Come gestire i limiti alla spesa per la formazione delle risorse
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Come gestire i limiti alla spesa per la formazione delle risorse
Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] Come gestire i limiti alla spesa per la formazione delle risorse umane nelle amministrazioni pubbliche (art. 6, comma 13 della legge n. 122/2010). di Alberto Barbiero ([email protected]) 1. Quadro di premessa: valore della formazione nel l ’ ambi t o degl ient i locali (e delle organizzazioni pubbliche). La formazione è una delle leve di sviluppo delle organizzazioni pubbliche, in tal sensor i conosci ut adal l ’ evol uzi onedelquadr onor mat i vo. L’ ar t . 7, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 prevede infatti che “ l e amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di gener edel l apubbl i caammi ni st r azi one” . I nol t r el ’ ar t .7-bis prevede che “ l e amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 (pubbliche), con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adot t ar ei nr i f er i ment oaidi ver sidest i nat ar i ” . Dal punto di vista della normativa pattizia, analoga attenzione è stata posta dai contratti collettivi nazionali, sino alla disposizione più avanzata, contenuta nell’ ar t . 23 del l o CCNL Regioni-Enti Locali del 1° aprile 1999, che ha disciplinato direttamente la materia prevedendo che: “1. Le parti concordano nel ritenere che per la realizzazione dei processi di trasformazione degli apparati pubblici occorre una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, rivolta anche al personale in distacco o aspettativa si ndacal e,che può r eal i zzar si ,t r al ’ al t r o,medi ant el ar i val ut azi one delr uol o del l a f or mazi one che cost i t ui sce una l eva st r at egi ca per l ’ evol uzi one professi onal e e perl ’ acqui si zi one e l a condi vi si one degl iobi et t i vipr i or i t ar idel cambi ament o.L’ accr esci ment oel ’ aggi or nament o pr of essi onal e vanno,per ci ò, assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale i mpr ont at aalr i sul t at o,persvi l uppar el ’ aut onomi ael acapaci t ài nnovat i vaedi iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale. 2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, le parti convengono sulla esigenza di favorire, attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa, un significativo incremento dei finanziamenti già esistenti da destinare alla formazione, nel rispetto delle effettive capacità di bilancio, anche 1 Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] medi ant el ’ ot t i mi zzazi one del l er i sor se del l ’ Uni one eur opea ed i lvi ncol o di reinvestimento di una quota delle risorse rese disponibili dai processi di riorganizzazione e di modernizzazione. In conformità a quanto previsto dal Pr ot ocol l o d’ i nt esa sull avor o pubbl i co del12 mar zo 1997,nelquadr i enni o 1998-2001, si perverrà alla destinazione alle finalità previste dal presente ar t i col odiunaquot apar ial menoal l ’ 1% del l aspesacompl essi vadelpersonale. Le somme dest i nat e al l af or mazi one e non spese nel l ’ eser ci zi of i nanzi ar i o di r i f er i ment o, sono vi ncol at e al r i ut i l i zzo nel l ’ eser ci zi o successi vo per l e medesime finalità. 3. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, una quota delle r i sor sedicuialcomma2 puòesser edest i nat aal l ef i nal i t àpr evi st edal l ’ ar t .35 bis, comma 5, del D.Lgs. 29/93. 4. Gli enti di minori dimensioni demografiche appartenenti agli ambiti t er r i t or i al idef i ni t iaisensidel l ’ ar t .6 possonoassoci ar siper realizzare iniziative f or mat i vedicomunei nt er esse” . Tale quadro normativo ha fatto evidenziare (corte dei Conti, sez. reg. contr. Molise, deliberazione n. 113/2011/PAR del 17 novembre 2011) coma la soddisfazione dei fabbisogni formativi costituisca per ogni ente locale una componente strutturale del governo delle risorse umane con la conseguenza che la correlativa spesa non può che assumere i caratteri della obbligatorietà. 2.I l i mi t ipost idal l ’ art .6,comma 13 del l al egge n.122/2010 al l e spese per attività formative. Sulsi st emadel l ’ at t i vi t àf or mat i vadel l eammi ni st r azi onipubbl i che( compr esigl i ent il ocal i )è t ut t avi ai nt er venut al a di sposi zi one l i mi t at i va det t at a dal l ’ ar t .6, comma 13 della legge n. 122/2010 (di conversione del d.l. n. 78/2010), incidente principalmente (ma non solo) sul budget di spesa potenziale. La nor ma pr evede i nf at t iche “ a decor r er e dal l ’ anno 2011 l a spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come i ndi vi duat e dal l ’ I st i t ut o nazi onal edist at i st i ca( I STAT) ,aisensidelcomma3 del l ’ ar t i col o 1 del l al egge 31 dicembre 2009, n.196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione, deve essere non superiore al 50 per cento delle spese sost enut e nel l ’ anno 2009. Le pr edet t e ammi ni st r azi oni svol gono pr i or i t ar i ament e l ’ at t i vi t à di f or mazi one t r ami t e l a Scuol a super i or e del l a pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma nonsiappl i caal l ’ at t i vi t àdif or mazi oneef f ettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi dif or mazi one” . Secondo alcuni interpreti (v. supra Corte dei Conti, sez. reg. conr. Molise, deliberazione n. 113/2011/PAR) l ’ i mpatto del l ’ ar t .6 comma 13 del l al egge n. 122/2010 sul quadro normativo previgente va apprezzato oltre che in relazione alle predette considerazioni, anche tenendo presente che la riduzione della spesa annua sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per attività di 2 Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] formazione rientra nella più ampia manovra di finanza pubblica tesa a razionalizzare e contenere la spesa delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, allo scopo di pervenire al miglioramento dei saldi di bilancio di ciascuna amministrazione e quindi contribuire al processo di risanamento della finanza pubblica che è il fine ultimo cui tende la manovra medesima. La norma quindi, anche in considerazione della ratio ad essa sottesa, non può essere ragionevolmente interpretata che nel senso della limitazione e non della esclusione tout court, atteso che il fabbisogno formativo rappresenta, come ant i ci pat o,unacomponent eessenzi al eedobbl i gat or i aperl ’ ent el ocal e. Ed anzi, come da più parti sostenuto, una volta soddisfatto il fabbisogno for mat i vo “ st andar d, ” ugual e per t ut t igl ient il ocal ii n quant of i nal i zzat o all'acquisizione di una conoscenza della competenza di base, esso è determinato dalle competenze necessarie per qualificare l'efficacia della macchina organizzativa dell'ente anche in relazione ai programmi di mediolungo periodo ed alle scelte decisionali che la pubblica amministrazione intende assumere. Diversamente opinando gli effetti distorsivi risulterebbero del tutto evidenti ove si consideri che la norma in commento, non essendo ancorata ad un numero di esercizi finanziari predeterminato, esplica i propri effetti sine die, ponendosi pertanto quale stabile e definitivo limite per le spese di formazione, con la i nammi ssi bi l e conseguenza che gl ient iche nel l ’ eser ci zi o che nel2009 non avessero sostenuto spese di tale natura vedrebbero definitivamente compromessa la possibilità di rispondere alle finalità istituzionali cui la stessa sottende. In conclusione, viene ad essere rilevato come la limitazione della spesa non possa risolversi in un impedimento alla programmazione di fabbisogni formativi. Tuttavia è stato anche rilevato, con specifico riferimento al rapporto tra il limite di spesa dettato dalla norma di rango legislativo e il quantitativo di risorse economiche previsto dal l ’ ar t .23delCCNLRegi oni -Enti Locali per essere destinato alla formazione delle risorse umane che r i spet t oal l ’ i nt er f er enzadel l a norma limitativa con un obbligo assunto in sede di contrattazione collettiva ( dest i nazi one al l af or mazi one del l ’ 1% del l a spesa per il personale) appare evidente che ogni impegno sulla destinazione futura di spese dovrà essere adempiuto solo fino a che, per factum principis, tale adempimento diventi impossibile, a causa della sopravvenuta contraria disposizione di legge che, in questo caso, pone un limite specifico alla spesa per la formazione del personale (Corte dei Conti, sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 117/2012/PAR del 4 aprile 2012). 