Libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi
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Libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi
Libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi La legge n. 283 del 30/04/1962 prevedeva, all’art. 14, che il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari fosse munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall’autorità sanitaria del Comune di residenza previa visita medica e accertamenti idonei a escludere malattie infettive contagiose o comunque trasmissibili. Successivamente il DPR 327/80 regolava le modalità di rilascio e le caratteristiche del libretto di idoneità sanitaria. In analogia a quanto disposto da altre Regioni, anche la Regione Lazio, con Delibera della Giunta Regionale n. 230 del 21/04/2006 pubblicata sul BUR Lazio n. 15 parte prima del 30/05/2006, ha sospeso il rilascio/rinnovo del libretto di idoneità sanitaria (alimentaristi), regolato dalle sopraccitate norme, nelle more della definizione di una norma che ne preveda l’abolizione. Pertanto è stato sospeso il rilascio di tale documento per tutti i residenti nella Regione Lazio che svolgano attività di alimentaristi e nel contempo è stata implementata l’attività di autocontrollo e formazione del personale addetto alla produzione alimentare. Il libretto continua ad essere rilasciato solamente nel caso di soggetti residenti nella Regione Lazio che prestino la loro attività in altre Regioni nelle quali esso è ancora richiesto. Rientrano in questa categoria, ad esempio, il personale viaggiante nei vagoni ristoranti dei treni e nelle navi da crociera, gli ambulanti, ecc. Il libretto di idoneità sanitaria ha validità di un anno dal momento del rilascio/rinnovo.