Regolamento di Installazione Chioschi

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Regolamento di Installazione Chioschi
DELIBERA DI C.C. NR 27 DEL 17-06-2013
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ INSTALLAZIONE DI
CHIOSCHI ED ALTRE STRUTTURE PER LA PRODUZIONE E LA
VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E ARTIGIANALI SUL
SUOLO PUBBLICO.
CAPO I - CONTENUTI GENERALI
ART. 1 - Riferimenti normativi
1. Il quadro normativo di riferimento che disciplina il settore di attività oggetto
del presente Regolamento è costituito da: a) D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
b) Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12 “Norme per la disciplina del
commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 114”.
c) Deliberazione della G.R. 26 luglio 1999, n. 1368 “Disposizioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n.
12”.
d) Legge Regionale del 26 luglio 2003, n. 14 “Disciplina dell’esercizio delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
e) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive
modifiche.
f) Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 “Requisiti igienicosanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”.
i) D. Lgs. del 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno”.
ART. 2 - Obiettivi
1. Il presente Regolamento si propone di realizzare i seguenti obiettivi che
costituiscono i criteri fondamentali e l’elemento di interpretazione del
Regolamento stesso:
a) dettare norme per una razionale localizzazione delle zone per il commercio
su aree pubbliche, tenendo conto delle prescrizioni urbanistiche e degli
interessi generali dell’uso pubblico dei suoli;
b) definire criteri per l’ammodernamento, il potenziamento e l’eventuale
delocalizzazione dei posteggi di vendita la cui ubicazione sia incongrua e ne sia
dimostrata l’incompatibilità
localizzativa ;
c) fissare norme di edilizia commerciale (tipologia, aspetti compositivi e
architettonici) per garantire la compatibilità con il contesto ambientale
circostante e il decoro urbano;
d) promuovere la produzione enogastronomica e dei prodotti tipici locali del
territorio.
ART.3 - Contenuto del Regolamento
1. Il presente Regolamento è costituito dai seguenti elaborati
che ne divengono parte integrante:
1) Tavola n° 1: Localizzazione - Stato di fatto esistente sul territorio;
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2) Schede riassuntive delle strutture già esistenti e autorizzate;
3) Tavola n° 2: Localizzazione - Aree per nuove strutture da insediare sul
territorio;
4) Normativa di attuazione;
ART.4 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento riguarda il commercio su aree pubbliche di generi
del settore alimentare e secondo le seguenti due tipologie merceologiche: o
piadine, alimenti e bevande oppure frutta e verdura, bevande ed eventualmente
abbinati anche i gelati (senza produzione) ed altri prodotti tipici locali legati alla
enogastronomia. Le aree pubbliche sono date in concessione per dieci anni,
fatta salva l’entrata in vigore di quanto previsto dall’art 70, c. 5 del D. Lgs. n.
59/2010 e sono utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti anche per
periodi stagionali, ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/98.
2. Limitatamente ai contenuti relativi alle norme di urbanistica ed edilizia
commerciale, nonché alla localizzazione di chioschi e altre attrezzature similari,
nonché alle caratteristiche tipologiche degli stessi, il presente Regolamento
deve intendersi valido e operante anche per le attività su aree pubbliche che
utilizzano una licenza di pubblico esercizio. Per quanto concerne gli aspetti
commerciali e quelli igienicosanitari valgono le norme specifiche per tale settore
di attività.
3. Sottostanno alle disposizioni del presente Regolamento anche i chioschi e le
attrezzature di vendita su aree private aperte al pubblico.
ART. 5 – Definizioni
1. Si definiscono “aree pubbliche” le strade, le piazze, i parcheggi, le aree
verdi attrezzate e non comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di
pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata all’uso
pubblico.
2. Per “commercio su aree pubbliche” si intendono la vendita di merci al
dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande effettuate su
aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità,
attrezzate o meno, scoperte o coperte.
