Meccanismo per il trattamento delle denunce
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Meccanismo per il trattamento delle denunce
La BEI, la banca dell’UE Il Meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI FASE 1: R icezione della denuncia Verifica di ammissibilità Modulo di denuncia (telematico) Ricevuta di ritorno E-mail Telefono FASE 3: I ndagine sulla denuncia Ammissibile, definizione del calendario Inammissibile Qualora possibile, consulenza FASE 4: Esito dell’indagine Parere motivato Indagine di base Decisione della Banca qualora necessario qualora necessario Risposta e Rapporto conclusivo Indagine supplementare Il Mediatore europeo è un organo indipendente e imparziale che chiede conto all’amministrazione dell’UE e conduce indagini su casi di cattiva amministrazione nell’azione di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione europea. Solo la Corte di giustizia dell’UE, nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale, non rientra nel mandato del Mediatore. Quest’ultimo può constatare cattiva amministrazione nel caso in cui un’istituzione non rispetti i diritti fondamentali, le norme o i princípi giuridici o i princípi della buona amministrazione. Assenza di cattiva amministrazione qualora necessario Coinvolgimento dell’interlocutore Interventi operativi di tipo correttivo Riesame delle politiche e/o delle procedure Contatti Le denunce possono essere presentate all’indirizzo seguente: Segretario generale della BEI 98-100 Boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg Denunciante insoddisfatto Denuncia accertativa Denunciante soddisfatto Mediatore europeo 15 giorni lavorativi FASE 5: F ase finale della procedura U [email protected] 3 +352 4379 – 82125 5 +352 4379 – 63362 www.eib.org/complaints Rinvio alla Fase 2 FASE 3 e 4: 40 giorni lavorativi (proroga di 100 giorni lavorativi nei casi complessi) Uno strumento di responsabilità dell’operato della BEI, ovvero di accountability La Banca europea per gli investimenti è la banca per i finanziamenti di lungo termine dell’Unione europea. Gli azionisti sono gli Stati membri dell’UE, e il Consiglio dei governatori è composto dai rispettivi Ministri delle finanze. La missione della BEI è promuovere il conseguimento degli obiettivi dell’Unione europea accordando finanziamenti di lungo periodo a sostegno d’investimenti validi. Nel 2011, i finanziamenti complessivi della BEI sono stati 61 miliardi di euro, di cui 54 miliardi diretti ai Paesi dell’Unione europea e 7 miliardi ai Paesi terzi. La BEI ha finanziato 450 progetti in 80 Paesi. Per maggiori informazioni sul Meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI, consultare l’indirizzo www.eib.org/complaints. © BEI – 07/2012 – QH- 32-12-206-IT- C – ISBN-978-92-861-1632-2 – d oi : 10.2867/ 60215 – © EIB G ra p h i cTe a m Lettera 10 giorni lavorativi Denuncia FASE 2: Controllo preliminare Banca europea per gli investimenti Meccanismo per il trattamento delle denunce Il Meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI Il meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI è stato concepito per agevolare l’iter di gestione delle denunce sporte dai privati cittadini, da organizzazioni o da aziende che si ritengono lese dalle sue attività. I denuncianti non sono tenuti a dimostrare che sono direttamente lesi da una decisione, azione o omissione della BEI oppure a identificare le regole, i regolamenti o le politiche inerenti. Quando è possibile sporgere denuncia? Le denunce possono riguardare azioni e/o decisioni del Gruppo BEI su cui le parti interessate considerano che vi sia stata o vi sia una carenza o un’omissione, oppure un’irregolarità o un’ingiustizia. Esse possono vertere sull’accesso alle informazioni, sull’impatto ambientale e sociale dei progetti, sulle procedure di appalto, su questioni attinenti alle risorse umane, rapporti con la clientela ecc., oppure su qualsiasi aspetto che rientra nella pianificazione, attuazione o impatto dei progetti della BEI. Come funziona il Meccanismo? Il Meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI si articola su due livelli d’indagine: 1- Inizialmente, la Divisione preposta della Banca (EIB-CM), che opera in tutta indipendenza dagli altri dipartimenti dell’istituzione, cercherà di trovare una soluzione al caso, proponendo un parere alla BEI e indicando se necessario eventuali azioni di composizione o misure correttive. 