promemoria circol... - Confindustria Bergamo
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promemoria circol... - Confindustria Bergamo
2 dicembre 2013 PROMEMORIA INFORMATIVO OGGETTO: Circolazione dei carrelli. Regolarizzazione carrelli ex DM 28/12/1989. Circolare ministeriale prot. 26363/DIV3/C del 25/10/2013 PREMESSA La Circolare 26363/DIV3/C del 25/10/2013, in oggetto richiamata, detta le procedure per ammettere a visita e prova per la conseguente immatricolazione e targatura i carrelli, quali definiti all’art. 58 comma 2, lettera c) del Codice della Strada, già circolanti in forza del D.M. 28/12/1989. La circolare, come ampiamente indicato, si applica esclusivamente ai carrelli, siano essi elevatori, trasportatori o trattori, già dotati di un documento di autorizzazione alla circolazione, ancorché scaduto (purché la scadenza non sia antecedente al 31 dicembre 2007), emesso da un UMC (ex Ufficio Provinciale MCTC) sulla base del D.M. 28 dicembre 1989. Per i documenti di autorizzazione, non più rinnovati e con scadenza entro il 31/12/2007, deve ritenersi che non vi sia più l’interesse alla circolazione stradale e pertanto i relativi veicoli non più utilizzati a tale scopo. Nell’ambito del riordino della normativa, sono state attribuite ai Centri Prova Autoveicoli (in seguito CPA) le competenze per le visite e prove dei carrelli in argomento. Ciò premesso si riportano le principali prescrizioni indicate nella circolare ministeriale con alcuni commenti e/o indicazioni in merito. Si specifica che il presente PROMEMORIA concerne esclusivamente la competenza del Centro Prova Autoveicoli di Torino che, per la materia, riguarda le ditte proprietarie aventi sede in Piemonte e Valle d’Aosta. PRESCRIZIONE COMMENTI Domanda di visita La domanda – da presentare al CPA – può essere compilata sul modello TT 2119 ovvero sul modello allegato al presente promemoria (preferibile). Se si utilizza il e prova modello allegato, la domanda è da presentare in duplice copia. Sia nel caso di mod. TT 2119 sia nel caso di utilizzazione del modello allegato, verrà inviata via mail (all’indirizzo elettronico indicato dal richiedente) la scansione (“scanner”) del frontespizio della domanda presentata con indicate la data di ricezione e il nome del Funzionario responsabile del procedimento amministrativo (esame della documentazione, visita e prova, emissione del certificato di approvazione). La domanda può essere inviata per posta o presentata dagli interessati in orario antimeridiano (9-13 tutti i giorni lavorativi escluso il sabato) presso la Segreteria – 1^ piano alla sede del CPA – Strada della Cebrosa, 27 - 10036 SETTIMO TORINESE. Nella domanda va indicato il tipo di carrello fra i seguenti (come individuati nel Documentazione Caratteristiche costruttive e prescrizioni per i carrelli sistema informatico del CED - Motorizzazione): - carrello elevatore con forche - carrello con piattaforma - carrello con portale portaattrezzi - carrello con sollevatore a braccio telescopico - carrello trattore per macchina operatrice trainata (tipo rimorchio) - carrello trattore per macchina operatrice trainata (tipo semirimorchio) E’ cura degli interessati contattare il Funzionario via mail ([email protected]) ovvero telefonicamente (telefono ufficio 0118953992/0118954052) per l’appuntamento. Alla domanda devono essere allegate le attestazioni originali dei versamenti in conto corrente postale previsti per l’operazione “4” (collaudo in unico esemplare) I bollettini sono prestampati e in distribuzione gratuita presso gli Uffici della Motorizzazione ovvero sono reperibili presso gli Studi di consulenza per coloro che si avvalgono di Studi autorizzati. Sono fatte salve le altre modalità di pagamento previste dal “portale dell’automobilista”. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dalla circolare e richiamata nei punti di seguito: 1) autorizzazione alla circolazione di cui al DM 28/12/1989 con la scheda tecnica a suo tempo rilasciata dal costruttore (originale + fotocopia dei documenti) ovvero la sola fotocopia dei documenti qualora siano ancora in corso di validità (la consegna degli originali, in questo ultimo caso, deve essere effettuata all’atto del rilascio del certificato di approvazione – vedi punti successivi); 2) scheda informativa rilasciata dal costruttore, come previsto dal DM 2/5/2001 n. 277 e successive modificazioni, comprensiva delle eventuali prescrizioni per la circolazione su strada ovvero relazione tecnicodescrittiva sottoscritta da professionista abilitato (ingegnere o perito industriale iscritto al relativo albo professionale) contenente sia le caratteristiche tecniche del veicolo sia i lavori, le prescrizioni e gli adattamenti necessari per la circolazione su strada; (nota 1) 3) fotocopia della dichiarazione CE (sicurezza macchine) e, per le macchine costruite dopo il 1/1/1997, della dichiarazione di rispondenza alla direttiva 89/336/CE (compatibilità elettromagnetica). Questi documenti devono essere rilasciati dal costruttore; 4) disegni (o fotografie) quotati del veicolo. La rispondenza vale per tutte le caratteristiche