3. Per “posteggio” si intende la parte di area pubblica, o privata, di cui il
Comune abbia la disponibilità, e data in concessione all’operatore autorizzato
all’esercizio dell’attività commerciale;
4. Per “somministrazione di alimenti o bevande” si intende la vendita di tali
prodotti, effettuata unitamente alla preparazione, che consenta agli acquirenti di
consumare anche sul posto i prodotti acquistati.
5. Per “stagione” si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non
inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere
anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio.
6. Per “superficie utile” si intende quella data dal filo esterno delle strutture e
comprende i vani per la vendita e la somministrazione, i vani tecnici, i servizi
igienici. La proiezione a terra di eventuali tettoie e altre strutture fisse, compresi
gli autoveicoli attrezzati per la vendita di prodotti. Sono esclusi sporti inferiori a
ml 1 e tende avvolgibili.
7. Per “chiosco” si intende una struttura prefabbricata o altra costruzione
amovibile adibita alla vendita di prodotti alimentari o altri articoli, da collocarsi in
corrispondenza del posteggio assegnato.
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CAPO II – DISPOSIZIONI COMMERCIALI
ART. 6 - Superficie complessiva dei
posteggi
La superficie utile complessiva da destinare ai vari posteggi per lo svolgimento
dell’attività di cui all’art. 28, comma 1, lettera a) del d. Lgs. 114/98 si riferisce
alle attività di commercio su aree pubbliche nonché a quelle su aree private da
mettere a disposizione del Comune, ad esclusione di quelle riservate agli
agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.
ART. 7 – Iter procedurale per il rilascio delle nuove
autorizzazioni all’esercizio dell’attività
1. Per il rilascio deve farsi riferimento all’emanazione di apposito Bando
pubblico.
2. L’attività potrà essere svolta previo rilascio dell’autorizzazione, nei limiti della
disponibilità delle aree previste dal presente Regolamento.
3. Il rilascio delle nuove autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio
dell’attività previsti dal D.Lgs. n. 59/2010.
4. Il rilascio definitivo dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche è subordinato all’ottenimento della concessione di suolo pubblico,
qualora richiesta, o alla accertata disponibilità di idonea area privata messa
gratuitamente, e sotto forma di convenzione, a disposizione del Comune,
nonché all’ottenimento dei titoli autorizzativi edilizi e igienico-sanitari per le
strutture che si intendono utilizzare.
ART. 8 – Parametri numerici per il rilascio delle nuove
autorizzazioni.
1. Le nuove autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree
pubbliche di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e secondo
le tipologie merceologiche individuate all’art. 4, c. n. 1, verranno rilasciate,
secondo i sotto specificati parametri e nel rispetto delle condizioni e priorità
delineate al seguente art. 9:
Ogni Anno il numero delle autorizzazioni rilasciabili e posteggi assegnabili verrà
individuato mediante deliberazione della Giunta municipale con la quale verrà
approvato anche l’apposito bando pubblico per l’accesso alle stesse
2. Qualora nell’anno, per qualsiasi motivo, non vengano rilasciate le
autorizzazioni previste in virtù del presente articolo, queste verranno rese
disponibili nell’anno successivo.
3. Analogamente, andranno a sommarsi alle autorizzazioni disponibili quelle
che siano state revocate o rinunciate. Queste, conseguentemente, saranno
rilasciabili in pari numero, sempre previa pubblicazione di Bando pubblico.
4. Qualora nell’anno di riferimento non risultino più aree assegnabili in quanto
già tutte assegnate, non si procederà all’emanazione di alcun bando fino alla
individuazione di nuove aree (vedi art. 16).
ART. 9 – Contenuti del Bando pubblico
1. Le nuove autorizzazioni verranno rilasciate annualmente secondo le
procedure previste dalla normativa regionale e previa emissione di apposito
Bando pubblico, contenente termini, condizioni e modalità di presentazione
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delle domande da parte degli interessati, requisiti soggettivi ed oggettivi
richiesti, criteri di priorità per la formulazione della graduatoria.
2. Gli interessati dovranno presentare istanza di partecipazione in carta legale
in conformità allo Schema che annualmente verrà deliberato in allegato al
Bando pubblico.