3. Le principali implicazioni sul contenimento della spesa per la formazione derivanti dal l ’ art .6,comma13 del l al eggen.122/2010. L’ ar t .6,comma13del l al eggen.122/ 2010, quindi, è una norma che: a) ha un quadro applicativo netto, che non prevede forme di flessibilizzazione o di compensazione con altri budget (come invece previsto dal comma 10 in rapporto alle spese per consulenze ed a quelle di rappresentanza); 3 Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] b) deve essere attuata considerando quanto stabilito dal comma 20 dello stesso art. 6 della legge n. 122/2010, il quale stabilisce che le disposizioni del medesimo art. 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale, non includendo nel l ’ escl usi one gl ient il ocal i ,iqual i ,per t ant o,devono appl i car e punt ual ment e le misure limitative previste dalla norma. La disposizione reca una previsione limitativa della spesa per la formazione di per sé contrastante con gli ultimi interventi normativi inerenti il pubblico impiego (in particolare il d.lgs. n. 150/2009, ma anche), che sostengono la necessaria valorizzazione delle risorse umane. Proprio in relazione alla qualificazione dei dipendenti pubblici, la formazione costituisce infatti una delle principali leve di sviluppo organizzativo, peraltro sostenuta da previsioni dei contratti collettivi nazionali di comparto, che st abi l i scono perl e ammi ni st r azi onipubbl i che l ’ obbl i go dif i nanzi ar el e at t i vi t à formative con quote significative della spesa complessiva per il personale. Ri spet t oat al e pr of i l o,l ’ i ncl usi one del l a nor ma i n un compl esso nor mat i vo finalizzato alla regolazione della finanza pubblica (appunto la legge n. 122/ 2010) i nduce a r i l evar ne l ’ ef f et t or i dut t i vo ( conseguent e al l a manovr a finanziaria) sulle risorse che le amministrazioni pubbliche hanno finalizzato (a partire dal 2011) ed intendono finalizzare (per gli anni successivi) allo sviluppo delle attività formative. I l vi ncol o r el at i vo al cont eni ment o del l a spesa è r af f or zat o dal l ’ espr essa previsione (contenuta nel penultimo periodo) per cui si stabilisce che gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del comma 6 costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione (secondo periodo) prevede anche che le stesse amministrazioni pubbliche devono svolgere prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. La nor ma vi ncol ai lr i cor so almer cat o deiser vi zif or mat i vial l ’ ef f et t uazi one di un percorso di verifica preliminare: a) presso un macro-produttore pubblico di tali servizi, qual è la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (curiosamente escludendo organismi analoghi con articolazione locale, come la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, o enti pubblici a consolidata vocazione nel settore, come il Formez); b) nel proprio assetto organizzativo, a condizione che le amministrazioni abbi ano un’ ar t i col azi one or gani zzat i va deput at a al l o svol gi ment o diat t i vi t à formative (profilo ipotizzabile in assetti con dimensionamento significativo). La di sposi zi one connot a un meccani smo di pr ef er enza per i “ pr odut t or i pubbl i ci ”si mi l e a quel l o pr evi st o dalc. d.“ si st ema Consi p”(art. 26 della legge n. 488/1999), ma non è peraltro posto in correlazione con le convenzioni centralizzate (anche delle centrali di committenza territoriali) e con il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (Mepa). 3.1. Il quadro applicativo e le tipologie di spese formative assoggettate alla riduzione (casistica). 4 Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] La di sposi zi one cont enut a nelcomma 13 del l ’ ar t .6 del l al egge n.122/ 2010 reca una previsione limitativa della spesa per la formazione delle risorse umane operanti nelle amministrazioni pubbliche, che incide su uno spettro molto ampio di attività. Un tentativo di macro-configurazione può essere sviluppato assumendo a riferimento la classificazione definita dal sistema CPV in materia di appalti pubblici di servizi, nel quale i Servizi di formazione dei dipendenti, afferenti al codice 80511000-9, sono annoverati nella categoria 24 e, conseguentemente, nel l ’ al l egat oI I B del l a Di r et t i va 2004/ 18 ( nonché nelmedesi mo al l egat o del d.lgs. n. 163/2006, il Codice dei contratti pubblici). La f ocal i zzazi one degl i ogget t i speci f i ci r i ent r ant i nel l ’ ampi o nover o del l e attività formative è stata oggetto di vari interventi interpretativi, con riferimento sia alla natura oggettiva dei servizi sia alla loro prefigurazione funzionale alle esigenze delle amministrazioni committenti. Con riferimento al primo aspetto, rilevano le indicazioni della Corte dei Conti, sez. reg. contr. Piemonte nella deliberazione n. 55/2011/SCRPIE/PAR del 11 maggio 2011, che fa rientrare nella riduzione delle spese quella per la formazione da ritenersi utile a ciascuna amministrazione per far fronte, con l'aggiornamento e la riqualificazione del personale, alle continue innovazioni normative e tecnologiche, nonché alla necessità di sopperire, con le risorse esistenti, a nuovi compiti e a nuove funzioni. Devono dunque ritenersi rientrare, fra le spese di formazione assoggettate al vincolo, quelle che finanziano attività formative di riqualificazione del personale allo scopo di evitare il ricorso a professionisti esterni. Si tratta, infatti, di una delle ipotesi che giustificano, in via fisiologica, le spese per la formazione, e per le quali devono riservarsi le risorse nei limiti contingentati dal legislatore. Secondo la Corte dei Conti piemontese sono dunque assoggettate al limite del l ’ ar t .6,comma 13 del l al egge n.12/ 2010,e dunque alvagl i o dief f et t i va utilità rispetto ad altre destinazioni, anche le spese di aggiornamento e formazione per gli educatori degli asili nido, da fruirsi, in base alla contrattazione collettiva, nell'ambito di un monte ore che gli enti - tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio e previo espletamento della procedura di concertazione possono ridurre o comunque utilizzare per attività integrative diverse dalla formazione, quali la programmazione, la documentazione, la valutazione, la collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie (art. 31 del CCNL 14/09/2000). In relazione alla proiezione funzionale della formazione, il punto più netto è stato individuato dalla Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione parere n. 166 del 3 marzo 2011, nella quale ha evidenziato come il contenimento nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, pr evi st o dal l a nor ma,pr esuppone che l ’ ent el ocal e abbi a poteri discrezionali in ordine alla deci si one diaut or i zzar e o meno l ’ i nt er vent o formativo. Sono annoverabili in questo quadro, pertanto, tutte le attività formative r i conduci bi l ial l ’ aggi or nament onor mat i voot ecnol ogi co,i ndi pendent ement edal 5 Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] modo in cui vengono ad essere rese ( nel l ’ ambi t o diconvegnio i n semi nar i specifici). In questa connotazione molto ampia si è inserita la Corte dei Conti, sez. reg. contr. Toscana, con la deliberazione n. 74/2011/PAR del 13 maggio 2011, affermando che qualora una spesa per la formazione sia discrezionalmente deci sadal l ’ ent e,enonsi aper ci òobbl i gat or i a,essar i ent r anell i mi t edil eggea pr esci nder e,per t ant o,dal l a modal i t à concr et a dir eal i zzazi one del l ’ at t i vi t à di formazione, dovendosi pertanto comprendere nel novero delle attività da assoggettare al limite normativo le spese per tutoraggio o formazi one “ i n house”( f or mazi oner esi denzi al epr essol ost essoent eor gani zzat or e) . Tipologie di attività formative assoggettate alla riduzione della spesa previ st adal l ’ art .6,comma13 del l al egge n. 122/2010 Tipo di attività formativa: macroForme di sviluppo delle attività configurazione formative Attività formativa decisa Seminari o convegni organizzati da discrezionalmente sogget t it er zi : semi nar i“ a mer cat o” , convegni a pagamento. Seminari o convegni organizzati in pr opr i o dal l ’ ammi ni st r azi one:cor si“ i n house”or esi denzi al i ) Attività per aggiornamento e Attività formative previste dal CCNL formazione del personale. (es. per il personale educativo degli asili nido), quando effettuato in base a scel t a del l ’ ammi ni st r azi one r i spet t o ad altre attività (non formative) nelle quali coinvolgere le medesime risorse umane qualificate (es. incontri con i genitori, programmazione). 