1. leganazionale dilettanti
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1. leganazionale dilettanti
Segreteria Attività Agonistica Amministrazione Tesseramenti tel. 011 5654670 tel. 011 5654671 tel. 011 5654672 tel. 011 5654673 fax 011 543031 fax 011 5654650 fax 011 5654674 fax 011 5654674 Via A. Volta, 3 - 10122 TORINO - C.P. 1317 www.lnd.it e.mail: [email protected] Posta elettronica certificata: [email protected] NUMERO COMUNICATO 46 DATA COMUNICATO 14/01/2016 STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 1.1. Segreteria L.N.D. 1.1.1. SELEZIONATORI RAPPRESENTATIVE REGIONALI S.S. 2015-2016 Si riportano qui di seguito i nominativi dei selezionatori delle Rappresentative Regionali per la corrente stagione sportiva 2015-2016: CALCIO A 11 Rappresentativa Juniores Rappresentativa Femminile Rappresentativa Allievi Rappresentativa Giovanissimi DIEGO LOMBARDI BEPPINO BARBIERATO ADRIANO TERRONI GIOVANNI IACOBELLIS CALCIO A 5 Rappresentativa Juniores Rappresentativa Femminile DAVIDE BERARDI NICOLA CAPRIO 1 Rappresentativa Allievi Rappresentativa Giovanissimi GABRIELE PENNA DAVI ALVES RODRIGUES 1.1.2. RAPPRESENTATIVA REGIONALE JUNIORES Si rende noto che Lunedì 18 Gennaio 2016 la Rappresentativa Regionale Juniores sosterrà un raduno di selezione presso l’impianto sportivo di via Carlo Segù – BAVENO (VB). Per tale impegno sono convocati, alle ore 14.30, i seguenti giocatori nonché i componenti la Commissione Tecnica: ACCADEMIA JUN. BORGOMANERO ALICESE BIOGLIESE VALMOS BOLLENGO ALBIANO BORGOMANERO CALCIO CERANO CASALE CAVAGLIÀ CITTÀ DI BAVENO VARALLO E POMBIA VIRTUS VERBANIA DENICOLA PAOLO LOMBARDI MATTIA TURETTA DANIE VIGNALI MATTEO PIAIA LUCA BERSEZIO CRISTIANO BIROLO ANDREA – MARTINETTI LUCA LANDORNO ALESSIO ERBETTA ANDREA - ROMANI DAVIDE - PENE PAPE MOUSSA BAGATIN MARCO MARIANO GUIDO QUARNA LORENZO – DANIELI GIACOMO – CURATOLO MICHAEL GUERRA MARCO – FIORINO FABIO – BORGNIS ANDREA COCCHI LUCA TORNATORA FRANCESCO – BERTOLONE STEFANO – BERZERO FABRIZIO CAPORALE KEVIN PICOZZI FEDERICO – RACIS GIANMARIA FILIPPAZZO GABRIELE VENEGONI FRANCESCO PELLA ALESSANDRO – COMOTTO SEBASTIANO PACE MATTIA – CUDA ANDREA – TROTTA RICCARDO MIDALI ANDREA – GUARLOTTI MATTEO BELTRAMI MATTEO – LOPRIORE LORENZO Selezionatore Dirigente responsabile LOMBARDI DIEGO MARCHIORI GIULIANO DUFOUR VARALLO FOMARCO D.B. PIEVESE JUNIOR BIELLESE LIBERTAS JUVENTUS DOMO L.G. TRINO NO.VE. CALCIO OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO OMEGNA 1906 PONDERANO ROMENTINESE SANTHIÀ STRESA I suddetti atleti dovranno presentarsi muniti degli indumenti sportivi, del documento di riconoscimento personale e del certificato attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica del giuoco del calcio, indispensabile ai fini della partecipazione. Per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite fax al numero 011-543031 la motivazione della mancata presentazione. Si ringrazia la Società CITTÀ DI BAVENO per la disponibilità. 2 1.1.3. RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A 5 JUNIORES Si rende noto che Giovedì 21 Gennaio 2016 la Rappresentativa Regionale Calcio a 5 Juniores sosterrà un raduno di selezione presso l’impianto sportivo di via Leopardi 13 – RIVALTA, fraz. PASTA Per tale impegno sono convocati, alle ore 19.45, i seguenti giocatori nonché i componenti la Commissione Tecnica: I BASSOTTI SAN PAOLO ASD FUTSAL SAVIGLIANO SPORTIAMO TOP FIVE FUTSAL U.S. BORGONUOVO SETTIMO FALCONI STEFANO – NILO FABIO TERNICO GIACOMO – CABIZZOSU FEDERICO ABOU EL OUAFA EL IDRISSI NOUR FEDE GIANFRANCO TEDESCO PAOLO ALESSANDRO – PERNICE ENRICO – CARLETTO ANDREA SAGGIN AMEDEO – AFELTRA ALESSIO – GNESUTTA RICCARDO Selezionatore Coordinatore Rappresentative Calcio a 5 BERARDI DAVIDE FOSCHIA MAURO I suddetti atleti dovranno presentarsi muniti degli indumenti sportivi, del documento di riconoscimento personale e del certificato attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica del giuoco del calcio, indispensabile ai fini della partecipazione. Per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite fax al numero 011-543031 la motivazione della mancata presentazione. Si ringrazia la Società PASTA per la disponibilità. 