3. Tra tutte le domande correttamente compilate e corredate, a pena di
esclusione, degli elementi informativi e dei dati richiesti dal Bando, si formulerà
un’unica graduatoria, attenendosi ai criteri indicati nella Del. di G.R. n. 1368 del
27.07.1999. In particolare, previo possesso dei requisiti minimi per partecipare
all’assegnazione di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche (requisiti
morali e professionali ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 59/2010) si farà riferimento
all’anzianità d’azienda documentata dall’autorizzazione amministrativa riferita
all’azienda o al dante causa.
4. A parità di anzianità, così come risultante dall’applicazione del precedente
comma, si farà riferimento, nell’ordine:
 -trasferimento di attività esistenti;
 -iniziativa proposta da nuove imprese;
 -iniziativa proposta da imprenditori in fascia d’età inferiore ai 35 anni.
 alla fattispecie di iniziativa promossa da imprenditoria femminile;
 data di presentazione della domanda
5. A graduatoria approvata, i soggetti risultanti in posizione utile saranno invitati
a scegliere un’area, fra quelle disponibili al momento della scelta, per lo
svolgimento dell’attività.
ART. 10 Obblighi del titolare
1. Ogni titolare è tenuto ad esporre, in modo ben visibile al pubblico,
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
2. La sospensione dell’attività, per effettive e comprovate cause di forza
maggiore, deve essere comunicata al Sindaco entro 5 giorni dall’avvenuta
chiusura dell’esercizio.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non
con l’azienda commerciale.
4. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere
rinnovata, fatti salvi i casi di decadenza o di revoca della concessione previsti
dal presente Piano e dalle norme vigenti e fatta salva l’entrata in vigore di
quanto previsto dall’art 70, c. 5 del D. Lgs. n. 59/2010.
5. Ogni autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche può
essere utilizzata per un solo posteggio all’interno del territorio comunale. Uno
stesso soggetto può essere tuttavia titolare contemporaneamente di più
autorizzazioni. Per il rilascio deve essere presentata, per ciascuna di esse,
apposita domanda, ai fini della valutazione della sussistenza delle rispettive
condizioni prescritte.
6. Il titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività deve provvedere alla
manutenzione e al decoro del chiosco e degli altri impianti e attrezzature, alla
pulizia giornaliera dell’area circostante, lasciandola libera da ingombri e
provvedendo anche all’installazione di appositi contenitori per i rifiuti e alla loro
rimozione.
ART. 11 – Autorizzazione all’ampliamento e al trasferimento
1. L’ampliamento di superficie del chiosco o di altri impianti o attrezzature per lo
svolgimento dell’attività o in generale dell’area di posteggio è consentito nel
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rispetto delle norme del presente Regolamento. Il rilascio dell’autorizzazione è
assoggettato a quanto previsto al precedente art. 7 comma 4.
2. L’autorizzazione al trasferimento del posteggio è assimilata all’apertura di
una nuova attività, ed è assoggettata all’espletamento di quanto previsto al
precedente art. 7. Le aree rese libere dai trasferimenti saranno rese disponibili
per le successive
assegnazioni.
ART. 12 - Autorizzazione al subingresso
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, è disciplinato
dall’art. 4 della Legge Regionale n. 12 del 25/06/1999 “Norme per la disciplina
del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31
marzo 1198, n. 114”.
ART. 13 - Autorizzazioni stagionali
1. Il rilascio delle autorizzazioni stagionali è disciplinato dalle stesse norme
previste per le autorizzazioni non stagionali.
2. L’autorizzazione stagionale può essere rilasciata per un periodo non
superiore a 6 mesi ogni anno.
3. È fatto divieto ai titolari delle autorizzazioni stagionali di alterare il suolo
pubblico occupato, infiggendovi pali, smuovendo la pavimentazione,
l’acciottolato o il terreno. È fatto obbligo di rispettare l’alberatura e il verde
esistente.
4. È fatto obbligo ai titolari delle autorizzazioni stagionali, al termine del periodo
di utilizzo, di ripristinare l’area occupata, riportandola allo stato antecedente
l’occupazione.
