PERMESSI E CONGEDI LEGGE 104

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PERMESSI E CONGEDI LEGGE 104
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PERMESSI E CONGEDI
LEGGE 104/92
Compendio
CISL SCUOLA SEGRETERIA NAZIONALE
A cura dell’Ufficio Legislativo/Sindacale
Aprile 2013
Norme
La legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetta Collegato lavoro)
introduce, all’art. 24, significative modifiche alla disciplina dei
permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di
gravità previsti dall’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La nuova norma ha mantenuto la disciplina dei requisiti di
riconoscimento dello stato di handicap, che, in base al comma 3
dell’art. 3 della Legge 104, si configura come handicap in situazione
di gravità e viene riconosciuto quando "la minorazione, singola o
plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in
modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".
È invece intervenuta sull’individuazione degli aventi diritto ai
permessi retribuiti stabilendo espressamente che il diritto alla
fruizione dei permessi non può essere riconosciuto a più di un
lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con
handicap in situazione di gravità.
Di conseguenza, il diritto a fruire dei benefici previsti, in caso di
necessità di prestare assistenza nei confronti di persone in situazione
di handicap grave, viene riconosciuto ad un solo lavoratore
dipendente. Con tale norma si rafforza il concetto per cui i permessi
possono essere accordati ad un unico lavoratore per l’assistenza
alla stessa persona.
Soltanto i genitori, anche adottivi, hanno la possibilità di fruire
alternativamente dei tre giorni di permesso in deroga a tale norma.
La stessa poi, dispone, all’art. 23, la delega al Governo per l’adozione
di disposizioni in materia di congedi, aspettative e permessi, fruibili
dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati.
Con il Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 si ridefiniscono i
criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e
dei permessi, al fine di garantirne l’applicazione certa ed uniforme
della disciplina e la razionalizzazione e semplificazione dei documenti
da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap
in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
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Il lavoratore
con disabilità
Legge 104/92
Art. 33 comma 6
Il lavoratore dipendente disabile in situazione di gravità ha diritto a
permessi retribuiti nella misura di 2 ore giornaliere, oppure, di 3
giorni di permesso mensile a prescindere dall’orario della giornata. I
permessi sono senza limiti: le ore di permesso retribuito vanno,
infatti, intese per ogni giornata lavorativa del mese. Le due modalità
di fruizione sono alternative.
Nell’arco del mese, il lavoratore disabile in situazione di gravità potrà
chiedere le due ore di permesso giornaliero retribuito oppure, in
alternativa, i tre giorni di permesso mensile.
In alcuni contratti collettivi le clausole prevedono la possibilità di
fruire, frazionandole ad ore, le tre giornate intere di permesso,
fissando allo scopo un contingente massimo di 18 ore. Il CCNL 2007
del Comparto scuola, non ha invece recepito tale possibilità.
La modalità di fruizione dei permessi mensili deve essere
programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale
il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e accordabili, fermo restando
che improcrastinabili esigenze del lavoratore con disabilità non
possono che prevalere sulle esigenze dell’organizzazione
dell’istituzione scolastica.
In regime di part-time orizzontale, i permessi non vanno
riproporzionati.
Per il personale in servizio con contratto part-time verticale, i
permessi vengono computati in analogia al personale a tempo pieno.
Ovviamente tali permessi saranno connessi al periodo in cui il
lavoratore presta la sua attività di servizio.
Ricordiamo infatti che il CCNL scuola del 29.11.2007 all’art. 58
“Rapporto di lavoro a tempo parziale”, al comma 8, ha disposto che:
…“Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente
contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e
della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
rapporto a tempo pieno”.
Questo in considerazione del fatto che l’art. 33 della Legge 104
prevede esplicitamente, a tutela del soggetto diversamente abile e
senza fare distinzione tra categorie di lavoratori, il diritto a tre giorni
di permesso mensile.
È inoltre esclusa qualunque riduzione del trattamento accessorio sia
con riferimento ai permessi orari che a quelli giornalieri.
Circolare della Funzione Pubblica n. 8 del 5 settembre 2008,
paragrafo 2.2
La sede di servizio
Legge 104/92
Art. 33 comma 6
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo
consenso.
