Intervento sostitutivo - normativa di riferimento

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Intervento sostitutivo - normativa di riferimento
INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART. 4 COMMA 3 DPR N. 207 DEL 05/12/2012 - “Regolamento
Codice dei Contratti”
Il D.P.R. N. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - noto come “Regolamento attuativo del Codice
Contratti” (da ora in poi dpr 207/2010), all’articolo 4 comma 2, introduce l’istituto dell’intervento
sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese edili, della
Cassa edile, in caso si inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore accertata con il
DURC.
L’art. 4 è entrato in vigore il 9 giugno 2011 e da allora i contratti in fase di rinnovo o di nuova stipula
devono prevedere al loro interno tale istituto.
Sostanzialmente l’art. 4 del dpr 207/2010 riprende il contenuto dell’art. 7 del Decreto del Ministro
dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei
lavori pubblici (poi abrogato proprio dal dpr 207/2010), il quale prevedeva che sull'importo netto
progressivo dei lavori pubblici, al fine di garantire l’osservanza delle norme sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, fosse operata una ritenuta dello 0,50% all’emissione
di ogni certificato di pagamento, e che tale ritenuta venisse versata agli enti previdenziali e
assicurativi, nel caso d’inadempienze da parte dell’appaltatore.
L’art. 4 del dpr 207/2010, al comma 3, estende questa disciplina al settore dei servizi e forniture
dichiarando che la ritenuta dello 0,5% operata sull’importo progressivo, sarà svincolata solo al
termine del contratto, in sede di liquidazione finale, previo rilascio di regolare DURC; in caso
contrario tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi.
L’art. 4 al comma 2 disciplina l’istituto dell’intervento sostitutivo vero e proprio: nel caso in cui venga
prodotto un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante, tra un accertamento e quello successivo delle
prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, deve trattenere l’importo corrispondente
all’inadempienza e versarlo direttamente, secondo modalità che sono state chiarite tramite la
circolare n. 54 del 13/04/2012 dell’INPS e la circolare n. 3 del 16/02/2012 del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, agli enti previdenziali e assicurativi.
Le circolari sopra menzionate stabiliscono comunque e chiaramente che la trattenuta da parte della
stazione appaltante delle somme dovute all’appaltatore stabilita dall’art. 4 comma 2 - ossia il
cosiddetto intervento sostitutivo vero e proprio – va effettuata successivamente alle ritenute dello
0,5% previste al comma 3; ciò sta a significare che la garanzia attuata tramite la ritenuta dello 0,5%
deve essere effettuata sempre e comunque, anche in caso di presentazione di DURC regolare.
La ritenuta dello 0,5% va operata per tutti i contratti di servizi e fornitura in forma continuata (ad
esclusione quindi di acquisti e servizi che si risolvano in unico adempimento); il fornitore
nell'emettere le fatture in relazione ai servizi erogati, provvederà ad esporre l'imponibile, la quota
relativa alla ritenuta dello 0,50%, in applicazione delle prescrizioni previste all'art. 4, comma 3 del
D.P.R. 207/2010, e applicherà l'I.V.A sul valore imponibile complessivo della prestazione, non
decurtato dello 0,50%. L'importo che sarà pagato corrisponderà alla differenza tra il totale della
fattura, ossia imponibile complessivo comprensivo di IVA, e la quota relativa alla ritenuta dello 0,5%.
ALLEGATI
1)
2)
3)
4)
Art. 4 dpr 207/2010
Elenco contratti di ateneo di servizi e forniture cui si applica la normativa
Fac simile fattura con ritenuta dello 0,5%
File excel contabilità “Ritenuta_05.xls”
5) Circolare INPS n. 54 del 13/04/2012
6) Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 16/02/2012