trasferimenti - Snals Matera
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insieme nello SNALS - pag. 1 Agli iscritti SNALS All'albo della Scuola (C.M. 11/7/1969 n. 241) RA E AT M edizione iscritti 7 insieme nello S.N.A.L.S. Periodico di cultura, informazione e attualità scolastica. Rassegna sindacale dello SNALS-CONFSAL Matera. Aut. Trib. Matera n° 73 del 7 - 8 Maggio '85 - Sped. in abb. post . Pubbl. 40% comma 27 Art.2 L.28.12.95 n. 549 - Anno XX n°7 - 4 Giugno-2004- 0,50 Euro TRASFERIMENTI SCUOLA DELL'INFANZIA TRASFERIMENTI NELL’AMBITO DEL COMUNE - CLASSI COMUNI 1. BRUNO ANNA MARIA DA 5 CIRCOLO”G.SEMERIA” MATERA A 3 CIRCOLO MT PNTI 162 2. COLONNA ANNA MARIA DA BERNALDA A BERNALDA PREC.: EX PERDENTE POSTO PUNTI 129 3. DE LUCIA MARIA DA 3 CIRCOLO MATERA A 3 CIRC. MATERA DA POSTO DI SOSTEGNO PUNTI 60 4. IACOMINI LUCIA DA 3* C.D. MATERA A 1° C.D “MINOZZI” MATERA PUNTI 244 5. RIZZI ANNUNZIATA DA 5° CD MT A 1°CD MT PRECED. TRASF. D’UFF DOM. COND PUNTI 147 6. ROMANIELLO FILOMENA DA 1° CIRCOLO “MINOZZI” MATERA A 4° CD MATERA PUNTI 179 TRASFER NELL'AMBITO DEL COMUNE-CLASSE SOSTEGNO PSICOFISICI 1. MALASPINA CARMELA CORA DA ACCETTURA A ACCETTURA DA POSTO DI SOSTEGNO UDITO PRECEDENZA: TRASFERITO D’UFFICIO DOM. COND. PUNTI 74 TRASFERIMENTI FRA COMUNI DIVERSI - CLASSI COMUNI 1. CAPORUSSO MARIA MADDALENA DA FRAZ.MARCONIA A SCANZANO IONICO PRECEDENZA: EX PERDENTE POSTO NELLA SCUOLA PUNTI 146 2. CUSCIANNA GIUSEPPE . DA MONTESCAGLIOSO A 4 CIRCOLO MATERA PUNTI 53 3. D’ORONZIO ROSA DA FERRANDINA A POMARICO PREC.: TRASF. D’UFFICIO PUNTI 129 4. DE PALO NUNZIATINA DA POMARICO A 4° CIRCOLO MATERA PUNTI 116 5. DI IORIO ANTONIETTA DA POMARICO A POLICORO 2° C.D PRECEDENZA: EX PERDENTE POSTO NELLA SCUOLA PUNTI 54 6. DILEO PASQUA MARIA DA GRASSANO A 1° CIRCOLO “MINOZZI” MATERA DA POSTO DI SOSTEGNO MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 95 7. LIGORIO CARMELA ANTONIETTA DA MONTESCAGLIOSO A FRAZ.MARCONIA (PISTICCI) PRECEDENZA: INSEGNANTE DI CUI ART.33 C.6 L. 104/92 PUNTI 52 8. LOBREGLIO ANNUNZIATA DA NOVA SIRI SCALO A BERNALDA PRECEDENZA: TRASFERITO D’UFFICIO DOM. CONDIZIONATA PUNTI 146 9. MARZOCCHI ANNA MARIA TERESA DA ACCETTURA A POMARICO PUNTI 47 10. MELIDORO ROSA DA MONTESCAGLIOSO A FRAZ.MARCONIA (PISTICCI) PRECEDENZA: INSEGNANTE DI CUI ART.33 C.6 L. 104/92 PUNTI 115 11. NINNO MARIA ANTONIA DA FRAZ. MARCONIA A BERNALDA PUNTI 115 12. ORIOLI CAMILLA DA POMARICO A BERNALDA PUNTI 64 13. PASSARELLI MARIA DA POMARICO A BERNALDA PUNTI 52 14. PERRIELLO MARIA MICHELA DA BERNALDA A FRAZ.MARCONIA PUNTI 194 15. PLASMATI NUNZIA ANNA DA MONTESCAGLIOSO 3° C.D.MATERA PUNTI 135 16. RAIMONDI ANTONIETTA DA FERRANDINA A POMARICO PRECED. TRASF.D’UFFICIO PUNTI 84 17. RINALDI MARIA ANTONIETTA DA MONTESCAGLIOSO A P.PIO DA PIETRELCINA PISTICCI PUNTI 55 18. RUBOLINO FILOMENA DOMENICA DA : POMARICO A PISTICCI PUNTI 54 19. SANTANDREA LUCIA DA MONTESCAGLIOSO A BERNALDA PRECEDENZA: EX PERDENTE POSTO NELLA SCUOLA PUNTI 118 20. STIGLIANO CLELIA DA MONTESCAGLIOSO A - POLICORO II CIRCOLO A.S.2004/05 PRECEDENZA: EX PERDENTE POSTO NELLA SCUOLA 21. TEDESCO ROSA DA POMARICO A 1° CIRCOLO “MINOZZI” MATERA 22. VAMMACIGNO CHIARA DA MONTESCAGLIOSO A 2° CIRCOLO MATERA PUNTI 64 PUNTI 122 PUNTI 162 TRASFERIMENTI FRA COMUNI DIVERSI - POSTO DI SOST. PSICOFISICI 1.NAPOLI PASQUALINA DA :SCANZANO IONICO A POLICORO II CIRCOLO PRECEDENZA: EX PERDENTE POSTO NELLA SCUOLA PUNTI 69 TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI - CLASSI COMUNI 1. ABBATE GRAZIA DA (SAN DONATO MILANESE A SAN MAURO FORTE PUNTI 102 2. BIANCHI MARGHERITA DA GINOSA MONTESCAGLIOSO PUNTI 139 3. BRANA’ ANNA DA 6 C.D. ALTAMURA MONTESCAGLIOSO