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Cumulabilità
dei permessi
del lavoratore
con disabilità
D.L.vo 119/2011
Art. 6
Ferie del lavoratore
con disabilità
Il lavoratore disabile che fruisce dei permessi per se stesso, può
cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per
assistere un proprio familiare con handicap grave, nei cui confronti
sia stato individuato quale “referente unico”, senza che debba essere
acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di
soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch’esso in
condizione di gravità.
La fruizione delle ferie non incide sul godimento dei permessi e
pertanto non è previsto un proporzionamento degli stessi permessi in
base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese poiché i due istituti
hanno natura e carattere totalmente diversi e non interferiscono tra
di loro.
Interpello Ministero Lavoro e politiche sociali n. 21/2011
Referente unico
per l’assistenza
Legge 183/2010
Art. 24
Rispetto alla platea dei potenziali beneficiari, l’individuazione del
soggetto a cui fa capo l’attività di assistenza con carattere di unicità,
esclusività e continuità, deve avvenire anche tenendo conto delle
norme che regolamentano gli obblighi di assistenza nell’ambito dei
rapporti di coniugio e parentela (vedi Codice Civile artt. 143 e 433).
Fermo restando che il primo legittimato a beneficiare della fruizione
dei permessi è il coniuge (laddove sia presente), la novità più
rilevante è rappresentata dalla limitazione del riconoscimento ad un
solo lavoratore dipendente entro il secondo grado di parentela o
affinità per ciascun disabile. In presenza di più persone in situazione
di gravità non è preclusa la possibilità per lo stesso lavoratore, di
assistere più persone.
Beneficiari entro il secondo grado di parentela o affinità:
I parenti:
- Genitori,
- nonni,
- fratelli, sorelle,
- nipoti (figli dei figli),
gli affini:
- suocero,
- nuora,
- genero,
- cognati.
I genitori, anche adottivi, hanno la possibilità di fruire
alternativamente dei tre giorni di permesso.
I permessi spettano al genitore lavoratore anche quando l’altro
genitore non svolge attività lavorativa.
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Referente unico
per l’assistenza
Legge 183/2010
Art. 24
Nel caso in cui i genitori o il coniuge siano
- deceduti,
- mancanti,
- abbiano raggiunto il limite di età anagrafica di 65 anni,
- siano stati colpiti da patologie invalidanti,
la disposizione prevede di allargare la cerchia dei famigliari legittimati
a fruire dei permessi ad un solo lavoratore dipendente appartenente
al terzo grado di parentela o affinità.
Beneficiari entro il terzo grado di parentela o affinità:
I parenti:
- bisnonni,
- zii,
- nipoti,(figli di fratelli o sorelle),
- pronipoti in linea retta,
gli affini:
- zii acquisiti,
- nipoti acquisiti.
Oltre alle situazioni di assenza naturale e giuridica in senso stretto
(decesso, celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto),
vengono riconosciute anche le situazioni che abbiano carattere certo
e stabile, quali il divorzio, la separazione legale e l’abbandono,
risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra
pubblica autorità.
Nell’ipotesi in cui il portatore di handicap assuma il domicilio per un
determinato arco temporale presso la residenza di diversi parenti
entro il secondo grado, poiché dal dettato normativo non emerge
più l’esplicito richiamo all’esclusività dell’assistenza, è possibile che
più soggetti possano fruire dei permessi in questione.
In tal caso, sarà necessario che ciascun avente diritto presenti di volta
in volta l’istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi al fine di
prestare legittimamente la dovuta assistenza dichiarando la
temporaneità dell’assistenza.
Circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010
Interpello Ministero Lavoro e politiche sociali n. 24/2011
Interpello Ministero Lavoro e politiche sociali n. 32/2011
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Alternanza
nell’assistenza
dei disabili da parte
dei genitori
I genitori, anche adottivi, hanno la possibilità di fruire
alternativamente dei tre giorni di permesso per l’assistenza.
Pertanto, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili, i
permessi possono essere utilizzati dal lavoratore padre o dalla
lavoratrice madre per l’assistenza al medesimo figlio in situazione di
handicap grave, anche se di età inferiore ai tre anni.
