analisi dei profili professionali dei restauratori interni - Ari

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analisi dei profili professionali dei restauratori interni - Ari
ANALISI DEI PROFILI PROFESSIONALI DEI RESTAURATORI
INTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che
- l’art.29 del codice dei beni culturali recita:
nel comma 6
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni
architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della
normativa in materia.
e nel comma 7
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita' complementari al
restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
- il Ministro dei beni ed attività culturali in data 26 maggio 2009 ha emanato il seguente DM di cui
si riporta l’art.1 e 2:
Art. 1.
Restauratore di beni culturali
1. Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle
disposizioni di tutela del Codice, e' il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un
complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e
assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una
programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali
costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige,
per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e
coordina gli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro. Svolge attivita' di ricerca,
sperimentazione e didattica nel campo della conservazione. Le attivita' che caratterizzano la professionalita'
del restauratore sono descritte nell'allegato A al presente decreto.
2. La qualifica di «restauratore di beni culturali», acquisita ai sensi dell'articolo 182 del Codice, corrisponde al
profilo professionale di cui al presente articolo.
I nuovi profili redatti dal ministero sono particolarmente restrittivi e decisamente fuori legge nei
confronti del funzionario restauratore: mentre nei precedenti profili i tre diversi livelli tenevano
conto di quanto previsto dalla legge 163/2006 codice dei contratti (e leggi precedenti come la
cosiddetta Merloni), in questo caso le mansioni del funzionario restauratore sono state molto
ridimensionate anche in relazione agli altri profili di funzionario.
Si ricorda che i precedenti profili prevedevano il le figure di Restauratore-Conservatore,
Restauratore- Conservatore coordinatore, Restauratore- Conservatore coordinatore Direttore.
Manca un corretto riferimento ai profili professionali emanati con il DM 86 il 26 maggio 2009 che
sono stati volutamente riportati in maniera distorta e restrittiva all’interno del profilo di restauratore.
I profili professionali che attualmente la Direzione Generale per l’organizzazione, gli affari
generali, il bilancio, l’innovazione, ed il personale, intende pubblicare contravvengono in
particolare
l’art. 1 del suddetto DM 86 laddove recita :
nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il
restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo
stato di conservazione dei beni e li interpreta;.
mentre all’interno dei profili è detto
studia, analizza e interpreta, in collaborazione con altre professionalità, i dati
relativi a materiali costitutivi, tecniche esecutive e stato di conservazione dei beni,
valutando anche l’incidenza delle condizioni ambientali sul degrado
perché “in collaborazione” mentre per gli altri profili è sempre detto “anche in collaborazione” ? e
poi il DM86 non parla di collaborazione ma ovviamente riconosce al restauratore capacità di studio,
di analisi e di interpretazione in perfetta autonomia da altre figure.
Inoltre sempre nell’art.1 si dice che il restauratore
progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i
trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono
attivita' complementari al restauro
descrizione che è stata modificata nella seguente maniera:
…per le parti di competenza progetta ed esegue direttamente, e coordinando
operatori qualificati, gli interventi conservativi e di restauro, di cui ha la direzione
tecnica, fatte salve le specifiche competenze della direzione dei lavori;
è stata quindi eliminata la direzione “fatte salve le specifiche competenze” che non si capisce cosa
voglia significare, ed è stata inserita la definizione di direzione tecnica cosa che non è mai comparsa
nelle attribuzioni di un funzionario, né tantomeno di un restauratore dipendente della P.A. al quale,
soprattutto dopo aver curato la progettazione e dovendo coordinare e dirigere altri operatori, non
può che essere attribuita la direzione dei lavori!!!
