Genn-Giugno 2003
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Genn-Giugno 2003
SOMMARIO ANNO IX N°1 z 15 GENNAIO 2003 DALL’ITALIA – ALIMENTARE Prodotto - CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE • Nuove linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano ............. 2 Mercato - COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA • Bolzano: nuova norma per l’agricoltura biologica .................................................... 2 Mercato - PUBBLICITA’ • Integratori dietetici : ancora spot giudicati ingannevoli dall’Autorità Garante . ..... 3 DALL’UNIONE EUROPEA– ALIMENTARE Prodotto - CARATTERISTICHE IGREDIENTISTICHE • Cioccolato: persa la battaglia della qualità ................................................................ 4 Mercato - COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA • Prodotti ortofrutticoli: regolamento comunitario per le confezioni “miste” ........... 4 DAI PAESI EUROPEI – GRAN BRETAGNA - ALIMENTARE Mercato - ETICHETTATURA • Proposta di modifica per il Codex Alimentarius ........................................................ 5 DAI PAESI EXTRA EUROPEI –MALESIA - ALIMENTARE Mercato - ETICHETTATURA • Nuove regole per l’etichettatura nutrizionale ............................................................. 6 DALL’ITALIA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE – Nuove linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano Accordo 12 dicembre 2002 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.2 del 3 gennaio 2003 La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano ha stipulato un accordo per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e sui criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, ai sensi dell’art.21 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n°152. Le linee guida individuano quindi i criteri per la delimitazione delle zone di salvaguardia intorno a pozzi, sorgenti e zone di captazione delle acque superficiali, in funzione delle caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Bolzano: nuova norma per l’agricoltura biologica Il 15 gennaio il Consiglio Provinciale di Bolzano ha approvato una nuova legge sull’agricoltura biologica, che recepisce diverse direttive comunitarie. Obiettivo della nuova norma è promuovere la produzione, preparazione e commercializzazione di prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, contribuendo così alla tutela della salute dei consumatori, alla diffusione di produzioni compatibili con la protezione dell'ambiente e al sostegno del reddito agricolo. 2 Mercato PUBBLICITA’ – Integratori dietetici : ancora spot giudicati ingannevoli dall’Autorità Garante . L’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato è stata ancora una volta chiamata ad esprimere il suo giudizio sui un messaggio pubblicitario per un integratore dietetico, che vantava la caratteristica di riduzione del colesterolo. Il messaggio pubblicitario, diffuso sia tramite emittenti televisive che a mezzo stampa, è stato considerato ingannevole poiché non esistono evidenze scientifiche che le sostanze contenute nel prodotto, acidi grassi omega 3 e vitamina E, siano realmente efficaci nel controllo del colesterolo e della fluidificazione del sangue. Alla casa produttrice del prodotto in questione è stato quindi imposta l’immediata sospensione della diffusione dello spot, considerato pubblicità ingannevole ai sensi degli art.1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 74/92. 3 DALL’UNIONE EUROPEA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE IGREDIENTISTICHE – Cioccolato: persa la battaglia della qualità La Corte di Giustizia Ue ha condannato Italia e Spagna per aver etichettato il cioccolato contenete sostanze vegetali diverse dal burro di cacao come “surrogati del cioccolato”. L’uso di tali sostanze è infatti autorizzato, fino ad un massimo del 5%, dalle normative comunitarie. I provvedimenti adottati da Italia e Spagna, che riservavano la denominazione di “cioccolato” ai prodotti contenenti solo burro di cacao, sono stati giudicati in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci e pertanto da revocare immediatamente. La sentenza non prevede la possibilità di ricorso in appello, e pertanto all’Italia non rimane che stringere i tempi di presentazione dell’iter di riconoscimento di Specialità Tradizionale Garantita per il cioccolato “tradizionale”. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA comunitario per le confezioni “miste” – Prodotti ortofrutticoli: regolamento Regolamento (CE) N.48/2003 della Commissione del 10 gennaio 2003 Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 7 del 11 gennaio 2003 La Commissione delle Comunità europee ha emanato un regolamento che contiene disposizioni relative all’etichettatura degli imballi contenenti miscugli di differenti specie di prodotti ortofrutticoli. La norma ha lo scopo di fornire regole semplificate, rispetto a quanto previsto per ogni specie ortofrutticola, che tenendo conto dello spazio disponibile sulle etichette, forniscano comunque un’informazione chiara e completa al consumatore. Obbligatorio quindi riportare in etichetta, tra le altre informazioni, anche il nome della varietà o del tipo commerciale di ciascun prodotto, la relativa categoria e il paese d’origine. 4 DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Proposta di modifica per il Codex Alimentarius L’inglese FSA ha proposto alcune modifiche da apportare al Codex Alimentarius, raccolta di norme internazionali, creata per tutelare i consumatori e favorire gli scambi internazionali. Tali modifiche dovrebbero riguardare gli standard sulle formule per l’infanzia, sugli alimenti a base di cereali destinati all’alimentazione dei bambini e sugli integratori di vitamine e minerali. I dettagli delle proposte di modifica verranno ora valutati dalla Commissione del Codex Alimentarius, cui spetta la decisione in merito. 5 DAI PAESI EXTRAEUROPEI MALESIA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Nuove regole per l’etichettatura nutrizionale A partire dal 1 giugno 2003 in Malesia entrerà in vigore una nuova normativa sull’etichettatura nutrizionale. Anche in questo Stato diventerà quindi obbligatorio riportare sull’etichetta di alcuni prodotti l’indicazione dell’apporto calorico, della quantità di carboidrati, di proteine e di grassi contenuti nell’alimento. Disciplinato inoltre l’uso dei “claim” nutrizionali, che potranno essere utilizzati solo a fronte di specifiche caratteristiche del prodotto da riportare anch’esse in etichetta. 6 SOMMARIO ANNO IX N°1 z 15 GENNAIO 2002 DALL’ITALIA – ALIMENTARE Prodotto - CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE • Nuove linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano ............. 2 Mercato - COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA • Bolzano: nuova norma per l’agricoltura biologica .................................................... 2 Mercato - PUBBLICITA’ • Integratori dietetici : ancora spot giudicati ingannevoli dall’Autorità Garante . ..... 3 DALL’UNIONE EUROPEA– ALIMENTARE Prodotto - CARATTERISTICHE IGREDIENTISTICHE • Cioccolato: persa la battaglia della qualità ................................................................ 4 Mercato - COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA • Prodotti ortofrutticoli: regolamento comunitario per le confezioni “miste” ........... 4 DAI PAESI EUROPEI – GRAN BRETAGNA - ALIMENTARE Mercato - ETICHETTATURA • Proposta di modifica per il Codex Alimentarius ........................................................ 5 DAI PAESI EXTRA EUROPEI –MALESIA - ALIMENTARE Mercato - ETICHETTATURA • Nuove regole per l’etichettatura nutrizionale ............................................................. 6 DALL’ITALIA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE – Nuove linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano Accordo 12 dicembre 2002 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.2 del 3 gennaio 2003 La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano ha stipulato un accordo per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e sui criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, ai sensi dell’art.21 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n°152. Le linee guida individuano quindi i criteri per la delimitazione delle zone di salvaguardia intorno a pozzi, sorgenti e zone di captazione delle acque superficiali, in funzione delle caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Bolzano: nuova norma per l’agricoltura biologica Il 15 gennaio il Consiglio Provinciale di Bolzano ha approvato una nuova legge sull’agricoltura biologica, che recepisce diverse direttive comunitarie. Obiettivo della nuova norma è promuovere la produzione, preparazione e commercializzazione di prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, contribuendo così alla tutela della salute dei consumatori, alla diffusione di produzioni compatibili con la protezione dell'ambiente e al sostegno del reddito agricolo. 2 Mercato PUBBLICITA’ – Integratori dietetici : ancora spot giudicati ingannevoli dall’Autorità Garante . L’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato è stata ancora una volta chiamata ad esprimere il suo giudizio sui un messaggio pubblicitario per un integratore dietetico, che vantava la caratteristica di riduzione del colesterolo. Il messaggio pubblicitario, diffuso sia tramite emittenti televisive che a mezzo stampa, è stato considerato ingannevole poiché non esistono evidenze scientifiche che le sostanze contenute nel prodotto, acidi grassi omega 3 e vitamina E, siano realmente efficaci nel controllo del colesterolo e della fluidificazione del sangue. Alla casa produttrice del prodotto in questione è stato quindi imposta l’immediata sospensione della diffusione dello spot, considerato pubblicità ingannevole ai sensi degli art.1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 74/92. 3 DALL’UNIONE EUROPEA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE IGREDIENTISTICHE – Cioccolato: persa la battaglia della qualità La Corte di Giustizia Ue ha condannato Italia e Spagna per aver etichettato il cioccolato contenete sostanze vegetali diverse dal burro di cacao come “surrogati del cioccolato”. L’uso di tali sostanze è infatti autorizzato, fino ad un massimo del 5%, dalle normative comunitarie. I provvedimenti adottati da Italia e Spagna, che riservavano la denominazione di “cioccolato” ai prodotti contenenti solo burro di cacao, sono stati giudicati in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci e pertanto da revocare immediatamente. La sentenza non prevede la possibilità di ricorso in appello, e pertanto all’Italia non rimane che stringere i tempi di presentazione dell’iter di riconoscimento di Specialità Tradizionale Garantita per il cioccolato “tradizionale”. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA comunitario per le confezioni “miste” – Prodotti ortofrutticoli: regolamento Regolamento (CE) N.48/2003 della Commissione del 10 gennaio 2003 Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 7 del 11 gennaio 2003 La Commissione delle Comunità europee ha emanato un regolamento che contiene disposizioni relative all’etichettatura degli imballi contenenti miscugli di differenti specie di prodotti ortofrutticoli. La norma ha lo scopo di fornire regole semplificate, rispetto a quanto previsto per ogni specie ortofrutticola, che tenendo conto dello spazio disponibile sulle etichette, forniscano comunque un’informazione chiara e completa al consumatore. Obbligatorio quindi riportare in etichetta, tra le altre informazioni, anche il nome della varietà o del tipo commerciale di ciascun prodotto, la relativa categoria e il paese d’origine. 4 DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Proposta di modifica per il Codex Alimentarius L’inglese FSA ha proposto alcune modifiche da apportare al Codex Alimentarius, raccolta di norme internazionali, creata per tutelare i consumatori e favorire gli scambi internazionali. Tali modifiche dovrebbero riguardare gli standard sulle formule per l’infanzia, sugli alimenti a base di cereali destinati all’alimentazione dei bambini e sugli integratori di vitamine e minerali. I dettagli delle proposte di modifica verranno ora valutati dalla Commissione del Codex Alimentarius, cui spetta la decisione in merito. 5 DAI PAESI EXTRAEUROPEI MALESIA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Nuove regole per l’etichettatura nutrizionale A partire dal 1 giugno 2003 in Malesia entrerà in vigore una nuova normativa sull’etichettatura nutrizionale. Anche in questo Stato diventerà quindi obbligatorio riportare sull’etichetta di alcuni prodotti l’indicazione dell’apporto calorico, della quantità di carboidrati, di proteine e di grassi contenuti nell’alimento. Disciplinato inoltre l’uso dei “claim” nutrizionali, che potranno essere utilizzati solo a fronte di specifiche caratteristiche del prodotto da riportare anch’esse in etichetta. 6 SOMMARIO ANNO IX N°2 z 31 GENNAIO 2002 DALL’ITALIA – ALIMENTARE Mercato - ETICHETTATURA • “Antico cioccolato artigianale”: presentata proposta di riconoscimento come specialità tradizionale garantita .................................................................................. 2 Mercato - ETICHETTATURA • Pubblicato l’elenco dei prodotti destinati ad un’alimentazione particolare .......... 2 DALL'UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE Mercato - ETICHETTATURA • Modificato il regolamento comunitario sulla commercializzazione delle noci con guscio ............................................................................................................................ 3 Mercato -ETICHETTATURA • Biologico: nuovo regolamento comunitario per i mangimi…………………………..3 DAI PAESI EUROPEI - GRAN BRETAGNA - ALIMENTARE Mercato -ETICHETTATURA • “Ingannati, confusi e bombardati” : etichettatura volontaria in Inghilterra. ........... 4 DAI PAESI EXTRA EUROPEI - USA -ALIMENTARE Prodotto - CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE • L’FDA sequestra miele adulterato.............................................................................. 