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Maria Luisa Pignatelli
Dottoranda di ricerca
Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale
Riforma legislativa in tema di filiazione naturale
Diritto di famiglia - Rapporto di filiazione – Parentela – Riconoscimento.
Legge n. 219/2012; artt. 74 – 250- 251 – 256 – 315- 315 bis cc – art 38 disp. att.
cc..
È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale del 17 dicembre 2012, n.
293, la legge n. 219/2012, recante "Disposizioni in materia di
riconoscimento dei figli naturali". La novella legislativa consente di
destituire la differenza di regime giuridico tra i figli naturali e i figli
legittimi, operando un’articolata rielaborazione delle disposizioni
codicistiche in materia.
Come è noto, nel codice civile del 1942 si profilava, in materia di
filiazione, un diverso status giuridico per i figli nati al di fuori del
matrimonio, rispetto ai figli nati in costanza di matrimonio. La
distinzione operata dal legislatore dell´epoca rispecchiava peraltro la
sensibilità sociale del tempo, connessa ad un’ idea di famiglia che
presupponeva necessariamente il coniugio matrimoniale precedente
alla nascita dei figli. Così il rapporto di filiazione legittima era riservato
ai soli figli nati in costanza di matrimonio o, comunque,
presumibilmente concepiti post nuptias (nel periodo compreso tra il
centottantesimo giorno dopo le nozze e prima del trecentesimo giorno
dall’annullamento del precedente matrimonio). Al contrario, il rapporto
di filiazione naturale riguardava i nati o concepiti fuori dal matrimonio
che, con il formale riconoscimento da parte di uno o di entrambi i
genitori, acquisivano il diritto al cognome del padre (o della madre, in
caso di mancato riconoscimento di quest’ultimo). Con il riconoscimento
il figlio naturale acquisiva (e acquisisce) pure il diritto ad essere inserito
nella sua famiglia, seppure con opportune accortezze nei confronti
dell’eventuale famiglia del genitore. Il riconoscimento garantiva al
figlio nato fuori dal matrimonio il godimento dei medesimi diritti e la
titolarità dei medesimi doveri nei confronti del genitore relativi al
rapporto di filiazione legittima.
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L’orizzonte della parificazione dello status di figlio naturale a
quello di figlio legittimo è stato messo a fuoco con evidente nitidezza
già dal legislatore del 1975. La riforma del diritto di famiglia allora
realizzata segnò infatti un cambiamento epocale nel trattamento
giuridico dei figli naturali, ridimensionando fortemente le differenze di
regime sulla scia delle suggestioni emerse dalla giurisprudenza di
legittimità e dalla giurisprudenza costituzionale. Le poche differenze
ancora ravvisabili post-riforma del 1975 si concentravano attorno alla
disciplina dell’inserimento del figlio naturale riconosciuto nella
famiglia del genitore biologico, ai sensi dell’art. 252 cc., nonché alla
possibilità di esclusione del figlio naturale dalla partecipazione alla
divisione ereditaria, decisa di comune accordo dai figli legittimi con
l’esercizio del diritto di commutazione. Risultava invece imprecisato il
profilo in ordine alla instaurazione di un rapporto di parentela tra il
figlio naturale riconosciuto e la famiglia del genitore.
Le più significative modifiche apportate dalla novella legislativa
in commento attengono, in primo luogo, alla sostituzione del testo
dell’art. 315 cc (il quale, nella formulazione previgente, disponeva in
materia di “doveri del figlio verso i genitori” 1) oggi deputato a sancire il
principio della uguaglianza giuridica dei figli a prescindere dal fatto
che la nascita sia avvenuta o meno in costanza di matrimonio.
La norma, pur nella sua brevissima formulazione, («Art. 315
Stato giuridico della filiazione - Tutti i figli hanno lo stesso stato
giuridico») ha una portata dirimente, cancellando ogni residua
differenziazione nei rapporti di filiazione legittima e naturale. In modo
ancor più esplicito il legislatore rimarca la volontà di affermazione della
totale equiparazione giuridica dei figli, ordinando con l’art. 1, comma
11, che le parole “figli legittimi” e “figli naturali”, ovunque presenti
nelle norme codicistiche, vengano sostituite dalla parola figli, senza
ulteriori attribuzioni.
Muta anche il significato giuridico del termine “parentela”, in
seguito all’ampliamento della formulazione dell’art. 74 cc.: alla asciutta
definizione di parentela quale “vincolo tra le persone che discendono
da uno stesso stipite”, vengono accostate alcune precisazioni
complementari, rilevatrici di un’apertura al riconoscimento legislativo
della cd. famiglia di fatto, realtà sociale che non può rimanere ai
margini dell’ordinamento positivo. Così il legislatore ha inteso
precisare che il rapporto di parentela si instaura a prescindere dalla
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Il contenuto dell’art. 315 cc è stato riversato con ampliamenti e modifiche nell’art. 315 bis
cc, relativo ai diritti del figlio nei confronti del genitore.
