CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA Con
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CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA Con
CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge e che ri marrà conservata negli atti del Notaio autenticante, tra le società: "ARREDAMENTI METALLICI S.P.A.", in liquidazione, con sede in Parma, Piazzale San Lorenzo n. 1, capitale sociale Euro 1.000.000,00 (unmilione e centesimi zero), interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma, partita I.V.A. e codice fiscale 00165210345, numero REA PR 76332, di seguito indicata anche come "Locatrice" o "CONCEDENTE", rappresentata dal liquidatore MANFREDI CRISTIAN, nato a Parma il 13 set tembre 1976, domiciliato per la carica presso la sede sociale della predetta società, a quanto oggetto del presente atto autorizzato in forza di legge; e "LAMM S.R.L.", con sede in San Secondo Parmense (PR), Via Verdi n.ri 19/21, capitale sociale Euro 110.000,00 (centodiecimila e centesimi zero), versato per Euro 27.500,00 (ventisettemilacinquecento e centesimi zero), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma, partita I.V.A. e co dice fiscale 02655090344, numero REA PR 256368; di seguito indicata anche come "Affittuaria" o "AFFITTUARIO", rappresentata dall'amministra tore unico FUSCO GIOVANNA, nata a Vitulazio (CE) il 18 gennaio 1972, domiciliata per la carica presso la sede sociale della società ora indicata, a quanto oggetto del presente atto autorizzato in forza dei vigente statuto so ciale; PREMESSO CHE: a) la CONCEDENTE esercita, tra l'altro, l’attività di progettazione, produzio ne e il commercio di mobili metallici e non metallici, di articoli, accessori e complementi vari, di sedie, poltrone, divani e sedute di ogni genere; b) la CONCEDENTE è in procinto di presentare domanda di concordato preventivo al Tribunale di Parma ai sensi e per gli effetti di cui artt. 160 e se guenti della Legge Fallimentare, qui di seguito indicata anche come “Do manda di Concordato”; c) la CONCEDENTE è proprietaria esclusiva del complesso aziendale orga nizzato per l’esercizio dell’attività di cui al precedente punto a) presso, tra l'altro, lo stabilimento sito in San Secondo Parmense (PR), Via Verdi n.ri 19/21 (censito al Catasto Fabbricati del Comune di San Secondo Parmen se, Foglio 31, Particella 611, sub 1,2,3,6 graffati insieme, Cat. D/7, Rendita Euro 40.800,10, e al Foglio 31, Particella 611, sub 4, Cat. D/1, Rendita Euro 3,31) e costituito, tra l’altro, dai beni materiali ed immateriali, di proprietà della stessa, dai rapporti giuridici afferenti al medesimo complesso azienda le, nonché dagli altri beni così come indicati all’art. 1.2, che costituiscono nel loro insieme un ramo di azienda (qui di seguito indicato anche come “Ramo di Azienda”); d) la CONCEDENTE al fine di mantenere il valore dell’azienda a beneficio della procedura di concordato preventivo di cui alla precedente lettera b) in tende stipulare un contratto di affitto del Ramo di Azienda; e) l’AFFITTUARIO è anch'esso interessato alla stipula di tale contratto di af fitto del Ramo di Azienda, ritenendola propedeutica alla futura acquisizione del Ramo di Azienda, come successivamente meglio specificato; f) le scorte di magazzino e gli altri beni mobili di proprietà della concedente sono stati oggetto di apposita perizia estimativa da parte dell’Ing. Federico Perini, sottoscritta in data 29 febbraio 2012 (di seguito indicata anche come "PERIZIA"); AGENZIA DELLE ENTRATE DI FIDENZA REGISTRATO IN DATA 31 luglio 2012 al N. 1706 Serie 1T Imposta pagata € 213,00. g) la CONCEDENTE sta utilizzando la Cassa Integrazione Guadagni Straor dinaria a zero ore per tutto il proprio personale dipendente; h) le parti danno atto che la CONCEDENTE ha esperito positivamente la procedura di cui all’art. 47 della Legge n. 428/1990 e che, in base agli ac cordi raggiunti sia con le associazioni sindacali, sia con i singoli dipendenti, è previsto che vengano trasferiti dalla CONCEDENTE all’AFFITTUARIO, ai sensi dell’art. 2112 c.c., solamente n. 24 (ventiquattro) dipendenti senza so luzione di continuità contrattuale ed economica, come risulta dagli accordi conclusi con i lavoratori e con le sigle sindacali; i) le parti dichiarano che, a seguito di accordi individuali raggiunti tra la CONCEDENTE e i dirigenti attualmente in forza presso la stessa, quest’ulti mi non faranno parte del Ramo di Azienda oggetto del contratto e pertanto l’AFFITTUARIO non subentrerà nei relativi contratti di lavoro; tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Articolo 1 Definizioni 1.1 Per “Omologazione del concordato preventivo” s’intende la data di pas saggio in giudicato del