Ancora proseguendo nell’esame dell’art.1 del DM 86:
Svolge attivita' di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione
La seguente frase è stata così riprodotta
…sperimenta materiali, apparecchiature e metodologie di intervento di restauro e
conservazione, in collaborazione con altre professionalità; cura la progettazione e la
realizzazione di programmi educativi riferiti ai temi di propria competenza e dei
materiali didattici ed editoriali ad essi attinenti; cura l’eventuale attività didattica e
di comunicazione relativa ai contenuti e agli strumenti professionali specifici.
È sparita la parola ricerca, si ripete sempre la formula “in collaborazione” a significare che da sola
questa figura non può svolgere alcune delle attività descritte pur essendo funzionario, e non si fa
menzione della redazione di testi scientifici e/o pubblicazione diversamente da come avviene per
tutti gli altri profili.
Così come in tutti gli altri profili rimane il termine “ricerca”, non si fa riferimento a “collaborazioni
con altre professionalità” e la descrizione delle attività è sempre più generica:
ad es. il profilo di ingegnere:
svolge attività di ricerca scientifica ed effettua studi e ricerche su metodologie e
tecnologie di manutenzione, consolidamento e restauro presso laboratori e cantieri
verificando la compatibilità fra gli aspetti storico-estetici dei beni di competenza e i
trattamenti di indagine e conservazione
funzionario biologo
cura la progettazione e la realizzazione di progetti educativi riferiti al settore di
competenza e dei materiali didattici ad essi attinenti; cura attività editoriali e redige
pubblicazioni e testi scientifici; cura l’eventuale attività didattica relativa ai
contenuti e agli strumenti professionali specifici.
Funzionario architetto:
cura la progettazione e la realizzazione di progetti educativi riferiti al settore di
competenza e dei materiali didattici ad essi attinenti, svolgendo anche l’eventuale
attività didattica e di comunicazione relativa ai contenuti e agli strumenti
professionali specifici; cura attività editoriali e redige pubblicazioni e testi scientifici
in altri punti si contravviene
redige le schede tecniche previste dalla normativa di settore e dalla normativa sugli
appalti pubblici e, in collaborazione con altre figure in possesso di adeguata
professionalità in relazione all’intervento da attuare, formula il progetto preliminare
e definitivo dell'intervento sul bene e sul contesto; redige il progetto esecutivo e il
piano di manutenzione con la definizione delle modalità di intervento; fa parte
dell’ufficio di direzione dei lavori e svolge attività di supporto tecnico al
responsabile del procedimento, nonché al dirigente competente alla formazione del
programma triennale dei lavori pubblici concernente gli interventi di restauro;
per quanto riguarda le schede tecniche viene riportato e rispettato quanto previsto dal comma 2
dell’art. 202,
art 202, comma 2 (scheda tecnica),
2. La scheda tecnica di cui al comma 1 è redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica
competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di
interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici.
Mentre per quanto riguarda la Direzione dei lavori, la progettazione e la responsabilità del
procedimento viene stravolto sia il comma 3 dell’art.202, sia il coma 5 dell’art.10 che
rispettivamente dicono
Art 202, comma 3 (direzione lavori, responsabile del procedimento, ecc),
3. Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all'articolo 198, nei casi in cui non
sia necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attività del
responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono
essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa.
l’art. 10, comma 5, 6, 7, legge 163 codice dei contratti 12 aprile 2006, che recita
5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai
compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un
tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata
carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici
nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
ai sensi di legge quindi il restauratore può adempiere a tutte le fasi della progettazione e svolgere il
ruolo di direttore dei lavori, inoltre sulla base dell’art.10 può anzi deve svolgere anche il ruolo di
responsabile del procedimento perché sicuramente in possesso dei titoli e delle competenze
adeguate in relazione ad es. dei cantieri di restauro molto più di un archeologo o di uno storico
dell’arte.
Invece l’amministrazione nuovamente parla solo di collaborazione e attività di supporto tecnico
eliminando ancora una volta lo svolgimento di attività in autonomia.