1.1.4. RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE Si rende noto che lunedì 18 Gennaio 2016 la Rappresentativa Regionale Calcio a 5 Femminile sosterrà un raduno di selezione presso l’impianto sportivo di via Colverso 28 – LA CASSA (TO) Per tale impegno sono convocate, alle ore 19.30, le seguenti giocatrici nonché i componenti la Commissione Tecnica: AOSTA CALCIO 511 BULE SPORT VILLAGE CANAVEIS FEMALE FUTSAL JUVE FEMMINILE CALCIO A 5 SPORTIAMO SPORTING RIVOLI FUTSAL TOP FIVE S.R.L. TORO FUTSAL FEMMINILE CA5 U.S. BORGONUOVO SETTIMO COSTABLOZ MICHELA – SCANO ARIANNA – BARI GIULIA – LAURI LETIZIA PENNISI JESSICA – IMPELLIZZERI FEDERICA SCALVAZIO CINZIA FRASSON NOEMI – PERRIN DAISY – GUELI PAMELA – GARABELLO ALICE – CIURO VANESSA BIAGIOLI LUCIA - MORETTI MARZIA ASCOLI GIUSY RANIERI SARA – STELLA VALERIA – LETTIERI JESSICA GIGLIOTTI ELENA AURIEMMA CHIARA Selezionatore Coordinatore Rappresentative Calcio a 5 CAPRIO NICOLA FOSCHIA MAURO 3 I suddetti atleti dovranno presentarsi muniti degli indumenti sportivi, del documento di riconoscimento personale e del certificato attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica del giuoco del calcio, indispensabile ai fini della partecipazione. Per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite fax al numero 011-543031 la motivazione della mancata presentazione. Si ringrazia la Società MOJITO F.C. per la disponibilità. 2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 2.1. Torneo ratificato dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale Il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale ha autorizzato l’effettuazione del sottonotato torneo approvando il relativo regolamento: Torneo Internazionale maschera” “Alpignano in Indetto ed organizzato dalla Società ALPIGNANO Categoria Esordienti 2° anno 2.2. Segreteria S.G.S. 2.2.1. RAPPRESENTATIVA REGIONALE ALLIEVI Si rende noto che giovedì 21 gennaio 2016 la Rappresentativa Regionale Allievi sosterrà un raduno di selezione presso l’impianto sportivo di via Monte Bianco 7 – ROMAGNANO SESIA (NO) Per tale impegno sono convocati, alle ore 14.00, i seguenti giocatori nonché i componenti la Commissione Tecnica: ORIZZONTI UNITED ALESSANDRO NO.VE. CALCIO LANZA EDOARDO – CERVATO DAVIDE – GIANNI LA MANNO GIORGIO – CALIGARIS LUCA – MIRINIOUI BADREDDINE JUNIOR BIELLESE LIBERTAS CAVALLARI NAZARENO – ARTIGLIA EDOARDO – CIOCCHETTI PIETRO - ZIA RICCARDO GOZZANO CALABRESE STEFANO – ROGORA ALESSANDRO – NIANG SERIGNE MOUSTAPHA – FACCHINETTI DAVIDE SPARTA NOVARA DAVIDOIU VLAD ANDREI – DERVISHI MARIO – BERSEZIO EMANUELE CAMERI CALCIO SCOPELLITI SALVATORE ACCADEMIA VERBANIA CALCIO LACI ARON – MANZONI ALESSIO – TONETTI DAVIDE – MANZONI GIACOMO – GJECI GIULIO CITTÀ DI BAVENO SISTINO MANUEL – FIORETTI ANDREA – TANZI EROS – CAPRA ANDREA BORGOSESIA CALCIO COLOMBO LUIGI – MARIANI ANDREA – TOMASELLI GIACOMO 4 ACCADEMIA J. BORGOMANERO CABANO ERNESTO – DE BEI MARCELLO – FRANCIOLI MATTEO – PASTORE ANTON ROMAGNANO CALCIO SEIDITA RICCARDO Selezionatore Dirigente responsabile TERRONI ADRIANO GIACHETTI EUDO I suddetti atleti dovranno presentarsi muniti degli indumenti sportivi, del documento di riconoscimento personale e del certificato attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica del giuoco del calcio, indispensabile ai fini della partecipazione. Per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite fax al numero 011-543031 la motivazione della mancata presentazione. Si ringrazia la Società ROMAGNANO CALCIO per la disponibilità. 2.2.2. TORNEI RATIFICATI DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA Questo Comitato Regionale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati tornei, approvando i relativi regolamenti: Torneo Regionale “Torneo Inverno Gialloblu” Torneo Regionale “Trofeo Carnevalone 2016” Indetto ed organizzato dalla Società JUNIOR TORRAZZA Categoria Pulcini misti Indetto ed organizzato dalla Società LA CHIVASSO Categoria Allievi B 2.3. Modifiche al programma gare 2.3.