trasferimenti - Snals Matera

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trasferimenti - Snals Matera
insieme nello SNALS - pag. 1
• Agli iscritti SNALS
• All'albo della Scuola (C.M. 11/7/1969 n. 241)
RA
E
AT
M
edizione
iscritti
7
insieme
nello S.N.A.L.S.
Periodico di cultura, informazione e attualità scolastica. Rassegna sindacale dello SNALS-CONFSAL Matera. Aut. Trib. Matera n° 73
del 7 - 8 Maggio '85 - Sped. in abb. post . Pubbl. 40% comma 27 Art.2 L.28.12.95 n. 549 - Anno XX n°7 - 4 Giugno-2004- 0,50 Euro
TRASFERIMENTI
SCUOLA DELL'INFANZIA
TRASFERIMENTI NELL’AMBITO DEL COMUNE - CLASSI COMUNI
1. BRUNO ANNA MARIA
DA 5 CIRCOLO”G.SEMERIA” MATERA A 3 CIRCOLO MT PNTI 162
2. COLONNA ANNA MARIA
DA BERNALDA A BERNALDA PREC.: EX PERDENTE POSTO
PUNTI 129
3. DE LUCIA MARIA
DA 3 CIRCOLO MATERA A 3 CIRC. MATERA
DA POSTO DI SOSTEGNO PUNTI 60
4. IACOMINI LUCIA
DA 3* C.D. MATERA A 1° C.D “MINOZZI” MATERA
PUNTI 244
5. RIZZI ANNUNZIATA
DA 5° CD MT A 1°CD MT PRECED. TRASF. D’UFF DOM. COND PUNTI 147
6. ROMANIELLO FILOMENA
DA 1° CIRCOLO “MINOZZI” MATERA A 4° CD MATERA
PUNTI 179
TRASFER NELL'AMBITO DEL COMUNE-CLASSE SOSTEGNO PSICOFISICI
1. MALASPINA CARMELA CORA
DA ACCETTURA A ACCETTURA DA POSTO DI SOSTEGNO UDITO
PRECEDENZA: TRASFERITO D’UFFICIO DOM. COND.
PUNTI 74
TRASFERIMENTI FRA COMUNI DIVERSI - CLASSI COMUNI
1. CAPORUSSO MARIA MADDALENA
DA FRAZ.MARCONIA A SCANZANO IONICO
PRECEDENZA: EX PERDENTE POSTO NELLA SCUOLA
PUNTI 146
2. CUSCIANNA GIUSEPPE .
DA MONTESCAGLIOSO
A 4 CIRCOLO MATERA
PUNTI 53
3. D’ORONZIO ROSA
DA FERRANDINA A POMARICO PREC.: TRASF. D’UFFICIO PUNTI 129
4. DE PALO NUNZIATINA
DA POMARICO A 4° CIRCOLO MATERA
PUNTI 116
5. DI IORIO ANTONIETTA
DA POMARICO A POLICORO 2° C.D
PRECEDENZA: EX PERDENTE POSTO NELLA SCUOLA
PUNTI 54
6. DILEO PASQUA MARIA
DA GRASSANO A 1° CIRCOLO “MINOZZI” MATERA
DA POSTO DI SOSTEGNO MINORATI FISIOPSICHICI
PUNTI 95
7. LIGORIO CARMELA ANTONIETTA
DA MONTESCAGLIOSO A FRAZ.MARCONIA (PISTICCI)
PRECEDENZA: INSEGNANTE DI CUI ART.33 C.6 L. 104/92
PUNTI 52
8. LOBREGLIO ANNUNZIATA
DA NOVA SIRI SCALO A BERNALDA
PRECEDENZA: TRASFERITO D’UFFICIO DOM. CONDIZIONATA
PUNTI 146
9. MARZOCCHI ANNA MARIA TERESA
DA ACCETTURA A POMARICO
PUNTI 47
10. MELIDORO ROSA
DA MONTESCAGLIOSO A FRAZ.MARCONIA (PISTICCI)
PRECEDENZA: INSEGNANTE DI CUI ART.33 C.6 L. 104/92
PUNTI 115
11. NINNO MARIA ANTONIA
DA FRAZ. MARCONIA A BERNALDA
PUNTI 115
12. ORIOLI CAMILLA
DA POMARICO A BERNALDA
PUNTI 64
13. PASSARELLI MARIA
DA POMARICO A BERNALDA
PUNTI 52
14. PERRIELLO MARIA MICHELA
DA BERNALDA A FRAZ.MARCONIA
PUNTI 194
15. PLASMATI NUNZIA ANNA
DA MONTESCAGLIOSO 3° C.D.MATERA
PUNTI 135
16. RAIMONDI ANTONIETTA
