Prestazioni complementari all`AVS e all`AI 5.01 2 1 3

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Prestazioni complementari all`AVS e all`AI 5.01 2 1 3
5.01 Stato al 1° gennaio 2009
Prestazioni
complementari
all’AVS e all’AI
Introduzione
1
Le prestazioni complementari all’AVS e all’AI sono d’ausilio
quando le rendite e gli altri redditi non riescono a coprire il fabbisogno vitale
dell’assicurato. Sono un diritto e non un intervento assistenziale. Assieme
all’AVS e all’AI le prestazioni complementari (PC) fanno parte della sicurezza
sociale del nostro Stato.
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Le prestazioni complementari sono assegnate dai Cantoni
e consistono in due categorie:
• prestazioni annuali pagate mensilmente (cfr. N. 4-12) e
• rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all’invalidità
(cfr. N. 13-18).
3 Le prestazioni complementari sono concesse alle persone:
• che hanno un proprio diritto a una rendita dell’AVS (anche in caso di
una rendita anticipata), a una rendita dell’AI (intera, tre quarti, mezza, un
quarto), a un assegno per grandi invalidi dell’AI a partire dal compimento
del 18° anno d’età, o che beneficiano di un’indennità giornaliera dell’AI
durante almeno sei mesi;
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• che sono domiciliate in Svizzera e vi dimorano anche effettivamente e
• che sono cittadini o cittadine svizzeri. Possono ricevere le PC anche
stranieri che vivono ininterrottamente in Svizzera da almeno dieci anni,
oppure, se rifugiati o apolidi, da cinque anni. Di regola le PC sono concesse
senza periodo di carenza ai cittadini o alle cittadine di uno Stato membro
dell’UE cui è applicabile l’accordo sulla libera circolazione delle persone
(Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Ungheria) o dell’AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
Le persone che non hanno diritto a una rendita perché non hanno versato
contributi all’AVS/AI o l’hanno fatto per troppo poco tempo possono far
valere un diritto alle PC se soddisfano determinate premesse.
Prestazioni complementari annue
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Le prestazioni complementari annue corrispondono alla
differenza fra le spese riconosciute e i redditi computabili. In questo contesto
bisogna distinguere tra persone che vivono a casa e persone che vivono in
un istituto.
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In entrambi i tipi di calcolo vengono riconosciute le seguenti
spese:
• spese di natura professionale fino ad un importo pari al reddito lordo
proveniente da un’attività lucrativa;
• costi di manutenzione di edifici e tassi ipotecari fino ad un importo pari al
ricavo lordo dell’immobile;
• importi forfetari annui per l’assicurazione malattie obbligatoria fissati
dalla Confederazione per ogni singolo Cantone;
• contributi all’AVS/AI/IPG;
• le pensioni alimentari pagate in virtù del diritto di famiglia, p. es. gli alimenti.
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Sono riconosciute le seguenti spese per persone che vivono
in casa:
• per il fabbisogno vitale minimo annuo:
per persone sole
per coniugi
per i primi due figli, ciascuno
per i due figli successivi, ciascuno
per ogni altro figlio
fr. 18 720.–
fr. 28 080.–
fr. 9 780.–
fr. 6 520.–
fr. 3 260.–
• la pigione annua e le spese accessorie di un appartamento. Per persone
che vivono in un immobile di loro proprietà viene conteggiato come pigione
il valore locativo.
Per persone sole è possibile computare al massimo 13 200 franchi.
Per coniugi e per persone con figli sono riconosciuti 15 000 franchi al
massimo.
Esempio:
Pigione netta
Spese accessorie
Pigione computata
fr.
fr.
fr.
8 100.–
800.–
8 900.–
Se le persone vivono in un immobile di loro proprietà si possono computare spese accessorie per un importo forfetario di 1680 franchi. Qualora
sia necessario un appartamento dove sia possibile spostarsi con una sedia
a rotelle, l’importo massimo fissato dai Cantoni per le spese di pigione è
aumentato di 3600 franchi.