5 DALL’ITALIA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – “Antico cioccolato artigianale”: presentata proposta di riconoscimento come specialità tradizionale garantita Comunicato del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 3 febbraio 2003 Il Ministero delle Politiche Agricole ha presentato una proposta di riconoscimento per la denominazione “Antico cioccolato artigianale” di specialità tradizionale garantita e il relativo disciplinare di produzione. In contrasto con la recente e discussa sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il disciplinare vieta l'utilizzo di olii e grassi vegetali o animali in sostituzione del burro di cacao. Evidente quindi l’intento di sostenere e valorizzare i prodotti alta qualità, garantendo trasparenza ai consumatori. Mercato ETICHETTATURA – Pubblicato l’elenco dei prodotti destinati ad un’alimentazione particolare Decreto 30 dicembre 2002 del Ministero della Salute Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.23 del 29 gennaio 2003 Approvato e pubblicato l’elenco relativo ai prodotti, destinati ad un’alimentazione particolare, notificati ai sensi dell’art.7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.111. L’elenco è aggiornato alla data del 31 ottobre 2002, restano esclusi gli alimenti con scarso tenore di sodio, compresi i sali dietetici iposodici, asodici, e gli alimenti senza glutine. Per i prodotti notificati, non inseriti nell’elenco, le imprese interessate possono presentare, entro novanta giorni, istanza di integrazione/rettifica dell’elenco. 2 DALL’UNIONE EUROPEA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Modificato il regolamento comunitario sulla commercializzazione delle noci con guscio Regolamento (CE) N.80/2003 della Commissione del 17 gennaio 2003 Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 13 del 18 gennaio 2003 Modificato il regolamento CE n.175/2001 relativo alle norme di commercializzazione applicabili alle noci con guscio. La modifica riguarda i miscugli di talune varietà, ufficialmente definiti dal paese produttore, aggiunti all’allegato del vecchio regolamento. Aggiunte quindi l’elenco delle varietà che costituiscono, ad esempio, la denominazione “Noci di California”, definite dalle competenti autorità americane. Mercato ETICHETTATURA – Biologico: nuovo regolamento comunitario per i mangimi Regolamento (CE) N.223/2003 della Commissione del 5 febbraio 2003 Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 31 del 6 febbraio 2003 La commissione europea ha emanato un nuovo regolamento concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per i mangimi. Il citato regolamento modifica il regolamento n.2092/91. 3 DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – “Ingannati, confusi e bombardati” : etichettatura volontaria in Inghilterra. L’inglese Food Standard Agency ha commissionato al National Consumer Council un indagine sulla percezione da parte dei consumatori dell’etichettatura volontaria sui prodotti alimentari, i cui risultati sono stati pubblicati in questi giorni. Già nel titolo, “Ingannati, confusi e bombardati “, il report è piuttosto eloquente e sottolinea infatti come il consumatore si trovi spiazzato di fronte agli innumerevoli loghi e claim che presentano i prodotti . L’NCC suggerisce quindi all’FDA di migliorare le norme che regolano l’etichettatura, cercando soprattutto di coinvolgere e informare al meglio il consumatore. In particolare, secondo l’associazione dei consumatori inglese, vanno creati schemi precisi per regolamentare la comunicazione volontaria in etichetta (claim e c.), che spesso confonde e disorienta il consumatore più che fornire informazioni aggiuntive sulle effettive caratteristiche del prodotto. 4 DAI PAESI EXTRAEUROPEI USA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE – L’FDA sequestra miele adulterato L’americana Food and Drug Administration ha ordinato il ritiro dal commercio di una grossa quantità di miele e di prodotti a base di miele. Dai test effettuati dall’autorità americana questi prodotti risultavano infatti contenere cloranfenicolo, antibiotico con effetti dannosi rilevanti per la salute del uomo. Si tratta del terzo sequestro di miele contaminato messo in atto negli Stati Uniti negli ultimi sei mesi, e i portavoce dell’FDA hanno assicurato che continueranno le operazioni di monitoraggio dei prodotti importati. 5 SOMMARIO ANNO IX N°3 z 15 FEBBRAIO 2003 DALL’ITALIA – ALIMENTARE Mercato- ETICHETTATURA • Pomodori cinesi da segnalare in etichetta ............................................................................................. 2 Mercato - ETICHETTATURA • Olio d’oliva : sequestrate etichette con bollino di qualità .................................................................... 2 Mercato - ETICHETTATURA • Pomodoro di Pachino: concessa IGP ..................................................................................................... 3 Mercato - COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA • Nata a Firenze la Commissione Internazionale sul cibo ....................................................................... 3 DALL’UNIONE EUROPEA– ALIMENTARE Prodotto - METODI DI PRODUZIONE • Alimenti per lattanti e bambini : modificate le direttive comunitarie ................................................... 4 Prodotto- CARATTERISTICHE IGIENICO SANITARIE • Modificata direttiva CE sui molluschi ..................................................................................................... 4 DALL’UNIONE EUROPEA– COSMETICI Prodotto - METODI DI PRODUZIONE • Vietati i test sugli animali per i cosmetici ............................................................................................... 5 DAI PAESI EUROPEI – ALIMENTARE - GRAN BRETAGNA Mercato - ETICHETTATURA • Ancora sotto accusa le etichette in Inghilterra ...................................................................................... 6 DAI PAESI EXTRA EUROPEI – ALIMENTARE - AUSTRALIA Mercato - ETICHETTATURA • Bevande vitaminizzate : revocare il divieto in Australia ....................................................................... 7 DALL’ITALIA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Pomodori cinesi da segnalare in etichetta Coldiretti segnala che le importazioni di pomodori della Cina sono sensibilmente aumentate negli ultimi mesi e che il 20% delle conserve di pomodoro confezionate in Italia contiene materia prima proveniente da quel Paese. Pur non affrontando il problema della qualità dei prodotti ortofrutticoli cinesi, l’associazione pone l’accento sull’assenza di informazione del consumatore sulla provenienza dei prodotti che acquistano e sottolinea, ancora una volta, l’importanza di segnalare tale indicazione in etichetta. Mercato ETICHETTATURA – Olio d’oliva : sequestrate etichette con bollino di qualità La Repressioni frodi ha sequestrato 13 mila bottiglie d’olio in alcuni supermercati e 2 milioni di etichette, che riportavano il bollino con una “Q” verde su fondo giallo, la scritta Ministero delle Politiche Agricole e la stella della Repubblica Italiana. Il bollino, simbolo dell’adesione al Consorzio di garanzia dell’olio extravergine di qualità, al quale hanno aderito importanti marchi oleari, è stato contestato dalle associazioni di consumatori, secondo le quali il sigillo può trarre in inganno i consumatori, soprattutto perché può essere utilizzato per miscele di olii non tutti italiani. Le aziende coinvolte nel sequestro si difendono dicendo il bollino era tra la documentazione presentata al Ministero alla nascita del Consorzio, e che allora nessuna contestazione era stata sollevata. 2 Mercato ETICHETTATURA –Pomodoro di Pachino: concessa IGP Sono trascorso sei mesi, concessi per sollevare eventuali obiezioni, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee della domanda di concessione della denominazione Indicazione Geografica Protetta per il pomodori di Pachino. D’ora in poi l’ortaggio presenterà sulle confezioni un particolare logo, raffigurante la Regione Sicilia, con un cerchio ad indicarne la zona di produzione. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Nata a Firenze la Commissione Internazionale sul cibo Il 6 febbraio 2003 è stata fondata a Firenze la Commissione internazionale sul cibo, voluta dalla Regione Toscana e presieduta dalla scienziata e filosofa indiana Vandana Shiva. Come primo atto il nuovo organismo ha approvato la “Dichiarazione di Firenze sui diritti globali del cibo”, una sorta di manifesto in dieci punti in cui si sottolinea il diritto alla qualità del cibo e alla sua equa distribuzione nel mondo. Tra le finalità dell’organizzazione vi è infatti quella “di svolgere un’azione di riflessione ma anche di proposta in favore della bio agricoltura” ha dichiarato Vandana Shiva “che garantisca cibo per tutti e cibo sicuro”. 3 DALL’UNIONE EUROPEA ALIMENTARE Prodotto METODI DI PRODUZIONE - Alimenti per lattanti e bambini : modificate le direttive comunitarie Direttiva 2003/13/CE della Commissione del 10 febbraio 2003 Direttiva 2003/14/CE della Commissione del 10 febbraio 2003 Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 41 del 14 febbraio 2003 Le nuove direttive citate modificano rispettivamente le direttive 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e la direttiva 91/321/CE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, e si occupano in particolare dell’uso di pesticidi nella produzione di tali categorie di alimenti e dei residui tollerati nei prodotti finiti. Prodotto CARATTERISTICHE IGIENICO SANITARIE –Modificata direttiva CE sui molluschi Decisione 2003/83/CE della Commissione Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 32 del 7 febbraio 2003 Modificata la Direttiva 95/70/CE che istituisce misure comunitarie per la lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi. Aggiornato l’allegato D concernente l’elenco delle malattie dei molluschi, degli agenti patogeni e delle specie ospiti sensibili. 4 COSMETICI Prodotto METODI DI PRODUZIONE – Vietati i test sugli animali per i cosmetici Raggiunto un accordo in sede comunitaria per gli emendamenti da apportare alla direttiva 76/768/CEE sui test tossicologici da effettuare sugli ingredienti dei prodotti cosmetici. In base alla nuova proposta elaborata la sperimentazione animale per i prodotti cosmetici sarà vietata e la Commissione dovrà stabilire linee guida al fine di facilitare l’applicazione di metodi alternativi che evitino l’impiego della sperimentazione animale, coordinando le risorse a livello comunitario per contribuire all’approfondimento necessario delle conoscenze scientifiche indispensabili allo sviluppo di metodi alternativi. 5 DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Ancora sotto accusa le etichette in Inghilterra Un quarto dei consumatori inglesi è convito che le etichette dei prodotti alimentari forniscano informazioni insufficienti, questo quello che emerge dal terzo rapporto sulle abitudini dei consumatori inglesi, presentato in questi giorni dalla Food Standard Agency. Il monitoraggio effettuato dall’Agenzia inglese ha rilevato che dal 2000 ad oggi la percentuale di acquirenti interessati alle informazioni sulle calorie in etichetta è passata dal 21% al 29%. Nonostante l’accresciuto interesse, la comprensione delle etichette rimane scarsa, infatti un intervistato su cinque considera l’etichetta piuttosto difficile da comprendere, mentre uno su venti la classifica come molto difficile. 6 DAI PAESI EXTRAEUROPEI AUSTRALIA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Bevande vitaminizzate : revocare il divieto in Australia Le autorità australiane stanno valutando la possibilità si revocare il divieto di produzione per le bevande addizionate con vitamine e minerali, attualmente in vigore nel paese. Nonostante l’opinione di varie associazioni di consumatori sia che tali prodotti sono dannosi per la salute, la loro richiesta sul mercato è in continua ascesa in tutto il mondo. I portavoce dell’agenzia australiana per la sicurezza alimentare hanno dichiarato che si dovranno comunque effettuare degli studi sull’effetto che questo tipo di bevande hanno sulle categorie di persone a “rischio “, come ad esempio i bambini, in quanto per alcune sostanze, come la vitamina C, il sovradosaggio è considerato dannoso per la salute. 7 SOMMARIO ANNO IX N°4 z 28 FEBBRAIO 2003 DALL’ITALIA – ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE • Integratori alimentari : recepita la direttiva comunitaria 2001/15/CE .................................................. 2 Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA • Modificata la circolare ministeriale sul miglioramento della produzione e commercializzazione del miele ........................................................................................................................................................... 2 DALL'UNIONE EUROPEA – ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE • Acrilamide : la Commissione Europea pubblica lo stato dell’arte delle ricerche .............................. 3 Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA • Avviato ricorso contro l’Italia sugli alimenti per sportivi...................................................................... 4 Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA • Bloccate le esportazioni di pollame dall’Olanda .................................................................................. 4 DAI PAESI EUROPEI – GRAN BRETAGNA - ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE • Polli contaminati dal Portogallo .............................................................................................................. 5 DAI PAESI EXTRA EUROPEI – STATI UNITI - ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA • Proposte regole più severe per gli integratori dietetici ........................................................................ 6 DALL’ITALIA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Integratori alimentari : recepita la direttiva comunitaria 2001/15/CE Decreto Legislativo n°31 del 14 febbraio 2003 Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana n°47 del 26 febbraio 2003 Il decreto citato, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/15/CE, disciplina le sostanze aggiunte per scopi nutrizionali specifici agli alimenti destinati ad un’alimentazione particolare. In allegato l’elenco delle sostanze autorizzate suddivise in Vitamine, Minerali, Amminoacidi, Carnitina e Taurina, Nucleotidi, Colina e Inositolo. I prodotti non conformi al decreto possono essere commercializzati non oltre il 31 marzo 2004. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Modificata la circolare ministeriale sul miglioramento della produzione e commercializzazione del miele Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n° 3 del 17 dicembre 2002 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 33 del 10 febbraio 2003 La circolare ministeriale 21 febbraio 2000 n°1, recante le linee guida per l’applicazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione del miele, è stata modificata. Sostituito l’allegato 1 riguardante le azioni di assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori, la lotta alla varrosi e malattie connesse, la razionalizzazione della transumanza, i provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi e la collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di ricerca. 