3.2. Un tentativo classificatorio delle attività formative (e dei servizi da esse differenti): la Di ret t i va del Mi ni st ro per l ’ ammi ni st razi one pubbl i cael ’ i nnovazi one–Dip. Funzione Pubblica 30 luglio 2010. Un tentativo di classificazione più precisa delle attività di formazione da assoggettare agli effetti riduttivi del l ’ ar t .6,comma13 del l al eggen.122/ 2010 è stato realizzato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione – Dipartimento Funzione Pubblica, con la Direttiva n. 10 del 30 luglio 2010. Nelpunt o 2 del l ’ at t o dii ndi r i zzo ( r i vol t o al l e amministrazioni statali, per le regioni e gli enti locali configurabile invece come complesso di linee-guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla formazione dei pubblici dipendenti) viene ad essere precisato che per attività esclusivamente formative devono intendersi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie elearning. In questa area rientrano tutti gli interventi formativi di tipo tradizionale, quali: 6 Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] a) la formazione con finalità di aggiornamento (ad es. un seminario su novità normative in materia di contabilità pubblica); b) le attività di approfondimento (ad es. un corso finalizzato al miglioramento delle conoscenze in materia di appalti) ; c) le occasioni di informazione, a fruibilità ampia (ad es. un convegno). I ll i mi t edel l ’ ar t .6,comma13r i guar daper al t r osi agl ii nt er vent if or mat i visvol t i in presenza (ad es. formazione in aula, sia presso sedi di soggetti terzi, sia pr essol asededel l ’ ammi nistrazione) o con metodologie e-learning (formazione a distanza, videocorsi, videoconferenze). Pr opr i ol af ocal i zzazi onedel l anor masul l ’ aspet t of or mat i voconsent eal l astessa Direttiva n. 10/2010 di affermare come siano pertanto escluse dal campo di applicazione della norma le altre modalità primarie, informali e non strutturate nei termini della formazione, di apprendimento e sviluppo delle competenze, costituite dalla reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro, in modo da assicurare lo sviluppo delle opportunità di informazione, valutazione e accumulazione delle competenze nel corso del lavoro quotidiano (tutoring, mentoring, peer review, circoli di qualità e focus group, affiancamento tutoring, mentoring, peer review, circoli di qualità e focus group, affiancamento, rotazione delle mansioni e simili, come connotati dalla Commissione Europea nel 1997, nel Libro Verde, Partnership for a new organization of work., "Bulletin of the European Union - Supplement", no. 4/1997). Per poter meglio analizzare le indicazioni contenute nella Direttiva, è i mpor t ant e def i ni r e esat t ament e l e sol uzi oni “ non f or mat i ve” i n essa evidenziate. Il quadro in cui si collocano è la ridefinizione dei processi organizzativi e di gestione,cor r el abi l e al l ’ evol uzi one di nami ca delineata per le amministrazioni pubbliche dal d.lgs. n. 150/2009. Il tutoring e il mentoring costituiscono forme di relazione tra un operatore e una figura di riferimento (il tutor), volte a consentire al primo di acquisire competenze specifiche o di migliorare quelle già possedute, mediante il conf r ont o cont i nuo con i lsecondo,perun cer t o per i odo dit empo,nel l ’ ambi t o delpr ocessopr odut t i vodel l ’ at t i vi t àodelser vi zi o. La peer review (Valutazione tra Pari) è una forma di valutazione esterna che ha l ’ obi et t i vo disuppor t ar e un’ or gani zzazi one nel l ei ni zi at i ve disvi l uppo e di assicurazione della qualità. Un gruppo est er no diesper t i ,def i ni t o“ peers”( pari), è chiamato a valutare la qualità di alcune aree del l ’ or gani zzazi one, come l a qual i t à del l ’ of f erta dei servizi prodotti. Durant ei lpr ocessoval ut at i vo,i“ peer”conducono visite presso l ’ i st i t uzi onesogget t aavalutazione. I focus group sono iniziative ad elevato contenuto operativo, che garantiscono un confronto ottimale tra gli esperti e gli operatori coinvolti, con il fine di per veni r e ad un r i sul t at o det er mi nat o, i nci dent e sul l ’ at t i vi t à del l ’ or gani zzazi one. If ocus gr oup possono esser e pr esent at ianche come i ni zi at i ve “ wor kshop” , ossia volte a coinvolgere attivamente i partecipanti, per consentire loro di acqui si r e ( e di r i por t ar e al l a pr opr i a at t i vi t à, nel l ’ ent e l ocal e) t ecni che, procedure e strumenti:i nognicaso,l ’ obi et t i vodeveesser el adef i ni zi onediun risultato. 7 Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] L’ at t i vi t à diaf f i ancament oèf r equent ement e pr evi st a nel l ’ ambi t o degl iappalti per servizi informatici, in quanto finalizzata a consentire che un operatore qual i f i cat o ( af f er ent e al l ’ appal t at or e) ver i f i chi e assi st a l ’ oper at or e del l ’ ammi ni st r azi one( st azi oneappal t ant e)nel l af asedipr i maoper at i vi t àdiun nuovo software, per consentirgli di superare eventuali criticità. L’ af f i ancament o puòesser esvi l uppat oanchei nf or madi“ t r ai ni ng on t hej ob” , sopr at t ut t o con r i f er i ment o a pr ocedur e compl esse nel l e qual il ’ esper t o ai ut a l ’ oper at or edel l ’ ammi ni st r azi oneadot t i mi zzar el esue attività. Sulla base di tali parametri distintivi viene ad essere rilevato nella Direttiva come dovrà, pertanto, essere cura di ciascuna Amministrazione la quantificazione dell'ammontare delle risorse utilizzate per azioni esclusivamente formative nel corso dell'esercizio finanziario 2009, attraverso una puntuale individuazione degli interventi finanziati e delle fonti di finanziamento (restando esclusi gli interventi finanziati con i fondi strutturali dell'UE). Quadro distintivo delle attività assogget t abi l ienon ail i mi t idel l ’ ar t .6, comma 13 della legge n. 122/2010 in base alla Direttiva Funzione Pubblica n. 10 del 30 luglio 2010. Attività configurabili come attività Interventi di: f or mat i ve ( “ at t i vi t à escl usi vament e di a) formazione; f or mazi one” ,qui ndiassogget t at e al l a b) aggiornamento; riduzi one pr evi st a dal l ’ ar t .6,comma c) informazione; 13 della legge n. 122/2010 svolti in presenza (es. formazione in aula, sia presso sedi di soggetti terzi, sia presso propria sede) o con metodologie e-learning (formazione a distanza, videocorsi, videoconferenze). At t i vi t à disuppor t o al l ’ appr endi ment o Attività di sviluppo organizzativo delle competenze NON assoggettate finalizzate al rafforzamento delle al l a r i duzi one pr evi st a dal l ’ ar t . 6, competenze delle risorse umane (in comma 13 della legge n. 122/2010 relazione a processi organizzativi, produttivi o gestionali), quali tutoring, mentoring, peer review, circoli di qualità e focus group, affiancamento tutoring, mentoring, peer review, circoli di qualità e focus group, affiancamento. 3.3. Percorsi esemplificativi per individuare le attività di sviluppo o di rafforzamento delle competenze del personale non configurabili come attività formative. La di f f er enza t r a un’ at t i vi t à f or mat i va e un’ at t i vi t à ( non formativa) di af f i ancament o può cost i t ui r e l ’ oggetto di analisi esemplificative utili alle 8 Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] amministrazioni per qualificare i differenti elementi ai fini della corretta composizione del quadro di riferimento da assoggettare alla riduzione della spesa previst adal l ’ ar t .6,comma13del l al eggen.122/ 2010. 