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sussistenza di un matrimonio, anche nel caso in cui la filiazione sia
frutto di adozione, con la sola eccezione della adozione dei
maggiorenni.
Ampia parte del testo di riforma riguarda le modifiche al
procedimento di riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio. In
particolare, il legislatore ha inteso procedimentalizzare in modo più
accurato il riconoscimento del figlio in caso di rifiuto dell’altro genitore
(cfr. art. 250 cc.). Ha, inoltre, abbassato la soglia di età del figlio dai 16 ai
14 anni per l’espressione del consenso ai fini del riconoscimento, ed
investendo sulla responsabilizzazione dei giovanissimi padri, ha
consentito il riconoscimento dei figli da parte dei genitori
infrasedicenni, se ciò corrisponde all’interesse della prole, previa
autorizzazione giudiziale.
È evidente, nella novella legislativa, una propensione alla
facilitazione del riconoscimento del rapporto di filiazione, cadendo
anche il divieto di riconoscimento dei figli cd. incestuosi ai sensi
dell’art. 251 cc. ante riforma. Pur con le dovute cautele, il legislatore
ammette il riconoscimento del figlio incestuoso, avuto riguardo agli
interessi del medesimo e senza alcun suo pregiudizio, previa
autorizzazione giudiziale. Viene meno, cosí, la condizione di ignoranza
incolpevole del rapporto di parentela tra i genitori ai fini del
riconoscimento del figlio incestuoso.
Si dà conto infine di ulteriori modifiche relative alla
legittimazione passiva in ordine alla domanda per la dichiarazione di
paternità o di maternità ex art 276 cc, nonché allo spostamento della
competenza a decidere nelle cause riguardanti i rapporti di filiazione in
favore del Tribunale dei minorenni in base all’ 38 delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.
Nella ridefinizione del rapporto di filiazione resta ancora un
capitolo da riscrivere: il legislatore ha previsto una delega per la
modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di
dichiarazione dello stato di adottabilità, con l´obiettivo tra l´altro di
superare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto
dell'articolo 30 della Costituzione.
Di seguito si riporta il testo integrale della legge 10 dicembre
2012, n. 219.
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Legge 10 dicembre 2012, n. 219
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Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2012, n. 293, in vigore dal 01/012013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1 - Disposizioni in materia di filiazione
1. L'articolo 74 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 74
(Parentela). - La parentela e' il vincolo tra le persone che discendono da uno
stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e' avvenuta all'interno del
matrimonio, sia nel caso in cui e' avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in
cui il figlio e' adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di
persone maggiori di eta', di cui agli articoli 291 e seguenti».
2. All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il figlio nato fuori del
matrimonio puo' essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla
madre e dal padre, anche se gia' uniti in matrimonio con altra persona
all'epoca del concepimento. Il riconoscimento puo' avvenire tanto
congiuntamente quanto separatamente»;
b) al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti:
«quattordici anni»;
c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti:
«quattordici anni»;
d) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il consenso non puo' essere
rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il
figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice
competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se
non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice
decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta
opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone
l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di eta'
inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti
provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione
non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso
mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione
all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al
suo cognome ai sensi dell'articolo 262»;
e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il
giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del
figlio».
3. L'articolo 251 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 251
(Autorizzazione al riconoscimento). - Il figlio nato da persone, tra le quali
esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel
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secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere
riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del
figlio e alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il
riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato dal tribunale per i
minorenni».
4. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile e' sostituito dal
seguente: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu
fatto e riguardo ai parenti di esso».
5. L'articolo 276 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 276
(Legittimazione passiva). - La domanda per la dichiarazione di paternita' o di
maternita' naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o,
in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda
deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice
davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Alla domanda puo'
contraddire chiunque vi abbia interesse».
6. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e' sostituita dalla
seguente: «Della potesta' dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».
7. L'articolo 315 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 315 (Stato
giuridico della filiazione). - Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».
8. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 7 del
presente articolo, e' inserito il seguente: «Art. 315-bis (Diritti e doveri del
figlio). - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito
moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni
naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di
mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di eta' inferiore
ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni
e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve
contribuire, in relazione alle proprie capacita', alle proprie sostanze e al
proprio reddito, al mantenimento della famiglia finche' convive con essa».