Inoltre si tace completamente sul comma 5 dell’art 202 dove si prescrive l’obbligo della nomina di
un direttore operativo per tutti i lavori di restauro appaltati dalla P.A. ma d’altronde questo comma
viene sempre disatteso da moltissime amministrazioni.
Art. 202, comma 5 (direttore operativo)
5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di
tutela dei beni culturali, l'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con
funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
collabora con altre professionalità all’esame e alla valutazione dei progetti di
manutenzione, restauro e ricerca presentati da terzi, verificando la congruità e la
corretta esecuzione dei relativi lavori;
qui si dice “con altre professionalità” mentre per le altre figure anche con minori competenze, si
dice “anche in collaborazione con…”
esamina e valuta, esercitando le competenze storico-critiche che gli sono proprie,
progetti di manutenzione, restauro, e ricerca presentati da terzi, verificando, anche
in collaborazione con le professionalità di altri settori, la congruità e la corretta
esecuzione dei relativi lavori;
e anche quando si tratta di qualcosa di specifico e propriamente pertinente si dice “sentite le
professionalità che concorrono alla definizione degli interventi conservativi” ma chi sarebbero se
non i restauratori stessi? E poi perché ancora negare autonomia ma prevedere sempre e solo
dipendenza?
individua, sentite le professionalità che concorrono alla definizione degli interventi
conservativi e di restauro, le tecniche e i materiali più idonei da adottare,
valutandone i risultati nel rispetto del valore storico e artistico del bene e in base
all’efficacia fisico-chimica dell’intervento
anche per il controllo dello stato di conservazione non può agire da solo ma sempre in
collaborazione!!
collabora con altre professionalità alla vigilanza sullo stato di conservazione dei
beni localizzati nel territorio di competenza dell’Istituto a cui è assegnato;
mentre per le altre figure si dice:
funzionario storico dell’arte
effettua la vigilanza sui beni di interesse storico-artistico localizzati nel territorio di
competenza dell’Istituto a cui è assegnato;
funzionario ingegnere:
svolge attività ispettiva di particolare e specifica rilevanza nel territorio ed esamina,
anche in collaborazione con varie professionalità di altri settori, progetti di
manutenzione, consolidamento, restauro, scavo e ricerca presentati da terzi,
verificando la corretta esecuzione dei relativi lavori e dalla normativa sulla
sicurezza dei lavoratori;
Viene disatteso anche quanto indicato negli emanati dal nostro ministero nel 2001
Atti di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei
musei (art. 150, comma 6, D L 112/1998) ad esempio a proposito della movimentazione dei beni
culturali, compito che di norma viene svolto dal restauratore così come indicato negli allegati del
DM 86, e che viene riportato nei profili dell’assistente tecnico:
attività di collaborazione con le professionalità dell’Area Funzionale Terza nella
gestione della movimentazione dei beni culturali, all’interno e all’esterno dei luoghi
di conservazione ed esposizione, in relazione a prestiti ed acquisizioni, con la cura
degli aspetti tecnici relativi alla sicurezza ambientale e dell’opera stessa durante
l’imballaggio, gli spostamenti, il disimballaggio
nei profili di funzionario invece, questo ruolo viene riportato solo per il funzionario storico
dell’arte:
progetta, dirige, collauda interventi di conservazione, restauro, valorizzazione,
trasferimento e movimentazione dei beni
e non compare affatto nel profilo del restauratore!!!
Dirige i laboratori di restauro e coordina attività di vari settori
Il restauratore non può avere la direzione di strutture mentre archeologo, storico dell’arte, architetto,
fisico, ingegnere si: Dirige strutture di livello non dirigenziale; coordina attività di vari
settori mi chiedo a che titolo queste figure abbiano più capacità di un restauratore che invece
conosce molto bene i problemi conservativi delle opere e che non avrebbe problemi a dirigere un
museo, forse non avrebbe capacità manageriali, ma in questo sarebbe al pari con gli altri.