decreto di omologazione della proposta di concorda to preventivo che verrà presentata dalla CONCEDENTE; 1.2 Per “Ramo di Azienda" s’intende il complesso dei beni immobili e mobili, materiali ed immateriali costituenti i beni strumentali di proprietà della socie tà, comprensivi dei seguenti beni mobili registrati: Fiat Stilo Van targato DK926MH, Fiat Punto targata BP618AP, Iveco 35/E4 targato DW407ZP, Fiat Scudo targato BD120LD, che verranno volturati a favore dell’AFFIT TUARIO, ad eccezione dei crediti e debiti di qualsiasi natura sorti o maturati antecedentemente alla stipula del presente contratto. In particolare sono da ritenersi compresi nel Ramo di Azienda, oltre quanto altrove specificato, an che l’avviamento commerciale, la rete vendita rappresentata dal complesso dei rapporti commerciali con i clienti del Ramo di Azienda; i contratti attivi e passivi precisando che l’AFFITTUARIO subentrerà nei soli contratti tassati vamente indicati all’allegato c) e c.1); il data base contenente tutti i dati rife riti al Ramo di Azienda (elenco clienti, elenco fornitori, specifiche tecniche materiali, magazzino, ecc.); l’insegna, la ditta ed i marchi e i brevetti come da allegato b2) che a scelta dell’AFFITTUARIO potranno essere volturati a proprio favore; il dominio www.lamm.it e le pagine web ad esso associate, nonché le autorizzazioni e concessioni esistenti in capo alla CONCEDEN TE; le certificazioni sui beni prodotti e sui materiali utilizzati dalla CONCE DENTE (a titolo esemplificativo: catas, test di resistenza, certificazione an tincendio, come meglio specificato nell’allegato c bis), che a scelta dell’AF FITTUARIO potranno essere volturati a proprio favore; il tutto come meglio indicato nei seguenti documenti allegati: a) Elenco immobilizzazioni immate riali; b) Elenco immobilizzazioni materiali; b1) Elenco beni mobili registrati; b2) Elenco brevetti, c) Elenco contratti attivi in essere trasferiti; c.1) Elenco contratti passivi in essere trasferiti; c bis) Elenco certificazioni e catas. Si precisa che nel doc. c.1) non sono indicati i contratti di comodato stipulati dalla CONCEDENTE con alcuni fornitori aventi ad oggetto parte degli stam pi e dei modelli di proprietà della società (figuranti tra i beni indicati nell’alle gato b) in quanto non disponibile un elenco, contratti che in ogni caso devo no ritenersi rientranti nel Ramo di Azienda). Per quanto attiene ai rapporti con i dipendenti l’AFFITTUARIO subentra nei contratti di lavoro stipulati con i dipendenti indicati nell’allegato d) mentre non subentra nei contratti di lavo ro stipulati con i dipendenti indicati nell’allegato d bis). 1.3 Per “Magazzino” s’intende il complesso delle merci e delle scorte, di ma terie prime, di prodotti finiti e semilavorati, comprendente prodotti finiti, ma teriale fuori serie campionature, viterie, imballi, materiali di consumo, mate riali tessili e pellami, materie prime e semilavorati, come indicati nella PERI ZIA di cui all'allegato e) alla presente scrittura. Il magazzino come sopra individuato sarà oggetto di proposta irrevocabile di acquisto come previsto dal successivo art. 6. Articolo 2–Oggetto 2.1 Il presente contratto ha ad oggetto l’affitto del Ramo di Azienda con il conseguente subentro dell’AFFITTUARIO nei soli contratti tassativamente individuati nell’allegato c) e c1) salvo quanto previsto al successivo articolo 2.2. 2.2 L’AFFITTUARIO per effetto del presente contratto subentra inoltre negli obblighi contrattuali relativi ai contratti in essere di servizio e di somministra zione periodica e continuativa relativi alle utenze (luce, acqua e gas) e alle telecomunicazioni (tra cui telefonia, fissa e mobile, trasmissione dati), con espressa esclusione dei debiti ad oggi pregressi che verranno inseriti tra i debiti concordatari. Articolo 3 – Durata dell’affitto, diritto di recesso e condizione risolutiva 3.1 L’affitto avrà la durata di anni due decorrenti dal 20 luglio 2012 con sca denza al 19 luglio 2014. Qualora alla data di scadenza non sia stata omolo gata la Domanda di Concordato, il contratto di affitto verrà automaticamente prorogato fino al mese successivo all’omologazione della Domanda di Con cordato o al provvedimento del Tribunale con il quale viene revocata l’am missione della CONCEDENTE alla procedura di Concordato Preventivo. In alcun altro caso è prevista la proroga o rinnovazione del presente contratto. 3.2 L’AFFITTUARIO ha il diritto di recesso anticipato nel caso di mancata presentazione da parte della CONCEDENTE della Domanda di Concordato entro il 30 novembre 2012. 