interessi e rivalutazione su crediti di lavoro
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interessi e rivalutazione su crediti di lavoro
Commissione di studio procedure concorsuali/Relazione 06.11.2008 COMMISSIONE PRECEDURE CONCORSUALI Gruppo di studio formato da: Malagoli Rag. Claudio (responsabile) Altomonte Dott. Luca Giovanardi Dott.ssa Enrica Luppi Dott.ssa Stefania Menetti Dott. Pietro Marco Pignatti Morano Dott. G. Battista Quartieri Dott.ssa Cristina Riva Dott. Andrea Spinelli Dott. Alberto 1 Commissione di studio procedure concorsuali/Relazione 06.11.2008 RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI DEI CREDITI DI LAVORO Rivalutazione monetaria Dispone l’art. 429, comma 3, c.p.c. che “...Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto...”. Occorre stabilire se questa disposizione vale anche per il giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 204 del 12-20 aprile 1989, si é pronunciata in senso favorevole ritenendo che “...la rivalutazione dei crediti di lavoro dipendente costituisca forma di attuazione dell’art. 36 della Costituzione...” e “...Non può dunque in nessun caso ritenersi assolutamente preclusa, in nome della par condicio creditorum, la rivalutazione dei crediti di lavoro nel procedimento fallimentare, tenendo conto fra l’altro che essa opera non tanto come ‘remora’ posta all’inadempimento da parte dell’imprenditore, quanto come strumento destinato ad assicurare l’effettività della garanzia apprestata dall’art. 36 della Costituzione tramite l’adeguamento del loro ammontare secondo dati criteri. D’altra parte l’assoluta preclusione della rivalutazione dei detti crediti nel fallimento determinerebbe realmente ingiustificata disparità di trattamento dei portatori degli stessi rispetto ai portatori di crediti di lavoro fatti valere in altri procedimenti ..”. A norma dell’art. 150 delle disposizioni attuative del c.p.c., la rivalutazione monetaria deve essere calcolata applicando “...l’indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria...”: tale indice non esiste più ed é ora sostituito dal FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). 2 Commissione di studio procedure concorsuali/Relazione 06.11.2008 La rivalutazione monetaria spetta dalla data di maturazione del credito fino al momento in cui lo stato passivo diventa definitivo. La citata sentenza della Corte Costituzionale prosegue, infatti, affermando che “...E’ da ritenere tuttavia che la rivalutazione con riguardo al tempo successivo alla data della dichiarazione di fallimento non possa aver luogo, almeno in sede fallimentare, senza alcun limite ma che essa debba essere disposta, sempre in tale sede, con riguardo al tempo fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo...” Il problema da chiarire é quale é il momento in cui lo stato passivo diviene definitivo. Come ha notato la dottrina (Guglielmucci) “...non esiste un momento in cui lo stato passivo diviene definitivo e di definitività si deve, semmai, parlare a proposito delle singole statuizioni contenute nel verbale di verificazione dello stato passivo...”. Infatti, mentre per i crediti insinuati tempestivamente tale momento coincide con la scadenza del termine per proporre le impugnazioni previste dall’art. 98 L.F. nell’ipotesi in cui siano proposte queste ultime ovvero nel caso di domande tardive di crediti ex art. 101 L.F. esso é necessariamente rinviato ad una data successiva. “...L’unica interpretazione possibile” prosegue l’autore “appare allora quella di far coincidere il momento ultimo della rivalutazione con quello dell’emanazione e del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, momento che coincide con quello dell’accertamento giudiziale del credito...” o, si ritiene – in alternativa – con quello della scadenza del termine per proporre le impugnazioni previste dall’art. 98 L.F. (trattasi, ora, del trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del curatore dell’esito del procedimento di accertamento del passivo). Diversamente, ancorando la rivalutazione alla data di ammissione di ogni singolo credito si darebbe luogo a disparità di trattamento ed, in particolare, ad un ingiustificato vantaggio a favore dei crediti, contestati e/o insinuati tardivamente, in relazione ai quali 3 Commissione di studio procedure concorsuali/Relazione 06.11.2008 l’ammissione avviene in un momento successivo (cfr. Cassazione civile, sezione I, n. 3151 del 04.04.1996). Secondo parte della dottrina, la rivalutazione che matura nel periodo successivo alla data della sentenza dichiarativa di fallimento spetta solo per i crediti di lavoro subordinato aventi natura retributiva e non anche per quelli aventi natura risarcitoria, con riferimento ai quali la rivalutazione si arresta con l’apertura della procedura concorsuale. Si segnala, in proposito, una sentenza della Corte di Cassazione (n. 7914 del 29.09.1994) che confuta la natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva del preavviso: “...ma come, tra l'altro, si desume dall'inclusione nella retribuzione imponibile di cui all'art. 12, della legge n. 153, del 1969, non si tratta di natura pacificamente risarcitoria; vi sono anche numerose sentenze di questo Supremo Collegio che hanno attribuito natura retributiva alla detta indennità (Cass. 6 gennaio 1982, n. 33; 12 gennaio 1984, n. 253, 21 marzo 1990, n. 2328; 22 febbraio 1993, n. 2114; 12 ottobre 1993, n. 10086), sulla base del presupposto che essa "inerisce istituzionalmente al rapporto di lavoro, ponendosi in connessione con la retribuzione cui il dipendente avrebbe avuto diritto in caso di normale preavviso", e tanto da essere computabile nel trattamento di fine rapporto (Cass. 22 febbraio 1993, n. 2114: "a fronte della sua derivazione causale da tale rapporto, è irrilevante che essa non costituisca corrispettivo di un'effettiva prestazione di lavoro"): la natura retributiva, tenuto conto della disciplina complessiva della indennità sostitutiva, appare invero ben più convincente...”