interessi e rivalutazione su crediti di lavoro

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interessi e rivalutazione su crediti di lavoro
Commissione di studio procedure concorsuali/Relazione 06.11.2008
COMMISSIONE PRECEDURE CONCORSUALI
Gruppo di studio formato da:
Malagoli Rag. Claudio (responsabile)
Altomonte Dott. Luca
Giovanardi Dott.ssa Enrica
Luppi Dott.ssa Stefania
Menetti Dott. Pietro Marco
Pignatti Morano Dott. G. Battista
Quartieri Dott.ssa Cristina
Riva Dott. Andrea
Spinelli Dott. Alberto
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Commissione di studio procedure concorsuali/Relazione 06.11.2008
RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI DEI CREDITI DI LAVORO
Rivalutazione monetaria
Dispone l’art. 429, comma 3, c.p.c. che “...Il giudice, quando pronuncia sentenza di
condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare,
oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal
lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento
della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto...”.
Occorre stabilire se questa disposizione vale anche per il giudice delegato in sede di
formazione dello stato passivo.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 204 del 12-20 aprile 1989, si é pronunciata in
senso favorevole ritenendo che “...la rivalutazione dei crediti di lavoro dipendente
costituisca forma di attuazione dell’art. 36 della Costituzione...” e “...Non può dunque
in nessun caso ritenersi assolutamente preclusa, in nome della par condicio
creditorum, la rivalutazione dei crediti di lavoro nel procedimento fallimentare,
tenendo conto fra l’altro che essa opera non tanto come ‘remora’ posta
all’inadempimento da parte dell’imprenditore, quanto come strumento destinato ad
assicurare l’effettività della garanzia apprestata dall’art. 36 della Costituzione tramite
l’adeguamento del loro ammontare secondo dati criteri. D’altra parte l’assoluta
preclusione della rivalutazione dei detti crediti nel fallimento determinerebbe
realmente ingiustificata disparità di trattamento dei portatori degli stessi rispetto ai
portatori di crediti di lavoro fatti valere in altri procedimenti ..”.
A norma dell’art. 150 delle disposizioni attuative del c.p.c., la rivalutazione monetaria
deve essere calcolata applicando “...l’indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la
scala mobile per i lavoratori dell'industria...”: tale indice non esiste più ed é ora
sostituito dal FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).
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La rivalutazione monetaria spetta dalla data di maturazione del credito fino al momento
in cui lo stato passivo diventa definitivo.
La citata sentenza della Corte Costituzionale prosegue, infatti, affermando che “...E’ da
ritenere tuttavia che la rivalutazione con riguardo al tempo successivo alla data della
dichiarazione di fallimento non possa aver luogo, almeno in sede fallimentare, senza
alcun limite ma che essa debba essere disposta, sempre in tale sede, con riguardo al
tempo fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo...”
Il problema da chiarire é quale é il momento in cui lo stato passivo diviene definitivo.
Come ha notato la dottrina (Guglielmucci) “...non esiste un momento in cui lo stato
passivo diviene definitivo e di definitività si deve, semmai, parlare a proposito delle
singole statuizioni contenute nel verbale di verificazione dello stato passivo...”.
Infatti, mentre per i crediti insinuati tempestivamente tale momento coincide con la
scadenza del termine per proporre le impugnazioni previste dall’art. 98 L.F. nell’ipotesi
in cui siano proposte queste ultime ovvero nel caso di domande tardive di crediti ex art.
101 L.F. esso é necessariamente rinviato ad una data successiva.
“...L’unica interpretazione possibile” prosegue l’autore “appare allora quella di far
coincidere il momento ultimo della rivalutazione con quello dell’emanazione e del
deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, momento che coincide con quello
dell’accertamento giudiziale del credito...” o, si ritiene – in alternativa – con quello
della scadenza del termine per proporre le impugnazioni previste dall’art. 98 L.F.
(trattasi, ora, del trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento della
comunicazione da parte del curatore dell’esito del procedimento di accertamento del
passivo).
Diversamente, ancorando la rivalutazione alla data di ammissione di ogni singolo
credito si darebbe luogo a disparità di trattamento ed, in particolare, ad un ingiustificato
vantaggio a favore dei crediti, contestati e/o insinuati tardivamente, in relazione ai quali
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l’ammissione avviene in un momento successivo (cfr. Cassazione civile, sezione I, n.
3151 del 04.04.1996).
Secondo parte della dottrina, la rivalutazione che matura nel periodo successivo alla
data della sentenza dichiarativa di fallimento spetta solo per i crediti di lavoro
subordinato aventi natura retributiva e non anche per quelli aventi natura risarcitoria,
con riferimento ai quali la rivalutazione si arresta con l’apertura della procedura
concorsuale.
Si segnala, in proposito, una sentenza della Corte di Cassazione (n. 7914 del
29.09.1994) che confuta la natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva del preavviso:
“...ma come, tra l'altro, si desume dall'inclusione nella retribuzione imponibile di cui
all'art. 12, della legge n. 153, del 1969, non si tratta di natura pacificamente
risarcitoria; vi sono anche numerose sentenze di questo Supremo Collegio che hanno
attribuito natura retributiva alla detta indennità (Cass. 6 gennaio 1982, n. 33; 12
gennaio 1984, n. 253, 21 marzo 1990, n. 2328; 22 febbraio 1993, n. 2114; 12 ottobre
1993, n. 10086), sulla base del presupposto che essa "inerisce istituzionalmente al
rapporto di lavoro, ponendosi in connessione con la retribuzione cui il dipendente
avrebbe avuto diritto in caso di normale preavviso", e tanto da essere computabile nel
trattamento di fine rapporto (Cass. 22 febbraio 1993, n. 2114: "a fronte della sua
derivazione causale da tale rapporto, è irrilevante che essa non costituisca
corrispettivo di un'effettiva prestazione di lavoro"): la natura retributiva, tenuto conto
della disciplina complessiva della indennità sostitutiva, appare invero ben più
convincente...”.