3.3.1. Training on the job. Si ipotizzi che un ente locale voglia intervenire in favore di un certo numero di propri dipendenti qualificati, a fronte della rilevazione di numerose problematiche inerenti la gestione del codice identificativo gare (CIG). I dipendenti sono tutti responsabili di procedimento, per varie tipologie di appalti. L’ at t i vi t àf or mat i vapuòesser eor gani zzat adal l ’ ammi ni st r azi oneperconsent i r e ai suoi operatori qualificati di confrontarsi con un esperto in materia, al fine di rilevare eventuali distonie con le procedure per la gestione del CIG. L’ at t i vi t à diaf f i ancament o,i nvece,può esser e or gani zzat a dal l ’ ent el ocal e per mezzo del“ t r ai ni ng on t hej ob” :l ’ esper t o segui r àgl ioper at ori (uno alla volta, secondo un programma concordato) in più fasi della procedura di acquisizione e di gestione del CIG, intervenendo in caso di criticità, per al risoluzione (a fini esemplificativi) dei problemi. 3.3.2. Focus group. Si ipotizzi che l’ Ammi ni st r azi one vogl i a ot t i mi zzar el ’ i mpost azi one delbi l anci o, al fine di recepire al meglio in esso tutti i profili innovativi derivanti dal l ’ evol uzi onedelquadr onor mat i vo i n mat er i adient r at e( es.con r i f er i ment o al l ’ I MU,al l ’ i mpost adisoggi or no,al l ’ i mpost adiscopo,ecc. ) . Gli operatori qualificati (es. dirigenti e funzionari del Servizio Finanziario) potrebbero essere fatti partecipare ad uno o più seminari di formazione sulle novi t ài n mat er i a di t r i but i degl i ent il ocal i :l ’ acqui si zi one degl i elementi informativi dovrebbe poi essere da loro elaborata e trasposta nella formazione dello schema di bilancio. L’ ent el ocal e pot r ebbe, i n al t er nat i va, i ndi vi duar e un esper t o( anal i zzando l ’ at t ual i zzazi one del l e sue compet enze i nr el azi one al l ’ evol uzi one del sistema deit r i but il ocal i ) ,alqual eaf f i dar el aconduzi onediunf ocusgr oup,nel l ’ ambi t o del quale il confronto degli operatori qualificati con lo stesso esperto verrebbe ad essere tradotto in strumenti operativi (ad es. uno schema di bilancio, parte ent r at e) ,i mmedi at ament ef r ui bi l idal l ’ ammi ni st r azi one. 4. La distinzione tra attività di formazione e attività inerenti lo sviluppo organizzativo volte al rafforzamento delle competenze in relazione al l ’ af f i dament o asogget t it erzi . 4.1. La differenza tra attività formative e attività di assistenza tecnica o amministrativo-gestionale. La differenza tra le attività formative e quelle di sviluppo organizzativo volte al rafforzamento delle competenze delle risorse umane è rilevabile anche nella 9 Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] classif i cazi one at t r i bui bi l ei n base alCPV quando l ’ ammi ni st r azi one pubbl i ca abbia la necessità di affidarne la realizzazione a soggetti terzi. Se, infatti, le attività formative sono codificate in maniera omogenea con la classificazione CPV 80511000-9 (Servizi di formazione dei dipendenti), nel l ’ ambi t o del l a cat egor i a 24 ( qui ndinel l ’ al l egat oI I B delCodi ce deicont r at t i pubblici), quelle di sviluppo organizzativo in linea generale sono riconducibili al codice CPV 79420000-4, nel l ’ ambi t o del l a cat egor i a 11, inerente i servizi connessi alla gestione. Le attività annoverabili in questo gruppo di classificazione sono quelle di assistenza amministrativo-gestionale, alle quali possono essere ricondotte tipologie assai differenti: dalle forme di affiancamento tipo training on the job al l ’ assi st enzaalr esponsabi l edelpr ocedi ment oi nbaseal l ’ ar t .10,comma7del d.lgs. n. 163/2006. E’ necessar i o r i l evar e come non si t r at t i di at t i vi t à consul enzi al i , ma di prestazioni di servizi, funzionalizzate a consentire il miglioramento o il rafforzamento delle competenze (anche di tipo amministrativo o tecnico) dei di pendent i del l ’ ammi ni st r azi one pubbl i ca, gr azi e al supporto di operatori specializzati, anche in relazione ad uno specifico processo organizzativo (come può essere, appunto, una procedura di gara). Tipologie di servizi che si riferiscono ad attività di assistenza amministrativa, gestionale o tecnica. Macro-area attività Informatica Codice CPV 72253000-3 Servizi sociali 85321000-5 Sviluppo economico e/o 75112100-5 territoriale 71356200-0 Supporto europei a progetti 73220000-0 Contabilità e bilanci Assistenza fiscale Ricerca economica 79211000-6 79220000-2 79311400-1 Ricerca sociale Gestione processi 79315000-5 79420000-4 10 Servizi Servizi di assistenza informatica e di supporto. Servizi amministrativi sociali Servizi amministrativi per progetti di sviluppo Servizi di assistenza tecnica Servizi di monitoraggio, controllo, rendicontazione e assistenza giuridico – amministrativa nazionale e comunitaria. Servizi di contabilità Servizi fiscali Servizi di ricerca economica Servizi di ricerca sociale Servizi connessi alla gestione (servizi di assistenza Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] 79411000-8 amministrativogestionale) Servizi di consulenza gestionale (servizi di assistenza amministrativogestionale) 4.2. Le modalità di affidamento delle attività di assistenza tecnica o amministrativo-gestionale. La configurazione delle attività di sviluppo organizzativo e di assistenza tecnica o amministrativo-gestionale come servizi, in gran parte compresi nel l ’ al l egat o I I A,compor t al ’ af f i dament o del l e st esse nelpi eno r i spet t o del l a par t eI Idel d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). Le amministrazioni pubbliche (gli enti locali in particolare) possono peraltro i nser i r et al i at t i vi t à nel l ’ at t o classificatorio dei servizi acquisibili mediante pr ocedur ei neconomi a,secondol ’ ar t .125,comma10deld. l gs.n.163/ 2006. Qualora il valore di tali servizi sia inferiore alla soglia comunitaria specifica (attualmente 200.000 euro, IVA esclusa), le amministrazioni possono acquisirli anche facendo ricorso alle procedure in economia. Inoltre, assumendo a riferimento il comma 11 dello stesso art. 125 del Codice dei contratti pubblici, qualora il valore dei servizi da affidare sia inferiore ai 40. 000eur o,l ’ amministrazione può procedere mediante affidamento diretto. Esempi odidi sposi zi onecl assi f i cat or i aperl ’ acqui si zi onediser vi zidiassi st enza tecnica o amministrativo-gestionale mediante procedure in economia. ( …) X) servizi di assistenza tecnica, di assistenza amministrativo-gestionale, di assistenza contabile-fiscale, finalizzati a garantire il corretto sviluppo dei procedimenti e dei processi di lavoro, anche in chiave di rafforzamento delle compet enzedegl ioper at or idel l ’ ammi ni st r azi one; ( …) Esempio di stralcio di motivazione (determinazione a contrarre) per affidamento di servizi di assistenza tecnica o amministrativo-gestionale. ( …) Tenuto conto: - che l ’ ammi ni st r azi one deve per veni r e alla revisione dei procedimenti amministrativi di sua competenza, a fronte delle recenti evoluzioni normative, che hanno est eso l ’ ut i l i zzo di f or me sempl i f i cat e di gest i one del l ’ at t i vi t à 11 Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] amministrativa, come la segnalazione certificata di inizio attività nonché della c. d.