DA FERRANDINA A POMARICO PRECED. TRASF.D’UFFICIO PUNTI 84
17. RINALDI MARIA ANTONIETTA
DA MONTESCAGLIOSO A P.PIO DA PIETRELCINA PISTICCI PUNTI 55
18. RUBOLINO FILOMENA DOMENICA
DA : POMARICO A PISTICCI
PUNTI 54
19. SANTANDREA LUCIA
DA MONTESCAGLIOSO A BERNALDA
PRECEDENZA: EX PERDENTE POSTO NELLA SCUOLA
PUNTI 118
20. STIGLIANO CLELIA
DA MONTESCAGLIOSO A - POLICORO II CIRCOLO
A.S.2004/05
PRECEDENZA: EX PERDENTE POSTO NELLA SCUOLA
21. TEDESCO ROSA
DA POMARICO A 1° CIRCOLO “MINOZZI” MATERA
22. VAMMACIGNO CHIARA
DA MONTESCAGLIOSO A 2° CIRCOLO MATERA
PUNTI 64
PUNTI 122
PUNTI 162
TRASFERIMENTI FRA COMUNI DIVERSI - POSTO DI SOST. PSICOFISICI
1.NAPOLI PASQUALINA
DA :SCANZANO IONICO A POLICORO II CIRCOLO
PRECEDENZA: EX PERDENTE POSTO NELLA SCUOLA
PUNTI 69
TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI - CLASSI COMUNI
1. ABBATE GRAZIA
DA (SAN DONATO MILANESE A SAN MAURO FORTE
PUNTI 102
2. BIANCHI MARGHERITA
DA GINOSA MONTESCAGLIOSO
PUNTI 139
3. BRANA’ ANNA
DA 6 C.D. ALTAMURA MONTESCAGLIOSO
PUNTI 158
4. CARMINIO FILOMENA
DA 3 C.D.ALTAMURA- 3 CIRCOLO MATERA
PUNTI 248
5. CASALINO MARIA TERESA
DA 4 C.D.ALTAMURA A MONTESCAGLIOSO
PUNTI 155
6. DI PIPPA LUCIA
DA 5 C.D. ALTAMURA A MONTESCAGLIOSO
PUNTI 170
7. LOPATRIELLO ANNUNZIATA
DA CERNUSCO A POMARICO
PRECEDENZA: INSEGNANTE DI CUI ART.33
C.5,7 L. 104/92
PUNTI 43
8. MANICONE BRUNA
DA ALTAMURA A 3 CIRCOLO MATERA
PUNTI 242
9. MASSARO GIUSEPPINA
DA IMOLA A MONTESCAGLIOSO
PUNTI 49
10. QUARTA SIMONA
DA 5 C.D. ALTAMURA MONTESCAGLIOSO
PUNTI 49
11. ROTONDO ISABELLA
DA 4 C.D.ALTAMURA POMARICO
PUNTI 87
12. SANSONE SILVANA ANNUNZIATA
DA 4 C.D ALTAMURA A MONTESCAGLIOSO
PUNTI 110
13. SCATTINO GRAZIA LUCIA
DA CAMPOMAGGIORE A POMARICO
PUNTI 44
14. SORGENTE CONCETTA
DA 6 C.D ALTAMURA A 4 CIRCOLO MATERA
PUNTI 188
15. STELLA VINCENZINA
DA 3 C.D.ALTAMURA A 1 CIRCOLO “MINOZZI” MATERA
PUNTI 245
16. ZOTTA FILOMENA
DA 2 C.D. SANTERAMO A SALANDRA
PUNTI 40
TRASFER. INTERPROVINCIALI - POSTO DI SOSTEGNO
1. CENTOLA NICOLETTA
DA ROMA A SCANZANO IONICO
2. DAMIANO GIOVANNA
DA TELESE A FERRANDINA
3. FRACCALVIERI ANGELA VITA MARIA
DA 6 C.D.ALTAMURA 3 CIRCOLO MATERA
FISIOPSICHICI
PUNTI 82
PUNTI 96
PUNTI 96
TRASFERIMENTI FUORI PROVINCIA - CLASSE COMUNE
1.ABBONDANZA BIANCHI
DA STIGLIANO A BARLETTA
PUNTI 194,00
2.MORMANDI DORATEA
DA MONTESCAGLIOSO A CASSANO JONIO
PUNTI 94,00
TRASFERIMENTI FUORI PROVINCIA - CLASSE SOST.PSICOFISICI
1.PRESTIA ANGELA
DA NOVA SIRI SCALO A CORIGLIANO CALABRO
PUNTI 98,00
DA POSTO: SOST. MINORATI DELL’UDITO
insieme nello SNALS - pag. 2
Conversione in Legge, con modificazioni,
del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97.