2 DALL’UNIONE EUROPEA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE – Acrilamide : la Commissione Europea pubblica lo stato dell’arte delle ricerche La Commissione europea è tornata in questi giorni ad occuparsi della questione acrilamide, sostanza cancerogena che si forma durante la cottura dei cibi (di cui abbiamo più volte parlato negli scorsi numeri di Fax Food), ed ha implementato un data base online con tutte le informazioni e gli aggiornamenti sull’argomento. Avere a disposizione un quadro completo e aggiornato sull’avanzamento delle ricerche diventa un elemento fondamentale per il coordinamento dei vari gruppi di lavoro che, in tutto il mondo, si stanno occupando della questione. Il data base, suddiviso in dieci separate aree di studio, verrà periodicamente aggiornato dalla Commissione Europea. 3 Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Avviato ricorso contro l’Italia sugli alimenti per sportivi La Commissione Europea ha presentato alla Corte di Giustizia la causa contro l’Italia, accusata di non rispettare il principio di libera circolazione delle merci per quanto riguarda la commercializzazione degli alimenti per sportivi. La procedura italiana prevede infatti che tali prodotti, anche se importati, vengano sottoposti ad un’autorizzazione preventiva, non considerando valide le autorizzazioni dei paesi d’origine. Secondo la Commissione, ''solo motivazioni di particolare rilievo legate alla protezione della salute o degli interessi dei consumatori permettono di derogare al principio della libera circolazione delle merci, e gli obblighi stabiliti dall'Italia non rispondono a necessita' di tale natura''. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Bloccate le esportazioni di pollame dall’Olanda Bloccate tutte le esportazioni dall’Olanda di pollame e di uova da cova per la presenza nel paese di focolai di influenza aviaria, una malattia non pericolosa per l'uomo ma estremamente contagiosa per il pollame. Il blocco, deciso dal Comitato permanente europeo per la catena alimentare, verrà revocato quando le autorità olandesi avranno completato i controlli in tutti gli allevamenti avicoli del paese. 4 DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE – Polli contaminati dal Portogallo La Food Standard Agency ha lanciato l’allarme per l’importazione di polli dal Portogallo. Alcune partite di carne sono infatti risultate contaminate con antibiotici della famiglia dei nitrofurani, il cui uso è proibito dall’Unione Europea, in quanto potenzialmente cancerogeno. L’ente inglese per la sicurezza alimentare ha quindi disposto che le carni provenienti da Portogallo vengano sottoposte a scrupolosi controlli, prima di essere commercializzate. 5 DAI PAESI EXTRAEUROPEI STATI UNITI ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA –Proposte regole più severe per gli integratori dietetici L’americana Food and Drug Administration ha recentemente proposto nuove regole per la produzione e l’etichettatura degli integratori alimentari. Le nuove regole proposte dovrebbero rendere obbligatori controlli più severi, in modo da assicurare al consumatore che il prodotto che acquista non sia contaminato con sostanze indesiderate e contenga realmente l’apporto di nutrienti dichiarati in etichetta. Le nuove regole dovranno riguardare tutti i tipi di integratori dietetici, e prevederanno un periodo di transizione di tre anni per non penalizzare eccessivamente i piccoli produttori. 6 SOMMARIO ANNO IX N°5 z 15 MARZO 2003 DALL’ITALIA – ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE • Integratori alimentari : recepita la direttiva comunitaria 2001/15/CE .................................................. 2 Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA • Modificata la circolare ministeriale sul miglioramento della produzione e commercializzazione del miele ........................................................................................................................................................... 2 DALL'UNIONE EUROPEA – ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE • Acrilamide : la Commissione Europea pubblica lo stato dell’arte delle ricerche .............................. 3 Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA • Avviato ricorso contro l’Italia sugli alimenti per sportivi...................................................................... 3 Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA • Bloccate le esportazioni di pollame dall’Olanda .................................................................................. 3 DAI PAESI EUROPEI – GRAN BRETAGNA - ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE • Polli contaminati dal Portogallo .............................................................................................................. 4 DAI PAESI EXTRA EUROPEI – STATI UNITI - ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA • Proposte regole più severe per gli integratori dietetici ........................................................................ 6 DALL’ITALIA ALIMENTARE Prodotto METODI DI PRODUZIONE – Proposta di modifica del disciplinare dell’olio extra vergine d’oliva “Dauno” Comunicato del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana n°58 del 10 marzo 2003 Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza per ottenere la modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. "Dauno", riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997. L'istanza di modifica del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva "Dauno" D.O.P. riguarda l'eliminazione degli adempimenti previsti dalla legge 169 del 5 febbraio 1992 e dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, circa la possibilita' di trasformare le olive in frantoi appartenenti a sottozone diverse da quella di produzione delle olive stesse e l'introduzione di sistemi di raccolta meccanizzata. Sistema METODI DI PRODUZIONE – Identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari che usufruiscono di aiuti comunitari Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 7 marzo 2003 Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana n°72 del 27 marzo 2003 Il presente decreto da indicazioni sulla dicitura per indicare il lotto di produzione, previsto dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, in particolare per quanto riguarda le conserve alimentari di origine vegetale confezionate nel 2003. Tale dicitura è costituita dalla lettera P seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1-365), nel caso di lotto giornaliero. 2 Nel caso di lotti relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura e' completata con l'indicazione di un'altra lettera alfabetica, di libera scelta, da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno. DALL’UNIONE EUROPEA ALIMENTARE MERCATO COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Acrilamide : la Commissione Europea pubblica lo stato dell’arte delle ricerche MERCATO COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Avviato ricorso contro l’Italia sugli alimenti per sportivi MERCATO COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Bloccate le esportazioni di pollame dall’Olanda 3 DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA ALIMENTARE PRODOTTO CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE – Polli contaminati dal Portogallo . 4 DAI PAESI EXTRAEUROPEI STATI UNITI ALIMENTARE MERCATO ETICHETTATURA –Proposte regole più severe per gli integratori dietetici 5 SOMMARIO ANNO IX N°6 z 30 MARZO 2003 DALL’ITALIA – ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche nutrizionali • Definite le sostanze che possono essere aggiunte nei prodotti dietetici Mercato – Etichettatura • Nasce l’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino Mercato – Etichettatura • Approvata la legge delega al Governo in materia di agricoltura Mercato – Commercializzazione e vendita • Normativa sulla classificazione e sulla presentazione degli asparagi DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE Mercato - Pubblicità • Verso un maggior controllo dei prodotti agricoli Mercato – Commercializzazione e vendita • Riconoscimenti per la sopressa vicentina e per l’asparago verde di Altedo Mercato – Etichettatura • Sentenze su etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA - ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche chimico-fisiche • È in fase di aggiornamento la normativa dell’acqua minerale GRAN BRETAGNA – ALIMENTARE Sistema – Metodi di produzione agronomica • Le autorità propongono di ridurre i controlli BSE DAI PAESI EXTRAEUROPEI STATI UNITI D’AMERICA – ALIMENTARE Mercato - Etichettatura • Proposte per una nuova etichettatura dei prodotti dietetici. p. 2 p. 2 p. 3 p. 3 p. 4 p. 4 p. 4 p. 5 p. 5 p. 6 DALL’ITALIA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI – Definite le sostanze che possono essere aggiunte nei prodotti dietetici Decreto Legislativo 14 febbraio 2003, n° 31. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°47 del 26 febbraio 2003. Il decreto legislativo attua la Direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare. Le sostanze sono state suddivise nelle seguenti categorie: vitamine, minerali, amminoacidi, carnitina e taurina, nucleotidi, colina e inositolo. Gli elenchi hanno carattere tassativo, pertanto non potranno essere utilizzati, per le categorie di nutrienti previste nel decreto, sostanze diverse da quelle indicate. Viene inoltre ribadito che l’uso di sostanze nutritive deve comportare, in ogni caso, la produzione di prodotti sicuri che soddisfano le esigenze nutritive specifiche dei soggetti cui sono destinati, secondo quanto stabilito dai dati specifici generalmente accettati. Di conseguenza il Ministero della salute può chiedere al produttore o, se del caso, all’importatore di presentare i lavori scientifici e i dati comprovanti l’uso di sostanze aggiunte per scopi nutritivi specifici. Infine la commercializzazione dei prodotti non conformi al presente decreto sarà consentita fino al 31 marzo 2004. Mercato ETICHETTATURA – Nasce l’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino Legge 15 gennaio 2003, n. 26. Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°43 del 21 febbraio 2003. È stato ratificato l’Accordo istitutivo dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino. Questa organizzazione, la cui sede è Parigi, sostituisce il precedente Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino istituito nel 1924. Nell’ambito delle competenze del nuovo organo, tra gli obiettivi principali vi è quello di assistere le altre organizzazioni internazionali inter-governative e non governative, in particolare quelle che perseguono attività normative, contribuendo all’armonizzazione internazionale delle prassi e norme esistenti anche in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinoli. 2 Mercato ETICHETTATURA – Approvata la legge delega al Governo in materia di agricoltura Legge 7 marzo 2003, n. 38. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°61 del 14 marzo 2003. La legge delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente, uno o più decreti legislativi per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell’agricoltura, agroalimentare, dell’alimentazione e delle foreste. I principi e i criteri direttivi prevedono, tra l’altro, di ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità, all’etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l’adozione dei procedure di tracciabilità, differenziate per filiera, in coerenza con il regolamento CE 178/2002 e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione. Mercato COMMECIALIZZAZIONE E VENDITA presentazione degli asparagi – Normativa sulla classificazione e La norma di qualità degli asparagi di livello comunitario è stata recentemente modificata il 10 gennaio 2003, anche nell’ottica del riordino e dell’aggiornamento delle normative generali sui prodotti ortofrutticoli. Come conseguenza delle novità recentemente entrate in vigore i turioni degli asparagi sono classificati in quattro gruppi, secondo la colorazione: bianchi, violetti, violetti-verdi, verdi. Inoltre gli stessi sono poi suddivisi in tre categorie: extra, di categoria I e di categoria II. Il contenuto di ogni imballaggio o di ogni mazzo deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente asparagi della stessa origine, qualità, gruppo di colorazione e calibro, con l’ammissione di piccole percentuali di errore. Ogni imballaggio deve, infine, riportare l’identificazione dell’imballatore e/o speditore, la natura del prodotto se non è visibile dall’esterno, l’origine del prodotto (Paese d’origine ed eventualmente zona di produzione) e le caratteristiche commerciali (categoria di appartenenza, calibro). 3 DALL’UNIONE EUROPEA ALIMENTARE Mercato PUBBLICITÀ – Verso un maggior controllo dei prodotti agricoli Regolamento CE n. 497/2003 della Commissione del 18 marzo 2003 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L74 del 20 marzo 2003 La Commissione delle Comunità Europee ha modificato il Regolamento CE n. 94/2002 relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno. Nell’ambito dell’attività che i singoli stati membri dovrebbero attuare in questo importante settore, viene ulteriormente riconfermata l’importanza della tutela del consumatore e la trasparenza dell’informazione. In particolare, nei messaggi da diffondere, qualsiasi riferimento agli effetti del consumo dei prodotti in questione sulla salute deve essere fondato su dati scientifici generalmente riconosciuti. Viene inoltre ipotizzata la creazione di un’autorità nazionale in grado di vagliare i messaggi promozionali proposti dai produttori e dai distributori. Mercato COMMECIALIZZAZIONE e VENDITA – Riconoscimenti per la sopressa Vicentina e per l’asparago verde di Altedo Regolamento CE n. 492/2003 della Commissione del 18 marzo 2003. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L73 del 19.03.2003. Altri due prodotti italiani sono stati riconosciuti come tipici dalla Commissione in conformità alle domande presentate. Si tratta della sopressa Vicentina, a cui è stata attribuita l’attestazione DOP (Denominazione di Origine Protetta) e dell’asparago di Altedo, a cui è stata attribuita l’attestazione IGP (Indicazione Geografica Protetta). Mercato ETICHETTATURA – Sentenze su etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C55 del 08.03.2003. Due sentenze della Corte, rubricate ai numeri 2003/C55/04 e 2003/C55/06, ribadiscono il divieto generale alle indicazioni attinenti alla salute nell’etichettatura dei prodotti alimentari di consumo corrente, assoggettando eventualmente l’apposizione di tali indicazioni ad un procedimento di autorizzazione preventiva ad opera dei competenti organismi nazionali. 