Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf

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Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf
Roma lì 04/05/2014
Prot. 202/2014
A tutti i Centri e Sportelli
Circolare n. 52
Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti
L’art. 51 bis del DL 69/2013 (Decreto del fare) ha previsto che “A decorrere dall'anno 2014, i soggetti
titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c),
c-bis), d),g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono
comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando” il modello 730.
Dunque i soggetti titolari di un reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro
dipendente, anche in assenza di sostituto d’imposta, possono presentare il modello 730 cd. Senza
sostituto. In questi casi i contribuenti a credito riceveranno il rimborso da parte dell’Agenzia delle
Entrate entro il mese di dicembre (a condizione di presentare alla medesima Agenzia il modulo con
l’indicazione delle coordinate bancarie); quelli a debito debbono provvedere autonomamente al
versamento delle imposte con modello f24 entro le stesse scadenze previste peri il modello Unico.
Ad oggi l’Agenzia delle Entrate non ha fornito chiarimenti ufficiali su due casistiche particolari:
- Contribuenti che pur avendo un datore di lavoro non riescono ad ottenere il rimborso
spettante;
- Colf e badanti.
a) Contribuenti con datore di lavoro che non riescono ad ottenere il rimborso.
Ci si è chiesti se in questo caso in luogo di indicare un datore di lavoro che già è noto che non
erogherà il rimborso (di norma per carenza del monte ritenute rispetto ai rimborsi da erogare) sia
possibile compilare un 730 senza sostituto per ottenere il rimborso dall’Agenzia delle Entrate.
In assenza di un chiarimento ufficiale si ritiene che la risposta sia negativa. Ciò in quanto la Legge
prevede espressamente “l’assenza di un sostituto”.
b) Colf e Badanti
I collaboratori domestici, pur percependo redditi di lavoro dipendente, sono privi di sostituto di
imposta; in linea generale, fino allo scorso anno tali soggetti per adempiere agli obblighi
dichiarativi erano quindi obbligati ad utilizzare il Mod. UNICO.
Diversamente, si ritiene che dal 2014 i collaboratori domestici possano scegliere di presentare il
Mod. 730 in qualità di soggetti senza sostituto di imposta.
COLF E BADANTI: DISCIPLINA GENERALE
L’articolo 49, comma 1, TUIR, definisce redditi di lavoro dipendente:
“1. […] quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi
qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è
considerato dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”.
Sono considerati redditi di lavoro dipendente anche le retribuzioni corrisposte ai lavoratori
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domestici, quali:

colf;

badanti;

autisti;

giardinieri;

portieri;

babysitter;

altri addetti alla casa,
sulle quali, in base alla Legge, non sono state effettuate le ritenute, in quanto il datore di
lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta.
In sostanza, nonostante il datore di lavoro non sia un sostituto d’imposta, tali redditi:

rivestono la stessa natura di quelli percepiti dalla generalità degli altri lavoratori;

vanno assoggettati ad imposizione secondo le normali regole previste per i redditi di
lavoro dipendente (calcolo dell’IRPEF a scaglioni, spettanza delle detrazioni per spese di
produzione, ecc.).
L’unica differenza consiste nel fatto che tali redditi, non essendo tassati in sede di erogazione,
scontano l’imposta in dichiarazione dei redditi.
In linea generale, sul collaboratore domestico grava quindi un obbligo dichiarativo; come sopra
accennato, infatti, tale soggetto è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per portare
a tassazione le somme percepite, attraverso la compilazione del quadro RC di UNICO, o del
quadro C del Mod. 730.
Diversamente, non costituisce reddito da tassare in sede di dichiarazione dei redditi quello percepito
con i buoni lavoro (voucher), in quanto esente da imposizione fiscale.
Si noti che, in linea generale, il collaboratore domestico soddisfa le condizioni per la
presentazione di un Mod. 730/2014 senza sostituto di imposta; tale soggetto, infatti:

ha percepito nel 2013 redditi da lavoro dipendente;