PUNTI 158 4. CARMINIO FILOMENA DA 3 C.D.ALTAMURA- 3 CIRCOLO MATERA PUNTI 248 5. CASALINO MARIA TERESA DA 4 C.D.ALTAMURA A MONTESCAGLIOSO PUNTI 155 6. DI PIPPA LUCIA DA 5 C.D. ALTAMURA A MONTESCAGLIOSO PUNTI 170 7. LOPATRIELLO ANNUNZIATA DA CERNUSCO A POMARICO PRECEDENZA: INSEGNANTE DI CUI ART.33 C.5,7 L. 104/92 PUNTI 43 8. MANICONE BRUNA DA ALTAMURA A 3 CIRCOLO MATERA PUNTI 242 9. MASSARO GIUSEPPINA DA IMOLA A MONTESCAGLIOSO PUNTI 49 10. QUARTA SIMONA DA 5 C.D. ALTAMURA MONTESCAGLIOSO PUNTI 49 11. ROTONDO ISABELLA DA 4 C.D.ALTAMURA POMARICO PUNTI 87 12. SANSONE SILVANA ANNUNZIATA DA 4 C.D ALTAMURA A MONTESCAGLIOSO PUNTI 110 13. SCATTINO GRAZIA LUCIA DA CAMPOMAGGIORE A POMARICO PUNTI 44 14. SORGENTE CONCETTA DA 6 C.D ALTAMURA A 4 CIRCOLO MATERA PUNTI 188 15. STELLA VINCENZINA DA 3 C.D.ALTAMURA A 1 CIRCOLO “MINOZZI” MATERA PUNTI 245 16. ZOTTA FILOMENA DA 2 C.D. SANTERAMO A SALANDRA PUNTI 40 TRASFER. INTERPROVINCIALI - POSTO DI SOSTEGNO 1. CENTOLA NICOLETTA DA ROMA A SCANZANO IONICO 2. DAMIANO GIOVANNA DA TELESE A FERRANDINA 3. FRACCALVIERI ANGELA VITA MARIA DA 6 C.D.ALTAMURA 3 CIRCOLO MATERA FISIOPSICHICI PUNTI 82 PUNTI 96 PUNTI 96 TRASFERIMENTI FUORI PROVINCIA - CLASSE COMUNE 1.ABBONDANZA BIANCHI DA STIGLIANO A BARLETTA PUNTI 194,00 2.MORMANDI DORATEA DA MONTESCAGLIOSO A CASSANO JONIO PUNTI 94,00 TRASFERIMENTI FUORI PROVINCIA - CLASSE SOST.PSICOFISICI 1.PRESTIA ANGELA DA NOVA SIRI SCALO A CORIGLIANO CALABRO PUNTI 98,00 DA POSTO: SOST. MINORATI DELL’UDITO insieme nello SNALS - pag. 2 Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97. Articolo 1. (Disposizioni in materia di graduatorie permanenti) 1. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», sono rideterminate, limitatamente all’ultimo scaglione previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all’attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella. 1bis Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggionamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione. 3. L’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell’inserimento nell’ultimo scaglione delle graduatorie permanente di cui al comma 1. 3bis. Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di II livello di cui alla legge 21 dicembre1999, n. 508, e successivi decreti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante. 4. A decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. 4 bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purchè in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l’anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nellaclasse di concorso 77/A. Articolo 1 bis (Piano pluriennale di nomine) 1 Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’ università e della ricerca,di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, è adottato, entro il 31 gennaio 2005, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, un piano plurienale di nomine a tempo indeterminato che, nel corso del prossimo triennio consenta la copertuira dei posti disponibili e vacanti. Articolo 2. (Disposizioni speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento) 1. Nell’anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell’ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati: a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l’accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima n. 1112 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all’insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto; c bis) agli insegnati in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell’istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001, 