1. leganazionale dilettanti

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1. leganazionale dilettanti
Segreteria
Attività Agonistica
Amministrazione
Tesseramenti
tel. 011 5654670
tel. 011 5654671
tel. 011 5654672
tel. 011 5654673
fax 011 543031
fax 011 5654650
fax 011 5654674
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NUMERO COMUNICATO 46
DATA COMUNICATO 14/01/2016
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
1.1. Segreteria L.N.D.
1.1.1. SELEZIONATORI RAPPRESENTATIVE REGIONALI S.S. 2015-2016
Si riportano qui di seguito i nominativi dei selezionatori delle Rappresentative Regionali per la
corrente stagione sportiva 2015-2016:
CALCIO A 11
Rappresentativa Juniores
Rappresentativa Femminile
Rappresentativa Allievi
Rappresentativa Giovanissimi
DIEGO LOMBARDI
BEPPINO BARBIERATO
ADRIANO TERRONI
GIOVANNI IACOBELLIS
CALCIO A 5
Rappresentativa Juniores
Rappresentativa Femminile
DAVIDE BERARDI
NICOLA CAPRIO
1
Rappresentativa Allievi
Rappresentativa Giovanissimi
GABRIELE PENNA
DAVI ALVES RODRIGUES
1.1.2. RAPPRESENTATIVA REGIONALE JUNIORES
Si rende noto che Lunedì 18 Gennaio 2016 la Rappresentativa Regionale Juniores sosterrà un
raduno di selezione presso l’impianto sportivo di via Carlo Segù – BAVENO (VB).
Per tale impegno sono convocati, alle ore 14.30, i seguenti giocatori nonché i componenti la
Commissione Tecnica:
ACCADEMIA JUN. BORGOMANERO
ALICESE
BIOGLIESE VALMOS
BOLLENGO ALBIANO
BORGOMANERO
CALCIO CERANO
CASALE
CAVAGLIÀ
CITTÀ DI BAVENO
VARALLO E POMBIA
VIRTUS VERBANIA
DENICOLA PAOLO
LOMBARDI MATTIA
TURETTA DANIE
VIGNALI MATTEO
PIAIA LUCA
BERSEZIO CRISTIANO
BIROLO ANDREA – MARTINETTI LUCA
LANDORNO ALESSIO
ERBETTA ANDREA - ROMANI DAVIDE - PENE PAPE
MOUSSA
BAGATIN MARCO
MARIANO GUIDO
QUARNA LORENZO – DANIELI GIACOMO –
CURATOLO MICHAEL
GUERRA MARCO – FIORINO FABIO – BORGNIS
ANDREA
COCCHI LUCA
TORNATORA
FRANCESCO
–
BERTOLONE
STEFANO – BERZERO FABRIZIO
CAPORALE KEVIN
PICOZZI FEDERICO – RACIS GIANMARIA
FILIPPAZZO GABRIELE
VENEGONI FRANCESCO
PELLA ALESSANDRO – COMOTTO SEBASTIANO
PACE MATTIA – CUDA ANDREA – TROTTA
RICCARDO
MIDALI ANDREA – GUARLOTTI MATTEO
BELTRAMI MATTEO – LOPRIORE LORENZO
Selezionatore
Dirigente responsabile
LOMBARDI DIEGO
MARCHIORI GIULIANO
DUFOUR VARALLO
FOMARCO D.B. PIEVESE
JUNIOR BIELLESE LIBERTAS
JUVENTUS DOMO
L.G. TRINO
NO.VE. CALCIO
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO
OMEGNA 1906
PONDERANO
ROMENTINESE
SANTHIÀ
STRESA
I suddetti atleti dovranno presentarsi muniti degli indumenti sportivi, del documento di
riconoscimento personale e del certificato attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica del
giuoco del calcio, indispensabile ai fini della partecipazione.
Per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite fax al numero 011-543031 la
motivazione della mancata presentazione.
Si ringrazia la Società CITTÀ DI BAVENO per la disponibilità.
2
1.1.3. RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A 5 JUNIORES
Si rende noto che Giovedì 21 Gennaio 2016 la Rappresentativa Regionale Calcio a 5 Juniores
sosterrà un raduno di selezione presso l’impianto sportivo di via Leopardi 13 – RIVALTA, fraz.