“ decer t i f i cazi one”nel l ’ acqui si zi onedelle informazioni procedimentali; - che tale revisione è connessa a processi di sviluppo organizzativo dei Set t or i / Ser vi zidel l ’ ammi ni st r azi one; - che le attività di revisione devono produrre un rafforzamento delle competenze degli operatori specializzati del l ’ ammi ni st r azi one, addet t i al l a gestione delle varie fasi procedimentali, al fine di eliminare o ridurre sensibilmente le possibili criticità nella gestione delle attività amministrative, a vant aggi odeisogget t ii nt er essat iedel l ’ ammi ni st r azi onest essa; Considerato: - che a fronte di tali prospettive, risulta necessario supportare i processi di svi l uppo or gani zzat i vo con l ’ or gani zzazi one dial cunif ocus gr oup,gui dat ida esperti in materia di procedimento amministrativo, volti al l ’ anal i sidel l ecr i t icità ed alla risoluzione delle stesse in collaborazione con gli operatori del l ’ ammi ni st r azi one; - che per la realizzazione dei focus group è necessario avvalersi di un qualificato operatore economico che svolga attività di assistenza amministrativo-gestionale, qualificabili come servizi connessi alla gestione di cui al CPV 79420000-4; - che tali servizi non hanno natura formativa, bensì di rafforzamento operativo del l e compet enze nel l ’ ambi t o di un pr ocesso di svi l uppo or gani zzat i vo, risultando pertanto escl use dal l ’ assogget t ament o ail i mi t idispesa pr evi st i dal l ’ ar t .6,comma13del l al eggen.122/ 2010; ( …) Quadro di sintesi Esemplificazione di attività di sviluppo organizzativo / rafforzamento competenze risorse umane NON assoggettate al limite della riduzione dispesaprevi st odal l ’ art .6,comma13 del l al eggen.122/2010 i n quanto NON configurabili come attività formative Tipo di attività Motivazione esclusione limite Attività resa mediante incontri (focus È attività di assistenza contabile e group) nei quali gli esperti aiutano gli fiscale. oper at or idel l ’ ent ear edi ger ebi l ancio 79211000-6 dichiarazioni fiscali. Servizi di contabilità 79220000-2 Servizi fiscali Attività resa mediante incontri (focus E’at t i vi t àdiassi st enzaammi ni st r at i vo group) nei quali gli esperti aiutano gli gestionale 12 Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] oper at or idel l ’ ent el ocal eapr edi spor r e 79420000-4 degli atti di gara (bando, capitolato, Servizi connessi alla gestione ecc.) per un appalto. 79411000-8 Servizi di consulenza gestionale Attività di affiancamento di operatori E’ at t i vi t à di assi st enza t ecni codel l ’ ent e ( t r ai ni ng on t he j ob) , nei informatica. quali gli operatori specializzati del l ’ appal t at or e assi st ono/ f or ni scono 72253000-3 supporto nella Servizi di assistenza gestione/implementazione di informatica e di supporto. programmi informatici. 5.Laf ormazi one“connessa”(non escl usi va)nel l ’ ambi t o diun appal t o. L’ ar t .6,comma13del l al eggen.122/ 2010st abi l i scei ll i mi t edispesadel50% rispetto a quella sostenuta nel 2009 con riferiment o al l e “ at t i vi t à escl usi vament edif or mazi one” . La disposizione non si applica pertanto alla spesa che sia riferita ad appalti di servizi nei quali le attività formative siano connesse o correlate (quindi siano configurabili come attività complementari o accessorie) alle prestazioni principali. A titolo esemplificativo può essere preso in considerazione un appalto con il qual el ’ amministrazione pubblica acquisisce un nuovo software gestionale (ad es. per la gestione delle presenze del personale) e che comporta la presentazione del programma (una volta installato), delle sue funzionalità e del l esuemodal i t àdigest i onedapar t edegl ioper at or idel l ’ ent e. La t r asposi zi one del l ei nf or mazi onisulf unzi onament o,l ’ i l l ust r azi one oper at i va delle principali funzi oniel ’ at t i vi t à( anched’ aul a)di most r at i var i ent r ano qui ndi t ut t e nel l af or mazi one connessa al l ’ appal t o, peraltro concretizzata in forme di confronto tecnico inscindibili dai servizi principali. Pr opr i ol e par t i col ar imodal i t à dir esa e l ’ i mpossi bi l i t à di dividerle dai servizi principali (data la complementarietà sostanziale) non consente di connotarle come “ at t i vi t à escl usi vament e dif or mazi one”e non per met t e disci nder ne i l val or e,cher est aper t ant ocompr esoi nquel l ocompl essi vodel l ’ appal t o. Esempio di clausola di capitolato relativa ad attività formativa “connessa”o “compl ement are”alservi zi o reso i n appal t o. Art. XX (Attività formative connesse o complementari al servizio principale). 1. Al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione delle attività afferenti alser vi zi o pr i nci pal e ogget t o del pr esent e appal t o, l ’ oper at or e economi co affidatario (appaltatore) si impegna a realizzare le seguenti attività: 13 Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] a)addest r ament odegl ioper at or idel l ’ ammi ni st r ai zonei nr el azi oneal l ’ ut i l i zzodi ………………. ; a) resa di informazioni specifiche e relativo confronto elaborativo in relazione al l osvi l uppodelser vi zi oper………… ( …) 6. Le attività che non sono assoggettate alla riduzione della spesa in base alla loro funzione obbligatoria. 6.1. la formazione obbligatoria. Non tutte le attività di formazione del personale delle amministrazioni pubbl i chesono assogget t at eal l er i duzi onidispesapr evi st edal l ’ ar t .6,comma 13 della legge n. 120/2010, in quanto molte di esse sono connesse a percorsi il cui svolgimento (anche periodico) è richiesto come condizione necessaria per lo svol gi ment o dial cune at t i vi t à pr of essi onal io per l ’ assi cur azi one dipr eci se garanzie (ad es. in materia di sicurezza sul lavoro) nei confronti del dipendente. 6.1.1. Spesa non comprimibile per la formazione obbligatoria. La Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione parere n. 166 del 3 marzo 2011 ha fornito importanti indicazioni in merito alla riduzione delle risorse destinate alla formazione del personale degl ient il ocal i ,det er mi nat a dal l ’ ar t .6,comma 13 del l al egge n.122/ 2010 e decorrente dal 2011. La disposizione prevede infatti che le amministrazioni pubbliche a decorrere dal l ’ anno 2011 possano sost ener e una spesa annua “ per at tività escl usi vament e dif or mazi one”i n mi sur a non super i or e al50 percent o del l a spesasost enut anel l ’ anno2009. La Corte dei Conti evidenzia con specifico riferimento alle attività di formazione chel ’ i nt ent odel l anor masembr aesser equel l odir i dur r ein modo significativo i costi che gli enti sostengono per la formazione dei loro dipendenti, rilevando come sia indubbio che si tratti di costi che riguardano gli apparati amministrativi poiché incidono sulle spese generali di amministrazione e sul l ’ or gani zzazione degli enti pubblici. Tuttavia il parere n. 166/2011 precisa che da una diversa ma non meno importante prospettiva, le attività di formazione hanno un significativo rilievo e vant aggi o per gl i st essi ent i per ché pr esent ano un’ el evat a ut i l i t à per i l mi gl i or ament odel l aqual i t àdel l ’ azi oneammi ni st r at i va. Infatti, se solo si tiene conto dei continui progressi tecnologici, delle i nnovazi oninor mat i ve che sisuccedono cost ant ement ei n cor so d’ anno,del l a carenza di risorse finanziarie ed umane che impone di utilizzare il personale anche in relazione a diversi compiti, sembrerebbe ragionevole ritenere che le spese di formazione possano rivestire una importanza fondamentale per l ’ aggi or nament oel a qual i f i cazi one deidi pendent ipubbl i ci ,si ai nr el azi one ai 14 Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] mut ament idel l ’ azi one ammi ni st r at i va che del l a st essa or gani zzazi one degl i stessi enti. Secondo l a Cor t e dei Cont i ,l ’ i mpor t anza del l af or mazi one dei di pendent i pubblici è avvertita dallo stesso legislatore che ha previsto che in relazione ad alcune attività particolari sia obbligatorio partecipare a specifiche iniziative formative. Nel l af or mul azi one delcomma 13 del l ’ ar t .6 del l al egge n.122/ 2010 i lpar er e rileva si è sicuramente tenuto conto di queste esigenze poiché è stata prevista unicamente una riduzione, anziché un azzeramento di questa spesa. Tuttavia è la stessa finalità perseguita dalla disposizione (contenere i costi degli apparati amministrativi) che impone di effettuare una distinzione. La Corte dei Conti lombarda afferma che il contenimento nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, previsto dalla norma, presuppone che l ’ ent el ocal e abbi a pot er idi scr ezi onal ii n or di ne al l a deci si one diaut or i zzar eo menol ’ i nt er vent of or mat i vo. Al contrario, laddove disposizioni di legge prevedano come obbligatori specifici i nt er vent if or mat i videve r i t ener siche venga meno l a di scr ezi onal i t à del l ’ ent e l ocal enel l ’ aut or i zzazi onedel l aspesae,per t ant o,ipot er idicont eni ment odel l a stessa. Sulla base di tali elementi nel parere n. 166/2011 si evidenzia che la di sposi zi one cont enut a nelcomma 13 del l ’ ar t .6 del l al egge n.122/ 2010 si a riferibile ai soli interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dal l ’ ent el ocal e e non r i guar dil e at t i vi t à dif or mazi one pr evi st e da speci f i che disposizioni di legge, collegate allo svolgimento di particolari attività. I nt al e pr ospet t i va,l e spese sost enut e da un’ ammi ni st r azi one pubbl i ca per corsi obbligatori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro (come per esempio i corsi antincendio e primo soccorso) non rientrano fra quel l e che i n base al l a pr evi si one cont enut a nel l ’ ar t .6,comma 13 debbono essere sostenute nel 2011 in misura non superiore al 50 per cento di quelle sostenute nel 2009. Posizioni analoghe sono state espresse da altre sezioni regionali, nei medesimi termini di salvaguardia della formazione obbligatoria (Corte dei Conti, sez. reg. contr. Toscana, deliberazioni n. 74/2011/PAR del 13 maggio 2011 e n. 43/2012/PAR del 17 aprile 2012, sez. reg. contr. Veneto deliberazione n. 377/2011/PAR del 28 ottobre 2011, sez. reg. contr. Piemonte deliberazione n. 55/2011/SCRPIE/PAR del 11 maggio 2011). 