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Nel caso di persone che vivono in un istituto o in un
ospedale vengono riconosciute le spese seguenti:
• la tassa giornaliera. I Cantoni possono fissare un importo massimo;
• l’importo per spese personali come l’acquisto di abiti, prodotti per l’igiene
corporale, giornali, imposte ecc. I Cantoni fissano quest’importo.
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8 Sono computati interamente come reddito:
• le rendite dell’AVS e dell’AI, della cassa pensioni (previdenza
professionale), dell’assicurazione militare e dell’assicurazione contro gli
infortuni come anche delle assicurazioni sociali straniere. Vengono prese
in considerazione le rendite dell’anno in corso;
• i redditi provenienti dalla sostanza come interessi, pigioni, subaffitti, fitti o
usufrutti;
• il valore locativo della propria abitazione;
• le pensioni alimentari pagate in virtù del diritto di famiglia come gli
alimenti;
• le prestazioni sostitutive come le indennità giornaliere pagate da casse
malati, dall’assicurazione invalidità, dall’assicurazione contro la disoccupazione o dall’assicurazione contro gli infortuni;
• le prestazioni periodiche dei datori di lavoro;
• il reddito del lavoro di beneficiari di un’indennità giornaliera dell’AI;
• le entrate e le parti di sostanza a cui l’assicurato ha rinunciato;
• una parte della sostanza, nella misura in cui questa superi i 25 000 franchi
per le persone sole e i 40 000 per le coppie di coniugi.
Il valore degli immobili ad uso abitativo personale è computato nella
misura in cui ecceda i 112 500 franchi. Qualora gli importi non computabili
vengano superati, una parte di essi è computata come reddito.
Questa percentuale ammonta:
nel caso di rendita d’invalidità
a 1/15
nel caso di rendita per i superstiti
a 1/15
nel caso di rendita di vecchiaia
a 1/10
Se l’assicurato vive in un istituto, l’importo summenzionato può ammontare
fino ad un quinto a seconda della regolamentazione cantonale.
Esempio per persona sola beneficiaria di rendita di vecchiaia:
Sostanza (banca)
Importo non computabile sostanza
Sostanza computabile
di cui 1/10
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fr. 60 000.–
– fr. 25 000.—
fr. 35 000.–
fr. 3 500.–
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Viene computato in parte come reddito quello proveniente
da un’attività lucrativa – eventualmente ipotetica – dal quale vengono
detratti le spese professionali, i contributi all’assicurazione sociale ed un
importo non computabile di 1000 franchi per persone sole e di 1500 franchi
per coniugi. Dell’importo rimanente vengono computati due terzi.
10 Non sono computati come reddito:
• le prestazioni dei parenti;
• le prestazioni pubbliche o private assistenziali e dell’aiuto sociale;
• gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali (eccettuato il
collocamento in istituti);
• le borse di studio e altri sostegni finanziari per la formazione.
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Nel caso di coppie sposate di cui almeno uno dei coniugi
vive in un istituto o in un ospedale la PC annua viene calcolata separatamente per ogni coniuge. I redditi computabili e la sostanza della coppia
vengono imputati in parti uguali a entrambi i coniugi.
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Se il reddito o la sostanza di un beneficiario di PC si riduce
o aumenta notevolmente, la PC viene adeguata anche nel corso dell’anno
civile (cfr. N. 22).
Spese di malattia
e spese dovute all’invalidità
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Le spese possono essere rimborsate solo se non sono già
coperte da un’assicurazione (cassa malati, assicurazione contro gli infortuni,
di responsabilità civile, per l’invalidità ecc.).
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Oltre alle prestazioni complementari annue, le persone
aventi diritto a PC possono farsi rimborsare anche le spese seguenti:
• trattamenti dentistici (trattamento semplice, adeguato ed economico);
• aiuto, cura e assistenza a casa o in strutture diurne;
• spese supplementari per un regime dietico d’importanza vitale;
• trasporto al luogo di trattamento più vicino;
• spese per mezzi ausiliari;
• partecipazione alle spese della cassa malati (partecipazione alle spese e
franchigia) fino ad un importo annuo di 1000 franchi;
• balneoterapie e soggiorni di convalescenza prescritti dal medico.