Tale facoltà si aggiunge ai riposi, ai permessi e ai congedi previsti dal
D.L.vo n. 151/2001 sulla tutela della maternità.
La fruizione dei permessi e del congedo biennale nell’arco del mese,
non può essere cumulata con le due ore di riposo giornaliero per
allattamento, con il prolungamento del congedo parentale e con il
congedo biennale e viceversa. Questi riposi e permessi potranno
essere cumulati, nell’arco del mese, esclusivamente con il congedo
parentale e ordinario e con il congedo per malattia del figlio.
Circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010
Presupposti
per il
riconoscimento
dei permessi
per l’assistenza
Per il riconoscimento dei permessi, la persona in situazione di
handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno. Per
ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore, in
strutture ospedaliere o comunque in strutture pubbliche o private
che assicurano assistenza sanitaria, ad eccezione delle seguenti
circostanze:
- interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi
fuori dalla struttura per effettuare visite o terapie;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o stato
terminale;
- ricovero a tempo pieno di minore per il quale risulti
documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza
da parte di un genitore o di un famigliare.
Le situazioni sopra descritte dovranno risultare da idonea
documentazione medica che l’amministrazione è tenuta a valutare.
! I permessi possono essere concessi nel caso di interruzione del
ricovero per necessità del disabile di effettuare visite specialistiche
o terapie da effettuarsi all’esterno della casa di riposo ovvero
presso strutture adeguate all’assistenza sanitaria o riabilitativa.
Ministero Lavoro e Politiche Sociali Interpello n. 13/2009
Circolare della Funzione Pubblica n. 8 del 5 settembre 2008
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Cumulo
dei permessi
per l’assistenza
a più persone
in situazione
di h. grave
D.L.vo n. 119/2011
Art. 6
In base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell'art. 33 della legge
n. 104 del 1992, "Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei
confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione
che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado
oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della
persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65
anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o
siano deceduti o mancanti.". Tale disposizione contempla la
fattispecie in cui lo stesso lavoratore intenda cumulare i permessi per
assistere più disabili. La norma va intesa nel senso che il cumulo di
più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a
condizione che il famigliare da assistere sia il coniuge o un parente o
un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora
entrambi i genitori o il coniuge della persona in situazione di
handicap grave abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e il cumulo delle
agevolazioni sarà consentito al massimo per l'assistenza nell'ambito
del secondo grado di parentela o affinità.
Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012
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Patologie
invalidanti
In relazione alle cosiddette “patologie invalidanti”, in mancanza di
una loro definizione legislativa il riferimento per la loro
individuazione è il Decreto interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000,
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4 della legge
8 marzo 2000, n. 53” del Ministero della salute, che ha disciplinato le
ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui
all’art. 4 comma 2, della L. 53 del 2000. In particolare, si tratta delle:
“1) patologie acute e croniche che determinano temporanea o
permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse
le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica,
infettiva,
dismetabolica,
post-traumatica,
neurologica,
neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere
evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o
croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti
monitoraggi clinici, amato chimici e strumentali; 3) patologie acute o
croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel
trattamento sanitario”.
Pertanto, nel caso in cui il coniuge, o i parenti e affini entro il secondo
grado di parentela della persona in situazione di handicap grave,
siano affetti dalle patologie rientranti in tale elenco, l’assistenza
potrà essere prestata anche da parenti e affini entro il terzo grado. Ai
fini del riconoscimento del beneficio dei permessi, dette situazioni
dovranno essere tutte ampiamente documentate.
!! Esclusivamente ai fini del congedo, in assenza di patologie
invalidanti, l’età avanzata del titolare del diritto, non costituisce un
requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo stesso
da parte degli altri soggetti titolati.
Circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010
Ministero Lavoro e Politiche Sociali Interpello n. 43/2012
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Certificazioni
Il lavoratore dipendente ha l’obbligo di presentare apposita istanza
corredata da idonea documentazione. Nel dettaglio:
verbale della commissione medica dal quale risulti l’accertamento
della situazione di handicap grave. In merito alla documentazione che
il soggetto beneficiario dei permessi ai sensi dell'art. 33 comma 3 della
Legge 104/92 è tenuto a presentare il Dipartimento della Funzione
Pubblica, con il Parere UANAS del 13 luglio 2007, ha chiarito che il
contenuto del verbale attestante lo stato di handicap grave, redatto
dalla Commissione medica è comprovabile anche mediante
dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Pertanto, i soggetti interessati potranno avvalersi di tale modalità
semplificata;
eventuale certificato medico dal quale risulti la patologia invalidante di
cui all’art. 33, comma 3, della legge 104;
certificato medico di non ricovero a tempo pieno del soggetto in
situazione di handicap grave;
dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla
quale risulti che il dipendente presta assistenza nei confronti del
disabile, ovvero:
dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla
quale risulti che il dipendente necessita delle agevolazioni per le
necessità dovute alla propria situazione di handicap;
dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza nella
quale il lavoratore, che assiste un soggetto in situazione di gravità,
conferma il proprio impegno, morale oltre che giuridico, a prestare
effettivamente la propria opera di assistenza;
dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza circa
l’onere per l’amministrazione e l’impegno di spesa pubblica che lo
Stato e la collettività sopportano solo per l’effettiva tutela dei disabili;
dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni della situazione di fatto e di diritto causanti il venir meno
delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici.
Alla luce della nuova normativa, non risulta che altri soggetti debbano
manifestare con apposite dichiarazioni sostitutive la rinuncia
all’assistenza al disabile in situazione di handicap grave.
È pertanto sufficiente che venga acquisita la dichiarazione del disabile che
intende essere assistito dal suddetto lavoratore nonché la dichiarazione
che nessun altro familiare beneficia dei permessi per la stessa persona
disabile.
Circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010
Parere UANAS del 13 luglio 2007
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Programmazione
dei permessi
Per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al
dirigente scolastico le assenze dal servizio con congruo anticipo e, nei
limiti del possibile, con programma mensile, al fine di consentire la
migliore organizzazione dell’attività amministrativa, fermo restando
che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del
disabile,
non
possono
che
prevalere
sulle
esigenze
dell’organizzazione dell’istituzione scolastica.
Circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010
Ministero lavoro e Politiche Sociali Interpello n. 31/2010
Il lavoratore ha l’obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni
richieste per la legittima fruizione dei benefici.
Controlli
Il datore di lavoro si avvale dei competenti organi di controllo della
pubblica amministrazione per l’accertamento della sussistenza delle
condizioni richieste per la fruizione dei benefici previsti dall’art. 33.
Sarà possibile avviare il procedimento disciplinare a carico del
lavoratore, laddove lo stesso abbia omesso di dichiarare il venir
meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici,
con decadenza del diritto agli stessi.
Circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010
Residenza
dell’assistito
e obbligo
di attestazione
Il lavoratore che usufruisce dei permessi e che risiede in comune
situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a
quello di residenza del lavoratore, ha l’obbligo di attestare, con
titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento
del luogo di residenza dell’assistito. Ciò comporta che per distanze
fino a 150 km. non sarà dovuta alcuna attestazione.
D.L.vo 119/2011
Art. 6
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La sede di servizio
Legge 183/2010
Art. 24
Tutori
e amministratori
di sostegno
Il lavoratore, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di
lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non
può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Pertanto il lavoratore può chiedere solo ed esclusivamente il
trasferimento verso il domicilio della persona da assistere. La
norma è stata già anticipata, per quanto ci riguarda, dal CCNI
sulla mobilità che, in riferimento alla precedenza per
“assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità, ovvero
assistenza del figlio unico al genitore con disabilità” prescrive e
limita tale beneficio ai trasferimenti nell’ambito e per la
provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il
soggetto disabile.
Il Ministero del lavoro esclude la possibilità di fruire dei
permessi i tutori o gli amministratori di sostegno di persone con
handicap in situazione di gravità anche se dimostrino di
assistere con sistematicità ed adeguatezza la persona disabile.