6.1.2. Il calcolo delle risorse assoggettate alla riduzione. Peraltro e conseguentemente,la Corte dei Conti rileva che ai fini della quantificazione della spesa di formazione sostenuta nel 2009 per applicare la decur t azi one pr evi st a dal l a nor ma i n quest i one a par t i r e dal l ’ anno 2011,non dovrà essere computata la spesa riferita a iniziative formative previste direttamente dalla legge. Il parere n. 166/2011 della Corte dei Conti della Lombardia incide pertanto anche sul calcolo delle risorse per la formazione assoggettate alla riduzione prevista dalla legge n. 122/2010, in quanto evidenzia come nel complesso 15 Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] delle risorse da sottoporre alla decurtazione non rientrino quelle destinate alla formazione obbligatoria. Risorse complessive Spese sostenute per formazione 2009 formazione obbligatoria nel 2009 10.000 euro 3.000 euro Risorse complessive Risorse per formazione formazione 2011 obbligatoria 2011 7.500 euro 3.000 euro Spese sostenute per formazione discrezionale nel 2009 7.000 euro Risorse per formazione discrezionale 2011 3.500 euro Qualora non fosse stata ritenuta sottraibile la spesa per formazione obbligatoria, la decur t azi one avr ebbe compor t at o un’ i nci denza del50% sui 10.000 euro, con 5.000 euro complessivi per il 2011. 6.1.3. La formazione obbligatoria: elementi di qualificazione. Molte disposizioni di legge prevedono attività formative obbligatorie riguardanti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il quadro normativo più articolato in tal senso è quello previsto dal d.lgs. n. 81/2008, inerente la sicurezza sul lavoro, in un articolato complesso di disposizioni, contenute negli articoli 36 e 37. Le amministrazioni devono assicurare formazione obbligatoria anche ai responsabili del trattamento dei dati personali (art. 19, comma 6, all. b del d.lgs. n. 196/2003) ed agli operatori deputati a gestire dati personali. La formazione obbligatoria riguarda (sulla base di un quadro normativo articolato, sia statale che regionale) anche alcune particolari figure, impegnate nei processi produttivi di servizi rivolti ad utenza vasta, come quelli di ristorazione: il personale addetto alla produzione dei pasti deve infatti frequentare corsi relativi alla sicurezza alimentare ed alla preparazione degli alimenti. 6.1.4. Casi particolari (formazione obbligatoria per lo svolgimento di attività professionali). I n r el azi one al l a connot azi one del l ’ obbl i gat or i et à del l a f or mazi one le amministrazioni pubbliche devono prendere in considerazione anche gli obblighi formativi connessi alle abilitazioni. Il profilo critico si correla alle figure professionali che, operanti a titolo escl usi vo per l ’ ammi ni st r azi one ( qui ndiescl udendo ad esempio coloro che operano con part-time pari o inferiori al 50% e che svolgano attività liberopr of essi onal e al l ’ est er no, se consentito dalla normativa) siano tenute a soddisfare precisi obblighi di formazione continua richiesti dal quadro ordinamentale della professione. Il caso assumibile a titolo esemplificativo è quello degli avvocati, i quali devono mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale. Pertanto, come previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007 (vigente dal 1° gennaio 16 Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] 2008), essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione pr of essi onal e cont i nua. L’ adempi ment o dit al e dover e è condi zi one per l a spendita deontologicamente corretta: i lmancat o adempi ment o del l ’ obbl i go formativo costituisce (art. 6, comma 2 dello stesso regolamento) illecito disciplinare. L’ obbl i gopuòesser esoddi sf at t opar t eci pandoadevent ior gani zzat idagl ior di ni o dagli stessi accreditati, anche se organizzati da soggetti privati, nonché maturando annualmente un certo numero di crediti formativi. A fronte di tali elementi, si pensi al caso di un avvocato operante presso l ’ avvocat ur a diun ent el ocal e,deput at o ad oper ar e a pi eno t i t ol o( i n base al l ’ i scr i zi onespeci al e)nel l agest i onedelcont enzi osodel l ’ ammi ni st r azi onedicui è dipendente. Per poter svolgere la formazione continua obbligatoria prevista dal Regol ament odelCNF,l ’ avvocat opuò partecipare alle iniziative degli ordini, ma qualora impedimenti lavorativi( ad es.l a pr esenza ad un’ udi enza)percont o del l ’ ammi ni st r azi one di appar t enenza gl i el o i mpedi scano, l a st essa deve assicurargli la possibilità di svolgere attività formative ulteriori, acquisibili presso soggetti privati che siano accreditati, al fine di pervenire alla maturazione del complesso di crediti formativi richiesti annualmente. Proprio il doppio vincolo (il dovere di formazione continua e la maturazione del numer o dicr edi t ient r ol ’ anno) conf i gur ano un obbl i go che pot r ebbe esser e soddisfatto dal l ’ avvocat o-dipendente mediante partecipazione a seminari accr edi t at i ,qual or a quel l ior gani zzat idal l ’ or di ne t er r i t or i al ment e compet ent e non fossero sufficienti o non fossero stati frequentabili per improrogabili impegni di lavoro. 7. Le attività che non sono assoggettate alla riduzione della spesa in forza della non incidenza diretta sul bilancio: la formazione finanziata interamente da soggetti esterni. 7.1. Finanziamenti esterni a sostegno della formazione. L’ escl usi one dal l ’ ambi t o appl i cat i vo delsistema di riduzione della spesa per formazione è possibile anche quando il finanziamento sia interamente prodotto da soggetti esterni. La Corte dei Conti sez. reg. controllo per il Piemonte, nello stesso parere n. 55 del 11 maggio 2011 afferma infatti che devono ritenersi comunque non assogget t at e alvi ncol o det er mi nat o dal l a’ ar t .6,comma 13 del l al egge n. 122/2010, le spese per attività formative interamente finanziate con contributi esterni, in adesione a principi autorevolmente espressi dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della stessa Corte dei Conti, sia pure con riferimento ad altra fattispecie (il rinvio è alla deliberazione n. 7 del 2011). Le Sezioni riunite, con riferimento ai limiti di spesa in materia di studi e consulenze, hanno precisato che, potendo dette spese, ove inserite in un proficuo quadro programmatico, incrementare le competenze e le conoscenze dell'ente locale, non vi sarebbe ragione di assoggettare ai limiti previsti per l'Ente, le spese finanziate con oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. 