diritto allo studio - Azienda per l`Assistenza Sanitaria n. 3

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diritto allo studio - Azienda per l`Assistenza Sanitaria n. 3
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 “ALTO FRIULI”
REGOLAMENTO AZIENDALE
DIRITTO ALLO STUDIO
PERSONALE DI COMPARTO
Art. 1- PERMESSI RETRIBUITI
1. I permessi retribuiti per il diritto allo studio di cui all’art. 22 del CCNL 20/9/2001 sono
concessi nel limite del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso
l’azienda all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.
2. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi retribuiti nella misura
massima di 150 ore individuali per ciascun anno e comunque non oltre la misura del
50% delle ore attestate di frequenza, salvo espresse diverse tipologie di concessione
previste nel presente regolamento (giornate per sostenere prove d’esame,
superamento esami, ecc).
3. In alternativa o in concorrenza all’attestazione di frequenza, sempre nei limiti della 150
ore, il dipendente ha diritto al riconoscimento di una frequenza convenzionale pari a
100 ore per ciascuna materia e/o per la tesi di laurea, con conseguente beneficio di n°
50 ore per ogni esame superato e attestato con voto o per il titolo di laureato.
4. Parimenti, ai dipendenti, cui vengono concessi i permessi di studio di 150 ore, è
riservata la facoltà di utilizzare max n° 50 ore (pari ad 1/3 del beneficio complessivo):
a. per la preparazione agli esami annuali volti al conseguimento della licenza
media inferiore o maturità. In tal caso il dipendente dovrà certificare gli esami
sostenuti anche se con esito negativo;
b. per la preparazione di esami universitari. In tal caso il dipendente dovrà
certificare almeno due esami sostenuti anche se con esito negativo;
c. per la preparazione all’esame di stato ai fini dell’iscrizione all’albo professionale.
In tal caso il dipendente dovrà certificare l’esame anche se con esito negativo.
5. Per la partecipazione agli esami il dipendente, in alternativa ai permessi di cui al
presente regolamento, può utilizzare per i soli giorni delle prove anche i permessi per
esami previsti dall’art. 21, comma1, del CCNL 1.9.1995.
6. Il personale, anche non ammesso al godimento del beneficio delle 150 ore, ha diritto,
(salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ivi compresa l’ipotesi di
organico ridotto), a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi di cui al precitato
art. 1 e la preparazione degli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro
straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, sia di tipo verticale, che di tipo
orizzontale la misura massima delle 150 ore concedibili al richiedente è proporzionata
alla durata della prestazione di lavoro da esso dovuta; parimenti vengono proporzionati
le ore utilizzate per le tipologie di cui ai precedenti punti 4 e 5.
Art. 2 – TIPOLOGIA CORSI
L’utilizzo dei permessi retribuiti è consentito per la frequenza relativa alla partecipazione a
corsi destinati al conseguimento di:
titoli di studio universitari e post-universitari (laurea, laurea specialistica, diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca);
titolo di studio di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali;
attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico (stages formativi ai fini del
rilascio del titolo di studio);
attestati di perfezionamento, rispetto al profilo professionale posseduto, rilasciati
dall’ordinamento pubblico e legalmente riconosciuti, che richiedono una frequenza di
corsi della durata almeno annuale con un impegno non inferiore alle 300 ore;
master universitari di 1° e 2° livello, di frequenza annuale e con impegno non inferiore
alle 300 ore, escluse le attività in videoconferenza in orari non coincidenti con le
ordinarie prestazioni lavorative.
Tali permessi sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate
dall’Azienda – anche per sostenere i relativi esami.
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Art. 3- ADEMPIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE
Per l’ammissione al beneficio L’Azienda provvede ad emettere apposito avviso, da
affiggere nelle bacheche e nei punti timbrature rilevazione presenze, entro il 30 settembre di
ciascun anno con indicazione del termine per presentare le domande di concessione dei
benefici riferiti all’istituto di diritto allo studio, che viene fissato nella data del 30 novembre, o,
se cadente in giornata festiva o prefestiva, nel successivo primo giorno lavorativo.
Art. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI E ADEMPIMENTI
1. Il beneficio è concesso solo al personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato
2. Per l’ammissione al beneficio i dipendenti devono inoltrare alla Struttura operativa
Politiche del Personale espressa richiesta, entro il termine massimo del 30 novembre
di ciascun anno. Per il controllo del termine di scadenza farà fede :
a. la data di protocollazione in arrivo della domanda per la consegna a mano
b. il timbro a data dell’ufficio postale accettante per spedizione a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento (non sono ammesse altre forme di
spedizione).