PASTA
Per tale impegno sono convocati, alle ore 19.45, i seguenti giocatori nonché i componenti la
Commissione Tecnica:
I BASSOTTI
SAN PAOLO ASD
FUTSAL SAVIGLIANO
SPORTIAMO
TOP FIVE FUTSAL
U.S. BORGONUOVO SETTIMO
FALCONI STEFANO – NILO FABIO
TERNICO GIACOMO – CABIZZOSU FEDERICO
ABOU EL OUAFA EL IDRISSI NOUR
FEDE GIANFRANCO
TEDESCO PAOLO ALESSANDRO – PERNICE ENRICO –
CARLETTO ANDREA
SAGGIN AMEDEO – AFELTRA ALESSIO – GNESUTTA
RICCARDO
Selezionatore
Coordinatore Rappresentative Calcio a 5
BERARDI DAVIDE
FOSCHIA MAURO
I suddetti atleti dovranno presentarsi muniti degli indumenti sportivi, del documento di
riconoscimento personale e del certificato attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica del
giuoco del calcio, indispensabile ai fini della partecipazione.
Per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite fax al numero 011-543031 la
motivazione della mancata presentazione.
Si ringrazia la Società PASTA per la disponibilità.
1.1.4. RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE
Si rende noto che lunedì 18 Gennaio 2016 la Rappresentativa Regionale Calcio a 5 Femminile
sosterrà un raduno di selezione presso l’impianto sportivo di via Colverso 28 – LA CASSA (TO)
Per tale impegno sono convocate, alle ore 19.30, le seguenti giocatrici nonché i componenti la
Commissione Tecnica:
AOSTA CALCIO 511
BULE SPORT VILLAGE
CANAVEIS FEMALE FUTSAL
JUVE FEMMINILE CALCIO A 5
SPORTIAMO
SPORTING RIVOLI FUTSAL
TOP FIVE S.R.L.
TORO FUTSAL FEMMINILE CA5
U.S. BORGONUOVO SETTIMO
COSTABLOZ MICHELA – SCANO ARIANNA – BARI GIULIA –
LAURI LETIZIA
PENNISI JESSICA – IMPELLIZZERI FEDERICA
SCALVAZIO CINZIA
FRASSON NOEMI – PERRIN DAISY – GUELI PAMELA –
GARABELLO ALICE – CIURO VANESSA
BIAGIOLI LUCIA - MORETTI MARZIA
ASCOLI GIUSY
RANIERI SARA – STELLA VALERIA – LETTIERI JESSICA
GIGLIOTTI ELENA
AURIEMMA CHIARA
Selezionatore
Coordinatore Rappresentative Calcio a 5
CAPRIO NICOLA
FOSCHIA MAURO
3
I suddetti atleti dovranno presentarsi muniti degli indumenti sportivi, del documento di
riconoscimento personale e del certificato attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica del
giuoco del calcio, indispensabile ai fini della partecipazione.
Per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite fax al numero 011-543031 la
motivazione della mancata presentazione.
Si ringrazia la Società MOJITO F.C. per la disponibilità.
2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
2.1. Torneo ratificato dal Settore Giovanile e Scolastico
Nazionale
Il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale ha autorizzato l’effettuazione del sottonotato torneo
approvando il relativo regolamento:
Torneo
Internazionale
maschera”
“Alpignano
in Indetto ed organizzato dalla Società
ALPIGNANO
Categoria Esordienti 2° anno
2.2. Segreteria S.G.S.
2.2.1. RAPPRESENTATIVA REGIONALE ALLIEVI
Si rende noto che giovedì 21 gennaio 2016 la Rappresentativa Regionale Allievi sosterrà un raduno
di selezione presso l’impianto sportivo di via Monte Bianco 7 – ROMAGNANO SESIA (NO)
Per tale impegno sono convocati, alle ore 14.00, i seguenti giocatori nonché i componenti la
Commissione Tecnica:
ORIZZONTI UNITED
ALESSANDRO
NO.VE. CALCIO
LANZA
EDOARDO
–
CERVATO
DAVIDE
–
GIANNI
LA MANNO GIORGIO – CALIGARIS LUCA – MIRINIOUI
BADREDDINE
JUNIOR BIELLESE LIBERTAS
CAVALLARI NAZARENO – ARTIGLIA EDOARDO –
CIOCCHETTI PIETRO - ZIA RICCARDO
GOZZANO
CALABRESE STEFANO – ROGORA ALESSANDRO – NIANG
SERIGNE MOUSTAPHA – FACCHINETTI DAVIDE
SPARTA NOVARA
DAVIDOIU VLAD ANDREI – DERVISHI MARIO – BERSEZIO
EMANUELE
CAMERI CALCIO
SCOPELLITI SALVATORE
ACCADEMIA VERBANIA CALCIO LACI ARON – MANZONI ALESSIO – TONETTI DAVIDE –
MANZONI GIACOMO – GJECI GIULIO
CITTÀ DI BAVENO
SISTINO MANUEL – FIORETTI ANDREA – TANZI EROS –
CAPRA ANDREA
BORGOSESIA CALCIO
COLOMBO LUIGI – MARIANI ANDREA – TOMASELLI
GIACOMO
4
ACCADEMIA J. BORGOMANERO CABANO ERNESTO – DE BEI MARCELLO – FRANCIOLI
MATTEO – PASTORE ANTON
ROMAGNANO CALCIO
SEIDITA RICCARDO
Selezionatore
Dirigente responsabile
TERRONI ADRIANO
GIACHETTI EUDO
I suddetti atleti dovranno presentarsi muniti degli indumenti sportivi, del documento di
riconoscimento personale e del certificato attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica del
giuoco del calcio, indispensabile ai fini della partecipazione.