17 Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] La Corte dei Conti piemontese ritiene che lo stesso principio possa trovare applicazione anche con riguardo al diverso contesto normativo relativo alle spese per formazione, evidenziando come specifiche contribuzioni esterne, se opportunamente utilizzate, possano contribuire positivamente alla realizzazione delle finalità dell'Ente (il medesimo principio è stato già utilizzato da varie Sezioni anche con riferimento all'applicazione dei limiti di cui all'art. 6, comma 8 della legge n. 122/2010 in ordine alle spese di rappresentanza e per mostre). L’ anal i sideldat oi nt er pr et at i vo espl i ci t at o nelpar er e per met t e dievi denzi ar e anzitutto la necessaria sussistenza di due presupposti: a) l ’ esi st enza di un f i nanzi ament o est er no, sol l eci t at o o acqui si t o dal l ’ ammi ni st r azi onepubbl i capersost ener el epr opr i eat t i vi t àf or mat i ve; b) l ’ ef f et t uazi one del l at ot al i t à del l a spesa perun’ at t i vi t àf or mat i va ( speci f i ca) dapar t edel l ’ ammi nistrazione beneficiaria avvalendosi del (solo) finanziamento esterno. I finanziamenti possono avere origine sia da flussi di risorse in ambito pubblico che da rapporti con soggetti privati. In tale prospettiva, quindi, possono rientrare i finanziamento ottenuti dal l ’ ammi ni st r azi onepubbl i ca: a)medi ant e par t eci pazi one a pr ogr ammidel l ’ Uni one Eur opea,f acent il eva sul FSE e su fondi analoghi, a condizione che le risorse ottenute coprano i nt egr al ment e l a spesa per l ’ at t i vi t à f or mat i va e non det er mi ni no cofinanzi ament odal l ’ ammi ni st r azi onechel ai nt ender eal i zzar e; b) mediante partecipazione a programmi sostenuti da altri livelli istituzionali (ad es. Ministeri, Enti pubblici economici, Regioni), sempre a condizione che le risorse siano a totale copertura dell aspesapr evi st aperl ’ at t i vi t àf or mat i va; c) mediante presentazione di progetti specifici a soggetti privati che, per previsione normativa, siano tenuti ad investire proprie risorse in attività a favore delle comunità locali, con riferimento anche alle istituzioni preposte alla cura degli interessi di tali comunità (come gli enti locali), come nel caso delle f ondazi oni“ bancar i e” ; d)da donazi onidisogget t ipr i vat i ,“ condi zi onat e”al l ar eal i zzazi one diat t i vi t à formative volte a migliorare le capacità di intervento delle istituzioni locali in particolari ambiti (ad es. quello sociale o quello culturale); e) mediante contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione stipulati in baseal l ’ ar t .49 del l al eggen.449/ 1997 edel l ’ ar t .119 deld. l gs.n.267/2000, r accor dando l ’ at t i vi t àf or mat i va almi gl i or ament o deiser vi ziaici t t adi ni ,al l e i mpr eseeal l ’ ut enza. Le due disposizioni, infatti, prevedono espressamente che i contratti di sponsorizzazione o i più particolari accordi di collaborazione siano definibili al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati. 7.2. Attività formative organizzate da un Comune e finanziate da altri Comuni. Qualora un Comune organizzi un corso di formazione con la compartecipazione finanziaria di altri Comuni, le risorse introitate dalle altre amministrazioni ( f i nal i zzat e al l ’ or gani zzazi onedel l e at t i vi t à f or mat i ve) non devono esser e 18 Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] i ncl usenelcomput o del l aspesadif or mazi one sot t opost a al l ’ ar t .6,comma 13 della legge n. 122/2010 e, pertanto, non devono subire la decurtazione imposta dal legislatore. La Corte dei Conti, sez. reg. contr. Toscana, nella deliberazione n. 507/2011/PAR del 23 novembre 2011 ha ritenuto che possa estendersi alla particolare fattispecie il principio dettato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n.7 del7 f ebbr ai o 2011,r esa i nf unzi one nomof i l at t i ca aisensidel l ’ ar t .17, comma 31 della L. 102/2009, in riferimento al limite di legge imposto dal medesimo articolo (al comma 7) in relazione al conferimento di incarichi esterni. In tale circostanza le Sezioni Riunite hanno ritenuto di non includere nelcomput odel l aspesasogget t aar i duzi onel eer ogazi onir i cevut edal l ’ ent eda enti pubblici o privati estranei, sul presupposto che l e“ suddet t e spese,ove inserite in un proficuo quadro programmatico, possano incrementare le compet enzeel econoscenzedel l ’ ent el ocal e”eche“ i lt et t odispesaperst udie consulenze non avrebbe la funzione di conseguire dei risparmi sul bilancio del singolo ente, ma di ridurre tout court, le spese connesse a suddette pr est azi oni ,a pr esci nder e dal l ’ i mpat t o sulbi l anci o del l ’ ent e. ”I nt alsenso siè espressa anche la Sezione Lombardia con deliberazione n. 467/2011. Nella pronunzia si evidenzia quindi come un Comune possa escludere dal calcolo del tetto di spesa aif i nidel l ’ appl i cazi one del l ’ ar t .6,comma 13,del l a l egge n. 122/ 2011, l e spese necessar i e al l ’ or gani zzazi one dei cor si di f or mazi one anche per cont o di un’ al t r a ammi ni st r azi one ed er ogat e da quest ’ ul t i ma, sempr eché l ’ i mpor t o i n quest i one si a comput at o dal l ’ ent e erogante nel conteggio della propria spesa di formazione al fine di evitare facili el usi oni del l a nor ma l i mi t at i va ( qual or a quest ’ ul t i mo si a compr eso nei dest i nat ar idel l anor madicuial l ’ ar t .6,comma13,del l al eggen.122/ 2011) . 7.3. Progetti di formazione sponsorizzati da soggetti esterni. La formazione delle risorse umane è uno dei principali strumenti di sviluppo di un’ or gani zzazi one, qui ndipuò esser e agevol ment er i condot t a a pr oget t idi miglioramento qualitativo delle attività sostenuti da contratti di sponsor i zzazi one st i pul at icon sogget t ipr i vat i ,scel t ii n base al l ’ ar t .26 del d.lgs. n. 163/2006 e sulla base del fondamentale presupposto di non confliggenza di interessi (diretti) dello sponsor nelle attività formative sostenute. Nel l ’ avvi so dir i cer ca diuno sponsor , per t ant o, l ’ ammi ni st r azi one pubbl i ca dovrebbe evidenziare in particolare questi due aspetti: a) l ar el azi one ( di r et t aoi ndi r et t a) del l ’ at t i vi t àf or mat i va con l ’ evol uzi one qualitativa di attività e servizi rivolti a cittadini ed imprese; b) la funzionalizzazione della sponsorship a sostenere processi formativi delle risorse umane incidenti sul miglioramento qualitativo dei servizi. Il contratto di sponsorizzazione può peraltro prevedere il finanziamento delle iniziative formative (successivamente organizzate e gestite dal l ’ ammi ni st r azi onepubbl i ca)ol amessaadi sposi zi onediser vi zif or mat i vida parte dello sponsor (anche avvalendosi di qualificati soggetti terzi), sulla base del l ei ndi cazi onidipr ogr ammadel l ’ ammi nistrazione. 19 Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] In termini analoghi potrebbero essere sviluppati accordi di collaborazione tra amministrazioni locali e particolari soggetti operanti nel sistema economico, finalizzati a sostenere il miglioramento qualitativo di uno o più servizi resi dal l ’ amministrazione mediante attività formativa. Tali accordi, assimilabili ai contratti di sponsorizzazione, ma rispetto a questi modulabili nei contenuti con maggiore flessibilizzazione, sono formalizzabili in at t uazi onediquant opr evi st odal l ’ ar t .119deld. lgs. n. 267/2000. I n t er mi ni esempl i f i cat i vi ,l ’ ent e l ocal e pot r ebbe r i cer car e un operatore economico radicato sul territorio o intenzionato a sostenere lo sviluppo di dinamiche economico-sociali positive nel territorio stesso, ottenendo in tal senso un vantaggio di immagine. L’ accor do di col l abor azi one pot r ebbe pr eveder e l a r eal i zzazi one o i l f i nanzi ament o,dapar t edel l ’ oper at or eeconomi co,dii ni zi at i vef or mat i ver i vol t e aidi pendent idel l ’ ent el ocal e ed or i ent at e a mi gl i or ar el al or o pr epar azi one i n relazione a particolari processi produttivi di servizi rivolti alla comunità locale (cittadini e imprese), in una prospettiva di ottimizzazione dei rapporti e di maggiore attrattività del territorio. 