3. A tal fine verrà emesso apposito avviso sul sito internet aziendale e data
comunicazione scritta al personale tramite affissione dell’avviso nei punti timbrature
rilevazione presenze.
4. Per l'ammissione al beneficio di cui al precedente art. 2 i dipendenti dovranno
dichiarare nella domanda:
a. dati anagrafici;
b. il profilo professionale di appartenenza e tipologia di rapporto di lavoro (tempo
pieno o part-time);
c. il titolo di studio posseduto;
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d. il corso che intendono frequentare, denominazione e sede dell’istituzione ed
anno di iscrizione, allegando il relativo certificato di iscrizione o dichiarazione
sostitutiva;
e. la durata presumibile del corso.
La dichiarazione di cui al punto d) può essere sostituita dalla richiesta di ammissione
alle preselezioni per i corsi a numero chiuso. In tal caso è fatto obbligo al dipendente di
integrare la documentazione entro 10 gg dall’avvenuta ammissione.
8. I dipendenti ammessi al godimento del diritto allo studio sono individuati – di norma
entro il 31 dicembre di ciascun anno - con determinazione del responsabile della
Struttura Operativa Politiche del Personale e Affari generali.
9. Le domande inoltrate oltre il termine di cui al primo comma verranno considerate ai fini
della concessione del beneficio solo qualora si riferiscano a corsi il cui avvio è
successivo alla data del 1° gennaio ed in ogni caso qualora non sia già stato esaurito il
monte ore disponibile ai sensi dell’art. 2.
10. L’applicazione dei criteri di priorità e la graduatoria risultante formano oggetto di
informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 2 del C.C.N.L. 7
aprile 1999.
11. Gli esiti della graduatoria saranno tempestivamente comunicati agli interessati e ai
responsabili delle unità organizzative.
12. Qualora il numero delle domande sia contenuto nel contingente di cui all’art. 2, non si
fa luogo alla compilazione della graduatoria.
Art. 5 - CRITERI DI PRIORITÀ
1. Qualora il numero delle richieste superi il limite dei permessi disponibili ai sensi del
precedente art. 2, la S.O. Politiche del Personale provvede a formare una graduatoria
dei richiedenti sulla base dei seguenti criteri di priorità:
1) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se universitari o
post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli
anni precedenti o abbiano maturato l’equivalente dei crediti;
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2) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo
e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima
volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli
studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
3) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle
condizioni di cui alle lettere a) e b) ivi compresi i tirocini.
4) dipendenti che frequentano il primo anno di corso
5) preparazione all’esame di stato ai fini dell’iscrizione all’albo professionale
6) dipendenti ammessi a frequentare il 1° anno universitario fuori corso.
2. Nell’ambito di ciascuna delle precedenti fattispecie, nell’ordine verrà accordata la
precedenza ai dipendenti che frequentino corsi di studio:
a. frequenza della scuola media inferiore
b. frequenza della scuola media superiore
c.
frequenza corsi di studi universitari 1° livello
d. frequenza corsi di studi universitari 2° livello
e. frequenza corsi di studi post-universitari
3. A parità di condizioni sono ammessi al beneficio i dipendenti che frequentino corsi di
studio attinenti il profilo professionale posseduto o finalizzati al conseguimento di titoli
di studio afferenti le professionalità previste nel comparto sanità (ivi compresi i profili
della dirigenza) e, in caso di ulteriore parità all’interno della categoria dei “corsi
universitari o post universitari” verrà data la precedenza ai dipendenti che abbiano
superato almeno il 50% degli esami ovvero abbiano maturato almeno il 50% dei crediti
previsti per ciascun anno di corso regolare.
4. Qualora, a seguito dell’applicazione dei criteri sopra descritti sussista ancora parità di
condizioni sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei
permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso o, in subordine, per altri corsi
di studio e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
5. Per il secondo titolo di studio (diploma o laurea) i permessi vengono concessi una volta
esaurite le richieste di cui ai commi precedenti.
6. Nessun beneficio è previsto nell’ipotesi di iscrizione al 2° anno fuori corso, ad
eccezione del riconoscimento di cui all’art. 1, punto 3, per la tesi di laurea.
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Art. 6 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI
1. I permessi competono, di norma, per la partecipazione alle lezioni e, quindi, per la
relativa frequenza; in presenza di una coincidenza temporale tra il corso di studi e la
prestazione lavorativa, i permessi non possono essere utilizzati per attendere ai diversi
impegni che il corso comporta (es. colloqui con i docenti, pratiche di segreteria, ecc.).