3.3 L’AFFITTUARIO, anche in deroga a quanto previsto all’art. 79 Legge Fallimentare, e limitatamente a quanto consentito dalla legge, rinuncia fin d’ora alla corresponsione dell’equo indennizzo in caso di risoluzione antici pata del presente contratto di affitto ove fosse stato dichiarato il fallimento della CONCEDENTE. 3.4 Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva, di cui si po trà avvalere la sola CONCEDENTE, della mancata consegna delle garanzie previste ai successivi articoli 5.4 e 6.3. Tali garanzie saranno rilasciate non prima di trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e non oltre il termine di quindici giorni successivi alla comunicazione da parte della CON CEDENTE all'AFFITTUARIO della bozza definitiva della Domanda di Con cordato. 3.5 In caso di mancata presentazione della Domanda di Concordato, ovvero in caso di decreto di inammissibilità ai sensi dell’art. 162 Legge Fallimenta re, ovvero in caso di decreto di revoca ai sensi dell'art. 173 Legge Fallimen tare, ovvero, ancora, in caso di mancata omologazione della Domanda di Concordato, non sussiste alcuna ragione di credito, anche risarcitorio, del l’AFFITTUARIO nei confronti della CONCEDENTE. Articolo 4 – Canoni di affitto 4.1Il canone di affitto dovuto dall’AFFITTUARIO su base annuale è conve nuto nella misura di Euro 150.000,00 (centocinquantamila e centesimi zero), oltre alla IVA di legge, da intendersi riferito quanto ad Euro 70.000,00 (set tantamila e centesimi zero) ai beni immobili e quanto ad Euro 80.000,00 (ot tantamila e centesimi zero) agli altri beni compresi nel Ramo di Azienda, somma, quest’ultima, che verrà computata quale anticipo del prezzo per l’acquisto del Ramo d'Azienda così come indicato al successivo art. 5. 4.2 Il canone annuale dovrà essere corrisposto in 12 (dodici) rate mensili anticipate di pari importo, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese. La pri ma rata del presente contratto pro quota mese dovrà essere pagata entro il 31 luglio 2012. 4.3 A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo l’AFFITTUARIO rilascerà, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, polizza fideiussoria pari all’importo di tre mensilità, escu tibile a prima richiesta, con validità per tutta la durata del contratto, rilasciata da primario istituto bancario italiano o da primaria compagnia di assicurazio ne Italiana. La mancata consegna della predetta polizza è causa di risolu zione di diritto dal presente contratto, di cui si potrà avvalere solo la CON CEDENTE. 4.4 Il mancato pagamento anche di una sola rata del canone di affitto decor si cinque giorni dalla scadenza comporta la risoluzione di diritto dal contratto di affitto con obbligo per l’AFFITTUARIO di restituire il Ramo di Azienda en tro i sette giorni successivi. In caso di ritardo nella riconsegna l’AFFITTUA RIO dovrà corrispondere la somma di Euro 500,00 (cinquecento e centesimi zero) per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. 4.5 E’ fatto espresso divieto all’AFFITTUARIO di compensare eventuali cre diti, anche se acquistati da terzi, con le obbligazioni di pagamento previste nel presente contratto. A parziale deroga al divieto di compensazione è con sentita tra le parti la compensazione tra i debiti nascenti dal trasferimento delle ferie non godute e maturate sino alla data del passaggio dei dipenden ti di cui all’allegato d), così come risultante dall’ultimo cedolino paga, come da prospetto riassuntivo di cui all'allegato d ter), con le somme dovute a tito lo di corrispettivo per i canoni di affitto. Articolo 5 – Proposta irrevocabile di acquisto dell’Azienda 5.1 L’AFFITTUARIO formula proposta irrevocabile di acquisto del Ramo di Azienda, con esclusione dei beni immobili, come meglio definito nel prece dente art. 1.2 e con l’espressa esclusione di qualsiasi debito e qualsiasi cre dito sorto anteriormente alla data di sottoscrizione del contratto di affitto. Tale proposta rimane ferma e irrevocabile fino al sessantesimo giorno suc cessivo all'omologazione del concordato preventivo. 5.2 La proposta irrevocabile di acquisto è sottoposta alla condizione so spensiva dell’Omologazione del Concordato Preventivo. 5.3 Il corrispettivo offerto per l’acquisto del Ramo di Azienda, con esclusio ne, come detto, tra l'altro, dei beni immobili, è pari ad Euro 700.000,00 (set tecentomila e centesimi zero), oltre alle imposte di legge, tutte a carico del l’AFFITTUARIO proponente l'acquisto. 