Per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite fax al numero 011-543031 la
motivazione della mancata presentazione.
Si ringrazia la Società ROMAGNANO CALCIO per la disponibilità.
2.2.2. TORNEI RATIFICATI DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE
D’AOSTA
Questo Comitato Regionale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati tornei, approvando i relativi
regolamenti:
Torneo Regionale “Torneo Inverno Gialloblu”
Torneo Regionale “Trofeo Carnevalone 2016”
Indetto ed organizzato dalla
Società JUNIOR TORRAZZA
Categoria Pulcini misti
Indetto ed organizzato dalla
Società LA CHIVASSO
Categoria Allievi B
2.3. Modifiche al programma gare
2.3.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – L.N.D.
Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che la sottonotata Società, contrariamente a quanto
già dalla stessa reso noto, disputerà le rispettive gare interne all’orario di seguito indicato:
CITTA DI BAVENO
Juniores Reg. – Gir. A
Sabato ore 15.00
2.3.2. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.
Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.
3. RISULTATI
COPPA ITALIA DILETTANTI – CAT. ECCELLENZA
5
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/01/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GARA DI FINALE
CASALE A.S.D.
- ALPIGNANO
2-3
Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società
ALPIGNANO la quale si è aggiudicata la Coppa Italia Dilettanti – categoria Eccellenza fase
regionale ed il diritto di partecipare alla successiva fase nazionale.
COPPA ITALIA DILETTANTI – CAT. PROMOZIONE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/01/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - R
CALCIO CERANO
- ALICESE CALCIO
GIRONE C - 1 Giornata - R
0-1
PISCINESERIVA 1964
Vincente: ALICESE
- VILLAFRANCA
1-0
Vincente: VILLAFRANCA
GIRONE D - 1 Giornata - R
ATLETICO TORINO
- COLLINE ALFIERI DON BOSCO
0-1
Vincente: COLLINE ALFIERI DON BOSCO
Le semifinali verranno disputate nel periodo primaverile.
• RISULTATI GARE DEL 10 GENNAIO 2016
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/01/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - R
GIRONE B - 2 Giornata - R
AYGREVILLE CALCIO
- VIRTUS VERBANIA
1-1
ALBESE CALCIO
- FOOTBALL CLUB SAVIGLIANO
1-1
BORGOMANERO
CITTA DI BAVENO 1908
- VARALLO E POMBIA
- ORIZZONTI UNITED
3-3
1-1
BENARZOLE 2012
CALCIO SETTIMO
- CORNELIANO ROERO
- VALENZANA MADO SSD.AR.L.
1-0
0-1
IVREA BANCHETTE
JUNIOR BIELLESE LIBERTAS
JUVENTUS DOMO
NO.VE. CALCIO
OMEGNA 1906
SANTHIA CALCIO
- STRESA SPORTIVA
- ALPIGNANO
- V.D.A. CHARVENSOD
- VOLPIANO
- VALLEE D AOSTE S.S.D.ARL
- BORGARO TORINESE 1965
1-0
0-1
4-2
5-0
1-2
1-2
CALCIO TORTONA
L.G. TRINO
PEDONA BORGO S.D.
SALUZZO
SAN D.SAVIO ROCCHETTA T.
VIRTUS MONDOVI CARAS
- CAVOUR
- PRO DRONERO
- GASSINOSANRAFFAELE
- CASALE A.S.D.
- CHERASCHESE 1904
- OLMO
0-0
2-2
0-0
0-1
0-2
0-2
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/01/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 10 Giornata - A
BULE SPORT VILLAGE
(1) CANAVEIS FEMALE FUTSAL A.