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003; c ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto. 1 bis Nell’anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003,le università istituiscono, nell’ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entratra in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, (sono stati penalizzati i docenti che hanno conseguito il titolo con le sessioni riservate) che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; 1 ter In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di serrvizio di insegnamento dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico. 2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all’insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l’anno accademico 20042005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell’ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione. 3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del MIUR 4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all’insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l’anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all’ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori ai fini continua in ultima pagina insieme nello SNALS - pag. 3 Legge 25 novembre 2003, n. 339 Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato. In attuazione della legge n. 186, del 18/7/2003, disciplinante lo stato giuridico INSEGNANTI DI RELIGIONE degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e la costituzione del ruolo regionale degli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria ed il ruolo degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado, il MIUR ha informato le OO.SS sui criteri per la formulazione del Decreto Interministeriale sulle dotazioni organiche di tali insegnanti che deve essere emanato di concerto con i Ministeri dell’Economica e della Funzione Pubblica. Nello specifico l’Amministrazione ha rappresentato quanto segue: -le dotazioni organiche regionali saranno suddivise in posti per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi; -la dotazione complessiva dei posti e quindi quella relativa a ciascuna regione sarà stabilita annualmente, analogamente a quanto avviene per gli organici delle altre discipline d’insegnamento; -il Direttore Generale dell’USR sulla base della dotazione organica assegnata con Decreto Interministeriale determina poi le specifiche dotazioni organiche per ciascun ciclo d’istruzione e per ogni ambito diocesano; -i ruoli regionali dei docenti copriranno l’aliquota del 70% dei posti d’insegnamento funzionanti a seguito della variabilità annuale della domanda degli alunni che possano avvalersi o meno di tale insegnamento; -le ore di insegnamento prestate dai docenti di sezione e da quelli di classe non sono state computate ai fini della quantificazione del monte ore utile per la determinazione dell’organico; -è stato acquisito direttamente a cura delle istituzioni scolastiche il numero di ore di insegnamento attivate in ciascuna scuola e tale dato è stato poi rapportato al divisore relativo alle ore di insegnamento di ciascun grado di istruzione (24 scuola dell’infanzia, 22 scuola elementare e 18 scuola secondaria); -per gli anni scolastici di riferimento, così come prescritto dall’art. 2 della Legge, per la scuola materna ed elementare sono stati rilevati dati dell’anno scolastico 2001/2002, mentre per l’istruzione secondaria il censimento è stato effettuato sul corrente anno scolastico 2003/2004; -i dati comunicati dalle scuole sono stati verificati dagli Uffici Scolastici Regionali; -la consistenza dell’aliquota del 70% è stata conteggiata a livello