Ma é questione dibattuta, soprattutto in dottrina dove vi é chi tende - viceversa - ad
attribuire a tale indennità natura risarcitoria, con conseguente limitazione del decorso
della rivalutazione monetaria fino all’apertura della procedura concorsuale.
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La rivalutazione monetaria gode del privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. che assiste il
credito principale.
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Interessi
Gli interessi si calcolano sul capitale annualmente rivalutato (Cassazione Civile, sezioni
unite, 29.01.2001, n. 38).
L’art. 54, comma 3, L.F. stabilisce che “L’estensione del diritto di prelazione agli
interessi é regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice
civile intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento.
Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data
del deposito del progetto di riparto nel quale il credito é soddisfatto, anche se
parzialmente.”
A sua volta, l’art. 2749 c.c. disciplina l’estensione del privilegio accordato al credito
“... anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per
quelli dell'anno precedente. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei
limiti della misura legale fino alla data della vendita.”
E’ stato osservato (“Il nuovo fallimento” a cura di Fabio Santangeli, Giuffré Editore
2006, pag. 257) che “...Dal combinato disposto dell’art. 2749 richiamato e della
disciplina speciale dettata dallo stesso terzo comma dell’art. 54 emerge dunque quanto
segue: per tutti i privilegi la prelazione si estende agli interessi dovuti all’anno in corso
alla dichiarazione di fallimento (equiparata al pignoramento) e all’anno precedente,
mentre gli interessi successivi a questo momento hanno privilegio solo nella misura
legale e la loro decorrenza cessa al momento della vendita, per i privilegi speciali, e al
momento del deposito del progetto di riparto ... per quelli generali. L’ultima parte del
3° comma dell’art. 54 si pone dunque come disciplina speciale (valida per gli interessi
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sui crediti assistiti da privilegio generale, n.d.r.) rispetto al regime generale dettato per
(gli interessi sui crediti assistiti da) i privilegi dall’art. 2749”.
Si veda anche, in conformità, Vittorio Zanichelli “La nuova disciplina del fallimento e
delle altre procedure concorsuali dopo il d. lg. 12.09.2007, n. 169”, UTET 2008, pagg.
122-123 e “Codice commentato del fallimento” diretto da Giovanni Lo Cascio, IPSOA
2008, pag. 448).
Quanto al significato da attribuire alla locuzione “anno in corso”, in base alla sentenza
n. 4124 del 26.04.1999 con la quale la Corte di Cassazione ha confermato, con
riferimento a crediti ipotecari, che a tale locuzione non deve attribuirsi il significato di
anno solare poiché “...L’art. 2855 c.c. adopera il termine ‘annata’ nel dettare la
disciplina degli interessi, che hanno una periodicità appunto annuale e, quindi, si
riferisce evidentemente alle ‘annate’ degli interessi...; se avesse voluto riferirsi
all’anno solare avrebbe adoperato appunto la parola ‘anno’...” sembrerebbe,
ragionando a contrario, che laddove il legislatore – come appunto nell’art. 2749 c.c. –
adoperi il termine “anno” questo debba intendersi per anno solare.
Ma la questione é controversa e la soluzione non é priva di implicazioni, come si
evidenzia nell’esempio che segue.
Considerando che il privilegio che assiste i crediti di lavoro ai sensi dell’art. 2751 bis n.
1 c.c. é un privilegio generale mobiliare, e che quindi l’estensione del privilegio agli
interessi é regolata dal combinato disposto degli artt. 2749 c.c. e 54, comma 3, L.F. si
supponga:
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credito scaduto il 31.12.2005
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dichiarazione di fallimento 30.09.2008
-
interessi:
nella prima ipotesi (anno in corso inteso come 12 mesi antecedenti alla
dichiarazione di fallimento):
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da 31.12.2005 a 30.09.2006: in chirografo, nella misura contrattualmente
prevista;
da 30.09.2006 a 30.09.2007 (anno antecedente a quello in corso): in
privilegio, nella misura contrattualmente prevista;
da 30.09.2007 a 30.09.2008 (anno in corso): in privilegio, nella misura
contrattualmente prevista;
da 30.09.2008 alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il
credito é soddisfatto, anche se parzialmente (anni successivi a quello in
corso): in privilegio, nella misura legale.
nella seconda ipotesi (anno in corso inteso come anno solare in corso alla data
della dichiarazione di fallimento):
da 31.12.2005 a 31.12.2006: in chirografo, nella misura contrattualmente
prevista;
da 01.01.2007 a 31.12.2007 (anno antecedente a quello in corso): in
privilegio, nella misura contrattualmente prevista;
da 01.01.2008 a 31.12.2008 (anno in corso): in privilegio, nella misura
contrattualmente prevista;
da 01.01.2009 alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il
credito é soddisfatto, anche se parzialmente (anni successivi a quello in
corso): in privilegio, nella misura legale.
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La rivalutazione monetaria e gli interessi sui crediti di lavoro devono essere liquidati
d’ufficio, anche in mancanza di un’apposita domanda di parte e possono anche essere
oggetto di domanda tardiva dopo l’ammissione, in via tempestiva, del credito
principale.
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La suddetta disciplina relativa alla rivalutazione monetaria ed agli interessi si applica
anche con riferimento ai crediti derivanti da rapporti di lavoro para-subordinato
(Cassazione Civile 03.06.1987 n. 4869).
(a cura di Enrica Giovanardi)
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