4 DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE – È in fase di aggiornamento la normativa dell’acqua minerale È in fase di aggiornamento la normativa sui limiti delle sostanze tossiche nelle acque minerali, compreso l’uso di ozono. In particolare, a seguito di due consultazioni avvenute in seno alla FSA (Food Standards Agency), sono stati definiti dei limiti a queste sostanze con particolare riferimento alle acque indicate come adatte all’alimentazione dei bambini. Il documento definitivo dovrà comunque essere vagliato dalla UE, nell’ambito della procedura di notifica comunemente richiesta e attuata per le normative tecniche. GRAN BRETAGNA ALIMENTARE Sistema METODI DI PRODUZIONE AGRONOMICA – Le autorità propongono di ridurre i controlli BSE La Food Standards Agency britannica ha preso in considerazione l’ipotesi di eliminare una delle tre misure per la prevenzione della BSE, attualmente in corso: si tratta della cd. “OTM (Over Thirty Months) Rule”, che vieta la vendita di carne per consumo umano proveniente da bestiame con più di 30 mesi di età. I benefici apportati dall’OTM Rule sono stati considerati marginali a fronte di un elevato costo per il mantenimento della struttura necessaria per attuare e garantire l’applicazione della regola stessa. Sulla questione è attesa una decisione al meeting che si terrà il 10 luglio 2003 a Londra, alla presenza della rispettiva associazione di categoria e delle competenti autorità; in ogni caso gli effetti di questa decisione non si vedranno che a partire dal 1 gennaio 2004. 5 DAI PAESI EXTRAEUROPEI STATI UNITI D’AMERICA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Proposte per una nuova etichettatura dei prodotti dietetici La “Food and Drug Administration” ha intrapreso una campagna con il duplice scopo di sensibilizzare i consumatori abituali di prodotti dietetici su un’etichettatura corretta e completa, e di estendere alle aziende produttrici maggiori obblighi e garanzie in tal senso. Questo a seguito di un recente studio che evidenzia una considerevole differenza tra gli ingredienti indicati sulla confezione e la composizione reale del prodotto dietetico stesso. Al riguardo la Commissione presso la Food and Drugs Administration ha emblematicamente affermato che: “I consumatori dovrebbero avere accesso agli integratori dietetici accuratamente etichettati e senza contaminanti”. 6 SOMMARIO ANNO IX N° 7 z 15 APRILE 2003 DALL’ITALIA – ALIMENTARE Mercato – Pubblicità • Antitrust: sedurre ma non ingannare Mercato – Marchi e brevetti • La proposta italiana: un marchio d’origine per le importazioni? Mercato – Commercializzazione e vendita • Il vino D.O.C. Valtellina diventa Valtellina rosso Mercato – Etichettatura • Il sito del Ministero delle Attività produttive “apre” all’etichettatura dei prodotti DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE Mercato - Commercializzazione e vendita • È tempo di rivedere la politica agricola comune Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • Acido malico nel vino argentino Prodotto – Caratteristiche igienico-sanitarie • Brucellosi?… Notizie confortanti da molte province italiane DAI PAESI EUROPEI - ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • Novità in vista per gli edulcoranti nei soft-drinks Mercato - Commercializzazione e vendita • OGM: un richiamo anche per l’Italia p. 2 p. 2 p. 3 p. 3 p. 4 p. 4 p. 4 p. 5 p. 5 DALL’ITALIA ALIMENTARE Mercato PUBBLICITÀ – Antitrust: sedurre ma non ingannare Il consuntivo sull’ultimo anno di attività dell’Antitrust parla chiaro: le regole della pubblicità, da sole e senza vere sanzioni, non servono a difendere il consumatore. E le cifre confermano questa affermazione: su 310 procedimenti istruttori avviati sono ben 266 le violazioni accertate. Emblematica è, del resto, la dichiarazione del Presidente Tesauro: “Il consistente lavoro svolto negli ultimi anni si è rilevato in diversi casi inefficace o inidoneo a modificare il comportamento delle imprese”. L’inganno più frequente: promettere qualità che il prodotto non possiede, ovvero omettere o riportare in modo poco trasparente alcune voci. Con l’attuale normativa l’Antitrust non può punire la diffusione di uno spot ingannevole, ma solo la sua “reiterazione”, attraverso una denuncia all’Autorità giudiziaria. È tuttavia all’esame della Commissione Attività Produttive della Camera una proposta di legge che intende aumentare i poteri dell’Antitrust. In caso di “violazione grave” l’Antitrust potrebbe applicare una sanzione pecuniaria da 1.000 a 50.000 € e per l’operatore pubblicitario inottemperante potrebbe scattare l’arresto fino a 3 mesi e l’ammenda fino a 3.582 €. Mercato MARCHI e BREVETTI – La proposta italiana: un marchio d’origine per le importazioni? È italiana la proposta di istituire un marchio d’origine obbligatorio per le importazioni nell’Unione Europea per poter meglio difendere il prodotto italiano, la tutela del consumatore e la lotta alla contraffazione. Oggi questo marchio è opzionale in Europa, mentre è da molto tempo obbligatorio sia negli Stati Uniti sia in Giappone. Anche il commissario europeo Pascal Lamy, sta guardando con attenzione a questa iniziativa, sollecitando le autorità affinché si arrivi ad un provvedimento legislativo nel semestre di presidenza italiana. Considerato che l’argomento è in continua e rapida evoluzione, nelle prossime edizioni di Fax Food News forniremo una dettagliata ed aggiornata analisi della questione. 2 Mercato COMMECIALIZZAZIONE e VENDITA – Il vino D.O.C. Valtellina diventa Valtellina rosso Decreto 19 marzo 2003 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 81 del 07 aprile 2003. La denominazione di origine controllata del vino “Valtellina” rosso o rosso “di Valtellina” è stata riconosciuta ed interesserà la vendemmia 2003. Deve ritenersi revocata la precedente denominazione di origine controllata dei vini, che era più genericamente “Valtellina”. Sono stati concessi dei termini per lo smaltimento a seconda che la giacenza si trovi presso le ditte produttrici (18 mesi), ovvero presso ditte diverse (24 mesi), ovvero presso esercizi pubblici (36 mesi). Mercato ETICHETTATURA – Il sito all’etichettatura dei prodotti del Ministero delle Attività produttive “apre” Dal 15 aprile 2003 il sito del Ministero delle Attività Produttive, http://www.minindustria.it/ , avrà uno spazio dedicato all’etichettatura dei prodotti, nella sezione “servizi all’utenza”. Il progetto nasce dal continuo e crescente interesse che da tempo suscita l’etichettatura e ha come obiettivo quello di diventare un riferimento istituzionale per questa materia. Al suo interno si può trovare un allegato dove sono inseriti i principali riferimenti normativi legati all’etichettatura ed una interessante sezione dedicata alle cd. FAQ, Frequently Asked Question, le domande più frequenti sull’argomento. 3 DALL’UNIONE EUROPEA ALIMENTARE Mercato COMMECIALIZZAZIONE e VENDITA – È tempo di rivedere la politica agricola comune Parere del Comitato delle regioni Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C73 del 26 marzo 2003 Notevoli sono le perplessità a causa dell’imminente ampliamento dell’Unione Europea a nuovi Stati, caratterizzati da situazioni agricole non sempre in grado di adeguarsi ai meccanismi della politica agricola comune. Il Comitato delle regioni impone una riflessione su temi molto delicati quali la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti ed il rispetto dell’ambiente; da escludere categoricamente l’eventualità di abbassare gli standard comunitari ovvero di applicare standard differenti. In questo contesto così denso di novità il Comitato auspica un maggiore riconoscimento del ruolo degli enti locali e regionali nella promozione dello sviluppo rurale nella nuova politica agricola comune. Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Acido malico nel vino argentino Regolamento CE n. 527/2003 della Commissione del 17 marzo 2003. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L78 del 25.03.2003. In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo tra Argentina e Unione Europea sugli scambi di vino aventi ad oggetto in particolare le pratiche enologiche e la protezione delle indicazioni geografiche, si potrà trovare nei vini argentini l’acido malico, sostanza non ammessa dalla normativa comunitaria. Tuttavia tale autorizzazione sarà valida al massimo fino al 30 settembre 2003. Prodotto CARATTERISTICHE IGIENICO-SANITARIE – Brucellosi?… Notizie confortanti da molte province italiane Decisione della Commissione del 03 aprile 2003 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L87 del 04.04.2003. Le province italiane di Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano e Arezzo sono state dichiarate come ufficialmente indenni dalla brucellosi. Questo riconoscimento della Commissione è il 4 frutto del continuo lavoro di prevenzione volto a garantire la massima sicurezza alimentare. DAI PAESI EUROPEI ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Novità in vista per gli edulcoranti nei soft-drinks Sono in vista importanti modifiche normative per quanto riguarda gli edulcoranti ammessi nei soft-drinks, che prevedibilmente verranno attuate entro i prossimi 3 anni. La Commissione ha, infatti, approvato una proposta di riduzione del tenore massimo ammissibile dei ciclamati, in quanto idonei ad abbassare il livello di testosterone e sospettati di possedere effetti carcinogenici. Verrà, inoltre, autorizzato l’uso di altri due nuovi edulcoranti, il sucralosio ed un sale di aspartame e acesulfame k. Il tutto sarà probabilmente completato da disposizioni per un’etichettatura più chiara e completa per i prodotti che contengono aspartame. Mercato COMMECIALIZZAZIONE e VENDITA – OGM: un richiamo anche per l’Italia La Commissione UE ha formalmente richiesto a 12 Paesi europei, tra cui l’Italia, di recepire la normativa comunitaria sui cd. Organismi modificati geneticamente. Manca tuttavia ancora l’accordo tra i diversi Paesi. La Commissione ha potere legale di agire contro gli Stati che non rispettino i loro obblighi. La necessità di recepire questa normativa nasce, tra l’altro, anche dal fatto che la Commissione intende rivedere le procedure di autorizzazione, creando degli organismi per monitorare i possibili effetti a lungo termine. Particolare attenzione sarà data sia all’etichettatura sia alla tracciabilità. 5 SOMMARIO ANNO IX N° 8 z 30 APRILE 2003 Editoriale: La proposta Coldiretti sull’etichettatura Viola il Trattato CEE e penalizza le PMI Italiane del Comparto Agroalimentare DALL’ITALIA – ALIMENTARE Mercato – Commercializzazione e vendita • Aumentano le infrazioni accertate dai NAS Mercato – Etichettatura • È in arrivo il Testo Unico sui tartufi Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • Cambia il disciplinare di produzione del Chianti DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE Mercato – Commercializzazione e vendita • Modificata la disciplina su DOP e IGP Mercato – Commercializzazione e vendita • Tre nuovi prodotti iscritti come IGP DAI PAESI EUROPEI – ALIMENTARE GRAN BRETAGNA Mercato - Etichettatura • Regole speciali per l’etichettatura del miele Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • Confermate le restrizioni per gli edulcoranti nei soft drinks DAI PAESI EXTRAEUROPEI – ALIMENTARE STATI UNITI D’AMERICA Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • Coloranti nel salmone p. 2 p. 5 p. 5 p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 p. 7 p. 8 La proposta Coldiretti con l’etichettatura Viola il Trattato CEE e penalizza le PMI Italiane del Comparto Agroalimentare Total Quality Food Consultants s.r.l, azienda leader nel settore della consulenza alle imprese agricole e alimentari, che vanta oltre dieci anni di esperienza nella realizzazione e supervisione dell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari (migliaia di prodotti etichettati all’anno), vuole esprimere la propria opinione in relazione alla proposta di iniziativa popolare dal titolo: “Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari”, promossa dalla Confederazione nazionale Coldiretti e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01 marzo 2003, finalizzata ad introdurre, nell’ambito delle indicazioni obbligatorie già previste dal d.lgs.109/92 (norma quadro sull’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari), anche la menzione dei luoghi d’origine o di provenienza, ossia il Paese d’origine ed eventualmente la zona di produzione, coltivazione o allevamento, delle materie prime impiegate nella preparazione dei prodotti finiti. La proposta vuole in sostanza estendere gli obblighi di menzionare l’origine delle materie prime ben oltre i casi in cui ciò risulta già previsto dalla legge, ossia i comparti delle carni bovine, del pesce e degli ortofrutticoli freschi. Questo implicherebbe che l’etichettatura di qualsiasi prodotto alimentare, anche composto di più ingredienti e sottoposto ad un processo di trasformazione, dovrebbe riportare la menzione dell’origine di ciascuno degli ingredienti in esso utilizzati, dal latte, agli ortaggi, ai cereali, alle carni e così via. La posizione di Total Quality Food è nettamente contraria all’iniziativa Coldiretti per una serie di ragioni sia di ordine tecnico, sia di ordine economico, sia di ordine giuridico. Le motivazioni di carattere tecnico risiedono principalmente nel fatto che in un prodotto trasformato e composto di più ingredienti, la qualità viene determinata innanzitutto dalla perizia insita nel processo di produzione e di trasformazione. Questa è la ragione per cui la pasta italiana, i sughi e le conserve vegetali prodotte in Italia hanno successo come prodotti di esportazione nel mondo intero, indipendentemente dall’origine delle materie prime impiegate. Non è poi detto che la qualità intrinseca delle materie prime di origine italiana, intesa come il complesso delle loro caratteristiche organolettiche, chimico – fisiche e nutrizionali, sia sempre maggiore rispetto alle materie prime di origine straniera. Anzi, la capacità dell’azienda trasformatrice di selezionare, per i propri prodotti, materie prime di qualità sta proprio nel riuscire ad individuare ed acquistare, di volta in volta, quelle che sono veramente le migliori disponibili su tutti i mercati mondiali. Ci sembra quindi che imporre alle aziende alimentari di riportare in etichettatura l’origine degli ingredienti utilizzati anche nei prodotti trasformati sia un modo di distorcere il significato e lo scopo delle normative in materia di tracciabilità dei prodotti alimentari, che è quello di garantire che l’azienda alimentare sia sempre in grado di stabilire la 2 provenienza delle materie prime per determinarne l’assoluta sicurezza, e solo secondariamente quello di dare delle informazioni sulla qualità del prodotto alimentare. I comparti delle carni, del pesce e degli ortofrutticoli freschi fanno eccezione, in quanto si