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di graduatorie permanenti)
1. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 le graduatorie
permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo
unico», sono rideterminate, limitatamente all’ultimo scaglione
previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3
luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente
decreto. Sono valutabili, dando luogo all’attribuzione del punteggio,
esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.
1bis Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei
docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo
unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il
termine fissato per l’aggionamento della graduatoria con apposito
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione
dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda
dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è
consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del
punteggio maturato all’atto della cancellazione.
3. L’abilitazione conseguita presso le scuole di
specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) costituisce
titolo di accesso solo ai fini dell’inserimento nell’ultimo scaglione
delle graduatorie permanente di cui al comma 1.
3bis. Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell’inserimento
nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di II
livello di cui alla legge 21 dicembre1999, n. 508, e successivi decreti
applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di
corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e a seguito di
esame finale con valore di esame di Stato abilitante.
4. A decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, gli
aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la
graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza
biennale.
4 bis. In sede di prima applicazione del presente decreto,
nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola
media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di
didattica della musica, purchè in possesso di un diploma di
conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l’anno
scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nellaclasse di concorso
77/A.
Articolo 1 bis
(Piano pluriennale di nomine)
1 Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’ università e della
ricerca,di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, è adottato, entro il 31 gennaio 2005, nel
rispetto di quanto previsto dal comma 2, un piano plurienale di
nomine a tempo indeterminato che, nel corso del prossimo triennio
consenta la copertuira dei posti disponibili e vacanti.
Articolo 2.