Ministero Lavoro e Politiche Sociali Interpello n. 41/2009
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Congedo biennale
D.L.vo 119/2011
Art. 4
(dal 5 al 5 quinquies)
L’art. 42 del D.L.vo n. 151/2001 viene modificato in toto dal
D.L.vo 119/2011. Nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
legge 183/2010, sono ridefiniti i criteri che disciplinano il
congedo, i soggetti legittimati alla fruizione del congedo, le
modalità di fruizione, la durata e il trattamento economico
spettante.
Il congedo può essere accordato ad un unico lavoratore
dipendente (referente unico) per l’assistenza alla stessa
persona con handicap in situazione di gravità. Può essere fruito
in modo continuativo o frazionato e non può superare,
nell’arco della vita lavorativa, la durata complessiva di due
anni indipendentemente dal numero dei familiari assistiti.
Il diritto a fruire del congedo straordinario spetta:
- ai due genitori, anche adottivi, per i quali non corre obbligo
di convivenza. Possono fruirne in maniera alternativa ma
non cumulativa. I genitori possono usufruire dei tre giorni
di permesso, del riposo giornaliero di due ore, del
prolungamento del congedo parentale anche in maniera
cumulata con il congedo straordinario nell’arco dello stesso
mese mentre è precluso il cumulo dei benefici nello stesso
giorno;
- al coniuge convivente del soggetto con handicap;
- a uno dei figli conviventi, in caso di mancanza o in presenza
di patologie invalidanti del padre e della madre, anche
adottivi;
- a uno dei fratelli o sorelle conviventi, in caso di mancanza,
decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli
conviventi.
! L’età avanzata del coniuge convivente non costituisce un
requisito sufficiente per legittimare il godimento del
congedo da parte di altri soggetti titolati .
Il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap
grave diversa dal figlio, nell’ambito dello stesso mese può
fruire, sia del congedo biennale che dei permessi.
Nel caso di fruizione nello stesso mese del congedo, dei
permessi, di ferie, di aspettative o di altre tipologie di assenze,
non è previsto il riproporzionamento dei permessi e del
congedo.
Ministero Lavoro e politiche sociali Interpello n. 24/2012
Ministero Lavoro e politiche sociali Interpello n. 43/2012
Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012
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Congedo biennale
D.L.vo 119/2011
Art. 4
(dal 5 al 5 quinquies)
La richiesta di fruizione deve essere presentata al datore di
lavoro, che concede il congedo entro 60 giorni dalla richiesta a
condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a
tempo pieno. Il congedo può essere fruito anche se la
persona da assistere è ricoverata a tempo pieno, qualora lo
richiedano i sanitari della struttura.
Fermo restando il limite dei due anni, per i lavoratori con parttime verticale la durata del congedo straordinario per
l’assistenza a figli e familiari con grave disabilità va conteggiata
in misura proporzionata al numero delle giornate di lavoro
prestate nell’anno.
Occorre, inoltre, specificare che tale modalità applicativa
continua a verificarsi sino a quando il dipendente fruisce del
part-time verticale. Nel caso, poi, che il dipendente dovesse
decidere di ritornare a tempo pieno, il periodo di congedo già
fruito andrà nuovamente riproporzionato sulla base delle
giornate lavorative a tempo pieno.
Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012
Dipartimento della Funzione Pubblica nota prot. n. 0036667 del
12 settembre 2012
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Trattamento
economico
del congedo
biennale
D.L.vo 119/2011
Art. 4 (5ter)
Durante il periodo di congedo il lavoratore ha diritto a percepire una
indennità corrispondente all’ultima retribuzione ma con riferimento
esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento.
L'indennità di cui trattasi deve corrispondere a quella percepita quale
ultima retribuzione ai sensi dell'art. 42, comma 5-ter, del D.L.vo
151/2001 che espressamente prevede: "Durante il periodo di
congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità
corrispondente all'ultima retribuzione".
A ribadire il concetto, la recente circolare della Funzione Pubblica, la n.
1 del 2012, alla lettera d) rubricata "Il trattamento spettante durante
il congedo", specifica che "l'indennità è corrisposta nella misura
dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella dell'ultimo mese di
lavoro che precede il congedo".