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – L.N.D. Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che la sottonotata Società, contrariamente a quanto già dalla stessa reso noto, disputerà le rispettive gare interne all’orario di seguito indicato: CITTA DI BAVENO Juniores Reg. – Gir. A Sabato ore 15.00 2.3.2. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S. Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare. 3. RISULTATI COPPA ITALIA DILETTANTI – CAT. ECCELLENZA 5 RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/01/2016 Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GARA DI FINALE CASALE A.S.D. - ALPIGNANO 2-3 Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società ALPIGNANO la quale si è aggiudicata la Coppa Italia Dilettanti – categoria Eccellenza fase regionale ed il diritto di partecipare alla successiva fase nazionale. COPPA ITALIA DILETTANTI – CAT. PROMOZIONE RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/01/2016 Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 1 Giornata - R CALCIO CERANO - ALICESE CALCIO GIRONE C - 1 Giornata - R 0-1 PISCINESERIVA 1964 Vincente: ALICESE - VILLAFRANCA 1-0 Vincente: VILLAFRANCA GIRONE D - 1 Giornata - R ATLETICO TORINO - COLLINE ALFIERI DON BOSCO 0-1 Vincente: COLLINE ALFIERI DON BOSCO Le semifinali verranno disputate nel periodo primaverile. • RISULTATI GARE DEL 10 GENNAIO 2016 CAMPIONATO DI ECCELLENZA RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/01/2016 Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 2 Giornata - R GIRONE B - 2 Giornata - R AYGREVILLE CALCIO - VIRTUS VERBANIA 1-1 ALBESE CALCIO - FOOTBALL CLUB SAVIGLIANO 1-1 BORGOMANERO CITTA DI BAVENO 1908 - VARALLO E POMBIA - ORIZZONTI UNITED 3-3 1-1 BENARZOLE 2012 CALCIO SETTIMO - CORNELIANO ROERO - VALENZANA MADO SSD.AR.L. 1-0 0-1 IVREA BANCHETTE JUNIOR BIELLESE LIBERTAS JUVENTUS DOMO NO.VE. CALCIO OMEGNA 1906 SANTHIA CALCIO - STRESA SPORTIVA - ALPIGNANO - V.D.A. CHARVENSOD - VOLPIANO - VALLEE D AOSTE S.S.D.ARL - BORGARO TORINESE 1965 1-0 0-1 4-2 5-0 1-2 1-2 CALCIO TORTONA L.G. TRINO PEDONA BORGO S.D. SALUZZO SAN D.SAVIO ROCCHETTA T. VIRTUS MONDOVI CARAS - CAVOUR - PRO DRONERO - GASSINOSANRAFFAELE - CASALE A.S.D. - CHERASCHESE 1904 - OLMO 0-0 2-2 0-0 0-1 0-2 0-2 CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/01/2016 Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 10 Giornata - A BULE SPORT VILLAGE (1) CANAVEIS FEMALE FUTSAL A. FUTSAL FUCSIA NIZZA JUVE FEMMINILE CALCIO A5 TORO FUTSAL FEMMINILE CA5 - SPORTING RIVOLI FUTSAL - U.S. BORGONUOVO SETTIMO - TOP FIVE S.R.L. - SPORTIAMO - LIBERTAS ANTIGNANO 3-3 15 - 4 2-6 11 - 1 8-1 (1) - disputata il 08/01/2016 CAMPIONATO ALLIEVI C5 REGIONALI MASCHILI 6 RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/01/2016 Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 10 Giornata - A ASTI CALCIO A CINQUE CLD CARMAGNOLA DON BOSCO CASELLE I BASSOTTI L 84 - TOP FIVE S.R.L. - AVIS ISOLA - U.S. BORGONUOVO SETTIMO - ATLETICO TAURINENSE - SPORTIAMO 15 - 3 8-0 1-1 8-5 4-4 4. GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo, Boccalatte Sergio, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Vitiello Nicola, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano. CAMPIONATO DI ECCELLENZA GARE DEL 10/1/2016 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI SOCIETA' AMMENDA Euro 300,00 VOLPIANO Per comportamento offensivo e minaccioso, durante il primo tempo ed a fine gara, da parte di propri sostenitori nei confronti dell'arbitro. Inoltre un assistente arbitrale veniva attinto da alcuni sputi da parte degli stessi. In due occasioni venivano altresì intonati cori offensivi nei confronti delle istituzioni federali. Euro 50,00 SANTHIA CALCIO Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale. A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E