tratta di prodotti non trasformati, dove la rilevanza della materia prima è nettamente prevalente rispetto a quella del processo di lavorazione e di produzione e dove, di conseguenza, l’indicazione dell’origine ha senso anche ai fini di fornire al consumatore un’informazione utile per la sua scelta d’acquisto. Ma quale utilità potrebbe invece avere il consumatore, nel sapere l’origine delle materie prime di un prodotto trasformato, dove l’informazione veramente importante è proprio il paese dove è avvenuta la trasformazione ? Sarebbe come far sapere al consumatore che tutti gli ingredienti di una conserva vegetale sono di origine italiana, senza fargli presente che il prodotto finito è stato fabbricato in un altro paese. Crediamo quindi che sia necessario andare molto più avanti creando una normativa di riferimento per la “tracciabilità” degli alimenti, che dovrà diventare la vera garanzia e il pilastro della sicurezza di tutti i prodotti alimentari, ma riteniamo che i concetti di “tracciabilità” e “origine” si possano tradurre in “qualità” unicamente per i prodotti di base come la carne, il pesce e gli ortofrutticoli, e non anche per le loro rispettive trasformazioni. Un’altra grande opportunità di evidenziare e vantare l’origine dei prodotti alimentari è operare sul fronte delle migliaia di prodotti agroalimentari italiani attraverso i riconoscimenti europei della DOP, IGP ed STG. L’Italia è infatti un paese che vanta migliaia di prodotti agroalimentari “tradizionali” non adeguatamente riconosciuti. E concordiamo altresì con la posizione di Federalimentare (nettamente contraria all’iniziativa Coldiretti), il cui presidente Luigi Rossi Di Montelera afferma che l’affidabilità e sicurezza dei prodotti alimentari del nostro Paese è garantita della rintracciabilità di filiera, comunemente detta documentale o per la sicurezza alimentare. Ed i dati sulle analisi di controllo e ricerca, forniti da Federalimentare, sembrano decisamente confermare questa garanzia: 1.400 milioni di euro, l’1,6% del fatturato totale, 1 miliardo di controlli con una media di 80 mila analisi per stabilimento di produzione. “Il vero segreto del Made in italy è la ricetta e la tecnologia utilizzata, non solo le materie prime utilizzate”. Ed ancora più eloquente è il dato che, su 276.000 addetti al settore alimentare in Italia, ben il 21% si occupa di sicurezza e controllo, per un totale di 57.000 persone. Dal punto di vista delle motivazioni di carattere economico, l’imposizione di segnalare in etichettatura l’origine di ciascun ingrediente si tradurrebbe certamente in un aumento forse insostenibile dei costi di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari trasformati, perché obbligherebbe le numerose aziende trasformatrici italiane, perlopiù piccole e medie imprese, ad approntare inutili e dispendiose procedure supplementari per trasferire la tracciabilità dei prodotti sulla loro etichetta. E questi costi aggiuntivi, inevitabilmente, andrebbero a carico dei prodotti finiti, indipendentemente dalla loro origine e qualità e, in definitiva, sarebbero sopportati proprio dai consumatori finali. Del resto, le esperienze relative proprio ai comparti delle carni e del pesce sono molto eloquenti. In entrambi i casi, si era ipotizzato di estendere gli obblighi di etichettatura relativi all’origine anche ai prodotti trasformati, come la carne in scatola o le conserve di pesce, ma in entrambi i casi l’idea estensione è evidentemente stata giudicata inutile, costosa e fuorviante e, in definitiva, è stata abbandonata. 3 Sul piano più strettamente giuridico, ci chiediamo innanzitutto come la proposta Coldiretti potrà conciliarsi con il principio di libera circolazione delle merci insito nel trattato CEE, dal momento che se e quando verrà attuata obbligherà tutte le aziende di altri Stati membri che esportano nel nostro paese a cambiare l’etichettatura di quasi tutti I loro prodotti. Ma ci domandiamo anche con quali risorse le nostre autorità di controllo potranno davvero garantire il rispetto di una simile normativa, che per forza di cose aumenterà a dismisura il numero dei controlli necessari ad evitare le “frodi” dovute all’errata o incompleta indicazione dell’origine di tutti gli ingredienti contenuti in una gamma di prodotti alimentari che sarà inevitabilmente vastissima per numero e per categoria merceologica. Non ci sembra accettabile l’ipotesi, tutt’altro che improbabile, che tali controlli vengano attribuiti proprio alle associazioni di categoria dei soggetti controllati, o ad organismi in qualche modo collegati a tali associazioni di categoria. Riteniamo infatti che questa soluzione toglierebbe ogni forma di imparzialità in un’attività di vigilanza che, invece, non potrà che essere attribuita a soggetti del tutto indipendenti dal mondo produttivo ed economico, e cioè alle autorità pubbliche come i NAS, le ASL, l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l’Ispettorato Repressione Frodi. Concludiamo quindi affermando che la proposta Coldiretti ci sembra tecnicamente inutile ai fini di informare il consumatore sulla qualità dei prodotti alimentari, economicamente inattuabile e dannosa sotto il profilo dei costi che si abbatterebbero sulle aziende trasformatrici e sui loro consumatori, giuridicamente contrastante con il principio di libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione Europea. Ribadiamo inoltre che la scelta di evidenziare la qualità, l’origine ed ogni alta caratteristica nell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, dovrebbe essere lasciata all’iniziativa delle aziende stesse, naturalmente nel rispetto dei principi generali di veridicità, distintività e trasparenza. 4 DALL’ITALIA ALIMENTARE Mercato COMMERCIALIZZAZIONE e VENDITA – Aumentano le infrazioni accertate dai NAS Si intensifica il controllo dei NAS sui produttori di alimenti a denominazione protetta ed il risultato non è confortante. Gli illeciti accertati nella sola settimana di Pasqua sono stati ben 113, per carenze igienico sanitarie, cattivo stato di conservazione degli alimenti, mancanza di autorizzazione. Occorre ricordare che, a seguito di questi controlli, sono numerose le scattate denunce sia per frode in commercio, sia, soprattutto, per etichettatura non conforme. Mercato ETICHETTATURA – È in arrivo il Testo Unico sui tartufi 140° seduta in sede referente per i disegni di legge nn. 223, 524, 779 e 1357 del 2 aprile 2003. Il Senato ha approvato il testo unico unificato in materia di raccolta, conservazione e commercio dei tartufi. Da segnalare che le diciture “tartufato” oppure “a base di tartufo” dovranno essere chiaramente specificate nell’etichettatura con lo stesso carattere e dimensione tipografica e che dovrà essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3%. Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Cambia il disciplinare del Chianti Decreto 10 marzo 2003. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 73 del 28 marzo 2003. È stato sostituito per intero il disciplinare di produzione di origine controllata e garantita “Chianti” e sarà applicabile già dalla vendemmia 2003. Numerose sono le novità introdotte rispetto al precedente disciplinare del 5 agosto 1996: tra queste spicca la diversificazione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo che ora ha un minimo dal 10,5% ed un massimo del 12%. 5 DALL’UNIONE EUROPEA ALIMENTARE Mercato COMMERCIALIZZAZIONE e VENDITA – Modificata la normativa su DOP e IGP Regolamento 692/2003 del Consiglio, dell’8 aprile 2003. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L99 del 17.04.2003. La disciplina su DOP e IGP è stata aggiornata. Interessanti sono le novità che questo Regolamento introduce. Tra queste novità la normativa su DOP e IGP interesserà anche gli aceti di vino e le bevande spiritose, prodotti fino ad oggi esclusi. Inoltre, da ora la Commissione provvederà direttamente a pubblicare le domande di registrazione presentate con le relative date di deposito, senza più delegare lo Stato membro circa l’esito. Viene poi introdotto un istituto, la cd. “registrazione di una denominazione omonima”, per tener conto degli usi locali e tradizionali e per scongiurare i rischi effettivi di confusione fra prodotti omonimi. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE e VENDITA –Tre nuovi prodotti iscritti come IGP Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C88 del 11.04.2003. Regolamento CE n. 617/2003 della Commissione del 04 aprile 2003. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L89 del 05.04.2003. Altri due prodotti tipici italiani, della regione Sicilia, sono stati inseriti nell’elenco degli IGP: si tratta del “pomodoro di Pachino”, tipico delle province di Siracusa e Ragusa, e de “l’uva da tavola di Mazzarrone”. È stata inoltre pubblicata la domanda di registrazione per il formaggio “Spressa delle Giudicarie” della provincia di Trento. La presente pubblicazione attribuisce alla relativa associazione il diritto di opposizione a livello comunitario contro eventuali atti di imitazione. 6 DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Regole speciali per l’etichettatura del miele Dal 1° agosto 2003 in Gran Bretagna entrerà in vigore la normativa comunitaria 2001/110/CE che introduce importanti novità sull’etichettatura del miele. Sarà richiesto di indicare nell’etichettatura sia il nome del paese d’origine dove il miele è stato raccolto sia l’utilizzo di una delle seguenti diciture: “miscela di miele europeo”, “miscela di miele non europeo”, “miscela di miele sia europeo sia non europeo”. È stato inoltre ridotto il limite massimo di HMF (idrossimetilfurfurale) da 80 mg/kg a 40 mg/kg. L’HMF è uno zucchero che indica, in sostanza, lo stato di freschezza del miele. Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Confermate le restrizioni per gli edulcoranti nei soft-drinks La Food Standards Agency avvisa i genitori britannici di non far bere ai propri figli più di mezzo litro di soft-drink al giorno, a causa della presenza di ciclamati. La stessa FSA ricorda, inoltre, agli stessi produttori di soft-drinks che devono etichettare i loro prodotti con diciture tipo “con edulcoranti”, “con zucchero ed edulcoranti”, aggiungendo il nome acido ciclamico (E952) nella lista degli ingredienti. Questo avvertimento conferma quanto avevamo anticipato nel n. 7 di Fax Food News, circa le preoccupazioni della Commissione UE sugli effetti collaterali che possono derivare da un uso eccessivo di tali sostanze. 7 DAI PAESI EXTRAEUROPEI STATI UNITI D’AMERICA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Coloranti nel salmone Le tre maggiori catene americane del salmone hanno iniziato ad inserire, tra gli ingredienti, degli additivi coloranti, per dare al pesce allevato il tipico colore rosa, in quanto altrimenti, a detta delle stesse tre major, esso avrebbe un colore grigiastro e, di conseguenza, poco appetibile alla vista del consumatore. Questa nuova prassi porterà molto probabilmente a delle modifiche sull’etichettatura dei prodotti ittici mirate a fornire al consumatore una informazione più precisa e chiara circa il loro reale contenuto ingredientistico. 8 SOMMARIO ANNO IX N° 8 z 30 APRILE 2003 Editoriale: La proposta Coldiretti sull’etichettatura Viola il Trattato CEE e penalizza le PMI Italiane del Comparto Agroalimentare DALL’ITALIA – ALIMENTARE Mercato – Commercializzazione e vendita • Aumentano le infrazioni accertate dai NAS Mercato – Etichettatura • È in arrivo il Testo Unico sui tartufi Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • Cambia il disciplinare di produzione del Chianti DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE GRAN BRETAGNA Mercato - Etichettatura • Regole speciali per l’etichettatura del miele DAI PAESI EXTRAEUROPEI – ALIMENTARE STATI UNITI D’AMERICA Mercato - Etichettatura • Soft drinks? Sì, ma non esagerare! Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • Coloranti nel salmone p. 2 p. 5 p. 5 p. 5 p. p. p. La proposta Coldiretti con l’etichettatura Viola il Trattato CEE e penalizza le PMI Italiane del Comparto Agroalimentare Total Quality Food Consultants s.r.l, azienda leader nel settore della consulenza alle imprese agricole e alimentari, che vanta oltre dieci anni di esperienza nella realizzazione e supervisione dell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari (migliaia di prodotti etichettati all’anno), vuole esprimere la propria opinione in relazione alla proposta di iniziativa popolare dal titolo: “Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari”, promossa dalla Confederazione nazionale Coldiretti e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01 marzo 2003, finalizzata ad introdurre, nell’ambito delle indicazioni obbligatorie già previste dal d.lgs.109/92 (norma quadro sull’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari), anche la menzione dei luoghi d’origine o di provenienza, ossia il Paese d’origine ed eventualmente la zona di produzione, coltivazione o allevamento, delle materie prime impiegate nella preparazione dei prodotti finiti. La proposta vuole in sostanza estendere gli obblighi di menzionare l’origine delle materie prime ben oltre i casi in cui ciò risulta già previsto dalla legge, ossia i comparti delle carni bovine, del pesce e degli ortofrutticoli freschi. Questo implicherebbe che l’etichettatura di qualsiasi prodotto alimentare, anche composto di più ingredienti e sottoposto ad un processo di trasformazione, dovrebbe riportare la menzione dell’origine di ciascuno degli ingredienti in esso utilizzati, dal latte, agli ortaggi, ai cereali, alle carni e così via. La posizione di Total Quality Food è nettamente contraria all’iniziativa Coldiretti per una serie di ragioni sia di ordine tecnico, sia di ordine economico, sia di ordine giuridico. Le motivazioni di carattere tecnico risiedono principalmente nel fatto che in un prodotto trasformato e composto di più ingredienti, la qualità viene determinata innanzitutto dalla perizia insita nel processo di produzione e di trasformazione. Questa è la ragione per cui la pasta italiana, i sughi e le conserve vegetali prodotte in Italia hanno successo come prodotti di esportazione nel mondo intero, indipendentemente dall’origine delle materie prime impiegate. Non è poi detto che la qualità intrinseca delle materie prime di origine italiana, intesa come il complesso delle loro caratteristiche organolettiche, chimico – fisiche e nutrizionali, sia sempre maggiore rispetto alle materie prime di origine straniera. Anzi, la capacità dell’azienda trasformatrice di selezionare, per i propri prodotti, materie prime di qualità sta proprio nel riuscire ad individuare ed acquistare, di volta in volta, quelle che sono veramente le migliori disponibili su tutti i mercati mondiali. Ci sembra quindi che imporre alle aziende alimentari