indicate nel Codice della Strada (articoli dal 297 al 306 del Regolamento di esecuzione, in breve nel seguito R). In particolare l’art.306R indica tutte le norme, relative alle macchine agricole, che devono essere applicate anche alle macchine operatrici. I veicoli devono rispondere integralmente alle norme: - sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (art. 273 R); - dispositivo supplementare di segnalazione (art. 266 R), obbligatorio, posto nella posizione più alta, sempre in funzione - installazione della targa (art. 259 R) - installazione dei retrovisori (art. 282 R) - installazione dei vetri, se presenti, (2.11 art. 291 R) - avvisatore acustico (art. 281 R - valore minimo 93 dB (A) misurato a 7 m davanti al veicolo) - rumore (art. 280 R - valori di rumorosità in movimento: max 85 dB(A) se con massa < 1,5 t, max 89 dB (A) se con massa > 1,5 t), - sterzo (art. 278 R – tabella CUNA NC 337-01) Accertamenti tecnici Adempimenti successivi - Si richiamano in particolare le norme riguardo a: - visibilità anteriore (Allegato tecnico al DM 14/6/1985); - protezione degli elementi motore, parti sporgenti e delle ruote (2.10 art. 291 R); si applica la direttiva 2009/144/CE – Allegato II e successive modificazioni (nota 2) - comandi (2.20 art.291 R); si applica la direttiva 86/415/CEE e successive modificazioni (nota 3) Si prescinde dalle norme sulle emissioni inquinanti e sulla potenza del motore in quanto si tratta di veicoli già circolanti. L’accertamento tecnico può essere effettuato presso la sede del CPA ovvero presso la sede indicata dall’interessato, qualora – oltre alle condizioni di sicurezza e di disponibilità di idonea area – vi sia per l’Amministrazione la compatibilità con l’attività operativa (numero dei collaudi). In tal caso sono a carico del richiedente i rimborsi per le spese sostenute dai Funzionari (legge 870/86), secondo le modalità che verranno indicate di volta in volta. Gli accertamenti tecnici consistono essenzialmente: - nella verifica dei dati di identificazione che devono preventivamente essere riscontrati e resi leggibili (numero di telaio punzonato sul veicolo, targhette identificative, simbolo CE direttiva macchine, identificazione del motore); - nel rilievo della velocità massima (che comunque deve sempre essere inferiore, per costruzione, a 40 km/h ovvero a 15 km/h se trattasi di carrello con ruote non pneumatiche – art. 58, comma 4 del Codice della Strada); - nel rilievo dell’efficienza frenante a freddo (alla velocità massima rilevata con tolleranza del ± 10%). Valori minimi: spazio di frenatura (metri) S ≤ 0,15V + V2/116 (V = velocità di prova in km/h) ovvero decelerazione a regime di almeno 2,45 m/s2 (nota 4) - nella presenza ed efficacia del freno di stazionamento; - nella corretta presenza ed efficacia dei dispositivi di sterzo, segnalazione visiva, avvisatore acustico, vetri (se presenti), retrovisori. Con esclusione dello sterzo, tutti i restanti dispositivi devono riportare i prescritti marchi di omologazione; - nel rilievo della rumorosità max.; - nel rispetto dei campi di visibilità anteriore (secondo l’Allegato tecnico al D.M. 14/6/1985; (nota 5) - nelle verifiche relative ai comandi e alle protezioni. Ad esito favorevole degli accertamenti tecnici, il Centro Prova Autoveicoli rilascia un certificato di approvazione con il quale devono essere richieste all’UMC la successiva targatura ed immatricolazione (moduli, tariffe e modalità vanno richiesti all’UMC di competenza) Si allegano: modello di domanda (alternativo al modello TT2119); elenco delle prescrizioni specifiche per le MACCHINE OPERATRICI (da dove è possibile rilevare le disposizioni normative utili, se necessario, per i riscontri di rispondenza e la redazione dei documenti) Il Direttore (dr. ing. Lino Trentini) NOTE (1) la scheda informativa è quella prevista dalla direttiva 2003/37/CE e successive modificazioni (omologazione delle trattrici agricole) in quanto il DM 277/2001 del 2/5/2001 che stabilisce i documenti a corredo delle domande di omologazione dei veicoli a motore, rimanda – per le macchine operatrici – alla normativa delle trattrici agricole (all’epoca – 2001 – quella di cui al DPR 11/01/1980 n.76, art 1 ora, come detto, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE). La scheda informativa (ovvero la relazione tecnica) può essere adattata in funzione delle informazioni necessarie ed omettendo tutte le voci (previste dal modello di cui alla direttiva 2003/37/CE) non ricorrenti per le macchine operatrici ovvero non inerenti il tipo di veicolo trattato ovvero non necessarie per un “unico esemplare”. Per il motore è sufficiente l’indicazione del costruttore, della denominazione del tipo, l’indicazione della potenza max. e relativo numero di giri, cilindrata, numero dei cilindri, tipo di alimentazione, estremi di omologazione se trattasi di motore omologato secondo la direttiva 97/68/CE e s.m.i.. Il documento (sia esso scheda informativa che relazione) deve essere sottoscritto in ogni pagina. Deve essere allegata, inoltre, una relazione di calcolo di resistenza dei punti individuati sulla macchina per