nel 2014 non ha un sostituto di imposta.
Si ritiene quindi che il collaboratore domestico, al fine di adempiere ai sopra citati obblighi
dichiarativi, potrà validamente presentare un Mod. 730/2014 senza sostituto.
COMPILAZIONE DEL QUADRO C, MOD. 730/2014
Nel rigo C1, colonna 1, va indicato il codice “2”, in quanto il collaboratore domestico percepisce
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redditi da lavoro dipendente; nella successiva colonna 2 è necessario indicare se il rapporto di
lavoro è a tempo indeterminato (codice “1”) o a tempo determinato (codice “2”).
A colonna 3 va indicato il reddito percepito dal collaboratore domestico, vale a dire l’importo
complessivo delle retribuzioni percepite e certificate dal datore di lavoro nella dichiarazione
sostitutiva del Mod. CUD.
Se il datore di lavoro (che ha versato anche la parte di contributi a carico del lavoratore) si è
rivalso per detta quota sul personale domestico, le retribuzioni dovranno essere indicate a
colonna 3 già al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore domestico.
Diversamente, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia trattenuto l’importo contributivo a
carico del collaboratore, sostenendo quindi l’intero onere contributivo, il lavoratore dovrà
portare a tassazione l’importo lordo delle retribuzioni.
In altre parole, il contribuente non potrà portare i contributi in diminuzione della
retribuzione, non avendoli effettivamente sostenuti.
A rigo C5 andranno indicati i giorni di lavoro prestati nell’anno (anche tale dato è ricavabile
dalla dichiarazione sostitutiva del Mod. CUD); le sezioni III e IV del quadro C, relative alle ritenute
IRPEF e all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF non vanno compilate, in quanto il datore
di lavoro, non essendo un sostituto di imposta, non ha effettuato alcuna ritenuta alla fonte ai fini
reddituali.
LIQUIDAZIONE DEL MOD. 730/2014 SENZA SOSTITUTO
Il risultato della liquidazione del Mod. 730/2014 dei contribuenti senza sostituto di imposta sarà
indicato:
 a rigo 162, Mod. 730-3, se emerge un debito; in tal caso, il soggetto che presta
l’assistenza fiscale dovrà, alternativamente:
o trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate la relativa delega di
versamento;
o consegnare al contribuente, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine
di pagamento, la relativa delega di versamento compilata;
 a rigo 164, Mod. 730-3, se emerge un credito; in tal caso i rimborsi saranno eseguiti
direttamente dall’Agenzia delle Entrate, sulla base del risultato finale della dichiarazione.
ESEMPIO
La signora Bianca Rossi lavora in qualità di badante; è stata assunta il 12 agosto 2012
a tempo indeterminato, e percepisce una retribuzione oraria pari ad € 9,00.
Relativamente al 2013 presenta la seguente situazione:

retribuzione lorda: € 16.848,00;

contributi a carico del lavoratore domestico: € 468,00, trattenuti al dipendente;

contributi CAS.SA.COLF. a carico del lavoratore domestico: € 187,20, trattenuti
al dipendente;

retribuzione netta: € 16.192,80.
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I dati sopra indicati sono riportati nella dichiarazione sostitutiva del mod. CUD consegnata alla
signora Rossi.
La signora Rossi decide di presentare, in luogo di UNICO, il Mod. 730/2014. Trattandosi di un
Mod. 730 senza sostituto, sarà necessario:

barrare la casella “730 senza sostituto” nella sezione del Frontespizio dedicata ai dati del
contribuente;
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x

barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” nella sezione dedicata ai dati del
sostituto di imposta.
x
Il quadro C sarà così compilato:
2
1
16.193
3 6 5
TFR ED ALTRE INDENNITÀ
Nel caso in cui il collaboratore domestico nel 2013 abbia percepito il trattamento di fine rapporto,
o altre indennità, sarà necessario presentare, oltre al Mod. 730/2014 senza sostituto, anche il
quadro RM di UNICO PF 2014.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, D.L. n. 669/1996, per i redditi soggetti a tassazione separata
di cui all’articolo 17, TUIR (tra cui rientra anche il TFR) da indicare nella dichiarazione dei
redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte è dovuto, a titolo di acconto, un versamento nella
misura del 20%.
In particolare, sarà necessario compilare il rigo RM25, indicando i dati relativi al TFR percepito,
distinguendo tra:
•
quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2000;
•
quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2001.
Le modalità per il rimborso
Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto degli importi eventualmente
dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in
compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nella dichiarazione 730, sono rimborsate
dall’Agenzia delle entrate.
I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi sul conto corrente bancario o postale,
accelerando i tempi di erogazione, e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono
farne richiesta utilizzando il modello, riservato alle persone fisiche, presente nella procedura software
nel quale vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del
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rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice Iban.
Il modello per comunicare l'Iban deve essere presentato dal contribuente direttamente:

in via telematica, se è in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione

presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad acquisire le
coordinate del conto corrente del richiedente.
Queste modalità sono le uniche previste per comunicare il codice Iban all’Agenzia delle entrate. Se
non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a
seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il
contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il
rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con
l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.
L’ufficio di Assistenza Fiscale
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