2. Il dipendente che deve seguire un corso di studi in orario serale o comunque al di fuori
dell’orario di lavoro settimanale non ha diritto a fruire dei permessi retribuiti, con la sola
eccezione delle tipologie previste dall’art. 1, comma 3 e 4;
3. I permessi spettano anche per la partecipazione a stage formativi, tirocini e seminari
previsti nell’ambito dei corsi rientranti tra quelli indicati all’art. 2, nonché per le lezioni
seguite in videoconferenza in orari coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.
4. Nel permesso retribuito è compreso anche il tempo impiegato dal lavoratore per
raggiungere la sede in cui si svolgono i corsi, limitatamente alla sola giornata di
partecipazione. In tale ipotesi, il lavoratore deve esercitare il suo diritto nel rispetto dei
principi di correttezza e buona fede, evitando ogni forma di abuso e contemperando –
anche mediante la scelta della sede di studio più vicina – l’utilizzo dei permessi con le
esigenze funzionali del servizio e con gli obblighi di lavoro.
5. Il dipendente utilmente collocato in graduatoria e previa autorizzazione da parte dei
responsabili, potrà usufruire dei permessi per ciascun anno scolastico o accademico, a
partire dall’inizio dell’anno solare, unicamente per le esigenze di frequenza delle lezioni
dell’anno scolastico ovvero accademico per cui sono concessi.
Se il dipendente prevede, prima della fine del primo semestre dell’anno solare, di non
poter utilizzare il monte ore individuale dei permessi concesso, lo deve comunicare alla
S.O. Politiche del Personale, che provvederà ad assegnare il beneficio ad altro
dipendente secondo la graduatoria stilata.
6. L’Azienda revocherà d’ufficio il benefico, qualora venisse a conoscenza che
l’interessato si trova nell’impossibilità di poterlo utilizzare;
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7. Il dipendente medesimo dovrà altresì produrre i certificati di frequenza rilasciati dai
competenti uffici scolastici o accademici ovvero direttamente dai docenti che
impartiscono le lezioni.
8. Il sostenimento degli esami può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di
certificazione. Si considerano esami sostenuti tutti gli esami universitari comunque
sostenuti dal lavoratore, purché compresi nel piano studio dello specifico corso cui
l’interessato è iscritto. Sono utili anche gli esami non superati e, quindi, ripetuti, anche
se relativi agli anni precedenti o in posizione di 1° anno fuori corso.
9. Qualora gli esami, ai quali era finalizzata la frequenza di corsi per i quali il dipendente
ha fruito di permessi, siano sostenuti, in base all’ordinamento scolastico o universitario,
nell’anno solare successivo, l’obbligo di certificazione che legittima i permessi già
goduti dovrà essere assolto a tale data.
10. Analogamente si procede per gli esami universitari sostenuti nell’appello straordinario.
Art. 7- DECADENZA
1. Per tutti i corsi dovranno essere presentati i certificati di frequenza per un ammontare
orario almeno pari al doppio del numero di ore fruite in permesso retribuito, in
alternativa il certificato di aver sostenuto l’esame finale del relativo corso di studi.
2. Sono causa di decadenza dal beneficio in tutto o in parte:
La mancata tempestiva presentazione del certificato di iscrizione richiesto ovvero la
relativa dichiarazione sostitutiva;
La mancata presentazione dei certificati di frequenza ai corsi per un numero di ore
almeno doppio rispetto a quelle utilizzate come permesso retribuito
La mancata presentazione dei certificati di sostenimento degli esami, ancorché, con
esito negativo
3. Nell’ipotesi di cui sopra, i permessi già utilizzati vengono d’ufficio considerati come
aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per
attività straordinaria già effettuata.
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Art. 8- ATTIVITA’ FORMATIVE AZIENDALI
1. La partecipazione alle attività formative organizzate e gestite in azienda avviene
mediante l’utilizzo degli specifici istituti, quali l’aggiornamento obbligatorio ed, ove
previsto, quello facoltativo.
2. La partecipazione a master finalizzati al conseguimento di titoli di studio non
legalmente riconosciuti viene circoscritta nell’ambito dell’aggiornamento facoltativo per
le sole giornate di frequenza ed escludendo l’attività didattica a distanza, qualora non
obbligatoriamente prevista in orari coincidenti con l’attività di servizio
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nel caso della
formazione complementare in assistenza sanitaria per l’acquisizione del diploma
abilitante alla professione di operatore socio sanitario e operatore socio sanitario con
formazione complementare, salva diversa indicazione regionale
Art. 9 - CONGEDI PER LA FORMAZIONE
1. L’istituto è regolato dall’art. 23 del CCNL 20.settembre 2001 e successive
modificazioni e/o integrazioni.
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