizzazione paesistica della Provincia di Crotone: 1) tutta la struttura, compresa la base, dovrà essere realizzata completamente in legno tinteggiato con vernice trasparente; 2) il manto di copertura del manufatto sia realizzato con coppi classici di laterizio; La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Melissa (KR), via Lungomare n. 27. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale Crotone, 10 giugno 2003 Il Dirigente Dr. Michele Scornajenghi Il Concessionario Russano Franco Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Salerno Salvatore (C.F. SRL SVT 61R18 D236S) ha presentato istanza in data 7/3/2002, per il rinnovo della concessione n. 257/98 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.375, situata nel Comune di Cutro; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 507/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 507/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto 257/98 per l’utilizzo da parte della Ditta Salerno Salvatore dell’area demaniale marittima di mq. 1.375, situata nel Comune di Cutro, foglio di mappa n. 42, particella n. 9 (parte), per mantenervi uno stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 N. 507 del registro Concessioni – Anno 2003 N. 39/2003 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Bilancio e Finanze Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico Settore 9 Tributi – Contenzioso Tributario Patrimonio – Demanio regionale VISTA l’istanza pervenuta in data 7/3/2002 dal sig. Salerno Salvatore, nato a Cutro (KR) il 18/10/1961, ed ivi residente in via mare loc. Steccato – C.F. SLR SVT 61R18 D236S; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ........................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (Area Tecnica) con nota n. ............... del ............... VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ............................................................ dall’Amministrazione provinciale di ..............................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. 257/98 rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Crotone; VISTE le ricevute di pagamento del 20/6/2002 e 10/7/2003 comprovante il versamento del canone rispettivamente di C 358,00 per il periodo 1/6/2002-30/9/2002 e C 595,00 per il periodo 1/6/2003-30/9/2003. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante associazione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) Polizza n. 4712. CONCEDE Al sig. Salerno Salvatore – codice fiscale (SLR SVT 61R18 D236S); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 1.375 di cui mq. 32,20, situata nel comune di Cutro – foglio di mappa n. 42 – p.lla n. 9 (parte) e precisamente sull’arenile, Loc. Steccato, allo scopo di: adibirla a posa di ombrelloni, sedie sdraio, mantenimento locali adibiti a pronto soccorso, servizi igienici mq. 21,80, cabine spogliatoi e docce mq. 10,40 e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 2.838,00 da corrispondere in rate annue anticipate. 6807 Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2002 al 31/12/2007, con limitazione al diritto d’uso dell’area per il periodo 1o giugno-30 settembre di ciascun anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; 6808 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cutro loc. Steccato (KR), via del Mare. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il Funzionario Megna Pasquale Crotone, 29 settembre 2003 Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/6/2002-30/9/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi annuali 1o giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. DECRETO n. 1603 del 20 febbraio 2004 L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. Il Concessionario Salerno Salvatore Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: F.to Illeggibile Ditta: Alberghi del Mediterraneo srl – Comune di Cutro – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le opere di cui alla presente licenza dovranno essere smontate entro e non oltre il 31 ottobre dell’anno 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Alberghi del Mediterraneo srl (C.F. 02259040786) ha presentato istanza in data 25/3/2002, per il rinnovo della concessione n. 134/98 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 5.500, situata nel Comune di Cutro; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 391/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 391/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto 134/98 per l’utilizzo da parte della Ditta Alberghi del Mediterraneo srl dell’area demaniale marittima di mq. 5.500,00, situata nel Comune di Cutro, foglio di mappa n. 40, particella n. 26 (parte), adibita a posa di ombrelloni e sedie a sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo N. 391 del registro Concessioni – Anno 2003 N. 26/2003 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore demanio – Politiche del mare Navigazione e porti lacuali VISTA l’istanza pervenuta in data 25/3/2002 dagli Alberghi del Mediterraneo srl con sede a Rende (CS) in via Kennedy Complesso Metropolis – C.F. 02259040786; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ........................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio − filiale di Catanzaro con nota n. ........................... del ........................... VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ............................................................ dall’Amministrazione provinciale di ..............................