la sentenza del giudice di pace di rovereto. importante.
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la sentenza del giudice di pace di rovereto. importante.
PUBBLICAMO L'ESTRATTO DELLA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROVERETO, DR CLEMENTE RAVETTO. Va tenuto conto che gli animali mancano, ed in ciò si differenziano sostanzialmente dagli umani, della capacità di critica, circostanza che determina la impossibilità di esigerne condotte adeguate alle leggi ed alle regole di convivenza degli umani ma che, visto la loro particolare sentenza all'abitualità dei comportamenti, è ovviabile con adeguati, pazienti e garbati interventi dell'uomo cosicchè siano condotti a comportarsi come di gradimento. Ed ancora, è ormai da gran tempo riconosciuto, anche sotto il profilo giurisprudenziale, che alcune specie animali, in particolare i cani, sono divenute complementari al nucleo famigliare ed addirittura la recente letteratura medica riporta come provato che la loro convivenza con bambini ed anziani svolge un pregevole ruolo terapeutico, pertanto, non è legittimo, salvo casi estremi, pretendere che taluno allontani il cane o il gatto di casa perchè non gradito a persone terze; che talvolta gli abbai del cane possano risultare fastidiosi non si nega ma, altrettanto avviene con i suoni emessi da altre specie libere, cui ci si deve adattare, anche se malvolentieri, una per tutte a titolo esemplificativo, la tortora. Infine chi ha scelto di vivere in contiguità con altri nuclei familiari, si è di fatto sottoposto alla tolleranza di siffatte evenienze, e, si noti, la Legge dispone il rispetto dei limiti di "tollerabilità", dunque, implicitamente giudica ammissibili i disturbi, purchè essi siano contenuti nelle loro modalità di svolgimento. omissis non si è nemmeno marginalmente sfiorata la prova che i due dobermann dei convenuti siano gli autori delle asserite intollerabili molestie, come prospettate dall'attore, tanto nemmeno nelle ore e nelle condizioni in cui la tranquillità ed il riposo delle persone non sono tutelati dalla norma penale, cioè durante le ore lavorative del mattino e del pomeriggio. Omissis .. E' emerso che da quando i convenuti hanno applicato ai loro cani uno specifico collare che impedisce la completa estensione delle corde vocali, attenuandone quindi il volume dei toni, gli abbai sono meno invasivi e diminuiti nella quantità, esattamente all’opposto di quanto sostiene l’attore, tanto da essersi determinato alla riassunzione del contenzioso. Omissis ..In considerazione di quanto sopra esposto e riportandosi alla premessa espressa preliminarmente, la domanda di … omissis … appare probabile frutto di una sua specifica personale intolleranza nei riguardi dei due cani della famiglia …omissis…., tanto da attribuire il fastidio che per i medesimi comportamenti altri cani non gli procurano; è altresì provato che i convenuti hanno adottato quanto era loro possibile per fronteggiare il presunto intollerabile fastidio dell’attore, tenendo in casa i due cani nelle ore serali, notturne e di primo mattino ed anzi andando oltre con l’applicazione di quel collare che con l’occasione si dispone venga rimosso e mai più applicato a quegli animali, perché strumento torturante il cui fine costruttivo è di ben diversa natura, terapeutica per particolari patologie e operativa per taluni interventi ausiliarii dei cani. Tutto ciò non esime, tuttavia i convenuti dal vegliare costantemente e che i due cani Dobermann non diano luogo a lagnanze superando quel limite di ragionevole tollerabilità che i contigui residenti sono tenuti, appunto, a dover tollerare, volendo significare che, come detto in premessa, gli animali non sono autonomamente in grado di distinguere tra tollerabilità o meno dei loro comportamenti. Riassumendo la domanda non trova accoglimento perché non sorretta da elementi probatori di responsabilità a carico dei convenuti ed il medesimo è condannato alla rifusione in loro favore delle spese legali sostenute pel presente giudizio che si liquidano nella complessiva somma ..omissis… I convenuti …omissis … sono diffidati ponendo in essere quanto si rende necessario nel rispetto comunque dei diritti esistenziali degli animali con loro conviventi, affinchè i medesimi non producano molestie o turbamenti per le persone in genere. Il Giudice di Pace Dr Clemente Ravetto OSSERVAZIONI: Sentenza di valore notevole con alcuni importanti aspetti innovativi sotto il profilo giurisprudenziale. Ritenendo non provata la violazione del Codice Civile riguardo l’articolo 844 e sulla quale non voglio e non posso entrare, ritenendo comunque ineccepibile la sentenza, dal punto di vista di studioso del comportamento animale e di animalista noto una inconsueta modernità nella valutazione anche di quanto messo in essere dagli stessi convenuti per limitare le immissioni sonore con metodi non eticamente accettabili. In primo piano l’affermazione che l’abbaio rientra nel comune comportamento canino e che, questo è da considerare nella normale tollerabilità, quando non si infrangono le comuni regole civili. Un altro aspetto, affrontando il moderno aspetto della contiguità tra le abitazioni, fotografa l’attualità e invita a tener conto che tale vicinanza, conduce inevitabilmente ad un incremento delle cause di disturbo, ritenendo tale aspetto come una sorta di rinuncia alla quiete ed alla tranquillità, raggiungibili solo in altri contesti urbanistici. Rilevante la parte nella quale, il Giudice, condanna espressamente anche i convenuti, a desistere dall’utilizzo di mezzi di correzione del comportamento, quali i collari elettrici che possono e devono essere usati solo in casi molto particolari e da professionisti qualificati e di utilizzare invece, “metodi rispettosi dei diritti esistenziali degli animali”, in quanto, “a comportamenti che esulassero dalla normalità, “si può ovviare con adeguati, pazienti e garbati interventi dell’uomo, cosicché siano condotti a comportarsi come di gradimento.” Abbiamo assistito ad una lezione magistrale di un alto operatore di Giustizia che riconosce giuridicamente nella sua sentenza un diritto fondamentale dell’animale, quello di esistere, di potersi comportare secondo il suo etogramma fino a quando non dovesse essere la normale tollerabilità umana e quello di essere “educato”, eventualmente, con rispetto del suo status di animale senziente.