(Disposizioni speciali per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento)
1. Nell’anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre
la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo
dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le
istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM)
istituiscono, nell’ambito delle proprie strutture didattiche, corsi
speciali di durata annuale, riservati:
a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della
specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai
sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24
novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7
giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all’insegnamento
nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma
di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di
istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l’accesso
ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della
pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive
modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino
ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima n. 1112 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti
di sostegno per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data
di entrata in vigore del presente decreto;
b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in
possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a),
privi di abilitazione o idoneità all’insegnamento, e che abbiano
prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1º
settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il
sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente
alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato
decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio
1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese
nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il
possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola
secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di
abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di
sostegno per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data
di entrata in vigore del presente decreto;
c bis) agli insegnati in possesso del titolo conclusivo del
corso di studi dell’istituto magistrale conseguito in uno degli anni
1999, 2000, 2001, 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità
e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola
materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data
di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in
conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria
di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell’articolo
5 della legge n. 53 del 2003;
c ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo
di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità
e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1°
settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1 bis Nell’anno accademico 2003-2004, e comunque non
oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo
dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003,le università istituiscono,
nell’ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il
conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni
disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in
possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi
indetti prima della data di entratra in vigore della legge 3 maggio
1999, n. 124, (sono stati penalizzati i docenti che hanno
conseguito il titolo con le sessioni riservate) che abbiano
prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal
1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto;
1 ter In sede di definizione della fase transitoria di attuazione
del decreto legislativo da emanare ai sensi dell’articolo 5 della legge
n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per
consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360
giorni di serrvizio di insegnamento dal 1º settembre 1999 alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401
del testo unico.
2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai
conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi
di abilitazione all’insegnamento e che abbiano prestato almeno 360
giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o
32/A dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono ammessi, per l’anno accademico 20042005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell’ambito
delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo
modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione.
3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento
dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento, a seguito di esame
finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente
inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1, comma
1, sulla base di modalità definite con decreto del MIUR
4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori
di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione
all’insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di
servizio nella classe di concorso 77/A dal 1º settembre 1999 alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per
l’anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all’ultimo
anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative
classi di strumento presso i conservatori ai fini
continua in ultima pagina
insieme nello SNALS - pag. 3
Legge 25 novembre 2003, n. 339
Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato.
In attuazione della legge n. 186, del 18/7/2003, disciplinante lo stato giuridico
INSEGNANTI DI RELIGIONE
degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e la costituzione del ruolo regionale degli insegnanti della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria ed il ruolo degli insegnanti della scuola
secondaria di I e II grado, il MIUR ha informato le OO.SS sui criteri per la
formulazione del Decreto Interministeriale sulle dotazioni organiche di tali
insegnanti che deve essere emanato di concerto con i Ministeri dell’Economica
e della Funzione Pubblica.
Nello specifico l’Amministrazione ha rappresentato quanto segue:
-le dotazioni organiche regionali saranno suddivise in posti per ambiti territoriali
corrispondenti alle diocesi;
-la dotazione complessiva dei posti e quindi quella relativa a ciascuna regione
sarà stabilita annualmente, analogamente a quanto avviene per gli organici delle
altre discipline d’insegnamento;
-il Direttore Generale dell’USR sulla base della dotazione organica assegnata
con Decreto Interministeriale determina poi le specifiche dotazioni organiche
per ciascun ciclo d’istruzione e per ogni ambito diocesano;
-i ruoli regionali dei docenti copriranno l’aliquota del 70% dei posti
d’insegnamento funzionanti a seguito della variabilità annuale della domanda
degli alunni che possano avvalersi o meno di tale insegnamento;
-le ore di insegnamento prestate dai docenti di sezione e da quelli di classe
non sono state computate ai fini della quantificazione del monte ore utile per
la determinazione dell’organico;
-è stato acquisito direttamente a cura delle istituzioni scolastiche il numero di
ore di insegnamento attivate in ciascuna scuola e tale dato è stato poi rapportato
al divisore relativo alle ore di insegnamento di ciascun grado di istruzione (24
scuola dell’infanzia, 22 scuola elementare e 18 scuola secondaria);
-per gli anni scolastici di riferimento, così come prescritto dall’art. 2 della
Legge, per la scuola materna ed elementare sono stati rilevati dati dell’anno
scolastico 2001/2002, mentre per l’istruzione secondaria il censimento è stato
effettuato sul corrente anno scolastico 2003/2004;
-i dati comunicati dalle scuole sono stati verificati dagli Uffici Scolastici
Regionali;
-la consistenza dell’aliquota del 70% è stata conteggiata a livello complessivo
e cioè sul totale generale dei posti. Al Direttore Generale è stata affidata
l’individuazione ritenuta più opportuna per gli arrotondamenti in quanto la
sommatoria dei posti calcolati al 70% per ciascun grado può non coincidere
con la stessa aliquota conteggiata sul totale dei posti.