STENI ETTORE (BORGOMANERO) ABRAZHDA ANDERSON (CASALE A.S.D.) PEIRANO ALESSANDRO (CORNELIANO ROERO) GOIO EDOARDO (V.D.A. CHARVENSOD) SCIANNAMEA LUCA (VIRTUS VERBANIA) CELANO SIMONE (VOLPIANO) MARTELLO MATTEO (VOLPIANO) A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 7 SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR) AZZALIN DANIELE KONATE AMETH (IVREA BANCHETTE) (PEDONA BORGO S.D.) SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR) ROTA ROBERTO (BORGOMANERO) GARRONE NICCOLO (CORNELIANO ROERO) MARAZZATO TOMMASO (JUNIOR BIELLESE LIBERTAS) RUSSO GIANLUIGI (L.G. TRINO) BERNARDI EDOARDO (OLMO) SCUTTI PAOLO (ORIZZONTI UNITED) VALENZA STEFANO (ORIZZONTI UNITED) GALFRE DANIELE (PRO DRONERO) MAGLIE PATRICK (PRO DRONERO) BERRINO DANIELE (SALUZZO) PALA DIEGO (SAN D.SAVIO ROCCHETTA T.) ROCCA STEFANO (STRESA SPORTIVA) LIONELLO ALESSANDRO (VIRTUS VERBANIA) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) SANTOLI GIUSEPPE (ALPIGNANO) FASSARI GIULIO (CALCIO SETTIMO) CORNERO EDOARDO (CHERASCHESE 1904) SINATO MATTEO (CHERASCHESE 1904) FRASCOIA MATTIA (CITTA DI BAVENO 1908) COSTA MIRKO (CORNELIANO ROERO) SHALA ALTIN (JUVENTUS DOMO) FINOCCHIARO LUCA (PEDONA BORGO S.D.) GOZZO ANDREA VALENTIN (SALUZZO) LAPADULA DAVIDE (SALUZZO) IERACE ALESSANDRO BONEL SIMONE (VALLEE D AOSTE S.S.D.ARL) (V.D.A. CHARVENSOD) COPPA ITALIA DILETTANTI CATEGORIA ECCELLENZA GARE DEL 3/ 1/2016 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR) CRESCENTE ANTONIO ENRICO MAZZUCCO LUCA (ALPIGNANO) (CASALE A.S.D.) AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA SANTOLI GIUSEPPE (ALPIGNANO) COPPA ITALIA DILETTANTI CATEGORIA PROMOZIONE 8 GARE DEL 10/ 1/2016 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI SOCIETA' AMMENDA Euro 300,00 CALCIO CERANO Per comportamento gravemente offensivo e minaccioso, durante tutto il secondo tempo, da parte di propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale ed in particolare di un assistente, verso il quale venivano indirizzati sputi che lo attingevano sulla testa e sulla schiena. A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E COMOTTO FEDERICO (ALICESE CALCIO) STANGOLINI OMAR (VILLAFRANCA) ALLASIA MATTEO (VILLAFRANCA) A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER DUE GARA/E BERSEZIO CRISTIANO (CALCIO CERANO) Al termine della gara, durante il rientro negli spogliatoi, avvicinava un assistente rivolgendo offese agli ufficiali di gara. CARFORA LUCIANO (CALCIO CERANO) Al termine della gara, durante il rientro negli spogliatoi, avvicinava un assistente rivolgendo offese agli ufficiali di gara. SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR) BORGIA ALESSIO (CALCIO CERANO) CORSARO ANTONIO (VILLAFRANCA) PETRONE VALERIO AMMONIZIONE III INFR DIFFIDA VADA ENRICO (CALCIO CERANO) AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA 9 (CALCIO CERANO) FIORE ROBERTO (ALICESE CALCIO) BARBUTO SIMONE GIUSEPPE (ATLETICO TORINO) MAIORANA GIOVANNI (ATLETICO TORINO) SERTA FABIO (ATLETICO TORINO) CORVINO ENEA (CALCIO CERANO) DELPIANO MATTEO (COLLINE ALFIERI DON BOSCO) MARINO DANIELE (COLLINE ALFIERI DON BOSCO) POZZATELLO MATTIA (COLLINE ALFIERI DON BOSCO) VICARIO DAVIDE (COLLINE ALFIERI DON BOSCO) MOLINARO GIACOMO (PISCINESERIVA 1964) GIAY SIMONE (VILLAFRANCA) NALIN MARCO (VILLAFRANCA) Il Giudice Sportivo (Boccalatte Sergio) 5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE Seduta del 8.1.2016. A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Franco Costamagna, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti. a) Ricorso della Società V.R. VERUNO ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 42 del 17.12.