FUTSAL FUCSIA NIZZA
JUVE FEMMINILE CALCIO A5
TORO FUTSAL FEMMINILE CA5
- SPORTING RIVOLI FUTSAL
- U.S. BORGONUOVO SETTIMO
- TOP FIVE S.R.L.
- SPORTIAMO
- LIBERTAS ANTIGNANO
3-3
15 - 4
2-6
11 - 1
8-1
(1) - disputata il 08/01/2016
CAMPIONATO ALLIEVI C5 REGIONALI MASCHILI
6
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/01/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 10 Giornata - A
ASTI CALCIO A CINQUE
CLD CARMAGNOLA
DON BOSCO CASELLE
I BASSOTTI
L 84
- TOP FIVE S.R.L.
- AVIS ISOLA
- U.S. BORGONUOVO SETTIMO
- ATLETICO TAURINENSE
- SPORTIAMO
15 - 3
8-0
1-1
8-5
4-4
4. GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, Boccalatte Sergio, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Vitiello Nicola, ha
adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
GARE DEL 10/1/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 300,00 VOLPIANO
Per comportamento offensivo e minaccioso, durante il primo tempo ed a fine gara, da parte di propri sostenitori
nei confronti dell'arbitro.
Inoltre un assistente arbitrale veniva attinto da alcuni sputi da parte degli stessi. In due occasioni venivano
altresì intonati cori offensivi nei confronti delle istituzioni federali.
Euro 50,00 SANTHIA CALCIO
Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
STENI ETTORE
(BORGOMANERO)
ABRAZHDA ANDERSON
(CASALE A.S.D.)
PEIRANO ALESSANDRO
(CORNELIANO ROERO)
GOIO EDOARDO
(V.D.A. CHARVENSOD)
SCIANNAMEA LUCA
(VIRTUS VERBANIA)
CELANO SIMONE
(VOLPIANO)
MARTELLO MATTEO
(VOLPIANO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
7
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)
AZZALIN DANIELE
KONATE AMETH
(IVREA BANCHETTE)
(PEDONA BORGO S.D.)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
ROTA ROBERTO
(BORGOMANERO)
GARRONE NICCOLO
(CORNELIANO ROERO)
MARAZZATO TOMMASO
(JUNIOR BIELLESE LIBERTAS)
RUSSO GIANLUIGI
(L.G. TRINO)
BERNARDI EDOARDO
(OLMO)
SCUTTI PAOLO
(ORIZZONTI UNITED)
VALENZA STEFANO
(ORIZZONTI UNITED)
GALFRE DANIELE
(PRO DRONERO)
MAGLIE PATRICK
(PRO DRONERO)
BERRINO DANIELE
(SALUZZO)
PALA DIEGO
(SAN D.SAVIO ROCCHETTA T.)
ROCCA STEFANO
(STRESA SPORTIVA)
LIONELLO ALESSANDRO
(VIRTUS VERBANIA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SANTOLI GIUSEPPE
(ALPIGNANO)
FASSARI GIULIO
(CALCIO SETTIMO)
CORNERO EDOARDO
(CHERASCHESE 1904)
SINATO MATTEO
(CHERASCHESE 1904)
FRASCOIA MATTIA
(CITTA DI BAVENO 1908)
COSTA MIRKO
(CORNELIANO ROERO)
SHALA ALTIN
(JUVENTUS DOMO)
FINOCCHIARO LUCA
(PEDONA BORGO S.D.)
GOZZO ANDREA VALENTIN (SALUZZO)
LAPADULA DAVIDE
(SALUZZO)
IERACE ALESSANDRO
BONEL SIMONE
(VALLEE D AOSTE S.S.D.ARL)
(V.D.A. CHARVENSOD)
COPPA ITALIA DILETTANTI CATEGORIA ECCELLENZA
GARE DEL 3/ 1/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)
CRESCENTE ANTONIO
ENRICO
MAZZUCCO LUCA
(ALPIGNANO)
(CASALE A.S.D.)
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
SANTOLI GIUSEPPE
(ALPIGNANO)
COPPA ITALIA DILETTANTI CATEGORIA PROMOZIONE
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GARE DEL 10/ 1/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 300,00 CALCIO CERANO
Per comportamento gravemente offensivo e minaccioso, durante tutto il secondo tempo, da parte di propri
sostenitori nei confronti della terna arbitrale ed in particolare di un assistente, verso il quale venivano indirizzati
sputi che lo attingevano sulla testa e sulla schiena.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
COMOTTO FEDERICO
(ALICESE CALCIO)
STANGOLINI OMAR
(VILLAFRANCA)
ALLASIA MATTEO
(VILLAFRANCA)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E
BERSEZIO CRISTIANO
(CALCIO CERANO)
Al termine della gara, durante il rientro negli spogliatoi, avvicinava un assistente rivolgendo offese agli ufficiali
di gara.