5.4 L’AFFITTUARIO si obbliga entro il termine di cui all’art. 3.4 a consegna re alla Concedente garanzia fideiussoria escutibile a prima richiesta emessa da parte di primario istituto bancario italiano o da primaria assicurazione ita liana, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla proposta irrevocabile di acquisto del Ramo di Azienda, o, in alternativa, a concedere ipoteca volon taria a garanzia dei predetti obblighi, a condizione che gli immobili concessi in ipoteca abbiano un valore pari o superiore agli obblighi garantiti, come documentato da apposita perizia giurata da tecnico incaricato, e che l’ipote ca sia di primo grado e non vi siano iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli e non vi siano altri vincoli di natura reale od obbligatoria in grado di incidere sensibilmente sul valore dei beni concessi in ipoteca. Le spese per la produzione delle presenti garanzie sono a carico dell’AF FITTUARIO. 5.5 Il contratto di compravendita dell’azienda in oggetto, dovrà essere stipu lato – su richiesta del Commissario Giudiziale o del Liquidatore entro 60 (sessanta) giorni dall’accettazione della proposta di cui al punto 5.1 e il pa gamento del prezzo, come sopra pattuito, avverrà al momento della stipula dell’atto notarile. Dal corrispettivo da pagarsi al momento della stipula del l’atto notarile di acquisto dell’azienda, con esclusione dei beni immobili, l’AFFITTUARIO, anche in deroga al divieto di compensazione di cui al punto 4.5, detrarrà le somme nel frattempo effettivamente corrisposte a titolo di canone di affitto, per la sola parte del canone relativa ai beni costituenti il Ramo di Azienda oggetto del contratto di affitto diversi dai beni immobili, così come previsto all’art. 4. Pertanto, qualora la durata del contratto di affit to fosse di anni due l’AFFITTUARIO dovrà detrarre la somma di Euro 160.000,00 (centosessantamila e zero centesimi); qualora fosse invece di un periodo inferiore o superiore la somma da detrarre sarà determinata in proporzione alla durata dell’affitto, per la parte del canone effettivamente pagata relativa ai beni costituenti il Ramo di Azienda diversi dai beni immo bili. In caso di pagamenti parziali dei canoni di affitto, ove tollerati, le somme corrisposte verranno prima imputate alla parte di canone relativa ai beni im mobili costituenti il Ramo di Azienda. 5.6 E’ facoltà dell’AFFITTUARIO, anche in deroga al divieto di compensa zione di cui all'art. 4.5, compensare parte del prezzo con l’accollo del debito per Trattamento di Fine Rapporto maturato alla data del presente contratto dei dipendenti indicati nell’allegato d), a condizione che ottenga, ai sensi dell’art. 1273, comma 2, c.c., la liberatoria della CONCEDENTE, da parte dei dipendenti dei quali si accolla il debito. Articolo 6 – Proposta irrevocabile di acquisto del Magazzino 6.1 L’AFFITTUARIO con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga irrevocabilmente ad acquistare le scorte di Magazzino che eventualmente residueranno alla scadenza del contratto di affitto di Ramo di Azienda, al prezzo per valori unitari così come indicato nella PERIZIA e relativi allegati. 6.2 La proposta irrevocabile di acquisto rimane ferma per un periodo di 60 (sessanta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di affitto e man tiene la sua validità a condizione che la CONCEDENTE accetti la proposta irrevocabile di cui al precedente art. 5 e per l’effetto avvenga l’acquisto del Ramo di Azienda come individuato al predetto art. 5. 6.3 Il pagamento dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dall’accettazione della proposta di cui al precedente punto 6.1 da parte della CONCEDENTE. L’AFFITTUARIO si obbliga entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto di affitto d’azienda a consegnare garanzia fideiussoria escutibile a prima richiesta emessa da parte di primario istituto bancario italiano o da primaria assicurazione italiana, a garanzia delle obbligazioni corrispondenti all’impegno irrevocabile di acquisto del Magazzino, o in alternativa, a conce dere ipoteca volontaria a garanzia dei predetti obblighi, a condizione che gli immobili concessi in ipoteca abbiano un valore pari o superiore agli obblighi garantiti, come documentati da apposita perizia giurata da tecnico incarica to, e che l’ipoteca sia di primo grado e non vi siano iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli e non vi siano altri vincoli di natura reale od obbligatoria in grado di incidere sensibilmente sul valore dei beni immobili concessi in ipo teca. E’ prevista la possibilità di garantire con la predetta ipoteca anche l’ob bligo di cui al precedente art. 5.3. 6.4 Nel caso in cui l’AFFITTUARIO a garanzia degli obblighi derivanti dalla proposta di acquisto dell’azienda di cui al precedente art. 5 e dalla proposta di acquisto del magazzino di cui al presente art. 6, decidesse di concedere ipoteca volontaria su un unico immobile, il valore dell’immobile così come stimato nella predetta perizia giurata non dovrà essere di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione e centesimi zero), sebbene l’ammontare del debito da garantire al momento della stipula del presente contratto sia superiore. 