La norma rinvia a quanto previsto dall’art. 23 del D.L.vo 151/2001
“Calcolo dell’indennità” laddove la locuzione "retribuzione media globale
giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il
congedo di maternità" non può che essere interpretata in modo
coerente con quanto previsto dal resto delle norme e quindi inserirsi in
un ragionamento ormai plausibilmente accreditato. Non ci sono dubbi,
pertanto, che per "ultimo mese di lavoro" non possa che intendersi
l'ultimo mese lavorato, in quanto ogni differente interpretazione,
riferita al mese immediatamente antecedente il congedo, non solo
contraddirebbe quanto disposto dal legislatore, ma di fatto, andrebbe
anche oltre ciò che le parole esprimono.
Il periodo massimo di due anni è coperto da contribuzione
figurativa fino ad un importo annuale massimo, che attualmente
ammonta a € 45.471,78, rivalutato annualmente in base all’indice
ISTAT. L’importo si intende al lordo della contribuzione, con
riferimento alla quota a carico dell’ente datore di lavoro e a quella a
carico del lavoratore.
Il congedo è valutabile per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza
con versamento contributivo da parte dell’Ente datore di lavoro.
Il periodo non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della
tredicesima e del TFS/TFR.
Per quanto riguarda il calcolo dell’anzianità ai fini della
ricostruzione di carriera, a nostro avviso, il congedo è valido a tal
fine. Riteniamo che non vi sia ragione per sostenere una
interpretazione restrittiva come quella proposta nella nota prot. n.
2285 del 15 gennaio 2023 del Dipartimento Funzione Pubblica da noi
contestata. Infatti, considerando che il comma 5 quinquies
espressamente elenca i casi di esclusione dal computo del congedo,
risulta chiaro che l’unico aspetto non disciplinato dall’art. 42 è quello
relativo alla modalità di fruizione del congedo stesso, e che, solo per
tale aspetto, sarà necessario il rinvio all’art. 4, comma 2, della L.
53/2000 ai sensi del quale il congedo può essere fruito in modo
“continuativo o frazionato”.
Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012
Circolare INPS 59/2012
Nota DFP n. 2285/2013
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Concetto
di convivenza
Legge 183/2010
Art. 24
Il diritto al congedo biennale è subordinato per tutti i soggetti
legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza della
convivenza. Il requisito è provato con autodichiarazione ai sensi
della Legge 445/2000 dalle quali risulta la concomitanza della
residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione
ai sensi della DPR 223/1989 art. 4. Il requisito si intende
soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del
referente unico e dell’assistito siano nello stesso stabile
(appartamenti distinti nell’ambito dello stesso numero civico).Il
requisito si intende altresì soddisfatto nei casi in cui sia
attestata con dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea
(diversa dalla dimora abituale/residenza del dipendente e del
disabile), ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione
temporanea di cui all’art. 32 DPR 223/1989.
Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012
Computo
dei periodi
Il congedo biennale rientra nell’ambito dei due anni di congedo
riconosciuto ai sensi dell’art. 4 comma 2 della legge 8 marzo
2000 n. 53 a ciascun lavoratore dipendente per gravi e
documentati motivi familiari. Pertanto, eventuali periodi già
fruiti per congedo per gravi e documentati motivi familiari
devono essere decurtati dal periodo relativo al congedo
biennale per l’assistenza all’handicap.
Utilizzati i due anni, ad esempio, per il congedo ex art. 42, il
dipendente avrà esaurito anche il limite individuale per "gravi e
documentati motivi familiari"ex art. 5 legge 53/2000. Al
contrario, un lavoratore o una lavoratrice che nel tempo avesse
fruito, ad es., di un anno e quattro mesi di permessi non
retribuiti "per gravi e documentati motivi familiari", il congedo
potrà essere riconosciuto ma solo nel limite di ulteriori otto
mesi.
Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012
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15
Configurabilità
del congedo
in presenza
di attività lavorativa
del disabile assistito
Il diritto alla fruizione del congedo nel medesimo periodo in cui
il disabile assistito svolga attività lavorativa non può essere
escluso a priori. Infatti l’assistenza può consistere in attività
collaterali ed ausiliarie al concreto svolgimento dell’attività
lavorativa da parte del disabile, quali l’accompagnamento da e
verso il luogo di lavoro, attività di assistenza che non richieda
necessariamente la presenza del disabile ma che risulti di
supporto per il medesimo (ad esempio prenotazione e ritiro
esami clinici ecc.).