L’Amministrazione richiederà ai titolari delle autorizzazioni l’attivazione di
idonea fidejussione a garanzia del ripristino delle aree date in concessione per
la specifica attività.
ART. 14 - Decadenza o revoca dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata se
il titolare non inizia l’attività entro 6 mesi dalla data in cui ha avuto
comunicazione dell’avvenuto rilascio, salvo la facoltà del Comune di concedere
6 mesi di proroga per comprovati motivi oggettivi, non dipendenti dalla volontà
del titolare.
2. L’autorizzazione è altresì revocata:
a) quando l’intestatario dell’autorizzazione perda i requisiti di cui all’art. 71 del
D. Lgs. n. 59/2010;
b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato
rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività;
c) nel caso di mancato pagamento del canone di occupazione del suolo
pubblico o del canone di locazione;
d) nel caso di modifiche alle strutture effettuate senza le prescritte preventive
autorizzazioni;
e) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata
utilizzazione per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in
ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o
servizio militare. Qualora il posteggio venga utilizzato per l’esercizio di
un’attività stagionale, il numero di giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre
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il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto in proporzione alla
durata dell’attività;
f) nel caso di rinuncia da parte del titolare.
3. Il Sindaco può revocare la concessione per motivi di pubblico interesse,
senza oneri per il Comune. In questo caso, l’interessato ha diritto a un altro
posteggio sul territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione non
potrà avere una superficie inferiore e sarà scelto, prioritariamente nell’ambito
delle aree disponibili tra quelle individuate nella Tav. n° 2 senza obbligo di
adeguamento della struttura utilizzata precedentemente.
4. L’atto di revoca conterrà termini e modalità per il ripristino dell’area occupata.
ART. 15 - Infrazioni e sanzioni
1. I titolari di attività di commercio su aree pubbliche sono tenuti al rispetto del
presente Regolamento e delle altre disposizioni di legge vigenti. Il mancato
rispetto delle normative costituisce infrazione e comporta l’applicazione delle
sanzioni in esse previste. In particolare valgono le sanzioni previste dall’art. 29
del D. Lgs. n. 114/98, nonché quelle specifiche sanzioni previste dalle norme di
sicurezza stradale e di tipo igienico-sanitario.
2. Per le violazioni punite con sanzioni pecuniarie, in casi di particolare gravità o
di recidiva, il Sindaco procederà alla sospensione dell’autorizzazione per un
massimo di 20 giorni.
CAPO III – PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
ART.16 - Localizzazione e dimensioni dei chioschi
1. Nel periodo di validità del presente Regolamento potranno essere localizzate
nuove attività di commercio su aree pubbliche, così come indicate nella Tav. n°
2, in corrispondenza dei seguenti “posteggi”:
a) Capoluogo, Via C.Battisti (area individuata nel giardino pubblico);
b) Capoluogo, Via Matteotti, (area individuata nel parcheggio pubblico);
c) Capoluogo, Via Giovanni XXIII (Parcheggio campo sportivo);
d) Gualdo, varie;
e) Felloniche, varie;
f) Santa Paola, varie;
g) Diolaguardia, area del giardino pubblico ed adiacenti;
h) Aree private, messe a disposizione del Comune con apposita
convenzione,
situate lungo le seguenti direttrici:
 Fondo valle Rubicone SP n. 85;
 Fondovalle Rigossa;
 Provinciale n.40 Badia-S.Paola;
 Provinciale n.9 Cesena-Sogliano;
 Provinciale n. 75 (Monteleone-Sorrivoli-Diolaguardia-Montevecchio);
 Comunale Garampa;
 Comunale Rudigliano.
2. Il Comune si riserva di rendere disponibili per la localizzazione di ulteriori
attività i posteggi liberi risultanti dal trasferimento di attività esistenti.
3. Periodicamente, con apposito atto, si provvederà ad aggiornare l’elenco delle
aree di cui al comma n. 1 e la relativa cartografia, inserendone di nuove che si
vengano a rendere disponibili ed eliminando quelle non più disponibili sia per
assegnazione che per eventuali scelte dell’amministrazione.