2- Se la Divisione EIB-CM non riesce a trovare una soluzione oppure ad apportare una congrua risposta, il caso può essere deferito al Mediatore europeo, che è un’istituzione europea completamente indipendente. Se il denunciante si reputa ancora insoddisfatto dell’esito della procedura esperita, può essere immediatamente presentata una denuncia «accertativa» e/oppure una successiva denuncia al Mediatore europeo. Tutte le denunce sono di norma trattate in via riservata. Se il denunciante decide di rinunciare al diritto di riservatezza, la BEI pubblica sul suo sito internet il rapporto afferente al caso corredato delle informazioni pertinenti. La Divisione EIB-CM opera in due modi: con l’intermediazione e/o con l’indagine. • Mediazione – Se tutte le parti sono d’accordo, la Divisione EIB-CM può attivare varie forme di processi di composizione bonaria delle controversie tra i denuncianti e la Direzione della Banca o altri membri del personale, il promotore del progetto e/o le autorità nazionali, come opportuno. • Indagine – La Divisione EIB-CM ha la facoltà di svolgere indagini o analisi di conformità allo scopo di determinare l’osservanza della BEI alle regole, ai regolamenti o ad altre disposizioni attinenti, quali politiche e norme e, ove opportuno, determinare la loro stessa congruità. I denuncianti possono richiedere specificatamente di ricorrere alla via della mediazione oppure dell’indagine, o a una combinazione delle due. Spetta alla Divisione EIB-CM decidere quali procedure applicare, tenendo conto delle specifiche richieste, delle possibilità di mediazione e dell’esigenza di verifica della conformità. Seguendo un metodo di problem-solving oppure quello preventivo di risoluzione delle controversie, la Divisione cercherà di dare una risposta alle istanze del denunciante attraverso un processo consensuale. Inoltre, essa seguirà gli sviluppi successivi del caso e l’attuazione delle misure correttive proposte e le raccomandazioni concordate dalla BEI. Come sporgere una denuncia? Le denunce possono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell’UE, tuttavia sarà tenuto conto anche di quelle presentate da individui che si ritengono lesi da un progetto e redatte in una lingua non appartenente all’UE. Si prega cortesemente di specificare nel documento i propri estremi, di illustrare chiaramente l’oggetto della denuncia e gli esiti attesi. Qualora possibile, è preferibile integrare informazioni circostanziate e attinenti riguardanti il caso. Le denunce devono essere presentate entro un anno dal riconoscimento del caso a cui si riferiscono. Quelle inerenti all’accesso delle informazioni devono essere presentate entro 20 giorni lavorativi dalla data dell’ultima corrispondenza della BEI riguardante la denuncia. Quali sono le fasi successive? La Divisione EIB-CM informerà il denunciante in merito all’ammissibilità della denuncia entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione del documento, e indicherà al contempo la data di norma prevista per una risposta ufficiale. L’iter di trattamento delle denunce varia a seconda (i) della tipologia e della complessità della denuncia, (ii) della procedura prescelta, (iii) della valutazione iniziale che indica la presenza o assenza di fondamento nel merito dell’istanza, e (iv) dei fatti che emergono in sede di valutazione o di indagine. La Divisione EIB-CM s’impegna a svolgere indagini su tutte le denunce ammissibili e a stabilire un rapporto con l’interlocutore per arrivare ad un parere informato e motivato e, laddove possibile, a giungere alla soluzione del problema. Quali sono i probabili esiti di una denuncia? I risultati dell’indagine condotta dalla Divisione EIB-CM possono giungere alle seguenti conclusioni: • N on è stato rilevato alcun problema, o più problemi • Il problema è stato risolto durante l’iter di trattamento della denuncia • Non è necessario un ulteriore intervento • Si raccomanda uno, o più, interventi correttivi • Si raccomandano miglioramenti alle politiche o alle procedure in corso alla BEI. La decisione finale sulle raccomandazioni presentate dalla Divisione EIB-CM spetta alla BEI e viene comunicata al denunciante, insieme al Rapporto conclusivo della Divisione, dal Segretario generale della BEI. La risposta finale è inviata entro 40 giorni lavorativi dalla ricevuta di ritorno da parte del denunciante, ed è prevista una proroga di 100 giorni lavorativi nei casi complessi. Le denunce riguardanti l’accesso alle informazioni possono essere evase in minor tempo, la cui durata sarà stabilità in consultazione con il/i denunciante/i.