I costi di malattia rimborsabili sono definiti dai Cantoni.
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Se non è possibile versare una PC annua, il rimborso delle
spese di malattia e delle spese dovute all’invalidità attraverso le PC è
comunque possibile se le spese superano il reddito annuo solo a causa delle
spese summenzionate.
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Nel quadro delle spese di malattia e delle spese dovute
all’invalidità è possibile rimborsare annualmente alle persone che vivono in
casa, oltre alle PC, al massimo i seguenti importi:
a persone sole
a coniugi
a persone collocate in un istituto
fr. 25 000.–
fr. 50 000.–
fr. 6 000.–
I Cantoni possono tuttavia prevedere importi superiori.
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Per le persone aventi diritto ad un assegno per grandi invalidi
dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni che vivono in casa l’importo
è aumentato a 90 000 franchi in caso di grande invalidità di grado elevato ed
a 60 000 franchi in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in
cui i costi per le cure e l’assistenza non siano coperti dall’assegno.
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Il rimborso delle spese dev’essere richiesto entro quindici
mesi dall’emissione della fattura. Le spese di malattia e le spese dovute
all’invalidità nonché per mezzi ausiliari possono essere rimborsate solo per
l’anno in cui è avvenuto il trattamento o l’acquisto.
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Richiesta e decisione,
inizio e fine del diritto
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Chi vuol far valere il proprio diritto ad una prestazione
complementare deve annunciarsi presso gli uffici PC competenti (cfr. N. 25)
dove potrà ritirare anche i formulari ufficiali per la richiesta. Una volta
compilati, questi ultimi possono essere inoltrati da una persona avente
diritto, dal suo rappresentante o da parenti stretti.
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L’ufficio PC comunica per iscritto la decisione relativa
alle prestazioni complementari. La persona interessata può opporsi alla
decisione.
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Il diritto a prestazioni complementari nasce il primo giorno
del mese in cui è stata inoltrata la richiesta e se esistono tutte le premesse
per la sua assegnazione. Il diritto si estingue alla fine del mese in cui una
delle premesse non è più soddisfatta.
Obbligo d’informare
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Ogni cambiamento delle condizioni personali ed ogni
variazione importante di quelle economiche devono essere comunicati
immediatamente all’ufficio di esecuzione. Lo possono fare i beneficiari di PC,
il loro rappresentante legale, una terza persona oppure le autorità. Fanno
parte dei cambiamenti:
• cambiamenti d’indirizzo
• cambiamenti della pigione
• inizio o fine di un impiego
• aumento di una prestazione del datore di lavoro attuale o di quello
precedente, di una cassa pensioni o di un istituto di previdenza
• eredità o donazione
• cessione dei beni
• vendita di un bene immobile
• ricovero in un ospedale o in un istituto e uscita dagli stessi
• inizio della concessione di prestazioni regolari da parte di una cassa malati
Chi non annuncia tali cambiamenti o fornisce dati non corrispondenti al vero
nella domanda di PC deve restituire le prestazioni indebitamente riscosse.
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Canoni radiotelevisivi
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I beneficiari di prestazioni complementari annue AVS o AI
(federali) sono esentati dall’obbligo di pagare la tassa di ricezione. La decisione relativa al diritto alle prestazioni complementari deve essere inoltrata
all’ufficio di riscossione: Billag SA, casella postale, 1701 Friburgo. La richiesta di esenzione dal pagamento della tassa di ricezione può essere presentata a quest’ultimo già prima di aver ricevuto la decisione relativa alle PC.
Valutazione dei propri redditi
e informazioni
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Chi desideri calcolare provvisoriamente se può beneficiare di
prestazioni complementari può farsi spedire dall’ufficio PC un foglio apposito
per effettuare da solo il computo. Le richieste di prestazioni complementari
all’AVS e all’AI vanno inoltrate di regola presso le agenzie comunali dell’AVS e
dell’AI. Sul sito Internet della Pro Senectute (www.pro-senectute.ch) è possibile calcolare approssimativamente le PC cui si ha diritto.