complessivo e cioè sul totale generale dei posti. Al Direttore Generale è stata affidata l’individuazione ritenuta più opportuna per gli arrotondamenti in quanto la sommatoria dei posti calcolati al 70% per ciascun grado può non coincidere con la stessa aliquota conteggiata sul totale dei posti. Quanto prima saranno comunicati alle OO.SS. la quantificazione dei posti e la percentuale dell’immissione in ruolo nel triennio che si ipotizza nel primo anno un 50% del 70% e la restante differenza ripartita in misura uguale nei due anni successivi. Lo SNALS è impegnato ad incrementare il più possibile l’immissione in ruolo. Art.1. 1.Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 56-56-bis 57, della legge 23 dicembre 1996, n.662, non si applicano all’iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni. Art.2. 1.I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto d’impiego, dandone comunicazione al consiglio dell’ordine presso il quale risultano iscritti, entro trentasei mesi dalla data in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine presto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell’iscrizione al proprio albo. 2.Il pubblico dipendente, nell’ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno. 3.Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l’iscrizione all’albo degli avvocati. 4. Il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l’opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio ha tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell’opzione presso l’amministrazione di appartenenza.In tal caso l’anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione. insieme nello SNALS - pag. 4 CONCORSO ORDINARIO DIRIGENTI SCOLASTICI E’ stato acquisito al Ministero dell’Economia un primo parere tecnico favorevole all’emanazione del bando ordinario. Attualmente la questione è alle valutazioni politiche del Ministro Tremonti. Il parere tecnico è relativo ad un bando ordinario per 1.500 posti nei quali potrebbero confluire circa altri 100 posti che residueranno al termine dell’attuale procedura concorsuale riservata. Non appena avremo notizie più precise al riguardo, sarà nostra cura darvene tempestiva comunicazione. ASSISTENZA FISCALE Dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.30; COMPILAZIONE MOD. 730/2004 DICHIARAZIONI I.S.E.E. VERIFICA REDDITUALE R.E.D. DICHIARAZIONI ICI ENAM L'ENAM indice per l'a.s. 2003/04 bandi di concorso per l'assegnazione di borse di studio in favore degli insegnanti di ruolo della scuola elementare, dell'infanzia statale e dei dirigenti scolastici iscritti all'ente. Le domande devono esere presentate entro il 30 Giugno 2004. Perulterioriinformazionirivolgersic/olans.sedediMatera. LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA Con decreto 13.05.04 il MIUR ha reso noto i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laureain scienze della formazione primaria. In Basilicata i posti sono 120. A SSOCIATO ALL'USPI U NIONE STAMPA PERIODICA ITALIAN A Direttore: Antonio Del Salvatore Direttore Responsabile Lucia E. Fiore Comitato di redazione: Rocco Zagaria Mario Serra Ida Venuti Marilena Antonicelli Osvaldo Carnovale Eustachio Montemurro Coordinamento grafico e impaginazione elettronica: Francesco ALOIA Delle opinioni espresse negli articoli firmati sono responsabili i singoli autori dei quali si intende rispettare la piena libertà di giudizio. La collaborazione è aperta a tutti. Distribuzione gratuita tra gli iscritti (fuori commercio). Redazione: via Lucana, 53 - 75100 Matera-tel. 0835/ 334321 - fax 334320 Stampa: Grafiche Paternoster Via del Commercio -Paip 2 75100-Matera