6.5 Durante la vigenza del contratto di affitto di Ramo di Azienda la CON CEDENTE sarà libera di vendere anche a terzi i beni costituenti il Magazzi no e non sussiste alcun obbligo di acquisto per l’AFFITTUARIO. In caso di vendita durante la vigenza del contratto di affitto, di tutti o di parte dei beni costituenti il Magazzino all’AFFITTUARIO, il pagamento dovrà avvenire con testualmente alla consegna oppure in un tempo massimo di 120 (centoven ti) giorni fine mese dalla data della fattura a condizione che l’AFFITTUARIO garantisca il pagamento con polizza fideiussoria escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario italiano o da primaria Compagnia di Assicurazione Italiana ovvero che la garanzia ipotecaria prevista agli art. 5.4 e 6.3 sia sufficiente a garantire il residuo prezzo di acquisto dell’azienda ol tre che agli importi del magazzino acquistato dall’AFFITTUARIO e non an cora pagato alla CONCEDENTE. A maggior specificazione si precisa che la garanzia ipotecaria prevista agli art. 5.4 e 6.3 dovrà garantire anche le obbligazioni derivanti dagli acquisti di magazzino di cui al presente punto. L’importo di Euro 72.178,50 (settantaduemilacentosettantotto e cinquanta centesimi) di cui al successivo punto 7.4 potrà essere compensato con le somme dovute dall’AFFITTUARIO alla CONCEDENTE per l’acquisto dei beni costituenti il Magazzino, fino alla concorrenza del predetto importo. 6.6 Le merci al momento della vendita dovranno essere libere da vincoli, gravami, diritti di terzi o qualsivoglia lite pendente. 6.7 L’AFFITTUARIO fintanto che i beni non vengono venduti, assume la cu stodia degli stessi nell’interesse della CONCEDENTE, ed acconsente a che la CONCEDENTE possa ispezionare in ogni momento i locali dell’azienda al fine di verificare la consistenza dei beni costituenti il magazzino non an cora venduti. 6.8 L’AFFITTUARIO si obbliga, previa comunicazione della CONCEDENTE con congruo preavviso, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 17:30 dei giorni lavorativi a far visionare la merce costituente il magazzino a sog getti indicati dalla CONCEDENTE e si obbliga ad acconsentire agli eventuali acquirenti, nei predetti orari, l’asporto della merce acquistata. Articolo 7 – Contratti attivi in corso di esecuzione 7.1 Dalla data di sottoscrizione del presente contratto tutti i contratti attivi e le commesse, compresi nel Ramo di Azienda in oggetto, devono intendersi, ai sensi dell’art. 2558, comma 1, c.c., trasferiti in capo all’AFFITTUARIO. 7.2. L’AFFITTUARIO, nel caso di recesso previsto dall’art. 2558, comma 2, c.c., rinunzia ad ogni richiesta, anche risarcitoria, nei confronti della CON CEDENTE, esonerando quest’ultima da ogni responsabilità. 7.3 Le commesse ed i contratti in corso verranno valutati nel seguente modo: comparazione tra incassi/pagamenti già sostenuti e stato di avanza mento dei lavori eseguiti. 7.4 Le parti hanno redatto un elenco delle commesse in corso di cui all’alle gato f) nel quale viene prevista per ogni commessa l’importo di spettanza della CONCEDENTE e di spettanza dell’AFFITTUARIO. Dall’esame dell’al legato c) e dell’allegato f) risulta un saldo a credito dell’AFFITTUARIO per un importo pari ad Euro 72.172,50 (settantaduemilacentosettantadue virgola cinquanta) salvo buon fine dell’incasso. Nel caso in cui i crediti che hanno determinato l’ammontare della predetta somma di Euro 72.172,50 (settanta duemilacentosettantadue virgola cinquanta) non venissero incassati entro 3 mesi dalla data di scadenza, la parte di credito di competenza della CON CEDENTE, verrà ceduta a valore nominale alla stessa CONCEDENTE. Articolo 8 – Ulteriori Obbligazioni delle parti 8.1 Con la sottoscrizione del presente contratto e per tutta la durata del me desimo, l’AFFITTUARIO si impegna: (i) a custodire e gestire il Ramo di Azienda con la diligenza del buon padre di famiglia, senza modificarne la relativa destinazione ed in modo tale da conservare la piena efficienza del Ramo di Azienda e dell’organizzazione commerciale ed amministrativa, in conformità alle norme di legge tempo per tempo vigenti; (ii) a svolgere l’attività del Ramo di Azienda nel pieno rispetto della leg ge ed in modo tale da non ledere l’immagine ed il prestigio della CONCE DENTE; (iii) ad ottemperare alle prescrizioni vigenti concernenti il mantenimento delle autorizzazioni e, in ogni caso, ad informare tempestivamente la CON CEDENTE di qualsivoglia fatto, circostanza e/o evento, anche notorio, che possa in qualsiasi modo avere un effetto anche solo parzialmente negativo su qualsivoglia delle predette autorizzazioni; (iv) a