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4. Dimensioni massime dei chioschi:
 25 mq di superficie utile. Non sono ammessi ampliamenti stagionali delle
strutture. In caso di occupazione stagionale di ulteriore suolo pubblico a
servizio dell’attività, è ammessa la sola installazione di ombrelloni a
protezione dell’area.
 Sporti della copertura sino ad un massimo di m. 1,00 non verranno
computati nella s.u..
 Le eventuali tende avvolgibili, nei materiali e colori previsti dal presente
regolamento, non avranno sporto superiore a m. 1,50 con altezza minima
m. 2,20 da terra.
Tali dimensioni sono vincolanti per le nuove attività. Per le attività esistenti
diventano tali in caso di trasferimento di sede o di sostituzione totale del
chiosco e, comunque, nei modi previsti dall’art. 22 del presente Piano . Sono
ammessi adeguamenti dimensionali per le attività esistenti previo ottenimento
dei necessari titoli autorizzativi. Per le attività previste dal Prg all’interno di
ambiti di progettazione unitaria valgono le dimensioni e le norme indicate dal
Prg stesso.
5. Gli esercizi collocati in chioschi o strutture similari devono disporre di una
superficie utile minima di 15 mq.
Le attività esistenti con caratteristiche esclusivamente stagionale (frutta,
bevande ed eventualmente abbinati anche i gelati, senza produzione) che alla
data di approvazione del Piano presentano dimensioni eccedenti i mq massimi
consentiti dal precedente comma 3, non possono ampliare ulteriormente le
superfici assegnate e l’eventuale adeguamento igienico – sanitario deve
avvenire all’interno della dimensione assegnata.
6. Le attività di commercio su aree pubbliche che utilizzano autoveicoli
attrezzati come punti di vendita non sono vincolate al rispetto della superficie
minima di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Dotazione minima di parcheggi di uso pubblico:
 5 posti auto per le attività dotate di licenza di pubblico esercizio;
 3 posti auto per le attività dotate di licenza di commercio su aree
pubbliche.
Tale dotazione deve essere reperita sulla sede stradale antistante il chiosco,
sull’area di pertinenza dell’attività o in area adiacente.
ART. 17 - Limitazioni
1. Per tutte le localizzazioni dovrà essere verificata la compatibilità di carattere
ambientale, igienico-sanitario, nonché il rispetto delle norme di polizia stradale
e del pubblico interesse.
2. La distanza dal confine stradale dei chioschi e degli altri impianti o
attrezzature anche a carattere provvisorio per lo svolgimento dell’attività di
commercio non dovrà essere inferiore a 2 m. In corrispondenza di intersezioni
stradali il posizionamento dovrà garantire la visibilità determinata secondo i
parametri previsti dal Codice della Strada.
3. La distanza da curve, dossi, fermate dei bus dei chioschi e degli altri impianti
o attrezzature anche a carattere provvisorio per lo svolgimento dell’attività di
commercio non dovrà comunque essere inferiore a 10 m.
4. È vietata l’installazione di chioschi e di altre attrezzature per le attività di
commercio, anche a carattere provvisorio, su aree pubbliche o marciapiedi
prospicienti strade dove vige il divieto di sosta o di fermata, a meno che l’area
di pertinenza del chiosco non consenta il parcheggio dei veicoli in un’area
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limitrofa laterale, esterna alla sede stradale, attrezzata con apposita corsia di
manovra o con immissione/uscita regolamentata da passo carraio.
5. Le limitazioni suindicate sono vincolanti per le nuove attività. Per le attività
esistenti diventano tali in caso di trasferimento di sede o di sostituzione totale
del chiosco, salvo casi specifici da valutarsi puntualmente.
6. Le installazioni non dovranno costituire occlusione a ingressi, “bocche di
lupo” o vetrine di negozi.
7. Per i chioschi e le altre installazioni permanenti ricadenti in aree vincolate ai
sensi delle Leggi n° 490/1999 e n° 431/1985, il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di
commercio su aree pubbliche è subordinato alla preventiva autorizzazione
paesaggistica da parte della competente Soprintendenza.