di riportare in etichettatura l’origine degli ingredienti utilizzati anche nei prodotti trasformati sia un modo di distorcere il significato e lo scopo delle normative in materia di tracciabilità dei prodotti alimentari, che è quello di garantire che l’azienda alimentare sia sempre in grado di stabilire la 2 provenienza delle materie prime per determinarne l’assoluta sicurezza, e solo secondariamente quello di dare delle informazioni sulla qualità del prodotto alimentare. I comparti delle carni, del pesce e degli ortofrutticoli freschi fanno eccezione, in quanto si tratta di prodotti non trasformati, dove la rilevanza della materia prima è nettamente prevalente rispetto a quella del processo di lavorazione e di produzione e dove, di conseguenza, l’indicazione dell’origine ha senso anche ai fini di fornire al consumatore un’informazione utile per la sua scelta d’acquisto. Ma quale utilità potrebbe invece avere il consumatore, nel sapere l’origine delle materie prime di un prodotto trasformato, dove l’informazione veramente importante è proprio il paese dove è avvenuta la trasformazione ? Sarebbe come far sapere al consumatore che tutti gli ingredienti di una conserva vegetale sono di origine italiana, senza fargli presente che il prodotto finito è stato fabbricato in un altro paese. Crediamo quindi che sia necessario andare molto più avanti creando una normativa di riferimento per la “tracciabilità” degli alimenti, che dovrà diventare la vera garanzia e il pilastro della sicurezza di tutti i prodotti alimentari, ma riteniamo che i concetti di “tracciabilità” e “origine” si possano tradurre in “qualità” unicamente per i prodotti di base come la carne, il pesce e gli ortofrutticoli, e non anche per le loro rispettive trasformazioni. Un’altra grande opportunità di evidenziare e vantare l’origine dei prodotti alimentari è operare sul fronte delle migliaia di prodotti agroalimentari italiani attraverso i riconoscimenti europei della DOP, IGP ed STG. L’Italia è infatti un paese che vanta migliaia di prodotti agroalimentari “tradizionali” non adeguatamente riconosciuti. E concordiamo altresì con la posizione di Federalimentare (nettamente contraria all’iniziativa Coldiretti), il cui presidente Luigi Rossi Di Montelera afferma che l’affidabilità e sicurezza dei prodotti alimentari del nostro Paese è garantita della rintracciabilità di filiera, comunemente detta documentale o per la sicurezza alimentare. Ed i dati sulle analisi di controllo e ricerca, forniti da Federalimentare, sembrano decisamente confermare questa garanzia: 1.400 milioni di euro, l’1,6% del fatturato totale, 1 miliardo di controlli con una media di 80 mila analisi per stabilimento di produzione. “Il vero segreto del Made in italy è la ricetta e la tecnologia utilizzata, non solo le materie prime utilizzate”. Ed ancora più eloquente è il dato che, su 276.000 addetti al settore alimentare in Italia, ben il 21% si occupa di sicurezza e controllo, per un totale di 57.000 persone. Dal punto di vista delle motivazioni di carattere economico, l’imposizione di segnalare in etichettatura l’origine di ciascun ingrediente si tradurrebbe certamente in un aumento forse insostenibile dei costi di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari trasformati, perché obbligherebbe le numerose aziende trasformatrici italiane, perlopiù piccole e medie imprese, ad approntare inutili e dispendiose procedure supplementari per trasferire la tracciabilità dei prodotti sulla loro etichetta. E questi costi aggiuntivi, inevitabilmente, andrebbero a carico dei prodotti finiti, indipendentemente dalla loro origine e qualità e, in definitiva, sarebbero sopportati proprio dai consumatori finali. Del resto, le esperienze relative proprio ai comparti delle carni e del pesce sono molto eloquenti. In entrambi i casi, si era ipotizzato di estendere gli obblighi di etichettatura relativi all’origine anche ai prodotti trasformati, come la carne in scatola o le conserve di pesce, ma in entrambi i casi l’idea estensione è evidentemente stata giudicata inutile, costosa e fuorviante e, in definitiva, è stata abbandonata. 3 Sul piano più strettamente giuridico, ci chiediamo innanzitutto come la proposta Coldiretti potrà conciliarsi con il principio di libera circolazione delle merci insito nel trattato CEE, dal momento che se e quando verrà attuata obbligherà tutte le aziende di altri Stati membri che esportano nel nostro paese a cambiare l’etichettatura di quasi tutti I loro prodotti. Ma ci domandiamo anche con quali risorse le nostre autorità di controllo potranno davvero garantire il rispetto di una simile normativa, che per forza di cose aumenterà a dismisura il numero dei controlli necessari ad evitare le “frodi” dovute all’errata o incompleta indicazione dell’origine di tutti gli ingredienti contenuti in una gamma di prodotti alimentari che sarà inevitabilmente vastissima per numero e per categoria merceologica. Non ci sembra accettabile l’ipotesi, tutt’altro che improbabile, che tali controlli vengano attribuiti proprio alle associazioni di categoria dei soggetti controllati, o ad organismi in qualche modo collegati a tali associazioni di categoria. Riteniamo infatti che questa soluzione toglierebbe ogni forma di imparzialità in un’attività di vigilanza che, invece, non potrà che essere attribuita a soggetti del tutto indipendenti dal mondo produttivo ed economico, e cioè alle autorità pubbliche come i NAS, le ASL, l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l’Ispettorato Repressione Frodi. Concludiamo quindi affermando che la proposta Coldiretti ci sembra tecnicamente inutile ai fini di informare il consumatore sulla qualità dei prodotti alimentari, economicamente inattuabile e dannosa sotto il profilo dei costi che si abbatterebbero sulle aziende trasformatrici e sui loro consumatori, giuridicamente contrastante con il principio di libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione Europea. Ribadiamo inoltre che la scelta di evidenziare la qualità, l’origine ed ogni alta caratteristica nell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, dovrebbe essere lasciata all’iniziativa delle aziende stesse, naturalmente nel rispetto dei principi generali di veridicità, distintività e trasparenza. 4 DALL’ITALIA ALIMENTARE Mercato COMMERCIALIZZAZIONE e VENDITA – Aumentano le infrazioni accertate dai NAS Si intensifica il controllo dei NAS sui produttori di alimenti a denominazione protetta ed il risultato non è confortante. Gli illeciti accertati nella sola settimana di Pasqua sono stati ben 113, per carenze igienico sanitarie, cattivo stato di conservazione degli alimenti, mancanza di autorizzazione. Occorre ricordare che, a seguito di questi controlli, sono numerose le scattate denunce sia per frode in commercio, sia, soprattutto, per etichettatura non conforme. Mercato ETICHETTATURA – È in arrivo il Testo Unico sui tartufi Il Senato ha approvato il testo unico unificato in materia di raccolta, conservazione e commercio dei tartufi. Da segnalare che le diciture “tartufato” oppure “a base di tartufo” dovranno essere chiaramente specificate nell’etichettatura con lo stesso carattere e dimensione tipografica e che dovrà essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3%. Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Cambia il disciplinare del Chianti Decreto 10 marzo 2003. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 73 del 28 marzo 2003. È stato sostituito per intero il disciplinare di produzione di origine controllata e garantita “Chianti” e sarà applicabile già dalla vendemmia 2003. Numerose sono le novità introdotte rispetto al precedente disciplinare del 5 agosto 1996: tra queste spicca la diversificazione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo che ora ha un minimo dal 10,5% ed un massimo del 12%. 5 DALL’UNIONE EUROPEA 6 SOMMARIO ANNO IX N° 9 z 15 MAGGIO 2003 DALL’ITALIA – ALIMENTARE Mercato – Etichettatura • Definito il concetto di rintracciabilità Mercato – Etichettatura • Informazioni obbligatorie per le carni bovine: alcuni chiarimenti Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • Novità per gli aromi nelle caramelle Mercato –Commercializzazione e Vendita • La strategia del consorzio Melinda nelle DOP e IGP p. 3 DALL’UNIONE EUROPEA – MANGIMI Mercato – Commercializzazione e Vendita • Una proposta per abolire le farine di ossa e di carne p. 4 DAI PEASI EUROPEI GRAN BRETAGNA – ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche igienico-sanitarie • È auspicabile una riduzione di sale nell’alimentazione p. 5 DAI PAESI EXTRAEUROPEI – ALIMENTARE STATI UNITI D’AMERICA Prodotto – Caratteristiche nutrizionali • Guerra all’obesità e alle etichette non conformi p. 6 p. 2 p. 2 p. 3 DALL’ITALIA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Definito il concetto di rintracciabilità Circolare n° 1 del 9 aprile 2003. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 93 del 22 aprile 2003. Viene, finalmente, fatta luce sul concetto di rintracciabilità, stabilendo principi e requisiti generali per la legislazione alimentare. In conformità con l’articolo 3 punto 18 del Regolamento CE n° 178/2002, essa “consiste nella possibilità di ricostruire e seguire percorso di un alimento, di un mangime, di un animale o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”. Questa nozione conferma, ancora una volta, la tendenza di rafforzare il concetto di sicurezza alimentare collegandolo a quello di etichettatura, al fine di dare al consumatore tutte le informazioni necessarie circa la qualità e la provenienza di ciò che mangiamo. Mercato ETICHETTATURA – Informazioni obbligatorie per le carni bovine: alcuni chiarimenti Circolare n° 1 del 9 aprile 2003. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 93 del 22 aprile 2003. Spesso i sistemi di rintracciabilità sono risultati inadatti o non sufficienti. In particolare, mentre nei macelli i sistemi posti in atto presentavano difetti facili da correggere, nei laboratori di sezionamento, nei laboratori di produzione di carni macinate e nei punti vendita si sono riscontrati problemi più seri, tali da determinare una perdita totale o parziale della rintracciabilità. Questa circolare dà parecchie delucidazioni circa le informazioni obbligatorie, l’origine e la formazione del lotto, la rintracciabilità dei punti vendita, la categoria, i sistemi e le tecniche di allevamento, l’alimentazione zootecnica “non OGM” e l’alimentazione zootecnica priva di grassi animali aggiunti. Obiettivo è quello di procurare la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine evitando, quindi, informazioni inesatte, non veritiere o poco attendibili, riferimenti a notizie vaghe o ricorso a immagini fuorvianti. 2 DALL’ITALIA Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Novità per gli aromi nelle caramelle Decreto n° 100 del 05 marzo 2003. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 105 del 08 maggio 2003. Cambiano le dosi massime di impiego di alcune sostanze utilizzate per la preparazione di caramelle e confetti. In particolare il limite di etilvanillina passa da 200 mg/kg a 300 mg/kg, mentre viene introdotto l’etimaltolo, con un limite di 60 mg/kg. Vengono infine definiti i requisiti specifici e generali di purezza per tutte le sostanze a gusto dolce, acido o salato. Pertanto, il tema della conformità di prodotto nel settore degli aromi, in fase di evoluzione, comporterà necessari adeguamenti anche per i produttori e gli altri operatori del settore. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE e VENDITA – La strategia del consorzio Melinda sulle DOP e IGP È in corso uno studio specifico, commissionato dal consorzio Melinda, per verificare l’opportunità di poter offrire diversi tipi di frutta provenienti dalla Val di Non, nell’ottica di una maggiore diversificazione del mercato. Il concetto di base è molto interessante: creare una sorta di “strada della mela e dei sapori”. Rilevanti saranno sicuramente gli sviluppi che una eventuale strategia comporterà qualora questa verrà realizzata. Infatti le mele della Val di Non stanno ottenendo la DOP in attestazione della loro tipicità. Ma quale normativa si applicherà e quali saranno i controlli di qualità che avranno i prodotti appartenenti “alla stessa strada dei sapori”? Fax Food News continuerà a seguire da vicino questi sviluppi, che potranno avere delle conseguenze estremamente interessanti dal punto di vista degli effetti giuridici su tutti i prodotti riconosciuti DOP e IGP, se verrà superata questa “forzatura”. 3 DALL’ UNIONE EUROPEA MANGIMI Mercato COMMERCIALIZZAZIONE e VENDITA – Una proposta per abolire le farine di ossa e di carne La Commissione europea e in particolare i ministri per l’agricoltura dei 15 Stati membri dell'U.E. vogliono intensificare i loro sforzi nella lotta contro la BSE. Al fine di garantire una maggiore sicurezza alimentare per i consumatori, l'Associazione Europea dei Consumatori (AEC), chiede un generale divieto della farina di ossa e della farina di carne nei mangimi per animali. L'attuale divieto della farina di ossa, valido soltanto per 6 mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno 2001, non tutela il consumatore contro la BSE. La Commissione europea dovrebbe, inoltre, assicurare che tutte le scorte di farine di ossa e di farine di carne siano bruciate ad elevate temperature e con processi ad alta pressione. Inoltre, l'AEC si rivolge alla Commissione europea con la richiesta di sostenere la ricerca per trovare alternative sostenibili alle farine di ossa e di carne nei mangimi. Tali misure costituiranno un importante passo avanti sulla strada che porta alla riconquista della fiducia dei consumatori nella sicurezza alimentare. 4 DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE IGIENICO-SANITARIE – È auspicabile una riduzione di sale nell’alimentazione Un rapporto della SACN (Scientific Advisory Committee on Nutrition) ridefinisce il livello massimo di sale che i bambini dovrebbero non superare quotidianamente. Negli ultimi anni, prosegue sempre questo studio, si è verificato un minor consumo di sale e le conseguenze di ciò determinano una notevole riduzione della pressione del sangue, diminuendo di fatto i rischi di malattie e disturbi al cuore. Significative sono state le considerazioni della FSA (Food Standards Agency) a riguardo: la riduzione dell’uso di sale nell’alimentazione dovrebbe, infatti, iniziare già a livello di produzione alimentare, esortando, in questo modo, le imprese di questo settore a limitare il più possibile questo ingrediente. Le implicazioni di una simile svolta riguarderanno molto probabilmente anche l’etichettatura dei prodotti o quantomeno di quelli più salati, per i quali è pensabile che verrà reso obbligatorio l’inserimento di informazioni più dettagliate sul contenuto di sale almeno nella parte ingredientistica-nutrizionale. 