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Gli uffici di esecuzione PC sono inoltre a disposizione per
fornire informazioni. Di solito si trovano presso la cassa di compensazione
del Cantone di residenza ad eccezione dei seguenti Cantoni:
Cantone Ufficio presso cui va presentata la domanda
BS:
GE:
ZH:
altri
Cantoni:
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Amt für Sozialbeiträge Basel-Stadt,
Grenzacherstrasse 62, Postfach, 4005 Basel
per Riehen e Bettingen:
Gemeindeverwaltung Riehen, 4125 Riehen
Service des prestations complémentaires (SPC),
route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6
Ufficio comunale
per la città di Zurigo: Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV
der Stadt Zürich, Amtshaus, Molkenstrasse 5/9,
8026 Zürich 4
per la città di Winterthur: Zusatzleistungen zur AHV/IV
der Stadt Winterthur, Lagerhausstrasse 6, Postfach,
8402 Winterthur
Cassa cantonale di compensazione,
uffici regionali AVS
Esempi di calcolo
26 Persona sola beneficiaria di PC a casa
Uscite
Fabbisogno vitale
Pigione lorda
Premi cassa malati1
Totale
fr. 18 720.–
fr. 11 760.–
fr. 3 300.–
fr. 33 780.–
Entrate
Rendita AVS
Prestazione della cassa pensioni
Provento della sostanza
Computo della sostanza
Totale
fr. 13 260.–
fr. 3 600.–
fr.
800.–
fr. 1 500.–
fr. 19 160.–
Prestazione complementare
Uscite
Dedotte le entrate
PC annue
PC mensili
1
fr. 33 780.–
– fr. 19 160.–
fr. 14 620.–
fr. 1 219.–
Importi differenti secondo i Cantoni.
27 Coniugi beneficiari di PC a casa
Uscite
Fabbisogno vitale
Pigione lorda
Premi cassa malati1
Totale
fr. 28 080.–
fr. 12 600.–
fr. 6 600.–
fr. 47 280.–
Entrate
Rendita AVS
Prestazione della cassa pensioni
Provento della sostanza
Computo della sostanza
Totale
fr. 20 400.–
fr. 5 400.–
fr. 1 200.–
fr. 2 000.–
fr. 29 000.–
Prestazione complementare
Uscite
Dedotte le entrate
PC annue
PC mensili
1
fr. 47 280.–
– fr. 29 000.–
fr. 18 280.–
fr. 1 524.–
Importi differenti secondo i Cantoni.
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28 Persona sola beneficiaria di PC collocata in un istituto
Uscite
Retta (365 x 120 franchi)
Spese personali1
Premio cassa malati1
Totale
fr. 43 800.–
fr. 4 200.–
fr. 3 300.–
fr. 51 300.–
Entrate
Rendita AVS
Prestazione cassa malati
Provento della sostanza
Computo della sostanza
Totale
fr. 13 260.–
fr. 7 300.–
fr.
650.–
fr. 1 500.–
fr. 22 710.–
Prestazione complementare
Uscite
Dedotte le entrate
PC annue
PC mensili
1
10
Importi differenti secondo i Cantoni.
fr. 51 300.–
– fr. 22 710.–
fr. 28 590.–
fr. 2 383.–
Legge sull’unione domestica registrata
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Dall’entrata in vigore della legge sull’unione domestica
registrata di coppie omosessuali,
• l’unione domestica registrata e il matrimonio,
• lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata e il divorzio,
• il/la partner registrato/a superstite e il vedovo
sono equiparati.
In questo promemoria, i termini relativi allo stato civile hanno quindi anche
il significato seguente:
• matrimonio: unione domestica registrata,
• divorzio: scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata,
• vedovo/a: partner registrato superstite.
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Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva.
Gli importi sono menzionati a titolo indicativo. Per la valutazione dei singoli
casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore.
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Pubblicato dal Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con l’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Edizione dicembre 2008. Riproduzione parziale autorizzata dall’editore,
a condizione di citarne la fonte.
Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione AVS,
alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 5.01/i.
È anche disponibile su Internet all’indirizzo www.avs-ai.info
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