DELIB. G.C. N. 68_2016 - Comune di Stagno Lombardo

Transcript

DELIB. G.C. N. 68_2016 - Comune di Stagno Lombardo
COMUNE DI STAGNO LOMBARDO
PROVINCIA DI CREMONA
Deliberazione n.
68
Adunanza del 21.06.2016
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE EMMECI. RASSEGNA DI TEATRO “BURATTINI IN CASCINA – CULTURA TRADIZIONE
E GASTRONOMIA LUNGO IL PO – 2016 L’ANNO DEL BOCCALONE”.
L’anno DUEMILASEDICI, addì VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 22,30 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti
la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Presenti
1)
MARIANI Roberto
Sindaco Presidente
2)
PAGLIARI Mariolino
Assessore
3)
CATTADORI Elena
Assessore
Assenti
SI
SI
SI
2
1
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra MODERNELLI D.SSA FEDERICA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIANI ROBERTO in qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che L’Associazione Emmeci è una associazione culturale che opera in Cremona e nei
territori limitrofi cremonesi, senza fini di lucro, svolgendo una meritoria ed intensa attività di promozione culturale, grazie allo svolgimento di avvenimenti sociali di generale interesse e rilievo per la valorizzazione del patrimonio culturale, anche a sostegno di iniziative attinenti ai programmi comunali
realizzando progetti, tra l’altro, legati al presente ma anche al passato e alle tradizioni delle zone cremonesi;
VISTO l’art. 118, comma 4, della Costituzione che testualmente recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività d’interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
PRESO ATTO che l’art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, fa divieto, a
decorrere dall’anno 2011, alle amministrazioni pubbliche di effettuare spese per sponsorizzazioni;
VISTO al riguardo il parere n. 349/2011 della Corte dei Conti, Sezione di Controllo Lombardia;
RILEVATO, dunque, sulla base di tale autorevole parere che “Ciò che assume rilievo per qualificare
una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto
interdetta dopo l’entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d’iniziative di un
soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta
dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di
spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi
per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia).In
sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del comune in forma
sussidiaria. L’attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in
via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte
di comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e
non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione. Dunque, come ha già ricordato
più volte questa Sezione, <<se la finalità perseguita dal Comune con l’erogazione di un contributo
annuale alle Associazioni che operano sul territorio è quella di sostenere le associazioni locale che
abbiano specifiche caratteristiche di collegamento con la Comunità locale, risultanti sia dall’iscrizione nel Registro locale che dallo svolgimento di attività e prestazioni in favore della Comunità insediata sul territorio sul quale insiste l’ente locale, si tratta di prestazione che non rientra nella nozione di
spesa per sponsorizzazione vietata dall’art. 6, co. 9 del d.l. n. 78, conv. in l. n. 122 del 2010 e, come
tale, ammissibile, nei limiti delle risorse finanziarie dell’ente locale e nel rispetto dei vincoli di finanza
pubblica di carattere generale>> (Lombardia/122/2011/PAR del 10 marzo 2011; Lombardia/285/2011/PAR del 16 maggio 2011).”;
CONSIDERATO che l’elemento che connota le contribuzioni di cui trattasi è lo svolgimento da parte
del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, configurando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una mera forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione (qual è, invece, la sponsorizzazione);
VALUTATA la necessità distinguere, quindi, tra sponsorizzazioni vietate dalla norma e contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’ente e che l’ente svolge normalmente attraverso l’opera di soggetti terzi (cfr., ex multis, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1075/2010 e n. 1076/2010; Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 163/2010; Sezione
regionale di controllo per la Liguria, n. 7/2011, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n.
46/2011);
VISTA la nota del 25.05.2016 acquisita al prot. n. 2810/2016 del 17.06.2016 intesa a chiedere un contributo per la realizzazione di una rassegna di teatro di figura da realizzare nelle cascine del territorio
per far conoscere e ammirare le strutture architettoniche e sociali che hanno contenuto il lavoro, la vita
e i sogni di migliaia di contadini non più tardi di sessant’anni fa;
VALUTATA l’opportunità di sostenere l’attività meritoria della citata Associazione partecipando alla
spesa con un contributo una tantum pari a € 1.000,00 ;
VISTA la delibera C.C. n. 21 del 27.04.2016 con la quale è stato approvato il bilancio per l’esercizio
finanziario 2016;
VISTI ALTRESI’:
- la L. n. 190 art. 1 comma 34;
- il D.L.gs n. 33/2013 all’art. 26, comma 2, che impone la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e provati ai sensi
dell’art. 12 della L. n. 241/1990 e smi, di importo superiore a mille euro che costituisce condizione
legale di efficacia del provvedimento confessorio;
- lo Statuto comunale
- il vigente Regolamento per la concessione di contributi ad Enti Pubblici e Privati, approvato con
delibera C.C. n. 19 del 08.05.1992;
RITENUTO di demandare al Responsabile del Servizio competente l’attuazione di quanto sopra programmato;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.gs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c. 4 e 153 del D.L.gs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni di regolarità contabile e di rispetto degli equilibri di bilancio;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei termini di legge
delibera
1. di sostenere l’attività meritoria del citata associazione, partecipando alle spese per la realizzazione
della rassegna “Burattini in Cascina – cultura, tradizione e gastronomia lungo il Po – 2016 l’anno
del Boccalone” con un contributo una tantum pari a € 1.000,00;
2. di demandare al Responsabile del Servizio, nell’esercizio delle proprie competenze, l’attuazione di
quanto programmato con il presente provvedimento;
3. di pubblicare sul sito “Amministrazione trasparente” nell’apposita sezione la presente deliberazione;
SUCCESSIVAMENTE con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, stante l’urgenza vista l’imminente realizzazione della rassegna, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.
DELIBERAZIONE G.C. N. 68 DEL 13.06.2016
COMUNE DI STAGNO LOMBARDO
Provincia di Cremona
Oggetto:
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE EMMECI. RASSEGNA DI TEATRO “BURATTINI IN CASCINA – CULTURA TRADIZIONE E
GASTRONOMIA LUNGO IL PO – 2016 L’ANNO DEL BOCCALONE”.
PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 D.L.GS 267/2000
1) Parere in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt.
49 e 147 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.:
X
Favorevole
Sfavorevole _______________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
F.TO : RUGGERI DR. GINO
2) Parere in ordine alla regolarità contabile, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e
cassa) ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151, comma 4, e153 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.:
X
Favorevole
Sfavorevole _______________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
F.TO : RUGGERI DR. GINO
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE NELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 3 DEL 21.06.2016
Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente
F.TO : MARIANI ROBERTO
Il Segretario Comunale
F.TO : MODERNELLI D.SSA FEDERICA
========================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione:
-
Viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio on-line (Legge 69/2009) per 15 GIORNI consecutivi dal
22.06.2016 al 07.07.2016 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.gs n. 267 del 18.08.2000;
Viene trasmessa in elenco in dato odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, comma
1, del D.L.gs n. 267/2000.
Stagno Lombardo, 22.06.2016
Il Segretario Comunale
F.TO : MODERNELLI D.SSA FEDERICA
========================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 D.L.gvo n. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.
X Decorsi 10 GIORNI dalla pubblicazione (18.07.2016), ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.L.gvo
267/2000;
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs n.
267/2000.
Stagno Lombardo, 22.06.2016
Il Segretario Comunale
F.TO: MODERNELLI D.SSA FEDERICA
========================================================================
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Stagno Lombardo, 22.06.2016
Il Segretario Comunale
F.to : Modernelli D.ssa Federica
========================================================================
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.L.GS 82/2005