pagare tempestivamente e secondo gli importi richiesti dalle norme di legge, tempo per tempo vigenti, qualsiasi tassa, onere o spesa di propria pertinenza inerente l’esercizio del Ramo di Azienda; (v) a pagare tempestivamente e secondo quanto previsto dai rispettivi contratti quanto dovuto ai dipendenti nonché a rispettare i predetti contratti così come i contratti collettivi applicabili, nonché tutte le prescrizioni di legge – ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come successivamente integrato e modificato – ed i re golamenti tempo per tempo vigenti in materia di lavoro, assicurazione, pre videnza e assistenza sociale; (vi) ad adempiere puntualmente e regolarmente a tutti gli obblighi e gli impegni previsti dai contratti; (vii) a non cessare la gestione del Ramo di Azienda; (viii) a concedere in comodato gratuito alla CONCEDENTE per tutta la du rata dell’affitto di Ramo di Azienda, il locale individuato con rigatura obliqua nella planimetria allegata obbligandosi a consentire il libero accesso dalle ore 8:00 alle 12:30 e dalle ore 14:30 alle 18:30 dei giorni lavorativi (allegato g) alla presente scrittura). (ix) ad inserire tra le mansioni del proprio dipendente Dott. Marco Fortino, da svolgere nell’orario di lavoro, quelle di collaborare, compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’AFFITTUARIO, con la CONCEDENTE ed i suoi professionisti ai fini del reperimento di dati, contratti e quant’altro possa es sere utile in vista della presentazione della Domanda di Concordato Preven tivo. Alcun costo sarà richiesto dall’AFFITTUARIO alla CONCEDENTE per le prestazioni rese dal proprio dipendente, di cui si accolla ogni onere e co sto. 8.2 Stante il subentro dell’AFFITTUARIO, a norma di quanto previsto dal l’art. 2558 c.c., nei contratti, l’AFFITTUARIO si impegna a comunicare ai ter zi contraenti ceduti, a proprie cura e spese, a mezzo lettera raccomandata A/R da inviarsi in copia conoscenza alla CONCEDENTE, l’avvenuto perfe zionamento del presente contratto. 8.3. Sono esclusi dal trasferimento del Ramo di Azienda le obbligazioni del la CONCEDENTE derivanti dalle garanzie di legge e/o contrattuali a favore della propria clientela per vizi, evizioni e malfunzionamento dei beni prodotti e venduti, così pure per eventuali richieste di risarcimento danni a qualsiasi titolo, relativamente a beni venduti precedentemente la data di stipula del presente contratto. 8.4. La CONCEDENTE si obbliga, se richiesta, a prestare fin da ora il pro prio assenso alle volturazioni dei beni mobili registrati, delle licenze, delle certificazioni sui prodotti e materiali e di ogni altro titolo o licenza rientranti nel Ramo di Azienda. 8.5 E’ convenuto dalle parti che la CONCEDENTE avrà la facoltà, da eserci tarsi a proprio insindacabile giudizio, anche per il tramite di consulenti di propria fiducia, di verificare il corretto e regolare adempimento da parte del l’AFFITTUARIO degli obblighi tutti assunti ai sensi del presente Contratto, anche mediante ispezione dei luoghi in cui è svolta l’attività produttiva del Ramo di Azienda, fermo restando che tale facoltà dovrà essere esercitata previo preavviso di almeno 72 (settantadue) ore ed in modo tale da non ar recare intralcio all’attività produttiva dell’AFFITTUARIO. L’AFFITTUARIO si obbliga a prestare l’assistenza tecnica ed operativa necessarie per le pre dette verifiche. 8.6 La CONCEDENTE ai fini della partecipazione dell’AFFITTUARIO agli appalti con la pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 42 e 51 del D. Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006, e del così detto ”Istituto dell’avvalimento”, autorizza fin d’ora l’AFFITTUARIO all’utilizzo ed alla comunicazione di dati contabili, di indicazioni tecniche e di informazioni aziendali della propria ge stione, per provare la capacità professionale necessaria richiesta dallo stes so bando di gara. 8.7. Si precisa che ad oggi gli accordi con i dipendenti di cui alla lettera h) delle premesse devono ancora essere sottoscritti da 6 (sei) dipendenti i quali hanno già manifestato il loro assenso. Nel caso in cui, contrariamente alla volontà già manifestata, i predetti dipendenti non sottoscrivessero i rela tivi accordi, la CONCEDENTE manleverà l’AFFITTUARIO di quanto doves se corrispondere. 8.8 Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che l’AFFITTUA RIO terrà indenne e manlevata la CONCEDENTE in relazione a qualsiasi ri chiesta, azione, costo, spesa, danno, lodo e/o sentenza (anche provvisoria mente esecutiva) ed a qualsiasi responsabilità che possa comunque, ed in qualsiasi momento, sorgere per effetto della violazione da parte dell’AFFIT TUARIO degli impegni assunti ai sensi di questo Contratto. 