8. È vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco, o alle altre attrezzature o
all’area di pertinenza dell’esercizio, senza avere prima ottenuto la prevista
autorizzazione.
9. All’esterno dei chioschi, delle superfici coperte e delle aree per le quali è
stata fatta richiesta di occupazione di suolo pubblico, è consentito installare o
mettere a disposizione del pubblico sedili, panchine, tavoli o altro sui quali
potersi intrattenere nei modi e termini consentiti dalla legislazione vigente e
comunque in maniera limitata all’immediato intorno del manufatto. È vietata
l’installazione di ogni genere di struttura, anche provvisoria, all’esterno dei
chioschi e delle superfici coperte (bacheche, insegne pubblicitarie, contenitori,
frigoriferi, ecc.) nonché il deposito di materiali di servizio all’attività.
10. Per quanto non contemplato dal Regolamento valgono comunque le
limitazioni previste dal D.L. 30 aprile 1992 n. 285 -“Nuovo Codice della Strada”
e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione;
ART. 18 – Caratteristiche tipologiche dei chioschi
1. I chioschi e le altre strutture dovranno avere caratteristiche costruttive tali da
consentire la loro facile rimozione e il ripristino dell’area allo stato antecedente
l’occupazione.
2. I chioschi e le altre strutture dovranno essere realizzati rispettando le
seguenti indicazioni:
a) materiali: le strutture dovranno essere costituite da materiali tradizionali,
consoni e compatibili nel contesto di inserimento, quali metallo verniciato,
ghisa, rame, vetro, legno, con esclusione di materiali plastici, alluminio
anodizzato e materiali di risulta.
b) coperture: devono essere realizzate in rame o con materiale di
caratteristiche simili ad esso. Per le tettoie da installare stagionalmente è
ammesso l’uso di coperture leggere in PVC o tessuti simili, purché armonizzate
e studiate unitariamente alla struttura principale fissa. Le coperture dei chioschi
possono essere piane o a falde inclinate con pendenza inferiore al 35%. Sono
ammessi sporti fino a 1.00 m. L’altezza della linea di gronda dei chioschi e degli
altri impianti o attrezzature anche a carattere provvisorio non deve essere
superiore a 3.00 m e inferiore a 2.20 m;
c) colori: la scelta dei colori sarà oggetto di valutazione all’atto della
presentazione dei singoli progetti. (l’indicazione può differenziarsi per il contesto
cittadino e quello dei parchi:
dal grigio canna di fucile al verde rame);
d) forma: i chioschi devono avere una forma geometrica regolare: quadrato,
rettangolo, esagono, ottagono;
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e) camini e impianti tecnici esterni: devono essere inseriti organicamente
nella struttura ed eseguiti a norma di legge;
f) area esterna: qualora tali strutture siano inserite all’interno di aree verdi o
non pavimentate deve essere prevista una pavimentazione perimetrale (di
larghezza non inferiore a m 1.20) che garantisca l’accessibilità ai portatori di
handicap;
g) insegne e tende: devono essere previste già in fase di progetto ed
organicamente inserite nella struttura. È possibile l’applicazione di una tenda
avvolgibile sul lato prospiciente il banco di vendita, sporgente per non più di
1,50 m, il cui bordo esterno dovrà avere una altezza dal suolo non inferiore a
2.20 m. Le tende o le eventuali coperture in PVC devono essere di colore
bianco-avorio, oppure a righe bianche alternate a righe di altro colore intonato
alla struttura del chiosco.
ART. 19 - Requisiti igienico-sanitari
1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che
tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di
prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande qualora il
titolare sia abilitato professionalmente alla somministrazione.
2. Le strutture di cui al presente Regolamento, per quanto concerne il rispetto
delle misure igienico-sanitarie, devono avere caratteristiche e requisiti conformi
a quanto previsto dai Regolamenti comunali e da ogni altra disposizione vigente
in materia, nonché dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.
3. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività è subordinato al
preventivo parere favorevole del competente Distretto territoriale della Sezione
Provinciale dell’A.R.P.A. relativamente alle normative riguardanti l’impatto
acustico.