CARFORA LUCIANO
(CALCIO CERANO)
Al termine della gara, durante il rientro negli spogliatoi, avvicinava un assistente rivolgendo offese agli ufficiali
di gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)
BORGIA ALESSIO
(CALCIO CERANO)
CORSARO ANTONIO
(VILLAFRANCA)
PETRONE VALERIO
AMMONIZIONE III INFR DIFFIDA
VADA ENRICO
(CALCIO CERANO)
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
9
(CALCIO CERANO)
FIORE ROBERTO
(ALICESE CALCIO)
BARBUTO SIMONE
GIUSEPPE
(ATLETICO TORINO)
MAIORANA GIOVANNI
(ATLETICO TORINO)
SERTA FABIO
(ATLETICO TORINO)
CORVINO ENEA
(CALCIO CERANO)
DELPIANO MATTEO
(COLLINE ALFIERI DON BOSCO)
MARINO DANIELE
(COLLINE ALFIERI DON BOSCO)
POZZATELLO MATTIA
(COLLINE ALFIERI DON BOSCO)
VICARIO DAVIDE
(COLLINE ALFIERI DON BOSCO)
MOLINARO GIACOMO
(PISCINESERIVA 1964)
GIAY SIMONE
(VILLAFRANCA)
NALIN MARCO
(VILLAFRANCA)
Il Giudice Sportivo
(Boccalatte Sergio)
5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO
A LIVELLO TERRITORIALE
Seduta del 8.1.2016.
A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante
A.I.A. Sig. Franco Costamagna, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.
a) Ricorso della Società V.R. VERUNO ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo
contenuta nel C.U. n. 42 del 17.12.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in
relazione alla gara Virtus Villa - Veruno disputata in data 13.12.2015, Campionato Seconda
categoria Girone A
La Società V.R. Veruno si duole della decisione con la quale il giudice sportivo ha comminato
squalifica per 10 gare al calciatore HAMUREAC Ion per aver reiteratamente offeso il direttore
gara ed un giocatore avversario, anche pronunciando frasi discriminatorie di stampo razzista.
La società ricorrente nega che il proprio tesserato abbia proferito le frasi riportate dal direttore
gara nel referto, nonché indica alcuni elementi che evidenzierebbero la mala fede del direttore
gara. Chiede pertanto che non venga sanzionato il proprio tesserato ovvero che venga ridotta
sanzione.
la
di
di
di
la
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva.
Il referto arbitrale (in particolare il supplemento di rapporto) è puntuale e sufficientemente
dettagliato e riporta circostanze gravi e percepite in modo inequivoco dal direttore di gara.
Non vi è alcun elemento per sostenere in modo certo la totale mala fede del direttore di gara, al
punto da ritenere che abbia redatto atti falsi, riportando nel referto affermazioni insussistenti, come
si adombra nel ricorso.
Ogni ulteriore considerazione contenuta nel ricorso non è idonea ad inficiare la portata di piena
prova che, come riconosciuto dalla medesima società ricorrente, caratterizza il referto arbitrale.
Ciò precisato, non può dubitarsi che l’espressione “italiani di merda”, peraltro reiterata e
puntualmente riportata nel referto arbitrale, sia condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 11 C.G.S.
10
La sanzione è certamente assai afflittiva ma è stata correttamente applicata dal giudice sportivo
posto che la norma di riferimento non consente di irrogare sanzioni inferiori a quella disposta.
La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve pertanto essere confermata.
Per tali motivi la Corte D’Appello Sportiva,
RESPINGE
il reclamo della V.R. VERUNO, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che
non risulta versata.
Il Componente Estensore
(Avv. Fabrizio Bernardi)
Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)
b) Reclamo della F.C.M. VIGLIANO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati
sul comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale di Vercelli n. 23 del 17.12.2015 in
relazione alla gara Virtus Vercelli/F.C.M. Vigliano del 5.12.2015 (Campionato Juniores
Provinciale) con i quali veniva comminata alla società stessa la sanzione della perdita della
gara, al giocatore Hamine Khalil Ashraf la squalifica per una ulteriore giornata ed al dirigente
sig. Magliola Enrico l’inibizione fino al 17.1.2016
Con il reclamo in oggetto, la F.C.M. Vigliano impugna i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Virtus Vercelli, che aveva lamentato l’irregolare
utilizzo da parte della squadra avversaria nella gara indicata in epigrafe del giocatore Hamine Khalil
Ashraf, in costanza di squalifica.