8.9 In deroga all’art. 2561 codice civile, le Parti convengono espressamente che, nella vigenza del Contratto, le quote di ammortamento dei beni del Ramo di Azienda concessi in affitto continuino ad essere dedotte dalla CONCEDENTE proprietaria del Ramo di Azienda, ai sensi dell’art. 102, comma 8, D.P.R. n. 917/86. 8.10 In caso non dovesse concretizzarsi l’acquisto del Ramo di Azienda per qualsivoglia motivo, l’AFFITTUARIO si obbliga a variare la denominazione sociale ed a non sviare in alcun modo la clientela della CONCEDENTE me diante l’utilizzo della ditta ovvero del marchio LAMM. Articolo 9 – Manutenzione dei beni costituenti il ramo di azienda 9.1 A far tempo dalla sottoscrizione del presente contratto, l’AFFITTUARIO dovrà provvedere, a sue spese e cure, alla manutenzione ordinaria dei beni di cui si compone il Ramo di Azienda, senza che all’atto della cessazione del presente contratto sia dovuto alcunché dalla CONCEDENTE all’AFFIT TUARIO in dipendenza dell’attività di manutenzione del Ramo di Azienda posta in essere dall’AFFITTUARIO. L’AFFITTUARIO si obbliga ad effettuare tutte le manutenzioni ordinarie che ragionevolmente risulteranno necessarie sia degli immobili che dei beni mo bili per mantenere efficiente il Ramo di Azienda, provvedendo altresì alla so stituzione dei macchinari e/o degli altri beni mobili che dovessero divenire obsoleti. Resta a carico della CONCEDENTE ogni intervento di manutenzio ne straordinaria. 9.2 Le parti si danno altresì atto e convengono che, a far tempo dalla sotto scrizione del presente contratto, saranno ad esclusivo carico dell’AFFIT TUARIO anche tutti i costi, le spese e gli oneri necessari per mantenere il Ramo di Azienda, nonché i relativi impianti che lo compongono, conformi alla legge ed ai regolamenti tempo per tempo vigenti. Articolo 10 – Addizioni, innovazioni e migliorie 10.1 Senza il preventivo consenso scritto della CONCEDENTE, che non po trà essere irragionevolmente negato, l’AFFITTUARIO non potrà apportare al Ramo di Azienda addizioni, innovazioni o migliorie. 10.2 Nell’ipotesi in cui la CONCEDENTE abbia prestato per iscritto il proprio consenso all’apporto da parte dell’AFFITTUARIA di addizioni, innovazioni e/o migliorie al Ramo di Azienda, l’AFFITTUARIO avrà pieno diritto di proce dere con l’esecuzione del predetto apporto, fermo restando che ogni onere relativo alle predette addizioni, migliorie e/o innovazioni sarà ad esclusivo carico dell’AFFITTUARIO medesimo. 10.3 Al momento della scadenza ovvero della cessazione anticipata di que sto contratto, l’AFFITTUARIO sarà tenuto – a richiesta della CONCEDENTE – a rimuovere a proprie spese e cure le addizioni, innovazioni e/o migliorie eseguite. 10.4 Nell’ipotesi in cui, al momento della scadenza del contratto ovvero del la sua cessazione anticipata, la CONCEDENTE decidesse di ritenere, in tut to o in parte, le addizioni, migliorie e/o innovazioni eseguite dall’AFFITTUA RIO, la CONCEDENTE dovrà darne comunicazione scritta all’AFFITTUA RIO. Articolo 11 – Assicurazioni 11.1 L’AFFITTUARIO si obbliga a subentrare con decorrenza dalla sotto scrizione del contratto in tutte le polizze assicurative stipulate dalla CONCE DENTE ed inerenti la copertura degli immobili e dei beni mobili registrati; si impegna altresì a stipulare ogni altra polizza assicurativa ragionevolmente necessaria a tutelare gli interessi del Ramo di Azienda. L’AFFITTUARIO si obbliga al rinnovo delle predette polizze, il cui inadempimento comporta la risoluzione di diritto del contratto di cui si potrà avvalere esclusivamente la CONCEDENTE. Articolo 12 – Restituzione del Ramo di Azienda 12.1 Alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo l’AFFITTUARIO do vrà restituire alla CONCEDENTE il Ramo di Azienda a norma di legge, re stando sin d’ora chiarito che ogni debito che tragga titolo dai rapporti di la voro, inclusi il Trattamento di Fine Rapporto e ratei, resterà in capo all’AF FITTUARIO sino alla data di cessazione del contratto. Nulla sarà dovuto a titolo di eventuale incremento del valore dell’avviamen to. Articolo 13 – Disposizioni Generali 13.1 Qualsiasi modifica e/o integrazione a quanto previsto nella presente scrittura non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto e sotto scritto, secondo quanto previsto dalla legge, dalla parte nei cui confronti vie ne invocata. 13.2 L’eventuale tolleranza di una parte di comportamenti posti in essere dall’altra in violazione delle disposizioni contenute nella presente scrittura non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al dirit to di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previste. 