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Virtus Villa - Veruno disputata in data 13.12.2015, Campionato Seconda categoria Girone A La Società V.R. Veruno si duole della decisione con la quale il giudice sportivo ha comminato squalifica per 10 gare al calciatore HAMUREAC Ion per aver reiteratamente offeso il direttore gara ed un giocatore avversario, anche pronunciando frasi discriminatorie di stampo razzista. La società ricorrente nega che il proprio tesserato abbia proferito le frasi riportate dal direttore gara nel referto, nonché indica alcuni elementi che evidenzierebbero la mala fede del direttore gara. Chiede pertanto che non venga sanzionato il proprio tesserato ovvero che venga ridotta sanzione. la di di di la Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. Il referto arbitrale (in particolare il supplemento di rapporto) è puntuale e sufficientemente dettagliato e riporta circostanze gravi e percepite in modo inequivoco dal direttore di gara. Non vi è alcun elemento per sostenere in modo certo la totale mala fede del direttore di gara, al punto da ritenere che abbia redatto atti falsi, riportando nel referto affermazioni insussistenti, come si adombra nel ricorso. Ogni ulteriore considerazione contenuta nel ricorso non è idonea ad inficiare la portata di piena prova che, come riconosciuto dalla medesima società ricorrente, caratterizza il referto arbitrale. Ciò precisato, non può dubitarsi che l’espressione “italiani di merda”, peraltro reiterata e puntualmente riportata nel referto arbitrale, sia condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 11 C.G.S. 10 La sanzione è certamente assai afflittiva ma è stata correttamente applicata dal giudice sportivo posto che la norma di riferimento non consente di irrogare sanzioni inferiori a quella disposta. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve pertanto essere confermata. Per tali motivi la Corte D’Appello Sportiva, RESPINGE il reclamo della V.R. VERUNO, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata. Il Componente Estensore (Avv. Fabrizio Bernardi) Il Presidente (Avv. Paolo Pavarini) b) Reclamo della F.C.M. VIGLIANO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale di Vercelli n. 23 del 17.12.2015 in relazione alla gara Virtus Vercelli/F.C.M. Vigliano del 5.12.2015 (Campionato Juniores Provinciale) con i quali veniva comminata alla società stessa la sanzione della perdita della gara, al giocatore Hamine Khalil Ashraf la squalifica per una ulteriore giornata ed al dirigente sig. Magliola Enrico l’inibizione fino al 17.1.2016 Con il reclamo in oggetto, la F.C.M. Vigliano impugna i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in accoglimento del reclamo proposto dalla società Virtus Vercelli, che aveva lamentato l’irregolare utilizzo da parte della squadra avversaria nella gara indicata in epigrafe del giocatore Hamine Khalil Ashraf, in costanza di squalifica. Lamenta la società Vigliano che il giocatore in questione avesse già scontato la squalifica, in quanto non era stato schierato in occasione della gara del 28.11.2015, in considerazione del fatto che in pari data veniva pubblicato con ritardo il Comunicato Ufficiale n. 19, che riportava la squalifica del sig. Hamine. La ricorrente adduceva di avere ritenuto opportuno far scontare la squalifica al giocatore in tale data anche in conseguenza di una serie di gravi errori compiuti dalla Delegazione Provinciale di Vercelli, che nel Comunicato Ufficiale n. 19, anziché indicare la squalifica del proprio giocatore per recidiva in ammonizione (V infrazione) con riferimento alla gara del 25.11.2015, aveva indicato la squalifica con riferimento alla gara del 21.11.2015, generando in tal modo confusione ed incertezza. Evidenziava infatti la ricorrente che l’ammonizione con diffida (IV infrazione), era stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18 del 19.11.2015 in riferimento alla gara del 25.11.2015. Adduceva altresì che, nell’effettuare gli accertamenti in vista del reclamo, la ricorrente si avvedeva del fatto che la settimana antecedente all’incontro del 5.12.2015, inspiegabilmente non veniva pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 3.12.2015 il risultato dell’incontro tra le società Voluntas Novara e Virtus Vercelli, né le decisioni arbitrali relative all’incontro stesso, che se