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; 6809 VISTA la precedente licenza n. 134/98 rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Crotone; VISTE le ricevute di pagamento del 3/7/2002 e 28/5/2003 comprovante il versamento del canone di C 1.852,00 per il periodo 1/6/2002-30/9/2002 e C 1.882,00 per il periodo 1/6/03-30/ 9/03. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante polizza assicurativa n. 06001060 del 18/7/2002 compagnia di assicurazione Gan Agenzia di Catanzaro. CONCEDE Agli Alberghi del Mediterraneo srl – codice fiscale (02259040786); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 5.500,00 (cinquemilacinquecento), situata nel comune di Cutro – foglio di mappa n. 40 – p.lla n. 26 (parte) e precisamente sull’arenile, allo scopo di: adibirla a posa di ombrelloni e sedie sdraio e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 11.112,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2002 al 31/12/2007, con limitazione al diritto d’uso dell’area per il periodo 1o giugno-30 settembre di ciascun anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca- 6810 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Rende (CS), via Kennedy Complesso Metropolis. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Megna Pasquale Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Crotone, 4 luglio 2003 Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/6/2002-30/9/2002, significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali 1o gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi Il Concessionario F.to Illeggibile Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale DECRETO n. 1604 del 20 febbraio 2004 Ditta: Rania Annamaria – Comune di Simeri Crichi – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Rania Annamaria (C.F. RNA NMR 42S63 I745S) ha presentato istanza in data 23/1/2003, per il rinnovo della concessione n. 14/2000 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.000 situata nel Comune di Simeri Crichi; 6811 VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del .................... con nota n. .................... del ............................................................ dall’Amministrazione provinciale di ..............................................................................; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTA la concessione n. 344/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTA la precedente licenza n. 14/2000 rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Crotone; DECRETA VISTA la ricevuta di pagamento del 13/6/2003 comprovante il versamento del canone di C 1.632,00 per il periodo 1/1/2003-31/ 12/2003. È approvato l’atto concessorio n. 344/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto 14/2000 per l’utilizzo da parte della Ditta Rania Annamaria dell’area demaniale marittima di mq. 2.000, situata nel Comune di Simeri Crichi, foglio di mappa n. 27, particella n. 10066 (parte), da adibire a stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo N. 344 del registro Concessioni – Anno 2003 N. 10/2003 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del mare Navigazione e porti lacuali Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante associazione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) Polizza Fidejussoria C 5.000,00. CONCEDE Alla sig.ra Rania Annamaria – codice fiscale (RNA NMR 42S63 I745S); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 2.000 (duemila), situata nel comune di Simeri Crichi – fg di mappa n. 27 – part. n. 10066 (parte) e precisamente sull’arenile, Loc. Simeri Mare, allo scopo di: mantenervi uno stabilimento balneare con bar, ristorante, pizzeria, servizi, deposito, discoteca ed area asservita per la posa di ombrelloni e sedie sdraio e con l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di C 9.792,00 da corrispondere in rate annue anticipate. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall’1/1/2003 al 31/12/2008, con limitazione al diritto d’uso dell’area limitatamente a mq. 1.309 per la posa di ombrelloni e sdraio per il periodo 1o giugno-30 settembre di ciascun anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: VISTA l’istanza pervenuta in data 23/1/2003 dalla sig.ra Rania Annamaria, nata a Simeri Crichi (CZ) il 23/11/1942, ed ivi residente, in loc. Simeri Mare – C.F. RNA NMR 42S23 I745S; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale la Capitaneria di Porto di ........................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (Area Tecnica) con nota n. ............... del ............... VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. ......................................... del .........................................; Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. 6812 18-3-2004 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2004 Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. periodo d’uso dell’area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originale attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Simeri Crichi (CZ) c.da Simeri Mare. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il Funzionario Megna Pasquale Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/1/2003-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali 1o gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al Crotone, 20 giugno 2003 Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi Il Concessionario Rania Annamaria Sottoscritta in mia presenza dall’interessato: Il Funzionario Megna Pasquale