9. Nel titolo XIII del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 448 e'
aggiunto il seguente: «Art. 448-bis (Cessazione per decadenza dell'avente
diritto dalla potesta' sui figli). - Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i
discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare
gli alimenti al genitore nei confronti del quale e' stata pronunciata la
decadenza dalla potesta' e, per i fatti che non integrano i casi di indegnita' di
cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione».
10. E' abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del
codice civile.
11. Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalla seguente:
«figli».
Art. 2 - Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in
materia di filiazione
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1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di modifica delle
disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di
adottabilita' per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel
rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui
agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e
introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli
legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle
denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del
matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;
b) modificazione del titolo VII del libro primo del codice civile, in
particolare: 1) sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente: «Dello stato
di figlio»; 2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: «Della
presunzione di paternita'»; 3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della
sezione I del capo I; 4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in un
nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della filiazione»; 5)
trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III,
avente la seguente rubrica: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di
contestazione e di reclamo dello stato di figlio»; 6) trasponendo i contenuti del
paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente
rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»; 7)
trasponendo i contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo
capo V, avente la seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della
paternita' e della maternita'»; 8) abrogando le disposizioni che fanno
riferimento alla legittimazione;
c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della
filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio puo' essere
giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;
d) estensione della presunzione di paternita' del marito rispetto ai figli
comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della
disciplina del disconoscimento di paternita', con riferimento in particolare
all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto
dei principi costituzionali;
e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del
matrimonio con la previsione che: 1) la disciplina attinente all'inserimento del
figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata al
principio dell'unificazione dello stato di figlio, demandando esclusivamente al
giudice la valutazione di compatibilita' di cui all'articolo 30, terzo comma,
della Costituzione;
2) il principio dell'inammissibilita' del riconoscimento di cui all'articolo 253
del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo
e' in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;
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f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo
l'abbassamento dell'eta' del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di
eta';
g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con
la limitazione dell'imprescrittibilita' dell'azione solo per il figlio e con
l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte
degli altri legittimati;
h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei
genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del
matrimonio, delineando la nozione di responsabilita' genitoriale quale aspetto
dell'esercizio della potesta' genitoriale;
i) disciplina delle modalita' di esercizio del diritto all'ascolto del minore che
abbia adeguata capacita' di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia
previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il
presidente del tribunale o il giudice delegato;
l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al
principio di unicita' dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai
giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti
successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale
premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente
l'estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del
codice civile;
m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della
legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del
sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la
determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione
del principio dell'unificazione dello stato di figlio;
n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli
con riguardo alla provata irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali in un
tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di
indigenza dei genitori o del genitore esercente la potesta' genitoriale non
possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria
famiglia;
o) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i
minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della
legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al
minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, nonche'
previsione di controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni
segnalate agli enti locali;
p) previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di
mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresi', a
effettuare, apportando le occorrenti modificazioni e integrazioni normative, il
necessario coordinamento con le norme da essi recate delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da
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assicurare il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 del
presente articolo.
3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno,
del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunita' e del Ministro
o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato
per le politiche per la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei
Ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti
entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i
decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il
termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma,
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal
comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sei mesi.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto
legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo puo' adottare decreti
integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato
comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e con la procedura prevista dal
comma 3.
Art. 3 - Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al
mantenimento
1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e'
sostituito dal seguente: «Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i
minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334,
335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui
all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni
nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o
divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per
tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti
contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice
ordinario. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai
minori per i quali non e' espressamente stabilita la competenza di una diversa
autorita' giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di
mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile. Fermo restando quanto previsto per le
azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono
immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente.
Quando il provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo
si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».
2. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di
alimenti e mantenimento della prole, puo' imporre al genitore obbligato di
prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa
sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano
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conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento
degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice puo' disporre il
sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8,
settimo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Il giudice puo' ordinare
ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro
all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto,
secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge
1º dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.
Art. 4 - Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai giudizi instaurati a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori
non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di
entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il comma 2 dell'articolo
3 della presente legge.
Art. 5 - Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile
1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di cui al
comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al
citato articolo 2 della presente legge, sono apportate le necessarie e
conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello
stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396.
2. L'articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente: «Art. 35
(Nome). - 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e puo'
essere costituito da un solo nome o da piu' nomi, anche separati, non superiori
a tre. 2. Nel caso siano imposti due o piu' nomi separati da virgola, negli
estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di
anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi».
Art. 6 - Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 2012.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino.
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