fossero state pubblicate avrebbero dovuto comportare il mancato utilizzo da parte di quest’ultima società del giocatore Ciro Erco, risultato in effetti poi squalificato nel successivo Comunicato Ufficiale n. 22 del 10.12.2015. Per tali ragioni la società Vigliano lamentava l’irregolarità dei Comunicati Ufficiali n. 19 e 21, adducendo forti dubbi sulla regolarità stessa del campionato, in quanto appariva strano che la società Virtus Vercelli avesse ottenuto una fortuita agevolazione, potendo schierare un giocatore squalificato a causa della mancata pubblicazione della sua squalifica sul Comunicato Ufficiale n. 21 e concludendo, previa richiesta di chiarimenti alla Delegazione Provinciale di Vercelli, per l’annullamento di tutte le sanzioni alla stessa comminate e l’assegnazione della vittoria con il risultato acquisito sul campo od in via subordinata per la ripetizione della gara, con trasmissione degli atti alla Procura Federale e alla Procura della Repubblica. Codesta Corte d’Appello Federale Territoriale, ritenuto di poter decidere la questione allo stato degli atti, esprime le seguenti considerazioni. Dagli accertamenti effettuati, è emerso che al giocatore Hamine Khalil Ashraf era stata comminata la IV ammonizione con diffida in occasione della gara Vigliano/Dufour del 14.11.2015; tuttavia tale 11 gara era stata sospesa e recuperata il 25.11.2015. Presumibilmente per tale motivo la sanzione, da ritenersi effettiva nonostante la stessa fosse stata comminata in una gara sospesa e quindi recuperata, era stata riportata nel Comunicato Ufficiale sul Comunicato Ufficiale n. 18 del 19.11.2015 come riferita alla gara del 25.11.2015. Correttamente quindi la V ammonizione, con conseguente squalifica del giocatore per recidiva in ammonizione, era stata indicata nel Comunicato Ufficiale n. 19 del 28.11.2015 come riferita alla gara del 21.11.2015 (successiva a quella in cui era stata comminata la IV ammonizione); è appena il caso di osservare che tali circostanze non potevano essere ignorate dalla società ricorrente. Premesso quanto sopra, la ricorrente non può dolersi di aver fatto scontare la squalifica al giocatore sig. Hamine in occasione della gara del 28.11.2015, dal momento che tale provvedimento sanzionatorio è stato pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 28.11.2015 ed, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del CGS, le squalifiche si scontano a partire dal giorno immediatamente successivo alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. Il giocatore Hamine Khalil Ashraf avrebbe dovuto scontare la squalifica a partire dal 29.11.2015; tenuto conto che la prima gara ufficiale era appunto quella disputata il 5.12.2015 tra le società Virtus Vercelli e Vigliano, ne consegue che il giocatore ha disputato tale gara in costanza di squalifica. In ragione delle suestese considerazioni, il reclamo della F.C.M. Vigliano deve essere respinto; relativamente alla regolarità della pubblicazione dei Comunicati Ufficiali da parte del Comitato Provinciale di Vercelli, chiarito quanto sopra in merito ai provvedimenti sanzionatori nei confronti del giocatore sig. Hamine, qualora la ricorrente ritenga necessario vengano effettuati ulteriori approfondimenti, potrà rivolgere direttamente le proprie richieste ai competenti organi di indagine. Per tali motivi la Corte d’Appello Federale Territoriale RESPINGE il reclamo della F.C.M. Vigliano, con conseguente addebito della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata. Il Componente Estensore (Avv. Alfredo Repetti) Il Presidente (Avv. Paolo Pavarini) c) Reclamo proposto dalla U.S.D. BARRACUDA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 26 del 17/12/15 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla gara BARRACUDA – ATLETICO TORINO disputata il 13/12/15 nell’ambito del Campionato Allievi – Girone E Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo raccomandata del 23/12/15, la U.S.D. BARRACUDA contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 