ART. 20 - Modalità di rilascio del titolo abilitativo edilizio
1. La domanda di permesso di costruire (o altro titolo abilitativo edilizio),
indirizzata al Sindaco, deve essere corredata dai seguenti dati e documenti:
a) titolo di disponibilità dell’area (proprietà o avente titolo) qualora si riferisca ad
aree private;
b) stralcio del P.R.G. ed estratto di mappa catastale, con individuazione esatta
dell’area;
c) documentazione fotografica dei luoghi interessati dall’installazione;
d) planimetria in scala non inferiore a 1:200 con l’indicazione dell’area di cui si
chiede la concessione, della posizione delle strutture installate e della loro
dimensione, delle
aree di parcheggio di pertinenza del chiosco;
e) progetto esecutivo con planimetria e prospetti del chiosco e degli altri
impianti o attrezzature per lo svolgimento dell’attività (compresi gli impianti
tecnici e i camini) in scala non inferiore a 1:50, con riportate tutte le dimensioni
dei manufatti;
f) relazione tecnico-illustrativa delle opere e delle attività previste, dichiarazione
di rispetto delle Leggi n. 104/1992, n. 46/1990 e n.10/1991 e presentazione dei
relativi progetti se dovuti;
g) documentazione di previsione di impatto acustico secondo le norme vigenti e
le disposizioni impartite dall’A.R.P.A. nei casi dovuti;
h) dichiarazione di stabilità delle strutture o autorizzazione sismica se e in
quanto dovuta.
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2. I documenti di cui al comma 1, punti a), b) c), d), sono necessari anche per i
casi in cui si debba richiedere la semplice occupazione di suolo pubblico con
autoveicoli attrezzati per la vendita.
3. I documenti di cui al comma 1, punti e), f), g), h) devono essere a firma di un
tecnico abilitato.
4. Per i chioschi e le altre installazioni permanenti ricadenti in aree vincolate ai
sensi del D.L. n. 490/1999 e della legge n. 431/1985 (Norme sulla protezione
delle bellezze naturali e panoramiche) dovrà essere prodotta la
documentazione necessaria all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica.
5. I documenti di cui al comma 1, punti b), d), e) a corredo della domanda
devono essere presentati in triplice copia.
6. Nel caso di realizzazione di strutture provvisorie occorre presentare ogni
anno, ad installazione avvenuta, una dichiarazione di corretto montaggio della
struttura stessa, a firma di un tecnico abilitato. Viceversa i documenti di cui al
comma 1 restano validi per l’intera durata della concessione decennale del
posteggio, salvo i casi di modifiche alle strutture.
CAPO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 21 - Condizioni per l’esercizio
Compete al Sindaco, nell’ambito della disciplina regionale e nel rispetto degli
indirizzi espressi dal consiglio comunale, la determinazione dell’orario di
vendita. Tale orario è definito con apposita ordinanza sindacale.
ART. 22 - Adeguamento delle attività esistenti
1. Ai fini del presente Regolamento l’adeguamento dei chioschi e delle altre
strutture esistenti può essere di tipo estetico-funzionale.
Tale adeguamento consiste nel rendere il chiosco e le altre strutture a servizio
di attività esistenti conformi a tutte le condizioni e prescrizioni previste dal
presente Regolamento (dimensioni, caratteristiche, tipologie, materiali, ecc.) ed
è obbligatorio nei casi di trasferimento di sede, di ampliamento di superficie non
finalizzato all’adeguamento igienico-sanitario, di ristrutturazione/rifacimento.
2. Per i restanti posteggi esistenti in cui l’attività viene svolta con autoveicoli
attrezzati per la vendita il mantenimento delle attività stesse è consentito
esclusivamente con tale modalità.
5. Il Comune si riserva la possibilità di proroga dei termini prescritti per
l’adeguamento dei chioschi e delle altre strutture
in caso di mancata effettuazione dello stesso per cause
indipendenti dal titolare dell’attività.
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 17-06-2013 - Pag. 10 - COMUNE DI RONCOFREDDO