13.3 Nel caso in cui una o più delle clausole contenute nella presente scrit tura dovessero essere ritenute invalide, per qualsiasi ragione, esse si consi dereranno non apposte e saranno sostituite, per quanto possibile, da quan to previsto dalla normativa vigente; fermo restando che tali vizi non determi neranno invalidità delle restanti clausole né del presente accordo nel suo complesso. 13.4 E’ esclusa la possibilità di subaffitto totale o parziale del Ramo di Azienda. È fatto divieto di cessione totale o parziale del Contratto. La CON CEDENTE consente invece che nei locali del Ramo di Azienda venga an che svolta l’attività di altra impresa riconducibile all’AFFITTUARIO ovvero ai suoi soci o a parenti in linea retta degli stessi. Si intende che al momento della risoluzione o cessazione degli effetti del contratto di affitto di ramo di azienda, l’azienda venga restituita nei termini contrattuali libera da qualsivo glia bene, attrezzatura, macchinario, merce o scorta di magazzino imputabili all’altra impresa riconducibile all’Affittuario. L’AFFITTUARIO promette per il suddetto obbligo il fatto del terzo. 13.5 Le spese della seguente scrittura e delle conseguenti formalità sono a carico dell'AFFITTUARIO. Articolo 14 Controversie 14.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra le parti con riferimento all’interpretazione, all’esecuzione o alla validità del presente contratto sarà devoluta in via esclusiva al foro di Parma. Articolo 15 – Rinvio alla legislazione italiana 15.1 Quanto oggetto della presente scrittura è regolato dalla legislazione italiana e per tutto quanto non espressamente indicato e disciplinato si ri manda al codice civile ed alle leggi vigenti al momento della sottoscrizione. Allegati a) Elenco Immobilizzazioni Immateriali; b) Elenco Immobilizzazioni Materiali; b1) Elenco beni mobili registrati; b2) Elenco brevetti; c) Elenco contratti attivi in essere; c1) Elenco contratti passivi in essere; c bis) Elenco certificazioni su prodotti e materiali; d) Elenco Dipendenti trasferiti; d bis) Elenco Dipendenti esclusi dal ramo di azienda; d ter) Prospetto debiti nascenti da ferie non godute e maturate; e) PERIZIA; f) Elenco commesse in corso con ripartizione degli importi; g) Planimetria con evidenza dei locali concessi in comodato. Parma, 19 luglio 2012. Firmati nell'originale: Cristian Manfredi Fusco Giovanna Repertorio N. 161Raccolta N. 117 AUTENTICA DI FIRME Io sottoscritto dottor Edoardo Lombardi, Notaio in Zibello, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Parma certifico che, previa lettura avuta da me Notaio della scrittura che precede, con espressa dispensa dalla lettura di quanto ad essa allegato, hanno sottoscrit to in mia presenza alle ore diciotto e minuti trenta, i signori: MANFREDI CRISTIAN, nato a Parma il 13 settembre 1976, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui oltre, in rappresentanza della società: "ARREDAMENTI METALLICI S.P.A.", in liquidazione, con sede in Parma, Piazzale San Lorenzo n. 1, capitale sociale Euro 1.000.000,00 (unmilione e centesimi zero), interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma, partita I.V.A. e codice fiscale 00165210345, numero REA PR 76332; quale liquidatore, munito degli occorrenti poteri in forza di legge; FUSCO GIOVANNA, nata a Vitulazio (CE) il 18 gennaio 1972, domiciliata per la carica presso la sede della società di cui oltre, in rappresentanza del la società: "LAMM S.R.L.", con sede in San Secondo Parmense (PR), Via Verdi n.ri 19/21, capitale sociale Euro 110.000,00 (centodiecimila e centesimi zero), versato per Euro 27.500,00 (ventisettemilacinquecento e centesimi zero), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma, partita I.V.A. e co dice fiscale 02655090344, numero REA PR 256368; quale amministratore unico, con i poteri attribuitile dal vigente statuto socia le; della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo. I medesi mi, da me interpellati, hanno richiesto espressamente la conservazione del la presente scrittura nella raccolta dei miei atti originali. In Parma, Via Alfredo Veroni n. 37/A, diciannove luglio duemiladodici (19/07/2012). Firmato nell'originale: EDOARDO LOMBARDI NOTAIO. ***** Allegati: a) Elenco Immobilizzazioni Immateriali; b) Elenco Immobilizzazioni Materiali; b1) Elenco beni mobili registrati; b2) Elenco brevetti; c) Elenco contratti attivi in essere; c1) Elenco contratti passivi in essere; c bis) Elenco certificazioni su prodotti e materiali; d) Elenco Dipendenti trasferiti; d bis) Elenco Dipendenti esclusi dal ramo di azienda; d ter) Prospetto debiti nascenti da ferie non godute e maturate; e) PERIZIA; f) Elenco commesse in corso con ripartizione degli importi; g) Planimetria con evidenza dei locali concessi in comodato. *****