A tutte le figure tecniche vengono attribuite le possibilità di progettare, dirigere e collaudare lavori
di conservazione e restauro, addirittura si dice in conformità con la legge:
Funzionario archeologo
progetta, dirige, collauda attività di scavo, conservazione, restauro e valorizzazione,
conformemente a quanto previsto dalle leggi sulla progettazione e conduzione delle
opere pubbliche e sicurezza dei lavoratori
funzionario architetto
progetta, dirige e collauda le opere di manutenzione, consolidamento, restauro,
scavo, valorizzazione, progettazione architettonica, allestimento museografico,
sistemazione e restauro di giardini, e quelle relative all’architettura e alla tutela del
paesaggio, conformemente a quanto previsto dalle normative specifiche della
professione di architetto e dalle leggi sulla progettazione e conduzione delle opere
pubbliche e sicurezza dei lavoratori
funzionario bibliotecario
progetta e dirige interventi relativi alla prevenzione, conservazione e manutenzione
delle raccolte e al restauro dei beni
funzionario storico dell’arte
progetta, dirige, collauda interventi di conservazione, restauro, valorizzazione,
trasferimento e movimentazione dei beni, conformemente a quanto previsto dalle
leggi sulla progettazione e conduzione delle opere pubbliche e sicurezza dei
lavoratori
funzionario ingegnere
Progetta, dirige e collauda le opere conformemente a quanto previsto dalla
normativa di legge sull’attività della professione di ingegnere e a quella sulla
progettazione e conduzione delle opere pubbliche
funzionario biologo
progetta, dirige e collauda i lavori conformemente a quanto previsto dalle normative
specifiche della professione del biologo e, ove si riscontri la necessità del concorso
di più professionalità, interviene con esse nella conduzione dei lavori, limitatamente
alle aree di competenza
funzionario chimico
progetta, dirige e collauda i lavori conformemente a quanto previsto dalle normative
specifiche della professione del chimico e, ove si riscontri la necessità del concorso
di più professionalità, interviene con esse nella conduzione dei lavori, limitatamente
alle aree di competenza
funzionario fisico
progetta, dirige e collauda i lavori conformemente a quanto previsto dalle normative
specifiche della professione del fisico e, ove si riscontri la necessità del concorso di
più professionalità, interviene con esse nella conduzione dei lavori, limitatamente
alle aree di competenza
funzionario geologo
progetta, dirige e collauda i lavori conformemente a quanto previsto dalle normative
specifiche della professione del geologo e, ove si riscontri la necessità del concorso
di più professionalità, interviene con esse nella conduzione dei lavori, limitatamente
alle aree di competenza
funzionario paleontologo
progetta, dirige e collauda i lavori relativi alla professionalità del paleontologo e,
ove si riscontri la necessità del concorso di più professionalità, interviene con esse
nella conduzione dei lavori, limitatamente alle aree di competenza
funzionario antropologo
progetta, dirige e collauda i lavori relativi alla professionalità dell’antropologo e ove
si riscontri la necessità del concorso di più professionalità, interviene con esse nella
conduzione dei lavori, limitatamente alle aree di competenza;
questa definizione non compare affatto nel profilo del restauratore, sebbene sia la professionalità a
cui la legge consente di fatto di progettare, dirigere e collaudare lavori di conservazione e
restauro!!!
Di cosa si ha paura?
Cosa teme l’amministrazione?
Perché i profili di una figura di cui spessissimo si vanta l’eccellenza italiana soprattutto in missioni
condotte all’estero, debbono essere così restrittivi trattandosi invece di una figura la cui presenza e
competenza sono assolutamente fondamentali all’interno del nostro ministero ed in particolare
all’interno delle soprintendenze sparse sul territorio italiano?
Perché il profilo del restauratore è formulato diversamente da tutti gli altri? Perché persino figure
che sono presenti solo raramente nelle soprintendenze, hanno nella definizione del profilo maggiori
possibilità rispetto al restauratore?