5 DAI PAESI EXTRAEUROPEI STATI UNITI D’AMERICA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI – Guerra all’obesità e alle etichette non conformi Dopo la guerra al fumo sembra essere sulla griglia di partenza, negli USA, anche la battaglia all’obesità. Questa volta, purtroppo, il nemico è presente su diversi fronti: dai prodotti alimentari alle società multinazionali di fast-food, dalle ingannevoli e poco veritiere etichette alla poca informazione che viene data al consumatore. I dati sono allarmanti: 2 adulti su 3 e circa il 15% dei ragazzi sono soprappeso; e per le donne questo comporta un aumento del rischio di partorire figli con problemi. Esperimenti in laboratorio hanno dimostrato che i cibi ad alto contenuto di grassi sono in grado di modificare l’equilibrio ormonale fino a diventare, di fatto, “grasso-dipendenti”. Ma altrettanto famosa è la situazione alimentare negli USA, dove, pur essendoci da sempre norme, ed anche molto severe, sull’alimentazione, sono da sempre consentite delle combinazioni di sostanze ad altissimo contenuto calorico, proteico e vitaminico. I consumatori sono avvisati: fate maggiore attenzione a ciò che viene scritto sull’etichetta e non fidatevi troppo delle pubblicità. 6 SOMMARIO ANNO IX N° 10 z 30 MAGGIO 2003 DALL’ITALIA – ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche igienico-sanitarie • Come sarà l’Agenzia nazionalenazionale per la sicurezza alimentare? Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • Recepita la Direttiva europea sul “cioccolato puro” Prodotto – Imballi • Aggiornata la disciplina sugli imballaggi per alimenti Mercato – Etichettatura • Un passo decisivo per la nuova disciplina sull’etichettatura DALL’UNIONE EUROPEA – ALIMENTARE Mercato – Etichettatura • Una nuova etichetta per le acque minerali naturali Sistema – Metodi di produzione dell’impatto ambientale • Più burocrazia per la pesca del tonno per una migliore tracciabilità Mercato – Etichettatura • Il cioccolato e i suoi surrogati: due importanti sentenze Mercato – Etichettatura • Novità sugli OGM europei DAI PAESI EXTRAEUROPEI – ALIMENTARE AUSTRALIA Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • Linee guida per i prodotti con caffeina p. 2 p. 2 p. 3 p. 3 p. 4 p. 4 p. 5 p. 5 p. 6 DALL’ITALIA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE IGIENICO-SANITARIE – Come sarà l’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare? Il ministro della salute, Girolamo Sirchia, intervenendo all’audizione della commissione agricoltura del Senato relativa all’indagine conoscitiva sulla sicurezza alimentare, conferma che l’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare dovrà avere sede presso l’Istituto superiore di sanità. Nel progetto di riforma del Corpo forestale dello Stato si osserva che è in fase avanzata l’allargamento delle sue competenze, non solo per quelle legate alla salvaguardia delle risorse agroambientali e del patrimonio naturalistico nazionale, ma soprattutto, per quelle della sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. L’Italia, purtroppo, è in grave ritardo, in quanto, insieme al Portogallo, sono gli unici Paesi a non aver ancora istituito un’Authority. Un fatto grave che indebolisce la stessa trattativa per candidare Parma come sede dell’Authority europea. Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Recepita la Direttiva UE sul “cioccolato puro” Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che recepisce la Direttiva 2000/36/CE in materia di prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana. Tra le novità si segnala che la denominazione “cioccolato puro” potrà essere utilizzata solo per i prodotti che contengono burro di cacao come ingrediente. Questo provvedimento è perfettamente in linea con i principi guida emanati dall’Aidi, l’associazione industrie dolciarie italiane, in materia di classificazione, denominazione e caratteristiche ingredientistiche. La stessa dedica particolare attenzione, inoltre, a considerare elemento essenziale la rintracciabilità dei prodotti dolciari per la sicurezza alimentare, in conformità con il Regolamento europeo 178/2002 che entrerà in vigore dal 01 gennaio 2005. 2 DALL’ITALIA Prodotto IMBALLI – Aggiornata la disciplina sugli imballaggi per alimenti Decreto 28 marzo 2003 n. 123 del Ministero della Salute. Supplemento Ordinario n. 89/L del 31 maggio 2003 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Ministero della Salute ha pubblicato un decreto contenente l’aggiornamento della disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, in recepimento delle Direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e 2002/17/CE. Particolare attenzione viene posta alla cd. migrazione, ossia alla verifica del rispetto dei limiti di trasferimento di una sostanza di imballaggio nel prodotto finito. Vengono definiti, inoltre, i concetti di materia plastica, gomma, cellulosa rigenerata, carta e cartone, la quantità massima di sostanza “residua” ammessa. Il testo entrerà in vigore il prossimo 15 giugno 2003, mentre il divieto di utilizzo di alcune sostanze specifiche partirà dal 01 marzo 2004. Mercato ETICHETTATURA – Un passo decisivo per la nuova disciplina sull’etichettatura Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2000/13/CE in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari e relativa pubblicità, che tutela l’informazione del consumatore. La Conferenza Stato-Regioni e le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso parere favorevole sul decreto. Questo sembra ridurre sensibilmente i tempi di attesa per il recepimento della Direttiva comunitaria, provvedimento molto atteso ma che di fatto introdurrà delle novità importantissime al decreto legislativo 109/1992. Fax Food News seguirà molto da vicino lo stato di avanzamento di questo decreto, fornendo, nel momento in cui il decreto verrà pubblicato, un editoriale che esporrà le principali novità che deriveranno dal recepimento della Direttiva 2000/13/CE. 3 DALL’ UNIONE EUROPEA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Una nuova etichetta per le acque minerali naturali Direttiva 2003/40/CE della Commissione del 16 maggio 2003. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L126 del 22.05.2003. La Commissione UE ha approvato la Direttiva che unifica molti limiti dei componenti delle acque minerali naturali che possono rappresentare un rischio per la salute pubblica. Entro il 01.01.2006 le acque minerali naturali dovranno, al momento del confezionamento, essere conformi ai limiti previsti; unica eccezione prevista riguarda i fluoruri e il nickel, il cui termine è spostato al 01.01.2008, mentre gli obblighi di etichettatura scatteranno già dal 01.07.2004. Tra le maggiori novità inerenti a questi ultimi obblighi si segnala che la concentrazione di fluoro superiore a 1,5 mg/l dovrà comportare in etichetta la seguente dicitura: “contiene più di 1,5 mg/l: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore a 7 anni”. Inoltre l’etichetta delle acque minerali naturali oggetto di un trattamento con aria arricchita di ozono dovrà comprendere l’indicazione “acqua sottoposta a una tecnica di ossidazione autorizzata all’aria arricchita di ozono”. Sistema METODI DI RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE – Più burocrazia per la pesca del tonno per una migliore tracciabilità Regolamento CE n. 882/2003 della Commissione del 19 maggio 2003. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L127 del 23.05.2003. Vengono stabiliti i principi generali e le condizioni per l’applicazione di un sistema di sorveglianza e verifica del tonno adottato dal cd. APICD (accordo relativo al programma internazionale per la conservazione dei delfini). In particolare, anche allo scopo di preservare la popolazione dei delfini, si vuole garantire la più ampia tracciabilità alla zona di pesca, considerando gli Stati membri come responsabili della sorveglianza e della verifica del tonno catturato, trasformato, scaricato e destinato alla trasformazione sul loro territorio. 4 DALL’ UNIONE EUROPEA Mercato ETICHETTATURA – Il cioccolato e i suoi surrogati: due importanti sentenze SENTENZE*** Italia e Spagna sono state le protagoniste di alcune sentenze della Corte di Lussemburgo circa il corretto comportamento da tenere circa le denominazioni di vendita dei prodotti alimentari. Le conclusioni della Corte permettono, infatti, di inquadrare meglio la Direttiva 2000/13/CE sull’etichettatura. I casi esaminati riguardavano il cioccolato ed in particolare il contenuto dei prodotti a base di cioccolato. La Corte ha concluso che l’aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao e di cioccolato non può avere l’effetto di modificare sostanzialmente la natura di tali prodotti. Pertanto l’inserimento in etichetta di un’indicazione neutrale ed obiettiva che informi il consumatore della presenza di sostanze diverse dal burro di cacao sarebbe, di per sé, sufficiente a garantire un’informazione corretta. L’obbligo di denominare addirittura questi prodotti “surrogato di cioccolato”, così come proposto da Italia e Spagna, provoca un loro svilimento agli occhi del consumatore, in contrasto, inoltre, con l’articolo 30 del Trattato, che vieta tutti i comportamenti idonei ad ostacolare la libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione Europea. Per queste ragioni le due sentenze non hanno ritenuto di allinearsi alle posizioni troppo rigide di Italia e Spagna. Mercato ETICHETTATURA – Novità sugli OGM europei Entro l’estate il Parlamento europeo adotterà linee guida e posizione comune per quanto riguarda gli Ogm, ed entro la primavera del 2004 l’Europa disporrà di norme in materia di tracciabilità, etichettatura e di tale categoria di Ogm. La necessità di una normativa su questi prodotti è dipesa dal fatto che in Italia, pur non essendoci un solo centimetro quadrato legittimamente coltivato a Ogm, non si esclude che non se ne mangi, in quanto i controlli all’importazione sono insufficienti. Dunque si ribadisce il concetto di etichette più chiare sia per i cibi destinati all’uomo che per quelli destinati agli animali. La questione non è, peraltro, sottovalutata neppure dal governo italiano, promotore del progetto “Biosicurezza”, volto a promuovere la sicurezza alimentare, ambientale e nutrizionale per dare le migliori garanzie ai consumatori. 5 DAI PAESI EXTRAEUROPEI AUSTRALIA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Linee guida per i prodotti con caffeina Al fine di proteggere la salute pubblica, il Governo australiano ha emanato una serie di linee guida sulla caffeina e sul guaranà come additivi di alcune bevande. In particolare vengono confermate le autorizzazioni per i prodotti attualmente in commercio; le restrizioni riguarderanno nuovi prodotti che tradizionalmente non contengono caffeina. Il concetto di “tradizionale” dovrà essere riferito a quei prodotti la cui storia ingredientistica è sempre stata caratterizzata dalla presenza di caffeina. Potranno, quindi, restare tranquilli gli abituali consumatori di caffè o di te, ma non altrettanto i produttori di sostanze a base di guaranà. Vengono rivolte, infine, particolari attenzioni all’etichettatura, considerata, di fatto, l’unico strumento idoneo ad avvertire il consumatore circa il reale contenuto dei prodotti alimentari. 6 SOMMARIO ANNO IX N° 11 z 15 GIUGNO 2003 DALL’ITALIA – ALIMENTARE Mercato – Etichettatura • La Federfarma attacca gli integratori alimentari Mercato – Etichettatura • Individuati i requisiti per i prodotti alimentari deteriorabili DALL’UNIONE EUROPEA – ALIMENTARE Mercato – Etichettatura • Un ulteriore passo per introdurre gli OGM in Europa Mercato – Etichettatura • Analizzata l’educazione dei consumatori Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • Proposto un Regolamento sugli alimenti integrati Mercato – Commercializzazione e Vendita • Una proposta per unificare le normative sugli aromi Mercato – Etichettatura • Attenzione al colorante “Sudan red 1” Mercato – Commercializzazione e Vendita • Autorizzata l’immissione di due nuovi prodotti DAI PAESI EXTRAEUROPEI – ALIMENTARE AUSTRALIA Mercato – Etichettatura • Non sono ancora maturi i tempi per una normativa definitiva sui claims Mercato – Etichettatura • Alcune proposte di modifica alla legge sull’etichettatura p. 2 p. 2 p. 3 p. 3 p. 4 p. 4 p. 4 p. 5 p. 6 p. 6 DALL’ITALIA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – La Federfarma attacca gli integratori alimentari Per la Federfarma la dizione “venduto in farmacia” usata nella pubblicità per promuovere integratori alimentari e dietetici sarebbe equivoca e insidiosa. Non essendo, infatti, specificamente destinati alle farmacie, un messaggio come questo potrebbe ingenerare nel consumatore la sensazione di una garanzia maggiore. A seguito di questa posizione la federazione ha denunciato questa anomalia all’Autorità antitrust. La Federfarma è critica, inoltre, anche nei confronti dell’attuale normativa di notifica di etichetta dell’integratore alimentare al Ministero della Salute, per la quale vige il principio del silenzio-assenso nel termine di 90 giorni. Prodotto CARATTERISTICHE IGIENICO-SANITARIE – Definiti i requisiti per i prodotti alimentari deteriorabili Decreto 13 maggio 2003 del Ministro delle Attività produttive Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 21 maggio 2003. Sono da considerarsi prodotti alimentari deteriorabili i prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni. Per i prodotti a base di carne il parametro di riferimento è l’aW, attività dell’acqua, che ne determina la deteriorabilità: in particolare aW superiore a 0,91 ovvero aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2. Tutti i tipi di latte sono considerati prodotti alimentari deteriorabili. La lista, pur essendo tassativa, non è chiusa ma dovrà essere aggiornata sulla base dell’evoluzione dei mercati ed è stata coniata esclusivamente per il regime dei controlli microbiologici ufficiali e per il pagamento delle transazioni commerciali. 