Lamenta la società Vigliano che il giocatore in questione avesse già scontato la squalifica, in quanto
non era stato schierato in occasione della gara del 28.11.2015, in considerazione del fatto che in
pari data veniva pubblicato con ritardo il Comunicato Ufficiale n. 19, che riportava la squalifica del
sig. Hamine. La ricorrente adduceva di avere ritenuto opportuno far scontare la squalifica al
giocatore in tale data anche in conseguenza di una serie di gravi errori compiuti dalla Delegazione
Provinciale di Vercelli, che nel Comunicato Ufficiale n. 19, anziché indicare la squalifica del proprio
giocatore per recidiva in ammonizione (V infrazione) con riferimento alla gara del 25.11.2015, aveva
indicato la squalifica con riferimento alla gara del 21.11.2015, generando in tal modo confusione ed
incertezza. Evidenziava infatti la ricorrente che l’ammonizione con diffida (IV infrazione), era stata
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18 del 19.11.2015 in riferimento alla gara del 25.11.2015.
Adduceva altresì che, nell’effettuare gli accertamenti in vista del reclamo, la ricorrente si avvedeva
del fatto che la settimana antecedente all’incontro del 5.12.2015, inspiegabilmente non veniva
pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 3.12.2015 il risultato dell’incontro tra le società
Voluntas Novara e Virtus Vercelli, né le decisioni arbitrali relative all’incontro stesso, che se fossero
state pubblicate avrebbero dovuto comportare il mancato utilizzo da parte di quest’ultima società del
giocatore Ciro Erco, risultato in effetti poi squalificato nel successivo Comunicato Ufficiale n. 22 del
10.12.2015.
Per tali ragioni la società Vigliano lamentava l’irregolarità dei Comunicati Ufficiali n. 19 e 21,
adducendo forti dubbi sulla regolarità stessa del campionato, in quanto appariva strano che la
società Virtus Vercelli avesse ottenuto una fortuita agevolazione, potendo schierare un giocatore
squalificato a causa della mancata pubblicazione della sua squalifica sul Comunicato Ufficiale n. 21
e concludendo, previa richiesta di chiarimenti alla Delegazione Provinciale di Vercelli, per
l’annullamento di tutte le sanzioni alla stessa comminate e l’assegnazione della vittoria con il
risultato acquisito sul campo od in via subordinata per la ripetizione della gara, con trasmissione
degli atti alla Procura Federale e alla Procura della Repubblica.
Codesta Corte d’Appello Federale Territoriale, ritenuto di poter decidere la questione allo stato degli
atti, esprime le seguenti considerazioni.
Dagli accertamenti effettuati, è emerso che al giocatore Hamine Khalil Ashraf era stata comminata
la IV ammonizione con diffida in occasione della gara Vigliano/Dufour del 14.11.2015; tuttavia tale
11
gara era stata sospesa e recuperata il 25.11.2015. Presumibilmente per tale motivo la sanzione, da
ritenersi effettiva nonostante la stessa fosse stata comminata in una gara sospesa e quindi
recuperata, era stata riportata nel Comunicato Ufficiale sul Comunicato Ufficiale n. 18 del
19.11.2015 come riferita alla gara del 25.11.2015.
Correttamente quindi la V ammonizione, con conseguente squalifica del giocatore per recidiva in
ammonizione, era stata indicata nel Comunicato Ufficiale n. 19 del 28.11.2015 come riferita alla
gara del 21.11.2015 (successiva a quella in cui era stata comminata la IV ammonizione); è appena
il caso di osservare che tali circostanze non potevano essere ignorate dalla società ricorrente.
Premesso quanto sopra, la ricorrente non può dolersi di aver fatto scontare la squalifica al giocatore
sig. Hamine in occasione della gara del 28.11.2015, dal momento che tale provvedimento
sanzionatorio è stato pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 28.11.2015 ed, ai sensi dell’art.
22 comma 2 del CGS, le squalifiche si scontano a partire dal giorno immediatamente successivo
alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
Il giocatore Hamine Khalil Ashraf avrebbe dovuto scontare la squalifica a partire dal 29.11.2015;
tenuto conto che la prima gara ufficiale era appunto quella disputata il 5.12.2015 tra le società
Virtus Vercelli e Vigliano, ne consegue che il giocatore ha disputato tale gara in costanza di
squalifica.