26 del 17/12/15 della Delegazione Provinciale di Torino, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti non veritiera, o quanto meno amplificata, riportata nel suo rapporto dal direttore della gara BARRACUDA – ATLETICO TORINO, disputata il 13/12/15 nell’ambito del Girone E del Campionato Allievi, e chiede che venga annullata, o, in subordine, ridotta la squalifica per quattro gare effettive inflitta ai propri giocatori VACCARO Federico, CASAGRANDE Samuele e FERRARI Filippo, nonché l’ammenda di € 100,00 a carico della società. La reclamante chiede l’annullamento o la riduzione delle suddette sanzioni in quanto ritiene che tutti gli incresciosi episodi descritti dall’arbitro siano stati provocati da un gesto scurrile di un giocatore avversario, che, al momento della segnatura di un gol, ha esultato in modo offensivo (dito medio alzato) nei confronti del pubblico. Tale comportamento antisportivo ha scatenato a fine gara un parapiglia fra tutti i giocatori con l’intervento di molti spettatori che, in qualità di genitori dei calciatori del BARRACUDA, sono scesi dalla tribuna fino alla zona adiacente gli spogliatoi per prendere le difese dei propri figli. La reclamante nega, in ultimo, che il proprio tesserato VACCARO Federico abbia partecipato alla rissa in quanto, già espulso, si trovava al di fuori del recinto. 12 Nel suo puntuale rapporto, come anche nel minuzioso e circostanziato supplemento, il direttore di gara riferisce che, al 23° del secondo tempo, procedeva all’espulsione del giocatore VACCARO Federico, il quale reagiva con atteggiamento aggressivo contro l’arbitro venendo fermato dai propri compagni. Dopo la fine della gara i giocatori FERRARI Filippo e CASAGRANDE Samuele aggredivano con spintoni e pugni il calciatore avversario MECCA Alessandro scatenando una rissa fra le due squadre. Poiché, nel contrasto fra le due versioni, si deve certamente dar credito a quanto descritto in maniera minuziosa dall’arbitro nel proprio rapporto di gara, come anche nel contestuale supplemento, che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, La Corte Sportiva di Appello Territoriale, • • • • ritenuto il comportamento del calciatore VACCARO Federico lesivo della onorabilità del direttore di gara; considerato il comportamento tenuto dai giocatori CASAGRANDE Samuele e FERRARI Filippo altamente antisportivo e violento nei confronti di un avversario, tanto da aver generato una rissa generale; attribuita alla società BARRACUDA la responsabilità degli odiosi episodi accaduti; valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità delle sanzioni adottate dal Giudice Sportivo; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla U.S.D. BARRACUDA, perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA sia la squalifica per QUATTRO gare effettive inflitta ai giocatori VACCARO Federico, CASAGRANDE Samuele e FERRARI Filippo, sia l’ammenda di € 100,00 comminata alla U.S.D. BARRACUDA. Il Componente Estensore (Avv. Ezio Scaramozzino) Il Presidente (Avv. Paolo Pavarini) 6.TRIBUNALE FEDERALE Seduta del 11.12.2015. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore) Avv. Ezio Scaramozzino (Componente) Avv. Fabrizio Bernardi (Componente) Deferimento della Procura Federale nei confronti delle signore DONNA Cristina e SACCO Roberta, calciatrici tesserate per la società A.S.D. ASTENSE LIBERTAS e della società medesima per rispondere le prime della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1, la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. Con atto del 20.10.2015 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale DONNA Cristina per aver: contravvenuto ai principi di lealtà probità e correttezza, in particolare per aver partecipato tra le fila della ASD ASTENSE LIBERTAS alla gara del 12.2.2015 del Campionato di Serie C Regionale Calcio a 5 Femminile, benchè squalificata e sotto la falsa identità di 13 Terranova Paola; SACCO Roberta per aver contravvenuto ai doveri di lealtà probità e correttezza e segnatamente per aver attestato, con dichiarazione scritta consegnata all'arbitro dell'incontro SPORTIAMO – ASTENSE LIBERTAS del 15.2.2015 del Campionato di Serie C Regionale Calcio a 5 Femminile, contrariamente al vero, di non conoscere la vera identità della calciatrice n. 6 indicata falsamente in distinta per Terranova Paola; la società ASTENSE LIBERTAS per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare addebitata alle proprie tesserate. Il presente procedimento trae origine dalla delibera inclusa in C.U. N. 55 del 19.2.