dichiarazione di conformita` dei materiali e degli oggetti destinati a

Transcript

dichiarazione di conformita` dei materiali e degli oggetti destinati a
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A
CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI
Con la presente si dichiara che:
gli articoli VASSOI RETTANGOLARI TRIX
adatti al contatto con l’alimento adatto/i al confezionamento dell’alimento* prodotti pasticceria gr. 02.05 02.06 allegato 1 reg. UE 10/2011
(* per la denominazione dell’alimento si scelga il prodotto o il gruppo di prodotti in riferimento alle classi indicate dal Reg.
(UE) n.10/2011, e successivi aggiornamenti e modifiche)
sono conformi
a tutte le disposizioni legislative pertinenti, con particolare riferimento alla seguente legislazione comunitaria
europea:
-
Regolamento (CE) 1935/2004
-
Regolamento (CE) 1895/2005
-
Regolamento (CE) 2023/2006
-
Regolamento (UE) 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche
ed alla seguente legislazione italiana:
-
Decreto Ministeriale 21/3/73 e successivi aggiornamenti e modifiche
-
DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche
Tipologia di carta: CARTA DA MACERO NON IDONEA al contatto alimentare
Il materiale plastico, che funge da barriera funzionale, è fabbricato con i seguenti materiali e sostanze :
(riportare in grassetto le sostanze soggette a restrizioni e/o limiti di migrazione specifica)
(dichiarare l’eventuale presenza di materiale riciclato)
PET (Polietilene tereftalato)
Acido isoftalico, Acido tereftalico, glicole DI ETILENICO, Acetaldeide, SB2O3
Si dichiara che:
il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di
migrazione globale
il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di
migrazione globale e le restrizioni specifiche
nelle seguenti condizioni di prova:
Simulante**
Tempo** e Temperatura** di prova
Sim. B - Acido acetico 3% (p/v)
Sim. D1 – Etanolo 50% (v/v)
Sim. D2 – Olio vegetale
10GG – 40°C
per contatto prolungato
Sim. E - poli(ossido di 2,6-difenil-p-fenilene)
** riferimenti nel Regolamento (UE) 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche.
Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti
i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d’uso sopra menzionate.
L’affermazione è supportata da prove analitiche condotte in accordo con il DM 21/3/73 oppure in base a
calcoli effettuati considerando il contenuto delle sostanze sottoposte a limiti di migrazione. I calcoli sono stati
effettuati assumendo che 1kg di alimento venga a contatto con 6dm 2 di materiale di confezionamento.
Nel manufatto sono presenti sostanze regolate dal Reg. (CE) N. 1333/2008 e dal Reg. (CE) N.
1334/2008 (sostanze chiamate anche “additivi dual use”). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici
tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall’art.11 comma 3, lettera a, b del Reg. (UE) N.
10/2011 e del DM 21/03/73
Indicare quali: ……………………………………………………………………………………………………..
Nel manufatto non sono presenti sostanze regolate dal Reg. (CE) N. 1333/2008 e dal Reg. (CE) N.
1334/2008 (sostanze chiamate anche “additivi dual use”). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici
tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall’art.11 comma 3, lettera a, b del Reg. (UE) N.
10/2011 e del DM 21/03/73
Indicare gli alimenti o la categoria di alimenti per i quali il manufatto non è idoneo al contatto:
alimenti liquidi o semiliquidi
CONFORMITA’ AD ASPETTI AMBIENTALI
Il fornitore, garantisce e certifica che gli imballaggi sono conformi alle disposizioni del Decreto
Legislativo 3 Aprile 2006 n.152, art.226 comma 3 sui requisiti essenziali per l’ambiente e art. 226 comma 4
sui livelli totali di concentrazione dei metalli pesanti.
Per essere conforme, tale imballaggio è stato progettato e realizzato nel rispetto delle norme tecniche
pubblicate in Italia da UNI sotto indicate.
prevenzione - riduzione alla fonte (UNI EN 13428:2005)
prevenzione - sostanze pericolose (UNI EN 13428:2005)
riuso (UNI EN 13429:2005) quando vantato riciclo del materiale (UNI EN 13430:2005)
recupero energetico (UNI EN 13431:2005)
compostaggio (UNI EN 13432:2002)
metalli pesanti non superiori a 100 ppm in peso
Condizioni Prevedibili d’Uso:
Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all’alimento, nel forno tradizionale
Se Sì, indicare Tempo e Temperatura massime …………………
Sì
No
Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all’alimento, nel forno a microonde
Se Sì, indicare Tempo e Potenza massime ……………………….
Sì
No
Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all’alimento, a basse temperature
Se Sì, indicare Tempo e Temperatura minime -40°
Sì
No
L’azienda dichiara l’idoneità tecnologica del manufatto allo scopo cui è destinato.
A supporto di quanto sopraindicato, l’azienda dichiara di avere a disposizione del cliente
e dell’Autorità competente:
- rapporti di prova effettuati nell’ultimo anno sull’imballaggio finito
- altra documentazione a supporto prevista ai sensi del Reg.(CE) N.1935/2004, art.16, comma 1
Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce di 24 mesi e dovrà essere sostituita
in presenza di cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti
essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati sono modificati ed aggiornati in
modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.
NOTA:
La presente dichiarazione è redatta secondo quanto previsto dall’art. 22 – comma 1 del Regolamento
(EU) n. 10/2011: “Disposizioni transitorie: Fino al 31 dicembre 2012 i documenti giustificativi di cui
all’articolo16 si basano sulle norme di base relative alla verifica della migrazione globale e specifica di cui
all’allegato della direttiva 82/711/CEE”.
Dal 1° Gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 i documenti giustificativi di cui all’articolo 16 si possono basare
sulle norme per le prove di migrazione di cui all’articolo 18 del presente regolamento o sulle norme di base
per le prove di migrazione specifica e globale dell’allegato della direttiva 82/711/CEE e dell’articolo 23 del
medesimo Regolamento EU 10/2011: “Entrata in vigore e applicazione: … Le disposizioni di cui all’articolo
18, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 20 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2012”.
Data 18/12/2014
*** riferimento nel Reg.(CE) N.1935/2004, art.2, comma 2, lettera d