In ragione delle suestese considerazioni, il reclamo della F.C.M. Vigliano deve essere respinto;
relativamente alla regolarità della pubblicazione dei Comunicati Ufficiali da parte del Comitato
Provinciale di Vercelli, chiarito quanto sopra in merito ai provvedimenti sanzionatori nei confronti del
giocatore sig. Hamine, qualora la ricorrente ritenga necessario vengano effettuati ulteriori
approfondimenti, potrà rivolgere direttamente le proprie richieste ai competenti organi di indagine.
Per tali motivi la Corte d’Appello Federale Territoriale
RESPINGE
il reclamo della F.C.M. Vigliano, con conseguente addebito della tassa di reclamo di € 130,00 che
non risulta versata.
Il Componente Estensore
(Avv. Alfredo Repetti)
Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)
c) Reclamo proposto dalla U.S.D. BARRACUDA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo
contenute nel C.U. n° 26 del 17/12/15 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento
alla gara BARRACUDA – ATLETICO TORINO disputata il 13/12/15 nell’ambito del Campionato
Allievi – Girone E
Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo raccomandata del 23/12/15, la U.S.D. BARRACUDA
contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 26 del 17/12/15 della
Delegazione Provinciale di Torino, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei
fatti non veritiera, o quanto meno amplificata, riportata nel suo rapporto dal direttore della gara
BARRACUDA – ATLETICO TORINO, disputata il 13/12/15 nell’ambito del Girone E del Campionato
Allievi, e chiede che venga annullata, o, in subordine, ridotta la squalifica per quattro gare effettive
inflitta ai propri giocatori VACCARO Federico, CASAGRANDE Samuele e FERRARI Filippo, nonché
l’ammenda di € 100,00 a carico della società.
La reclamante chiede l’annullamento o la riduzione delle suddette sanzioni in quanto ritiene che tutti
gli incresciosi episodi descritti dall’arbitro siano stati provocati da un gesto scurrile di un giocatore
avversario, che, al momento della segnatura di un gol, ha esultato in modo offensivo (dito medio
alzato) nei confronti del pubblico. Tale comportamento antisportivo ha scatenato a fine gara un
parapiglia fra tutti i giocatori con l’intervento di molti spettatori che, in qualità di genitori dei calciatori
del BARRACUDA, sono scesi dalla tribuna fino alla zona adiacente gli spogliatoi per prendere le
difese dei propri figli. La reclamante nega, in ultimo, che il proprio tesserato VACCARO Federico
abbia partecipato alla rissa in quanto, già espulso, si trovava al di fuori del recinto.
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Nel suo puntuale rapporto, come anche nel minuzioso e circostanziato supplemento, il direttore di
gara riferisce che, al 23° del secondo tempo, procedeva all’espulsione del giocatore VACCARO
Federico, il quale reagiva con atteggiamento aggressivo contro l’arbitro venendo fermato dai propri
compagni. Dopo la fine della gara i giocatori FERRARI Filippo e CASAGRANDE Samuele
aggredivano con spintoni e pugni il calciatore avversario MECCA Alessandro scatenando una rissa
fra le due squadre.
Poiché, nel contrasto fra le due versioni, si deve certamente dar credito a quanto descritto in
maniera minuziosa dall’arbitro nel proprio rapporto di gara, come anche nel contestuale
supplemento, che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in
occasione dello svolgimento delle gare,
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
•
•
•
•
ritenuto il comportamento del calciatore VACCARO Federico lesivo della onorabilità del
direttore di gara;
considerato il comportamento tenuto dai giocatori CASAGRANDE Samuele e FERRARI
Filippo altamente antisportivo e violento nei confronti di un avversario, tanto da aver
generato una rissa generale;
attribuita alla società BARRACUDA la responsabilità degli odiosi episodi accaduti;
valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine
alla motivazione ed alla congruità delle sanzioni adottate dal Giudice Sportivo;
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve
essere addebitata alla U.S.D. BARRACUDA, perché non versata e, conseguentemente,
CONFERMA
sia la squalifica per QUATTRO gare effettive inflitta ai giocatori VACCARO Federico,
CASAGRANDE Samuele e FERRARI Filippo, sia l’ammenda di € 100,00 comminata alla U.S.D.
BARRACUDA.
Il Componente Estensore
(Avv. Ezio Scaramozzino)
Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)
6.TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 11.12.2015. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore) Avv. Ezio
Scaramozzino (Componente) Avv. Fabrizio Bernardi (Componente)
Deferimento della Procura Federale nei confronti delle signore DONNA Cristina e SACCO
Roberta, calciatrici tesserate per la società A.S.D. ASTENSE LIBERTAS e della società
medesima per rispondere le prime della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1, la Società
per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.