2 DALL’ UNIONE EUROPEA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Un ulteriore passo in avanti per introdurre gli OGM in Europa Secondo l’ultima bozza del nuovo regolamento europeo sulle coltivazioni e i cibi ottenuti con materie prime biotecnologiche, i prodotti con oltre lo 0,9% di ogm sul totale degli ingredienti dovranno ben evidenziare l'avvertenza in etichetta: "Questo alimento è preparato con ingredienti transgenici". La normativa dovrebbe avere l’obiettivo di preservare il diritto di scelta del consumatore. Il concetto di tracciabilità, tuttavia, dovrà necessariamente riguardare non solo il prodotto OGM ma dovrà essere esteso anche alle materie prime utilizzate per produrre OGM. Tracciabilità ed etichettatura diventano due pilastri fondamentali su cui costruire la trasparenza necessaria per uscire da uno scontro che vede contrapposti i favorevoli e i contrari all’uso di OGM. Mercato ETICHETTATURA – Analizzata l’educazione dei consumatori Parere del Comitato economico e sociale europeo 2003/C 133/01 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 133 del 6 giugno 2003. L’educazione dei consumatori viene considerata basilare per il progresso europeo al fine di una sicurezza e di un benessere sempre maggiori. Il Comitato analizza la crescita della formazione del consumatore negli ultimi anni e spinge le diverse associazioni di categoria ad occuparsi dei loro “clienti” a livello generale, tenendo conto dell’importanza del loro ruolo, consigliandoli e aiutandoli a risolvere i loro problemi. Particolare attenzione viene poi rivolta direttamente alle imprese, le quali dovranno rendere sempre più chiare e complete le etichette e, in generale, le informazioni che vengono date al consumatore, per aumentare il loro stesso grado di credibilità e per creare uno stretto rapporto con il consumatore stesso. 3 DALL’ UNIONE EUROPEA Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Proposto un Regolamento sugli alimenti integrati La Commissione Europea ha diffuso il testo preliminare di una proposta di Regolamento sugli alimenti integrati. Sembra confermata la legittimità di aggiungere vitamine e minerali agli alimenti allo scopo di sostituire quelli persi nel corso dei trattamenti, oppure conferire all’alimento un’equivalenza nutrizionale con altri alimenti analoghi o infine a scopo di fortificazione dell’alimento. Verrà imposta la restrizione di alcuni nutrienti, sia nel senso di vietarli per alcuni prodotti (alcool, carne e pesce freschi…), sia nel senso di stabilire livelli massimi di aggiunta negli altri prodotti. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE e VENDITA – Una proposta per unificare le normative sugli aromi Sembra che l’ultima versione proposta in materia di aromi abbia notevolmente semplificato le disposizioni su etichettatura e tracciabilità, eliminando il divieto di colorazione degli aromi. Anche per i cd. precursori di aromi, la proposta sembra precisare che queste sono sostanze aggiunte al solo scopo di produrre un’aromatizzazione, eliminando di fatto il rischio di inserire nella categoria le colture starter delle produzioni lattiero casearie e conseguentemente evitando l’obbligo di inserirle in etichetta. La Commissione rimane, invece, ferma nel proposito di allargare il campo di applicazione agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. Mercato ETICHETTATURA – Attenzione al colorante “Sudan red 1” Il Comitato permanente dell’Unione Europea ha invitato a intensificare i controlli sulle importazioni di peperoncino rosso piccante al fine di impedire l'ingresso nella comunità di partite contenenti un colorante sintetico, denominato "Sudan red 1", ritenuto cancerogeno dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. 4 DALL’ UNIONE EUROPEA Mercato COMMERCIALIZZAZIONE e VENDITA – Autorizzata l’immissione di due nuovi prodotti Decisioni della Commissione del 5 giugno 2003 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 144 del 12 giugno 2003. La Commissione ha autorizzato l’immissione sul mercato di due nuovi prodotti. Il primo, il “succo di noni”, succo del frutto della Morinda citrifolia L., può essere commercializzato in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzarsi nelle bevande pastorizzate a base di frutta. Il termine “Succo di noni” ovvero “Succo di Morinda citrifolia” dovrà essere indicato sull’etichetta del prodotto in quanto tale, ovvero nell’elenco degli ingredienti di bevande a base di frutta dei prodotti alimentari, in conformità con la Direttiva 2000/13/CE. Il secondo, l’olio ad alto tenore DHA, l’acido docosaesaenoico, deriva dalla microalga Schizochytrium. Questo olio potrà essere usato, entro certo limiti di acidità, di perossido, nonché di contenuto stesso, per prodotti lattiero-caseari escluse le bevande a base di latte, per prodotti spalmabili e condimenti, per cereali per la prima colazione, per integratori alimentari, per prodotti dietetici con particolari indicazioni mediche e per alimenti destinati a diete dimagranti ipocaloriche. 5 DAI PAESI EXTRAEUROPEI AUSTRALIA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Non sono ancora maturi i tempi per una normativa definitiva sui claims Il Food Standards Code proibisce l’uso di claims che facciano riferimento ai benefici che l’uso di un determinato prodotto possa portare alla salute umana. L’unica eccezione ammessa nel codice riguarda il consumo di folati da parte delle donne, che ridurrebbe il rischio di spina bifida nei bambini. Questa è tuttavia una norma transitoria, in scadenza il prossimo 14 febbraio 2004 ovvero con l’approvazione di una disciplina dei claims sulla salute. Una nuova proposta, nel ribadire l’importanza di una etichettatura veritiera e non ingannevole, vuole estendere questa unica possibilità di claim, avente ad oggetto un possibile beneficio alla salute umana, fino al 13 febbraio 2006. Mercato ETICHETTATURA – Alcune proposte di modifica alla legge sull’etichettatura Il Consiglio dei Ministri australiano è favorevole a rendere obbligatoria l’indicazione in etichetta del paese d’origine dei prodotti. A giustificazione di tale orientamento la convinzione che solo in questo modo il consumatore potrà essere in grado di effettuare le scelte più oculate. Ma il Consiglio si è dimostrato ancor più sensibile nell’accorciare i tempi per inserire, in etichetta, i cibi geneticamente modificati. L’entrata in vigore di questa modifica, tuttavia, dovrà essere preceduta da un accordo su scala mondiale circa gli stessi OGM. 6 SOMMARIO ANNO IX N° 12 z 30 GIUGNO 2003 DALL’ITALIA – ALIMENTARE Mercato – Etichettatura • Definito il concetto di carne Mercato – Commercializzazione e Vendita • Approvato lo statuto del Consorzio tutela dei vini piceni Mercato – Commercializzazione e Vendita • Protezione nazionale transitoria per alcuni prodotti tipici italiani DALL’UNIONE EUROPEA – ALIMENTARE Mercato – Etichettatura • Modificare il disciplinare della nocciola del Piemonte Mercato – Etichettatura • Accordo Europa Canada su vini e liquori Mercato – Etichettatura • Nuove scadenze per il Regolamento sull’olio di oliva p. 2 p. 2 p. 3 p. 4 p. 4 p. 5 DALL’UNIONE EUROPEA – PET FOOD Prodotto – Caratteristiche chimico-fisiche • Alimentazione degli animali: esteso l’uso di diossina p. 5 DAI PAESI EUROPEI – ALIMENTAZIONE Mercato – Commercializzazione e Vendita • Siamo prossimi alla scadenza delle regole OTM per fronteggiare la BSE p. 6 DAI PAESI EXTRAEUROPEI – ALIMENTARE AUSTRALIA Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • Verso una più chiara distinzione tra coloranti naturali e sintetici p. 7 DALL’ITALIA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Definito il concetto di carne Direttiva 2000/13/CE del 20 marzo 2000 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 6 maggio 2000 Dal 1° luglio 2003 entra in vigore la Direttiva 2000/13/CE che, oltre all’etichettatura, interessa anche la definizione di carne, riservata, ora, al solo ingrediente ricavato dai tessuti muscolari, con limiti massimi stabiliti di grassi e tessuti connettivi variabili a seconda della specie originaria. Qualora un ingrediente non possa definirsi carne dovrà, quindi, essere denominato con un nome diverso (es. grasso suino…), oppure dovrà essere ridotta la percentuale di carne dichiarata in etichetta, scorporando da essa i grassi e il tessuto connettivo in eccesso, da dichiararsi come tali separatamente. La norma coinvolge la carne intesa sia come prodotto finito sia come ingrediente di un prodotto trasformato. Il suo campo di applicazione riguarderà quindi tutti i vari comparti merceologici che contengono carne come gli insaccati, le carni in scatola e i piatti pronti preconfezionati a base di carne. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE e VENDITA – Approvato lo statuto del Consorzio tutela dei vini piceni Decreto 15 maggio 2003 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120 del 26 maggio 2003. In conformità della legge sui consorzi volontari di tutela per la denominazione di origine dei vini, il Consorzio dei vini piceni, costituito dai vini DOC “Rosso piceno”, “Falerio dei colli ascolani” e “Offida”, è stato incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine. Entro 3 anni il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini procederà alla verifica del requisito di rappresentatività dello stesso Consorzio e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell’incarico. 2 DALL’ITALIA Mercato COMMERCIALIZZAZIONE e VENDITA – Protezione nazionale transitoria per alcuni prodotti tipici italiani Decreto 5 giugno 2003, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 141 del 20.06.2003. Decreto 6 giugno 2003 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2003. È stata accordata la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale per altri prodotti tipici italiani: i formaggi “Spressa delle Giudicarie” e “Pecorino Sardo”, il “Salame d’oca di Mortara” e il riso “Sant’Andrea Piemonte”. La protezione transitoria cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda volta ad ottenere la denominazione di origine protetta da parte dell’organismo comunitario competente. Il disciplinare di produzione con le relative descrizioni, zone di produzione, metodo di ottenimento, condizioni e requisiti restano, naturalmente, in vigore per tutti i produttori. 3 DALL’ UNIONE EUROPEA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Modificato il disciplinare della nocciola del Piemonte Comunicazione 2003/C144/02 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C144 del 20 giugno 2003 È stata pubblicata la domanda di modifica del disciplinare delle nocciole del Piemonte, per poter chiarire al meglio le indicazioni da inserire in etichetta, garantendo, così, una maggiore tracciabilità. La densità d’impianto viene portata a 200-420 piante ad ettaro (prima era 250-400), ed è stata soppressa la previsione, a cura della regione Piemonte, di indicare annualmente la produzione media per ettaro e la data di inizio della raccolta. Diventerà, tuttavia, obbligatorio indicare in etichetta l’annata di raccolta delle nocciole, sia per quelle in guscio sia per quelle sgusciate. Mercato ETICHETTATURA – Accordo Europa Canada su vini e liquori È stato finalmente raggiunto un accordo tra la Commissione Europea ed il governo canadese in merito alle etichette sui vini e sui liquori. Prima di questo accordo i produttori canadesi potevano etichettare le loro bottiglie utilizzando denominazioni di vini e liquori europei, generando non poca confusione nel consumatore circa l’effettiva provenienza e qualità dei prodotti stessi. La protezione, tuttavia, non sarà immediata e verrà concessa per tappe: nella prima rientreranno, tra gli altri, il Chianti, il Marsala, il Bordeaux, entro il 31/12/2008 il Bourgogne, il Rhin ed entro il 2013 lo Champagne, il Porto e lo Sherry. 4 DALL’ UNIONE EUROPEA Mercato ETICHETTATURA – Nuove scadenze per il Regolamento sull’olio di oliva Regolamento della Commissione 1176/2003 del 1° luglio 2003 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 164 del 2 luglio 2003. Il Regolamento della Commissione 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva ha subito delle recenti modifiche nelle sue scadenze. Il Regolamento recentemente emanato si applica a decorrere dal 1° novembre 2002 con alcune eccezioni dallo stesso stabilite. Il Regolamento 2815/98 relativo alle norme commerciali dell’olio d’oliva si applica dal 1° luglio 2002. Vengono posticipati i tempi al 1° novembre 2004 per le indicazioni delle caratteristiche organolettiche che possono figurare, esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo d’analisi previsto dal regolamento (CEE) n. 2568/91. PET FOOD Mercato ETICHETTATURA – Alimentazione degli animali: esteso l’uso di diossina Direttiva della Commissione 2003/57/CE del 17 giugno 2003 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 151 del 19 giugno 2003. È stata modificata la Direttiva 2002/32/CE relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell’alimentazione degli animali relativamente alla diossina. Mentre la Direttiva del 2002 permetteva l’uso diossina solo nel pastazzo di agrumi, la norma ne estende l’utilizzo, ma con limiti diversificati, a diversi prodotti tra cui tutti i mangimi di origine vegetale e i mangimi composti, il grasso animale e l’olio di pesce. Gli Stati membri dovranno adottare i necessari provvedimenti entro il 31 luglio 2003, mentre le disposizioni entreranno in vigore il prossimo 1° agosto 2003. Fanno eccezione alcuni prodotti quali il solfato di calcio biidrato, il natrolite-fonolite, gli idrolisati di pesci contenenti oltre il 20% di grasso, la cui scadenza è prorogata al 1° marzo 2004. Contemporaneamente viene abrogato, con decorrenza 1° marzo 2004, il Regolamento 2439/1999 concernente le condizioni di autorizzazione per gli additivi appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti nell’alimentazione degli animali. 5 DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA ALIMENTARE Mercato COMMERCIALIZZAZIONE e VENDITA – Siamo prossimi alla scadenza delle regole OTM per fronteggiare la BSE Le regole OTM, entrate in vigore nel 1996 e che vietano di introdurre nella catena alimentare bestiame con più di 30 mesi di vita, sembrano essere arrivate al capolinea. È già dal luglio 2003 che la Food Standard Agency britannica ha preso in considerazione la possibilità di ridurre le misure preventive della BSE. Ma i tempi per poter reinserire nella catena alimentare il bestiame con più di 30 mesi di vita non sembrano vicinissimi. Sempre la FSA parla del 1° gennaio 2004 ma è molto più realistico, a detta della stessa autorità, che la situazione torni alla normalità non prima del luglio 2005. 6 DAI PAESI EXTRAEUROPEI AUSTRALIA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Verso una più chiara distinzione tra coloranti naturali e sintetici In Australia è più che mai sentita l’esigenza di fare una distinzione tra coloranti naturali e sintetici. Il Food Standard Code australiano non prevede una chiara separazione ma, a seguito di una ricerca effettuata dalle autorità australiane si evidenziano, da un lato i benefici che alcuni coloranti naturali possono portare alla salute umana ed in particolare al cuore e alla circolazione, e dall’altra alcune perplessità che sorgono dal fatto che i coloranti sintetici sono stati associati ad un incremento del rischio di essere colpiti da patologie molto gravi per la salute umana quali l’asma nei bambini. Non mancano, infine, problemi legati al commercio in quanto i coloranti naturali possono costare fino a dieci volte quelli sintetici. 7