Quanto prima saranno comunicati alle OO.SS. la quantificazione dei posti e la
percentuale dell’immissione in ruolo nel triennio che si ipotizza nel primo
anno un 50% del 70% e la restante differenza ripartita in misura uguale nei due
anni successivi.
Lo SNALS è impegnato ad incrementare il più possibile
l’immissione in ruolo.
Art.1.
1.Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi
56-56-bis 57, della legge 23 dicembre 1996,
n.662, non si applicano all’iscrizione agli albi
degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti
e i divieti di cui al regio decreto-legge 27
novembre 1933, n.1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, e successive modificazioni.
Art.2.
1.I pubblici dipendenti che hanno ottenuto
l’iscrizione all’albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano
ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto d’impiego, dandone
comunicazione al consiglio dell’ordine presso il quale risultano iscritti, entro trentasei
mesi dalla data in vigore della presente legge.
In mancanza di comunicazione entro il termine presto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio
dell’iscrizione al proprio albo.
2.Il pubblico dipendente, nell’ipotesi di cui al
comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel
rapporto di lavoro a tempo pieno.
3.Entro lo stesso termine di trentasei mesi
di cui al comma 1, il pubblico dipendente
può optare per la cessazione del rapporto
di impiego e conseguentemente mantenere
l’iscrizione all’albo degli avvocati.
4. Il dipendente pubblico part-time che
ha esercitato l’opzione per la professione
forense ai sensi della presente legge
conserva per cinque anni il diritto alla
riammissione in servizio ha tempo pieno
entro tre mesi dalla richiesta purché non in
soprannumero, nella qualifica ricoperta al
momento dell’opzione presso l’amministrazione di appartenenza.In tal caso
l’anzianità resta sospesa per tutto il periodo
di cessazione dal servizio e ricomincia a
decorrere dalla data di riammissione.
insieme nello SNALS - pag. 4
CONCORSO ORDINARIO
DIRIGENTI SCOLASTICI
E’ stato acquisito al Ministero dell’Economia un primo
parere tecnico favorevole all’emanazione del bando
ordinario.
Attualmente la questione è alle valutazioni politiche
del Ministro Tremonti. Il parere tecnico è relativo ad
un bando ordinario per 1.500 posti nei quali
potrebbero confluire circa altri 100 posti che
residueranno al termine dell’attuale procedura
concorsuale riservata.
Non appena avremo notizie più precise al riguardo,
sarà nostra cura darvene tempestiva comunicazione.
ASSISTENZA
FISCALE
Dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00
alle ore 12.30;
COMPILAZIONE MOD. 730/2004
DICHIARAZIONI I.S.E.E.
VERIFICA REDDITUALE R.E.D.
DICHIARAZIONI ICI
ENAM
L'ENAM indice per l'a.s. 2003/04 bandi di concorso
per l'assegnazione di borse di studio in favore degli
insegnanti di ruolo della scuola elementare, dell'infanzia statale e dei dirigenti scolastici iscritti all'ente. Le
domande devono esere presentate entro il 30
Giugno 2004.
Perulterioriinformazionirivolgersic/olans.sedediMatera.
LAUREA IN SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA
Con decreto 13.05.04 il MIUR ha reso noto i posti
disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai
corsi di laureain scienze della formazione primaria. In
Basilicata i posti sono 120.
A SSOCIATO ALL'USPI
U NIONE STAMPA
PERIODICA ITALIAN A
Direttore:
Antonio Del Salvatore
Direttore Responsabile
Lucia E. Fiore
Comitato di redazione:
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