. Ma é questione dibattuta, soprattutto in dottrina dove vi é chi tende - viceversa - ad attribuire a tale indennità natura risarcitoria, con conseguente limitazione del decorso della rivalutazione monetaria fino all’apertura della procedura concorsuale. 4 Commissione di studio procedure concorsuali/Relazione 06.11.2008 La rivalutazione monetaria gode del privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. che assiste il credito principale. *** Interessi Gli interessi si calcolano sul capitale annualmente rivalutato (Cassazione Civile, sezioni unite, 29.01.2001, n. 38). L’art. 54, comma 3, L.F. stabilisce che “L’estensione del diritto di prelazione agli interessi é regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito é soddisfatto, anche se parzialmente.” A sua volta, l’art. 2749 c.c. disciplina l’estensione del privilegio accordato al credito “... anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.” E’ stato osservato (“Il nuovo fallimento” a cura di Fabio Santangeli, Giuffré Editore 2006, pag. 257) che “...Dal combinato disposto dell’art. 2749 richiamato e della disciplina speciale dettata dallo stesso terzo comma dell’art. 54 emerge dunque quanto segue: per tutti i privilegi la prelazione si estende agli interessi dovuti all’anno in corso alla dichiarazione di fallimento (equiparata al pignoramento) e all’anno precedente, mentre gli interessi successivi a questo momento hanno privilegio solo nella misura legale e la loro decorrenza cessa al momento della vendita, per i privilegi speciali, e al momento del deposito del progetto di riparto ... per quelli generali. L’ultima parte del 3° comma dell’art. 54 si pone dunque come disciplina speciale (valida per gli interessi 5 Commissione di studio procedure concorsuali/Relazione 06.11.2008 sui crediti assistiti da privilegio generale, n.d.r.) rispetto al regime generale dettato per (gli interessi sui crediti assistiti da) i privilegi dall’art. 2749”. Si veda anche, in conformità, Vittorio Zanichelli “La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali dopo il d. lg. 12.09.2007, n. 169”, UTET 2008, pagg. 122-123 e “Codice commentato del fallimento” diretto da Giovanni Lo Cascio, IPSOA 2008, pag. 448). Quanto al significato da attribuire alla locuzione “anno in corso”, in base alla sentenza n. 4124 del 26.04.1999 con la quale la Corte di Cassazione ha confermato, con riferimento a crediti ipotecari, che a tale locuzione non deve attribuirsi il significato di anno solare poiché “...L’art. 2855 c.c. adopera il termine ‘annata’ nel dettare la disciplina degli interessi, che hanno una periodicità appunto annuale e, quindi, si riferisce evidentemente alle ‘annate’ degli interessi...; se avesse voluto riferirsi all’anno solare avrebbe adoperato appunto la parola ‘anno’...” sembrerebbe, ragionando a contrario, che laddove il legislatore – come appunto nell’art. 2749 c.c. – adoperi il termine “anno” questo debba intendersi per anno solare. Ma la questione é controversa e la soluzione non é priva di implicazioni, come si evidenzia nell’esempio che segue. Considerando che il privilegio che assiste i crediti di lavoro ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1 c.c. é un privilegio generale mobiliare, e che quindi l’estensione del privilegio agli interessi é regolata dal combinato disposto degli artt. 2749 c.c. e 54, comma 3, L.F. si supponga: - credito scaduto il 31.12.2005 - dichiarazione di fallimento 30.09.2008 - interessi: nella prima ipotesi (anno in corso inteso come 12 mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento): 6 Commissione di studio procedure concorsuali/Relazione 06.11.2008 da 31.12.2005 a 30.09.2006: in chirografo, nella misura contrattualmente prevista; da 30.09.2006 a 30.09.2007 (anno antecedente a quello in corso): in privilegio, nella misura contrattualmente prevista; da 30.09.2007 a 30.09.2008 (anno in corso): in privilegio, nella misura contrattualmente prevista; da 30.09.2008 alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito é soddisfatto, anche se parzialmente (anni successivi a quello in corso): in privilegio, nella misura legale. nella seconda ipotesi (anno in corso inteso come anno solare in corso alla data della dichiarazione di fallimento): da 31.12.2005 a 31.12.2006: in chirografo, nella misura contrattualmente prevista; da 01.01.2007 a 31.12.2007 (anno antecedente a quello in corso): in privilegio, nella misura contrattualmente prevista; da 01.01.2008 a 31.12.2008 (anno in corso): in privilegio, nella misura contrattualmente prevista; da 01.01.2009 alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito é soddisfatto, anche se parzialmente (anni successivi a quello in corso): in privilegio, nella misura legale. *** La rivalutazione monetaria e gli interessi sui crediti di lavoro devono essere liquidati d’ufficio, anche in mancanza di un’apposita domanda di parte e possono anche essere oggetto di domanda tardiva dopo l’ammissione, in via tempestiva, del credito principale. 7 Commissione di studio procedure concorsuali/Relazione 06.11.2008 La suddetta disciplina relativa alla rivalutazione monetaria ed agli interessi si applica anche con riferimento ai crediti derivanti da rapporti di lavoro para-subordinato (Cassazione Civile 03.06.1987 n. 4869). (a cura di Enrica Giovanardi) 8