7.4. Attività formative finanziate da operatori economici in relazione di appal t ooconcessi onecon l ’ ammi ni st razi onel ocal e. Lo sviluppo di attività formative perdi pendent idiun’ ammi ni st r azi onepubbl i ca sostenute da soggetti terzi può essere ricondotto anche alle prestazioni che devono essere rese da un appaltatore nei confronti della stessa amministrazione. La pr evi si one del l ’ obbl i go dir eal i zzar e o dif i nanzi ar e un cer t o numer o di i ni zi at i ve f or mat i ve a f avor e degl ioper at or idel l ’ ent el ocal e è mol t of r equent e nel l ’ ambi t o degl iappal t iperser vi zidibr okeraggio assicurativo, con relativa definizione di un criterio di valutazione (spesso di tipo quantitativo), finalizzato ad ottenere un miglioramento dello standard-base indicato dalla stazione appaltante. La finalità di tali clausole del capitolato (e dei connessi criteri di valutazione) è senza dubbio riconducibile al miglioramento qualitativo dei servizi, in una prospettiva di efficace interazione tra gi operatori del soggetto privato ( l ’ appal t at or e)equel l idelsogget t opubbl i co( st azi oneappal t ant e) . E’ i pot i zzabi l e che una si mi l e sol uzi one si a est ensi bi l eat ut t i gl i appal t i (soprattutto di durata pluriennale) nei quali il potenziamento della formazione degl i oper at or i del l ’ ammi ni st r azi one pubbl i ca ( st azi one appal t ant e) si a funzionale a garantire maggior e ef f i caci a al l e at t i vi t à ogget t o del l ’ appal t ooa quel l er i spet t oal l equal iiser vi zidel l ’ appal t osonocompl ement ar i . L’ i nser i ment o diuna si mi l e cl ausol a( e delcor r el at o cr i t er i o dival ut azi one)i n un appalto per servizi di brokeraggio, se finalizzata alla formazione dei di pendent i del l ’ ent e l ocal e i n mat er i a di appal t i , evi denzi a l ’ i nt ent o del l ’ ammi ni st r azi onedigar ant i r emaggi or eef f i ci enzanel l epr ocedur e,per t ant o abbassando i possibili rischi coinvolgenti le assicurazioni. Qualora invece la clausol a si a post a nel l ’ ambi t o diun appal t o per ser vi zi informatici, per sostenere percorsi formativi dei dipendenti del l ’ ammi ni st r azi one nel l a gest i one dispeci f i ciappar at io sof t war e, r i sul t a 20 Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] evidente la sua finalizzazione alla maggiore efficienza nella gestione dei computer e dei software installati, in una prospettiva di diminuzione del l ’ assi st enzaonsi t e. Esempi odicl ausol aperl af ormazi onedeidi pendent idel l ’ ent el ocal ee di relativo criterio di valutazione. Clausola del capitolato speciale Art. XX (Sostegno ad attività formative per il miglioramento dei servizi) 1. Al fine di consentire il miglioramento qualitativo, in termini di maggiore ef f i caci a,del l e at t i vi t à di………………….( at t i vi t à pr i nci pal iogget t o del l ’ appal t oo attività rispetto alle qual iiser vi zidel l ’ appal t osonocompl ement ar i ) ,l ’ oper at or e economico affidatario (appaltatore) si impegna a realizzare, direttamente o mediante affidamento a qualificati soggetti terzi) iniziative formative a favore dei dipendenti della stazione appaltante (amministrazione pubblica), da essa indicati in rapporto ai fabbisogni formativi definiti nel Piano Annuale di Formazione (PAF). 2. I n r el azi one a quant o pr evi st o dal pr ecedent e comma 1, l ’ oper at or e economico affidatario (appaltatore) si impegna a realizzare un numero minimo di…. .( speci f i car e) semi nar if or mat i viperognianno didur at a delpr esent e appal t o,perunt ot al emi ni mocompl essi vodin.…. .semi nar i . 3. I seminari formativi di cui al presente articolo devono avere durata minima di… or e gi or nal i er e ci ascuno e devono coi nvol ger e un numer o mi ni mo di…. operatori della stazione appaltante per ciascuno di essi. 4.L’ oper at or e economi co af f i dat ar i o può or gani zzar e di r et t ament e isemi nar i formativi coinvolgenti gli operatori della stazione appaltante oppure affidarli a qualificati soggetti terzi, comunque sulla base delle indicazioni di programma elaborate dal competente Servizio (Gestione Risorse Umane) della stazione appaltante. 5.L’ oper at or eeconomi copuò r eal i zzar el eat t i vi t àf or mat i vedicui al presente articolo anche sostenendo i costi della partecipazione di operatori della stazione appaltante a seminari formativi organizzati autonomamente da qualificati soggetti terzi e dalla stessa individuati in rapporto alla soddisfazione del fabbisogno formativo dei propri dipendenti. Criterio di valutazione Punteggio massimo attribuibile: 3 punti Numero di seminari formativi coinvolgenti dipendenti della stazione appaltante ul t er i or eaquel l omi ni moi ndi cat onel l ’ ar t .XX delcapi t ol at ospeci al e. 21 Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] Alle offerte presentate dai concorrenti saranno attribuiti specifici coefficienti medi ant el ’ appl i cazi onedel l aseguent ef or mul a: V(a)i = Ra/Rmax dove: Ra = valore offerto dal concorrente a Rmax = val or edel l ’ of f er t api ùc onveni ent e(offerta rappresentativa del maggior numero di seminari formativi ulteriori allo standard minimo) Esempio applicativo: concorrente A offre 5 seminari in più, operatore B 3 seminari in più, operatore C 2 seminari in più. Offerta A – seminari B – seminari C – seminari Calcolo 5 5/5 Risultato 1 Moltiplic. 1 x3 Punteggio 3 3 3/5 0,6 0,6 x 3 1,8 2 2/5 0,4 0,3 x 3 1,2 Soluzioni analoghe potrebbero essere definite anche in relazione a procedure sel et t i vef i nal i zzat eal l ’ af f i dament odiconcessi onidiser vi zi ,qual i : a) i servizi dit esor er i a del l ’ ent el ocal e(in particolare quando i rapporti tra gli oper at or idel l ’ ent el ocal eei lt esor i er e debbano esser e ot t i mi zzat i ,a f r ont e del l ’ evol uzi onenor mat i vai nmat er i af i scal eecont abi l e) ; b) le attività di gestione di strutture socio assistenziali o socio educative ( sopr at t ut t o quando gl ioper at or idel l ’ ammi ni st r azi one debbano i nt er agi r e nei rapporti con il concessionario-gestore facendo riferimento a standard operativi o qualitativi necessariamente da condividere). Altrettanto signifi cat i vapot r ebbeesser el al or oi ncl usi onenel l ’ ambi t odel l egar e perl ’ af f i dament o diser vi zipubbl i cil ocal icon r i l evanzaeconomi ca( di sci pl i nat e dal l ’ ar t . 4, par t i col ar ment e commi 8 e 11, del l a l egge n. 148/ 2011) , particolarmente nella prospettiva di garantire massima efficacia nel rapporto t r al ’ ent eaf f i dant eei lsogget t ogest or enel l ’ at t uazi onedelcont r at t odiser vi zi o e nella tutela degli utenti. Quadro di sintesi Quadro esemplificativo di attività formative NON assoggettate al limite della riduzi onedispesaprevi st o dal l ’ art .6,comma13 del l a legge n. 122/2010. Tipo di attività Motivazione esclusione limite Attività formative (es. addestramento) Si tratta di attività complementare al r eal i zzat enel l ’ ambi t odiun appal t o,i n servizio principale, strettamente relazione al l ’ ut i l i zzo diun pr ogr amma connessa e funzionale allo stesso, o allo sviluppo di un particolare quindi non considerabile come processo. “ escl usi vament edif or mazi one” . 22 Alberto Barbiero Consulenze amministrativo-gestionali per Enti Locali e soggetti gestori di servizi pubblici http://www.albertobarbiero.net - [email protected] Attività formativa realizzata in attuazione di obblighi legislativi specifici (es. formazione in materia di sicurezza ex d.lgs. n. 81/2008). E’ formazione obbligatoria, da realizzarsi necessariamente da parte del l ’ ammi ni st r azi one, qui ndi non rientrante nel suo potere di scelta discrezionale. Si tratta di attività formative r eal i zzat e con r i sor se “ non pr opr i e” del l ’ ent e l ocal e, ma conf i gur at e come “ f i nanzi ament o da par t e di sogget t it er zi( i st i t uzi onal i ) ” . Attività formative realizzate con risorse economiche provenienti da altri soggetti istituzionali (Fondo Sociale Europeo, Fondi relativi a programmi Statali o regionali, fondi messi a disposizione da altri Comuni). Attività formative realizzate con Si tratta di attività formative risorse economiche provenienti da realizzate con risorse non sogget t i pr i vat i , nel l ’ ambi t o di or i gi nar i ament e st anzi at e dal l ’ ent e contratti di sponsorizzazione o di locale, configurabili come accordi di collaborazione. “ f i nanzi ament o da par t e disogget t i t er zi( pr i vat i ) ” . Le attività formative possono essere realizzate anche mediante messa a disposizione dei servizi da parte dello Sponsor. Attività formative finanziate da Si tratta di attività formative operatori economici, in rispondenza a r eal i zzat e dal l ’ operatore economico specifici obblighi previsti in contratti di (appaltatore o concessionario), con appalto o di concessioni di servizi. risorse proprie, coinvolgenti gli oper at or i del l ’ ammi ni st r azi one i n chi avedimi gl i or ament o del l ’ ef f i caci a dei ser vi zi del l ’ appal t o o del l a concessione, in risposta ad obbligo specifico previsto nel capitolato di appalto. Sono configurabili come “ f i nanzi ament o da par t e disogget t i t er zi( pr i vat i ) ” . 23