l’eventuale aggancio di una fune o catena per il traino del carrello in avaria (procedure e accertamenti non necessari se il carrello è munito di trasmissione idrostatica che “blocca” il veicolo in caso di avaria). L’ipotesi di calcolo deve prevedere un tiro pari al 50% della massa del carrello. (2) la direttiva 2009/144/CE detta prescrizioni, nell’Allegato II, in merito alle misure e prescrizioni concernenti “la protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote”. Tali prescrizioni, fondamentali per la sicurezza, devono formare oggetto di specifica e puntuale verifica da parte di chi redige la documentazione tecnica. I singoli punti devono essere presi in considerazione nella scheda informativa o nella relazione tecnica, a firma di professionista, che deve indicare il rispetto delle specifiche prescrizioni ovvero il “non ricorre” quando l’elemento da valutare non è presente. In particolare: - nei carrelli elevatori a forche, le forche devono essere protette con apposita barra segnalata con strisce bianche e rosse retroriflettenti quando circolano su strada a vuoto; (vedi nota 4) - devono essere presenti ed efficaci tutte le protezione rispetto a parti in movimento (alberi di trasmissione, organi di sterzo, ecc.); - cofani, aperture, ecc. devono essere progettati e costruiti per evitare pericoli o danni agli operatori (cesoiamenti, pizzicamenti, ecc.); - i morsetti delle batterie devono essere protetti: - devono essere adottate misure per prevenire il contatto con parti calde; - gli ingombri di sezione ridotta rispetto alla proiezione in pianta del veicolo, devono essere segnalati con strisce bianche e rosse retroriflettenti inclinate a 45°; (3) – la direttiva 86/415/CEE, come modificata dalla direttiva 2010/22/UE, detta prescrizioni in merito “all’installazione, all’ubicazione, al funzionamento e all’identificazione dei comandi”. Tale norma nelle “prescrizioni particolari” detta vincoli particolari in merito all’avviamento del motore. In particolare non deve essere possibile avviare il veicolo con la marcia inserita. Qualora ciò non sia rispettato, risulta necessario procedere a una modifica che impedisca la messa in moto se la leva di azionamento delle marce non è in posizione neutra o di folle. Per quanto concerne l’identificazione dei comandi, i comandi principali devono essere identificati come previsto dalla norma richiamata. Ricorre inoltre l’art. 269 R (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine): non deve essere possibile un azionamento involontario dei comandi; nella circolazione su strada, le attrezzature devono essere bloccate con fermi meccanici ovvero il comando deve essere protetto da azionamenti accidentali. (4) I carrelli devono essere dotati di impianto di frenatura almeno su di un asse, rispondente alle prescrizioni della direttiva 76/432/CEE-97/54/CE e che consenta di raggiungere l’efficienza frenante indicata. Il sistema deve assicurare che, in caso di avaria, sia comunque possibile arrestare il veicolo – con azione graduale - con un’efficienza pari almeno al 50%. E’ utilizzabile, se il veicolo ne è dotato, la frenatura idrostatica, come indicato nelle circolari ministeriali prot. 307/4210 del 13.9.1976 e 208/86 del 8.11.1986. Il freno di soccorso a molle, conglobato eventualmente con il freno di stazionamento, è ammissibile per i carrelli che, per costruzione, non possono superare i 15 km/h (5) Qualora nell’autorizzazione ex DM 28/12/1989 il carrello sia stato autorizzato solo per la circolazione a vuoto, tale prescrizione sarà confermata, fermo restando il superamento delle altre verifiche. Qualora invece sia stata autorizzata la circolazione con carico, le verifiche e prove dovranno necessariamente essere condotte anche a carico. In particolare, per i carrelli elevatori a forche, valgono le indicazioni della circolare ministeriale n. 50/M3/B2 del 15.01.2001 e cioè: - le prove di frenatura devono essere condotte con una zavorra, collocata ed ancorata alle forche pari alla portata max. richiesta; - deve essere simulata, con una sagoma appropriata, la dimensione massima del carico al fine di verificare il rispetto della visibilità anteriore; - con il carico anzidetto devono essere rispettate le prescrizioni relative alla visibilità dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, all’efficienza dell’avvisatore acustico, alle masse massime ammesse sui pneumatici, alla massa minima sull’asse sterzante pari almeno al 20% della massa complessiva, a quant’altro può essere influenzato dalla presenza del carico. Qualora le prove con il carico siano superate favorevolmente, l’UMC territorialmente competente in relazione all’utilizzo della macchina, a richiesta dell’intestatario della carta di circolazione ed anche in tempi successivi alla prima immatricolazione, rilascia una dichiarazione, che accompagna la carta di circolazione, con la quale viene indicato il percorso o i percorsi autorizzati in relazione al tipo di attività e alla dislocazione produttiva dell’utilizzatore, nonché i limiti ponderali e dimensionali riconosciuti ammissibili dal CPA in sede di visita e prova.