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta con cui il Giudice Sportivo disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinchè si facesse luce dell'impiego da parte della Società ASTENSE LIBERTAS di una calciatrice di cui il capitano stesso della squadra, interpellato a fine gara dall'arbitro, aveva asserito di non conoscere l'identità. Nel corso delle indagini effettuate dalla Procura Federale, venivano assunte le dichiarazioni delle calciatrici interessate, del Dirigente accompagnatore della Società deferita ed acquisita la documentazione utile all’accertamento dei fatti. Nella seduta del 11.12.2015, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l’avv. Maurizio Goria in rappresentanza della Procura Federale e l'avv. Giovanni Trombetta in qualità di difensore delle Calciatrici e della Società deferite. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S. Venivano, dunque, formalizzati accordi tra il difensore munito di regolare delega ed il rappresentante della Procura Federale per l'applicazione delle seguenti sanzioni: squalifica per quattro gare a carico della DONNA, squalifica per tre gare a carico della SACCO ammenda per € 400,00 a carico della società ASTENSE LIBERTAS. Preso atto dell'accordo tra le parti che veniva acquisito agli atti, il Tribunale riservava la decisione al decorso del termine indicato dall'art. 23 CGS, in attesa delle eventuali osservazioni del Procuratore generale dello Sport presso il CONI al quale la Procura Federale avrebbe trasmesso l'accordo stesso. In allegato ad e.mail del 22.12.2015, la Procura Federale inoltrava nota della Procura Generale dello Sport del 21.12.2015 in cui si esprimeva il “nulla osserva” in merito agli accordi di cui sopra. MOTIVI DELLA DECISIONE Tutte le posizioni oggetto del presente procedimento disciplinare sono state definite con l'accordo intervenuto l'accordo tra le parti e le sanzioni, ridotte per la scelta della procedura speciale, appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti nell’atto di deferimento e, pertanto, vanno omologate. P. Q. M. Il Tribunale Federale, visto l'accordo intercorso tra le parti, applica a SACCO Roberta la sanzione della squalifica per tre gare, a DONNA Cristina la sanzione della squalifica per quattro gare ed alla società A.S.D. ASTENSE LIBERTAS la sanzione dell’ammenda per € 400,00 (quattrocento\00). Il Presidente (Avv. Paolo Pavarini) 14 5.1.1. ERRATA CORRIGE • Sul comunicato ufficiale n° 38 del 26/11/2015, per errata trascrizione, appare il seguente risultato (Campionato serie D Femminile) : SAN D. SAVIO ROCCHETTA - ATLETICO 1912 SANGIUSTESE 0=0 Deve invece leggersi: SAN D. SAVIO ROCCHETTA – ATLETICO 1912 SANGIUSTESE 0=9 • Sul comunicato ufficiale n° 45 del 8/01/2016, per errata imputazione dati, appare il seguente provvedimento disciplinare (Campionato Allievi Fascia B): A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 5/2/2016 GRIECO MICHELE ( Pertusa Biglieri ) Allontanato dal campo per offese all’arbitro Pertanto il succitato allenatore deve intendersi riqualificato a tutti gli effetti e deve leggersi: A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 5/2/2016 GRIECO MAURIZIO (Pertusa Biglieri ) Allontanato dal campo per offese all’arbitro Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 28 Gennaio 2016 Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 14 Gennaio 2016 Il Segretario (Emanuele F. Fadini) Il Presidente (Ermelindo Bacchetta) 15