Visto ingresso per motivi di turismo:

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Visto ingresso per motivi di turismo:
Visto ingresso per motivi di turismo:
Esistono stati extracomunitari con obbligo di visto (vedi lista ) e stati senza obbligo di visto
Quelli che hanno obbligo di visto possono ottenerlo tramite garanzie di qualcuno che vive in
Italia, sia italiano, sia regolare straniero. In tal caso le ambasciate italiane nei paesi di origine
in genere chiedono queste cose:
Lettera di invito con allegata una fotocopia di un documento del garante
Fotocopia di dichiarazione dei redditi dell’ anno precedente (a volte chiedono anche ultime buste
paga) del garante
Fotocopia del contratto di affitto o di proprietà della casa dove sarà ospitato lo straniero.
Assicurazione sanitaria, copertura minima 30.000 €, si può fare anche contestualmente al biglietto
nel paese di origine.
Prenotazione aerea andata e ritorno o biglietto o dimostrazione della disponibilità di mezzi di
trasporto personali
Polizza fidejussoria a garanzia dei mezzi di sussistenza per la permanenza (vedi tabella)
Da 11 a 20 giorni
Quota fissa
Oltre 20 giorni
51.64 €
206.58 €
Quota giornaliera x
persona
36.67 €
27.89 €
Esempi per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l’ingresso in Italia
Famiglia composta da 4 persone che intendono soggiornare per 15 giorni
Quota Fissa - Euro 25,82 x 4 persone
103,28 Euro
Quota giornaliera a Persona - Euro 22,21 x 4 x 15 giorni
1332,60 Euro
TOTALE
1435, 88 Euro
Un singolo turista che intende soggiornare per 90 giorni
Quota Fissa
206,58 Euro
Quota giornaliera - Euro 27,89 x 90 giorni
2510,10 Euro
TOTALE
2716,68 Euro
Queste sono cose che il garante deve mandare dall’Italia allo straniero nel paese di origine, dopo di che
l’interessato con questi documenti si reca in ambasciata italiana per richiedere il visto di ingresso per
turismo.
ALL’ARRIVO IN ITALIA
Senza obbligo di visto possono entrare per max 6 mesi l’anno, due volte per 3 mesi con semplice
passaporto stando attenti di avere il timbro con la data di ingresso perché la Questura può fare dei
problemi se il timbro non c’è. Lo straniero esente da visto è tenuto a dimostrare la situazione
economica e la copertura sanitaria.
LEGGE 28 Maggio 2007 n. 68
L’ospitante deve fare dichiarazione (cessione di fabbricato) entro 48 ore dall’arrivo
presso l’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ( Vigili Urbani o Questura)
• Lo straniero che arriva in Italia passando da Paesi Schengen, che magari
alloggia da amici o parenti, deve comunicare la propria presenza, (in
apposito modulo) rivolgendosi immediatamente alla polizia di frontiera o
andando entro otto giorni nella Questura competente per territorio.
• Lo straniero che arriva in Italia direttamente da Paesi che non aderiscono
all’accordo di Schengen dovrà semplicemente mostrare il passaporto alla
frontiera e farlo timbrare alla polizia. Quel timbro basterà a dimostrare che ha
dichiarato la sua presenza in Italia così come prevede la nuova legge.
• Lo straniero che arriva in Italia passando per Paesi Schengen (Austria,
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi
Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda e Norvegia) e alloggia in alberghi,
bed & breakfast, campeggi e altre strutture verrà registrato come ospite
presso la struttura, inoltre il titolare della stessa dovrà comunicare alla
Questura i nuovi arrivi. La schedina di registrazione che si compila fungerà da
dichiarazione di presenza, sarà quindi bene farsene dare una copia da esibire
durante un eventuale controllo da parte delle forze dell’ordine.
N.B. Tra 1 timbro di uscita e 1 di entrata devono intercorrere 3 mesi, anche da paesi senza obbligo
di visto.
*paesi con e senza obbligo del visto
I cittadini dei seguenti Paesi, titolari di passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo di visto:
Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Autorità
Palestinese, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan,
Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo
Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica),
Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto,
Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon,
Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea
Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati,
Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del
Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Myanmar, Moldova, Mongolia,
Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea,
Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts
e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e
Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan,
Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania,
Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan,
Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
I cittadini dei seguenti Paesi sono invece esenti dall'obbligo di visto d’ingresso per soggiorni di
durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva:
Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro*, Corea del
Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Estonia*, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong,
Israele, Lettonia*, Lituania*, Malesia, Macao, Malta*, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova
Zelanda, Panama, Paraguay, Polonia*, Repubblica Ceca*, Romania, Singapore, Slovacchia*,
Slovenia*, Stati Uniti, Ungheria*, Uruguay, Venezuela.
(*) dal 1.5.04, data di adesione alla U.E., i cittadini del Paese saranno esentati in qualsiasi caso
dall'obbligo del visto.
I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dall’obbligo di visto in qualunque caso.
I cittadini dei seguenti paesi sono soggetti ad obbligo di visto di transito aeroportuale per l'Italia:
Afghanistan, Bangladesh, Colombia, Eritrea*, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan,
Repubblica Democratica del Congo, Senegal**, Somalia, Sri Lanka.
(*) esente dall'obbligo qualora il passeggero sia titolare di un visto o di un permesso di soggiorno
valido emesso da uno Stato Membro della U.E. o da uno Stato parte dell'Accordo sullo Spazio
Economico Europeo del 2 Maggio 1992 , da Canada, Svizzera e Stati Uniti d'America.
(* *) esente dall'obbligo qualora il passeggero sia titolare di un permesso di soggiorno valido
emesso da uno Stato Membro della Spazio Economico Europeo , da Canada, e Stati Uniti
d'America.
Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli stranieri devono sempre
munirsi di visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve
soggiorno.