Con atto del 20.10.2015 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale
DONNA Cristina per aver: contravvenuto ai principi di lealtà probità e correttezza, in particolare per
aver partecipato tra le fila della ASD ASTENSE LIBERTAS alla gara del 12.2.2015 del Campionato
di Serie C Regionale Calcio a 5 Femminile, benchè squalificata e sotto la falsa identità di
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Terranova Paola; SACCO Roberta per aver contravvenuto ai doveri di lealtà probità e correttezza e
segnatamente per aver attestato, con dichiarazione scritta consegnata all'arbitro dell'incontro
SPORTIAMO – ASTENSE LIBERTAS del 15.2.2015 del Campionato di Serie C Regionale Calcio a
5 Femminile, contrariamente al vero, di non conoscere la vera identità della calciatrice n. 6 indicata
falsamente in distinta per Terranova Paola; la società ASTENSE LIBERTAS per rispondere a titolo
di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare addebitata alle proprie
tesserate.
Il presente procedimento trae origine dalla delibera inclusa in C.U. N. 55 del 19.2.2015 del Comitato
Regionale Piemonte e Valle d'Aosta con cui il Giudice Sportivo disponeva la trasmissione degli atti
alla Procura Federale affinchè si facesse luce dell'impiego da parte della Società ASTENSE
LIBERTAS di una calciatrice di cui il capitano stesso della squadra, interpellato a fine gara
dall'arbitro, aveva asserito di non conoscere l'identità.
Nel corso delle indagini effettuate dalla Procura Federale, venivano assunte le dichiarazioni delle
calciatrici interessate, del Dirigente accompagnatore della Società deferita ed acquisita la
documentazione utile all’accertamento dei fatti.
Nella seduta del 11.12.2015, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l’avv. Maurizio
Goria in rappresentanza della Procura Federale e l'avv. Giovanni Trombetta in qualità di difensore
delle Calciatrici e della Società deferite.
Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento
con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S.
Venivano, dunque, formalizzati accordi tra il difensore munito di regolare delega ed il
rappresentante della Procura Federale per l'applicazione delle seguenti sanzioni: squalifica per
quattro gare a carico della DONNA, squalifica per tre gare a carico della SACCO ammenda per €
400,00 a carico della società ASTENSE LIBERTAS.
Preso atto dell'accordo tra le parti che veniva acquisito agli atti, il Tribunale riservava la decisione al
decorso del termine indicato dall'art. 23 CGS, in attesa delle eventuali osservazioni del Procuratore
generale dello Sport presso il CONI al quale la Procura Federale avrebbe trasmesso l'accordo
stesso.
In allegato ad e.mail del 22.12.2015, la Procura Federale inoltrava nota della Procura Generale
dello Sport del 21.12.2015 in cui si esprimeva il “nulla osserva” in merito agli accordi di cui sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutte le posizioni oggetto del presente procedimento disciplinare sono state definite con l'accordo
intervenuto l'accordo tra le parti e le sanzioni, ridotte per la scelta della procedura speciale,
appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti nell’atto di deferimento e, pertanto, vanno omologate.
P. Q. M.
Il Tribunale Federale,
visto l'accordo intercorso tra le parti, applica a SACCO Roberta la sanzione della squalifica per tre
gare, a DONNA Cristina la sanzione della squalifica per quattro gare ed alla società A.S.D.
ASTENSE LIBERTAS la sanzione dell’ammenda per € 400,00 (quattrocento\00).
Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)
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5.1.1. ERRATA CORRIGE
•
Sul comunicato ufficiale n° 38 del 26/11/2015, per errata trascrizione, appare il seguente
risultato (Campionato serie D Femminile) :
SAN D. SAVIO ROCCHETTA - ATLETICO 1912 SANGIUSTESE 0=0
Deve invece leggersi:
SAN D. SAVIO ROCCHETTA – ATLETICO 1912 SANGIUSTESE 0=9
•
Sul comunicato ufficiale n° 45 del 8/01/2016, per errata imputazione dati, appare il seguente
provvedimento disciplinare (Campionato Allievi Fascia B):
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 5/2/2016
GRIECO MICHELE
( Pertusa Biglieri )
Allontanato dal campo per offese all’arbitro
Pertanto il succitato allenatore deve intendersi riqualificato a tutti gli effetti e deve leggersi:
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 5/2/2016
GRIECO MAURIZIO
(Pertusa Biglieri )
Allontanato dal campo per offese all’arbitro
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato
entro e non oltre il 28 Gennaio 2016
Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 14 Gennaio 2016
Il Segretario
(Emanuele F. Fadini)
Il Presidente
(Ermelindo Bacchetta)
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