Non si esclude, inoltre, che qualora il lavoratore che assiste il
disabile abbia necessità di assentarsi per svolgere l’attività per
conto del disabile, nella quale non è necessaria la sua presenza,
il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la
persona disabile assistita si rechi regolarmente al lavoro.
Funzione pubblica nota n. 44274 del 5/11/2012
Ministero lavoro e politiche sociali Interpello n. 30/2010
Fruizione frazionata e
ripresa di servizio
Il congedo è fruibile anche in modo frazionato a giorni interi, ma
non ad ore. Nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni,
affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni
festivi, le domeniche e i sabati è necessario che si verifichi
l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo
richiesto. Tuttavia, laddove un periodo di congedo venga
seguito, dopo un’interruzione festiva, da altra tipologia di
assenza (ferie, malattia o altro) la ripresa del servizio da parte
del lavoratore non è dovuta. Di conseguenza, in caso di
fruizione del congedo dal lunedì al venerdì (ipotesi di settimana
corta) il sabato e la domenica antecedenti la ripresa del lavoro
non sono conteggiati laddove il lavoratore si assenti per altra
causa.
Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012
Riproporzionamento
giorni di permesso
Nell’ipotesi in cui il lavoratore dipendente, nel corso del mese,
fruisca di altre tipologie di assenza, quali ad esempio assenza
per malattia, maternità, ecc. non è possibile legittimare un
riproporzionamento del diritto ai permessi, in quanto tali
assenze giustificate sono riconosciute per legge come diritti
spettanti al lavoratore. Al contrario, nell’ipotesi in cui il
dipendente presenti istanza per la prima volta nel corso del
mese (ad esempio nel giorno 19), è possibile prevedere un
riproporzionamento dei tre giorni mensili di permesso spettanti
in base alla prestazione lavorativa effettivamente svolta.
Ministero lavoro e politiche sociali Interpello n. 24/2012
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Rapporto di lavoro
part-time
Il CCNL scuola del 29.11.2007 all’art. 58 “Rapporto di lavoro a
tempo parziale”, al comma 8, ha disposto che:
…“nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal
presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e
contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno”.
Questo in considerazione del fatto che l’art. 33 della Legge 104
prevede esplicitamente, a tutela del soggetto diversamente
abile e senza fare distinzione tra categorie di lavoratori, il diritto
a tre giorni di permesso mensile.
Quindi anche i tre giorni di permesso ex art. 33 legge 104, di cui
beneficia il personale in servizio con contratto part-time
verticale, vengono computati in analogia a quanto previsto per
il personale a tempo pieno.
Ovviamente tali permessi saranno connessi al periodo in cui il
lavoratore presta la sua attività di servizio, sottraendo i
periodi in cui non è prevista l'attività lavorativa, considerato
che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del
dipendente sono entrambe proporzionate alla percentuale di
part-time.
Anche per la durata del congedo straordinario dei due anni del
personale beneficiario della legge 104/92, il calcolo andrà
effettuato sulla base delle giornate lavorative del dipendente
per tutto il periodo in cui il lavoratore presta la sua attività in
regime di part-time verticale.
Le festività, le domeniche e le giornate del sabato (nel caso di
articolazione dell’orario su 5 giorni settimanali) ricadenti nel
periodo non lavorativo devono essere escluse dal conteggio,
con eccezione di quelle immediatamente antecedenti e
seguenti il periodo, se al termine dello stesso non si verifica la
ripresa del servizio ovvero se il dipendente ha chiesto la
fruizione del congedo in maniera continuativa.
Nel caso di ritorno a tempo pieno, il periodo di congedo già
fruito andrà detratto dal complessivo periodo biennale, per
conoscere il periodo di congedo residuo, ancora fruibile da
parte del lavoratore.
Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012
Ministero lavoro e politiche sociali Interpello n. 24/2012
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NORME DI RIFERIMENTO
LEGGE 4 novembre 2010, n. 183
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di
incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro. (10G0209)
Art. 23 - Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e
permessi
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di
congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori
di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando
le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e
per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta
correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;
d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché
razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle
aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire l'applicazione certa ed
uniforme della relativa disciplina;
e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento
alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e previo parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi;
decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari,
che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare
di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per
l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.
3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Art. 24 - Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap
in situazione di gravità
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore
dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità,
coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o
il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque
anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti,
ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione
figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di
un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di
gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è
riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente";
b) al comma 5, le parole da: "Il genitore" fino a: "handicappato" sono sostituite dalle seguenti: "Il
lavoratore di cui al comma 3" e le parole:
"al proprio domicilio" sono sostituite dalle seguenti: "al domicilio della persona da assistere";
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità
disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il
datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la
legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità,di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in
situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche
adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del
mese";
b) il comma 3 è abrogato.
3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: "nonché" fino a: "non
convivente" sono soppresse.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei
lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con
handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio,
per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
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b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione
di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione
pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità
intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età
maggiore o minore di tre anni del figlio;
e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso
dell'anno precedente e per ciascun mese.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura,
con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto
previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma
4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31
marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al
decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al
trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può
comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al
comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e
sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni
dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne
curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione,
elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni
interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni
esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e
alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono
fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma
dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone
sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo,
rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei
ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.
DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119
Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al
Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e
permessi. (11G0162)
Art. 4 - Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo
per assistenza di soggetto portatore di handicap grave
1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad
entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che
possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.»;
b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui
al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha
diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in
presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del
congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni
per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è
accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che,
in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed
i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere
riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso
figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori,
anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non
può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33,
comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità
corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del
trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la
contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06
annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere
dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste
per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella
denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi
previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di
lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di
maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo
non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo
lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della
tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente
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previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2,
della legge 8 marzo 2000, n. 53.».
Art. 6 - Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a
soggetti portatori di handicap grave
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di
handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo
grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.».
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in
situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150
chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra
documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.».
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate
Art. 3 - Soggetti aventi diritto
1. è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura
e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia
delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età,
in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le
situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi
stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle
condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Art. 33 - Agevolazioni
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.
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2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in
alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di
permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore
dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge,
parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge
della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età
oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a
fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in
maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore
dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad
entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. ((Il dipendente ha
diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a
condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il
secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità
abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti.))
((3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in
situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150
chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra
documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.))
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata
legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7
della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre
1977, n. 903.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al
domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra
sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente
dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina
al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone
handicappate in situazione di gravità. (11)
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità
disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il
datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la
legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
Art. 42 - Riposi e permessi per i figli con handicap grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4,
comma 4-bis, e 20)
1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in
alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
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((2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad
entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che
possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.))
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del
figlio.
((5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui
al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha
diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in
presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del
congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni
per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è
accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che,
in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed
i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere
riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso
figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori,
anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non
può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33,
comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità
corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del
trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la
contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06
annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere
dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie
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A cura dell’Ufficio Legislativo/Sindacale
Aprile 2013
di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste
per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella
denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi
previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di
lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di
maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33
.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo
non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo
lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della
tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente
previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2,
della legge 8 marzo 2000, n. 53.))
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore
non ne abbia diritto.
AGGIORNAMENTO
La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 16 giugno 2005, n. 233 (in G.U. 1a s.s. 22/6/2005, n. 25)
ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non
prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in
situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano
impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili".
La Corte costituzionale con sentenza 18 aprile - 8 maggio 2007, n. 158 (in G.U. 1a s.s. 16/5/2007, n.
19) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui
non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge
convivente con "soggetto con handicap in situazione di gravità", il diritto a fruire del congedo ivi
indicato".
La Corte costituzionale con sentenza 26 - 30 gennaio 2009, n. 19 (in G.U. 1a s.s. 4/2/2009, n. 5) ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non
include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in
assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave".
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